Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 04/05/2026, n. 1330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1330 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01330/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01957/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1957 del 2024, proposto da
Laboratorio Santa Rita Snc di RI NN & C, A.B.L. Analisi Biomediche Lenzo S.A.S, Medical System S.r.l., Dr. Stella Brienza Lucia S.R.L, Sanitas S.R.L, Laboratorio di Analisi Cliniche Bombara di Morabito D. S.A.S, Analisi Cliniche San Luca S.A.S, Laboratorio Analisi Chimiche Cliniche e Microbiologiche “Terme” Imbesi S. A. S., Laboratorio Diagnostico Dott.Ri Sebastiano e Claudio Canfora & C. S.r.l., Centro di Diagnostica per Immagini Fiumara S. R. L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Nunziatina Starvaggi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Arturo Merlo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
nelle parti d’interesse:
1. Della determinazione n. 5449 del 03 luglio 2024 emessa dall’ASP di Messina dipartimento risorse tecnologiche e finanziarie U.O.C Acquisizioni Prestazioni Sanitarie, avente ad oggetto “liquidazione delle prestazioni delle strutture convenzionate esterne relative a maggio 2024 nella parte in cui è previsto il recupero dei corrispettivi convenzionali dovuti alle strutture sanitarie ricorrenti per prestazioni identificate con il cod. 048 ed erogate con riguardo al biennio 2010-2011, in virtù della sentenza n. 421- 2023 della Corte di appello di Messina, in considerazione del fatto che tale decisione non è ancora divenuta definitiva e dunque non costituisce titolo idonee per procedere all’esecuzione, trattenendole sui corrispettivi dovuti alle strutture ricorrenti per il mese di maggio 2024 ( cfr. allegato 1) .
2. Della nota prot. 014824 dell’01 agosto 20224 dell’Asp di Messina avente ad oggetto:” richiesta annullamento parziale determinazione n. 5449 del 03 luglio 20224.
3. Di tutti gli atti preparatori e/o strumentali a quelli impugnati, così come individuati, tutti quelli funzionalmente collegati e/o connessi, tutti quelli in ognuno di essi richiamati, anche se non espressamente elencati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2026 il dott. DR IS, nessuno presente per le parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IT
Con ricorso notificato il giorno 2 ottobre 204 e depositato il successivo 4 novembre 2024, le strutture sanitarie in epigrafe indicate hanno impugnato la determinazione n. 5449 del 3 luglio 2024, con cui l’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Messina ha disposto la liquidazione dei corrispettivi per le prestazioni rese nel mese di maggio 2024, prevedendo contestualmente il recupero di somme relative a prestazioni identificate con il codice 048, erogate nel biennio 2010-2011, in asserita esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Messina n. 321/2024, nonché la successiva nota prot. 014824 dell'01 agosto 2024 e ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Espongono in fatto le ricorrenti che:
- la pretesa restitutoria dell’ASP di Messina, originata da una diversa interpretazione dei Decreti Assessoriali n. 779/2010 e n. 1180/2011, era già stata oggetto di un’azione di accertamento negativo da esse promossa nel 2015 dinanzi al Tribunale di Messina, il quale, con sentenza n. 18/2021, aveva accolto le loro domande, dichiarando l’insussistenza del diritto dell’Azienda al recupero;
- tale pronuncia veniva tuttavia riformata dalla Corte d’Appello di Messina che, con la citata sentenza n. 321/2024, pubblicata il 4 aprile 2024, accoglieva il gravame dell’ASP e la sua domanda riconvenzionale, condannando le odierne ricorrenti alla restituzione delle somme;
- nonostante la pendenza di ricorso per Cassazione e di istanza di revocazione avverso tale ultima sentenza, e malgrado le somme in questione fossero già state di fatto recuperate dall’ASP mediante trattenute mensili operate nelle more del giudizio di primo grado, l’Amministrazione aveva avviato un nuovo procedimento di recupero con la determinazione impugnata.
Il gravame è affidato ai motivi come di seguito testualmente rubricati:
"I. Violazione delle disposizioni normative procedimento amministrativo. Eccesso di potere, travisamento dei fatti. Difetto del contraddittorio. Violazione del diritto di difesa. Eccesso di potere per difetto di motivazione.";
"II. Illegittimità del recupero effettuato dall’Asp di Messina in attuazione della sentenza del 22/03/2024 emessa dalla Corte di appello di Messina, che in riforma della sentenza n. 18/21 del Tribunale di Messina, accogliendo il gravame proposto dalle odierne ricorrenti, ha disposto la restituzione all’Azienda resistente dei corrispettivi convenzionali per prestazioni identificate con il cod. 048 ed erogate con riguardo al biennio 2010-2011, avendo l’azienda sanitari resistente già recuperato, nelle more del giudizio di primo grado, le somme riconosciute “da restituire” in sentenza. Eccesso di potere. Travisamento dei fatti.";
"III. Illegittimità del recupero come deliberato dall’Asp di Messina in attuazione della sentenza del 22/03/2024 emessa dalla Corte di appello di Messina, che in riforma della sentenza n. 18/21 del Tribunale di Messina, accogliendo il gravame proposto dalle odierne ricorrenti, ha disposto la restituzione all’Azienda resistente dei corrispettivi convenzionali per prestazioni identificate con il cod. 048 ed erogate con riguardo al biennio 2010-2011. Inidoneità della Sentenza del giudice di appello ad essere portata in esecuzione, in quanto non ancora divenuta definitiva. Disparità di trattamento rispetto al procedimento di recupero disposto con la determina impugnato nei confronti di altre fattispecie (strutture di cardiologia).";
"IV. Illegittimità del recupero coattivo per difetto dei presupposti di legge per l’operatività della compensazione legale. Contestazione dell’indebito. Eccessiva onerosità delle modalità di recupero.";
"V. Infondatezza nel merito della pretesa restitutoria azionata dall’ASP di Messina”.
