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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 9458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9458 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro
Il giudice designato, dott. Elisa Tomassi, n funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di
Napoli all'udienza del 18/12/2025, secondo le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5330/2025 Ruolo Generale Previdenza
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avv. Antonella Parte_1
EL e GE RU, elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE
E
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro tempore rapp.to e difeso dall'avv. Roberto Maisto, domiciliato come in atti
RESISTENTE oggetto: opposizione ATP
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 05/05/2025 l'epigrafata ricorrente ha esposto di avere presentato all' in data 25.03.2023 domanda amministrativa al fine di vedersi riconoscere il diritto a CP_1
conseguire l'ottenimento dell'invalidità civile con totale e permanente inabilità lavorativa:100% e con indennità di accompagnamento, nonché il riconoscimento di portatrice di handicap di cui alla legge 104/92; di essere stata sottoposta a visita medica in data
09.10.2023, all'esito della quale la Commissione medica l'ha riconosciuta invalida nella misura del 68% e portatrice di handicap di cui alla legge 104/92, nella misura di cui all'art 3 comma 1; di possedere i requisiti reddituali e sanitari richiesti dalla legge per ottenere la prestazione assistenziale richiesta;
di avere proposto il giudizio di cognizione mediante accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445/bis c.p.c.; che il CTU nominato, all'esito della visita medica l'ha riconosciuta quale “invalida ultrasessantasettenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età nella misura grave del 100%”, ritenendo non sussistenti, allo stato, le con-dizioni clinico – funzionali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. La sig. ra infatti, deambula ed effettua i Pt_1 cambiamenti posturali in perfetta autonomia, la cardiopatia è sufficientemente compensata, non presenta altre infermità che determinano una compromissione dell'autonomia nelle attività quotidiane. La ricorrente può essere altresì riconosciuta soggetto “portatore di handicap” (art.
3 comma 1 L. 104/92) a decorrere dalla data della domanda amministrativa”; di avere depositato in data 05.02.2025 la dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
Entro il termine legale, ed in particolare in data 05.03.2025, è stato depositato l'odierno ricorso, nel quale si contesta la relazione depositata dal CTU, in quanto mancante della risposta specifica a tutti i rilievi mossi mediante le osservazioni inviate al consulente nominato. , trattandosi di elaborato non conforme ai dettami di cui all'art. 195 cpc e, tanto basta ad invocarne la nullità e, dunque la necessità della rinnovazione.
Tutto ciò premesso ha concluso chiedendo di “a) accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto al riconoscimento dell'invalidità civile con totale e permanente inabilità lavorativa:100% e con indennità di accompagnamento, in subordine al riconoscimento della pensione di inabilità 100% ex art. 12 L. 118/71 e/o in subordine l'assegno mensile di invalidità civile ex art. 13 L. 118/71, nonché al riconoscimento di soggetto in situazione di Handicap grave art. 3, co.3, l.104/92 con decorrenza dalla domanda amm.va del 23.05.2023, ovvero dalla diversa decorrenza accertata in corso di causa;
b) il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante”.
L' si è costituito, eccependo la tardività del ricorso, l'inammissibilità del ricorso, basato su CP_1
motivazioni non integranti il requisito della “specifica” contestazione rispetto alle valutazioni espresse dal ctu nell'ambito della fase sommaria, la infondatezza della domanda perché le
2 conclusioni espresse dal CTU nell'ambito della fase sommaria sono congrue e coerenti rispetto al quadro morboso emerso all'esito delle operazioni peritali. Ha contestato, infine, la richiesta di nomina di ct.. Ha concluso chiedendo “Si dichiari inammissibile o in via gradata si rigetti
l'avverso ricorso”.
Preliminarmente va osservato che è infondata l'eccezione di tardività del ricorso, che è stato depositato entro il trentesimo giorno dalla presentazione del dissenso, risalendo quest'ultimo al
05.02.2025 e il deposito del ricorso al 05.03.2025.
Inoltre, è infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso.
Sulla base del contenuto della disposizione di cui all'art. 445 bis c.p.c., il legislatore si limita a richiedere che la dichiarazione di contestazione delle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, depositata in cancelleria in esito alla fissazione del termine comunicata con decreto, venga integrata nel termine perentorio previsto, dalla specificazione dei motivi della contestazione, a sua volta contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio.
È previsto in particolare che tale specificazione sia contenuta nel ricorso in parola a pena di inammissibilità; deve pertanto ritenersi che un ricorso inammissibile, sotto tale aspetto, è quello che non contenga affatto alcuna specificazione dei motivi della contestazione ovvero rechi l'indicazione di motivi assolutamente tautologici, tali da doversi ritenere tamquam non essent.
Nell'odierno ricorso parte ricorrente ha precisato - onde motivare la contestazione - che le patologie di cui soffre in parte non sono state valutate dal c.t.u. e in parte, pur valutate, non lo sarebbero state adeguatamente e ne ha specificato i motivi, per quanto si dirà.
