TRIB
Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/06/2025, n. 1690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1690 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7253/2018
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 281 sexies
c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa indicata in epigrafe è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza dell'8.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c., secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c., secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
30.5.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, in funzione di
Giudice d'appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. R.G. 7253/2018
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Filomena Balletta e Antonio Greco, presso Parte_1 il cui studio elettivamente domicilia, in Cimitile (NA), alla Via Nazionale delle Puglie n. 43, come da procura a margine dell'atto di appello
APPELLANTE
E quale impresa designata per la Regione Campania per la gestione Controparte_1 dei sinistri a carico del , in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Letizio Galdi, con il quale è elettivamente domiciliata, in Nola (NA), alla Via Anfiteatro Laterizio Matteotti n. 28 c/0 Controparte_3 come da procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta
[...]
APPELLATA
NONCHÉ
Controparte_4
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 3903/2018 del Giudice di Pace di Nola.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa, nonché come da note conclusionali e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza dell'8.5.2025.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che , in qualità di proprietario dell'autovettura NC Y tg. DH204FF, ha Parte_1
impugnato la sentenza n. 3908/2018 del Giudice di Pace di Nola, con la quale era stata accolta parzialmente la domanda dallo stesso proposta e volta ad ottenere la condanna di Controparte_4
, in qualità di proprietario del motociclo Honda SH tg. DV52865, e della
[...] Controparte_5
(oggi , quale impresa designata per la Regione Campania per la gestione dei
[...] Controparte_1
sinistri a carico del “Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada” (nel prosieguo, per semplicità,
Generali o Fondo), al risarcimento, in solido o ciascuno per quanto di ragione, dei danni patiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 23.5.2016, alle ore 19:15 circa, alla Via Paolino Barbato in
Camposano (NA), poichè il veicolo NC Y “si immetteva dal lato destro della strada in direzione di marcia opposta a quella del motociclo Honda SH, allorquando detto motociclo, nel sopraggiungere a velocità non consona allo stato dei luoghi non costeggiando il margine destro della strada perché in fase di sorpasso superava la mezzeria di marcia invadendo la corsia di marcia riservata alla circolazione in senso inverso”, precisando che il motociclo Honda SH alla data del sinistro risultava privo di copertura assicurativa (cfr. pag. 1 dell'atto di citazione di primo grado).
Il Giudice di Pace, con la sentenza impugnata, dichiarava “(…) la pari responsabilità dei conducenti i veicoli nella produzione del sinistro (…)” (si cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), atteso che “nella fattispecie il conducente del motociclo procedeva ad una velocità superiore a quella consentita nel centro urbano (…), mentre il conducente dell'autovettura NC non rispettava il segnale di stop esistente sulla sua direzione di marcia” (si cfr. pag. 2 della sentenza impugnata).
Avverso la citata sentenza ha proposto appello , deducendo l'erronea valutazione delle Parte_1
risultanze istruttorie e lamentando la “violazione e/o errata applicazione dell'art. 115 e 116 c.p.c.” (si cfr. pag. 2 atto di citazione in appello); chiedeva, quindi, in riforma dell'impugnata sentenza, la declaratoria di
“esclusiva responsabilità del conducente il veicolo Honda SH tg DH204FF nella produzione del sinistro per cui è causa”
(si cfr. pag. 6 atto di citazione in appello), con conseguente accoglimento integrale della domanda risarcitoria dallo stesso proposta e, solo in via subordinata, concludeva per il riconoscimento di una corresponsabilità dell'attore in misura inferiore a quella paritaria stabilita dal primo giudicante, con
3 conseguente condanna dei convenuti appellati ad una somma ulteriore rispetto a quella liquidata in primo grado.
Si costituiva in giudizio la insistendo per il rigetto dell'appello, per tutte le ragioni esplicate nella CP_1
comparsa di costituzione e risposta, cui si fa qui espresso rinvio.
Nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva invece in giudizio , di cui Controparte_4
veniva pertanto dichiarata la contumacia (si cfr. verbale di udienza del 28.02.2019).
Così instaurato il contraddittorio, dopo taluni rinvii dettati da esigenze di razionale organizzazione del ruolo, la causa, all'udienza dell'8.5.2025 - fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con rito cartolare ex art. 127 ter c.p.c. - è giunta alla decisione.
