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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/06/2025, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di primo grado iscritta al n. 1491/2016 R.G. e promossa
da
( ) Parte_1 P.IVA_1
attore/opponente
con il patrocinio dell'avv. FURCI FABIO RODOLFO e dell'avv.
GERMANÒ BARBARA;
contro
( ) CP C.F._1
convenuto/opposto
con il patrocinio dell'avv. CANALE DOMENICO.
*
Conclusioni per l'attore opponente:
pagina 1 di 34 “revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace il
decreto ingiuntivo opposto per tutte le ragioni esposte in
parte narrativa e, per l'effetto, accertare e dichiarare che
nessuna somma è dovuta dalla Soc. Coop. CP_2
all'Ing. in via riconvenzionale accertare e CP
dichiarare la grave responsabilità professionale dell'Ing.
per tutte le ragioni esposte nel presente atto CP
e, per l'effetto, condannare lo stesso al risarcimento del
danno in favore della cooperativa opponente, in accoglimento
della domanda formulata al paragrafo 5) del presente atto,
nella misura di € 12.383,00 ovvero in quella minore ritenuta
di giustizia, da determinarsi anche in via equitativa ex art.
1226 c.c., in entrambi i casi con eventuale anche parziale
compensazione tra le parti delle ritenute rispettive ragioni
di credito;
in via subordinata accertare e dichiarare le
minori somme dovute in considerazione dei rilievi e dele
eccezioni formulate nel presente atto con eventuale anche
parziale compensazione tra le parti delle ritenute rispettive
ragioni di credito in relazione alla domanda riconvenzionale
proposta da parte opponente;
in ogni caso accertare e
dichiarare non dovuti gli interessi moratori ex d.lgs
231/2022; in ogni caso condannare parte opposta alla
rifusione delle spese e competenze di giudizio”.
pagina 2 di 34 Conclusioni per il convenuto opposto – CP
“1) PRELIMINARMENTE nella manifesta sussistenza dei
presupposti di legge;
vagliata la torrenziale documentazione
comprovante l'esistenza dei diritti vantati dall'originario
ricorrente e, vieppiù, del credito reclamato dal tecnico,
concedere la provvisoria esecutorietà del D.I. n. 195/2016
del Tribunale di Reggio Calabria, considerata altresì la
palmare inconsistenza delle ragioni dell'opposizione;
ricordando, per mero tuziorismo, al proposito, come non sia
sufficiente, per il negativo scrutinio di tale precipua
istanza cautelare, che l'opposizione sia meramente impostata
su prova scritta, occorrendo, al riguardo, che la prova
scritta sia tale da consentire di pronosticare la fondatezza
dell'opposizione; tant'è vero che qualora l'opposizione
appaia, anche soltanto, prima facie, infondata, la
provvisoria esecuzione dovrà essere comunque concessa;
in
conformità con notori principi dogmatici, di conio dottrinale
e/o elaborazione giurisprudenziale, secondo cui “l'art. 648
C.p.c. va letto nel senso che non é sufficiente, per
rigettare la richiesta di provvisoria esecuzione, che ]
Opposizione Sia impostata su prova scritta o di pronta
soluzione, occorrendo anche che la prova scritta o di pronta
soluzione siano tali da consentire di pronosticare la
fondatezza dell'opposizione, occorre cioè che sia acquisita
pagina 3 di 34 con l'opposizione una controprova di immediata verificabilità
e di spessore prevalente rispetto a quello posseduto dalla
prova del credito”: GRADATAMENTE, SEMPRE IN VIA PRELIMINARE,
concedere quanto meno la provvisoria _esecutorietà parziale
del D.I. n. 195/2016 del Tribunale di Reggio Calabria,
limitatamente all'importo di €. 13.829,92 non contestato,
anzi oggetto di formale riconoscimento;
ai sensi dell'art. 4
del DL. n. 59/2016, convertito IA-L. n. 119 del 30.06 2016
(pubblicata in G.U. n. 153 del 02.07.2016); NEL MERITO previa
delibazione dell'infondatezza della contraria Opposizione,
accertare e dichiarare la negoziale tenutezza della
in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, dott.ssa sedente in CP_3
Reggio Calabria, alla Via La Corte Baraccamento n. 11 di
Marina di Catona 28 (Reggio Calabria), in virtù delle
obbligazioni sinallagmatiche assunte €, per l'effetto,
condannarla al pagamento, in favore dell'Ing. della CP
somma ingiunta;
il tutto oltre interessi ex D.lgs 231/2002 e
rivalutazione monetaria, dal dovuto all'effettivo ed
integrale soddisfo;
ovvero, in via gradata, per le medesime
causali negoziali, condannarla al pagamento di quella
diversa, maggiore e/o minore somma, accertata in corso di
causa, quale controvalore delle prestazioni professionali
rese dall'opposto; il tutto oltre interessi ex D.lgs 231/2002
pagina 4 di 34 e rivalutazione monetaria, dal dovuto all'effettivo ed
integrale soddisfo;
rigettare, in ogni caso, la contraria
domanda riconvenzionale, assolutamente infondata, in punto di
fatto e di diritto, oltre che sfornita da valido substrato
probatorio; con vittoria di spese e competenze del presente
giudizio di opposizione a D. L. e condanna accessoria ex art.
96 cpc, in ragione del contegno assunto e mantenuto dal
debitore”.
*
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 15.4.2016, la cooperativa sociale “ _1
premettendo che: CP_2
- il 6.7.2017 il Tribunale di Reggio Calabria emetteva il decreto ingiuntivo n. 195/2016, ove gli veniva ingiunto di pagare la somma di € 32.277,59 in favore di CP
, derivante dal mancato pagamento delle seguenti
[...]
fatture:
o n. 11 del 5.11.2013 dell'importo di € 1.603,20;
o n. 4 del 9.12.2015 dell'importo di € 3.954,56;
la cui emissione trovava titolo nel contratto d'opera professionale n. 211 del 15.5.2011, e nelle fatture:
o n. 9 del 7.10.2014 dell'importo di € 16.032,00;
o n. 5 del 9.12.2015 dell'importo di € 5.344,00;
pagina 5 di 34 o n. 6 del 30.12.2015 dell'importo di € 5.344,00;
la cui emissione trovava titolo nel contratto d'opera professionale n. 112 del 10.2.2012.
All'uopo l'opponente esponeva:
- di essere proprietaria di un immobile sito in Reggio
Calabria (Catona), via Romana n. 29, identificato al
Catasto Fabbricati del comune di Reggio Calabria, al fg.
6, part. 55;
- che con contratto n. 109 del 10.1.2009, ad oggetto
“servizi tecnici di ingegneria”, incaricava la società
di ingegneria CO.S.TE.IN. s.c.r.l. - di cui l'ingegnere era socio - di eseguire i lavori di CP
“ristrutturazione dell'immobile con cambio di
destinazione d'uso, da residenza a scuola materna e
primaria, nonché la sopraelevazione del terzo pano f.t.”
per un importo complessivo pari ad € 20.000,00 (doc. 2 –
opponente);
- che le prestazioni articolate nel contratto di incarico professionale avevano ad oggetto lo studio di fattibilità, il permesso di costruire, il progetto strutturale, il progetto impianti tecnici, la direzione dei lavori, il collaudo statico delle strutture,
l'accatastamento ed il rilascio del certificato di agibilità;
pagina 6 di 34 - in data 20.2.2009 la Coop. Sophia presentava al Comune
di Reggio Calabria – settore urbanistica - la domanda di rilascio del permesso di costruire, con allegato il progetto redatto dall'ing. CP
- in data 5.7.2010 il comune di Reggio Calabria rilasciava in favore dell'opponente il permesso di costruire n. 168
– pratica edilizia n. 89/09 con inizio lavori entro dodici mesi dalla data di rilascio e termine di ultimazione entro trentasei mesi dalla data di comunicazione di inizio lavori (doc. 2_a1 – ); CP
- la affidava l'esecuzione dei lavori di _1
ristrutturazione all' impresa edile “Geom. CP_4
” (doc. 4 _ A2 - ), con direzione dei lavori
[...] CP
assunta dall'ing. (punto A5 del CP
contratto) e dall'ing. Controparte_5
- le lavorazioni venivano eseguite solo parzialmente rispetto a quelle previste nel Permesso di Costruire;
- la cooperativa “ ” pagava alla società _1
“CO.S.TE.IN.” la somma complessiva di € 12.242,01, a titolo di compenso per l'esecuzione delle prestazioni in questione (doc. 3 – opponente);
- in data 28.4.2011 l'ing. , giusta delega della CP
legale rappresentante della presentava al comune _1
di Reggio Calabria una richiesta di “parere preventivo”
pagina 7 di 34 per variante al Permesso di Costruire n. 168 del
5.7.2010, redigendo gli elaborati allegati alla richiesta (Atti Coop. Soc. Sophia - doc. 41), senonché
la richiesta veniva successivamente ritirata dalla in data 26.10.2012 (doc. 3 _ A2 - ); _1 CP
- in data 15.5.2011, e quindi successivamente alla redazione ed inoltro del “parere di preventivo” per la variante, la coop. stipulava con l'ing. _1 CP
il contratto d'opera professionale n. 211, avente
[...]
ad oggetto la sostanziale prosecuzione del contratto progetto precedente tramite la predisposizione di una
“Variante al progetto esecutivo per la ristrutturazione
edilizia, con ampliamento e contestuale cambio di
destinazione, di un esistente edificio ubicato in Catona
di Reggio Calabria da adibire a scuola dell'infanzia e
scuola primaria” per un importo complessivo pari ad €
15.700,00 (doc. 4 – opponente);
- il contratto in questione, per espressa previsione delle parti, annullava e sostituiva quello precedente (n.
109/2009 sottoscritto con Costein) “per tutte le
prestazioni non ancora fatturate”;
- la variante oggetto del contratto non veniva mai formalmente predisposta, né inoltrata al Comune;
- a fronte delle prestazioni oggetto del contratto la pagina 8 di 34 cooperativa “ ” pagava l'importo complessivo di € _1
8.000,00 di cui:
o € 4.000,00, imputabile ad acconto della fattura n.
