Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica di Slovenia, dall'altro, con allegati, atto fi- nale e dichiarazioni, firmato a Lussemburgo il 5 aprile 1993.
Articolo 1 della Legge 6 marzo 1996, n. 150
Articolo 2
- Legge 6 marzo 1996, n. 150
Articolo 1 della Legge 6 marzo 1996, n. 150
Versione
24 marzo 1996
24 marzo 1996
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