In primis, deve essere dichiarata l'ammissibilità e tempestività dell'appello, proposto nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione della gravata sentenza, avvenuta in data 30.7.2018, a fronte della notifica dell'atto di appello a decorrere dal 30.10.2018 ed iscrizione a ruolo in data 07.11.2018; inoltre,
l'atto di gravame è conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche all'impugnata sentenza.
Va, poi, chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né di riproposizione
(cfr. art. 346 c.p.c.), né, ancora, che sia dipendente dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336
c.p.c.), si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Passando al merito dell'impugnazione proposta, va premesso che, come noto, la richiesta di risarcimento dei danni nei confronti del , sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato Controparte_2
da veicolo privo di copertura assicurativa (ovvero non identificato), non incide sulla regola per cui il danneggiato deve provare il fatto dannoso.
Premesso ciò, nel caso in esame il giudice di prime cure ha dichiarato la corresponsabilità dei conducenti dei veicoli nella produzione del sinistro ritenendo provato il fatto storico ma non superata la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, co. 2, c.c., alla luce degli elementi emersi nel corso dell'istruttoria.
Occorre rilevare che, con riferimento alla disciplina contenuta nell'art. 2054 c.c., come chiarito più volte dalla Suprema Corte, in tema di circolazione stradale, in caso di scontro tra veicoli, la presunzione di cui al secondo comma della norma appena richiamata risulta superata quando, all'esito della valutazione delle
4 prove, sia individuato il comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti e risulti, altresì, che l'altro conducente si sia, per converso, esattamente uniformato alle norme della circolazione ed a quelle di comune prudenza (in tal senso, ex plurimis, Cass., sez. III, 22.9.2000, n. 12524 e Cass., sez. III,
02.4.2002, n. 4639). Qualora resti individuato il comportamento colposo di uno dei due conducenti, per attribuire a lui la causa determinante ed esclusiva del sinistro è comunque necessario verificare anche il comportamento dell'altro conducente onde valutare se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, gli si debba muovere un qualche rimprovero in ordine alla causazione dell'evento (Cassazione civile sez. III,
18.12,1998, n. 12692; Cassazione civile sez. III, 28.6.2016, n. 13271) e la presunzione di pari colpa ha funzione sussidiaria, nel senso che opera se non sia possibile accertare in concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso, e l'accertamento della colpa di uno dei conducenti non esonera l'altro dall'onere della prova liberatoria (Cass., sez. III, 05.5.2009, n. 10304; Cass., sez. III, 12.6.2012, n. 9528).
Il giudice di pace ha ritenuto “(…) la pari responsabilità dei conducenti i veicoli nella produzione del sinistro (…)”
(si cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), atteso che “nella fattispecie il conducente del motociclo procedeva ad una velocità superiore quella consentita nel centro urbano, non procedeva con la dovuta cautela nell'incrocio ed effettuava il sorpasso del veicolo che lo precedeva, mentre il conducente dell'autovettura NC non rispettava il segnale di stop esistente sulla sua direzione di marcia” (si cfr. pag. 2 della sentenza impugnata).
Ebbene, l'appellante ha dedotto, in merito, l'errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del
Giudice di prime cure, lamentando la violazione dell'art. 116 c.p.c. Infatti, ha censurato Parte_1
la sentenza gravata nella parte in cui il giudicante avrebbe erroneamente ritenuto che la vettura NC
IL si immetteva sulla Via Barbato con provenienza da Via S. Giacomo, senza rispettare il segnale di
“Stop”.
Ebbene, alla luce dell'istruttoria espletata, questo Tribunale ritiene di dover rigettare l'appello, seppure con argomentazioni parzialmente differenti da quelle addotte dal primo Giudice.
In primo luogo, si osserva, infatti, che in primo grado parte attrice ha riferito, nell'atto introduttivo, che in data 23.5.2016, alle ore 19:15 circa, alla Via Paolino Barbato in Camposano (NA), il veicolo NC
5 IL, immettendosi dal lato destro della strada in direzione di marcia opposta a quella del motociclo, veniva urtato da quest'ultimo, che invadeva, in fase di sorpasso, l'opposta corsia di marcia.