Quanto al merito, la domanda è infondata poiché non ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del diritto alle prestazioni richieste (in primis, indennità di accompagnamento e condizione di handicap grave ex art. 3 co. 3 l.104/1992 e in subordine pensione ovvero assegno) che postula, come noto, quanto alla prima, la sussistenza del requisito sanitario rappresentato dalla compromissione dell'autonomia nelle attività quotidiane e quanto alle restanti una incapacità lavorativa totale ovvero pari quanto meno al 74%.
3 Nella concreta fattispecie che occupa, in ordine ai requisiti sanitari, il C.T.U. nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, ha appurato che parte ricorrente è affetta dalle patologie così come descritte nella relazione di consulenza tecnica ed in particolare da quelle indicate in sede di conclusioni, vale a dire “cardiomiopatia dilatativa con ridotta frazione di eiezione in corso di definizione genetica per riferita familiarità, Diabete mellito tipo II Per analogia
Codice 9309 Inv. 25%, Obesità con complicanze artrosiche ed insufficienza venosa cronica,
Sindrome ansioso – depressiva Codice 2205 Inv. 25%, Ipoacusia bilaterale Codice 4005 Inv.
40%.
Ha sostenuto che tali stati patologici, valutati alla luce delle tabelle per la determinazione del grado di invalidità civile in vigore alla data di presentazione della domanda amministrativa
(D.M. Ministero della sanità del 25.7.80 ed a decorrere dal 12.3.92 D.M. Ministero Sanità del
5.2.92) nel rispetto dei criteri di determinazione delle percentuali di invalidità indicati negli artt. 3,4 e 5 del D.lgs. n. 508/88 o in precedenza dal D.M. 25.7.80 – relativi al calcolo in percentuale delle minorazioni concorrenti o coesistenti nonché alla valutazione della incidenza delle patologie diagnosticate sulle attitudini lavorative del soggetto e sulla eventuale attività lavorativa svolta, cagionano una invalidità del “100% e la condizione di handicap non grave.
Devono essere superate le censure mosse nell'odierno giudizio che fa seguito all'espletamento dell' consistenti in particolare nel ritenere che il ctu nella propria consulenza abbia CP_2
omesso e/o errato nella valutazione della patologia cardiaca, dell' ipoacusia bilaterale, della patologia artrosica e di quella vascolare e delle rispettive date di insorgenza, ciò alla luce del fatto che la ricorrente, essendo nata il [...], alla data della domanda amministrativa del maggio 2023, non aveva ancora compiuto i 67 anni, con conseguente interesse a vedersi riconoscere la percentuale invalidante con quella decorrenza, cosa che il c.t.u. non ha fatto, avendo ritenuto nella relazione che alla data della domanda stessa risultasse documentata la sola patologia cardiaca.
In particolare, la ricorrente ha affermato sul punto che la valutazione diagnostica non ha tenuto conto del fatto che, assieme alla cardiomiopatia dilatativa, coesistono una serie di malattie cardiache che vanno dalla coronaropatia ateromasica con ischemia inducibile alla insufficienza mitralica lieve-moderata, come da relazione di dimissioni del 24.02.2023 dell'Università degli
4 Studi di Napoli “Federico II” – Azienda Ospedaliera Universitaria - U.O.C. di Terapia Medica
Sub-Intensiva.
Orbene, le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico di talché meritano di essere condivise da questo giudicante.
Il c.t.u. nell'elaborato peritale ha specificato che “La ricorrente (…) è affetta da cardiomiopatia dilatativa con ridotta frazione di eiezione (cfr doc. 1, 3), in corso di definizione genetica (cfr doc. 6) per riferita familiarità. E' in polifarmacoterapia e, al mo1mento, non le è stato impiantato il defibrillatore. All'esame clinico si riscontra attuale sufficiente compenso emodinamico. Cardiomiopatia dilatativa (Codice 6442 Inv. 50%). L'istante è diabetica, in trattamento con ipoglicemizzante orale in sufficiente controllo metabolico. Non sono documentate complicanze. Diabete mellito tipo II Per analogia (Codice 9309 Inv. 25%).4 La sig. ra è un soggetto obeso (BMI 32,9) ed artrosico con moderato impegno funzionale Pt_1
del rachide lombare e delle ginocchia bilateralmente. L'obesità è anche complicata da insufficienza venosa cronica agli arti inferiori: infatti, plurioperata per varici all'arto inferiore destro, presenta all'esame clinico varici bilaterali. Obesità con complicanze artrosiche ed insufficienza venosa cronica Per analogia (Codice 7105 Inv. 25%) La ricorrente, con familiarità per morte improvvisa, ha perso un figlio cardiopatico, sottoposto a trapianto cardiaco. Da allora ha manifestato sintomi depressivi con anedonia e ritiro sociale associati a manifestazioni d'ansia come insonnia e fame d'aria. È in terapia con antidepressivo. Sindrome ansioso – depressiva Codice 2205 Inv. 25% Infine, l'istante è affetta da ipoacusia bilaterale con indicazione alla protesizzazione, come si evince dall'esame audiometrico agli atti.
Tuttavia, ode la voce alla comune distanza interlocutoria. Ipoacusia bilaterale”.
Nel giudizio di opposizione che occupa, questo Giudice ha ritenuto necessario chiedere al c.t.u. una nota di chiarimento, anche alla luce della nuova documentazione medica depositata unitamente alle note di t.s. a cura della ricorrente.