4/2011, avente ad oggetto la (complessiva)
direzione dei lavori;
o € 4.000,00 avente ad oggetto progettazione sia della prima (id est della richiesta di parere preventivo di variante) che della seconda variante
(doc. 5 – opponente);
- in data 10.2.2012 (quando ancora pendeva l'istruttoria in ordine al rilascio del parere preventivo di variante al permesso di costruire n. 168) la al fine di _1
partecipare all'avviso pubblico indetto dalla Pt_2
“ ,
[...] Parte_3
stipulava con l'ing. il contratto d'opera CP
professionale n. 112, avente ad oggetto l'incarico progettuale e di direzione lavori per “l'ampliamento e
contestuale cambio di destinazione dell'edificio ubicato
in Catona di Reggio Calabria da adibire ad asilo nido
dell'immobile di via Romana n. 29 da scuola materna ad
asilo nido”;
- i lavori in questione venivano affidati sempre alla ditta , che li eseguiva nel corso del 2012, CP_4
emettendo poi regolari fatture per l'importo indicato pagina 9 di 34 nel computo metrico redatto dal (85.000 €; doc. 8 CP
– opponente);
- con mail del 23.1.2013, a seguito dell'ultimazione dei lavori, il comunicava alla gli adempimenti CP _1
tecnici ancora necessari per regolarizzare il cambio d'uso del piano terra ad “asilo nido”, in particolare:
o la DIA necessaria per la nuova destinazione d'uso non era stata ancora presentata DIA;
o la relazione a struttura ultimata era incompleta per l'assenza dei certificati delle prove di compressione del calcestruzzo e di trazione delle armature;
o la relazione in questione era quindi tecnicamente inidonea ad avviare il successivo collaudo statico;
o il Certificato di agibilità non era richiedibile in assenza dei punti precedenti;
- il 14.9.2013, alla scadenza del permesso di costruire,
il comunicava la chiusura dei lavori con opere CP
parziali rispetto al progetto ordinario;
- il 28.10.2013 il redigeva e presentata la CP
relazione a struttura ultimata riferita solo alle opere effettivamente realizzate, non conformi all'intero progetto autorizzato;
- il 4.2.2014 il revocava la relazione a struttura CP
pagina 10 di 34 ultimata di cui al punto precedente;
- con mail del 7.7.2014 il trasmetteva alla CP _1
l'elenco aggiornato delle attività necessarie per sanare le difformità ed ottenere il certificato di agibilità
dell'intera struttura (nuovo calcolo strutturale per lo stato di fatto, deposito al servizio Edilizio Sismico
del nuovo calcolo;
approvazione del Servizio Edilizio
Sismico, nuova relazione a struttura ultimata; collaudo statico; DIA per diversa utilizzazione - da scuola infanzia a nido;
documentazione per autorizzazione al funzionamento del nido;
pratica agibilità nido d'infanzia) e chiedendo contestualmente il conferimento di un nuovo incarico e una nuova offerta economica per l'esecuzione delle attività di regolarizzazione (doc. 24
– opponente);
- il 12.8.2014 il presentava una DIA per diversa CP
utilizzazione con opere del piano terra, per trasformare da scuola dell'infanzia ad asilo nido Pratica edilizia n. 396/2014, prot. 125024, mentre ometteva di predisporre le altre attività indicate nella mail del luglio 2014;
- dalla data del 7.7.2014 e sino alla revoca dell'incarico professionale relativa ai contratti n. 211 e 112, il non svolgeva ulteriori prestazioni professionali;
CP
pagina 11 di 34 - le omissioni in questione, imputabili alla negligenza professionale dell'ing. , impedivano l'ottenimento CP
del certificato di agibilità;
- a seguito della mancata definizione delle pratiche edilizie e dell'ottenimento dell'agibilità da parte dell'ing. , la conferiva incarico CP Parte_1
all'ing. per la prosecuzione dell'iter CP_5
amministrativo e tecnico necessario alla regolarizzazione dell'edificio e al conseguimento dell'agibilità;
- il compenso per l'attività professionale svolta dal
, ad emendare i ritardi e le omissioni del CP_5
, andava quantificato in € 12.383,00, come da CP
preventivo di spesa redatto in data 6.4.2016 dal nuovo
DL (doc. 36 – ); _1
- l'inadempimento contrattuale riconducibile alla negligenza professionale del determinava: CP
o l'inesigibilità del compenso professionale oggetto delle fatture azionate in via monitoria;
o un danno pari ad € 12.383,00, parametrato in base al valore della prestazione rimasta inadempiuta, ed eseguita da altro professionista;
citava innanzi l'intestato Tribunale chiedendo CP
la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna pagina 12 di 34 dell'opposto al risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il
5.7.2016 si costituiva in giudizio contestando CP
gli assunti attorei e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto, ovvero la provvisoria esecutività
limitatamente alla somma di € 13.829,92.
Regolarmente instaurato il contraddittorio all'udienza del
14.9.2016, con ordinanza del 4.11.2016, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente all'importo di € 10.900,00 oltre Iva ed
Intercassa.
La causa veniva istruita a mezzo CTU tecnica, anche integrativa, al fine di verificare gli incarichi effettivamente eseguiti dal CP
Precisate le conclusioni all'udienza del 18.11.2024, la causa passa ora in decisione sulla base delle conclusioni rassegnate in epigrafe.
*
Tanto premesso, l'opposizione è parzialmente fondata per i motivi che seguono.
*
1. Rapporti oggetto di giudizio – qualificazione – standard
di diligenza
pagina 13 di 34 Il vaglio dell'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente, che costituisce oggetto del giudizio, impone la preliminare disamina delle circostanze di fatto pacifiche in giudizio, della qualificazione dei rapporti contrattuali intercorsi tra le parti e, quale conseguenza, dello standard di diligenza richiesto alle parti contrattuali.
Orbene, con tre distinti contratti di prestazione d'opera intellettuale, stipulati tra il 2010 e il 2012, la ha conferito all'ing. Parte_1 CP
una serie di incarichi tecnici relativi alla
[...]
progettazione e alla direzione dei lavori su un immobile distinto in più livelli (piano terra e piani superiori), sito in Catona di Reggio Calabria, via Romana n. 29.
In particolare, con il primo contratto (n. 109 del
23.6.2010), nell'ambito di un rapporto di appalto tra la cooperativa , in qualità di committente, e l'impresa _1
Costein, in qualità di appaltatrice, l'ing. già socio CP
dell'impresa edile, veniva incaricato della progettazione e direzione lavori per la realizzazione di una scuola dell'infanzia, da ubicarsi al primo e secondo piano dell'edificio, sulla base del permesso di costruire n.
168/2010 rilasciato il 5.7.2010.
Le opere previste in questo contratto non costituiscono oggetto del presente giudizio.
pagina 14 di 34 Con il secondo contratto (n. 211 del 18.7.2011, oggetto del presente giudizio), annullando e sostituendo le prestazioni non ancora fatturate in relazione al primo contratto, l'ing.
veniva incaricato della redazione di una variante al CP
progetto originario, comprendente in particolare:
– la sopraelevazione del primo piano dell'edificio con formazione di una nuova copertura a tetto;
– modifiche alle strutture portanti;
– revisione della distribuzione interna.
In vista di tale incarico, lo stesso aveva presentato CP
al , in data 28.4.2011, una richiesta di parere CP_6
preventivo di variante (redatta su delega della . Parte_1
L'intervento è rimasto allo stadio preparatorio e non è stato oggetto di esecuzione edilizia.
Infine, con il terzo contratto (n. 112 del 10.2.2012), la affidava all'ing. un incarico articolato Parte_1 CP
riguardante il piano terra dell'edificio, destinato alla realizzazione di un asilo nido da attivarsi nell'ambito di un bando regionale.
L'incarico comprendeva:
– la progettazione dell'intervento di adeguamento interno del piano terra (opere murarie e impiantistiche);
– la partecipazione al bando di finanziamento;
– la direzione lavori dell'intervento;
pagina 15 di 34 – l'ottenimento dell'agibilità al termine delle opere.
Le opere previste consistevano nel cambio di destinazione d'uso da scuola dell'infanzia ad asilo nido con modifiche agli spazi interni e agli impianti, eseguite dall'impresa nel corso del 2012. CP_4
Tanto chiarito, è fuor di dubbio che il rapporto tra il committente e il direttore dei lavori vada qualificato alla stregua di un rapporto contrattuale disciplinato dagli artt.
2229 e ss. c.c.
La qualificazione comporta che la diligenza professionale del prestatore debba essere valutata, a fini di esatto adempimento, alla stregua della “diligentia quam in
concreto”, cioè tenendo conto delle norme di perizia e delle capacità tecniche esigibili nel caso concreto (Cass.
8700/2016, Trib. di Napoli, sent. n. 9436/2021).
Con specifico riguardo agli incarichi conferiti all'opposto va opinato che:
- il direttore dei lavori per conto del committente,
essendo chiamato a svolgere la sua attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente si propone di conseguire, sicché l'inadempimento degli pagina 16 di 34 obblighi connessi al suo incarico che abbia concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, genera a suo carico l'identica obbligazione risarcitoria dell'appaltatore, avente per oggetto l'esecuzione delle opere necessarie per eliminare i vizi ed eseguire l'opera a regola d'arte (Cass. 3855/2020);
- nell'ipotesi in cui il professionista abbia cumulato,
come nel caso di specie, sia l'incarico di progettista che quello di direttore dei lavori, egli sarà
responsabile tanto per l'attività eseguita per la progettazione e la richiesta di autorizzazioni, quanto per quella successiva di controllo e verifica dell'opera progettata (Trib. di Napoli, sent. n. 9436/2021).
*
2. Eccezione di inadempimento
Secondo la prospettazione della committente, l'ing. non CP
ha adempiuto con esattezza al proprio incarico professionale,
omettendo o ritardando di compiere alcune delle prestazioni necessarie per conseguire l'agibilità del fabbricato, con conseguente estinzione dell'obbligazione di pagamento del compenso professionale.
