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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 07/04/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1005/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Veronica Milone Presidente
Dott. Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1005 /2019 R.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio; promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv.in elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avv. Rossana Fangano, giusta procura in atti;
- ricorrente- contro
( ), nata a [...] il [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv.
BORDONE MAURO, per procura in atti;
- resistente pagina 1 di 11 con l'intervento del pubblico ministero (visto pervenuto il 4.06/2019);
rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 09/01/2025, sulle conclusioni precisate come in atti, con assegnazione dei termini 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1.Con ricorso depositato il 1.03.2019 , premettendo di avere contratto Parte_1
Per_ matrimonio con e che dalla loro unione nasceva la figlia (in data Controparte_1
3.03.2012), chiedeva di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge dalla separazione, pronunciata giusto decreto di omologa il
19.11.2015, emesso dal Tribunale di Siracusa.
Quanto alle ulteriori statuizioni, domandava di confermare le condizioni pattuite in sede separativa, regolamentando il diritto di visita senza limitazione alcuna, e ad eccezione del contributo economico di mantenimento per la prole che, in ragione del peggioramento della propria condizione economica, si dichiarava disponibile a versare nel ridotto importo di euro 200,00 complessivi al mese (in luogo della somma precedentemente concordata e pari ad euro 400,00 mensili), oltre al 40% delle spese straordinarie;
nonché del contributo a favore della moglie, originariamente pattuito in euro 250,00 (sotto forma di aiuto alle spese di gestione dell'immobile ove la si era trasferita) che chiedeva di escludere. CP_1
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la quale, pur non Controparte_1
opponendosi alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, lamentava l'omesso versamento – a far data dal marzo 2016 - del contributo di mantenimento per la figlia e per sé posto in capo all'ex coniuge in sede di accordo di separazione e sosteneva che la condizione economica del ricorrente fosse sicuramente migliore di quella rappresentata documentalmente, in considerazione dell'alto tenore di vita assunto.
Chiedeva, pertanto, di confermare le statuizioni riguardanti la prole – ivi compreso il quantum del mantenimento – pari a 500,00 euro (in sede di pattuizioni la somma di 400,00 euro avrebbe dovuto essere aumentata dopo quattro anni a tale cifra) e, in via pagina 2 di 11 riconvenzionale, domandava a titolo di assegno divorzile, la somma di 500,00 euro, avendo ella esigue risorse economiche;
nonché, previo accertamento dell'effettiva percezione del TFR da parte del dopo la fine del rapporto di lavoro con la Parte_1 [...]
riconoscerle il diritto della quota a lei spettante. Pt_2
All'esito dell'udienza presidenziale del 27.05.2019, rimasto vano il tentativo di conciliazione, il Presidente, con ordinanza provvisoria ed urgente, confermava i provvedimenti della separazione consensuale, ad eccezione della somma dovuta a favore della che escludeva. CP_1
La causa veniva istruita documentalmente e, in particolare, a mezzo accertamenti tramite
Guardia di Finanza.
All'udienza del 9.01.2025 la controversia veniva posta in decisione dinanzi al Collegio sulle conclusioni come in atti precisate, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Passando al merito, in primo luogo la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero la separazione dei coniugi, protrattosi ininterrottamente dalla data della comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale (il 9.11.2015) in sede di separazione consensuale per un tempo superiore a sei mesi (art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970), non è stata rispristinata, risultando impossibile, a causa del tempo trascorso, la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi (v. decreto omologa separazione, allegato in atti).
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dagli artt. 2 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti a Priolo
Gargallo il 14.04.2011, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Priolo
Gargallo, atto n. 2, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 2011.
Per_ 3. La figlia minore in assenza di contestazioni sul punto e mancando l'emersione di profili di inidoneità genitoriale di una delle parti, va affidata in via condivisa ad entrambi genitori, con collocamento prevalente presso la madre, con cui convive fin dalla nascita.