Il c.t.u., pertanto, ha ripercorso tutte le singole patologie riscontrate, ha elencato la nuova documentazione esaminata e in particolare ha precisato: Innanzitutto si osserva che i nuovi certificati esibiti nulla aggiungono a quanto già documentato e confermano la stazionarietà del
5 quadro clinico osservato in occasione dell'accertamento peritale del 03.10.2024. Pertanto, è possibile sin da subito confermare che l'istante, , non presenta i requisiti per il Parte_1 riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento.
Per quanto attiene al riconoscimento dell'invalidità a decorrere dalla data della domanda amministrativa (maggio 2023) e fino al compimento del 67esimo anno (gennaio 2024), dopo attenta lettura della consulenza di parte del dott. e rivalutazione dei Persona_1 documenti agli atti, si esprimono le seguenti considerazioni:
Cardiomiopatia dilatativa, IVC
Si conferma, innanzitutto, che la cardiopatia era già presente e documentata alla data della domanda amministrativa di maggio 2023. Dalla documentazione in atti, infatti, emerge che, successivamente ad un episodio di scompenso di dicembre 2022, la ricorrente è stata sottoposta ad indagini diagnostiche e controlli clinici ravvicinati presso il poli-clinico universitario a decorrere da febbraio 2023. Gli esami praticati confermavano una lieve dilatazione del ventricolo sinistro con insufficienza mitralica di grado lieve – moderato. La miocardioscintigrafia del 23 gennaio 2023 rilevava un'ischemia inducibile che coinvolgeva meno del 5% del ventricolo sinistro, di nessun significato alla luce della coronarografia di febbraio 2023 negativa per stenosi coronariche emodinamicamente significative. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal CTP dott. non è documentata una Persona_1
cardiopatia ischemica. Dagli esami diagnostici successivi (RMN cardiaca del 09.02.2023, ecocardiografia del 02.01.2024, ecografia del 01.02.2024) si evince una funzione sistolica globale solo lievemente ridotta (52%) E' evidente, pertanto, che, grazie all'aggiustamento terapeutico, subito dopo il ricovero, c'è stato un miglioramento del quadro clinico – funzionale, così come riscontrato direttamente alla visita peritale. Anche le certificazioni più recentemente esibite sono indicative di un'insufficienza mitralica di grado lieve – moderato con ventricolo sinistro di normali dimensioni e fra-zione d'eiezione lievemente ridotta (51%) in assenza di aree di acinesia (cfr doc. 2, 3). In occasione dell'accertamento peritale la ricorrente
è stata valutata in sufficiente compenso emodinamico, in assenza di angor e dispnea e pertanto correttamente inquadrata in seconda classe NYHA.
6 L'insufficienza venosa cronica è una malattia non tabellata ed è stata da me inserita nel quadro sindromico dell'obesità perché il sovraccarico ponderale compromette lo scarico venoso degli arti inferiori e dunque le due infermità spesso concorrono (cfr – Per_2
“La valutazione dell'invalidità civile e della disabilità). Devo riconoscere, tuttavia, Tes_1 che l'infermità era già presente all'epoca della domanda amministrativa perché l'istante era già stata operata di stripping della safena a destra. La malattia, non tabellata, incide sulla resistenza allo sforzo e quindi è concorrente con la cardiopatia. All'insieme delle due infermità si può attribuire una percentuale invalidante del 60%.
Diabete mellito tipo II
Non ci sono state osservazioni in merito al riconoscimento e alla valutazione di sud-detta infermità.
Obesità con complicanze artrosiche
L'artrosi non è una malattia documentata in atti con idonei esami strumentali o certificazioni cliniche ed è un'infermità non tabellata. Si tratta di una malattia degenerativa osteoarticolare ad evoluzione cronica. Diversi fattori possono accelerare il naturale pro-cesso degenerativo e tra questi rientra certamente il sovraccarico. Il codice 7105 relativo all'obesità sottolinea proprio lo stretto rapporto clinico – funzionale che c'è tra obesità ed artrosi. Nella tabella ministeriale allegata al d.m.05.02.1992 infatti si legge: “Obesità (in-dice di massa corporea compreso tra 35 e 40) con complicanze artrosiche: 31-40%”. Con metodo analogico, un soggetto con BMI inferiore a 35 avrà una percentuale invalidante inferiore al 31% ed un soggetto con BMI superiore a 40 avrà una invalidità superiore al 40%. Con l'esame diretto ho potuto riscontrare un indice di massa corporea di 32,9 e moderata limitazione funzionale del rachide lombare (non un'anchilosi!) e delle ginocchia. In assenza di esami radiologici pertinenti mi è sembrato corretto inquadrare l'artrosi come complicanza dell'obesità, attribuendo all'infermità una percentuale proporzionale all'indice di massa corporea. Tuttavia, non ci sono in atti documenti che permettono di retrodatare l'infermità, accertata solo con la visita peritale, all'epoca della domanda amministrativa, cioè più di due anni prima.