L'eccezione è fondata in ragione dell'inadempimento della prestazione professionale.
L'identificazione e la corretta esecuzione dell'oggetto pagina 17 di 34 dell'incarico professionale è stata oggetto di specifica consulenza tecnica d'ufficio, le cui conclusioni, anche con riguardo alle risposte fornite alle osservazioni dei rispettivi consulenti di parte, vanno integralmente condivise in quanto adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici ed argomentativi.
Orbene il CTU ha evidenziato che il progettista e direttore dei lavori, con riferimento agli incarichi oggetto dei contratti in contesa, è incorso in negligenze ed imperizie tecniche, amministrative e procedurali, che hanno reso impossibile il conseguimento dell'agibilità e la messa in funzione della struttura, frustrando lo scopo stesso dell'incarico professionale: rendere l'immobile pienamente conforme e agibile per l'esercizio di un asilo nido, anche ai fini del bando pubblico regionale cui la Cooperativa
intendeva partecipare.
*
a. Contratto n. 211
In particolare, con il contratto n. 211 del 15.5.2011 la affidava all'ing. Parte_1 CP
l'incarico di redigere una variante complessiva al progetto già assentito con permesso di costruire n. 168/2010, con ampliamento e contestuale cambio di destinazione dell'edificio oggetto del permesso, da adibire a scuola pagina 18 di 34 dell'infanzia e scuola primaria, con specifico riferimento alla sopraelevazione dell'edificio e alla riorganizzazione dei suoi piani.
L'incarico includeva la predisposizione degli elaborati architettonici e impiantistici, del computo metrico estimativo, della relazione strutturale, nonché l'assunzione della direzione lavori, del coordinamento della sicurezza, e la predisposizione della documentazione tecnica necessaria per il collaudo statico e per la successiva richiesta di agibilità.
Senonché, come rilevato dalla CTU, l'opposto non ha prodotto in giudizio alcuna documentazione progettuale riconducibile a tale incarico, né è stata rinvenuta traccia dell'avvio di una pratica edilizia formale presso gli uffici comunali (pag. 12
- CTU).
L'unica prestazione astrattamente ricollegabile alla pattuizione in analisi è costituita da una richiesta di parere preventivo di variante urbanistica, inoltrata al comune di Reggio Calabria dall'ing. in data 28.4.2011. CP
L'attività in questione va tuttavia ritenuta meramente preparatoria e prodromica a quelle oggetto del contratto,
attesa la natura di mera richiesta di un parere, non seguita da una domanda formale di variante né da ulteriori sviluppi amministrativi o progettuali, e l'anteriorità temporale alla pagina 19 di 34 sottoscrizione dell'accordo.
Va quindi concluso che l'obbligazione contrattuale assunta dall'ing. sia rimasta del tutto inadempiuta, tenuto CP
conto che il professionista non ha redatto o presentato alcuno degli elaborati previsti in contratto, né intrapreso alcuna attività tecnico-professionale utile all'ottenimento del titolo edilizio richiesto.
Sicché nessun compenso va riconosciuto per l'attività in questione, e ciò a prescindere dalle indicazioni “formali”
contenute nella fattura n. 4/2011, peraltro già integralmente saldata (e tenuto conto che l'opponente non ha avanzato domanda di ripetizione con riguardo al pagamento effettuato sulla base di tale titolo).
*
b. Contratto n. 112
Nel prosieguo, la mutava orientamento e Parte_1
rinunciava alla realizzazione della sopraelevazione e delle opere strutturali più invasive (come l'ampliamento al secondo piano), optando solo per l'intervento al piano terra (asilo nido).
Viene quindi concluso tra le parti il contratto n. 112, che aveva ad oggetto unicamente la ristrutturazione e cambio di destinazione d'uso del piano terra dell'immobile della committenza, per la realizzazione di un asilo nido.
pagina 20 di 34 Anche l'intervento ivi commissionato costituiva una variante sostanziale al progetto edilizio originario, approvato con permesso di costruire n. 168/2010, modifica che comunque comportava un cambio di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante.
La realizzazione dell'intervento in questione, non essendo anch'esso conforme al permesso di costruire originario (n.
168/2010), né risultando assentito da una variante approvata,
implicava una serie di obblighi amministrativi e progettuali preliminari, volti ad ottenere l'approvazione della variante e quindi di un titolo edilizio conforme alle finalità
progettuali.
Ed invero l'unico tentativo di regolarizzazione preventiva si identificava in una mera “richiesta di parere preventivo” di variante, datata 28.4.2011, mai formalizzata né approvata.
In questo contesto, l'ing. invece di subordinare CP
l'inizio dei lavori alla previa approvazione della variante ovvero rifiutare l'incarico, ha assunto la direzione lavori e ha avviato l'intervento edilizio (2012), pur in assenza della necessaria variante, violando così l'art. 22 co. 2 DPR
380/2001 vigente ratione temporis, che imponeva l'obbligo di acquisire un titolo edilizio anche per opere di ristrutturazione rilevanti o mutamenti d'uso urbanisticamente rilevanti, e la clausola contrattuale A2.1 (“Predisposizione
pagina 21 di 34 e presentazione del titolo abilitativo” - contratto n. 112).
L'intervento è quindi risultato formalmente abusivo, poiché
eseguito in presenza di un titolo non più coerente con quello rilasciato in precedenza.
In secondo luogo il professionista ha omesso di predisporre un nuovo progetto strutturale, coerente con lo stato di fatto.
Ed invero la rinuncia alle sopraelevazioni previste nella variante originaria ha comportato una modifica sostanziale dell'assetto strutturale dell'edificio, che richiedeva la predisposizione di un nuovo progetto strutturale “a posteriori”, conforme alle opere effettivamente eseguite.
Il , pur avendo riconosciuto per iscritto tale necessità CP
nella PEC del 7.7.2014, non ha mai provveduto alla redazione del nuovo progetto, in violazione sia dell'oggetto dell'incarico di progettista che degli artt. 64 e 65 DPR
380/2001, che disciplinano la conformità delle opere strutturali al progetto depositato presso il Genio Civile e impongono che le varianti strutturali siano oggetto di nuovo deposito.
Tale omissione tecnica ha reso impossibile ogni successivo adempimento strutturale, a cominciare dalla relazione a struttura ultimata e dal collaudo statico.
Solo successivamente, e su richiesta della committenza, il pagina 22 di 34 ha presentato una DIA tardiva (12.08.2014), nel CP
tentativo di regolarizzare ex post le opere già realizzate.
Tale DIA era tecnicamente ammissibile solo in presenza di determinate condizioni, fra cui:
- coerenza tra stato dei luoghi e quanto dichiarato;
- esistenza di un progetto strutturale conforme;
- deposito di una relazione a struttura ultimata corretta;
- idoneità urbanistica dell'intervento.
Nella specie, tali condizioni non erano soddisfatte (cfr.
infra), poiché:
- non esisteva un progetto strutturale aggiornato;
- la relazione a struttura ultimata era incompleta venendo quindi successivamente ritirata;
- mancava ogni attestazione di conformità statica e tecnica.
Pertanto, la DIA del 2014 si è rivelata un adempimento solo formale e inidoneo a regolarizzare l'intervento.
In altri termini la sua predisposizione, ad opera dell'opposto, si è rivelata tardiva ed incompleta e non ha quindi sanato le gravi omissioni tecniche pregresse, né ha potuto ripristinare la conformità urbanistico-edilizia dell'opera.
Proseguendo, la relazione a struttura ultimata del 28.10.2013
è risultata priva della documentazione relativa ai materiali pagina 23 di 34 impiegati, in particolare ai certificati di calcestruzzo e armature.
Tale documento, essenziale per la procedura di collaudo statico, è stato ritirato per rettifica il 04.02.2014 e mai sostituito con una versione corretta, con violazione del contratto n. 112, voce A4.1 (“Redazione della relazione a struttura ultimata”) e dell'art. 65 co. 5 DPR 380/2001, che impone il deposito della relazione a struttura ultimata corredata da prove e certificazioni.
Sul punto va opinato che il collaudo statico, pur spettando a un tecnico terzo, può essere svolto solo a seguito del deposito completo della relazione a struttura ultimata e della documentazione tecnica sui materiali strutturali, che spettava all'ing. predisporre e rendere disponibile. CP
Non essendo mai stata integrata la documentazione di cui sopra, la procedura di collaudo statico non è mai stata nemmeno avviata, rendendo di fatto irregolare e incompleto l'iter strutturale dell'intervento, con violazione del contratto n. 112, voce A4.2 (“Assistenza al collaudo statico”) e degli artt. 67 e 67-bis DPR 380/2001, in relazione all'obbligo di collaudo per strutture in c.a.
Infine va riscontrata la mancata predisposizione della documentazione impiantistica.
Ed invero il non ha prodotto, né richiesto ai tecnici CP
pagina 24 di 34 installatori, le certificazioni impiantistiche (ex L.
46/1990, oggi D.M. 37/2008) necessarie per completare l'iter di agibilità, in violazione delle voci A5.1 e A6.2 del contratto n. 112 e dell'art. 24 co. 3 DPR 380/2001, che elenca i documenti necessari per l'agibilità, tra cui i certificati impiantistici.
La mancata predisposizione della documentazione ha quindi determinato l'impossibilità anche solo di inoltrare la richiesta di agibilità.
Quanto indicato trova fedele riscontro nel vaglio tecnico condotto dal consulente dell'ufficio in fase istruttoria:
“l'ingegnere accetta ed assume il ruolo di direttore CP
dei lavori per opere (diversa destinazione d'uso dei locali
al piano terra da adibire ad asilo nido- contratto n. 109)
difformi rispetto all'unico titolo edilizio vigente a quella
data (permesso di costruire 168/2010) pur essendo ancora in
corso l'istruttoria per la richiesta di variante (contratto
n. 211). Dal punto di vista urbanistico non è stata elaborata
la DIA prima della chiusura dei lavori e della scadenza dei
termini del permesso di costruire;
pertanto, permane la
condizione di difformità urbanistica. Dal punto di vista
strutturale, la mancata redazione di un nuovo progetto
strutturale relativo allo stato di fatto ed alle sole opere
eseguite ha generato una condizione di difformità
pagina 25 di 34 strutturale. Pertanto non è stato possibile procedere al
collaudo e tanto meno richiedere il certificato di agibilità”
(pag. 13 e 14 – CTU).