Va parimenti confermata in queste sede, così come è stato disposto anche dal Presidente, la pagina 3 di 11 regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario pattuita in Per_ sede di separazione consensuale, apparendo idonea a garantire ad di mantenere con quest'ultimo un rapporto di frequentazione stabile e continuativo, non ritenendo rispondente all'interesse della ragazzina, in assenza di accordo tra i genitori, prevedere un diritto di visita senza limitazione alcuna (come richiesto dal ricorrente).
Il potrà, dunque, vedere e tenere con sé la minore – salvo diversi accordi tra le Parte_1
parti – due pomeriggi a settimana da concordarsi di volta in volta dalle ore 17:00 alle ore
19:00; un fine settimana alternato dal venerdi alle ore 18:00 alla domenica alle ore 18:00; ad anni alterni per festività natalizie, la settimana comprensiva del natale e la settimana comprensiva del capodanno;
ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il lunedi dell'Angelo;
15 giorni consecutivi nel mese di luglio e 15 giorni consecutivi di agosto, previa comunicazione entro giugno sull'indicazione dei giorni
4. La domanda di corresponsione di un assegno divorzile, avanzata dalla resistente, va rigettata.
In punto di diritto, la decisione deve prendere le mosse dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 18287/2018, che ha trattato approfonditamente il tema dell'assegno divorzile, discostandosi dalla precedente sentenza della Cassazione n.
11504/2017, fino a quel momento recepita dai Tribunali di merito.
Non v'è dubbio che il rispetto della funzione nomofilattica della Suprema Corte impone al
Collegio di applicare il principio di diritto sancito nella pronuncia in esame.
Le SS.UU. partendo dall'assunto in base al quale lo scioglimento del vincolo del matrimonio incide sullo status di coniuge, ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare, hanno riconosciuto all'assegno divorzile una funzione composita sia di natura assistenziale (fondata sui parametri delle condizioni dei coniugi e del reddito di entrambi), sia di natura compensativa - perequativa (basata sulla valutazione complessiva del contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge sia alla condizione della famiglia che alla formazione del patrimonio dell'altro partner), sia di natura risarcitoria.
La ratio risiede nella necessità di valorizzare, anche nella fase dello scioglimento del pagina 4 di 11 matrimonio, il principio di pari dignità dei coniugi, dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future.
Ciò perché la natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni adottate in sede di costituzione e formazione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endo-familiari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'articolo 143 c.c..
Sono proprio le decisioni comuni adottate nel contesto della vita matrimoniale a costituire l'espressione tipica dei principi costituzionali di autodeterminazione e di autoresponsabilità sulla base dei quali, ex art. 2 e 29 Cost., si fonda la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio.
In tal modo le Sezioni Unite della Cassazione superano definitivamente la tradizionale scissione tra i criteri per la valutazione sull'an dell'assegno divorzile e quelli per la successiva – ed eventuale - determinazione del quantum, su cui faceva leva la giurisprudenza di legittimità fin dagli anni novanta del secolo scorso.
Il parametro sulla base del quale deve essere fondato, oggi, l'accertamento del diritto all'assegno divorzile ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata, degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza.
Partendo da questo principio le SS.UU del 2018, pur condividendo con la pronuncia n.11504/2017 il superamento del criterio del tenore di vita goduto durante la vita matrimoniale, hanno sottolineato che il principio di autodeterminazione del singolo all'interno delle formazioni sociali nelle quali afferma e sviluppa la sua personalità, espresso nell'art. 2 della Carta Costituzionale, costituisce l'emblema dei rapporti familiari;
l'autodeterminazione dell'individuo, però, non si esaurisce con la facoltà di sciogliersi – anche unilateralmente - dal vincolo matrimoniale, ma preesiste a tale determinazione e connota tutta la relazione coniugale, in particolare nella fase di definizione e condivisione pagina 5 di 11 dei ruoli endofamiliari.
Allo stesso modo anche l'autoresponsabilità costituisce un cardine dell'intera relazione matrimoniale, su di essa fondandosi l'obbligo di assistenza e di collaborazione nella vita familiare, con la precisazione che la modalità di conduzione della vita familiare è il frutto di decisioni libere e condivise dei coniugi, che si riversano anche sulla formazione delle condizioni economiche del singolo all'interno della comunità familiare.
