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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 16/05/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERMINI IMERESE
Contenzioso Civile e Volontaria Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia Musola
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 568/2018 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) e nata a [...] il C.F._1 Parte_2
27.06.1963 (c.f. ) nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale C.F._2
sulla minore e in proprio, nata a [...] Persona_1 Persona_1
il 23.01.2001 (c.f. tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli C.F._3
Avv.ti Rosario Macaluso e Gabriella Russo, con elezione di domicilio in Polizzi Generosa via
Elisabeth Mann n. 9 presso lo studio dell'Avv. Rosario Macaluso
attori
contro già (p. iva ) quale Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
impresa designata, ex art. 283 ss. d.lgs. 209/2005, per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, con sede in Bologna via Stalingrado n. 45, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Scillato via Mattarella n. 43 presso lo studio dell'Avv. Gaetano Nicchi che la rappresenta e difende giusta procura in atti
convenuta e nei confronti
nato a [...] il [...] (c.f. ) CP_3 Controparte_4 C.F._4
convenuto contumace
OGGETTO: risarcimento danni
CONCLUSIONE DELLE PARTI: all'udienza del 06.03.2025 le parti concludevano come da verbale in pari data, al contenuto del quale si rimanda.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E ALLEGAZIONI DELLE PARTI
Con atto di citazione del 13.02.2018, ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
, nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore
[...] Persona_1
convenivano in giudizio la quale impresa designata, ex art. Controparte_1
283 ss. d.lgs. 209/2005, per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, e per sentirli condannare, in solido tra loro, al Controparte_5
risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dalla minore in seguito al decesso del prossimo congiunto sig. avvenuto in data 12.06.2010, in conseguenza di un incidente Persona_2
stradale. In particolare, esponevano che:
a) il giorno 12.06.2010 mentre percorreva, alla guida del proprio motociclo Persona_2
Honda telaio n. HN3JE01 – 5402528, la strada da Polizzi Generosa in direzione di NA LA, in c. da Piano Mulino, veniva investito dal ciclomotore Yamaha telaio n. JYACE13C94A004148 di proprietà e condotto da;
Controparte_5
b) che il convenuto, alla guida del proprio motociclo, privo di copertura assicurativa, aveva invaso la corsia opposta impattando frontalmente il sig. proveniente dalla direzione Persona_2
opposta;
c)che in conseguenza dell'urto rovinava a terra riportando lesioni gravissime che Persona_2
ne determinavano il decesso, constatato sul posto dal medico di guardia e dai Carabinieri della stazione di NA LA, che provvedevano a redigere apposito verbale;
d)che la responsabilità del sinistro era da ascriversi alla condotta imprudente e negligente del convenuto e che la dinamica del sinistro era confermata dalle chiazze di Controparte_5 benzina e olio rivenute sui luoghi teatro dell'evento e dalla posizione sull'asfalto del corpo di oltre che confermata dal consulente incaricato dalla Procura della Repubblica Persona_2 presso il Tribunale di Termini Imerese nell'ambito del procedimento penale a carico del convenuto;
Tanto premesso, gli attori concludevano chiedendo, in via preliminare, di provvedersi con ordinanza immediatamente esecutiva ex art. 5 L. n. 102/2006 all'assegnazione di una provvisionale pari al 50% delle somme chieste;
nel merito, chiedevano accertarsi e dichiararsi la responsabilità del convenuto per il sinistro avvenuto il 12.06.2010 con conseguente condanna dei Controparte_5
convenuti, in solido tra di loro, al pagamento della somma di Euro 225.000,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali riportati dalla figlia minore, ovvero della maggiore o minore somma da determinarsi all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge.
