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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/06/2025, n. 1925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1925 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice onorario, dott.ssa Carmela Sorgente, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 4132/2021 Gen. Aff. Cont. avente ad oggetto: “opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2206/2020 del Tribunale di S. Maria C.V. depositato in data 29.09.2020, emesso per restituzione di somme mutuate con contratto di finanziamento” e vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa in virtù di procura Parte_1 C.F._1 rilasciata su foglio separato e resa in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo dall'avv. Agostino De Maio unitamente e disgiuntamente all'Avv. Maria Rosaria Morrone, presso il cui studio in Caserta alla Via Roma n. 26 elettivamente domicilia
- OPPONENTE -
E
(C.F. e P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, e per essa la procuratrice (C.F. ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, giusta atto a rogito notaio rep. 432/2018, a Persona_1 tanto legittimata dalla prima mandataria titolare di procura Controparte_3 rilasciata da a rogito notaio , rep. 42685/2018, in persona del direttore generale CP_1 Persona_2 dr. rappresentata e difesa in virtù di procura di cui alla fase monitoria dall'avv. CP_4
Stefania Lacitignola e con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Lucia Piscitelli in Caserta alla Via Fulvio Renella 88, nonché rappresentata, difesa in virtù di procura rilasciata su foglio separato e resa in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore dall'avv. Raffaella Greco
- OPPOSTA -
C O N C L U S I O N I
Le parti concludevano come da verbali di causa, atti difensivi e comparse conclusive.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti.
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., di cui alla Legge n. 69/2009. Nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Per quanto utile alla decisione è sufficiente ricordare che con atto di citazione ritualmente notificato, la IG.ra proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2206/2020 – R.G. Parte_1
n. 5291/2020, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 26.07.2020 e pubblicato il 29.09.2020, notificato il 31.03.2021, con il quale le veniva ingiunto di pagare alla Controparte_1
e per essa alla la somma di € 41.457,13 (in solido con il IG. Controparte_3
), oltre interessi legali fino al soddisfo, nonché spese e compensi della fase monitoria Parte_2 come liquidate.
A fondamento della proposta opposizione, la IG.ra eccepiva: - l'inefficacia del decreto Parte_1 ingiuntivo poiché notificato oltre il termine di cui all'art. 644 c.p.c.; - la carenza di legittimazione attiva dell'opposta, in assenza di prova dell'esistenza del contratto di cessione del credito e del suo specifico contenuto;
- la decadenza dell'obbligazione di garanzia nei sui confronti ai sensi dell'art. 1957 cc., per non avere la società opposta avanzato le proprie istanze nei confronti del debitore principale entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale e di averle diligentemente coltivate;
- la manifesta erroneità del decreto ingiuntivo, per essere stato erroneamente ed illegittimamente emesso per l'intero importo anche nei suoi confronti, nonostante la stessa società opposta avesse escluso dalla solidarietà passiva l'odierna opponente rispetto alla debitoria scaturente dal contratto di carta di credito, tant'è che nel petitum richiedeva emettersi l'ingiunzione a carico del IG. per la somma di € 41.457,13 e della IG.ra Parte_2 Parte_1
, in via solidale per la minor somma di € 39.786,19; - la prescrizione del credito ingiunto, atteso
[...] il carattere periodico delle prestazioni di restituzione, soggette ex art. 2948 n. 4 cod. civ. al termine quinquennale di prescrizione.
Si costituiva in giudizio l'opposta quale procuratrice di Controparte_2 [...]
che instava per il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio CP_1 opposto, di cui chiedeva concedersi la provvisoria esecutività, eccependo l'infondatezza dell'opposizione, il tutto con vittoria delle spese processuali;
in subordine chiedeva accertare e dichiarare il proprio credito nei confronti della per l'importo di 39.786,19, oltre Parte_1 interessi sino all'effettivo soddisfo, e per l'effetto condannarla al pagamento del predetto importo o di quello ritenuto di giustizia, il tutto con vittoria delle spese processuali.
Con provvedimento reso all'udienza del 03.05.2022, le parti venivano onerate ad attivare il tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 11 d. lgs. n. 28/2010, che aveva esito negativo.
La causa era istruita unicamente mediante produzioni documentali.
Le parti precisavano le conclusioni con note di trattazione scritta rese per l'udienza cartolare del 14.03.2025 e la causa era assegnata a sentenza con i termini ex art. 190 cpc.
Preliminarmente deve ritenersi soddisfatta la condizione di procedibilità ex D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i, essendo stato esperito dalla opposta nel corso del giudizio il tentativo obbligatorio di mediazione con esito negativo, stante l'eccessiva divergenza delle rispettive posizioni per tranIGere la lite, come da verbale negativo depositato in atti. Sempre in via preliminare, in ordine all'eccepita prescrizione quinquennale del credito, occorre evidenziare l'orientamento pacifico ed unanime della giurisprudenza sia di merito che di legittimità, secondo il quale nell'ipotesi di debiti derivanti dalla sottoscrizione di finanziamenti e mutui, i termini di prescrizione regolamentati dall'art. 2946 c.c. corrispondono a dieci anni e non a cinque. Tale scadenza inoltre, non deve essere calcolata a partire dalla data in cui è stato sottoscritto il finanziamento, poiché il termine di prescrizione decorre dal momento in cui si verifica l'inadempimento. La prescrizione ordinaria non può che decorrere dalla scadenza dell'ultima rata del piano di pagamento pattuito nel contratto, giacché l'obbligazione di restituire il prestito costituisce un'obbligazione unitaria seppur scaglionata nel tempo.