Per questi motivi
la pronuncia in esame ha sottolineato la preminenza della funzione equilibratrice - perequativa dell'assegno di divorzio e la necessità di accertare, nei casi in cui vi sia uno squilibrio tra le condizioni economiche delle parti al momento della disgregazione del vincolo matrimoniale, se tale squilibrio sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente.
Più precisamente per la valutazione di una domanda di assegno divorzile proposta dalle parti occorre assumere come punto di partenza l'analisi dell'attuale situazione economico- reddituale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente l'assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capace di procurarseli), finalizzata alla comparazione della complessiva condizione economico-patrimoniale dei coniugi sì da verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio.
Dopo avere compiuto tale accertamento, rilevata la presenza di uno squilibrio economico tra le parti, occorrerà verificare se la disparità economico reddituale sia il frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio - alla luce del contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e all'evolversi della situazione reddituale e patrimoniale dell'altro -, considerando altresì la durata del vincolo coniugale, che assume una rilevanza pregnante nel contesto di tale valutazione.
All'esito di questa ricostruzione del ragionamento seguito delle SSUU del 2018, si ritiene opportuno riportare il principio di diritto dalle stesse affermato: “ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei
pagina 6 di 11 mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso
l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Tanto premesso, nel caso di specie, posto che già in sede di separazione le parti avevano concordato che la somma di 250,00 euro alla moglie sarebbe stata corrisposta dal ricorrente per la durata di quattro anni (evidentemente nell'implicito presupposto che la stessa avesse delle capacità economiche), oggi, sembrerebbe addirittura mancare, a monte, la prova di una sproporzione reddituale tra i coniugi a favore del ricorrente.
Ed invero, dalla allegazioni delle parti, dalla documentazione prodotta in atti e soprattutto dagli accertamenti a mezzo di Finanza è emerso che: CP_2
- fino al 17.02.2017 ha ricoperto la carica di amministratore della Parte_1
e negli anni fiscali 2015-2016 i suoi redditi ammontavano a circa Parte_2
24.800 euro, al netto delle imposte;
- nell'anno 2019 ha costituito una società di ristorazione e somministrazione di cibo e bevande, che poi ha cessato;
- in seguito ha intrapreso una attività come agente di commercio (come da contratto di agenzia dell'1.03.2019 in atti).
Dagli accertamenti a mezzo Guardia di Finanza emerge così che il nell'anno Parte_1
2018 ha prodotto redditi pari a 2.813,00 euro, nell'anno 2019 di 8.765,00 euro;
mentre per l'anno 2020 non risulta aver percepito redditi.
Anche dall'esame dei conti correnti intrattenuti con le diverse banche, non risultano cospicue somme di denaro in deposito, né dalla lista movimenti possono rilevarsi movimentazioni di denaro di particolare rilevanza.
Così ad esempio, dalla lista movimenti relativa al conto corrente Intesa San Paolo,
pagina 7 di 11 risultano somme in entrata non superiori:
- per l'intero anno 2018, a 8.000,00, buona parte delle quali provenienti dalla società
Varca, per la quale in tale periodo il AL ha lavorato;
- nell'anno 2019 a circa 16.000,00 di cui, tuttavia, buona parte oggetto di giroconti e più di 7.000,00, a titolo di rimborso di un fondo pensione (trattandosi dunque del frutto di somme negli anni accantonate); con emergono somme in entrata: CP_3
- nell'anno 2020 pari a complessivi 11.000,00 euro;
- nell'anno 2021 pari a 7.500, di cui buona parte come rimborsi Covid o frutto di giroconti;
Infine l'unica operazione rilevante è quella relativa alla vendita della sua quota dell'immobile sito in via Filicudi n.20, del valore di 26.000,00 euro, alla sorella.
Quindi, sulla base degli atti acquisiti, pur potendosi ritenere sulla base dei movimenti bancari di alcune donazioni fatte (ad esempio alla sorella per la somma di 5.000 euro o alla compagna) che il percepisca delle entrate molto probabilmente maggiori di Parte_1
quelle risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, in ogni caso esse non risultano né continuative né tali determinare una sproporzione reddituale rilevante rispetto a controparte
Per parte sua, ha dimostrato di svolgere attività lavorativa presso la ditta Controparte_1
C.O.T. società cooperativa e che nell'anno 2019 ha percepito un reddito di 6.388,00 euro.