Ancora: “Il tecnico incaricato ha predisposto una relazione a
struttura ultimata […] tuttavia tale relazione non era
completa, in quanto priva dei certificati dei materiali.
Successivamente la relazione è stata ritirata con la
motivazione di procedere a una rettifica, ma non è mai stata
sostituita da una versione aggiornata” (pag. 16, penultimo capoverso – CTU); “L'assenza di una relazione strutturale completa e corretta ha impedito qualsiasi attività volta al collaudo statico delle opere, passaggio indispensabile ai fini della regolarizzazione finale” (pag. 17, paragrafo centrale – CTU); “La documentazione relativa agli impianti
non risulta allegata né prodotta;
mancano le certificazioni
richieste dalla normativa vigente. In assenza di detta
documentazione e del collaudo statico, non è stato possibile
presentare la richiesta di agibilità” (pag. 18, secondo capoverso – CTU).
In sostanza: il contratto n. 211 (del 23.1.2012) aveva come scopo principale la regolarizzazione urbanistica e strutturale dell'intervento edilizio eseguito al piano terra,
e il conseguente ottenimento dell'agibilità, e prevedeva all'uopo:
pagina 26 di 34 - la redazione del progetto edilizio e impiantistico di variante per cambio destinazione d'uso del piano terra in asilo nido (voce A1.1);
- la redazione computo metrico estimativo aggiornato
(A2.1);
- la direzione lavori dell'intervento (A2.2);
- la redazione relazione a struttura ultimata (A4.1);
- la predisposizione documentazione per collaudo statico
(A4.2);
- la predisposizione documentazione tecnica impiantistica
(A5.1);
- la richiesta agibilità (A6.2).
A fronte delle obbligazioni in questione l'opposto:
- ha omesso la redazione del progetto strutturale aggiornato (A1.1);
- ha prodotto una relazione strutturale incompleta e mai corretta (A4.1);
- ha reso impossibile il collaudo statico (A4.2);
- ha omesso la raccolta della documentazione impiantistica
(A5.1);
- ha reso ineseguibile la richiesta di agibilità (A6.2).
*
3. Prestazioni eseguite. Irrilevanza
Orbene, dall'istruzione del giudizio non è emerso che pagina 27 di 34 l'imperizia del sia dipesa dalla complessità o dalla CP
novità dell'attività commissionata, sicché questa, unitamente alla negligenza professionale (avvio dell'intervento edilizio pur in assenza della necessaria variante), hanno univocamente determinato l'impossibilità di conseguire l'agibilità
dell'edificio, all'epoca in cui l'opposto aveva prestato la propria attività professionale.
Ciò ha dato la stura ad una totale frustrazione della causa contrattuale, esplicitata in entrambe le pattuizioni.
In altri termini, l'attività imperita e negligente dell'ing.
ha impedito il raggiungimento dello scopo contrattuale, CP
ossia la regolarizzazione edilizia, strutturale e amministrativa dei locali in funzione dell'attività di asilo nido, previo rilascio del certificato di agibilità.
È pacifico, invero, che l'intera attività di progettazione,
direzione dei lavori, gestione tecnica e documentale/amministrativa, oggetto dell'incarico professionale conferito al , era espressamente diretta CP
alla realizzazione di un asilo nido al piano terra dell'edificio.
Sicché, la circostanza che tale finalità non si sia realizzata (all'epoca della risoluzione del contratto) per effetto delle omissioni e dei ritardi nella gestione dell'attività tecnico/amministrativa attribuibili al CP
pagina 28 di 34 fa concludere che l'incarico professionale, nel suo complesso, non sia stato adempiuto.
E ciò indipendentemente dalla concreta effettuazione di alcune singole attività, effettivamente riscontrata dal CTU,
che risultano irrilevanti ai fini del riconoscimento del compenso in favore del professionista.
L'ingegnere, come l'architetto o il geometra,
nell'espletamento dell'attività professionale - sia questa configurabile come adempimento di un'obbligazione di risultato o di mezzi - è obbligato ad usare la diligenza del buon padre di famiglia, con la conseguenza che l'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza
(anche per colpa lieve) del progetto affidatogli, costituisce inadempimento dell'incarico ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso (Cass. 22487/2004)
In altri termini, nello specifico settore considerato, pur avendo le Sezioni Unite ridimensionato, sul piano generale,
la distinzione tra obbligazioni di mezzo e di risultato
(specie riguardo all'applicabilità dell'art. 2226 c.c. alle prestazioni professionali: S.U. 15781/2005), la successiva giurisprudenza ha continuato a sottolineare il rilievo che il risultato promesso assume per la valutazione della responsabilità del progettista, evidenziando che l'opus
promesso è - in tal caso - un progetto effettivamente pagina 29 di 34 realizzabile (Cass. 14759/2016).
Si è affermato che l'architetto, nell'espletamento dell'attività
professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile,
è tenuto a fornire un elaborato concretamente utilizzabile anche dal punto di vista tecnico e giuridico, con la conseguenza che l'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità
o inadeguatezza del progetto, dà luogo ad un inadempimento dell'incarico e abilita il committente a rifiutare il compenso, avvalendosi dell'eccezione di cui all'art. 1460
c.c. (cfr. Cass. 14759/2016; Cass. 2257/2007; Cass.
22487/2004; Cass. 11728/2002).
Rientra nella prestazione dovuta, poiché strumentalmente preordinata alla concreta attuazione dell'opera, l'obbligo di assicurare la conformità del progetto alla normativa urbanistica e di individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da garantire la preventiva soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dei lavori richiesti dal committente (Cass.
8014/2012).
In presenza di vizi della progettazione, il committente ha la facoltà di non accettare gli elaborati anche ove l'altra parte si offra di modificarli o vi dia corso di sua pagina 30 di 34 iniziativa (Cass. 2724/2002).
Ancor più di recente (Cass. 3052/2020) si è precisato che il rifiuto di pagamento è correttamente esercitato anche quando gli elaborati siano emendabili in ottemperanza ai rilievi sollevati
dall'amministrazione competente per i controlli.
Il progetto, pur costituendo un opus preparatorio all'edificazione, deve assicurare la preventiva soluzione dei problemi ostativi alla realizzazione dell'edificio, che spetta al professionista individuare quale soggetto dotato di specifica competenza tecnica (Cass. 8014/2012; Cass.
18342/2019; Cass. 1214/2017).
Ne deriva che non spetta all'ing. alcun compenso CP
residuo sulla base dei titoli contrattuali in contesa.
*
4. Domanda riconvenzionale
Va altresì accolta la domanda riconvenzionale volta ad ottenere il risarcimento del danno, quantificato in €
12.383,00 sulla base delle spese necessarie ad emendare all'inadempimento del . CP
Costituisce circostanza pacifica in giudizio che a seguito dell'inadempimento dell'opposto la cooperativa incaricava l'ing. di predisporre gli aggiornamenti CP_5
progettuali necessari ad ottenere la documentazione idonea a pagina 31 di 34 conseguire l'agibilità della struttura.
Il nuovo progettista redigeva un preventivo di spesa dell'importo complessivo di ammontare pari ad € 12.383,00 che veniva accettato dalla cooperativa (doc. 36 – opponente).
La sottoscrizione del documento da parte di entrambe le parti contrattuali (cooperativa e professionista incaricato)
evidenzia l'effettivo incontro delle volontà negoziali,
sicché la scheda integra una pattuizione contrattuale,
risultando irrilevante la mancanza di una descrizione analitica dei tempi e modalità di esecuzione dell'opera.
Conclusivamente, in accoglimento della domanda riconvenzionale, va condannato a pagare alla CP
cooperativa , a titolo di risarcimento del danno _1
contrattuale, la somma di € 12.383,00, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi (al tasso legale) sulla somma via via rivalutata (trattandosi di debito di valore), a far data dal giorno dell'inadempimento (individuato nel 27.7.2015, epoca di risoluzione del contratto, pag. 7 – ) sino al saldo. _1
*
5. Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposto e vanno liquidate, come in dispositivo, sulla base del D.M. 55/2014,
scaglione di valore da 5.200,00 € a 26.000,00 €, stabilito in ragione del decisum, e valori tabellari medi non essendovi pagina 32 di 34 ragioni per discostarsene.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico del convenuto/opposto.
P. Q. M.
il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa domanda e disattesa ogni ulteriore eccezione e deduzione:
1. accoglie l'opposizione avanzata da TR
;
[...]
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 195/2016, emesso dal
Tribunale di Reggio Calabria il 23.2.2016;
3. accerta l'inadempimento da parte di delle CP
prestazioni professionali oggetto dei contratti in contesa;
4. per l'effetto accerta che nessun credito è vantato da nei confronti della cooperativa sociale CP
a.r.l. sulla base dei contratti in contesa;
_1
5. accoglie la domanda riconvenzionale avanzata dalla cooperativa sociale nei confronti di _1 CP
;
[...]
6. per l'effetto, condanna a risarcire alla CP
cooperativa sociale il danno da questa patito a _1
causa dell'inadempimento contrattuale imputabile al
; CP
pagina 33 di 34 7. per l'effetto condanna a pagare alla CP
cooperativa sociale la somma di € 12.383,00, _1
oltre a rivalutazione monetaria ed interessi (al tasso legale) sulla somma via via rivalutata a far data dal
27.7.2015 e sino al saldo;
8. condanna a rimborsare alla cooperativa CP
sociale in persona del legale CP_2
rappresentante p.t., le spese di lite, che vengono liquidate in € 5.077,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
9. pone definitivamente a carico di le spese CP
di CTU.