In argomento, è il caso di richiamare quanto statuito dal Tribunale di Lecce, che, sposando integralmente la linea della società finanziaria, ha affermato che “relativamente all'eccezione di prescrizione del credito ingiunto, si rileva che ai contratti di finanziamento personale si applica la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. in quanto le rate mensili non sono il corrispettivo di singole prestazioni autonome, ma un'unica e complessiva prestazione con pagamento rateizzato” (Trib. Lecce del 11 luglio 2022). Tale principio fa eco a diverse pronunce della Corte di Cassazione, secondo le quali il finanziamento deve essere considerato in modo unitario, come unica prestazione: la prescrizione ricade su tutto il credito e non sulle singole rate. In virtù di ciò, le mensilità non saldate andranno in prescrizione solo a partire dalla data di scadenza prevista per il pagamento dell'ultima rata. In una delle più note sentenze si legge: “trattandosi di contratto di mutuo, e quindi di contratto di durata, in cui l'obbligo di restituzione del capitale sia differito nel tempo, i singoli ratei non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione. Ne consegue che la prescrizione decennale, applicabile al caso in esame, non può che decorrere dalla scadenza dell'ultimo rateo previsto nel piano di ammortamento, e perciò, come è stato ritenuto dai giudici di merito, dal giorno successivo alla data di scadenza per il pagamento dell'ultima rata del mutuo” (Cass. Civ., Sez. III, n. 19291 del 10 settembre 2010). L'unitarietà della prestazione determina l'inapplicabilità della prescrizione quinquennale anche per gli interessi dell'art. 2948 c.c. In particolare, la Suprema Corte stabilisce che “la prescrizione quinquennale, prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., opera con riguardo ai debiti che devono essere soddisfatti periodicamente ad anno, o in termini più brevi, mentre resta esclusa dalla previsione della citata norma l'ipotesi di debito unico, rateizzato in più versamenti periodici. La prescrizione quinquennale non si applica, quindi, ai ratei di un finanziamento ed ai relativi interessi, non trattandosi di prestazioni periodiche dovute ad un'unica causa continuativa, bensì degli adempimenti parziali dell'unico debito derivante dal contratto di finanziamento. Con riferimento al detto contratto di finanziamento il diritto alla corresponsione degli interessi è, dunque, soggetto alla prescrizione decennale” (Cass. Civ., Sez. III, n. 1110 del 3 febbraio 1994, Cass. Civ. n. 12707 del 2002). Ed ancora, “la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, c.c. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti” (Cass. Civ. Sez. I, n. 18951 del 8 agosto 2013).
Ciò premesso, nel caso di specie, come si evince dal contratto di finanziamento n. 583005 sottoscritto il 13.01.2006, il quale prevedeva il rimborso della sorte capitale in n. 60 rate, la scadenza dell'ultimo rateo era stata prevista per il 27.01.2011, ed è da tale data che decorreva il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c. – protrattosi dunque sino al giorno 27.01.2021. Orbene, per quanto il decreto ingiuntivo sia stato notificato oltre il termine decennale di prescrizione, essendosi perfezionata la notifica solo in data 31.03.2021, come si evince dalla relata prodotta dall'opponente, parte opposta ha comunque prodotto l'atto di IGnificazione e diffida stragiudiziale di pagamento del 08.06.2017, afferente alle somme poi ingiunte, inviato a mezzo raccomandata a/r alla IG.ra Parte_1
e da questa ricevuto in data 16.06.2017, interrompendo così il termine di prescrizione
[...] decennale, che non poteva pertanto dirsi spirato al momento della notifica del decreto ingiuntivo.
L'eccezione di prescrizione va pertanto rigettata.
Per quanto attiene invece all'ulteriore eccezione di parte opponente afferente all'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per tardività della notifica, va innanzitutto precisato che la notificazione del decreto ingiuntivo oltre i termini previsti dall'art 644 cpc, pur potendo comportare l'inefficacia del decreto ingiuntivo, non determina l'inefficacia della pretesa creditoria, dovendosi ritenere la domanda riformulata all'atto di costituzione del convenuto opposto, incidendo semmai sulla determinazione delle spese della fase monitoria.
Tuttavia, va rilevato che, “in tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell'atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l'onere - anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio - di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie” (principio espresso dalle Sezioni Unite cfr. Cass. SU 24 luglio 2009 n. 17352).
Nel caso in esame, l'iniziale insuccesso della notificazione non può ritenersi imputabile all'odierna opposta che aveva richiesto tempestivamente la notificazione presso l'indirizzo noto alla cessionaria, ovvero in data 30.10.2020 a fronte di un decreto ingiuntivo pubblicato il 29.09.2020, mentre non può ritenersi certamente congruo il lasso di tempo impiegato dalla società opposta al fine di utilmente indirizzare la notificazione, atteso che la rinotifica del decreto ingiuntivo veniva richiesta all'Ufficiale postale solo in data 29.03.2021, e si perfezionava il 31.03.2021, come si evince dalle relate di notifica in atti.
Non può revocarsi in dubbio, pertanto, che la notifica sia avvenuta oltre il termine, determinando l'efficacia dell'ingiunzione.
Tuttavia, come chiarito anche dalla più recente giurisprudenza di merito, la declaratoria d'inefficacia del decreto ingiuntivo travolge e rimuove soltanto l'ingiunzione di pagamento in esso contenuta, giammai il ricorso per ingiunzione, che, come tale, conserva, comunque, la valenza giuridica d'una domanda giudiziale (Trib. Crotone, Sent. n. 691 del 7 settembre 2022; Trib. Reggio Emilia, Sez. II, Sent. n. 751 del 18 maggio 2018). E ciò in quanto la notificazione del decreto ingiuntivo, pur se potenzialmente inefficace, poiché non notificato nel termine dei 60 giorni, ex art. 644, C.p.c., manifesta la volontà del creditore di volersi valere del titolo giuridico ivi azionato “…escludendo la presunzione di abbandono del ricorso che è alla base della previsione di inefficacia dell'art. 644 c.p.c..”. (Cass., civ., Sez. III, n. 3908 del 2016, cit.).
Ebbene, appare evidente che nel caso di specie l'opposta società non abbia inteso rinunciare al ricorso, avendo tentato tempestivamente la notifica dell'ingiunzione alla debitrice, non andata a buon fine per causa non imputabile alla medesima, per poi richiedere, sia pure tardivamente, la rinotifica dell'atto al nuovo indirizzo della ingiunta, ed anzi in seguito all'opposizione ha comunque ha riproposto in questa sede, sia pure in via subordinata rispetto alla richiesta di conferma del decreto ingiuntivo opposto, la domanda di accertamento del proprio credito nei confronti della per Parte_1
l'importo di 39.786,19.
