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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 18/03/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. 15320/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VERONA Sezione 1^ civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Vaccari PRESIDENTE E REL
Dott.ssa Eugenia Tommasi di Vignano GIUDICE
Dott.ssa Claudia Dal Martello GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/70, con ricorso iscritto in data
15/11/2024
DA
, nato a [...] il [...], Parte_1
CF , rappresentato e difeso dall' avv. CAPUANO C.F._1
LAURA come da mandato in atti, c/o il cui studio ha eletto domicilio e
, nato a [...] il [...], CF CP_1
1 rappresentato e difeso dall' Avv.to GUIDONI C.F._2
ANTONELLA, come da mandato in atti, c/o il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTI
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
I ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso,
come meglio specificate con nota di trattazione scritta del 31.01.2025, che si riportano di seguito:
1.dichiararsi con sentenza, anche non definitiva, lo scioglimento del matrimonio celebrato fra i sig.ri e in Parte_1 CP_1
Casperia (Rieti), in data 09/07/1994, trascritto presso il registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, Anno 1994, Parte I, Serie A, n. 1,
concordando in tale circostanza il regime di separazione dei beni;
2. conseguentemente ordinarsi agli uffici competenti le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396;
3. disporsi che il sig. , a titolo di concorso al mantenimento del Parte_1
coniuge, corrisponderà alla sig.ra a somma mensile di euro 600,00.= CP_1
entro il 5 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario sulle note coordinate
2 bancarie. Tale somma verrà rivalutata ogni anno in misura pari agli indici
ISTAT, senza necessità di espressa richiesta;
4. disporsi che il sig. continuerà a corrispondere, con Parte_1
versamento diretto in favore della Santander Consumer Bank S.p.a., le rate mensili di euro 201,25. = del finanziamento di cui al contratto n. 14570975
del 03/11/2018, per l'acquisto dell'autovettura, marca Hyundai, modello ix20, di proprietà esclusiva della sig.ra CP_1
5. salvo quanto in atti, confermarsi che i sig.ri e Parte_1
dichiarano di aver tacitato ogni questione economico- CP_1
patrimoniale;
6. prendersi atto che i sig.ri e dichiarano sin da ora di Parte_1 CP_1
non voler impugnare la sentenza di scioglimento del matrimonio;
7. le spese, i diritti e gli onorari del presente procedimento restano interamente compensati tra i ricorrenti ciascuno dei quali provvederà alla liquidazione del proprio rispettivo patrocinante con rinuncia dei legali alla solidarietà di cui all'art. 68 della Legge Professionale che sottoscrivono all'uopo il presente ricorso
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare lo scioglimento del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b)
3 della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
Le parti, con nota di trattazione scritta, dichiaravano di rinunciare a comparire, ed insistevano per l'accoglimento della domanda.
I coniugi hanno concordato le condizioni del divorzio come in atti ed hanno insistito per l'accoglimento della domanda. Non risultano in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il
Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
Ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti debba essere recepito, poiché le condizioni ivi stabilite risultano eque e legittime alla luce delle dichiarazioni delle parti, della loro situazione economica-reddituale.
La comune volontà delle parti, anche relativamente alla compensazione delle spese di lite, può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le
4 condizioni non sono contrarie a norme imperative.