Ebbene, a fronte di una descrizione della dinamica in citazione piuttosto generica, le dichiarazioni testimoniali assunte in primo grado appaiono coincidenti con il contenuto testuale dell'atto introduttivo, senza apportare un significativo incremento del bagaglio informativo.
Ed invero, il teste , escusso all'udienza del 13.9.2017, riferiva: “Il veicolo NC Y si Testimone_1
immetteva dal lato destro della strada in direzione di marcia opposta alla moto, allorquando detto motociclo ha effettuato un sorpasso ad un veicolo avanti a sé invadendo la corsia di marcia della NC Y che aveva effettuato la manovra di immissione in corsia;
è avvenuto l'urto tra la parte anteriore del motociclo zona sinistra contro il fianco sinistro della NC
Y nella parte posteriore sia nella parte centrale che in basso” (si cfr. verbale di udienza dinanzi al Giudice di Pace del 13.9.2017, nella produzione di primo grado).
Il secondo teste, escusso all'udienza del 18.10.2017, a sua volta, riferiva, in Testimone_2
maniera pressoché identica, che: “Il veicolo NC Y si immetteva dal lato destro della strada in direzione di marcia opposta alla moto allorquando quest'ultima ha effettuato un sorpasso ad un veicolo avanti a sé invadendo la corsia di marcia della NC Y che si immetteva nella propria corsia in direzione opposta alla moto” (cfr. verbale di udienza dinanzi al Giudice di Pace del 18.10.2017).
Ciò nondimeno, occorre osservare che negli atti stragiudiziali depositati dall'appellante veniva descritta una dinamica del sinistro differente rispetto a quella indicata in citazione (e confermata dai testi), avendo il dedotto che “il conducente del motociclo in fase di sorpasso invadeva la sede stradale riservata alla circolazione Pt_1
in senso inverso ed urtava l'autovettura NC Y che sopraggiungeva regolarmente” (cfr. atto di costituzione in mora, in all. n. 3 – così numerato da questo Giudice – nel fascicolo di primo grado di parte appellante), reiterando tale descrizione degli accadimenti anche sull'allegato modulo CAI.
Inoltre, lo stesso appellante depositava in primo grado la missiva di costituzione in mora inviata al Pt_1
dall'appellato contumace, , nella quale veniva rappresentata una dinamica del Controparte_4
tutto diversa da quella prospettata nell'atto introduttivo – e, si badi, non oggetto di specifica contestazione da parte dell'odierno appellante - atteso che il conducente del motociclo dichiarava che l'impatto sarebbe avvenuto tra il proprio motociclo, che “viaggiava regolarmente per Via Barbato, direzione Via Francesco Siciliano”,
6 e la NC IL, allorchè quest'ultima “ripartiva da una sosta facendo inversione ad U, svoltando sulla propria sinistra e tagliando, così, la strada al motociclo”, che, colpito sulla parte anteriore, “rovinava al suolo” (cfr. all. n.
10 della produzione di primo grado dell'appellante).
A ciò aggiungasi che la circostanza che, come emerso dall'istruttoria (cfr. anche fotografie in atti), il veicolo NC IL sia stato impattato nella parte centrale sinistra costituisce un elemento significativo per la ricostruzione della dinamica, facendo sorgere ragionevoli dubbi in ordine all'effettiva provenienza dell'autovettura di proprietà dell'odierno appellante: infatti, ritiene questo giudicante che il posizionamento dei punti d'urto sia maggiormente compatibile con la descrizione della dinamica sostenuta dall'appellata e desumibile dalla missiva di costituzione in mora inviata dal , laddove si CP_4
riferisce che l'impatto si verificava poiché la NC IL “ripartiva da una sosta facendo inversione ad U, svoltando sulla propria sinistra … tagliando, così, la strada al motociclo”).
Pertanto, dall'apparato istruttorio acquisito, sono desumibili indici a sostegno dell'affermazione di una corresponsabilità del conducente della NC IL nella causazione del sinistro, non avendo l'appellante fornito la prova di aver avuto, in tale frangente, una condotta di guida conforme alle regole di prudenza e diligenza nonché rispettosa delle prescrizioni del codice della strada e non essendo possibile, quindi, individuare, dalla ricostruzione della dinamica dei fatti, una differente graduazione delle colpe, alla luce del materiale istruttorio a disposizione di questa giudicante.
