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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/11/2025, n. 5636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5636 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 485/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Sebastiano Napolitano Presidente rel.
2) dr. Rosa Del Prete Consigliere
3) dr. Arturo Avolio Consigliere
All'esito della camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 10 novembre 2025, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.485/2024 R.G. Aff. Contez. civili
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Capaccio
APPELLANTE
E
Controparte_1
[...] rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato
APPELLATO
OGGETTO: opposizione ad ordinanza-ingiunzione su verbale di sequestro amministrativo della Guardia di Finanza - Impianto di riempimento, travaso e deposito di GPL – Violazione degli artt.8, 9 e 12 del D.Lgs.n.128/2006. Sussistenza.
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 22 L. 689/81, depositato in data 06.07.2021, la conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli Nord – sezione civile, l' appellato CP_1 proponendo opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione prot.n.20891/2020/ILL.DEP./Area III Ter, emessa in data 21.05.2021 e notificata in data 07.06.2021 dalla con la quale gli era Controparte_1
1 stata irrogata – sulla scorta del verbale di sequestro amministrativo della Guardia di Finanza - Gruppo Giugliano in Campania del 07.11.2020 - la sanzione amministrativa pecuniaria di euro euro 33.333,32, di cui euro 16.666,66 per la violazione degli artt. 8 e 9 del D.Lgs.128/2006 ed euro 16.666,66 per la violazione dell'art.12 del D.Lgs.128/2006.
A sostegno della opposizione deduceva: 1) la violazione di legge;
2) la carenza di motivazione;
3) la carenza di istruttoria con illegittimità del sequestro;
4) l'insussistenza della violazione;
5) l'erronea interpretazione della legge;
6) la nullità del verbale di accertamento per insussistenza dei fatti contestati.
Chiedeva, dunque l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- “ 1) in via cautelare, disporre la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati emessi dal Prefetto di Napoli, con annesse sanzioni e pene accessorie;
2) fissare l'udienza di comparizione delle parti e di discussione, ed in via assolutamente preliminare e pregiudiziale accogliere la presente opposizione e per l'effetto annullare, revocare e/o dichiarare inefficace l'ordinanza impugnata, per infondatezza ed illegittimità della stessa con successiva declaratoria della estinzione della pretesa creditoria dell'amministrazione procedente ed annullamento di tutte le sanzioni accessorie, per le motivazioni tutte esposte;
3) il tutto con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali al 15% come per legge ed attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario, anche sulla considerazione che se il ricorrente non si fosse rivolto ad un legale, nonostante l'illegittimità dell'ordinanza Prefettizia, il mancato ricorso avrebbe determinato acquiescenza e, dunque, l'obbligo di pagare somme comunque non dovute.”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la Controparte_1 la quale contestando le argomentazi
[...] etto dell'opposizione.
Denegata la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato, il Tribunale adito con sentenza n.2882/2023 del 04.07.2023, pubblicata in pari data e non notificata, rigettava il ricorso condannando parte soccombente al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivo appello la con ricorso Parte_1 depositato il 02.02.2024 chiedendo alla Corte di Napoli – sez.civile, in riforma della sentenza impugnata, di voler accogliere l'opposizione proposta in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio.
Si è costituita parte appellata con comparsa depositata il 07.06.2024, concludendo per il rigetto dell'appello, con conferma dell'impugnata sentenza e vittoria delle spese di lite.
Con decreto n.402/2024 del 12.12.2024 l' della Corte d'Appello di Controparte_2
Napoli ha provveduto alla riassegnazione alla Sezione Lavoro e Previdenza di n.274 processi d'appello in materia di Opposizione ad Ingiunzione Amministrativa (OIA), tra i quali l'odierno giudizio sottoposto, pertanto, all'esame di questo Collegio.
All'odierna udienza il collegio, all'esito della discussione, sentito in camera di consiglio il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso la causa come da motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
2. Ai fini di un corretto inquadramento della fattispecie in esame, appare opportuno ricostruire preliminarmente i fatti storici – pacifici tra le parti – che hanno condotto all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione oggi impugnata.
2.1. In data 07.11.2020 la Guardia di Finanza - Gruppo Giugliano in Campania accedeva presso la sede operativa della in Giugliano in Campania alla Via S. Nullo n. Parte_1
2 168, in ragione della “forte esalazione di gas” avvertita mentre si trovava in transito da via Vicinale Paglietta. I militari sorprendevano e Persona_1 Persona_2 intenti al riempimento di diverse bombole di c un raccordo “modificato” ed in “assenza della necessaria strumentazione per verificare lo stato di carico del contenitore nonché la sua tenuta” (…) “il riempimento avveniva dall'autoveicolo/ autocisterna modello Iveco tg.BD941NN di proprietà della per il tramite del bocchettone modificato, collegato ad Parte_1 una bombola di colore nero, riconducib Liquigas. I recipienti venivano presi da un camion parcheggiato in continuità targato EX182LS dove erano pronte n.36 bombole da 15Kg, n.11 da 25 kg e n.4 da 10 kg oltre a quella già riempita”. Inoltre, nel piazzale della unità locale in questione rinvenivano un quantitativo considerevole di bombole (una da 25 kg di gpl, nove contenenti ognuna kg 15 di gpl, n. 33 contenenti ognuna 10 kg di g.p.l.) per un totale di 490 kg di g.p.l., “alcune delle quali si presentavano prive del tappo di sicurezza non della società riempitrice/ proprietaria del recipiente”. Infine, individuavano ulteriori n.2106 bombole vuote per g.p.l.di varie capacità e marche, per una capacità di stoccaggio di Kg.33.333 “molte delle quali si presentavano prive del prescritto cartellino di collaudo”, così come n.36 serbatoi vuoti per g.p.l. di varie capacità e marche per una capacità di stoccaggio di kg.86.050. 2.2. Pertanto, con verbale del 07.11.2020, sotteso all'ordinanza di ingiunzione impugnata, la Guardia di Finanza procedeva al sequestro dei seguenti beni: locale adibito a deposito e vendita di bombole;
piazzale di circa 10.000 mq;
nr. 2159 bombole;
1410 kg di GPL;
n. 36 serbatoi vuoti per GPL;
n. 2 sacchi di tappi di sicurezza;
automezzo tg. EX182LS; autocarro tg. SA588908; automezzo tg. CT990CY; autocisterna tg. BD941NN; raccordo artigianale per illecito imbottigliamento.