Si è costituita in giudizio l’ASP di Messina, la quale, con memoria del 17 marzo 2026, ha eccepito in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, sul presupposto che la controversia attiene a posizioni di diritto soggettivo a carattere meramente patrimoniale, senza coinvolgere l’esercizio di poteri discrezionali; ha inoltre eccepito l’inammissibilità per difetto d’interesse, sia per acquiescenza ai precedenti atti di recupero del 2015, sia per carenza sopravvenuta a seguito dell’adozione di determinazione n. 7344 del 10 settembre 2024, con cui la stessa ASP ha revocato in autotutela l’atto impugnato nella parte relativa al recupero del capitale, avendo accertato l’avvenuta precedente riscossione delle somme e mantenendo la sola trattenuta per le spese legali; ha infine argomentato per l’infondatezza nel merito del ricorso.
Con memoria depositata in vista della camera di consiglio, le parti ricorrenti, preso atto della revoca parziale disposta dall’Amministrazione con la citata determinazione n. 7344/2024, hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna dell’ASP di Messina al pagamento delle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale, sostenendo che il comportamento autoritativo e illegittimo dell'ente ha dato causa al giudizio.
All’udienza pubblica del 23 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Deve preliminarmente vagliarsi l’eccezione di difetto di giurisdizione opposta dalla parte resistente, che riveste carattere prioritario sulla delibazione nel merito della controversia, pure in ordine alla eccepita cessazione della materia del contendere (cfr. Cons. Stato Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 9: “ Il giudice amministrativo deve decidere la controversia, ai sensi degli artt. 76, comma 4, c.p.a. e 276, secondo comma, c.p.c., secondo l’ordine logico che, di regola, pone la priorità della definizione delle questioni di rito rispetto alle questioni di merito e, fra le prime, la priorità dell’accertamento della sussistenza dei presupposti processuali rispetto alle condizioni dell’azione ”). Né potrebbe altrimenti invocarsi il principio della ragione più liquida, la cui applicazione postula proprio che “ sia stata preventivamente assodata, da parte del medesimo giudice, la giurisdizione e la competenza (Ad. plen., n. 9 del 2014 e n. 10 del 2011 cit.) ” (Cons. Stato Ad. Plen. 27 aprile 2015 n. 5).
L’eccezione è fondata.
Con specifico riguardo alle note di recupero per differenze tariffarie adottate dall’A.S.P., il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha esaustivamente chiarito che " Non si tratta di atti di regolamentazione della tariffa, di natura autoritativa e tecnicamente discrezionale la cui cognizione vada devoluta al giudice amministrativo in base all'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., ma di determinazioni adottate in applicazione della normativa primaria per il recupero delle somme indebitamente erogate, che non attuano alcun potere discrezionale, andando ad incidere su di una posizione di diritto soggettivo delle strutture private destinatarie del provvedimento; pertanto la cognizione dell'impugnazione di tali atti appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, non essendo ravvisabili nemmeno nel procedimento di accertamento del "quantum" elementi di discrezionalità amministrativa implicanti valutazione comparativa degli interessi pubblici e di quelli privati, ma, esclusivamente, l'applicazione di parametri predeterminati.
La controversia ha ad oggetto l'accertamento non già dell'esistenza o del contenuto del rapporto pubblicistico presupposto, ma soltanto l'effettiva debenza dei corrispettivi maturati in favore del gestore del servizio, non coinvolgendo una verifica dell'azione autoritativa della p.a. sul rapporto sottostante o l'esercizio di poteri discrezionali di cui essa gode nella determinazione di indennità, canoni o altri corrispettivi.
Né vale a mutare la natura dell'azione posta in essere dall'Amministrazione la circostanza che la richiesta di pagamento sia preceduta da una ricognizione degli esiti dei procedimenti giurisdizionali che avevano condotto all'adozione di atti di sospensione dell'efficacia del decreto che aveva rimodulato le tariffe e delle conseguenze (di tali esiti) sui rapporti con le strutture, trattandosi di mera constatazione di fatti, scevra da connotazioni discrezionali, mentre l'azione di recupero risulta necessitata dal decreto assessoriale di determinazione delle tariffe ” (Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 20 aprile 2022, n. 503; cfr. anche T.A.R. Sicilia – Catania, sez. IV, 30 dicembre 2024 nn. 4726 e 4728).
In coerente applicazione delle superiori coordinate deve escludersi che la controversia possa rientrare nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133 comma 1 lett. b) cod. proc. amm., il quale, pur devolvendo a tale giurisdizione le controversie relative a rapporti di concessione di beni e servizi pubblici, ne esclude espressamente quelle concernenti “ indennità, canoni ed altri corrispettivi ”.
Poiché, dunque, la lite attiene a una pretesa creditoria di natura puramente patrimoniale, che sorge nell’ambito di un rapporto paritetico e non involge l’effusione di poteri autoritativi, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversia che è riservata alla cognizione del giudice ordinario, davanti al quale il processo potrà essere proseguito con le modalità e nei termini di cui all’art. 11 comma 2 cod. proc. amm. (“ Quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato ”).
Stante l’esito in rito del giudizio, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario per gli effetti di cui all’art. 11 cod. proc. amm.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA LE, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere
DR IS, Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| DR IS | PA LE |
IL SEGRETARIO