Con comparsa di costituzione e risposta del 09.05.2018 si costituiva in giudizio la convenuta
[...]
già quale impresa designata, ex art. 283 ss. d.lgs. Controparte_1 Controparte_2
209/2005, per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, la quale, in via preliminare, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva. In particolare, deduceva che con verbale di contestazione n. 0935994 del 06.07.2010 i Carabinieri della stazione di NA
LA, in seguito agli accertamenti condotti sui luoghi teatro dell'evento de quo, avevano contestato al convenuto la violazione dell'art. 93 comma VII C.d.S., sul presupposto Controparte_5 per cui il motociclo su cui quest'ultimo viaggiava al momento del sinistro era sprovvisto di immatricolazione, di carta di circolazione e di targa. Pertanto, il motociclo non poteva mai essere stato assicurato per la RCA in considerazione del fatto che lo stesso, in quanto sprovvisto dei predetti documenti, non esisteva giuridicamente.
Nel merito, la convenuta contestava la ricostruzione del fatto fornita dalla controparte e chiedeva l'integrale rigetto delle domande attoree, rilevandone l'infondatezza. In particolare, deduceva che nessuna prova era stata fornita in relazione alla esatta dinamica del sinistro, atteso che, per come rilevato dai Carabinieri intervenuti sui luoghi e dal perito della Procura, non vi erano elementi certi per stabilire con esattezza la direzione di marcia dei soggetti coinvolti né se vi fosse stata un'invasione di carreggiata da parte di uno dei due ciclomotori. Infine, contestava il quantum debeatur ed eccepiva che, in ogni caso, il danno doveva essere risarcito nei limiti di garanzia previsti dalla legge e vigenti al momento del sinistro.
Pertanto, la convenuta concludeva chiedendo dichiararsi l'improcedibilità dell'azione e il proprio difetto di legittimazione passiva;
inoltre, si opponeva alla richiesta di provvisionale avanzata dagli attori. Nel merito, chiedeva l'integrale rigetto delle domande attoree e, in subordine, accertarsi e dichiararsi ai sensi dell'art. 2054 comma II c.c. il concorso del fatto colposo di Persona_2 nella causazione del sinistro, graduando le relative responsabilità e riducendo proporzionalmente il risarcimento.
Il convenuto , regolarmente convenuto in giudizio, non si costituiva. Controparte_5
All'udienza del 06.06.2018 il G.I. allora assegnatario del fascicolo, vista la richiesta delle parti, concedeva i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
Dopo la riassegnazione del fascicolo al sottoscritto G.I., con provvedimento del 17.02.2021 veniva formulata alle parti, ex art. 185 bis c.p.c., una proposta conciliativa, alla quale parte convenuta non aderiva.
La causa veniva istruita a mezzo produzione documentale e tramite assunzione delle prove orali ritenute rilevanti.
La causa, dapprima posta in decisione, con provvedimento del 06.06.2024, veniva rimessa sul ruolo istruttorio, stante la necessità di acquisire chiarimenti in ordine alla definizione del giudizio di appello avverso la sentenza R.G.N. 1330/2018, emessa dall'intestato Tribunale il 22.11.2018 (con cui l'odierna convenuta era stata condannata al risarcimento dei danni nei confronti degli altri prossimi congiunti di e in considerazione del fatto che, nelle more del giudizio, la minore Persona_2 aveva raggiunto la maggiore età senza avere, a seguito dell'acquisita capacità di Persona_1
agire, formalizzato alcuna costituzione né intervento in giudizio.
Con “comparsa di costituzione” del 09.12.2024 si costituiva in proprio, Persona_1
confermando integralmente le domande avanzate dai genitori.
Infine, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe con assegnazione di termini ridotti per comparse conclusionali e memorie di repliche ai sensi dell'art. 190, comma II,
c.p.c.
Controparte_6
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità della domanda attorea e di difetto di legittimazione passiva, per l'esclusione dell'operatività della garanzia assicurativa, sollevate da parte convenuta.
La Compagnia convenuta, infatti, ha eccepito l'inoperatività della garanzia assicurativa sul presupposto che il motociclo Yamaha, di proprietà e guidato da , circolasse Controparte_5
privo di immatricolazione e senza che fosse stata rilasciata la carta di circolazione e la targa, invocando, quindi, l'inapplicabilità dell'ipotesi di cui all'art. 283 lett. B del DLGS 209/2005 ed il venir meno di qualsivoglia obbligo risarcitorio.