2.2. Il GIP del Tribunale di Napoli Nord, ritenuto integrato il fumus degli artt.515 e 517 c.p. sulla richiesta della Procura convalidava il sequestro preventivo operato dalla GdF disponendo il sequestro dei beni, che in parte - piazzale di circa 10.000 mq, automezzo tg. EX182LS; autocarro tg. SA588908; automezzo tg. CT990CY; autocisterna tg. BD941NN - venivano contestualmente dissequestrati e restituiti agli aventi diritto.
2.2.1 Successivamente il GIP con provvedimento del 05.02.2021, in accoglimento dell'istanza presentata dalla acquisito il parere contrario del PM, disponeva Parte_1 il dissequestro e la restituzione dei residui beni ancora in legale sequestro, con esclusione del raccordo artigianale creato per l'illecito imbottigliamento di GPL di cui veniva disposta la confisca e distruzione, motivando il dissequestro sulla considerazione che “l'indagato ha spiegato che nell'ambito dell'attività da egli legittimamente svolta (nell'ambito della commercializzazione del GPL) egli si occupa anche (del)la funzione di grossista, tanto da essere stato nominato, talvolta, custode giudiziale di bombole di gas cadute in sequestro in altri procedimenti penali [ed infatti, una parte delle bombole rinvenute erano oggetto di sequestro e poi confisca a carico di tale , a lui assegnate, Parte_2 appunto, in giudiziale custodia, cfr. all.7]….”
3. Tanto premesso, passando all'esame dell'odierno gravame si rileva quanto segue.
4. La censura la sentenza impugnata deducendo sostanzialmente: 1) la Parte_1 mancata considerazione da parte del giudice di prime cure del provvedimento di dissequestro emesso dal Gip del Tribunale di Napoli Nord che aveva accertato la legittimità della detenzione delle bombole di GPL;
2) l'omessa valutazione ed esame da parte del primo giudice della documentazione attestante la legittimità della detenzione e gestione delle bombole di GPL;
3) la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 8, 9 e 12 del D.lgs.n.128/2006 e l'erronea interpretazione di tali disposizioni da parte del giudice di prima istanza.
5. Ebbene, in via preliminare la Corte osserva che correttamente il giudice di prime cure ha considerato “ultronee le argomentazioni riguardanti il sequestro dei cespiti indicati nel relativo verbale,
3 essendo stato disposto il dissequestro amministrativo dei cespiti indicati nel verbale della Guardia di Finanza del 07.11.2020”.
5.1. E' pur vero che“in tema di sanzioni amministrative, l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto, ed introduce, piuttosto, un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, con l'ulteriore conseguenza che, in virtù dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (nella specie applicabile “ratione temporis”), il giudice ha il potere – dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento, ma estesa – nell'ambito delle deduzioni delle parti – all'esame completo nel merito della fondatezza dell'ingiunzione, ivi compresa la determinazione dell'entità della sanzione, secondo i criteri stabiliti dall'art. 11 della legge citata, sulla base di un apprezzamento discrezionale insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato e immune da errori logici o giuridici (v. Cass. n. 6778 del 2015)” (Cass. – ordinanza 14 settembre 2022, n. 27128).
5.2. In altre parole, il giudice deve verificare se l'ordinanza-ingiunzione è stata emessa correttamente e se la pretesa sanzionatoria dell'amministrazione è giustificata alla luce delle prove presentate, valutando anche le contestazioni mosse dalla parte opponente e le prove che essa eventualmente presenta.
6. Tuttavia, è altrettanto vero che i due procedimenti, penale e amministrativo, sono autonomi e hanno finalità diverse. Questo significa che l'esito del giudizio penale non influenza la decisione sull'ordinanza-ingiunzione e viceversa.
6.1. Come osservato, infatti, dalla giurisprudenza di legittimità “sono diverse le finalità sottese all'irrogazione della sanzione penale e di quella amministrativa, per cui non sussiste violazione del principio del divieto del ne bis in idem, perché l'illecito penale e quello amministrativo sanzionano condotte lesive di beni giuridici differenti (cfr., in fattispecie diversa ma affine, Cass. n. 12936/2018). ..." (Cass. n. 13071/2024 del 13-05-2024)
6.2. In particolare, il sequestro penale mira a garantire la confisca di beni connessi a un reato, mentre l'ordinanza-ingiunzione mira a irrogare una sanzione per una violazione amministrativa. Dunque, l'accoglimento del dissequestro penale non comporta automaticamente l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione che può, infatti, essere impugnata autonomamente e il giudice ne valuterà la legittimità.
