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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/12/2025, n. 3875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3875 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
A seguito dell'udienza di discussione del 19 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di previdenza in grado di appello iscritta al n. 206 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025,
TRA
, con l'Avv. Raffaele Ruggiero Parte_1
Appellante
E
CP_1
Appellato contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Roma n. 10641/2024 pubblicata il 24.10.2024;
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ritenuti fondati i motivi di gravame del presente appello, contrariis rejectis, accogliere lo stesso e per l'effetto riformare gli impugnati capi della sentenza gravata, decidendo nel merito ed accogliendo le conclusioni ivi rassegnate: “in riforma della sentenza n. 10641/2024, pubbl. il
24.10.2024, del Tribunale di Roma, 3a Sezione Lavoro, non notificata, accogliere la domanda proposta dalla , quindi, condannare il Sig. Parte_1 [...]
alla restituzione della somma di euro 14.368,10 per sorte ed accessori di legge già CP_1 percepiti in esecuzione della sentenza n.495/2015, depositata il 2.7.2015, del Tribunale di
1 Padova, in funzione di Giudice del Lavoro, riformata in appello con la sentenza n.509/2020 della Corte di Appello di Venezia come sopra esposto o, in subordine, della somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione ex art. 1224, co.2 cc.”. Con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La aveva evocato in giudizio l'ex dipendente della Parte_1 CP_2
(poi confluita nella società esponente) innanzi al Tribunale di
[...] CP_1
Roma per sentire accertare il proprio diritto alla ripetizione della somma netta di euro
14.368,10 che aveva versato al lavoratore (così come ad altri 38 colleghi) in esecuzione di una sentenza del Tribunale di Padova (n. 495/2015 del 2.7.2015) successivamente riformata dalla Corte d'Appello di Venezia (sentenza n. 509/2020 del 3.12.2020), così concludendo:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del presente ricorso: “accertare e dichiarare il diritto di in Parte_1 persona del legale rapp.te p.t., alla ripetizione della somma pagata al Sig. CP_1 per le causali di cui in narrativa e, per l'effetto, condannarlo alla restituzione della somma di euro 14.368,10 per sorte ed accessori di legge già percepiti, o di quella diversa che sarà ritenuta di giustizia, maggiorata di interessi legali dal dì della corresponsione fino al soddisfo e al danno da svalutazione monetaria ai sensi dell'art. 1224, co. 2., c.c. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, spese generali (15%) oltre IVA e CPA, come per legge”.
Aveva esposto di avere già vanamente richiesto la restituzione delle somme con raccomandata del 19.10.2021, senza esito;
aveva depositato la busta paga del mese in cui era avvenuto il pagamento (gennaio 2019) e il C.U. 2020; aveva richiesto l'interpello del lavoratore.
, pur avendo ricevuto la notifica del ricorso, non si è costituito in giudizio. CP_1
Nel merito della domanda, il Tribunale di Roma ha così statuito: “rilevato che tuttavia il pur dedotto pagamento non risulta dimostrato non avendo la parte ottemperato all'onere probatorio a suo carico atteso che ha versato unicamente busta paga gennaio 2019 (cfr. doc. 3 del fascicolo di parte ricorrente) e certificazione unica anno 2020 (cfr. doc. 4 del fascicolo di parte ricorrente), prive peraltro -giova evidenziarlo- di qualsivoglia sottoscrizione da parte del lavoratore, e che in quanto provenienti dalla parte che se ne vuole avvalere, non possono assumere alcun valore probatorio del dedotto pagamento;
rilevato che al di là di detti
2 documenti, dei quali sai è dianzi accertata la totale irrilevanza ai fini probatori, parte ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuto pagamento, che è rimasto perciò del tutto indimostrato;
rilevato che è onere della parte che chiede la ripetizione di un pagamento dimostrare la circostanza dell'avvenuto pagamento;
rilevato per tutto quanto sopra precede ed essendo il pagamento rimasto del tutto indimostrato, a seguito della insufficiente e inidonea produzione documentale dianzi descritta nel dettaglio, che conseguentemente parte datoriale non ha diritto alla pretesa restituzione dell'importo asseritamente versato, così come individuato in ricorso, che va conseguentemente rigettato;
rilevato che nonostante la soccombenza alcuna pronuncia può effettuarsi sulle spese di lite, stante la contumacia di parte convenuta;
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, e ogni altra istanza difesa ed eccezione rigettando;
rigetta il ricorso;
nulla sulle spese.”.
La ha appellato la sentenza. Parte_1
ha ricevuto la notifica dell'appello ma ha deciso di restare nuovamente CP_1 contumace anche nel presente grado.
Con ordinanza 15.10.2025, ritenutane la necessità, è stata disposta l'ammissione della prova per interrogatorio formale dell'appellato sulla circostanza di cui al punto 4 del ricorso di primo grado, vale a dire: “(vero che) 4) in esecuzione della suddetta sentenza con il cedolino paga di Gennaio 2019, venivano corrisposte al Sig. [a tale data CP_1 dipendente della società costituita per la gestione del trasporto pubblico Controparte_3 locale (TPL) nella provincia di Padova tra le società conferenti i rispettivi rami di azienda,
che ne assumeva il controllo, e la società Parte_1 Controparte_4 controllata dal , emolumenti arretrati pari ad euro 14.536,52 (sorte), euro Controparte_5
2.702,72 (rivalutazione monetaria), euro 2007,66 per interessi, per un totale di euro
19.246,90, pari ad euro 19.103,97 al netto delle trattenute previdenziali di euro 142,93, per un netto corrisposto di euro 14.368,10 (al netto della ritenuta fiscale versata di euro
4.735,87)”.
