TAR Catania, sez. IV, sentenza 04/05/2026, n. 1330
TAR
Sentenza 4 maggio 2026

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  • Accolto
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    La lite attiene a una pretesa creditoria di natura puramente patrimoniale, che sorge nell'ambito di un rapporto paritetico e non involge l'effusione di poteri autoritativi. Le note di recupero per differenze tariffarie non sono atti di regolamentazione della tariffa, ma determinazioni adottate in applicazione della normativa primaria per il recupero delle somme indebitamente erogate, che non attuano alcun potere discrezionale, andando ad incidere su di una posizione di diritto soggettivo delle strutture private destinatarie del provvedimento. La cognizione dell'impugnazione di tali atti appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    La lite attiene a una pretesa creditoria di natura puramente patrimoniale, che sorge nell'ambito di un rapporto paritetico e non involge l'effusione di poteri autoritativi. Le note di recupero per differenze tariffarie non sono atti di regolamentazione della tariffa, ma determinazioni adottate in applicazione della normativa primaria per il recupero delle somme indebitamente erogate, che non attuano alcun potere discrezionale, andando ad incidere su di una posizione di diritto soggettivo delle strutture private destinatarie del provvedimento. La cognizione dell'impugnazione di tali atti appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    La lite attiene a una pretesa creditoria di natura puramente patrimoniale, che sorge nell'ambito di un rapporto paritetico e non involge l'effusione di poteri autoritativi. Le note di recupero per differenze tariffarie non sono atti di regolamentazione della tariffa, ma determinazioni adottate in applicazione della normativa primaria per il recupero delle somme indebitamente erogate, che non attuano alcun potere discrezionale, andando ad incidere su di una posizione di diritto soggettivo delle strutture private destinatarie del provvedimento. La cognizione dell'impugnazione di tali atti appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. IV, sentenza 04/05/2026, n. 1330
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 1330
    Data del deposito : 4 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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