7. Tanto precisato, la Corte è chiamata a verificare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'Amministrazione con l'ordinanza- ingiunzione impugnata, con la quale, come già detto, è stata contestata all'appellante la violazione degli artt. 8, 9 e 12 del D.Lgs.n.128/2006.
8. Si rammenti che la lamenta che il giudice di prime cure ha erroneamente Parte_1 interpretato le predette disposizioni, ritenendo quindi sussistente la configurazione delle condotte contestatele, nonostante la produzione di copiosa documentazione a sostegno delle sue argomentazioni, dalla quale si evince chiaramente il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui agli artt. 8 e 9 D.Lgs.n.128/2006 nonché dei requisiti di cui all'art.12 D.Lgs.n.128/2006.
8.1. Tale censura è priva di pregio.
9. In merito ai requisiti soggettivi di cui all'art.8 D.Lgs.n.128/2006, il giudice di primo grado ha rilevato la mancata produzione da parte della Società sanzionata della
“autorizzazione ivi richiesta per l'installazione e l'esercizio di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1,
4 lettera a)” o “dell'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali con stoccaggio di GPL, non bastando la ( pur richiesta) disponibilita' di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).”.
9.1. L'uso della congiunzione “o” dimostra, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante - che il primo giudice ha verificato la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'art.8 D.Lgs.n.128/2006 in maniera alternativa e non cumulativa, posto che, come osservato dalla società ricorrente, la predetta disposizione richiede il possesso di uno solo dei requisiti da essa previsti.
9.2. Ed in effetti alla luce della produzione documentale versata in atti da parte dell'appellante il primo giudice ha correttamente ammesso la disponibilità in capo alla di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)” - requisito in effetti Parte_1 previsto dall'art.8, co. 1 lett. c), ma poi ha ritenuto insufficiente tale disponibilità in ragione della circostanza che non è stata fornita alcuna prova in merito a quanto richiesto dall'art. 8, co.2, D.Lgs.n.128/2006, il quale infatti precisa che: La disponibilità di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), implica, pena la decadenza del titolo che l'interessato sia in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) essere controllato o controllare, ai sensi dell'articolo 2359 , primo comma, numeri 1 e 2 del codice civile, una società titolare della autorizzazione di cui alle lettere a) e b) del comma 1; b) far parte di un consorzio di imprese di durata non inferiore ai cinque anni, costituito ai sensi dell'articolo 2602 e seguenti del codice civile, titolare della autorizzazione di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e proprietario dell'impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a); c) aver stipulato un contratto di durata non inferiore ai cinque anni, di affitto d'azienda ai sensi dell'articolo 2562 codice civile o di locazione in esclusiva di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), anche se inserito in impianti di lavorazione;
d) aver stipulato un contratto, di durata non inferiore ai cinque anni di comodato d'uso in esclusiva, di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), anche se inserito in impianti di lavorazione”.
9.3. In altre parole, nella specie, parte appellante non ha dato prova della sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 8, co.2, D.Lgs.n.128/2006 per chiunque abbia “la disponibilità di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)”.
10. Parimenti alcuna prova idonea è stata fornita dall'appellante circa la sussistenza di tutti i requisiti oggettivi di cui all'art.9 D.Lgs.n.128/2006.
10.1. Tale disposizione richiede oltre ai requisiti soggettivi di cui all'art.8 D.Lg.s n.128/2006
– che, come già detto, sono mancanti nel caso di specie - “la disponibilità esclusiva di serbatoi fissi aventi capacità volumetrica non inferiore al 10 per cento della capacità volumetrica complessiva di tutte le bombole di proprietà” (che parte appellante intende provare con il doc.10 - Documentazione relativa al possesso legittimo dei serbatoi GPL) ma anche l'adempimento degli obblighi previsti nell'art.16 che detta “norme in materia di assicurazione della responsabilità civile”, di cui invece non è stata fornita alcuna prova.
11. Posta, dunque, l'assenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui agli artt. 8 e 9 D.Lgs.n.128/2006, si osserva altresì che la non ha fornito alcuna prova Parte_1 valida circa l'osservanza di quanto disposto d n.128/2006.
11.1. Infatti, non presentano alcuna rilevanza probatoria il doc.
7 - Schema contenente i marchi commercializzati da QU e il doc.8. – D.T.T. scambio vuoti, al fine di dimostrare la regolarità delle norme in materia di proprietà e di collaudo e riempimento delle bombole.
5 11.2. Si rammenti infatti che l'art. 12 D.lgs.n.128/2006 è preciso quando indica i documenti afferenti alla proprietà, il collaudo e il riempimento delle bombole, in quanto dispone che: “1. È considerato proprietario della bombola colui che detiene legittimamente il certificato originario di approvazione, rilasciato ai sensi del decreto del Ministero dell'interno in data 12 settembre 1925, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 1925, o ai sensi del decreto del Ministero dei trasporti 7 aprile 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 1986, oppure la dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23. 2. In caso di trasferimento di proprietà delle bombole il nuovo proprietario provvede ad apporre l'indicazione della propria ditta sul recipiente e ad assicurarne le revisioni, senza soluzione di continuità, secondo le scadenze previste dalla normativa vigente.