Tale doglianza, tuttavia, non coglie nel segno, come già messo in evidenza dalla Corte di Appello di
Palermo che, con sentenza n. 201/2025 depositata in data 8.2.2025, ha rigettato integralmente il gravame proposto avverso la sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 1330/2018, depositata il
22.11.2018, avente ad oggetto la domanda risarcitoria formulata da , Parte_2 Parte_1
e rispettivamente genitori e germano del de cuius con CP_7 Persona_2
riferimento al medesimo sinistro per cui è causa.
Appare, infatti, pienamente condivisibile la conclusione cui è giunta la Corte di Appello di Palermo che, nel richiamare i princìpi espressi dalla Suprema Corte nella vigenza della legge n. 990/1969 (Cfr.
Cass. civ., Sez. III n. 1877/1992), ha affermato che “non può dubitarsi nel caso concreto della operatività della garanzia assicurativa, il cui presupposto applicativo deriva dal porre in circolazione un veicolo a motore su strade ad uso pubblico, anche qualora si tratti di veicoli che per le loro caratteristiche costruttive siano destinati a gare, competizioni o esibizioni di carattere sportivo.”
Orbene, alla luce di quanto premesso e tenuto conto della disciplina introdotta dall'art. 122 Dlgs n.
209/2005, vigente ratione temporis, essendo la circolazione del veicolo in assenza di copertura assicurativa il presupposto legale per l'esperimento dell'azione diretta da parte del danneggiato, non può evidentemente porsi in dubbio la legittimazione passiva della impresa designata dal FGVS che assume la qualità di parte "ex latere debitoris" del rapporto obbligatorio dedotto nel giudizio.
Ancora in via preliminare, attesa l'eccezione della convenuta n relazione alla inefficacia della CP_1
sentenza penale richiamata dagli attori (Corte di Appello Penale di Palermo n. 2995/2013 del 02 luglio
2013, passata in giudicato) e della perizia disposta dalla Procura della Repubblica di Termini Imerese,
a firma dell'ing. appare opportuno soffermarsi sui rapporti intercorrenti tra giudizio Persona_3
penale e giudizio civile.
Ed invero, sul punto, va, in particolare, rilevato che, nel nostro ordinamento, non essendo più vigente il principio dell'unità della giurisdizione, il giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità civile, non essendo lo stesso vincolato alle soluzioni del giudice penale.
L'autonomia del giudizio, tuttavia, subisce una limitazione nei casi disciplinati dagli articoli 651 e
652 c.p.p, in quanto, ai sensi dell'art. 651 c.p.p. la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato, nel processo civile di risarcimento del danno, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, con esclusione della colpevolezza, il cui esame è autonomamente demandato al giudice civile.
I limiti oggettivi del giudicato penale di condanna, descritti dalla norma anzidetta, attengono, quindi, alla sussistenza del fatto materiale, alla sua illiceità penale e alla sua ascrivibilità all'imputato;
l'efficacia probatoria del giudicato penale nel giudizio civile si estende oltre i suoi limiti oggettivi.
Invero, il giudice civile può utilizzare la sentenza penale definitiva e, in generale, le prove assunte nel processo penale per accertare gli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile (Cassazione civile sez. III, 10/05/2024, n.12901).
Tanto chiarito, occorre, altresì, considerare gli effetti della suddetta pronuncia penale nei confronti della compagnia di assicurazione, convenuta nel presente giudizio e, tuttavia, non citata né intervenuta nel giudizio penale. Sul punto, occorre richiamare quella giurisprudenza di legittimità a mente della quale la sentenza passata in giudicato, anche quando non possa avere l'effetto vincolante di cui all'art. 2909 cod. civ., può avere comunque l'efficacia riflessa di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica, che abbia formato oggetto dell'accertamento giudiziale, e tale efficacia indiretta può essere invocata da chiunque vi abbia interesse, spettando al giudice di merito esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e valutarne liberamente il contenuto, anche in relazione agli altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa.