All'udienza del 12.11.2025, fissata per l'incombente, si è dato atto dell'assenza, senza giustificato motivo, di . CP_1
Infine, all'udienza fissata per la discussione, sulle conclusioni come riportate in epigrafe la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che le vicende relative ai colleghi del anch'essi originari ricorrenti CP_1 innanzi al Tribunale di Padova, hanno avuto vicende differenziate, benché due di esse trattate dallo stesso giudice ma con pronunce inspiegabilmente di segno opposto (nel senso che ivi lo stesso giudice ha ritenuto prova dell'avvenuto pagamento il modello Unico 770/2020 qui ritenuto invece insufficiente), si chiede di riformare la sentenza:
a) Per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., distintamente ed in correlazione agli artt. 2727 e ss. c.c. per avere il Tribunale erroneamente valutato le prove documentali congiuntamente agli altri elementi di prova acquisiti al processo, ritenendoli non concludenti ai fini della prova del pagamento;
omessa ammissione della prova per interpello;
b) Per insufficiente ed omessa motivazione in ordine alla valutazione degli elementi di prova acquisiti al processo, valutazione eseguita in modo parziale e avulso dal contesto e dal riscontro con l'id quod plerumque accidit.
In sintesi, la società ritiene di avere dimostrato documentalmente (con documenti probanti e non contestati quali il cedolino paga del gennaio 2019, la Certificazione Unica del 2020 trasmessa all'Agenzia delle Entrate, la diffida del 19.10.2021 rimasta senza esito, l'assenza di doglianze da parte del lavoratore) il pagamento delle somme richieste in restituzione e che, in ogni caso, anche a non voler ritenere presuntivamente eseguito il pagamento, avrebbe dovuto essere ammessa la richiesta prova per interrogatorio formale del lavoratore percipiente, istanza oggetto di rigetto immotivato.
L'appello è fondato.
È noto che le annotazioni sui prospetti paga non costituiscono, ove il lavoratore contesti che esse rispecchino la reale situazione di fatto, elemento idoneo, di per sé solo, a sorreggere l'assunto del datore di lavoro dell'effettiva corresponsione di determinati emolumenti o dell'effettiva sussistenza della causa giustificativa di determinate trattenute operate sulla retribuzione (Cass. 5227/1987); così come è noto che la contumacia del convenuto non equivale ad una ficta confessio e va escluso che alla contumacia possa applicarsi il principio della non contestazione sancito dall'art. 115 cpc, sia sulla base del dato letterale della norma, che si riferisce alla sola “parte costituita”, sia per consolidata giurisprudenza (cfr. Cass.
14623/2009).
D'altra parte va considerato che, a maggior riprova del fatto costitutivo della pretesa restitutoria, la parte ricorrente aveva richiesto l'interpello del percipiente: adempimento
4 istruttorio immotivatamente respinto in primo grado ed espletato, quindi, nel presente gravame.
RB, , pur ritualmente destinatario della notifica dell'ordinanza che ne CP_1 aveva disposto l'interrogatorio, non è comparso in udienza.
RB, in tema di interrogatorio formale, a mente dell'art. 232 c.p.c., “se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”.
Il Collegio valuta come dimostrato il pagamento, poiché oltre alla mancata risposta del depone nel medesimo senso che egli non abbia contestato la busta paga del gennaio CP_1
2019, né replicato alla diffida ante iudicium; risulta poi regolarmente compilata e inviata all'Agenzia delle Entrate la Certificazione Unica ove tali emolumenti risultano fra quelli corrisposti e in relazione ai quali la società ha pagato le imposte.
La somma in questione deve dunque essere restituita dal CP_1
È altresì condivisibile che gli accessori decorrano dal pagamento. Invero, il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza, la quale, facendo venir meno “ex tunc” e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza”, trattandosi per l'appunto di prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti” (Cass. Sez. III,
n.6098/2006; Cass. Sez.II, n.9018/1993).
Diversamente da quanto opina l'appellante, sulla somma sono dovuti, dal pagamento, i soli interessi al saggio determinato ai sensi dell'art. 1284 c.c.. Infatti il riconoscimento della rivalutazione annuale è stato disposto dal legislatore, quale regime di maggior favore, soltanto per i crediti a favore del lavoratore e non anche per i crediti a favore del datore di lavoro: l'ultimo comma dell'art. 429 c.p.c. dispone infatti che “il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto”.
Pertanto, e conclusivamente, in totale accoglimento dell'appello ed in totale riforma della sentenza gravata, condanna alla restituzione in favore dell'appellante della CP_1 somma di euro 14.368,10 oltre accessori di legge dal gennaio 2019 al saldo.
5 Le spese di lite del doppio grado meritano rivisitazione alla luce della soccombenza di che si delinea all'esito del doppio grado di giudizio: esse si liquidano come CP_1 in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla con ricorso Parte_1 depositato in data 3.2.2025 nei confronti di , avverso la sentenza del Tribunale del CP_1
Lavoro di Roma n. 10641/2024 pubblicata il 24.10.2024, così provvede:
- in totale accoglimento dell'appello ed in totale riforma della sentenza gravata, condanna alla restituzione in favore dell'appellante della somma di euro 14.368,10 CP_1 oltre accessori di legge dal gennaio 2019 al saldo;
- condanna l'appellato a rimborsare all'appellante le spese di lite del doppio grado, liquidate, quanto al primo grado in euro 3.000,00 e quanto al presente grado in euro 4.300,00, sempre oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, lì 19.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
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