3. Sulle bombole è apposto, in modo indelebile, il nome della ditta originariamente proprietaria.
4. Le bombole non possono essere riempite con gas di petrolio liquefatti aventi tensione di vapore superiore a quella del gas la cui denominazione risulta dalla punzonatura apposta originariamente sui recipienti medesimi in base alle norme vigenti.
5. Il titolare di impianto di imbottigliamento di gas di petrolio liquefatti può eseguire il riempimento in recipienti propri o di terzi che siano in possesso dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9. In questo caso il legittimo proprietario dei recipienti dovrà preventivamente autorizzarne il riempimento presso gli impianti prescelti, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione all'ente competente nel cui territorio è ubicato l'impianto”.
11.3. Ebbene, nella specie, nessuno dei documenti richiesti dal cit. art.12 è stato prodotto in giudizio da parte della società appellante.
12. Da quanto finora esposto consegue, dunque, che le circostanze riportate in seno al verbale della Guardia di Finanza del 07.11.2020 non sono state sconfessate dalle prove contrarie addotte dall'appellante
12.1. In particolare l'avere i militari della Guardia di Finanza sorpreso Persona_1
e intenti al riempimento di diverse bombole di gas per uso domestico Persona_2
c un raccordo “modificato” ed in “assenza della necessaria strumentazione per verificare lo stato di carico del contenitore nonché la sua tenuta” ed avendo altresì accertato che alcune bombole “si presentavano prive del tappo di sicurezza non della società riempitrice/ proprietaria del recipiente” nonchè “prive del prescritto cartellino di collaudo”, consente di ritenere fondati i presupposti di fatto e le ragioni di diritto poste a fondamento della sanzione.
12.1.1 come già evidenziato dal Tribunale l'avvenuto accertamento della assenza del tappo di sicurezza con l'indicazione della società riempitrice / proprietaria e l'assenza dei misuratori necessari alla verifica della tensione, consente di ritenere che - diversamente da quanto opinato dall'odierno appellante- risultino chiari ed evidenti sia i presupposti di fatto che le ragioni di diritto poste a fondamento della sanzione.
13. Si rammenti, inoltre, che “nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza – ingiunzione in tema di sanzioni, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti o di terzi, mentre non è necessaria la querela di falso qualora la parte intenda limitarsi a contestare la verità sostanziale di tali dichiarazioni ovvero la fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante, alle quali non si estende la fede privilegiata del documento” (Cass. ord. 01 dicembre 2021 n.37764).
6 13.1. Giova evidenziare che, nella specie, non risulta proposta querela di falso rispetto alle predette circostanze attestate dalla Guardia di Finanza rogante come avvenute in sua presenza e conosciute senza alcun margine di apprezzamento, non rilevando tra l'altro l'eccezione della Società sanzionata secondo cui l'esibizione al momento dell'accesso del
“rinnovo periodico di conformità antincendio” emesso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di consentirebbe di superare la circostanza richiamata in sentenza “circa CP_1
l'assenza di mis cessari alla verifica della tensione”.
13.2. Invero, come si legge nel verbale della Guardia di Finanza del 07.11.2020 il predetto
“rinnovo di conformità” si riferisce esclusivamente alla pratica n.128033 con prot.n.30029 datato 05.07.2019 per una capacità di stoccaggio di Kg 2000.
13.2.1.Nonostante tale documentazione non sia stata prodotta in giudizio al fine di poterne esaminarne il contenuto, ad ogni buon conto si può evidenziare che il rilascio “rinnovo di conformità” nel 2019 non ha garantito nel 2020 l'osservanza “di fatto” da parte della Società della normativa di settore.
14. Ciò che rileva è che - contrariamente a quanto affermato dall'appellante – l'ordinanza- ingiunzione impugnata ha disposto il dissequestro dei beni sequestrati ma con esclusione proprio del raccordo artigianale creato per l'illecito imbottigliamento di GPL, ordinandone la confisca.
14.1. Non va dimenticato infatti che l'uso di tale raccordo, dispositivo non conforme alle normative di sicurezza e pericoloso, oltre ad essere illegale, può comportare rischi di esplosione, incendi e fughe di gas, mettendo a repentaglio la sicurezza delle persone e dell'ambiente.
15. In definitiva, nel caso di specie, la Controparte_1 ha dato prova della fondatezza d
[...] materiale probatorio fornito dall'opponente.
15.1. Come noto, nel giudizio ad opposizione a sanzione amministrativa all'Amministrazione, che viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice, incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa;
all'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (Cass. ord.n.1921/2019).
15.2. A mente dell'art. 6, comma 11, del d. lgs. n. 150 del 2011 il giudice deve accogliere l'opposizione quando non vi siano prove sufficienti della responsabilità dell'opponente
16. Pertanto, al lume delle riferite argomentazioni, considerato che la
[...] ha fornito prova della fondatezza Controparte_1 confronti della la Corte rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la Parte_1 sentenza impug
17. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
18. Ricorrono le condizioni processuali, per l'appellante ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1- quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
7
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello e per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che liquida in euro 4996,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
- l'appellante è tenuto ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1- quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, all'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, ove dovuto
Così deciso in Napoli in data 10 novembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Sebastiano Napolitano
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Sebastiano Napolitano Presidente rel.