La condizione di cui al punto 4 delle conclusioni costituisce espressione dell'autonomia negoziale su diritti disponibili e pertanto non necessita di essere recepita dal Collegio ai fini della sua validità ed efficacia
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno integralmente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del
Pubblico Ministero, così decide:
1) 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio, contratto tra le parti, il
09.07.1994 ed iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune
di Caspiera, Anno 1994, Parte I, Serie A, n. 1, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione, prendendo atto degli ulteriori accordi negoziali, esulanti dalla soluzione del conflitto coniugale, raggiunti dai medesimi coniugi
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato
civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
5 3) Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Verona, il 11/03/2025
Il Presidente Relatore
Dr. Massimo Vaccari
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VERONA Sezione 1^ civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Vaccari PRESIDENTE E REL
Dott.ssa Eugenia Tommasi di Vignano GIUDICE
Dott.ssa Claudia Dal Martello GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/70, con ricorso iscritto in data
15/11/2024
DA
, nato a [...] il [...], Parte_1
CF , rappresentato e difeso dall' avv. CAPUANO C.F._1
LAURA come da mandato in atti, c/o il cui studio ha eletto domicilio e
, nato a [...] il [...], CF CP_1
1 rappresentato e difeso dall' Avv.to GUIDONI C.F._2
ANTONELLA, come da mandato in atti, c/o il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTI
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
I ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso,
come meglio specificate con nota di trattazione scritta del 31.01.2025, che si riportano di seguito:
1.dichiararsi con sentenza, anche non definitiva, lo scioglimento del matrimonio celebrato fra i sig.ri e in Parte_1 CP_1
Casperia (Rieti), in data 09/07/1994, trascritto presso il registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, Anno 1994, Parte I, Serie A, n. 1,
concordando in tale circostanza il regime di separazione dei beni;
2. conseguentemente ordinarsi agli uffici competenti le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396;
3. disporsi che il sig. , a titolo di concorso al mantenimento del Parte_1
coniuge, corrisponderà alla sig.ra a somma mensile di euro 600,00.= CP_1
entro il 5 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario sulle note coordinate
2 bancarie. Tale somma verrà rivalutata ogni anno in misura pari agli indici
ISTAT, senza necessità di espressa richiesta;
4. disporsi che il sig. continuerà a corrispondere, con Parte_1
versamento diretto in favore della Santander Consumer Bank S.p.a., le rate mensili di euro 201,25. = del finanziamento di cui al contratto n. 14570975
del 03/11/2018, per l'acquisto dell'autovettura, marca Hyundai, modello ix20, di proprietà esclusiva della sig.ra CP_1
5. salvo quanto in atti, confermarsi che i sig.ri e Parte_1
dichiarano di aver tacitato ogni questione economico- CP_1
patrimoniale;
6. prendersi atto che i sig.ri e dichiarano sin da ora di Parte_1 CP_1
non voler impugnare la sentenza di scioglimento del matrimonio;
7. le spese, i diritti e gli onorari del presente procedimento restano interamente compensati tra i ricorrenti ciascuno dei quali provvederà alla liquidazione del proprio rispettivo patrocinante con rinuncia dei legali alla solidarietà di cui all'art. 68 della Legge Professionale che sottoscrivono all'uopo il presente ricorso
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare lo scioglimento del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b)
3 della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
Le parti, con nota di trattazione scritta, dichiaravano di rinunciare a comparire, ed insistevano per l'accoglimento della domanda.
I coniugi hanno concordato le condizioni del divorzio come in atti ed hanno insistito per l'accoglimento della domanda. Non risultano in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il
Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
Ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti debba essere recepito, poiché le condizioni ivi stabilite risultano eque e legittime alla luce delle dichiarazioni delle parti, della loro situazione economica-reddituale.
La comune volontà delle parti, anche relativamente alla compensazione delle spese di lite, può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le
4 condizioni non sono contrarie a norme imperative.
La condizione di cui al punto 4 delle conclusioni costituisce espressione dell'autonomia negoziale su diritti disponibili e pertanto non necessita di essere recepita dal Collegio ai fini della sua validità ed efficacia
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno integralmente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del
Pubblico Ministero, così decide:
1) 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio, contratto tra le parti, il
09.07.1994 ed iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune
di Caspiera, Anno 1994, Parte I, Serie A, n. 1, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione, prendendo atto degli ulteriori accordi negoziali, esulanti dalla soluzione del conflitto coniugale, raggiunti dai medesimi coniugi
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato
civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
5 3) Compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso in Verona, il 11/03/2025
Il Presidente Relatore
Dr. Massimo Vaccari
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