Da tutto quanto sopra, non vi sono elementi per potere affermare che il goda di Parte_1 redditi tali da porre in capo allo stesso l'obbligo di corrispondere alla un CP_1
assegno periodico di mantenimento.
Sotto diverso angolo visuale, anche volendo prescindere dalla superiore considerazione (di per sé sufficiente al rigetto della domanda avanzata dalla , il Collegio rileva CP_1
che, in ogni caso, la resistente non ha prospettato a monte, né dimostrato nel corso del giudizio, la sussistenza dei presupposti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento in suo favore del diritto a ricevere l'assegno divorzile, non avendo allegato né dato prova del contributo da lei fornito al nucleo familiare durante il corso del pagina 8 di 11 matrimonio e del collegamento eziologico tra l'asserito divario reddituale con il coniuge e le determinazioni comuni assunte nel contesto di vita matrimoniale.
Ad escludere il diritto della resistente all'assegno divorzile, militano, peraltro, la breve durata nel matrimonio, di poco più di tre anni: dall'aprile 2011 al 9.11.2015 (data della presentazione dei coniugi innanzi al presidente) a cui deve detrarsi sicuramente un periodo di separazione di fatto;
l'età non avanzata della (di anni 48), le capacità CP_1
lavorative dimostrate.
In conclusione, sulla base delle superiori considerazioni, applicando al caso di specie il dictum delle Sezioni Unite del 2018, in mancanza di prova dei presupporti dell'assegno divorzile, va certamente disattesa la domanda avanzata dalla CP_1
5. Per quanto concerne il quantum del mantenimento dovuto in favore della prole, tenuto conto della condizione lavorativa e patrimoniale delle parti per come ricostruita nel paragrafo che precede, e considerato, in ogni caso, che il ha manifestato la Parte_1
disponibilità (nella memoria di replica) a versare alla figlia la somma di 400,00 euro si ritiene di poter comunque fissare in euro 400,00 al mese la misura del contributo economico che dovrà a tal fine versare– entro giorno 5 di ogni mese - Parte_1 all'ex moglie, a titolo di mantenimento della figlia, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, con decorrenza dalla data della domanda (1.03.2019).
A tale somma va aggiunto l'onere di contribuire al versamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per la figlia, non sussistendo ragioni per stabilire una somma inferiore (40%) a carico del padre, per la cui individuazione ci si riporta integralmente all'ultimo Protocollo adottato da questo Tribunale, inerente proprio alla distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie.
6. Deve rigettarsi la domanda di corresponsione di una quota di TFR non essendo emerso agli atti la percezione di somme da parte del a tale titolo. Parte_1
7. In ragione dell'esito del giudizio le spese di lite vanno compensate per i 2/3 e per il resto poste a carico della resistente.
P.Q.M.
pagina 9 di 11 Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato secondo il rito concordatario in PRIOLO GARGALLO il 14/04/2011 , tra e , trascritto nel registro degli Parte_1 Controparte_1
atti di matrimonio dello stato civile del Comune di PRIOLO GARGALLO dell'anno 2011 , al n. 2 , Parte II, serie A, Ufficio 1, alle condizioni di cui in motivazione.
2. Affida congiuntamente a entrambi i genitori, con Persona_2
collocamento presso la madre.
3. Regolamenta il diritto di visita come in parte motiva.
4. Rigetta la domanda di parte resistente di corresponsione a suo favore di un assegno divorzile.
5. Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 400,00 a Controparte_1
titolo di mantenimento per la figlia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie (a decorrere dal 1.03.2019).
6. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di PRIOLO
GARGALLO di procedere all'annotazione della presente sentenza.
7. compensa per 2/3 le spese di lite, liquidate in complessivi €. 2.906,00 e condanna a corrispondere in favore del ricorrente la quota di Controparte_1
1/3, pari ad €. 968,00 per compensi oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
8. sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1);
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 3.04.2025
pagina 10 di 11 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Veronica Milone Presidente
Dott. Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1005 /2019 R.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio; promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv.in elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avv. Rossana Fangano, giusta procura in atti;
- ricorrente- contro
( ), nata a [...] il [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv.