Sindrome ansioso - depressiva
7 Non ci sono state osservazioni in merito al riconoscimento e alla valutazione di suddetta infermità.
Ipoacusia bilaterale
Per quanto concerne l'ipoacusia, dall'esame audiometrico agli atti del 25.09.2024 si evince una grave ipoacusia mista che, come sottolineato nell'esame obiettivo, contrasta con il rilievo che la ricorrente “ode la voce alla comune distanza interlocutoria” senza indossare protesi acustica. Inoltre, si osserva che un'ipoacusia così grave non è documentata in atti con esami audiometrici precedenti alla data della domanda amministrativa e ripetuti nel tempo, mentre
l'esame in atti è stato praticato oltre un anno dopo la domanda amministrativa (infatti la
Commissione per l'invalidità non l'ha riconosciuta). Considerando che le ipoacusie miste possono avere un andamento fluttuante e discontinuo nel tempo, per il loro riconoscimento necessitano di un'osservazione di almeno un anno e l'esecuzione di almeno tre esami oto – funzionali effettuati nel tempo (cfr “La valutazione dell'invalidità civile e Testimone_2
della disabilità” . Pertanto, non si è ritenuto opportuno retrodatare Controparte_3
l'infermità alla data della domanda amministrativa. Tuttavia, solo ora, in fase di dissenso, il consulente di parte, dott. allega alla sua relazione un esame audiometrico datato Per_1
26.02.2024 che confermerebbe la suddetta grave ipoacusia consentendo la retrodatazione dell'infermità alla data della domanda amministrativa. A tal proposito manifesto tutta la mia perplessità a considerare utilizzabi-le ai fini di causa la suddetta vecchia certificazione così tardivamente prodotta.
Alla luce di tali considerazioni il CTU ha rassegnato dunque le seguenti conclusioni:” Dopo attenta rivalutazione del caso ed alla luce delle più recenti indagini acquisite agli atti, si ritiene che:
1) la ricorrente non presenta i requisiti per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento
2) a decorrere dalla data amministrativa la ricorrente risulta affetta dalle seguenti in-fermità: cardiopatia con insufficienza mitralica lieve – moderata con cinesi globale del VS ai limiti bassi (FE 51%) (50%); insufficienza venosa cronica agli arti inferiori (20%). Le due infermità
8 sono concorrenti e con la formula di calcolo salomonico raggiungono la percentuale invalidante del 65%.”
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico, confermate anche in fase di chiarimenti, sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico di talché meritano di essere condivise da questo giudicante.
Devono essere superate le censure mosse nell'odierno giudizio che fa seguito all'espletamento dell'a.t.p.
Si condivide quanto dal c.t.u. asserito in relazione al complesso morboso di cui è affetta parte ricorrente;
emerge dal contenuto della relazione peritale che il ctu ha dato conto delle motivazioni, poste a base della percentuale, ritenute complete e coerenti, oltre che scientificamente ineccepibili.
Non sussistono, pertanto, i sufficienti elementi medico-legali previsti dalla legge per riconoscere il requisito sanitario posto a fondamento del diritto neppure alla minore delle prestazioni (assegno di invalidità), per il periodo dalla domanda amministrativa al gennaio
2024 ( compimento dei 67 anni di età); a tale proposito, va precisato che non può essere riconosciuta dirimente la documentazione del febbraio 2024, esibita solo in sede di dissenso e mai formalmente acquisita, in quanto trattasi di documentazione antecedente la stessa data di deposito del ricorso per a.t.p. e pertanto neppure rientrante nella sfera applicativa della norma di cui all'articolo 149 disp. att c.p.c. .
Infine, in presenza di range di attribuzione delle percentuali invalidanti, a fronte della singole patologie individuate, sono state esposte motivazioni atte a sostenere, sul piano scientifico, la correttezza delle attribuzioni di percentuali invalidanti maggiori rispetto a quelle valutate dal c.t.u. in esito alla propria visita medico legale e all'esame della documentazione medica in atti.
Le affermazioni contenute in ricorso non sono state, pertanto, provate.
Quanto alle spese di giudizio, alla luce dell'attuale formulazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c., applicabile nella fattispecie, parte ricorrente, stante la soccombenza e tenuto conto dell'avvenuta autocertificazione inerente la sussistenza a suo carico dei requisiti reddituali previsti ex lege sottoscritta dalla parte, può essere ritenuta esente dal relativo pagamento;
le spese del c.t.u. sono state poste a carico dell , come da separato provvedimento. CP_1
9
P.Q.M.
a) Rigetta la domanda e per l'effetto dichiara che la ricorrente di cui in epigrafe è persona per la quale non sussistono i requisiti medico legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, nonché per il riconoscimento dell'handicap grave ex art. 3 co.3 l.104/1992 né per il riconoscimento di percentuale invalidante pari o superiore al 74% dalla data della domanda amministrativa, essendo stata pari detta percentuale al 65% ;
b) dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite, ponendo quelle del c.t.u. nominato a carico dell' , come da separato decreto. CP_1
dichiara compensato tra le parti il pagamento delle spese di lite, ponendo quelle del c.t.u. nominato a carico dell' , come da separato decreto CP_1
Si comunichi.