Alla luce di quanto premesso, nel corso del procedimento è stata autorizzata la produzione degli atti di cui ai procedimenti penali instaurati a carico di , l'acquisizione della Controparte_5
documentazione sopravvenuta, nonché della sentenza di condanna n. 2995/2013 resa dalla Corte di
Appello di Palermo, al fine di verificare l'eventuale giudicato esterno sull'azione esperita da parte attrice, ed è stata altresì, disattesa, la richiesta di licenziamento di ctu cinematica, tenuto conto degli accertamenti già svolti in sede penale.
CP_8
Quanto sopra premesso, in ordine alla rilevanza ed all'efficacia degli accertamenti svolti in sede penale, non possono che ritenersi accertati i fatti, come descritti nella citata pronuncia del Tribunale di Termini Imerese n. 1330/2018, depositata il 22.11.2018, integralmente confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 201/2025, depositata in data 8.2.2025, da intendersi richiamate
“per relationem”.
Ed infatti, anche sotto tale aspetto, vanno integralmente recepite le conclusioni cui è pervenuta la
Corte di appello di Appello di Palermo, che ha confermato, sulla scorta della documentazione penale in atti e delle prove assunte nel corso dei procedimenti penali anzidetti, la esclusiva responsabilità dell' nella causazione del sinistro per cui è causa, dal quale è derivato il Controparte_5
decesso del Per_2
Si ritiene, infatti, che nel caso di specie non possa essere applicato il comma 2 dell'art. 2054, comma
II, c.c., come invocato dalla Compagnia convenuta, in quanto costituisce orientamento consolidato quello secondo cui “in tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma II, c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro”
(cfr. Cass. civ. n. 9353/2019).
Neppure appaiono condivisibili le doglianze svolte dalla compagnia convenuta, laddove ha ritenuto non adeguatamente assolto l'onere probatorio gravante sugli attori, in relazione alla ricostruzione della dinamica fattuale ed alla sussistenza di un'esclusiva responsabilità del sinistro in capo al convenuto . Nel caso in esame, infatti, come già ben evidenziato dalla Corte Controparte_9 di Appello di Palermo, sulla scorta delle “deformazioni riscontrate sui motocicli Honda e Yamaha, rispettivamente condotti dai sigg. e (Cfr. relazione di Consulenza tecnica Per_2 Controparte_9 svolta dall'Ing. , della “sovrapposizione dei mezzi” confermata dalle dichiarazioni Persona_3
rese dai primi soccorritori intervenuti ( , , Persona_4 Persona_5 Persona_6 [...]
, dalle tracce rinvenute sul lugo del sinistro (presenza di chiazze di carburante Persona_7 fuoriuscito dopo l'urto: Cfr. relazione di Consulenza tecnica svolta dall'Ing. e rilievi Persona_3 fotografici) e della posizione del corpo del rimasta invariata fino all'arrivo dei CC che Per_2
hanno provveduto ai rilievi fotografici, deve ritenersi adeguatamente accertato il verificarsi di uno scontro frontale fra i due veicoli, che procedevano in opposte direzioni di marcia, risultato, altresì, compatibile con “il grave trauma toracico in conseguenza del quale si verificava l'arresto cardiocircolatorio che, secondo il medico legale, causava il decesso del . Per_2
In conclusione, la dinamica dei fatti va ritenuta essere quella accertata nelle superiori sentenze e fondata sulle succitate risultanze probatorie, con la conseguenza che la responsabilità per la causazione del sinistro in questione va ascritta al sig. che, procedendo Controparte_5
lungo la direzione Castella LA-Polizzi Generosa, trovandosi oltre la mezzeria stradale, ha invaso l'opposta semicarreggiata di pertinenza del Sig. determinando, in via esclusiva, la Per_2
verificazione del sinistro per cui è causa.
Controparte_10 Gli attori, agendo n.q. di esercenti la potestà genitoriale nei confronti della figlia Persona_1
nata a [...] in data [...], minorenne alla data di instaurazione del presente giudizio, hanno agito per chiedere il ristoro del danno morale iure proprio patito dalla figlia minore a causa della morte del fratello.
