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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 12/05/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 5921/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice relatore ed estensore dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
13/12/2024 da:
Parte_1
con l'avv. IMPARATO ROBERTO
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. GALLINA ROBERTO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di omologare gli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza dell'8/05/2025 hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 10/03/2007 tra i coniugi nata a [...] il [...] e nato a Parte_1 Parte_2
MI (VE) il 14/09/1982, matrimonio trascritto al n. 5, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno
2007 del registro degli atti di matrimonio del Comune di MONTEBELLUNA, alle seguenti condizioni:
2) I figli minori saranno affidati in via condivisa tra i genitori, e manterranno stabile residenza come segue:
• sarà in collocamento prevalente presso la madre e farà visita al padre secondo le Parte_3
sue intenzioni ed in accordo con lo stesso;
• starà col padre e con la madre a settimane alterne come da accordo di separazione;
Per_1
• sarà in collocamento prevalente presso il padre e farà visita e/o rimarrà presso la Per_2
madre secondo sue intenzioni e previo accordo tra coniugi.
3) Il padre contribuirà al mantenimento delle figlie ed mediante versamento di Parte_3 Per_1
una somma mensile di €100,00 cadauna. Il versamento avrà decorrenza dal giugno 2027, come già previsto in accordo di separazione;
4) In aggiunta a ciò, il signor verserà un ulteriore importo di Euro 100,00 per dodici mesi Pt_2
2 da giugno 2027 a maggio 2028;
5) Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i genitori, con richiamo del protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso per l'individuazione delle spese ordinarie/straordinarie e di quelle da sostenere con o senza previa autorizzazione dell'altro genitore;
6) Quanto all'assegno unico (o assegni familiari o contributo equivalente) per tutti i tre i figli, lo stesso verrà percepito dalla signora ella misura del 100%; Pt_1
7) Eventuali detrazioni fiscali per figli a carico saranno invece divise tra le parti al 50%;
8) L'immobile già adibito a casa coniugale resta assegnato al signor il quale provvederà a Pt_2
pagare le rate del mutuo contratto per l'acquisto sino ad estinzione del finanziamento. A questo riguardo, il signor si impegna a chiedere all'istituto di credito la liberazione della signora Pt_2
uale garante/mutuataria. Sino alla liberazione della signora il signor si Pt_1 Pt_1 Pt_2
impegna a tenerla indenne da ogni eventuale richiesta della banca;
9) In riferimento alle rate in corso per finanziamenti contratti precedentemente alla separazione
(ed eventuali rinegoziazioni), le stesse rimarranno in via definitiva a carico esclusivo del signor che continuerà a versare le rate sino ad estinzione totale dei finanziamenti;
Pt_2
10) Essendo i coniugi economicamente autosufficienti, nulla viene previsto per il reciproco mantenimento;
11) Ogni altra questione economica (cessione auto, divisione beni mobili/arredo etc) si intende già definita con l'accordo omologato in sede di separazione. Le parti danno pertanto atto che non vi sono altre questioni o pendenze da definire;
12) Spese di lite compensate tra le parti.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 08/05/2025.
Il Presidente
3 dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Marina Righi
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