2) dr. Rosa Del Prete Consigliere
3) dr. Arturo Avolio Consigliere
All'esito della camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 10 novembre 2025, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.485/2024 R.G. Aff. Contez. civili
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Capaccio
APPELLANTE
E
Controparte_1
[...] rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato
APPELLATO
OGGETTO: opposizione ad ordinanza-ingiunzione su verbale di sequestro amministrativo della Guardia di Finanza - Impianto di riempimento, travaso e deposito di GPL – Violazione degli artt.8, 9 e 12 del D.Lgs.n.128/2006. Sussistenza.
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 22 L. 689/81, depositato in data 06.07.2021, la conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli Nord – sezione civile, l' appellato CP_1 proponendo opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione prot.n.20891/2020/ILL.DEP./Area III Ter, emessa in data 21.05.2021 e notificata in data 07.06.2021 dalla con la quale gli era Controparte_1
1 stata irrogata – sulla scorta del verbale di sequestro amministrativo della Guardia di Finanza - Gruppo Giugliano in Campania del 07.11.2020 - la sanzione amministrativa pecuniaria di euro euro 33.333,32, di cui euro 16.666,66 per la violazione degli artt. 8 e 9 del D.Lgs.128/2006 ed euro 16.666,66 per la violazione dell'art.12 del D.Lgs.128/2006.
A sostegno della opposizione deduceva: 1) la violazione di legge;
2) la carenza di motivazione;
3) la carenza di istruttoria con illegittimità del sequestro;
4) l'insussistenza della violazione;
5) l'erronea interpretazione della legge;
6) la nullità del verbale di accertamento per insussistenza dei fatti contestati.
Chiedeva, dunque l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- “ 1) in via cautelare, disporre la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati emessi dal Prefetto di Napoli, con annesse sanzioni e pene accessorie;
2) fissare l'udienza di comparizione delle parti e di discussione, ed in via assolutamente preliminare e pregiudiziale accogliere la presente opposizione e per l'effetto annullare, revocare e/o dichiarare inefficace l'ordinanza impugnata, per infondatezza ed illegittimità della stessa con successiva declaratoria della estinzione della pretesa creditoria dell'amministrazione procedente ed annullamento di tutte le sanzioni accessorie, per le motivazioni tutte esposte;
3) il tutto con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali al 15% come per legge ed attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario, anche sulla considerazione che se il ricorrente non si fosse rivolto ad un legale, nonostante l'illegittimità dell'ordinanza Prefettizia, il mancato ricorso avrebbe determinato acquiescenza e, dunque, l'obbligo di pagare somme comunque non dovute.”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la Controparte_1 la quale contestando le argomentazi
[...] etto dell'opposizione.
Denegata la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato, il Tribunale adito con sentenza n.2882/2023 del 04.07.2023, pubblicata in pari data e non notificata, rigettava il ricorso condannando parte soccombente al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivo appello la con ricorso Parte_1 depositato il 02.02.2024 chiedendo alla Corte di Napoli – sez.civile, in riforma della sentenza impugnata, di voler accogliere l'opposizione proposta in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio.
Si è costituita parte appellata con comparsa depositata il 07.06.2024, concludendo per il rigetto dell'appello, con conferma dell'impugnata sentenza e vittoria delle spese di lite.
Con decreto n.402/2024 del 12.12.2024 l' della Corte d'Appello di Controparte_2
Napoli ha provveduto alla riassegnazione alla Sezione Lavoro e Previdenza di n.274 processi d'appello in materia di Opposizione ad Ingiunzione Amministrativa (OIA), tra i quali l'odierno giudizio sottoposto, pertanto, all'esame di questo Collegio.
All'odierna udienza il collegio, all'esito della discussione, sentito in camera di consiglio il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso la causa come da motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
2. Ai fini di un corretto inquadramento della fattispecie in esame, appare opportuno ricostruire preliminarmente i fatti storici – pacifici tra le parti – che hanno condotto all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione oggi impugnata.
2.1. In data 07.11.2020 la Guardia di Finanza - Gruppo Giugliano in Campania accedeva presso la sede operativa della in Giugliano in Campania alla Via S. Nullo n. Parte_1
2 168, in ragione della “forte esalazione di gas” avvertita mentre si trovava in transito da via Vicinale Paglietta. I militari sorprendevano e Persona_1 Persona_2 intenti al riempimento di diverse bombole di c un raccordo “modificato” ed in “assenza della necessaria strumentazione per verificare lo stato di carico del contenitore nonché la sua tenuta” (…) “il riempimento avveniva dall'autoveicolo/ autocisterna modello Iveco tg.BD941NN di proprietà della per il tramite del bocchettone modificato, collegato ad Parte_1 una bombola di colore nero, riconducib Liquigas. I recipienti venivano presi da un camion parcheggiato in continuità targato EX182LS dove erano pronte n.36 bombole da 15Kg, n.11 da 25 kg e n.4 da 10 kg oltre a quella già riempita”. Inoltre, nel piazzale della unità locale in questione rinvenivano un quantitativo considerevole di bombole (una da 25 kg di gpl, nove contenenti ognuna kg 15 di gpl, n. 33 contenenti ognuna 10 kg di g.p.l.) per un totale di 490 kg di g.p.l., “alcune delle quali si presentavano prive del tappo di sicurezza non della società riempitrice/ proprietaria del recipiente”. Infine, individuavano ulteriori n.2106 bombole vuote per g.p.l.di varie capacità e marche, per una capacità di stoccaggio di Kg.33.333 “molte delle quali si presentavano prive del prescritto cartellino di collaudo”, così come n.36 serbatoi vuoti per g.p.l. di varie capacità e marche per una capacità di stoccaggio di kg.86.050. 2.2. Pertanto, con verbale del 07.11.2020, sotteso all'ordinanza di ingiunzione impugnata, la Guardia di Finanza procedeva al sequestro dei seguenti beni: locale adibito a deposito e vendita di bombole;
piazzale di circa 10.000 mq;
nr. 2159 bombole;
1410 kg di GPL;
n. 36 serbatoi vuoti per GPL;
n. 2 sacchi di tappi di sicurezza;
automezzo tg. EX182LS; autocarro tg. SA588908; automezzo tg. CT990CY; autocisterna tg. BD941NN; raccordo artigianale per illecito imbottigliamento.