Reggio Calabria, 12 giugno 2025
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
pagina 34 di 34
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di primo grado iscritta al n. 1491/2016 R.G. e promossa
da
( ) Parte_1 P.IVA_1
attore/opponente
con il patrocinio dell'avv. FURCI FABIO RODOLFO e dell'avv.
GERMANÒ BARBARA;
contro
( ) CP C.F._1
convenuto/opposto
con il patrocinio dell'avv. CANALE DOMENICO.
*
Conclusioni per l'attore opponente:
pagina 1 di 34 “revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace il
decreto ingiuntivo opposto per tutte le ragioni esposte in
parte narrativa e, per l'effetto, accertare e dichiarare che
nessuna somma è dovuta dalla Soc. Coop. CP_2
all'Ing. in via riconvenzionale accertare e CP
dichiarare la grave responsabilità professionale dell'Ing.
per tutte le ragioni esposte nel presente atto CP
e, per l'effetto, condannare lo stesso al risarcimento del
danno in favore della cooperativa opponente, in accoglimento
della domanda formulata al paragrafo 5) del presente atto,
nella misura di € 12.383,00 ovvero in quella minore ritenuta
di giustizia, da determinarsi anche in via equitativa ex art.
1226 c.c., in entrambi i casi con eventuale anche parziale
compensazione tra le parti delle ritenute rispettive ragioni
di credito;
in via subordinata accertare e dichiarare le
minori somme dovute in considerazione dei rilievi e dele
eccezioni formulate nel presente atto con eventuale anche
parziale compensazione tra le parti delle ritenute rispettive
ragioni di credito in relazione alla domanda riconvenzionale
proposta da parte opponente;
in ogni caso accertare e
dichiarare non dovuti gli interessi moratori ex d.lgs
231/2022; in ogni caso condannare parte opposta alla
rifusione delle spese e competenze di giudizio”.
pagina 2 di 34 Conclusioni per il convenuto opposto – CP
“1) PRELIMINARMENTE nella manifesta sussistenza dei
presupposti di legge;
vagliata la torrenziale documentazione
comprovante l'esistenza dei diritti vantati dall'originario
ricorrente e, vieppiù, del credito reclamato dal tecnico,
concedere la provvisoria esecutorietà del D.I. n. 195/2016
del Tribunale di Reggio Calabria, considerata altresì la
palmare inconsistenza delle ragioni dell'opposizione;
ricordando, per mero tuziorismo, al proposito, come non sia
sufficiente, per il negativo scrutinio di tale precipua
istanza cautelare, che l'opposizione sia meramente impostata
su prova scritta, occorrendo, al riguardo, che la prova
scritta sia tale da consentire di pronosticare la fondatezza
dell'opposizione; tant'è vero che qualora l'opposizione
appaia, anche soltanto, prima facie, infondata, la
provvisoria esecuzione dovrà essere comunque concessa;
in
conformità con notori principi dogmatici, di conio dottrinale
e/o elaborazione giurisprudenziale, secondo cui “l'art. 648
C.p.c. va letto nel senso che non é sufficiente, per
rigettare la richiesta di provvisoria esecuzione, che ]
Opposizione Sia impostata su prova scritta o di pronta
soluzione, occorrendo anche che la prova scritta o di pronta
soluzione siano tali da consentire di pronosticare la
fondatezza dell'opposizione, occorre cioè che sia acquisita
pagina 3 di 34 con l'opposizione una controprova di immediata verificabilità
e di spessore prevalente rispetto a quello posseduto dalla
prova del credito”: GRADATAMENTE, SEMPRE IN VIA PRELIMINARE,
concedere quanto meno la provvisoria _esecutorietà parziale
del D.I. n. 195/2016 del Tribunale di Reggio Calabria,
limitatamente all'importo di €. 13.829,92 non contestato,
anzi oggetto di formale riconoscimento;
ai sensi dell'art. 4
del DL. n. 59/2016, convertito IA-L. n. 119 del 30.06 2016
(pubblicata in G.U. n. 153 del 02.07.2016); NEL MERITO previa
delibazione dell'infondatezza della contraria Opposizione,
accertare e dichiarare la negoziale tenutezza della
in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, dott.ssa sedente in CP_3
Reggio Calabria, alla Via La Corte Baraccamento n. 11 di
Marina di Catona 28 (Reggio Calabria), in virtù delle
obbligazioni sinallagmatiche assunte €, per l'effetto,
condannarla al pagamento, in favore dell'Ing. della CP
somma ingiunta;
il tutto oltre interessi ex D.lgs 231/2002 e
rivalutazione monetaria, dal dovuto all'effettivo ed
integrale soddisfo;
ovvero, in via gradata, per le medesime
causali negoziali, condannarla al pagamento di quella
diversa, maggiore e/o minore somma, accertata in corso di
causa, quale controvalore delle prestazioni professionali
rese dall'opposto; il tutto oltre interessi ex D.lgs 231/2002
pagina 4 di 34 e rivalutazione monetaria, dal dovuto all'effettivo ed
integrale soddisfo;
rigettare, in ogni caso, la contraria
domanda riconvenzionale, assolutamente infondata, in punto di
fatto e di diritto, oltre che sfornita da valido substrato
probatorio; con vittoria di spese e competenze del presente
giudizio di opposizione a D. L. e condanna accessoria ex art.
96 cpc, in ragione del contegno assunto e mantenuto dal
debitore”.
*
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 15.4.2016, la cooperativa sociale “ _1
premettendo che: CP_2
- il 6.7.2017 il Tribunale di Reggio Calabria emetteva il decreto ingiuntivo n. 195/2016, ove gli veniva ingiunto di pagare la somma di € 32.277,59 in favore di CP
, derivante dal mancato pagamento delle seguenti
[...]
fatture:
o n. 11 del 5.11.2013 dell'importo di € 1.603,20;
o n. 4 del 9.12.2015 dell'importo di € 3.954,56;
la cui emissione trovava titolo nel contratto d'opera professionale n. 211 del 15.5.2011, e nelle fatture:
o n. 9 del 7.10.2014 dell'importo di € 16.032,00;
o n. 5 del 9.12.2015 dell'importo di € 5.344,00;
pagina 5 di 34 o n. 6 del 30.12.2015 dell'importo di € 5.344,00;
la cui emissione trovava titolo nel contratto d'opera professionale n. 112 del 10.2.2012.
All'uopo l'opponente esponeva:
- di essere proprietaria di un immobile sito in Reggio
Calabria (Catona), via Romana n. 29, identificato al
Catasto Fabbricati del comune di Reggio Calabria, al fg.
6, part. 55;
- che con contratto n. 109 del 10.1.2009, ad oggetto
“servizi tecnici di ingegneria”, incaricava la società
di ingegneria CO.S.TE.IN. s.c.r.l. - di cui l'ingegnere era socio - di eseguire i lavori di CP
“ristrutturazione dell'immobile con cambio di
destinazione d'uso, da residenza a scuola materna e
primaria, nonché la sopraelevazione del terzo pano f.t.”
per un importo complessivo pari ad € 20.000,00 (doc. 2 –
opponente);
- che le prestazioni articolate nel contratto di incarico professionale avevano ad oggetto lo studio di fattibilità, il permesso di costruire, il progetto strutturale, il progetto impianti tecnici, la direzione dei lavori, il collaudo statico delle strutture,
l'accatastamento ed il rilascio del certificato di agibilità;
pagina 6 di 34 - in data 20.2.2009 la Coop. Sophia presentava al Comune
di Reggio Calabria – settore urbanistica - la domanda di rilascio del permesso di costruire, con allegato il progetto redatto dall'ing. CP
- in data 5.7.2010 il comune di Reggio Calabria rilasciava in favore dell'opponente il permesso di costruire n. 168
– pratica edilizia n. 89/09 con inizio lavori entro dodici mesi dalla data di rilascio e termine di ultimazione entro trentasei mesi dalla data di comunicazione di inizio lavori (doc. 2_a1 – ); CP
- la affidava l'esecuzione dei lavori di _1
ristrutturazione all' impresa edile “Geom. CP_4
” (doc. 4 _ A2 - ), con direzione dei lavori
[...] CP
assunta dall'ing. (punto A5 del CP
contratto) e dall'ing. Controparte_5
- le lavorazioni venivano eseguite solo parzialmente rispetto a quelle previste nel Permesso di Costruire;
- la cooperativa “ ” pagava alla società _1
“CO.S.TE.IN.” la somma complessiva di € 12.242,01, a titolo di compenso per l'esecuzione delle prestazioni in questione (doc. 3 – opponente);
- in data 28.4.2011 l'ing. , giusta delega della CP
legale rappresentante della presentava al comune _1
di Reggio Calabria una richiesta di “parere preventivo”
pagina 7 di 34 per variante al Permesso di Costruire n. 168 del
5.7.2010, redigendo gli elaborati allegati alla richiesta (Atti Coop. Soc. Sophia - doc. 41), senonché
la richiesta veniva successivamente ritirata dalla in data 26.10.2012 (doc. 3 _ A2 - ); _1 CP
- in data 15.5.2011, e quindi successivamente alla redazione ed inoltro del “parere di preventivo” per la variante, la coop. stipulava con l'ing. _1 CP
il contratto d'opera professionale n. 211, avente
[...]
ad oggetto la sostanziale prosecuzione del contratto progetto precedente tramite la predisposizione di una
“Variante al progetto esecutivo per la ristrutturazione
edilizia, con ampliamento e contestuale cambio di
destinazione, di un esistente edificio ubicato in Catona
di Reggio Calabria da adibire a scuola dell'infanzia e
scuola primaria” per un importo complessivo pari ad €
15.700,00 (doc. 4 – opponente);
- il contratto in questione, per espressa previsione delle parti, annullava e sostituiva quello precedente (n.
109/2009 sottoscritto con Costein) “per tutte le
prestazioni non ancora fatturate”;
- la variante oggetto del contratto non veniva mai formalmente predisposta, né inoltrata al Comune;
- a fronte delle prestazioni oggetto del contratto la pagina 8 di 34 cooperativa “ ” pagava l'importo complessivo di € _1
8.000,00 di cui:
o € 4.000,00, imputabile ad acconto della fattura n.