BORDONE MAURO, per procura in atti;
- resistente pagina 1 di 11 con l'intervento del pubblico ministero (visto pervenuto il 4.06/2019);
rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 09/01/2025, sulle conclusioni precisate come in atti, con assegnazione dei termini 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1.Con ricorso depositato il 1.03.2019 , premettendo di avere contratto Parte_1
Per_ matrimonio con e che dalla loro unione nasceva la figlia (in data Controparte_1
3.03.2012), chiedeva di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge dalla separazione, pronunciata giusto decreto di omologa il
19.11.2015, emesso dal Tribunale di Siracusa.
Quanto alle ulteriori statuizioni, domandava di confermare le condizioni pattuite in sede separativa, regolamentando il diritto di visita senza limitazione alcuna, e ad eccezione del contributo economico di mantenimento per la prole che, in ragione del peggioramento della propria condizione economica, si dichiarava disponibile a versare nel ridotto importo di euro 200,00 complessivi al mese (in luogo della somma precedentemente concordata e pari ad euro 400,00 mensili), oltre al 40% delle spese straordinarie;
nonché del contributo a favore della moglie, originariamente pattuito in euro 250,00 (sotto forma di aiuto alle spese di gestione dell'immobile ove la si era trasferita) che chiedeva di escludere. CP_1
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la quale, pur non Controparte_1
opponendosi alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, lamentava l'omesso versamento – a far data dal marzo 2016 - del contributo di mantenimento per la figlia e per sé posto in capo all'ex coniuge in sede di accordo di separazione e sosteneva che la condizione economica del ricorrente fosse sicuramente migliore di quella rappresentata documentalmente, in considerazione dell'alto tenore di vita assunto.
Chiedeva, pertanto, di confermare le statuizioni riguardanti la prole – ivi compreso il quantum del mantenimento – pari a 500,00 euro (in sede di pattuizioni la somma di 400,00 euro avrebbe dovuto essere aumentata dopo quattro anni a tale cifra) e, in via pagina 2 di 11 riconvenzionale, domandava a titolo di assegno divorzile, la somma di 500,00 euro, avendo ella esigue risorse economiche;
nonché, previo accertamento dell'effettiva percezione del TFR da parte del dopo la fine del rapporto di lavoro con la Parte_1 [...]
riconoscerle il diritto della quota a lei spettante. Pt_2
All'esito dell'udienza presidenziale del 27.05.2019, rimasto vano il tentativo di conciliazione, il Presidente, con ordinanza provvisoria ed urgente, confermava i provvedimenti della separazione consensuale, ad eccezione della somma dovuta a favore della che escludeva. CP_1
La causa veniva istruita documentalmente e, in particolare, a mezzo accertamenti tramite
Guardia di Finanza.
All'udienza del 9.01.2025 la controversia veniva posta in decisione dinanzi al Collegio sulle conclusioni come in atti precisate, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Passando al merito, in primo luogo la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero la separazione dei coniugi, protrattosi ininterrottamente dalla data della comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale (il 9.11.2015) in sede di separazione consensuale per un tempo superiore a sei mesi (art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970), non è stata rispristinata, risultando impossibile, a causa del tempo trascorso, la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi (v. decreto omologa separazione, allegato in atti).
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dagli artt. 2 e 3 della legge 898/1970 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti a Priolo
Gargallo il 14.04.2011, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Priolo
Gargallo, atto n. 2, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 2011.
Per_ 3. La figlia minore in assenza di contestazioni sul punto e mancando l'emersione di profili di inidoneità genitoriale di una delle parti, va affidata in via condivisa ad entrambi genitori, con collocamento prevalente presso la madre, con cui convive fin dalla nascita.
