Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/12/1968, n. 3984
CASS
Sentenza 16 dicembre 1968

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La licenza di accesso ad una strada statale, rilasciata dall' ANAS al proprietario del fondo posto a confine con la strada stessa, con l'Obbligo di non trasformare il relativo sbocco in luogo di pubblico passaggio, e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, non esclude che l'accesso sia consentito, oltre che al titolare della licenza, anche a coloro che possono vantare nei confronti del titolare della licenza un titolo o una situazione di fatto tali da abilitarli al passaggio attraverso lo sbocco. L'accesso alla strada da parte di costoro non trasforma infatti in luogo di pubblico passaggio uno sbocco avente, di per se, natura di passaggio privato. Il comportamento del titolare della licenza, il quale chiuda a chiave il cancello apposto sullo sbocco, e non consegni la chiave a coloro che erano nel possesso del passaggio dalla strada privata alla strada pubblica,eccede i limiti e la portata della prescrizione amministrativa, ed e quindi, come ogni privata attivita, suscettibile di essere legalmente represso, ricorrendo le condizioni richieste, in base alle norme che regolano la difesa del possesso. Di conseguenza l'ordine di reintegrazione dato dal giudice ordinario non incide sulla prescrizione contenuta nella licenza della pubblica amministrazione,ne viene a modificare il contenuto della licenza stessa, ma realizza la tutela privatistica che la legge accorda a chi e stato spogliato o molestato nel possesso.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/12/1968, n. 3984
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3984
    Data del deposito : 16 dicembre 1968

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