4/2011, avente ad oggetto la (complessiva)
direzione dei lavori;
o € 4.000,00 avente ad oggetto progettazione sia della prima (id est della richiesta di parere preventivo di variante) che della seconda variante
(doc. 5 – opponente);
- in data 10.2.2012 (quando ancora pendeva l'istruttoria in ordine al rilascio del parere preventivo di variante al permesso di costruire n. 168) la al fine di _1
partecipare all'avviso pubblico indetto dalla Pt_2
“ ,
[...] Parte_3
stipulava con l'ing. il contratto d'opera CP
professionale n. 112, avente ad oggetto l'incarico progettuale e di direzione lavori per “l'ampliamento e
contestuale cambio di destinazione dell'edificio ubicato
in Catona di Reggio Calabria da adibire ad asilo nido
dell'immobile di via Romana n. 29 da scuola materna ad
asilo nido”;
- i lavori in questione venivano affidati sempre alla ditta , che li eseguiva nel corso del 2012, CP_4
emettendo poi regolari fatture per l'importo indicato pagina 9 di 34 nel computo metrico redatto dal (85.000 €; doc. 8 CP
– opponente);
- con mail del 23.1.2013, a seguito dell'ultimazione dei lavori, il comunicava alla gli adempimenti CP _1
tecnici ancora necessari per regolarizzare il cambio d'uso del piano terra ad “asilo nido”, in particolare:
o la DIA necessaria per la nuova destinazione d'uso non era stata ancora presentata DIA;
o la relazione a struttura ultimata era incompleta per l'assenza dei certificati delle prove di compressione del calcestruzzo e di trazione delle armature;
o la relazione in questione era quindi tecnicamente inidonea ad avviare il successivo collaudo statico;
o il Certificato di agibilità non era richiedibile in assenza dei punti precedenti;
- il 14.9.2013, alla scadenza del permesso di costruire,
il comunicava la chiusura dei lavori con opere CP
parziali rispetto al progetto ordinario;
- il 28.10.2013 il redigeva e presentata la CP
relazione a struttura ultimata riferita solo alle opere effettivamente realizzate, non conformi all'intero progetto autorizzato;
- il 4.2.2014 il revocava la relazione a struttura CP
pagina 10 di 34 ultimata di cui al punto precedente;
- con mail del 7.7.2014 il trasmetteva alla CP _1
l'elenco aggiornato delle attività necessarie per sanare le difformità ed ottenere il certificato di agibilità
dell'intera struttura (nuovo calcolo strutturale per lo stato di fatto, deposito al servizio Edilizio Sismico
del nuovo calcolo;
approvazione del Servizio Edilizio
Sismico, nuova relazione a struttura ultimata; collaudo statico; DIA per diversa utilizzazione - da scuola infanzia a nido;
documentazione per autorizzazione al funzionamento del nido;
pratica agibilità nido d'infanzia) e chiedendo contestualmente il conferimento di un nuovo incarico e una nuova offerta economica per l'esecuzione delle attività di regolarizzazione (doc. 24
– opponente);
- il 12.8.2014 il presentava una DIA per diversa CP
utilizzazione con opere del piano terra, per trasformare da scuola dell'infanzia ad asilo nido Pratica edilizia n. 396/2014, prot. 125024, mentre ometteva di predisporre le altre attività indicate nella mail del luglio 2014;
- dalla data del 7.7.2014 e sino alla revoca dell'incarico professionale relativa ai contratti n. 211 e 112, il non svolgeva ulteriori prestazioni professionali;
CP
pagina 11 di 34 - le omissioni in questione, imputabili alla negligenza professionale dell'ing. , impedivano l'ottenimento CP
del certificato di agibilità;
- a seguito della mancata definizione delle pratiche edilizie e dell'ottenimento dell'agibilità da parte dell'ing. , la conferiva incarico CP Parte_1
all'ing. per la prosecuzione dell'iter CP_5
amministrativo e tecnico necessario alla regolarizzazione dell'edificio e al conseguimento dell'agibilità;
- il compenso per l'attività professionale svolta dal
, ad emendare i ritardi e le omissioni del CP_5
, andava quantificato in € 12.383,00, come da CP
preventivo di spesa redatto in data 6.4.2016 dal nuovo
DL (doc. 36 – ); _1
- l'inadempimento contrattuale riconducibile alla negligenza professionale del determinava: CP
o l'inesigibilità del compenso professionale oggetto delle fatture azionate in via monitoria;
o un danno pari ad € 12.383,00, parametrato in base al valore della prestazione rimasta inadempiuta, ed eseguita da altro professionista;
citava innanzi l'intestato Tribunale chiedendo CP
la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna pagina 12 di 34 dell'opposto al risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il
5.7.2016 si costituiva in giudizio contestando CP
gli assunti attorei e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto, ovvero la provvisoria esecutività
limitatamente alla somma di € 13.829,92.
Regolarmente instaurato il contraddittorio all'udienza del
14.9.2016, con ordinanza del 4.11.2016, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente all'importo di € 10.900,00 oltre Iva ed
Intercassa.
La causa veniva istruita a mezzo CTU tecnica, anche integrativa, al fine di verificare gli incarichi effettivamente eseguiti dal CP
Precisate le conclusioni all'udienza del 18.11.2024, la causa passa ora in decisione sulla base delle conclusioni rassegnate in epigrafe.
*
Tanto premesso, l'opposizione è parzialmente fondata per i motivi che seguono.
*
1. Rapporti oggetto di giudizio – qualificazione – standard
di diligenza
pagina 13 di 34 Il vaglio dell'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente, che costituisce oggetto del giudizio, impone la preliminare disamina delle circostanze di fatto pacifiche in giudizio, della qualificazione dei rapporti contrattuali intercorsi tra le parti e, quale conseguenza, dello standard di diligenza richiesto alle parti contrattuali.
Orbene, con tre distinti contratti di prestazione d'opera intellettuale, stipulati tra il 2010 e il 2012, la ha conferito all'ing. Parte_1 CP
una serie di incarichi tecnici relativi alla
[...]
progettazione e alla direzione dei lavori su un immobile distinto in più livelli (piano terra e piani superiori), sito in Catona di Reggio Calabria, via Romana n. 29.
In particolare, con il primo contratto (n. 109 del
23.6.2010), nell'ambito di un rapporto di appalto tra la cooperativa , in qualità di committente, e l'impresa _1
Costein, in qualità di appaltatrice, l'ing. già socio CP
dell'impresa edile, veniva incaricato della progettazione e direzione lavori per la realizzazione di una scuola dell'infanzia, da ubicarsi al primo e secondo piano dell'edificio, sulla base del permesso di costruire n.
168/2010 rilasciato il 5.7.2010.
Le opere previste in questo contratto non costituiscono oggetto del presente giudizio.
pagina 14 di 34 Con il secondo contratto (n. 211 del 18.7.2011, oggetto del presente giudizio), annullando e sostituendo le prestazioni non ancora fatturate in relazione al primo contratto, l'ing.
veniva incaricato della redazione di una variante al CP
progetto originario, comprendente in particolare:
– la sopraelevazione del primo piano dell'edificio con formazione di una nuova copertura a tetto;
– modifiche alle strutture portanti;
– revisione della distribuzione interna.
In vista di tale incarico, lo stesso aveva presentato CP
al , in data 28.4.2011, una richiesta di parere CP_6
preventivo di variante (redatta su delega della . Parte_1
L'intervento è rimasto allo stadio preparatorio e non è stato oggetto di esecuzione edilizia.
Infine, con il terzo contratto (n. 112 del 10.2.2012), la affidava all'ing. un incarico articolato Parte_1 CP
riguardante il piano terra dell'edificio, destinato alla realizzazione di un asilo nido da attivarsi nell'ambito di un bando regionale.
L'incarico comprendeva:
– la progettazione dell'intervento di adeguamento interno del piano terra (opere murarie e impiantistiche);
– la partecipazione al bando di finanziamento;
– la direzione lavori dell'intervento;
pagina 15 di 34 – l'ottenimento dell'agibilità al termine delle opere.
Le opere previste consistevano nel cambio di destinazione d'uso da scuola dell'infanzia ad asilo nido con modifiche agli spazi interni e agli impianti, eseguite dall'impresa nel corso del 2012. CP_4
Tanto chiarito, è fuor di dubbio che il rapporto tra il committente e il direttore dei lavori vada qualificato alla stregua di un rapporto contrattuale disciplinato dagli artt.
2229 e ss. c.c.
La qualificazione comporta che la diligenza professionale del prestatore debba essere valutata, a fini di esatto adempimento, alla stregua della “diligentia quam in
concreto”, cioè tenendo conto delle norme di perizia e delle capacità tecniche esigibili nel caso concreto (Cass.
8700/2016, Trib. di Napoli, sent. n. 9436/2021).
Con specifico riguardo agli incarichi conferiti all'opposto va opinato che:
- il direttore dei lavori per conto del committente,
essendo chiamato a svolgere la sua attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente si propone di conseguire, sicché l'inadempimento degli pagina 16 di 34 obblighi connessi al suo incarico che abbia concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, genera a suo carico l'identica obbligazione risarcitoria dell'appaltatore, avente per oggetto l'esecuzione delle opere necessarie per eliminare i vizi ed eseguire l'opera a regola d'arte (Cass. 3855/2020);
- nell'ipotesi in cui il professionista abbia cumulato,
come nel caso di specie, sia l'incarico di progettista che quello di direttore dei lavori, egli sarà
responsabile tanto per l'attività eseguita per la progettazione e la richiesta di autorizzazioni, quanto per quella successiva di controllo e verifica dell'opera progettata (Trib. di Napoli, sent. n. 9436/2021).
*
2. Eccezione di inadempimento
Secondo la prospettazione della committente, l'ing. non CP
ha adempiuto con esattezza al proprio incarico professionale,
omettendo o ritardando di compiere alcune delle prestazioni necessarie per conseguire l'agibilità del fabbricato, con conseguente estinzione dell'obbligazione di pagamento del compenso professionale.