2.2. Il GIP del Tribunale di Napoli Nord, ritenuto integrato il fumus degli artt.515 e 517 c.p. sulla richiesta della Procura convalidava il sequestro preventivo operato dalla GdF disponendo il sequestro dei beni, che in parte - piazzale di circa 10.000 mq, automezzo tg. EX182LS; autocarro tg. SA588908; automezzo tg. CT990CY; autocisterna tg. BD941NN - venivano contestualmente dissequestrati e restituiti agli aventi diritto.
2.2.1 Successivamente il GIP con provvedimento del 05.02.2021, in accoglimento dell'istanza presentata dalla acquisito il parere contrario del PM, disponeva Parte_1 il dissequestro e la restituzione dei residui beni ancora in legale sequestro, con esclusione del raccordo artigianale creato per l'illecito imbottigliamento di GPL di cui veniva disposta la confisca e distruzione, motivando il dissequestro sulla considerazione che “l'indagato ha spiegato che nell'ambito dell'attività da egli legittimamente svolta (nell'ambito della commercializzazione del GPL) egli si occupa anche (del)la funzione di grossista, tanto da essere stato nominato, talvolta, custode giudiziale di bombole di gas cadute in sequestro in altri procedimenti penali [ed infatti, una parte delle bombole rinvenute erano oggetto di sequestro e poi confisca a carico di tale , a lui assegnate, Parte_2 appunto, in giudiziale custodia, cfr. all.7]….”
3. Tanto premesso, passando all'esame dell'odierno gravame si rileva quanto segue.
4. La censura la sentenza impugnata deducendo sostanzialmente: 1) la Parte_1 mancata considerazione da parte del giudice di prime cure del provvedimento di dissequestro emesso dal Gip del Tribunale di Napoli Nord che aveva accertato la legittimità della detenzione delle bombole di GPL;
2) l'omessa valutazione ed esame da parte del primo giudice della documentazione attestante la legittimità della detenzione e gestione delle bombole di GPL;
3) la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 8, 9 e 12 del D.lgs.n.128/2006 e l'erronea interpretazione di tali disposizioni da parte del giudice di prima istanza.
5. Ebbene, in via preliminare la Corte osserva che correttamente il giudice di prime cure ha considerato “ultronee le argomentazioni riguardanti il sequestro dei cespiti indicati nel relativo verbale,
3 essendo stato disposto il dissequestro amministrativo dei cespiti indicati nel verbale della Guardia di Finanza del 07.11.2020”.
5.1. E' pur vero che“in tema di sanzioni amministrative, l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto, ed introduce, piuttosto, un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, con l'ulteriore conseguenza che, in virtù dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (nella specie applicabile “ratione temporis”), il giudice ha il potere – dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento, ma estesa – nell'ambito delle deduzioni delle parti – all'esame completo nel merito della fondatezza dell'ingiunzione, ivi compresa la determinazione dell'entità della sanzione, secondo i criteri stabiliti dall'art. 11 della legge citata, sulla base di un apprezzamento discrezionale insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato e immune da errori logici o giuridici (v. Cass. n. 6778 del 2015)” (Cass. – ordinanza 14 settembre 2022, n. 27128).
5.2. In altre parole, il giudice deve verificare se l'ordinanza-ingiunzione è stata emessa correttamente e se la pretesa sanzionatoria dell'amministrazione è giustificata alla luce delle prove presentate, valutando anche le contestazioni mosse dalla parte opponente e le prove che essa eventualmente presenta.
6. Tuttavia, è altrettanto vero che i due procedimenti, penale e amministrativo, sono autonomi e hanno finalità diverse. Questo significa che l'esito del giudizio penale non influenza la decisione sull'ordinanza-ingiunzione e viceversa.
6.1. Come osservato, infatti, dalla giurisprudenza di legittimità “sono diverse le finalità sottese all'irrogazione della sanzione penale e di quella amministrativa, per cui non sussiste violazione del principio del divieto del ne bis in idem, perché l'illecito penale e quello amministrativo sanzionano condotte lesive di beni giuridici differenti (cfr., in fattispecie diversa ma affine, Cass. n. 12936/2018). ..." (Cass. n. 13071/2024 del 13-05-2024)
6.2. In particolare, il sequestro penale mira a garantire la confisca di beni connessi a un reato, mentre l'ordinanza-ingiunzione mira a irrogare una sanzione per una violazione amministrativa. Dunque, l'accoglimento del dissequestro penale non comporta automaticamente l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione che può, infatti, essere impugnata autonomamente e il giudice ne valuterà la legittimità.