Va parimenti confermata in queste sede, così come è stato disposto anche dal Presidente, la pagina 3 di 11 regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario pattuita in Per_ sede di separazione consensuale, apparendo idonea a garantire ad di mantenere con quest'ultimo un rapporto di frequentazione stabile e continuativo, non ritenendo rispondente all'interesse della ragazzina, in assenza di accordo tra i genitori, prevedere un diritto di visita senza limitazione alcuna (come richiesto dal ricorrente).
Il potrà, dunque, vedere e tenere con sé la minore – salvo diversi accordi tra le Parte_1
parti – due pomeriggi a settimana da concordarsi di volta in volta dalle ore 17:00 alle ore
19:00; un fine settimana alternato dal venerdi alle ore 18:00 alla domenica alle ore 18:00; ad anni alterni per festività natalizie, la settimana comprensiva del natale e la settimana comprensiva del capodanno;
ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il lunedi dell'Angelo;
15 giorni consecutivi nel mese di luglio e 15 giorni consecutivi di agosto, previa comunicazione entro giugno sull'indicazione dei giorni
4. La domanda di corresponsione di un assegno divorzile, avanzata dalla resistente, va rigettata.
In punto di diritto, la decisione deve prendere le mosse dalla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 18287/2018, che ha trattato approfonditamente il tema dell'assegno divorzile, discostandosi dalla precedente sentenza della Cassazione n.
11504/2017, fino a quel momento recepita dai Tribunali di merito.
Non v'è dubbio che il rispetto della funzione nomofilattica della Suprema Corte impone al
Collegio di applicare il principio di diritto sancito nella pronuncia in esame.
Le SS.UU. partendo dall'assunto in base al quale lo scioglimento del vincolo del matrimonio incide sullo status di coniuge, ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare, hanno riconosciuto all'assegno divorzile una funzione composita sia di natura assistenziale (fondata sui parametri delle condizioni dei coniugi e del reddito di entrambi), sia di natura compensativa - perequativa (basata sulla valutazione complessiva del contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge sia alla condizione della famiglia che alla formazione del patrimonio dell'altro partner), sia di natura risarcitoria.
La ratio risiede nella necessità di valorizzare, anche nella fase dello scioglimento del pagina 4 di 11 matrimonio, il principio di pari dignità dei coniugi, dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future.
Ciò perché la natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni adottate in sede di costituzione e formazione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endo-familiari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'articolo 143 c.c..
Sono proprio le decisioni comuni adottate nel contesto della vita matrimoniale a costituire l'espressione tipica dei principi costituzionali di autodeterminazione e di autoresponsabilità sulla base dei quali, ex art. 2 e 29 Cost., si fonda la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio.
In tal modo le Sezioni Unite della Cassazione superano definitivamente la tradizionale scissione tra i criteri per la valutazione sull'an dell'assegno divorzile e quelli per la successiva – ed eventuale - determinazione del quantum, su cui faceva leva la giurisprudenza di legittimità fin dagli anni novanta del secolo scorso.
Il parametro sulla base del quale deve essere fondato, oggi, l'accertamento del diritto all'assegno divorzile ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata, degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza.
Partendo da questo principio le SS.UU del 2018, pur condividendo con la pronuncia n.11504/2017 il superamento del criterio del tenore di vita goduto durante la vita matrimoniale, hanno sottolineato che il principio di autodeterminazione del singolo all'interno delle formazioni sociali nelle quali afferma e sviluppa la sua personalità, espresso nell'art. 2 della Carta Costituzionale, costituisce l'emblema dei rapporti familiari;
l'autodeterminazione dell'individuo, però, non si esaurisce con la facoltà di sciogliersi – anche unilateralmente - dal vincolo matrimoniale, ma preesiste a tale determinazione e connota tutta la relazione coniugale, in particolare nella fase di definizione e condivisione pagina 5 di 11 dei ruoli endofamiliari.
Allo stesso modo anche l'autoresponsabilità costituisce un cardine dell'intera relazione matrimoniale, su di essa fondandosi l'obbligo di assistenza e di collaborazione nella vita familiare, con la precisazione che la modalità di conduzione della vita familiare è il frutto di decisioni libere e condivise dei coniugi, che si riversano anche sulla formazione delle condizioni economiche del singolo all'interno della comunità familiare.