Napoli, 19.12.2025
Il giudice
Dr.Elisa Tomassi
10
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro
Il giudice designato, dott. Elisa Tomassi, n funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di
Napoli all'udienza del 18/12/2025, secondo le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5330/2025 Ruolo Generale Previdenza
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avv. Antonella Parte_1
EL e GE RU, elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE
E
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro tempore rapp.to e difeso dall'avv. Roberto Maisto, domiciliato come in atti
RESISTENTE oggetto: opposizione ATP
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 05/05/2025 l'epigrafata ricorrente ha esposto di avere presentato all' in data 25.03.2023 domanda amministrativa al fine di vedersi riconoscere il diritto a CP_1
conseguire l'ottenimento dell'invalidità civile con totale e permanente inabilità lavorativa:100% e con indennità di accompagnamento, nonché il riconoscimento di portatrice di handicap di cui alla legge 104/92; di essere stata sottoposta a visita medica in data
09.10.2023, all'esito della quale la Commissione medica l'ha riconosciuta invalida nella misura del 68% e portatrice di handicap di cui alla legge 104/92, nella misura di cui all'art 3 comma 1; di possedere i requisiti reddituali e sanitari richiesti dalla legge per ottenere la prestazione assistenziale richiesta;
di avere proposto il giudizio di cognizione mediante accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445/bis c.p.c.; che il CTU nominato, all'esito della visita medica l'ha riconosciuta quale “invalida ultrasessantasettenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età nella misura grave del 100%”, ritenendo non sussistenti, allo stato, le con-dizioni clinico – funzionali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. La sig. ra infatti, deambula ed effettua i Pt_1 cambiamenti posturali in perfetta autonomia, la cardiopatia è sufficientemente compensata, non presenta altre infermità che determinano una compromissione dell'autonomia nelle attività quotidiane. La ricorrente può essere altresì riconosciuta soggetto “portatore di handicap” (art.
3 comma 1 L. 104/92) a decorrere dalla data della domanda amministrativa”; di avere depositato in data 05.02.2025 la dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
Entro il termine legale, ed in particolare in data 05.03.2025, è stato depositato l'odierno ricorso, nel quale si contesta la relazione depositata dal CTU, in quanto mancante della risposta specifica a tutti i rilievi mossi mediante le osservazioni inviate al consulente nominato. , trattandosi di elaborato non conforme ai dettami di cui all'art. 195 cpc e, tanto basta ad invocarne la nullità e, dunque la necessità della rinnovazione.
Tutto ciò premesso ha concluso chiedendo di “a) accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto al riconoscimento dell'invalidità civile con totale e permanente inabilità lavorativa:100% e con indennità di accompagnamento, in subordine al riconoscimento della pensione di inabilità 100% ex art. 12 L. 118/71 e/o in subordine l'assegno mensile di invalidità civile ex art. 13 L. 118/71, nonché al riconoscimento di soggetto in situazione di Handicap grave art. 3, co.3, l.104/92 con decorrenza dalla domanda amm.va del 23.05.2023, ovvero dalla diversa decorrenza accertata in corso di causa;
b) il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante”.
L' si è costituito, eccependo la tardività del ricorso, l'inammissibilità del ricorso, basato su CP_1
motivazioni non integranti il requisito della “specifica” contestazione rispetto alle valutazioni espresse dal ctu nell'ambito della fase sommaria, la infondatezza della domanda perché le
2 conclusioni espresse dal CTU nell'ambito della fase sommaria sono congrue e coerenti rispetto al quadro morboso emerso all'esito delle operazioni peritali. Ha contestato, infine, la richiesta di nomina di ct.. Ha concluso chiedendo “Si dichiari inammissibile o in via gradata si rigetti
l'avverso ricorso”.
Preliminarmente va osservato che è infondata l'eccezione di tardività del ricorso, che è stato depositato entro il trentesimo giorno dalla presentazione del dissenso, risalendo quest'ultimo al
05.02.2025 e il deposito del ricorso al 05.03.2025.
Inoltre, è infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso.
Sulla base del contenuto della disposizione di cui all'art. 445 bis c.p.c., il legislatore si limita a richiedere che la dichiarazione di contestazione delle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, depositata in cancelleria in esito alla fissazione del termine comunicata con decreto, venga integrata nel termine perentorio previsto, dalla specificazione dei motivi della contestazione, a sua volta contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio.
È previsto in particolare che tale specificazione sia contenuta nel ricorso in parola a pena di inammissibilità; deve pertanto ritenersi che un ricorso inammissibile, sotto tale aspetto, è quello che non contenga affatto alcuna specificazione dei motivi della contestazione ovvero rechi l'indicazione di motivi assolutamente tautologici, tali da doversi ritenere tamquam non essent.
Nell'odierno ricorso parte ricorrente ha precisato - onde motivare la contestazione - che le patologie di cui soffre in parte non sono state valutate dal c.t.u. e in parte, pur valutate, non lo sarebbero state adeguatamente e ne ha specificato i motivi, per quanto si dirà.
