Articolo 6 della Legge 17 agosto 1974, n. 396
Articolo 5Articolo 7
Versione
15 settembre 1974
Art. 6.

Il sesto comma dell'articolo 103 della legge 26 marzo 1958, n. 425 , e' sostituito dal seguente:
"Nel rapporto informativo annuale si fa menzione delle sanzioni riportate nell'ultimo biennio, quando siano state piu' gravi della multa e delle sanzioni minori inflitte nell'anno al quale il rapporto si riferisce".
Entrata in vigore il 15 settembre 1974