Per questi motivi
la pronuncia in esame ha sottolineato la preminenza della funzione equilibratrice - perequativa dell'assegno di divorzio e la necessità di accertare, nei casi in cui vi sia uno squilibrio tra le condizioni economiche delle parti al momento della disgregazione del vincolo matrimoniale, se tale squilibrio sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente.
Più precisamente per la valutazione di una domanda di assegno divorzile proposta dalle parti occorre assumere come punto di partenza l'analisi dell'attuale situazione economico- reddituale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente l'assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capace di procurarseli), finalizzata alla comparazione della complessiva condizione economico-patrimoniale dei coniugi sì da verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio.
Dopo avere compiuto tale accertamento, rilevata la presenza di uno squilibrio economico tra le parti, occorrerà verificare se la disparità economico reddituale sia il frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio - alla luce del contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e all'evolversi della situazione reddituale e patrimoniale dell'altro -, considerando altresì la durata del vincolo coniugale, che assume una rilevanza pregnante nel contesto di tale valutazione.
All'esito di questa ricostruzione del ragionamento seguito delle SSUU del 2018, si ritiene opportuno riportare il principio di diritto dalle stesse affermato: “ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei
pagina 6 di 11 mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso
l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Tanto premesso, nel caso di specie, posto che già in sede di separazione le parti avevano concordato che la somma di 250,00 euro alla moglie sarebbe stata corrisposta dal ricorrente per la durata di quattro anni (evidentemente nell'implicito presupposto che la stessa avesse delle capacità economiche), oggi, sembrerebbe addirittura mancare, a monte, la prova di una sproporzione reddituale tra i coniugi a favore del ricorrente.
Ed invero, dalla allegazioni delle parti, dalla documentazione prodotta in atti e soprattutto dagli accertamenti a mezzo di Finanza è emerso che: CP_2
- fino al 17.02.2017 ha ricoperto la carica di amministratore della Parte_1
e negli anni fiscali 2015-2016 i suoi redditi ammontavano a circa Parte_2
24.800 euro, al netto delle imposte;
- nell'anno 2019 ha costituito una società di ristorazione e somministrazione di cibo e bevande, che poi ha cessato;
- in seguito ha intrapreso una attività come agente di commercio (come da contratto di agenzia dell'1.03.2019 in atti).
Dagli accertamenti a mezzo Guardia di Finanza emerge così che il nell'anno Parte_1
2018 ha prodotto redditi pari a 2.813,00 euro, nell'anno 2019 di 8.765,00 euro;
mentre per l'anno 2020 non risulta aver percepito redditi.
Anche dall'esame dei conti correnti intrattenuti con le diverse banche, non risultano cospicue somme di denaro in deposito, né dalla lista movimenti possono rilevarsi movimentazioni di denaro di particolare rilevanza.
Così ad esempio, dalla lista movimenti relativa al conto corrente Intesa San Paolo,
pagina 7 di 11 risultano somme in entrata non superiori:
- per l'intero anno 2018, a 8.000,00, buona parte delle quali provenienti dalla società
Varca, per la quale in tale periodo il AL ha lavorato;
- nell'anno 2019 a circa 16.000,00 di cui, tuttavia, buona parte oggetto di giroconti e più di 7.000,00, a titolo di rimborso di un fondo pensione (trattandosi dunque del frutto di somme negli anni accantonate); con emergono somme in entrata: CP_3
- nell'anno 2020 pari a complessivi 11.000,00 euro;
- nell'anno 2021 pari a 7.500, di cui buona parte come rimborsi Covid o frutto di giroconti;
Infine l'unica operazione rilevante è quella relativa alla vendita della sua quota dell'immobile sito in via Filicudi n.20, del valore di 26.000,00 euro, alla sorella.
Quindi, sulla base degli atti acquisiti, pur potendosi ritenere sulla base dei movimenti bancari di alcune donazioni fatte (ad esempio alla sorella per la somma di 5.000 euro o alla compagna) che il percepisca delle entrate molto probabilmente maggiori di Parte_1
quelle risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, in ogni caso esse non risultano né continuative né tali determinare una sproporzione reddituale rilevante rispetto a controparte
Per parte sua, ha dimostrato di svolgere attività lavorativa presso la ditta Controparte_1
C.O.T. società cooperativa e che nell'anno 2019 ha percepito un reddito di 6.388,00 euro.