Quanto al merito, la domanda è infondata poiché non ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del diritto alle prestazioni richieste (in primis, indennità di accompagnamento e condizione di handicap grave ex art. 3 co. 3 l.104/1992 e in subordine pensione ovvero assegno) che postula, come noto, quanto alla prima, la sussistenza del requisito sanitario rappresentato dalla compromissione dell'autonomia nelle attività quotidiane e quanto alle restanti una incapacità lavorativa totale ovvero pari quanto meno al 74%.
3 Nella concreta fattispecie che occupa, in ordine ai requisiti sanitari, il C.T.U. nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, ha appurato che parte ricorrente è affetta dalle patologie così come descritte nella relazione di consulenza tecnica ed in particolare da quelle indicate in sede di conclusioni, vale a dire “cardiomiopatia dilatativa con ridotta frazione di eiezione in corso di definizione genetica per riferita familiarità, Diabete mellito tipo II Per analogia
Codice 9309 Inv. 25%, Obesità con complicanze artrosiche ed insufficienza venosa cronica,
Sindrome ansioso – depressiva Codice 2205 Inv. 25%, Ipoacusia bilaterale Codice 4005 Inv.
40%.
Ha sostenuto che tali stati patologici, valutati alla luce delle tabelle per la determinazione del grado di invalidità civile in vigore alla data di presentazione della domanda amministrativa
(D.M. Ministero della sanità del 25.7.80 ed a decorrere dal 12.3.92 D.M. Ministero Sanità del
5.2.92) nel rispetto dei criteri di determinazione delle percentuali di invalidità indicati negli artt. 3,4 e 5 del D.lgs. n. 508/88 o in precedenza dal D.M. 25.7.80 – relativi al calcolo in percentuale delle minorazioni concorrenti o coesistenti nonché alla valutazione della incidenza delle patologie diagnosticate sulle attitudini lavorative del soggetto e sulla eventuale attività lavorativa svolta, cagionano una invalidità del “100% e la condizione di handicap non grave.
Devono essere superate le censure mosse nell'odierno giudizio che fa seguito all'espletamento dell' consistenti in particolare nel ritenere che il ctu nella propria consulenza abbia CP_2
omesso e/o errato nella valutazione della patologia cardiaca, dell' ipoacusia bilaterale, della patologia artrosica e di quella vascolare e delle rispettive date di insorgenza, ciò alla luce del fatto che la ricorrente, essendo nata il [...], alla data della domanda amministrativa del maggio 2023, non aveva ancora compiuto i 67 anni, con conseguente interesse a vedersi riconoscere la percentuale invalidante con quella decorrenza, cosa che il c.t.u. non ha fatto, avendo ritenuto nella relazione che alla data della domanda stessa risultasse documentata la sola patologia cardiaca.
In particolare, la ricorrente ha affermato sul punto che la valutazione diagnostica non ha tenuto conto del fatto che, assieme alla cardiomiopatia dilatativa, coesistono una serie di malattie cardiache che vanno dalla coronaropatia ateromasica con ischemia inducibile alla insufficienza mitralica lieve-moderata, come da relazione di dimissioni del 24.02.2023 dell'Università degli
4 Studi di Napoli “Federico II” – Azienda Ospedaliera Universitaria - U.O.C. di Terapia Medica
Sub-Intensiva.
Orbene, le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico di talché meritano di essere condivise da questo giudicante.
Il c.t.u. nell'elaborato peritale ha specificato che “La ricorrente (…) è affetta da cardiomiopatia dilatativa con ridotta frazione di eiezione (cfr doc. 1, 3), in corso di definizione genetica (cfr doc. 6) per riferita familiarità. E' in polifarmacoterapia e, al mo1mento, non le è stato impiantato il defibrillatore. All'esame clinico si riscontra attuale sufficiente compenso emodinamico. Cardiomiopatia dilatativa (Codice 6442 Inv. 50%). L'istante è diabetica, in trattamento con ipoglicemizzante orale in sufficiente controllo metabolico. Non sono documentate complicanze. Diabete mellito tipo II Per analogia (Codice 9309 Inv. 25%).4 La sig. ra è un soggetto obeso (BMI 32,9) ed artrosico con moderato impegno funzionale Pt_1
del rachide lombare e delle ginocchia bilateralmente. L'obesità è anche complicata da insufficienza venosa cronica agli arti inferiori: infatti, plurioperata per varici all'arto inferiore destro, presenta all'esame clinico varici bilaterali. Obesità con complicanze artrosiche ed insufficienza venosa cronica Per analogia (Codice 7105 Inv. 25%) La ricorrente, con familiarità per morte improvvisa, ha perso un figlio cardiopatico, sottoposto a trapianto cardiaco. Da allora ha manifestato sintomi depressivi con anedonia e ritiro sociale associati a manifestazioni d'ansia come insonnia e fame d'aria. È in terapia con antidepressivo. Sindrome ansioso – depressiva Codice 2205 Inv. 25% Infine, l'istante è affetta da ipoacusia bilaterale con indicazione alla protesizzazione, come si evince dall'esame audiometrico agli atti.
Tuttavia, ode la voce alla comune distanza interlocutoria. Ipoacusia bilaterale”.
Nel giudizio di opposizione che occupa, questo Giudice ha ritenuto necessario chiedere al c.t.u. una nota di chiarimento, anche alla luce della nuova documentazione medica depositata unitamente alle note di t.s. a cura della ricorrente.