L'eccezione è fondata in ragione dell'inadempimento della prestazione professionale.
L'identificazione e la corretta esecuzione dell'oggetto pagina 17 di 34 dell'incarico professionale è stata oggetto di specifica consulenza tecnica d'ufficio, le cui conclusioni, anche con riguardo alle risposte fornite alle osservazioni dei rispettivi consulenti di parte, vanno integralmente condivise in quanto adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici ed argomentativi.
Orbene il CTU ha evidenziato che il progettista e direttore dei lavori, con riferimento agli incarichi oggetto dei contratti in contesa, è incorso in negligenze ed imperizie tecniche, amministrative e procedurali, che hanno reso impossibile il conseguimento dell'agibilità e la messa in funzione della struttura, frustrando lo scopo stesso dell'incarico professionale: rendere l'immobile pienamente conforme e agibile per l'esercizio di un asilo nido, anche ai fini del bando pubblico regionale cui la Cooperativa
intendeva partecipare.
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a. Contratto n. 211
In particolare, con il contratto n. 211 del 15.5.2011 la affidava all'ing. Parte_1 CP
l'incarico di redigere una variante complessiva al progetto già assentito con permesso di costruire n. 168/2010, con ampliamento e contestuale cambio di destinazione dell'edificio oggetto del permesso, da adibire a scuola pagina 18 di 34 dell'infanzia e scuola primaria, con specifico riferimento alla sopraelevazione dell'edificio e alla riorganizzazione dei suoi piani.
L'incarico includeva la predisposizione degli elaborati architettonici e impiantistici, del computo metrico estimativo, della relazione strutturale, nonché l'assunzione della direzione lavori, del coordinamento della sicurezza, e la predisposizione della documentazione tecnica necessaria per il collaudo statico e per la successiva richiesta di agibilità.
Senonché, come rilevato dalla CTU, l'opposto non ha prodotto in giudizio alcuna documentazione progettuale riconducibile a tale incarico, né è stata rinvenuta traccia dell'avvio di una pratica edilizia formale presso gli uffici comunali (pag. 12
- CTU).
L'unica prestazione astrattamente ricollegabile alla pattuizione in analisi è costituita da una richiesta di parere preventivo di variante urbanistica, inoltrata al comune di Reggio Calabria dall'ing. in data 28.4.2011. CP
L'attività in questione va tuttavia ritenuta meramente preparatoria e prodromica a quelle oggetto del contratto,
attesa la natura di mera richiesta di un parere, non seguita da una domanda formale di variante né da ulteriori sviluppi amministrativi o progettuali, e l'anteriorità temporale alla pagina 19 di 34 sottoscrizione dell'accordo.
Va quindi concluso che l'obbligazione contrattuale assunta dall'ing. sia rimasta del tutto inadempiuta, tenuto CP
conto che il professionista non ha redatto o presentato alcuno degli elaborati previsti in contratto, né intrapreso alcuna attività tecnico-professionale utile all'ottenimento del titolo edilizio richiesto.
Sicché nessun compenso va riconosciuto per l'attività in questione, e ciò a prescindere dalle indicazioni “formali”
contenute nella fattura n. 4/2011, peraltro già integralmente saldata (e tenuto conto che l'opponente non ha avanzato domanda di ripetizione con riguardo al pagamento effettuato sulla base di tale titolo).
*
b. Contratto n. 112
Nel prosieguo, la mutava orientamento e Parte_1
rinunciava alla realizzazione della sopraelevazione e delle opere strutturali più invasive (come l'ampliamento al secondo piano), optando solo per l'intervento al piano terra (asilo nido).
Viene quindi concluso tra le parti il contratto n. 112, che aveva ad oggetto unicamente la ristrutturazione e cambio di destinazione d'uso del piano terra dell'immobile della committenza, per la realizzazione di un asilo nido.
pagina 20 di 34 Anche l'intervento ivi commissionato costituiva una variante sostanziale al progetto edilizio originario, approvato con permesso di costruire n. 168/2010, modifica che comunque comportava un cambio di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante.
La realizzazione dell'intervento in questione, non essendo anch'esso conforme al permesso di costruire originario (n.
168/2010), né risultando assentito da una variante approvata,
implicava una serie di obblighi amministrativi e progettuali preliminari, volti ad ottenere l'approvazione della variante e quindi di un titolo edilizio conforme alle finalità
progettuali.
Ed invero l'unico tentativo di regolarizzazione preventiva si identificava in una mera “richiesta di parere preventivo” di variante, datata 28.4.2011, mai formalizzata né approvata.
In questo contesto, l'ing. invece di subordinare CP
l'inizio dei lavori alla previa approvazione della variante ovvero rifiutare l'incarico, ha assunto la direzione lavori e ha avviato l'intervento edilizio (2012), pur in assenza della necessaria variante, violando così l'art. 22 co. 2 DPR
380/2001 vigente ratione temporis, che imponeva l'obbligo di acquisire un titolo edilizio anche per opere di ristrutturazione rilevanti o mutamenti d'uso urbanisticamente rilevanti, e la clausola contrattuale A2.1 (“Predisposizione
pagina 21 di 34 e presentazione del titolo abilitativo” - contratto n. 112).
L'intervento è quindi risultato formalmente abusivo, poiché
eseguito in presenza di un titolo non più coerente con quello rilasciato in precedenza.
In secondo luogo il professionista ha omesso di predisporre un nuovo progetto strutturale, coerente con lo stato di fatto.
Ed invero la rinuncia alle sopraelevazioni previste nella variante originaria ha comportato una modifica sostanziale dell'assetto strutturale dell'edificio, che richiedeva la predisposizione di un nuovo progetto strutturale “a posteriori”, conforme alle opere effettivamente eseguite.
Il , pur avendo riconosciuto per iscritto tale necessità CP
nella PEC del 7.7.2014, non ha mai provveduto alla redazione del nuovo progetto, in violazione sia dell'oggetto dell'incarico di progettista che degli artt. 64 e 65 DPR
380/2001, che disciplinano la conformità delle opere strutturali al progetto depositato presso il Genio Civile e impongono che le varianti strutturali siano oggetto di nuovo deposito.
Tale omissione tecnica ha reso impossibile ogni successivo adempimento strutturale, a cominciare dalla relazione a struttura ultimata e dal collaudo statico.
Solo successivamente, e su richiesta della committenza, il pagina 22 di 34 ha presentato una DIA tardiva (12.08.2014), nel CP
tentativo di regolarizzare ex post le opere già realizzate.
Tale DIA era tecnicamente ammissibile solo in presenza di determinate condizioni, fra cui:
- coerenza tra stato dei luoghi e quanto dichiarato;
- esistenza di un progetto strutturale conforme;
- deposito di una relazione a struttura ultimata corretta;
- idoneità urbanistica dell'intervento.
Nella specie, tali condizioni non erano soddisfatte (cfr.
infra), poiché:
- non esisteva un progetto strutturale aggiornato;
- la relazione a struttura ultimata era incompleta venendo quindi successivamente ritirata;
- mancava ogni attestazione di conformità statica e tecnica.
Pertanto, la DIA del 2014 si è rivelata un adempimento solo formale e inidoneo a regolarizzare l'intervento.
In altri termini la sua predisposizione, ad opera dell'opposto, si è rivelata tardiva ed incompleta e non ha quindi sanato le gravi omissioni tecniche pregresse, né ha potuto ripristinare la conformità urbanistico-edilizia dell'opera.
Proseguendo, la relazione a struttura ultimata del 28.10.2013
è risultata priva della documentazione relativa ai materiali pagina 23 di 34 impiegati, in particolare ai certificati di calcestruzzo e armature.
Tale documento, essenziale per la procedura di collaudo statico, è stato ritirato per rettifica il 04.02.2014 e mai sostituito con una versione corretta, con violazione del contratto n. 112, voce A4.1 (“Redazione della relazione a struttura ultimata”) e dell'art. 65 co. 5 DPR 380/2001, che impone il deposito della relazione a struttura ultimata corredata da prove e certificazioni.
Sul punto va opinato che il collaudo statico, pur spettando a un tecnico terzo, può essere svolto solo a seguito del deposito completo della relazione a struttura ultimata e della documentazione tecnica sui materiali strutturali, che spettava all'ing. predisporre e rendere disponibile. CP
Non essendo mai stata integrata la documentazione di cui sopra, la procedura di collaudo statico non è mai stata nemmeno avviata, rendendo di fatto irregolare e incompleto l'iter strutturale dell'intervento, con violazione del contratto n. 112, voce A4.2 (“Assistenza al collaudo statico”) e degli artt. 67 e 67-bis DPR 380/2001, in relazione all'obbligo di collaudo per strutture in c.a.
Infine va riscontrata la mancata predisposizione della documentazione impiantistica.
Ed invero il non ha prodotto, né richiesto ai tecnici CP
pagina 24 di 34 installatori, le certificazioni impiantistiche (ex L.
46/1990, oggi D.M. 37/2008) necessarie per completare l'iter di agibilità, in violazione delle voci A5.1 e A6.2 del contratto n. 112 e dell'art. 24 co. 3 DPR 380/2001, che elenca i documenti necessari per l'agibilità, tra cui i certificati impiantistici.
La mancata predisposizione della documentazione ha quindi determinato l'impossibilità anche solo di inoltrare la richiesta di agibilità.
Quanto indicato trova fedele riscontro nel vaglio tecnico condotto dal consulente dell'ufficio in fase istruttoria:
“l'ingegnere accetta ed assume il ruolo di direttore CP
dei lavori per opere (diversa destinazione d'uso dei locali
al piano terra da adibire ad asilo nido- contratto n. 109)
difformi rispetto all'unico titolo edilizio vigente a quella
data (permesso di costruire 168/2010) pur essendo ancora in
corso l'istruttoria per la richiesta di variante (contratto
n. 211). Dal punto di vista urbanistico non è stata elaborata
la DIA prima della chiusura dei lavori e della scadenza dei
termini del permesso di costruire;
pertanto, permane la
condizione di difformità urbanistica. Dal punto di vista
strutturale, la mancata redazione di un nuovo progetto
strutturale relativo allo stato di fatto ed alle sole opere
eseguite ha generato una condizione di difformità
pagina 25 di 34 strutturale. Pertanto non è stato possibile procedere al
collaudo e tanto meno richiedere il certificato di agibilità”
(pag. 13 e 14 – CTU).
