Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/02/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott. Alessandro Silvestrini, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n.4732/2023 R.G. avente ad oggetto “danni a cose” e vertente:
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Bolognese, giusta mandato in Parte_1
atti.
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Toma, giusta mandato in atti. CP_1
APPELLATO
La causa, sulle conclusioni delle parti come precisate nel verbale di udienza del 5.2.2025, veniva riservata per la decisione nella medesima udienza, previa rinuncia delle parti ai termini di legge per comparse conclusionali e repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con atto di citazione del 23.5.2022, conveniva in giudizio, davanti al Giudice di CP_1
Pace di Ugento, , per sentirlo dichiarare responsabile del danno cagionatogli Parte_1 il 16.6.2021, quando, effettuando una manovra con un carrello elevatore (c.d. muletto) nei presi della sua abitazione sita in Ugento alla Via Santa Teresa, aveva danneggiato il marciapiede prospiciente l'abitazione stessa.
Il convenuto non si costituiva in giudizio, né si presentava a rispondere all'interrogatorio formale deferitogli.
Il con atto di citazione notificato il 29.6.2023, appellava la sentenza, deducendo: che Pt_1 la sentenza impugnata era nulla, perché la notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado era stata erroneamente effettuata per compiuta giacenza in Ugento alla Via Mare 279 (ove la difesa del Molle aveva ritenuto essere domiciliato il invece che presso la Pt_1 residenza anagrafica sita in Ugento alla Via San Giuseppe n. 3; anche il verbale recante l'ordinanza di ammissione dell'interrogatorio formale era stato notificato per compiuta giacenza in Ugento alla Via Mare 279, così come la stessa successiva sentenza.
, costituitosi in giudizio, replicava: che la notificazione della citazione introduttiva CP_1 del giudizio di primo grado era stata effettuata presso la sede dell'impresa di cui il ra Pt_1 titolare e che risultava dalla visura camerale, ove peraltro era stato successivamente effettuato un pignoramento risultato infruttuoso e dove l'appellante aveva ricevuto un secondo atto di precetto in rinnovazione.
Dopo la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, all'udienza del 5.2.2025 le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e la causa veniva introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un solo articolato motivo di gravame l'appellante deduce la nullità della sentenza impugnata, perché la citazione introduttiva del giudizio di primo grado fu notificata per compiuta giacenza in Ugento alla Via del Mare (presso l'asserito domicilio del invece Pt_1 che in Ugento alla Via San Giuseppe n. 3, ove lo stesso isiedeva anagraficamente. Pt_1
La censura è infondata.
E' vero infatti che il isiedeva in Ugento alla Via San Giuseppe n. 3; tuttavia, la difesa Pt_1 del ha documentato che dalla visura camerale riguardante lo stesso isultava CP_1 Pt_1 che la sua impresa (di fabbricazione di porte, finestre e telai, nonché imposte e cancelli metallici) aveva sede in Ugento alla Via Mare (angolo Via San Giuseppe).
Ebbene, è pacifico in giurisprudenza che “la citazione di un imprenditore individuale ovvero di una impresa individuale, identificata con il nome ed il cognome del titolare, ha come destinatario la persona fisica dell'imprenditore stesso e va notificata a quest'ultimo secondo le regole delle notificazioni a persone fisiche ex art. 138 ss. c.p.c., e non già ai sensi dell'art. 145 c.p.c., tenendo presente che l'art. 139 c.p.c. pone un criterio di successione preferenziale solo per quanto riguarda la scelta del comune (residenza, dimora o domicilio), mentre, una volta individuato questo, è consentita la notifica in alternativa presso la casa di abitazione, la sede dell'impresa o l'ufficio dove esercita l'industria o il commercio” (Cass. 12.3.2020, n. 7041; nello stesso senso cfr. Cass. 23987/2023; Cass. 1753/2005, secondo cui “in caso di coincidenza del Comune di residenza con quello di domicilio, trova applicazione il principio secondo cui non opera il criterio preferenziale fondato sull'ordine tassativo dei luoghi indicato dallo art. 139 c.p.c., potendo il destinatario essere ricercato, alternativamente ed indifferentemente, nella casa di abitazione o nell'ufficio ovvero nel luogo in cui esercita l'industria o il commercio”).
Pertanto, essendo in Ugento sia la residenza del che la sede della sua azienda, la Pt_1 notifica dell'atto d'introduttivo del giudizio di primo grado poteva essere effettuata indifferentemente o presso la sua residenza anagrafica di Via San Giuseppe n. 3 o – come ha ritenuto di fare la difesa del - presso la sede della sua impresa sita in Via Mare 279. CP_1
Peraltro, la circostanza che in Via Mare 279 l'ufficiale giudiziario abbia proceduto (il 18.2.2023) al pignoramento risultato infruttuoso (trovandovi presente il e che sempre in Via Mare Pt_1
279 sia stato notificato (in data 14.6.2023) un precetto in rinnovazione dimostrano che tale sede aziendale era ancora operativa e costituiva quindi il domicilio ancora attuale del Pt_1
Accertata la regolare notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e del verbale recante l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale del Congedi, non può che rigettarsi l'appello e confermarsi l'impugnata sentenza.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Ricorrono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott. A. Silvestrini, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto, con atto di citazione notificato il 29.6.2023, da nei confronti di avverso la Parte_1 CP_1 sentenza del Giudice di Pace di Ugento n. 119/2022 del 20.12.2022 e condanna l'appellante al rimborso, in favore dell'appellato, delle spese e competenze del presente giudizio, che liquida in euro 50,00 per spese ed euro 1.300,00 per onorario, oltre rimborso forfettario spese generali, cap ed iva come per legge;
dà atto, sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Lecce il 10.2.2025.
Il Giudice Unico