Ne discende che, pur dovendosi ritenere accoglibile l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo, non è precluso a questo giudice di esaminare il merito della domanda introdotta dalla società opposta, tenuto conto che il giudice dell'opposizione ha il dovere di decidere, versando in ipotesi contenziosa ordinaria, tanto sull'eccezione di inefficacia che nel merito della esistenza della pretesa creditoria avviata con il ricorso monitorio…”.. (Trib. Velletri, Sezione II, Sent. n. 1729 del 20 settembre 2022; conf. a Cass. n. 14910/2013).
L'opposizione va ritenuta comunque fondata per le ragioni di seguito esplicitate.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006; Sentenza n. 6091 del 04/03/2020).
Tali enunciati riflettono i consolidati criteri di ripartizione dell'onere probatorio in base ai quali il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (Cfr. Cass. S.U. n. 13533/2001).
Nondimeno, nella specie, vertendosi in materia di cessione ex Legge n. 130/1999, in disparte della pur sollevata eccezione di parte opponente, va comunque preventivamente verificata la tangibile titolarità in capo all'opposta del credito oggetto di ingiunzione, dacché “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cfr. Cass. n. 24798/2020; Cass. n. 4116/2016; Cass. 10518/2016; Cass., SS.UU., n. 11650/2006; Cass. n. 9250/2017; Cass. n. 15414/2017).
Invero, “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché…la relativa allegazione e prova incombe sull'attore, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (Cfr. Cass. S.U. sentenza 16 febbraio 2016 n. 2951): trattasi, in ogni caso, di un accertamento che può essere svolto anche d'ufficio dal giudice il quale, infatti, può rilevare la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso, purché desumibile dagli atti, poiché questione afferente a fattispecie “di ordine pubblico attinente alla legittima instaurazione del contraddittorio” e tesa a prevenire una “sentenza inutiliter data” (Cfr. Cass. S.U. n. 1912/ 2012).
Ciò posto, l'art. 58, comma 2 ,del d.lgs. n. 385 del 1993, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici, prevedendo quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, in deroga alla disciplina stabilita dall'art. 1264 c.c., la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e la sua iscrizione nel Registro delle Imprese, dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: ne consegue che, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, il credito risulta nella titolarità del cessionario il quale, quindi, è legittimato a ricevere la prestazione dovuta (Cfr. Cass. n. 20495/2020).
La pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale, in questa prospettiva, esclude il carattere liberatorio di eventuali pagamenti effettuati dal debitore in favore del cedente, ma “non dà contezza degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere” (Cfr. Cass. n. 5617/2020).
Di talché, per dimostrare la legitimatio ad causam del cessionario, la prova primaria da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale esso agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato, è costituita dal contratto di cessione: ad essa può tuttavia sopperirsi se si dimostri che il singolo credito ceduto integra tutti i requisiti e rientra in tutti i criteri indicati nell'estratto di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
In tal senso, secondo recente e costante indirizzo giurisprudenziale, “in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D. Lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D. Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (Ex multis: Cass. sentenza n. 3405 del 06 febbraio 2024).
Sul punto, va osservato che, in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata;
tale principio valendo, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto (Cfr. Cass. n. 17944/2023), e dunque, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Difatti, "una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima" (Cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006).
In effetti, va tenuto presente, da un lato, che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità e, dall'altro, opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione. Senonché, va sempre tenuta distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) da quella della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Ne deriva che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (Cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023).
Diverso è, invece, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione, come avvenuto nel caso di specie: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco, come avvenuto nel caso de quo.
Ciò non esclude, tuttavia, che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (Cfr. Cass. Ordinanza n. 28790 del 08.11.2024).
Ebbene, in virtù dei principi di diritto sovra enunciati, l'opposta, ha dato prova della propria legitimatio ad causam, producendo in atti, oltre all'estratto della GU parte Seconda Anno 159° n. 143 contenente l'avviso di cessione in blocco dei crediti in favore di a far data dal CP_1
30.09.2017, così determinando, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. B. gli effetti previsti dall'art. 1264 c.c., anche la proposta e l'accettazione dell'“contratto di cessione” del 05.12.2018 stipulato tra
[...]
e IGlato in ogni pagina, con indicazione specifica della Parte_3 Controparte_1 tipologia di crediti ceduti, nonché unitamente alle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. n. 2, la certificazione notarile del 30.07.2021 per OT , attestante che nell'elenco dei Persona_3 crediti ceduti a rientrava anche quello nei confronti del IG. CP_1 Parte_2
Anche tale eccezione appare pertanto infondata.
Va infine esaminato l'ulteriore motivo di opposizione, afferente all'eccezione di decadenza del diritto di agire verso il fideiussore ex art. 1957 c.c. stante il decorso del termine semestrale, e dunque di avvenuta estinzione della garanzia prestata dalla IG.ra . Parte_1
Parte opposta ha dal canto suo contestato l'avverso motivo di opposizione, negando l'applicabilità dell'art. 1957 c.c. in quanto la IG.ra non sarebbe fideiussore ma coobbligato, con Parte_1 conseguente applicazione della disciplina delle obbligazioni solidali.
Orbene, sul punto merita ricordare che la fideiussione è un contratto diverso da quello principale cui la stessa inerisce, per quanto ad essa collegato con nesso di accessorietà, restando indifferente che l'obbligazione assunta dal garante sia formalizzata in atto diverso rispetto a quello principale ovvero nell'ambito del medesimo contesto documentale e cioè in documento sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti.
Ciò in quanto in ambito contrattuale o si è parte, e quindi in caso di pluralità soggettiva si assumono di regola obbligazioni solidali (nonché contitolarità degli effetti del contratto) o si è garanti/fideiussori, cioè responsabili delle altrui obbligazioni assunte con il contratto principale, senza diventare parte di questo. Infatti, o la fonte del rapporto obbligatorio deriva dal contratto di mutuo, e cioè deriva dall'obbligo restitutorio in capo al mutuatario, oppure la causa sottesa all'obbligo non può che rinvenirsi nella garanzia che il soggetto ha inteso prestare in favore del debitore principale, con conseguente collocazione del relativo rapporto nell'ambito della fideiussione, seppur non espressamente menzionata. A nulla rilevano il nomen iuris o le definizioni utilizzate dalle parti nel contratto.