Ancora: “Il tecnico incaricato ha predisposto una relazione a
struttura ultimata […] tuttavia tale relazione non era
completa, in quanto priva dei certificati dei materiali.
Successivamente la relazione è stata ritirata con la
motivazione di procedere a una rettifica, ma non è mai stata
sostituita da una versione aggiornata” (pag. 16, penultimo capoverso – CTU); “L'assenza di una relazione strutturale completa e corretta ha impedito qualsiasi attività volta al collaudo statico delle opere, passaggio indispensabile ai fini della regolarizzazione finale” (pag. 17, paragrafo centrale – CTU); “La documentazione relativa agli impianti
non risulta allegata né prodotta;
mancano le certificazioni
richieste dalla normativa vigente. In assenza di detta
documentazione e del collaudo statico, non è stato possibile
presentare la richiesta di agibilità” (pag. 18, secondo capoverso – CTU).
In sostanza: il contratto n. 211 (del 23.1.2012) aveva come scopo principale la regolarizzazione urbanistica e strutturale dell'intervento edilizio eseguito al piano terra,
e il conseguente ottenimento dell'agibilità, e prevedeva all'uopo:
pagina 26 di 34 - la redazione del progetto edilizio e impiantistico di variante per cambio destinazione d'uso del piano terra in asilo nido (voce A1.1);
- la redazione computo metrico estimativo aggiornato
(A2.1);
- la direzione lavori dell'intervento (A2.2);
- la redazione relazione a struttura ultimata (A4.1);
- la predisposizione documentazione per collaudo statico
(A4.2);
- la predisposizione documentazione tecnica impiantistica
(A5.1);
- la richiesta agibilità (A6.2).
A fronte delle obbligazioni in questione l'opposto:
- ha omesso la redazione del progetto strutturale aggiornato (A1.1);
- ha prodotto una relazione strutturale incompleta e mai corretta (A4.1);
- ha reso impossibile il collaudo statico (A4.2);
- ha omesso la raccolta della documentazione impiantistica
(A5.1);
- ha reso ineseguibile la richiesta di agibilità (A6.2).
*
3. Prestazioni eseguite. Irrilevanza
Orbene, dall'istruzione del giudizio non è emerso che pagina 27 di 34 l'imperizia del sia dipesa dalla complessità o dalla CP
novità dell'attività commissionata, sicché questa, unitamente alla negligenza professionale (avvio dell'intervento edilizio pur in assenza della necessaria variante), hanno univocamente determinato l'impossibilità di conseguire l'agibilità
dell'edificio, all'epoca in cui l'opposto aveva prestato la propria attività professionale.
Ciò ha dato la stura ad una totale frustrazione della causa contrattuale, esplicitata in entrambe le pattuizioni.
In altri termini, l'attività imperita e negligente dell'ing.
ha impedito il raggiungimento dello scopo contrattuale, CP
ossia la regolarizzazione edilizia, strutturale e amministrativa dei locali in funzione dell'attività di asilo nido, previo rilascio del certificato di agibilità.
È pacifico, invero, che l'intera attività di progettazione,
direzione dei lavori, gestione tecnica e documentale/amministrativa, oggetto dell'incarico professionale conferito al , era espressamente diretta CP
alla realizzazione di un asilo nido al piano terra dell'edificio.
Sicché, la circostanza che tale finalità non si sia realizzata (all'epoca della risoluzione del contratto) per effetto delle omissioni e dei ritardi nella gestione dell'attività tecnico/amministrativa attribuibili al CP
pagina 28 di 34 fa concludere che l'incarico professionale, nel suo complesso, non sia stato adempiuto.
E ciò indipendentemente dalla concreta effettuazione di alcune singole attività, effettivamente riscontrata dal CTU,
che risultano irrilevanti ai fini del riconoscimento del compenso in favore del professionista.
L'ingegnere, come l'architetto o il geometra,
nell'espletamento dell'attività professionale - sia questa configurabile come adempimento di un'obbligazione di risultato o di mezzi - è obbligato ad usare la diligenza del buon padre di famiglia, con la conseguenza che l'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza
(anche per colpa lieve) del progetto affidatogli, costituisce inadempimento dell'incarico ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso (Cass. 22487/2004)
In altri termini, nello specifico settore considerato, pur avendo le Sezioni Unite ridimensionato, sul piano generale,
la distinzione tra obbligazioni di mezzo e di risultato
(specie riguardo all'applicabilità dell'art. 2226 c.c. alle prestazioni professionali: S.U. 15781/2005), la successiva giurisprudenza ha continuato a sottolineare il rilievo che il risultato promesso assume per la valutazione della responsabilità del progettista, evidenziando che l'opus
promesso è - in tal caso - un progetto effettivamente pagina 29 di 34 realizzabile (Cass. 14759/2016).
Si è affermato che l'architetto, nell'espletamento dell'attività
professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile,
è tenuto a fornire un elaborato concretamente utilizzabile anche dal punto di vista tecnico e giuridico, con la conseguenza che l'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità
o inadeguatezza del progetto, dà luogo ad un inadempimento dell'incarico e abilita il committente a rifiutare il compenso, avvalendosi dell'eccezione di cui all'art. 1460
c.c. (cfr. Cass. 14759/2016; Cass. 2257/2007; Cass.
22487/2004; Cass. 11728/2002).
Rientra nella prestazione dovuta, poiché strumentalmente preordinata alla concreta attuazione dell'opera, l'obbligo di assicurare la conformità del progetto alla normativa urbanistica e di individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da garantire la preventiva soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dei lavori richiesti dal committente (Cass.
8014/2012).
In presenza di vizi della progettazione, il committente ha la facoltà di non accettare gli elaborati anche ove l'altra parte si offra di modificarli o vi dia corso di sua pagina 30 di 34 iniziativa (Cass. 2724/2002).
Ancor più di recente (Cass. 3052/2020) si è precisato che il rifiuto di pagamento è correttamente esercitato anche quando gli elaborati siano emendabili in ottemperanza ai rilievi sollevati
dall'amministrazione competente per i controlli.
Il progetto, pur costituendo un opus preparatorio all'edificazione, deve assicurare la preventiva soluzione dei problemi ostativi alla realizzazione dell'edificio, che spetta al professionista individuare quale soggetto dotato di specifica competenza tecnica (Cass. 8014/2012; Cass.
18342/2019; Cass. 1214/2017).
Ne deriva che non spetta all'ing. alcun compenso CP
residuo sulla base dei titoli contrattuali in contesa.
*
4. Domanda riconvenzionale
Va altresì accolta la domanda riconvenzionale volta ad ottenere il risarcimento del danno, quantificato in €
12.383,00 sulla base delle spese necessarie ad emendare all'inadempimento del . CP
Costituisce circostanza pacifica in giudizio che a seguito dell'inadempimento dell'opposto la cooperativa incaricava l'ing. di predisporre gli aggiornamenti CP_5
progettuali necessari ad ottenere la documentazione idonea a pagina 31 di 34 conseguire l'agibilità della struttura.
Il nuovo progettista redigeva un preventivo di spesa dell'importo complessivo di ammontare pari ad € 12.383,00 che veniva accettato dalla cooperativa (doc. 36 – opponente).
La sottoscrizione del documento da parte di entrambe le parti contrattuali (cooperativa e professionista incaricato)
evidenzia l'effettivo incontro delle volontà negoziali,
sicché la scheda integra una pattuizione contrattuale,
risultando irrilevante la mancanza di una descrizione analitica dei tempi e modalità di esecuzione dell'opera.
Conclusivamente, in accoglimento della domanda riconvenzionale, va condannato a pagare alla CP
cooperativa , a titolo di risarcimento del danno _1
contrattuale, la somma di € 12.383,00, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi (al tasso legale) sulla somma via via rivalutata (trattandosi di debito di valore), a far data dal giorno dell'inadempimento (individuato nel 27.7.2015, epoca di risoluzione del contratto, pag. 7 – ) sino al saldo. _1
*
5. Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposto e vanno liquidate, come in dispositivo, sulla base del D.M. 55/2014,
scaglione di valore da 5.200,00 € a 26.000,00 €, stabilito in ragione del decisum, e valori tabellari medi non essendovi pagina 32 di 34 ragioni per discostarsene.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico del convenuto/opposto.
P. Q. M.
il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa domanda e disattesa ogni ulteriore eccezione e deduzione:
1. accoglie l'opposizione avanzata da TR
;
[...]
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 195/2016, emesso dal
Tribunale di Reggio Calabria il 23.2.2016;
3. accerta l'inadempimento da parte di delle CP
prestazioni professionali oggetto dei contratti in contesa;
4. per l'effetto accerta che nessun credito è vantato da nei confronti della cooperativa sociale CP
a.r.l. sulla base dei contratti in contesa;
_1
5. accoglie la domanda riconvenzionale avanzata dalla cooperativa sociale nei confronti di _1 CP
;
[...]
6. per l'effetto, condanna a risarcire alla CP
cooperativa sociale il danno da questa patito a _1
causa dell'inadempimento contrattuale imputabile al
; CP
pagina 33 di 34 7. per l'effetto condanna a pagare alla CP
cooperativa sociale la somma di € 12.383,00, _1
oltre a rivalutazione monetaria ed interessi (al tasso legale) sulla somma via via rivalutata a far data dal
27.7.2015 e sino al saldo;
8. condanna a rimborsare alla cooperativa CP
sociale in persona del legale CP_2
rappresentante p.t., le spese di lite, che vengono liquidate in € 5.077,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
9. pone definitivamente a carico di le spese CP
di CTU.
Reggio Calabria, 12 giugno 2025
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
pagina 34 di 34