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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 06/07/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
Nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Marcatajo all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4310/2024 R.G.L. promossa da
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano Conti e Annarita Conti Parte_1
ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Palermo, Piazza Vittorio
Emanuele Orlando n. 14, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dal CP_1
dott. Giancarlo Gagliano ed elettivamente domiciliato in Palermo in via Laurana 59;
- convenuto-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.10.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' chiedendo dichiararsi il pagamento dei ratei maturati e non CP_1
riscossi dell'indennità di accompagnamento riconosciuto con decreto di omologa relativo al procedimento portante R.G. n. 3838/2022 emesso dal Tribunale civile di
Termini Imerese in data 26.04.2024. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte resistente eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire ex art. 100
c.p.c.“posto che prestazione è stata liquidata alla ricorrente in data 27 Settembre 2024
(dopo 122 giorni dall'invio del mod ap70 e 124 dalla notifica del decreto) ancor prima del deposito del ricorso avvenuto il 22 Ottobre e ovviamente della notifica dello stesso”.
Con note sostitutive d'udienza del 16.04.2025 la ricorrente “ritenuto che in seguito alla notifica del ricorso l' in data 02/11/2024, ha corrisposto alla ricorrente le somme CP_1
per le causali di cui domanda (doc. 01 allegato alle presenti note)” chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con vittoria delle spese di lite, atteso che il pagamento della prestazione e degli arretrati è stato effettuato al deposito
(21/10/2024), nonché alla notifica (22/10/2024) del ricorso introduttivo.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 22.04.2025 per il deposito di note.
***
Rilevato che, dalla documentazione in atti e dalle difese delle parti, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le stesse, deve dunque essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Tenuto conto del fatto che la liquidazione delle somme è avvenuta in epoca successiva al deposito ed alla notifica del ricorso ( all. 1 note sostitutive di udienza del 16.04.2025 fascicolo parte resistente) e che dalla documentazione depositata dall'ente previdenziale resistente non si evince l'avvenuta liquidazione delle somme in epoca antecedente il deposito del ricorso per cui è causa ( trattandosi di un modello TR/150 - procedura ricostituzioni pensioni - e di una comunicazione di riliquidazione priva dell'avviso di avvenuta consegna) le spese di lite vanno poste a carico di parte resistente, soccombente virtuale, e liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' a corrispondere le spese di lite che liquida in €. 900,00 per CP_1
compenso del difensore oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, ordinandone la distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Così deciso, il 06.07.2025.
IL GIUDICE Giorgia Marcatajo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
Nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Marcatajo all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4310/2024 R.G.L. promossa da
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano Conti e Annarita Conti Parte_1
ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Palermo, Piazza Vittorio
Emanuele Orlando n. 14, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dal CP_1
dott. Giancarlo Gagliano ed elettivamente domiciliato in Palermo in via Laurana 59;
- convenuto-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.10.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' chiedendo dichiararsi il pagamento dei ratei maturati e non CP_1
riscossi dell'indennità di accompagnamento riconosciuto con decreto di omologa relativo al procedimento portante R.G. n. 3838/2022 emesso dal Tribunale civile di
Termini Imerese in data 26.04.2024. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte resistente eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire ex art. 100
c.p.c.“posto che prestazione è stata liquidata alla ricorrente in data 27 Settembre 2024
(dopo 122 giorni dall'invio del mod ap70 e 124 dalla notifica del decreto) ancor prima del deposito del ricorso avvenuto il 22 Ottobre e ovviamente della notifica dello stesso”.
Con note sostitutive d'udienza del 16.04.2025 la ricorrente “ritenuto che in seguito alla notifica del ricorso l' in data 02/11/2024, ha corrisposto alla ricorrente le somme CP_1
per le causali di cui domanda (doc. 01 allegato alle presenti note)” chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con vittoria delle spese di lite, atteso che il pagamento della prestazione e degli arretrati è stato effettuato al deposito
(21/10/2024), nonché alla notifica (22/10/2024) del ricorso introduttivo.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 22.04.2025 per il deposito di note.
***
Rilevato che, dalla documentazione in atti e dalle difese delle parti, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le stesse, deve dunque essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Tenuto conto del fatto che la liquidazione delle somme è avvenuta in epoca successiva al deposito ed alla notifica del ricorso ( all. 1 note sostitutive di udienza del 16.04.2025 fascicolo parte resistente) e che dalla documentazione depositata dall'ente previdenziale resistente non si evince l'avvenuta liquidazione delle somme in epoca antecedente il deposito del ricorso per cui è causa ( trattandosi di un modello TR/150 - procedura ricostituzioni pensioni - e di una comunicazione di riliquidazione priva dell'avviso di avvenuta consegna) le spese di lite vanno poste a carico di parte resistente, soccombente virtuale, e liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' a corrispondere le spese di lite che liquida in €. 900,00 per CP_1
compenso del difensore oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, ordinandone la distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Così deciso, il 06.07.2025.
IL GIUDICE Giorgia Marcatajo