Non si potrebbe alternativamente inquadrare il rapporto in un tertium genus tra fideiussione e obbligazione solidale, in quanto non si comprenderebbe altrimenti quale sarebbe la causa del contratto, necessaria ed indispensabile per la valida costituzione del rapporto. Ritenere che il soggetto sia un semplice “coobligato” contrasterebbe con la tutela accordata al fideiussore, che ha interesse a non essere sottoposto sine die o comunque al pari del debitore principale ad aggressioni del creditore, con illegittima estensione temporale della garanzia, senza che questi abbia manifestato preventivamente la volontà di rinunciare al beneficio accordato dall'art. 1957 c.c. e comunque in assenza di informazioni sul rapporto, in quanto se pur “coobligato” non è però destinatario delle comunicazioni periodiche rivolte al debitore ne è tenuto ad essere informato dell'andamento del rapporto.
Priva di supporto precettivo è dunque la figura del coobbligato richiamata dall'opposta società, ovvero di soggetto che, pur non essendo parte del contratto e quindi non essendo titolare degli effetti di esso, assumerebbe, senza rivestire la qualità di fideiussore, l'obbligo di garantire l'adempimento altrui.
Nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti e segnatamente del contratto di finanziamento n. 583005, non risulta che la opponente fosse stata parte del contratto Parte_3 di finanziamento in qualità di co-richiedente e conseguentemente co-beneficiaria degli importi erogati, e come tale obbligata in solido. Ed anzi gli estremi relativi alla IG.ra sono Parte_1 riportati proprio nella sezione del contratto relativa ai “dati del garante o del legale rappresentante”. Significativa dell'assenza di obbligazione solidale dell'opponente, è altresì la circostanza che, sia l'estratto conto relativo al finanziamento de quo che il relativo piano di ammortamento, siano intestati e rechino il nominativo del solo e non anche quello della IG.ra totalmente Parte_2 Parte_1 assente nei citati documenti.
Viepiù, la stessa certificazione notarile 30.07.2021 prodotta dall'opposta al fine di dimostrare la propria legittimazione attiva, nell'elencare i crediti ceduti in favore di , riporta solo il CP_1 nominativo del IG. anche in questo caso omettendo quello della , Parte_2 Parte_1 ad ulteriore riprova del ruolo di mera garante assunto dalla stessa con la sottoscrizione del contratto di finanziamento. Ebbene, ove la sottoscrivendo il contratto di finanziamento si fosse Parte_1 obbligata in solido con il IG. per la restituzione delle somme erogate in favore di Pt_2 quest'ultimo, sicuramente anche il suo nominativo sarebbe stato indicato nell'elenco dei debitori ceduti.
Il ruolo dell'opponente e dunque la causa del contratto che la lega al sottoscrittore del finanziamento, IG. si identifica pertanto nella garanzia ed è quindi quello di fideiubente, con Parte_2 conseguente applicazione della relativa disciplina, che non risulta nella fattispecie essere stata derogata con volontà pattizia.
Appare infatti opportuno precisare che il nostro ordinamento conosce e disciplina la figura del solo fideiussore, quale soggetto che garantisce l'adempimento di un debito altrui, diversamente dalla figura del mero “coobbligato” inteso questo come solo soggetto responsabile in solido dell'adempimento dell'obbligazione della parte contrattuale, senza esserne parte.
Ne consegue che l'eccezione di decadenza formulata dall'opponente risulta fondata.
Ciò premesso, l'obbligazione della IG.ra è da ritenersi certamente estinta, in quanto Parte_1 nessuna istanza idonea a impedire la decadenza ex art. 1957 c.c. è stata avanzata tempestivamente dal creditore. Invero, ai sensi dell'art. 1957 c.c. il creditore che non attiva entro sei mesi dalla scadenza del debito gli strumenti di recupero del proprio credito nei confronti del debitore principale decade dal diritto di pretendere l'adempimento dal fideiussore. Trattasi di disposizione che non risulta derogata e che pertanto avrebbe dovuto comportare ai fini della garanzia oggi invocata, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto, una istanza del creditore verso il debitore principale necessariamente “giudiziale” volta ad ottenere l'accertamento ed il soddisfacimento delle pretese del creditore e continuarla nell'esecuzione con diligenza.
Nel caso di specie il contratto di credito al consumo risulta stipulato 13.01.2006 e prevedeva un piano di rimborso da concludersi il 27.01.2011, come da piano di ammortamento in atti, mentre il primo atto di recupero dell'importo finanziato e non pagato risulta essere la diffida stragiudiziale del 2017, cui seguiva solo nel dicembre 2020 la notifica del decreto ingiuntivo opposto, primo atto giudiziale, perfezionatasi peraltro solo in seguito a rinotifica nel marzo 2021, né vi è prova in atti e neppure è stato richiamato dall'opposta, che fosse stata precedentemente tentata altra iniziativa giudiziale per il recupero del credito.
Alla luce delle considerazioni che precedono, risultando fondata l'eccezione di decadenza proposta dall'opponente, l'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo va revocato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto della complessità e del valore della domanda (euro 35.174,47), secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento di cui al DM 55/2014 e successive modificazioni.