Infatti, come sopra chiarito, gravava sull'odierno appellante, onde andare esente dalla presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, co. 2, c.c., l'onere di dimostrare in concreto di aver rispettato le norme che regolano la circolazione, nonché di essersi prudentemente immesso nel tratto di carreggiata percorso, al fine di escludere qualsiasi concorso di colpa nella verificazione del sinistro. Di contro, dalle deduzioni esposte e dalle rappresentazioni fotografiche in atti, emerge con evidenza che l'urto avveniva nella parte centrale sinistra del veicolo NC IL, probabilmente ancora in fase di immissione nella corsia opposta a quella della moto.
Pertanto, in assenza di riscontri probatori ulteriori, non essendo intervenute autorità sul luogo del sinistro, non può questo Tribunale ritenere superata la presunzione di cui al comma 2 dell'art. 2054 c.c., nella misura determinata già dal giudicante in primo grado.
7 Per le esposte ragioni, le doglianze di non possono essere accolte, con la conseguenza Parte_1
per cui il gravame va rigettato e la sentenza di primo grado interamente confermata.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita dalla su riportata motivazione.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, nei rapporti tra l'appellante e la seguono la CP_1
soccombenza del primo e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014, come aggiornato con D.M. n. 147 del 13.8.2022, scaglione di riferimento sulla base della domanda, al valore medio, leggermente ridotto, tenuto conto dell'effettivo svolgimento del processo e con riduzione ai minimi per la fase di trattazione, stante l'assenza di istruttoria.
In considerazione della sua contumacia, le spese nei confronti di vanno Controparte_4
interamente compensate.
Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 1, co. 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice
d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2. Condanna alla refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio, Parte_1
in favore di quale impresa designata per la Regione Campania per la gestione Controparte_1
dei sinistri a carico del “Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada”, in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in € 1.701,00, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15%;
3. Compensa le spese di lite nei confronti di;
Controparte_4
8 4. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
Così deciso il 30.5.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
9
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 281 sexies
c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa indicata in epigrafe è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza dell'8.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c., secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c., secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
30.5.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, in funzione di
Giudice d'appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. R.G. 7253/2018
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Filomena Balletta e Antonio Greco, presso Parte_1 il cui studio elettivamente domicilia, in Cimitile (NA), alla Via Nazionale delle Puglie n. 43, come da procura a margine dell'atto di appello
APPELLANTE
E quale impresa designata per la Regione Campania per la gestione Controparte_1 dei sinistri a carico del , in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Letizio Galdi, con il quale è elettivamente domiciliata, in Nola (NA), alla Via Anfiteatro Laterizio Matteotti n. 28 c/0 Controparte_3 come da procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta
[...]
APPELLATA
NONCHÉ
Controparte_4
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 3903/2018 del Giudice di Pace di Nola.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa, nonché come da note conclusionali e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza dell'8.5.2025.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che , in qualità di proprietario dell'autovettura NC Y tg. DH204FF, ha Parte_1
impugnato la sentenza n. 3908/2018 del Giudice di Pace di Nola, con la quale era stata accolta parzialmente la domanda dallo stesso proposta e volta ad ottenere la condanna di Controparte_4
, in qualità di proprietario del motociclo Honda SH tg. DV52865, e della
[...] Controparte_5
(oggi , quale impresa designata per la Regione Campania per la gestione dei
[...] Controparte_1
sinistri a carico del “Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada” (nel prosieguo, per semplicità,
Generali o Fondo), al risarcimento, in solido o ciascuno per quanto di ragione, dei danni patiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 23.5.2016, alle ore 19:15 circa, alla Via Paolino Barbato in
Camposano (NA), poichè il veicolo NC Y “si immetteva dal lato destro della strada in direzione di marcia opposta a quella del motociclo Honda SH, allorquando detto motociclo, nel sopraggiungere a velocità non consona allo stato dei luoghi non costeggiando il margine destro della strada perché in fase di sorpasso superava la mezzeria di marcia invadendo la corsia di marcia riservata alla circolazione in senso inverso”, precisando che il motociclo Honda SH alla data del sinistro risultava privo di copertura assicurativa (cfr. pag. 1 dell'atto di citazione di primo grado).