Con “comparsa di costituzione” del 09.12.2024 si è costituita la sig.ra in proprio, Persona_1
divenuta nel frattempo maggiorenne, confermando integralmente le domande avanzate dai genitori.
La voce di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale è atta a ristorare il pregiudizio subito dal prossimo congiunto per la sofferenza patita e per le modificate consuetudini di vita, in conseguenza dell'irreversibile venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto, sotto il duplice profilo, quindi, morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e relazionale, inteso come significativa modificazione delle abitudini di vita, con l'ulteriore precisazione che la risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale deve essere ammessa a fronte della dimostrazione, anche presuntiva, della gravità e serietà del pregiudizio (tanto sul piano morale e soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale), senza che sia necessario che questo assurga a un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato (Cass. civ. ord. n.
26140/2023).
Tuttavia, la sofferenza per la perdita del rapporto parentale non può considerarsi in re ipsa in quanto ne risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento, che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno.
Essa va allegata e provata dal danneggiato, anche attraverso elementi di carattere presuntivo, che rappresentano mezzi di prova di rango non inferiore agli altri e ben possono costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice.
Ciò in quanto “In caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ognuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione inclusiva di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata ed intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima ed
a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e dimostrare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio” (Cass. n°14655/2017). In punto di prova, può farsi ricorso alle presunzioni, alle massime di comune esperienza, al notorio, con riferimento alla realtà ed alla intensità dei rapporti affettivi e alla gravità delle ricadute della condotta, dovendo comunque procedersi a verifica delle evidenze probatorie complessivamente acquisite onde valutare l'esistenza di uno solo, o di entrambi, i profili di danno non patrimoniale in precedenza descritti (ossia, della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana del soggetto che l'ha subita).
In mancanza di parametri di quantificazione analitica, il danno da perdita del rapporto parentale, così come altre ipotesi di danno non patrimoniale, è liquidabile esclusivamente mediante il ricorso a criteri equitativi a norma del combinato disposto degli artt. 1126 e 2056 c.c.
L'art. 1226 c.c., nel prevedere che, se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, “per una parte, risponde alla tecnica della fattispecie, quale collegamento di conseguenze giuridiche a determinati presupposti di fatto, per l'altra, ha natura di clausola generale, cioè di formulazione elastica del comando giuridico che richiede di essere concretizzato in una norma individuale aderente alle circostanze del caso.” Più precisamente, “quale fattispecie, l'art. 1226 richiede sia che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, la prova del danno nel suo ammontare, sia che risulti assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno medesimo. Quale clausola generale, l'art. 1226 viene a definire il contenuto del potere del giudice nei termini di "valutazione equitativa"' (così Cass. civ. n.
10579/2021 e, nello stesso senso, Cass. civ. n. 28990/2019).
Nella concretizzazione della clausola generale dell'equità in sede di quantificazione del danno non patrimoniale, il giudice di merito deve perseguire il massimo livello di certezza, uniformità e prevedibilità del diritto, così da assicurare la parità di trattamento di cui l'equità integrativa è espressione. Difatti, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari' (Cass. civ. n.
12408/2011).
Proprio per assicurare l'esigenza di uniformità di trattamento in situazioni analoghe e, quindi, di certezza del diritto, sono state predisposte delle Tabelle - prima di origine pretoria, poi anche di produzione legislativa- che individuano parametri uniformi per la liquidazione del danno non patrimoniale. Tanto più diffusa è l'applicazione sul territorio nazionale di un'unica tabella di liquidazione del danno, tanto maggiore è l'auspicata uniformità di trattamento, in ossequio al disposto dell'art. 3 Cost.