P.Q.M.
il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del GOP dott.ssa Carmela Sorgente, definitivamente pronunciando nel proc. n. 4132/2021 RG, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto, identificato al n. 2206/2020 rubricato al n. R.G. 5291/2020, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 26.07.2020 e pubblicato il 29.09.2020;
b) condanna l'opposta società al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore dell'opponente, che liquida in complessivi € 4.095,00, di cui € 286,00 per spese e € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge con attribuzione ai procuratori antistatari.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 10.06.2025
IL GOP dr.ssa Carmela Sorgente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice onorario, dott.ssa Carmela Sorgente, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 4132/2021 Gen. Aff. Cont. avente ad oggetto: “opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2206/2020 del Tribunale di S. Maria C.V. depositato in data 29.09.2020, emesso per restituzione di somme mutuate con contratto di finanziamento” e vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa in virtù di procura Parte_1 C.F._1 rilasciata su foglio separato e resa in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo dall'avv. Agostino De Maio unitamente e disgiuntamente all'Avv. Maria Rosaria Morrone, presso il cui studio in Caserta alla Via Roma n. 26 elettivamente domicilia
- OPPONENTE -
E
(C.F. e P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, e per essa la procuratrice (C.F. ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, giusta atto a rogito notaio rep. 432/2018, a Persona_1 tanto legittimata dalla prima mandataria titolare di procura Controparte_3 rilasciata da a rogito notaio , rep. 42685/2018, in persona del direttore generale CP_1 Persona_2 dr. rappresentata e difesa in virtù di procura di cui alla fase monitoria dall'avv. CP_4
Stefania Lacitignola e con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Lucia Piscitelli in Caserta alla Via Fulvio Renella 88, nonché rappresentata, difesa in virtù di procura rilasciata su foglio separato e resa in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore dall'avv. Raffaella Greco
- OPPOSTA -
C O N C L U S I O N I
Le parti concludevano come da verbali di causa, atti difensivi e comparse conclusive.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze nonché i provvedimenti assunti.
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., di cui alla Legge n. 69/2009. Nella stesura della motivazione si è tenuto conto dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nell'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal Giudice, senza la necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Per quanto utile alla decisione è sufficiente ricordare che con atto di citazione ritualmente notificato, la IG.ra proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2206/2020 – R.G. Parte_1
n. 5291/2020, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 26.07.2020 e pubblicato il 29.09.2020, notificato il 31.03.2021, con il quale le veniva ingiunto di pagare alla Controparte_1
e per essa alla la somma di € 41.457,13 (in solido con il IG. Controparte_3
), oltre interessi legali fino al soddisfo, nonché spese e compensi della fase monitoria Parte_2 come liquidate.
A fondamento della proposta opposizione, la IG.ra eccepiva: - l'inefficacia del decreto Parte_1 ingiuntivo poiché notificato oltre il termine di cui all'art. 644 c.p.c.; - la carenza di legittimazione attiva dell'opposta, in assenza di prova dell'esistenza del contratto di cessione del credito e del suo specifico contenuto;
- la decadenza dell'obbligazione di garanzia nei sui confronti ai sensi dell'art. 1957 cc., per non avere la società opposta avanzato le proprie istanze nei confronti del debitore principale entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale e di averle diligentemente coltivate;
- la manifesta erroneità del decreto ingiuntivo, per essere stato erroneamente ed illegittimamente emesso per l'intero importo anche nei suoi confronti, nonostante la stessa società opposta avesse escluso dalla solidarietà passiva l'odierna opponente rispetto alla debitoria scaturente dal contratto di carta di credito, tant'è che nel petitum richiedeva emettersi l'ingiunzione a carico del IG. per la somma di € 41.457,13 e della IG.ra Parte_2 Parte_1
, in via solidale per la minor somma di € 39.786,19; - la prescrizione del credito ingiunto, atteso
[...] il carattere periodico delle prestazioni di restituzione, soggette ex art. 2948 n. 4 cod. civ. al termine quinquennale di prescrizione.
Si costituiva in giudizio l'opposta quale procuratrice di Controparte_2 [...]
che instava per il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio CP_1 opposto, di cui chiedeva concedersi la provvisoria esecutività, eccependo l'infondatezza dell'opposizione, il tutto con vittoria delle spese processuali;
in subordine chiedeva accertare e dichiarare il proprio credito nei confronti della per l'importo di 39.786,19, oltre Parte_1 interessi sino all'effettivo soddisfo, e per l'effetto condannarla al pagamento del predetto importo o di quello ritenuto di giustizia, il tutto con vittoria delle spese processuali.
Con provvedimento reso all'udienza del 03.05.2022, le parti venivano onerate ad attivare il tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 11 d. lgs. n. 28/2010, che aveva esito negativo.
La causa era istruita unicamente mediante produzioni documentali.
Le parti precisavano le conclusioni con note di trattazione scritta rese per l'udienza cartolare del 14.03.2025 e la causa era assegnata a sentenza con i termini ex art. 190 cpc.
Preliminarmente deve ritenersi soddisfatta la condizione di procedibilità ex D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i, essendo stato esperito dalla opposta nel corso del giudizio il tentativo obbligatorio di mediazione con esito negativo, stante l'eccessiva divergenza delle rispettive posizioni per tranIGere la lite, come da verbale negativo depositato in atti. Sempre in via preliminare, in ordine all'eccepita prescrizione quinquennale del credito, occorre evidenziare l'orientamento pacifico ed unanime della giurisprudenza sia di merito che di legittimità, secondo il quale nell'ipotesi di debiti derivanti dalla sottoscrizione di finanziamenti e mutui, i termini di prescrizione regolamentati dall'art. 2946 c.c. corrispondono a dieci anni e non a cinque. Tale scadenza inoltre, non deve essere calcolata a partire dalla data in cui è stato sottoscritto il finanziamento, poiché il termine di prescrizione decorre dal momento in cui si verifica l'inadempimento. La prescrizione ordinaria non può che decorrere dalla scadenza dell'ultima rata del piano di pagamento pattuito nel contratto, giacché l'obbligazione di restituire il prestito costituisce un'obbligazione unitaria seppur scaglionata nel tempo.