Il Giudice di Pace, con la sentenza impugnata, dichiarava “(…) la pari responsabilità dei conducenti i veicoli nella produzione del sinistro (…)” (si cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), atteso che “nella fattispecie il conducente del motociclo procedeva ad una velocità superiore a quella consentita nel centro urbano (…), mentre il conducente dell'autovettura NC non rispettava il segnale di stop esistente sulla sua direzione di marcia” (si cfr. pag. 2 della sentenza impugnata).
Avverso la citata sentenza ha proposto appello , deducendo l'erronea valutazione delle Parte_1
risultanze istruttorie e lamentando la “violazione e/o errata applicazione dell'art. 115 e 116 c.p.c.” (si cfr. pag. 2 atto di citazione in appello); chiedeva, quindi, in riforma dell'impugnata sentenza, la declaratoria di
“esclusiva responsabilità del conducente il veicolo Honda SH tg DH204FF nella produzione del sinistro per cui è causa”
(si cfr. pag. 6 atto di citazione in appello), con conseguente accoglimento integrale della domanda risarcitoria dallo stesso proposta e, solo in via subordinata, concludeva per il riconoscimento di una corresponsabilità dell'attore in misura inferiore a quella paritaria stabilita dal primo giudicante, con
3 conseguente condanna dei convenuti appellati ad una somma ulteriore rispetto a quella liquidata in primo grado.
Si costituiva in giudizio la insistendo per il rigetto dell'appello, per tutte le ragioni esplicate nella CP_1
comparsa di costituzione e risposta, cui si fa qui espresso rinvio.
Nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva invece in giudizio , di cui Controparte_4
veniva pertanto dichiarata la contumacia (si cfr. verbale di udienza del 28.02.2019).
Così instaurato il contraddittorio, dopo taluni rinvii dettati da esigenze di razionale organizzazione del ruolo, la causa, all'udienza dell'8.5.2025 - fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con rito cartolare ex art. 127 ter c.p.c. - è giunta alla decisione.
In primis, deve essere dichiarata l'ammissibilità e tempestività dell'appello, proposto nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione della gravata sentenza, avvenuta in data 30.7.2018, a fronte della notifica dell'atto di appello a decorrere dal 30.10.2018 ed iscrizione a ruolo in data 07.11.2018; inoltre,
l'atto di gravame è conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche all'impugnata sentenza.
Va, poi, chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né di riproposizione
(cfr. art. 346 c.p.c.), né, ancora, che sia dipendente dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336
c.p.c.), si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Passando al merito dell'impugnazione proposta, va premesso che, come noto, la richiesta di risarcimento dei danni nei confronti del , sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato Controparte_2
da veicolo privo di copertura assicurativa (ovvero non identificato), non incide sulla regola per cui il danneggiato deve provare il fatto dannoso.
Premesso ciò, nel caso in esame il giudice di prime cure ha dichiarato la corresponsabilità dei conducenti dei veicoli nella produzione del sinistro ritenendo provato il fatto storico ma non superata la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, co. 2, c.c., alla luce degli elementi emersi nel corso dell'istruttoria.
Occorre rilevare che, con riferimento alla disciplina contenuta nell'art. 2054 c.c., come chiarito più volte dalla Suprema Corte, in tema di circolazione stradale, in caso di scontro tra veicoli, la presunzione di cui al secondo comma della norma appena richiamata risulta superata quando, all'esito della valutazione delle
4 prove, sia individuato il comportamento colposo esclusivo di uno solo dei conducenti e risulti, altresì, che l'altro conducente si sia, per converso, esattamente uniformato alle norme della circolazione ed a quelle di comune prudenza (in tal senso, ex plurimis, Cass., sez. III, 22.9.2000, n. 12524 e Cass., sez. III,
02.4.2002, n. 4639). Qualora resti individuato il comportamento colposo di uno dei due conducenti, per attribuire a lui la causa determinante ed esclusiva del sinistro è comunque necessario verificare anche il comportamento dell'altro conducente onde valutare se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, gli si debba muovere un qualche rimprovero in ordine alla causazione dell'evento (Cassazione civile sez. III,
18.12,1998, n. 12692; Cassazione civile sez. III, 28.6.2016, n. 13271) e la presunzione di pari colpa ha funzione sussidiaria, nel senso che opera se non sia possibile accertare in concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso, e l'accertamento della colpa di uno dei conducenti non esonera l'altro dall'onere della prova liberatoria (Cass., sez. III, 05.5.2009, n. 10304; Cass., sez. III, 12.6.2012, n. 9528).