7. Tanto precisato, la Corte è chiamata a verificare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'Amministrazione con l'ordinanza- ingiunzione impugnata, con la quale, come già detto, è stata contestata all'appellante la violazione degli artt. 8, 9 e 12 del D.Lgs.n.128/2006.
8. Si rammenti che la lamenta che il giudice di prime cure ha erroneamente Parte_1 interpretato le predette disposizioni, ritenendo quindi sussistente la configurazione delle condotte contestatele, nonostante la produzione di copiosa documentazione a sostegno delle sue argomentazioni, dalla quale si evince chiaramente il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui agli artt. 8 e 9 D.Lgs.n.128/2006 nonché dei requisiti di cui all'art.12 D.Lgs.n.128/2006.
8.1. Tale censura è priva di pregio.
9. In merito ai requisiti soggettivi di cui all'art.8 D.Lgs.n.128/2006, il giudice di primo grado ha rilevato la mancata produzione da parte della Società sanzionata della
“autorizzazione ivi richiesta per l'installazione e l'esercizio di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1,
4 lettera a)” o “dell'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali con stoccaggio di GPL, non bastando la ( pur richiesta) disponibilita' di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).”.
9.1. L'uso della congiunzione “o” dimostra, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante - che il primo giudice ha verificato la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'art.8 D.Lgs.n.128/2006 in maniera alternativa e non cumulativa, posto che, come osservato dalla società ricorrente, la predetta disposizione richiede il possesso di uno solo dei requisiti da essa previsti.
9.2. Ed in effetti alla luce della produzione documentale versata in atti da parte dell'appellante il primo giudice ha correttamente ammesso la disponibilità in capo alla di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)” - requisito in effetti Parte_1 previsto dall'art.8, co. 1 lett. c), ma poi ha ritenuto insufficiente tale disponibilità in ragione della circostanza che non è stata fornita alcuna prova in merito a quanto richiesto dall'art. 8, co.2, D.Lgs.n.128/2006, il quale infatti precisa che: La disponibilità di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), implica, pena la decadenza del titolo che l'interessato sia in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) essere controllato o controllare, ai sensi dell'articolo 2359 , primo comma, numeri 1 e 2 del codice civile, una società titolare della autorizzazione di cui alle lettere a) e b) del comma 1; b) far parte di un consorzio di imprese di durata non inferiore ai cinque anni, costituito ai sensi dell'articolo 2602 e seguenti del codice civile, titolare della autorizzazione di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e proprietario dell'impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a); c) aver stipulato un contratto di durata non inferiore ai cinque anni, di affitto d'azienda ai sensi dell'articolo 2562 codice civile o di locazione in esclusiva di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), anche se inserito in impianti di lavorazione;
d) aver stipulato un contratto, di durata non inferiore ai cinque anni di comodato d'uso in esclusiva, di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), anche se inserito in impianti di lavorazione”.
9.3. In altre parole, nella specie, parte appellante non ha dato prova della sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 8, co.2, D.Lgs.n.128/2006 per chiunque abbia “la disponibilità di un impianto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)”.
10. Parimenti alcuna prova idonea è stata fornita dall'appellante circa la sussistenza di tutti i requisiti oggettivi di cui all'art.9 D.Lgs.n.128/2006.
10.1. Tale disposizione richiede oltre ai requisiti soggettivi di cui all'art.8 D.Lg.s n.128/2006
– che, come già detto, sono mancanti nel caso di specie - “la disponibilità esclusiva di serbatoi fissi aventi capacità volumetrica non inferiore al 10 per cento della capacità volumetrica complessiva di tutte le bombole di proprietà” (che parte appellante intende provare con il doc.10 - Documentazione relativa al possesso legittimo dei serbatoi GPL) ma anche l'adempimento degli obblighi previsti nell'art.16 che detta “norme in materia di assicurazione della responsabilità civile”, di cui invece non è stata fornita alcuna prova.
11. Posta, dunque, l'assenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui agli artt. 8 e 9 D.Lgs.n.128/2006, si osserva altresì che la non ha fornito alcuna prova Parte_1 valida circa l'osservanza di quanto disposto d n.128/2006.
11.1. Infatti, non presentano alcuna rilevanza probatoria il doc.
7 - Schema contenente i marchi commercializzati da QU e il doc.8. – D.T.T. scambio vuoti, al fine di dimostrare la regolarità delle norme in materia di proprietà e di collaudo e riempimento delle bombole.
5 11.2. Si rammenti infatti che l'art. 12 D.lgs.n.128/2006 è preciso quando indica i documenti afferenti alla proprietà, il collaudo e il riempimento delle bombole, in quanto dispone che: “1. È considerato proprietario della bombola colui che detiene legittimamente il certificato originario di approvazione, rilasciato ai sensi del decreto del Ministero dell'interno in data 12 settembre 1925, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 1925, o ai sensi del decreto del Ministero dei trasporti 7 aprile 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 1986, oppure la dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23. 2. In caso di trasferimento di proprietà delle bombole il nuovo proprietario provvede ad apporre l'indicazione della propria ditta sul recipiente e ad assicurarne le revisioni, senza soluzione di continuità, secondo le scadenze previste dalla normativa vigente.