La giurisprudenza di legittimità ha, però, recentemente rilevato che non ogni criterio di quantificazione del danno è in grado di assicurare la prevedibilità nell'esercizio della discrezionalità rimessa al giudice di merito. Sicuramente tale finalità è assicurata dall'adozione del sistema del punto variabile, il quale consente di pervenire ad una 'conversione della clausola generale in una pluralità di ipotesi tipizzate risultanti dalla standardizzazione della concretizzazione giudiziale della clausola di valutazione equitativa del danno, con ciò definendo 'un complesso di caselle entro le quali sussumere il caso, analogamente a quanto avviene con la tecnica della fattispecie, in funzione dell'uniforme risoluzione delle controversie' (Cass. n. 10579/2021).
A tale tecnica di liquidazione del danno si fa ricorso nel sistema tabellare inaugurato dalle Tabelle milanesi con riferimento al danno cd. biologico: si individua la misura standard del risarcimento per l'appunto tramite il sistema del punto variabile, misura che può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari.
Il sistema tabellare milanese, disciplinante la quantificazione del danno biologico, ha trovato larga diffusione sull'intero territorio nazionale, consentendo, così, di perseguire l'esigenza di prevedibilità ed uniformità delle liquidazioni giudiziali, tanto da veder riconosciuto la sua natura para normativa
(cfr. Cass. n. 8532/2020).
Il giudice, chiamato a liquidare il danno da perdita del rapporto parentale, che comprende al suo interno il danno morale e la compromissione sul piano relazionale, derivanti dalla morte del congiunto, facendo contemporaneamente ricorso allo strumento tabellare e al proprio potere di valutazione equitativa, è tenuto ad indicare gli elementi di calcolo impiegati, così da rendere manifesto il percorso logico e giuridico compiuto, per giungere ad una liquidazione del danno, che tenga debitamente conto degli elementi di prova, emersi nel corso del giudizio.
Alla luce di quanto esposto, dei criteri orientativi e degli allegati pubblicati sul sito del Tribunale di
Milano, può dunque concludersi che le nuove tabelle integrate a punti, elaborate dall'Osservatorio di
Milano, siano coerenti con i principi di diritto enunciati nella sentenza della Suprema Corte n.
10579/2021 e possano essere utilizzati dal giudice per determinare una liquidazione equa, uniforme e prevedibile del danno da perdita del rapporto parentale.
Ritiene, inoltre, questo giudice che nella liquidazione del danno non patrimoniale occorre fare riferimento alla tabella più recente in uso al momento della decisione, nell'ipotesi di successiva emanazione di una tabella normativa (Cass. ord. n. 13269/2020). E dunque, nella fattispecie concreta, potranno agevolmente applicarsi le nuove tabelle milanesi integrate a punti, edizione 2024, riconosciute idonee dalla Corte di Cassazione per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale (cfr. Cass. n. 37009/2022).
Venendo al caso concreto, premesso che la qualità di sorella in capo all'attrice Persona_1
risulta documentalmente provata (Cfr. stato di famiglia allegato sub. 3 all'atto di citazione) e non contestata, elementi apprezzabili, a fini presuntivi, sono rappresentati dalla circostanza della convivenza tra l'attrice ed il fratello e dalla giovane età di entrambi al momento del verificarsi del sinistro. Il vissuto di sofferenza psicologica conseguente al decesso è, del resto, emerso anche in sede di istruttoria orale, che ha consentito di provare l'intensità del vincolo affettivo esistente tra fratello e sorella, rafforzato dalla condivisione di molti momenti di svago e dalla frequentazione di attività sportive e amicizie comuni (Cfr. verbale di udienza del 16.6.2022).
Ciò premesso, si tratta ora di operare la quantificazione e la liquidazione del danno patito dall'attrice.
In applicazione delle anzidette Tabelle milanesi, edizione 2024, integrate con la previsione di una graduazione della liquidazione in base ad un sistema a punti, corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, si devono riconoscere all'attrice i seguenti punti: Persona_1
- Punti 20 in considerazione dell'età della vittima primaria: 20 anni alla data del decesso (lett. A della
Tabella);
- Punti 20 in considerazione dell'età della vittima secondaria: 9 anni alla data del decesso del fratello
(lett. B della Tabella);
- Punti 20 per la convivenza dell'attrice con il de cuius (lett. C della Tabella);
- Punti n. 9 in base al numero dei familiari superstiti del nucleo primario (3) (lett. D della Tabella);
- Punti 15 in considerazione della qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto (lett. E della Tabella);
PUNTI TOTALI: 69, pari ad euro € 142.632,00 (valore punto pari ad € 1.698,00).