In argomento, è il caso di richiamare quanto statuito dal Tribunale di Lecce, che, sposando integralmente la linea della società finanziaria, ha affermato che “relativamente all'eccezione di prescrizione del credito ingiunto, si rileva che ai contratti di finanziamento personale si applica la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. in quanto le rate mensili non sono il corrispettivo di singole prestazioni autonome, ma un'unica e complessiva prestazione con pagamento rateizzato” (Trib. Lecce del 11 luglio 2022). Tale principio fa eco a diverse pronunce della Corte di Cassazione, secondo le quali il finanziamento deve essere considerato in modo unitario, come unica prestazione: la prescrizione ricade su tutto il credito e non sulle singole rate. In virtù di ciò, le mensilità non saldate andranno in prescrizione solo a partire dalla data di scadenza prevista per il pagamento dell'ultima rata. In una delle più note sentenze si legge: “trattandosi di contratto di mutuo, e quindi di contratto di durata, in cui l'obbligo di restituzione del capitale sia differito nel tempo, i singoli ratei non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione. Ne consegue che la prescrizione decennale, applicabile al caso in esame, non può che decorrere dalla scadenza dell'ultimo rateo previsto nel piano di ammortamento, e perciò, come è stato ritenuto dai giudici di merito, dal giorno successivo alla data di scadenza per il pagamento dell'ultima rata del mutuo” (Cass. Civ., Sez. III, n. 19291 del 10 settembre 2010). L'unitarietà della prestazione determina l'inapplicabilità della prescrizione quinquennale anche per gli interessi dell'art. 2948 c.c. In particolare, la Suprema Corte stabilisce che “la prescrizione quinquennale, prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., opera con riguardo ai debiti che devono essere soddisfatti periodicamente ad anno, o in termini più brevi, mentre resta esclusa dalla previsione della citata norma l'ipotesi di debito unico, rateizzato in più versamenti periodici. La prescrizione quinquennale non si applica, quindi, ai ratei di un finanziamento ed ai relativi interessi, non trattandosi di prestazioni periodiche dovute ad un'unica causa continuativa, bensì degli adempimenti parziali dell'unico debito derivante dal contratto di finanziamento. Con riferimento al detto contratto di finanziamento il diritto alla corresponsione degli interessi è, dunque, soggetto alla prescrizione decennale” (Cass. Civ., Sez. III, n. 1110 del 3 febbraio 1994, Cass. Civ. n. 12707 del 2002). Ed ancora, “la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, c.c. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti” (Cass. Civ. Sez. I, n. 18951 del 8 agosto 2013).
Ciò premesso, nel caso di specie, come si evince dal contratto di finanziamento n. 583005 sottoscritto il 13.01.2006, il quale prevedeva il rimborso della sorte capitale in n. 60 rate, la scadenza dell'ultimo rateo era stata prevista per il 27.01.2011, ed è da tale data che decorreva il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c. – protrattosi dunque sino al giorno 27.01.2021. Orbene, per quanto il decreto ingiuntivo sia stato notificato oltre il termine decennale di prescrizione, essendosi perfezionata la notifica solo in data 31.03.2021, come si evince dalla relata prodotta dall'opponente, parte opposta ha comunque prodotto l'atto di IGnificazione e diffida stragiudiziale di pagamento del 08.06.2017, afferente alle somme poi ingiunte, inviato a mezzo raccomandata a/r alla IG.ra Parte_1
e da questa ricevuto in data 16.06.2017, interrompendo così il termine di prescrizione
[...] decennale, che non poteva pertanto dirsi spirato al momento della notifica del decreto ingiuntivo.
L'eccezione di prescrizione va pertanto rigettata.
Per quanto attiene invece all'ulteriore eccezione di parte opponente afferente all'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per tardività della notifica, va innanzitutto precisato che la notificazione del decreto ingiuntivo oltre i termini previsti dall'art 644 cpc, pur potendo comportare l'inefficacia del decreto ingiuntivo, non determina l'inefficacia della pretesa creditoria, dovendosi ritenere la domanda riformulata all'atto di costituzione del convenuto opposto, incidendo semmai sulla determinazione delle spese della fase monitoria.
Tuttavia, va rilevato che, “in tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell'atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l'onere - anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio - di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie” (principio espresso dalle Sezioni Unite cfr. Cass. SU 24 luglio 2009 n. 17352).
Nel caso in esame, l'iniziale insuccesso della notificazione non può ritenersi imputabile all'odierna opposta che aveva richiesto tempestivamente la notificazione presso l'indirizzo noto alla cessionaria, ovvero in data 30.10.2020 a fronte di un decreto ingiuntivo pubblicato il 29.09.2020, mentre non può ritenersi certamente congruo il lasso di tempo impiegato dalla società opposta al fine di utilmente indirizzare la notificazione, atteso che la rinotifica del decreto ingiuntivo veniva richiesta all'Ufficiale postale solo in data 29.03.2021, e si perfezionava il 31.03.2021, come si evince dalle relate di notifica in atti.
Non può revocarsi in dubbio, pertanto, che la notifica sia avvenuta oltre il termine, determinando l'efficacia dell'ingiunzione.
Tuttavia, come chiarito anche dalla più recente giurisprudenza di merito, la declaratoria d'inefficacia del decreto ingiuntivo travolge e rimuove soltanto l'ingiunzione di pagamento in esso contenuta, giammai il ricorso per ingiunzione, che, come tale, conserva, comunque, la valenza giuridica d'una domanda giudiziale (Trib. Crotone, Sent. n. 691 del 7 settembre 2022; Trib. Reggio Emilia, Sez. II, Sent. n. 751 del 18 maggio 2018). E ciò in quanto la notificazione del decreto ingiuntivo, pur se potenzialmente inefficace, poiché non notificato nel termine dei 60 giorni, ex art. 644, C.p.c., manifesta la volontà del creditore di volersi valere del titolo giuridico ivi azionato “…escludendo la presunzione di abbandono del ricorso che è alla base della previsione di inefficacia dell'art. 644 c.p.c..”. (Cass., civ., Sez. III, n. 3908 del 2016, cit.).
Ebbene, appare evidente che nel caso di specie l'opposta società non abbia inteso rinunciare al ricorso, avendo tentato tempestivamente la notifica dell'ingiunzione alla debitrice, non andata a buon fine per causa non imputabile alla medesima, per poi richiedere, sia pure tardivamente, la rinotifica dell'atto al nuovo indirizzo della ingiunta, ed anzi in seguito all'opposizione ha comunque ha riproposto in questa sede, sia pure in via subordinata rispetto alla richiesta di conferma del decreto ingiuntivo opposto, la domanda di accertamento del proprio credito nei confronti della per Parte_1
l'importo di 39.786,19.