Il c.t.u., pertanto, ha ripercorso tutte le singole patologie riscontrate, ha elencato la nuova documentazione esaminata e in particolare ha precisato: Innanzitutto si osserva che i nuovi certificati esibiti nulla aggiungono a quanto già documentato e confermano la stazionarietà del
5 quadro clinico osservato in occasione dell'accertamento peritale del 03.10.2024. Pertanto, è possibile sin da subito confermare che l'istante, , non presenta i requisiti per il Parte_1 riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento.
Per quanto attiene al riconoscimento dell'invalidità a decorrere dalla data della domanda amministrativa (maggio 2023) e fino al compimento del 67esimo anno (gennaio 2024), dopo attenta lettura della consulenza di parte del dott. e rivalutazione dei Persona_1 documenti agli atti, si esprimono le seguenti considerazioni:
Cardiomiopatia dilatativa, IVC
Si conferma, innanzitutto, che la cardiopatia era già presente e documentata alla data della domanda amministrativa di maggio 2023. Dalla documentazione in atti, infatti, emerge che, successivamente ad un episodio di scompenso di dicembre 2022, la ricorrente è stata sottoposta ad indagini diagnostiche e controlli clinici ravvicinati presso il poli-clinico universitario a decorrere da febbraio 2023. Gli esami praticati confermavano una lieve dilatazione del ventricolo sinistro con insufficienza mitralica di grado lieve – moderato. La miocardioscintigrafia del 23 gennaio 2023 rilevava un'ischemia inducibile che coinvolgeva meno del 5% del ventricolo sinistro, di nessun significato alla luce della coronarografia di febbraio 2023 negativa per stenosi coronariche emodinamicamente significative. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal CTP dott. non è documentata una Persona_1
cardiopatia ischemica. Dagli esami diagnostici successivi (RMN cardiaca del 09.02.2023, ecocardiografia del 02.01.2024, ecografia del 01.02.2024) si evince una funzione sistolica globale solo lievemente ridotta (52%) E' evidente, pertanto, che, grazie all'aggiustamento terapeutico, subito dopo il ricovero, c'è stato un miglioramento del quadro clinico – funzionale, così come riscontrato direttamente alla visita peritale. Anche le certificazioni più recentemente esibite sono indicative di un'insufficienza mitralica di grado lieve – moderato con ventricolo sinistro di normali dimensioni e fra-zione d'eiezione lievemente ridotta (51%) in assenza di aree di acinesia (cfr doc. 2, 3). In occasione dell'accertamento peritale la ricorrente
è stata valutata in sufficiente compenso emodinamico, in assenza di angor e dispnea e pertanto correttamente inquadrata in seconda classe NYHA.
6 L'insufficienza venosa cronica è una malattia non tabellata ed è stata da me inserita nel quadro sindromico dell'obesità perché il sovraccarico ponderale compromette lo scarico venoso degli arti inferiori e dunque le due infermità spesso concorrono (cfr – Per_2
“La valutazione dell'invalidità civile e della disabilità). Devo riconoscere, tuttavia, Tes_1 che l'infermità era già presente all'epoca della domanda amministrativa perché l'istante era già stata operata di stripping della safena a destra. La malattia, non tabellata, incide sulla resistenza allo sforzo e quindi è concorrente con la cardiopatia. All'insieme delle due infermità si può attribuire una percentuale invalidante del 60%.
Diabete mellito tipo II
Non ci sono state osservazioni in merito al riconoscimento e alla valutazione di sud-detta infermità.
Obesità con complicanze artrosiche
L'artrosi non è una malattia documentata in atti con idonei esami strumentali o certificazioni cliniche ed è un'infermità non tabellata. Si tratta di una malattia degenerativa osteoarticolare ad evoluzione cronica. Diversi fattori possono accelerare il naturale pro-cesso degenerativo e tra questi rientra certamente il sovraccarico. Il codice 7105 relativo all'obesità sottolinea proprio lo stretto rapporto clinico – funzionale che c'è tra obesità ed artrosi. Nella tabella ministeriale allegata al d.m.05.02.1992 infatti si legge: “Obesità (in-dice di massa corporea compreso tra 35 e 40) con complicanze artrosiche: 31-40%”. Con metodo analogico, un soggetto con BMI inferiore a 35 avrà una percentuale invalidante inferiore al 31% ed un soggetto con BMI superiore a 40 avrà una invalidità superiore al 40%. Con l'esame diretto ho potuto riscontrare un indice di massa corporea di 32,9 e moderata limitazione funzionale del rachide lombare (non un'anchilosi!) e delle ginocchia. In assenza di esami radiologici pertinenti mi è sembrato corretto inquadrare l'artrosi come complicanza dell'obesità, attribuendo all'infermità una percentuale proporzionale all'indice di massa corporea. Tuttavia, non ci sono in atti documenti che permettono di retrodatare l'infermità, accertata solo con la visita peritale, all'epoca della domanda amministrativa, cioè più di due anni prima.