Sull'importo come sopra liquidato compete dalla data dell'evento la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al fine di liquidare effettivamente, quale danno emergente, il valore del bene perduto, adeguando cioè la prestazione all'effettivo valore da reintegrare. Oltre all'integrazione del patrimonio così ottenuto la giurisprudenza ha riconosciuto dovuto al danneggiato anche il danno derivante dal tempestivo mancato godimento dell'equivalente in denaro del danno risarcito, da quantificare con lo strumento del tasso legale scelto in questi ultimi anni dal legislatore per la liquidazione degli interessi moratori ex art. 1224 c.c. (Cfr. Cass. S.U. n. 1771/1995).
Sulla scorta degli insegnamenti della giurisprudenza si ritiene che la percentuale degli interessi non possa essere applicata sulla complessiva somma già rivalutata, ma che occorra effettuare un calcolo periodico, con decorrenza dalla data del fatto, sulla somma capitale così come più sopra globalmente calcolata, come progressivamente ed annualmente rivalutata, apparendo la periodicità coerente con la variabilità degli indici ISTAT.
Quindi, poiché l'evento lesivo è precedente alla data in cui sono state redatte le tabelle applicate, occorre procedere alla devalutazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, al fine di avere valori omogenei sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione.
Orbene, devalutando l'importo sopra indicato al momento del fatto (12-06-2010) e applicandosi gli interessi e la rivalutazione come sopra indicato si perviene ad una somma pari ad € 167.316,39.
Sulla somma così disposta vanno, inoltre, corrisposti anche gli interessi legali dalla data della presente pronuncia sino al soddisfo.
SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza, anche tenuto conto della condotta processuale della
Compagnia convenuta che, pur dopo l'intervenuta pronuncia da parte della Corte di Appello di
Palermo, ha omesso di aderire alla proposta conciliativa formulata dal G.I., e vanno liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM Giustizia n. 55 del 2014 e successive modifiche
(“scaglione da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00”-importi medi) e tenuto conto dell'attività svolta.
Non si ritiene, nel scaso di specie, doversi accordare l'aumento previsto, peraltro in via facoltativa, dall'art. 4 comma II D.M. 55/14 per la presenza di più parti, atteso che l'attrice Persona_1
divenuta maggiorenne, è subentrata nella posizione processuale dei genitori, quale unica titolare dell'interesse tutelato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, - dichiara la contumacia di;
Controparte_5
-accerta la responsabilità esclusiva del sinistro per cui è causa in capo a;
Controparte_5
-accoglie la domanda risarcitoria spiegata dagli attori nei confronti di e di Controparte_5
, in persona del legale rappresentante pro tempore, quale impresa Controparte_1
designata, ex art. 283 e segg. DLGS209/2005, per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di
Garanzia per le vittime della strada, e, per l'effetto, condanna le parti convenute, in solido, al pagamento in favore di della somma di euro 167.316,39, a titolo di danno non Persona_1
patrimoniale, oltre gli interessi legali dalla data della presente pronuncia sino al soddisfo;
-condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, sostenute dagli attori, che liquida in complessivi € 14.103,00 per compenso professionale, euro 560,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta, disponendone la distrazione a favore dei procuratori antistatari;
-dispone che la presente sentenza, avente ad oggetto il risarcimento del danno derivante da fatto costituente reato, sia registrata a debito, ai sensi degli artt. 59 lettera d) e 60 del D.P.R. n. 131/1986,
e che l'imposta prenotata a debito debba essere recuperata nei confronti dei convenuti in solido.
Così deciso in Termini Imerese, 16.5.2025
Il Giudice
dott.ssa Claudia Musola