Ne discende che, pur dovendosi ritenere accoglibile l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo, non è precluso a questo giudice di esaminare il merito della domanda introdotta dalla società opposta, tenuto conto che il giudice dell'opposizione ha il dovere di decidere, versando in ipotesi contenziosa ordinaria, tanto sull'eccezione di inefficacia che nel merito della esistenza della pretesa creditoria avviata con il ricorso monitorio…”.. (Trib. Velletri, Sezione II, Sent. n. 1729 del 20 settembre 2022; conf. a Cass. n. 14910/2013).
L'opposizione va ritenuta comunque fondata per le ragioni di seguito esplicitate.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006; Sentenza n. 6091 del 04/03/2020).
Tali enunciati riflettono i consolidati criteri di ripartizione dell'onere probatorio in base ai quali il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (Cfr. Cass. S.U. n. 13533/2001).
Nondimeno, nella specie, vertendosi in materia di cessione ex Legge n. 130/1999, in disparte della pur sollevata eccezione di parte opponente, va comunque preventivamente verificata la tangibile titolarità in capo all'opposta del credito oggetto di ingiunzione, dacché “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cfr. Cass. n. 24798/2020; Cass. n. 4116/2016; Cass. 10518/2016; Cass., SS.UU., n. 11650/2006; Cass. n. 9250/2017; Cass. n. 15414/2017).
Invero, “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché…la relativa allegazione e prova incombe sull'attore, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto” (Cfr. Cass. S.U. sentenza 16 febbraio 2016 n. 2951): trattasi, in ogni caso, di un accertamento che può essere svolto anche d'ufficio dal giudice il quale, infatti, può rilevare la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso, purché desumibile dagli atti, poiché questione afferente a fattispecie “di ordine pubblico attinente alla legittima instaurazione del contraddittorio” e tesa a prevenire una “sentenza inutiliter data” (Cfr. Cass. S.U. n. 1912/ 2012).
Ciò posto, l'art. 58, comma 2 ,del d.lgs. n. 385 del 1993, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici, prevedendo quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, in deroga alla disciplina stabilita dall'art. 1264 c.c., la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e la sua iscrizione nel Registro delle Imprese, dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: ne consegue che, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, il credito risulta nella titolarità del cessionario il quale, quindi, è legittimato a ricevere la prestazione dovuta (Cfr. Cass. n. 20495/2020).
La pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale, in questa prospettiva, esclude il carattere liberatorio di eventuali pagamenti effettuati dal debitore in favore del cedente, ma “non dà contezza degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere” (Cfr. Cass. n. 5617/2020).
Di talché, per dimostrare la legitimatio ad causam del cessionario, la prova primaria da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale esso agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato, è costituita dal contratto di cessione: ad essa può tuttavia sopperirsi se si dimostri che il singolo credito ceduto integra tutti i requisiti e rientra in tutti i criteri indicati nell'estratto di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
In tal senso, secondo recente e costante indirizzo giurisprudenziale, “in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D. Lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D. Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (Ex multis: Cass. sentenza n. 3405 del 06 febbraio 2024).
Sul punto, va osservato che, in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata;
tale principio valendo, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto (Cfr. Cass. n. 17944/2023), e dunque, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Difatti, "una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima" (Cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006).
In effetti, va tenuto presente, da un lato, che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità e, dall'altro, opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione. Senonché, va sempre tenuta distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) da quella della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Ne deriva che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (Cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023).
Diverso è, invece, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione, come avvenuto nel caso di specie: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco, come avvenuto nel caso de quo.
Ciò non esclude, tuttavia, che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (Cfr. Cass. Ordinanza n. 28790 del 08.11.2024).
Ebbene, in virtù dei principi di diritto sovra enunciati, l'opposta, ha dato prova della propria legitimatio ad causam, producendo in atti, oltre all'estratto della GU parte Seconda Anno 159° n. 143 contenente l'avviso di cessione in blocco dei crediti in favore di a far data dal CP_1
30.09.2017, così determinando, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. B. gli effetti previsti dall'art. 1264 c.c., anche la proposta e l'accettazione dell'“contratto di cessione” del 05.12.2018 stipulato tra
[...]
e IGlato in ogni pagina, con indicazione specifica della Parte_3 Controparte_1 tipologia di crediti ceduti, nonché unitamente alle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. n. 2, la certificazione notarile del 30.07.2021 per OT , attestante che nell'elenco dei Persona_3 crediti ceduti a rientrava anche quello nei confronti del IG. CP_1 Parte_2
Anche tale eccezione appare pertanto infondata.
Va infine esaminato l'ulteriore motivo di opposizione, afferente all'eccezione di decadenza del diritto di agire verso il fideiussore ex art. 1957 c.c. stante il decorso del termine semestrale, e dunque di avvenuta estinzione della garanzia prestata dalla IG.ra . Parte_1
Parte opposta ha dal canto suo contestato l'avverso motivo di opposizione, negando l'applicabilità dell'art. 1957 c.c. in quanto la IG.ra non sarebbe fideiussore ma coobbligato, con Parte_1 conseguente applicazione della disciplina delle obbligazioni solidali.
Orbene, sul punto merita ricordare che la fideiussione è un contratto diverso da quello principale cui la stessa inerisce, per quanto ad essa collegato con nesso di accessorietà, restando indifferente che l'obbligazione assunta dal garante sia formalizzata in atto diverso rispetto a quello principale ovvero nell'ambito del medesimo contesto documentale e cioè in documento sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti.
Ciò in quanto in ambito contrattuale o si è parte, e quindi in caso di pluralità soggettiva si assumono di regola obbligazioni solidali (nonché contitolarità degli effetti del contratto) o si è garanti/fideiussori, cioè responsabili delle altrui obbligazioni assunte con il contratto principale, senza diventare parte di questo. Infatti, o la fonte del rapporto obbligatorio deriva dal contratto di mutuo, e cioè deriva dall'obbligo restitutorio in capo al mutuatario, oppure la causa sottesa all'obbligo non può che rinvenirsi nella garanzia che il soggetto ha inteso prestare in favore del debitore principale, con conseguente collocazione del relativo rapporto nell'ambito della fideiussione, seppur non espressamente menzionata. A nulla rilevano il nomen iuris o le definizioni utilizzate dalle parti nel contratto.