3. Sulle bombole è apposto, in modo indelebile, il nome della ditta originariamente proprietaria.
4. Le bombole non possono essere riempite con gas di petrolio liquefatti aventi tensione di vapore superiore a quella del gas la cui denominazione risulta dalla punzonatura apposta originariamente sui recipienti medesimi in base alle norme vigenti.
5. Il titolare di impianto di imbottigliamento di gas di petrolio liquefatti può eseguire il riempimento in recipienti propri o di terzi che siano in possesso dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9. In questo caso il legittimo proprietario dei recipienti dovrà preventivamente autorizzarne il riempimento presso gli impianti prescelti, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione all'ente competente nel cui territorio è ubicato l'impianto”.
11.3. Ebbene, nella specie, nessuno dei documenti richiesti dal cit. art.12 è stato prodotto in giudizio da parte della società appellante.
12. Da quanto finora esposto consegue, dunque, che le circostanze riportate in seno al verbale della Guardia di Finanza del 07.11.2020 non sono state sconfessate dalle prove contrarie addotte dall'appellante
12.1. In particolare l'avere i militari della Guardia di Finanza sorpreso Persona_1
e intenti al riempimento di diverse bombole di gas per uso domestico Persona_2
c un raccordo “modificato” ed in “assenza della necessaria strumentazione per verificare lo stato di carico del contenitore nonché la sua tenuta” ed avendo altresì accertato che alcune bombole “si presentavano prive del tappo di sicurezza non della società riempitrice/ proprietaria del recipiente” nonchè “prive del prescritto cartellino di collaudo”, consente di ritenere fondati i presupposti di fatto e le ragioni di diritto poste a fondamento della sanzione.
12.1.1 come già evidenziato dal Tribunale l'avvenuto accertamento della assenza del tappo di sicurezza con l'indicazione della società riempitrice / proprietaria e l'assenza dei misuratori necessari alla verifica della tensione, consente di ritenere che - diversamente da quanto opinato dall'odierno appellante- risultino chiari ed evidenti sia i presupposti di fatto che le ragioni di diritto poste a fondamento della sanzione.
13. Si rammenti, inoltre, che “nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza – ingiunzione in tema di sanzioni, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti o di terzi, mentre non è necessaria la querela di falso qualora la parte intenda limitarsi a contestare la verità sostanziale di tali dichiarazioni ovvero la fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante, alle quali non si estende la fede privilegiata del documento” (Cass. ord. 01 dicembre 2021 n.37764).
6 13.1. Giova evidenziare che, nella specie, non risulta proposta querela di falso rispetto alle predette circostanze attestate dalla Guardia di Finanza rogante come avvenute in sua presenza e conosciute senza alcun margine di apprezzamento, non rilevando tra l'altro l'eccezione della Società sanzionata secondo cui l'esibizione al momento dell'accesso del
“rinnovo periodico di conformità antincendio” emesso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di consentirebbe di superare la circostanza richiamata in sentenza “circa CP_1
l'assenza di mis cessari alla verifica della tensione”.
13.2. Invero, come si legge nel verbale della Guardia di Finanza del 07.11.2020 il predetto
“rinnovo di conformità” si riferisce esclusivamente alla pratica n.128033 con prot.n.30029 datato 05.07.2019 per una capacità di stoccaggio di Kg 2000.
13.2.1.Nonostante tale documentazione non sia stata prodotta in giudizio al fine di poterne esaminarne il contenuto, ad ogni buon conto si può evidenziare che il rilascio “rinnovo di conformità” nel 2019 non ha garantito nel 2020 l'osservanza “di fatto” da parte della Società della normativa di settore.
14. Ciò che rileva è che - contrariamente a quanto affermato dall'appellante – l'ordinanza- ingiunzione impugnata ha disposto il dissequestro dei beni sequestrati ma con esclusione proprio del raccordo artigianale creato per l'illecito imbottigliamento di GPL, ordinandone la confisca.
14.1. Non va dimenticato infatti che l'uso di tale raccordo, dispositivo non conforme alle normative di sicurezza e pericoloso, oltre ad essere illegale, può comportare rischi di esplosione, incendi e fughe di gas, mettendo a repentaglio la sicurezza delle persone e dell'ambiente.
15. In definitiva, nel caso di specie, la Controparte_1 ha dato prova della fondatezza d
[...] materiale probatorio fornito dall'opponente.
15.1. Come noto, nel giudizio ad opposizione a sanzione amministrativa all'Amministrazione, che viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice, incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa;
all'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (Cass. ord.n.1921/2019).
15.2. A mente dell'art. 6, comma 11, del d. lgs. n. 150 del 2011 il giudice deve accogliere l'opposizione quando non vi siano prove sufficienti della responsabilità dell'opponente
16. Pertanto, al lume delle riferite argomentazioni, considerato che la
[...] ha fornito prova della fondatezza Controparte_1 confronti della la Corte rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la Parte_1 sentenza impug
17. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
18. Ricorrono le condizioni processuali, per l'appellante ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1- quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
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P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello e per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che liquida in euro 4996,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
- l'appellante è tenuto ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1- quater all'art. 13 D.P.R. 115/2002, all'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, ove dovuto
Così deciso in Napoli in data 10 novembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Sebastiano Napolitano
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