Da tutto quanto sopra, non vi sono elementi per potere affermare che il goda di Parte_1 redditi tali da porre in capo allo stesso l'obbligo di corrispondere alla un CP_1
assegno periodico di mantenimento.
Sotto diverso angolo visuale, anche volendo prescindere dalla superiore considerazione (di per sé sufficiente al rigetto della domanda avanzata dalla , il Collegio rileva CP_1
che, in ogni caso, la resistente non ha prospettato a monte, né dimostrato nel corso del giudizio, la sussistenza dei presupposti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento in suo favore del diritto a ricevere l'assegno divorzile, non avendo allegato né dato prova del contributo da lei fornito al nucleo familiare durante il corso del pagina 8 di 11 matrimonio e del collegamento eziologico tra l'asserito divario reddituale con il coniuge e le determinazioni comuni assunte nel contesto di vita matrimoniale.
Ad escludere il diritto della resistente all'assegno divorzile, militano, peraltro, la breve durata nel matrimonio, di poco più di tre anni: dall'aprile 2011 al 9.11.2015 (data della presentazione dei coniugi innanzi al presidente) a cui deve detrarsi sicuramente un periodo di separazione di fatto;
l'età non avanzata della (di anni 48), le capacità CP_1
lavorative dimostrate.
In conclusione, sulla base delle superiori considerazioni, applicando al caso di specie il dictum delle Sezioni Unite del 2018, in mancanza di prova dei presupporti dell'assegno divorzile, va certamente disattesa la domanda avanzata dalla CP_1
5. Per quanto concerne il quantum del mantenimento dovuto in favore della prole, tenuto conto della condizione lavorativa e patrimoniale delle parti per come ricostruita nel paragrafo che precede, e considerato, in ogni caso, che il ha manifestato la Parte_1
disponibilità (nella memoria di replica) a versare alla figlia la somma di 400,00 euro si ritiene di poter comunque fissare in euro 400,00 al mese la misura del contributo economico che dovrà a tal fine versare– entro giorno 5 di ogni mese - Parte_1 all'ex moglie, a titolo di mantenimento della figlia, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, con decorrenza dalla data della domanda (1.03.2019).
A tale somma va aggiunto l'onere di contribuire al versamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per la figlia, non sussistendo ragioni per stabilire una somma inferiore (40%) a carico del padre, per la cui individuazione ci si riporta integralmente all'ultimo Protocollo adottato da questo Tribunale, inerente proprio alla distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie.
6. Deve rigettarsi la domanda di corresponsione di una quota di TFR non essendo emerso agli atti la percezione di somme da parte del a tale titolo. Parte_1
7. In ragione dell'esito del giudizio le spese di lite vanno compensate per i 2/3 e per il resto poste a carico della resistente.
P.Q.M.
pagina 9 di 11 Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato secondo il rito concordatario in PRIOLO GARGALLO il 14/04/2011 , tra e , trascritto nel registro degli Parte_1 Controparte_1
atti di matrimonio dello stato civile del Comune di PRIOLO GARGALLO dell'anno 2011 , al n. 2 , Parte II, serie A, Ufficio 1, alle condizioni di cui in motivazione.
2. Affida congiuntamente a entrambi i genitori, con Persona_2
collocamento presso la madre.
3. Regolamenta il diritto di visita come in parte motiva.
4. Rigetta la domanda di parte resistente di corresponsione a suo favore di un assegno divorzile.
5. Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 400,00 a Controparte_1
titolo di mantenimento per la figlia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie (a decorrere dal 1.03.2019).
6. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di PRIOLO
GARGALLO di procedere all'annotazione della presente sentenza.
7. compensa per 2/3 le spese di lite, liquidate in complessivi €. 2.906,00 e condanna a corrispondere in favore del ricorrente la quota di Controparte_1
1/3, pari ad €. 968,00 per compensi oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
8. sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1);
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 3.04.2025
pagina 10 di 11 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
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