Sindrome ansioso - depressiva
7 Non ci sono state osservazioni in merito al riconoscimento e alla valutazione di suddetta infermità.
Ipoacusia bilaterale
Per quanto concerne l'ipoacusia, dall'esame audiometrico agli atti del 25.09.2024 si evince una grave ipoacusia mista che, come sottolineato nell'esame obiettivo, contrasta con il rilievo che la ricorrente “ode la voce alla comune distanza interlocutoria” senza indossare protesi acustica. Inoltre, si osserva che un'ipoacusia così grave non è documentata in atti con esami audiometrici precedenti alla data della domanda amministrativa e ripetuti nel tempo, mentre
l'esame in atti è stato praticato oltre un anno dopo la domanda amministrativa (infatti la
Commissione per l'invalidità non l'ha riconosciuta). Considerando che le ipoacusie miste possono avere un andamento fluttuante e discontinuo nel tempo, per il loro riconoscimento necessitano di un'osservazione di almeno un anno e l'esecuzione di almeno tre esami oto – funzionali effettuati nel tempo (cfr “La valutazione dell'invalidità civile e Testimone_2
della disabilità” . Pertanto, non si è ritenuto opportuno retrodatare Controparte_3
l'infermità alla data della domanda amministrativa. Tuttavia, solo ora, in fase di dissenso, il consulente di parte, dott. allega alla sua relazione un esame audiometrico datato Per_1
26.02.2024 che confermerebbe la suddetta grave ipoacusia consentendo la retrodatazione dell'infermità alla data della domanda amministrativa. A tal proposito manifesto tutta la mia perplessità a considerare utilizzabi-le ai fini di causa la suddetta vecchia certificazione così tardivamente prodotta.
Alla luce di tali considerazioni il CTU ha rassegnato dunque le seguenti conclusioni:” Dopo attenta rivalutazione del caso ed alla luce delle più recenti indagini acquisite agli atti, si ritiene che:
1) la ricorrente non presenta i requisiti per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento
2) a decorrere dalla data amministrativa la ricorrente risulta affetta dalle seguenti in-fermità: cardiopatia con insufficienza mitralica lieve – moderata con cinesi globale del VS ai limiti bassi (FE 51%) (50%); insufficienza venosa cronica agli arti inferiori (20%). Le due infermità
8 sono concorrenti e con la formula di calcolo salomonico raggiungono la percentuale invalidante del 65%.”
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico, confermate anche in fase di chiarimenti, sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico di talché meritano di essere condivise da questo giudicante.
Devono essere superate le censure mosse nell'odierno giudizio che fa seguito all'espletamento dell'a.t.p.
Si condivide quanto dal c.t.u. asserito in relazione al complesso morboso di cui è affetta parte ricorrente;
emerge dal contenuto della relazione peritale che il ctu ha dato conto delle motivazioni, poste a base della percentuale, ritenute complete e coerenti, oltre che scientificamente ineccepibili.
Non sussistono, pertanto, i sufficienti elementi medico-legali previsti dalla legge per riconoscere il requisito sanitario posto a fondamento del diritto neppure alla minore delle prestazioni (assegno di invalidità), per il periodo dalla domanda amministrativa al gennaio
2024 ( compimento dei 67 anni di età); a tale proposito, va precisato che non può essere riconosciuta dirimente la documentazione del febbraio 2024, esibita solo in sede di dissenso e mai formalmente acquisita, in quanto trattasi di documentazione antecedente la stessa data di deposito del ricorso per a.t.p. e pertanto neppure rientrante nella sfera applicativa della norma di cui all'articolo 149 disp. att c.p.c. .
Infine, in presenza di range di attribuzione delle percentuali invalidanti, a fronte della singole patologie individuate, sono state esposte motivazioni atte a sostenere, sul piano scientifico, la correttezza delle attribuzioni di percentuali invalidanti maggiori rispetto a quelle valutate dal c.t.u. in esito alla propria visita medico legale e all'esame della documentazione medica in atti.
Le affermazioni contenute in ricorso non sono state, pertanto, provate.
Quanto alle spese di giudizio, alla luce dell'attuale formulazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c., applicabile nella fattispecie, parte ricorrente, stante la soccombenza e tenuto conto dell'avvenuta autocertificazione inerente la sussistenza a suo carico dei requisiti reddituali previsti ex lege sottoscritta dalla parte, può essere ritenuta esente dal relativo pagamento;
le spese del c.t.u. sono state poste a carico dell , come da separato provvedimento. CP_1
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P.Q.M.
a) Rigetta la domanda e per l'effetto dichiara che la ricorrente di cui in epigrafe è persona per la quale non sussistono i requisiti medico legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, nonché per il riconoscimento dell'handicap grave ex art. 3 co.3 l.104/1992 né per il riconoscimento di percentuale invalidante pari o superiore al 74% dalla data della domanda amministrativa, essendo stata pari detta percentuale al 65% ;
b) dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite, ponendo quelle del c.t.u. nominato a carico dell' , come da separato decreto. CP_1
dichiara compensato tra le parti il pagamento delle spese di lite, ponendo quelle del c.t.u. nominato a carico dell' , come da separato decreto CP_1
Si comunichi.
Napoli, 19.12.2025
Il giudice
Dr.Elisa Tomassi
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