Il giudice di pace ha ritenuto “(…) la pari responsabilità dei conducenti i veicoli nella produzione del sinistro (…)”
(si cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), atteso che “nella fattispecie il conducente del motociclo procedeva ad una velocità superiore quella consentita nel centro urbano, non procedeva con la dovuta cautela nell'incrocio ed effettuava il sorpasso del veicolo che lo precedeva, mentre il conducente dell'autovettura NC non rispettava il segnale di stop esistente sulla sua direzione di marcia” (si cfr. pag. 2 della sentenza impugnata).
Ebbene, l'appellante ha dedotto, in merito, l'errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del
Giudice di prime cure, lamentando la violazione dell'art. 116 c.p.c. Infatti, ha censurato Parte_1
la sentenza gravata nella parte in cui il giudicante avrebbe erroneamente ritenuto che la vettura NC
IL si immetteva sulla Via Barbato con provenienza da Via S. Giacomo, senza rispettare il segnale di
“Stop”.
Ebbene, alla luce dell'istruttoria espletata, questo Tribunale ritiene di dover rigettare l'appello, seppure con argomentazioni parzialmente differenti da quelle addotte dal primo Giudice.
In primo luogo, si osserva, infatti, che in primo grado parte attrice ha riferito, nell'atto introduttivo, che in data 23.5.2016, alle ore 19:15 circa, alla Via Paolino Barbato in Camposano (NA), il veicolo NC
5 IL, immettendosi dal lato destro della strada in direzione di marcia opposta a quella del motociclo, veniva urtato da quest'ultimo, che invadeva, in fase di sorpasso, l'opposta corsia di marcia.
Ebbene, a fronte di una descrizione della dinamica in citazione piuttosto generica, le dichiarazioni testimoniali assunte in primo grado appaiono coincidenti con il contenuto testuale dell'atto introduttivo, senza apportare un significativo incremento del bagaglio informativo.
Ed invero, il teste , escusso all'udienza del 13.9.2017, riferiva: “Il veicolo NC Y si Testimone_1
immetteva dal lato destro della strada in direzione di marcia opposta alla moto, allorquando detto motociclo ha effettuato un sorpasso ad un veicolo avanti a sé invadendo la corsia di marcia della NC Y che aveva effettuato la manovra di immissione in corsia;
è avvenuto l'urto tra la parte anteriore del motociclo zona sinistra contro il fianco sinistro della NC
Y nella parte posteriore sia nella parte centrale che in basso” (si cfr. verbale di udienza dinanzi al Giudice di Pace del 13.9.2017, nella produzione di primo grado).
Il secondo teste, escusso all'udienza del 18.10.2017, a sua volta, riferiva, in Testimone_2
maniera pressoché identica, che: “Il veicolo NC Y si immetteva dal lato destro della strada in direzione di marcia opposta alla moto allorquando quest'ultima ha effettuato un sorpasso ad un veicolo avanti a sé invadendo la corsia di marcia della NC Y che si immetteva nella propria corsia in direzione opposta alla moto” (cfr. verbale di udienza dinanzi al Giudice di Pace del 18.10.2017).
Ciò nondimeno, occorre osservare che negli atti stragiudiziali depositati dall'appellante veniva descritta una dinamica del sinistro differente rispetto a quella indicata in citazione (e confermata dai testi), avendo il dedotto che “il conducente del motociclo in fase di sorpasso invadeva la sede stradale riservata alla circolazione Pt_1
in senso inverso ed urtava l'autovettura NC Y che sopraggiungeva regolarmente” (cfr. atto di costituzione in mora, in all. n. 3 – così numerato da questo Giudice – nel fascicolo di primo grado di parte appellante), reiterando tale descrizione degli accadimenti anche sull'allegato modulo CAI.