Non si potrebbe alternativamente inquadrare il rapporto in un tertium genus tra fideiussione e obbligazione solidale, in quanto non si comprenderebbe altrimenti quale sarebbe la causa del contratto, necessaria ed indispensabile per la valida costituzione del rapporto. Ritenere che il soggetto sia un semplice “coobligato” contrasterebbe con la tutela accordata al fideiussore, che ha interesse a non essere sottoposto sine die o comunque al pari del debitore principale ad aggressioni del creditore, con illegittima estensione temporale della garanzia, senza che questi abbia manifestato preventivamente la volontà di rinunciare al beneficio accordato dall'art. 1957 c.c. e comunque in assenza di informazioni sul rapporto, in quanto se pur “coobligato” non è però destinatario delle comunicazioni periodiche rivolte al debitore ne è tenuto ad essere informato dell'andamento del rapporto.
Priva di supporto precettivo è dunque la figura del coobbligato richiamata dall'opposta società, ovvero di soggetto che, pur non essendo parte del contratto e quindi non essendo titolare degli effetti di esso, assumerebbe, senza rivestire la qualità di fideiussore, l'obbligo di garantire l'adempimento altrui.
Nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti e segnatamente del contratto di finanziamento n. 583005, non risulta che la opponente fosse stata parte del contratto Parte_3 di finanziamento in qualità di co-richiedente e conseguentemente co-beneficiaria degli importi erogati, e come tale obbligata in solido. Ed anzi gli estremi relativi alla IG.ra sono Parte_1 riportati proprio nella sezione del contratto relativa ai “dati del garante o del legale rappresentante”. Significativa dell'assenza di obbligazione solidale dell'opponente, è altresì la circostanza che, sia l'estratto conto relativo al finanziamento de quo che il relativo piano di ammortamento, siano intestati e rechino il nominativo del solo e non anche quello della IG.ra totalmente Parte_2 Parte_1 assente nei citati documenti.
Viepiù, la stessa certificazione notarile 30.07.2021 prodotta dall'opposta al fine di dimostrare la propria legittimazione attiva, nell'elencare i crediti ceduti in favore di , riporta solo il CP_1 nominativo del IG. anche in questo caso omettendo quello della , Parte_2 Parte_1 ad ulteriore riprova del ruolo di mera garante assunto dalla stessa con la sottoscrizione del contratto di finanziamento. Ebbene, ove la sottoscrivendo il contratto di finanziamento si fosse Parte_1 obbligata in solido con il IG. per la restituzione delle somme erogate in favore di Pt_2 quest'ultimo, sicuramente anche il suo nominativo sarebbe stato indicato nell'elenco dei debitori ceduti.
Il ruolo dell'opponente e dunque la causa del contratto che la lega al sottoscrittore del finanziamento, IG. si identifica pertanto nella garanzia ed è quindi quello di fideiubente, con Parte_2 conseguente applicazione della relativa disciplina, che non risulta nella fattispecie essere stata derogata con volontà pattizia.
Appare infatti opportuno precisare che il nostro ordinamento conosce e disciplina la figura del solo fideiussore, quale soggetto che garantisce l'adempimento di un debito altrui, diversamente dalla figura del mero “coobbligato” inteso questo come solo soggetto responsabile in solido dell'adempimento dell'obbligazione della parte contrattuale, senza esserne parte.
Ne consegue che l'eccezione di decadenza formulata dall'opponente risulta fondata.
Ciò premesso, l'obbligazione della IG.ra è da ritenersi certamente estinta, in quanto Parte_1 nessuna istanza idonea a impedire la decadenza ex art. 1957 c.c. è stata avanzata tempestivamente dal creditore. Invero, ai sensi dell'art. 1957 c.c. il creditore che non attiva entro sei mesi dalla scadenza del debito gli strumenti di recupero del proprio credito nei confronti del debitore principale decade dal diritto di pretendere l'adempimento dal fideiussore. Trattasi di disposizione che non risulta derogata e che pertanto avrebbe dovuto comportare ai fini della garanzia oggi invocata, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto, una istanza del creditore verso il debitore principale necessariamente “giudiziale” volta ad ottenere l'accertamento ed il soddisfacimento delle pretese del creditore e continuarla nell'esecuzione con diligenza.
Nel caso di specie il contratto di credito al consumo risulta stipulato 13.01.2006 e prevedeva un piano di rimborso da concludersi il 27.01.2011, come da piano di ammortamento in atti, mentre il primo atto di recupero dell'importo finanziato e non pagato risulta essere la diffida stragiudiziale del 2017, cui seguiva solo nel dicembre 2020 la notifica del decreto ingiuntivo opposto, primo atto giudiziale, perfezionatasi peraltro solo in seguito a rinotifica nel marzo 2021, né vi è prova in atti e neppure è stato richiamato dall'opposta, che fosse stata precedentemente tentata altra iniziativa giudiziale per il recupero del credito.
Alla luce delle considerazioni che precedono, risultando fondata l'eccezione di decadenza proposta dall'opponente, l'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo va revocato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto della complessità e del valore della domanda (euro 35.174,47), secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento di cui al DM 55/2014 e successive modificazioni.
P.Q.M.
il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del GOP dott.ssa Carmela Sorgente, definitivamente pronunciando nel proc. n. 4132/2021 RG, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto, identificato al n. 2206/2020 rubricato al n. R.G. 5291/2020, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 26.07.2020 e pubblicato il 29.09.2020;
b) condanna l'opposta società al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in favore dell'opponente, che liquida in complessivi € 4.095,00, di cui € 286,00 per spese e € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge con attribuzione ai procuratori antistatari.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 10.06.2025
IL GOP dr.ssa Carmela Sorgente