Inoltre, lo stesso appellante depositava in primo grado la missiva di costituzione in mora inviata al Pt_1
dall'appellato contumace, , nella quale veniva rappresentata una dinamica del Controparte_4
tutto diversa da quella prospettata nell'atto introduttivo – e, si badi, non oggetto di specifica contestazione da parte dell'odierno appellante - atteso che il conducente del motociclo dichiarava che l'impatto sarebbe avvenuto tra il proprio motociclo, che “viaggiava regolarmente per Via Barbato, direzione Via Francesco Siciliano”,
6 e la NC IL, allorchè quest'ultima “ripartiva da una sosta facendo inversione ad U, svoltando sulla propria sinistra e tagliando, così, la strada al motociclo”, che, colpito sulla parte anteriore, “rovinava al suolo” (cfr. all. n.
10 della produzione di primo grado dell'appellante).
A ciò aggiungasi che la circostanza che, come emerso dall'istruttoria (cfr. anche fotografie in atti), il veicolo NC IL sia stato impattato nella parte centrale sinistra costituisce un elemento significativo per la ricostruzione della dinamica, facendo sorgere ragionevoli dubbi in ordine all'effettiva provenienza dell'autovettura di proprietà dell'odierno appellante: infatti, ritiene questo giudicante che il posizionamento dei punti d'urto sia maggiormente compatibile con la descrizione della dinamica sostenuta dall'appellata e desumibile dalla missiva di costituzione in mora inviata dal , laddove si CP_4
riferisce che l'impatto si verificava poiché la NC IL “ripartiva da una sosta facendo inversione ad U, svoltando sulla propria sinistra … tagliando, così, la strada al motociclo”).
Pertanto, dall'apparato istruttorio acquisito, sono desumibili indici a sostegno dell'affermazione di una corresponsabilità del conducente della NC IL nella causazione del sinistro, non avendo l'appellante fornito la prova di aver avuto, in tale frangente, una condotta di guida conforme alle regole di prudenza e diligenza nonché rispettosa delle prescrizioni del codice della strada e non essendo possibile, quindi, individuare, dalla ricostruzione della dinamica dei fatti, una differente graduazione delle colpe, alla luce del materiale istruttorio a disposizione di questa giudicante.
Infatti, come sopra chiarito, gravava sull'odierno appellante, onde andare esente dalla presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, co. 2, c.c., l'onere di dimostrare in concreto di aver rispettato le norme che regolano la circolazione, nonché di essersi prudentemente immesso nel tratto di carreggiata percorso, al fine di escludere qualsiasi concorso di colpa nella verificazione del sinistro. Di contro, dalle deduzioni esposte e dalle rappresentazioni fotografiche in atti, emerge con evidenza che l'urto avveniva nella parte centrale sinistra del veicolo NC IL, probabilmente ancora in fase di immissione nella corsia opposta a quella della moto.
Pertanto, in assenza di riscontri probatori ulteriori, non essendo intervenute autorità sul luogo del sinistro, non può questo Tribunale ritenere superata la presunzione di cui al comma 2 dell'art. 2054 c.c., nella misura determinata già dal giudicante in primo grado.
7 Per le esposte ragioni, le doglianze di non possono essere accolte, con la conseguenza Parte_1
per cui il gravame va rigettato e la sentenza di primo grado interamente confermata.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita dalla su riportata motivazione.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, nei rapporti tra l'appellante e la seguono la CP_1
soccombenza del primo e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014, come aggiornato con D.M. n. 147 del 13.8.2022, scaglione di riferimento sulla base della domanda, al valore medio, leggermente ridotto, tenuto conto dell'effettivo svolgimento del processo e con riduzione ai minimi per la fase di trattazione, stante l'assenza di istruttoria.
In considerazione della sua contumacia, le spese nei confronti di vanno Controparte_4
interamente compensate.
Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 1, co. 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice
d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2. Condanna alla refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio, Parte_1
in favore di quale impresa designata per la Regione Campania per la gestione Controparte_1
dei sinistri a carico del “Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada”, in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in € 1.701,00, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15%;
3. Compensa le spese di lite nei confronti di;
Controparte_4
8 4. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
Così deciso il 30.5.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
9