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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 25/07/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Riccardo Mele presidente dr. Maurizio Petrelli consigliere dr. Carolina Elia consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 943 del ruolo generale delle cause dell'anno 2022
TRA
p.i. ) con sede in Presicce (Le), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Parte_2
Rosario Gabellone, come da mandato in atti
APPELLANTE
E
(c.f. ), con sede in Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
Giuseppe Conte, come da mandato in atti
APPELLATA
NONCHE'
(c.f. ), con sede in Napoli, Controparte_2 P.IVA_3 in persona della procuratrice speciale (c.f. Controparte_3 ), con sede in Torino, in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Augusto Faraone, come da mandato in atti
INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
A seguito di trattazione scritta disposta con ordinanza del 27.3.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1
Con atto di citazione del 23 gennaio 2017, ha convenuto Parte_1 [...]
dinanzi al tribunale civile di Lecce, ed ha dedotto di essere Controparte_1 intestataria del conto corrente n. 4150138, aperto in data 20.09.2007 ed estinto in data
7.9.2015.
Parte attrice ha documentato che in data 6.5.2014, la convenuta le aveva richiesto CP_1 il pagamento di € 39.536,96 quale saldo per ripianare l'esposizione debitoria relativa al predetto conto corrente, nonché per il rimborso di anticipi relativi a fatture scadute, oltre ad interessi e spese;
richiesta a cui non aveva dato seguito. Parte_1
In data 19.5.2015 e 20.4.2015 aveva, allora, richiesto ai fideiussori della CP_4
- e - il pagamento del saldo debitorio (nel Pt_1 Parte_2 Parte_3 frattempo) maturato dalla società ed ammontante ad € 49.939,46 oltre interessi e spese.
Anche tale richiesta era rimasta, tuttavia, inevasa.
In data 8.3.2016 ha indirizzato all'istituto bancario una pec con Parte_1 cui ha eccepito l'irregolarità del rapporto contrattuale in oggetto, contestando in particolare la capitalizzazione trimestrale degli interessi, l'anatocismo, l'usura,
l'applicazione di cms, la postergazione delle valute e l'addebito di spese ingiustificate alla stessa applicate dalla CP_4
La ha risposto alla missiva in data 30.3.2016, negando ogni addebito, e CP_1 confermando la regolarità delle condizioni applicate alla correntista.
pag. 2/7 Fallito il tentativo di componimento in via stragiudiziale della vicenda,
[...] ha avviato il giudizio, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Parte_1
Giudice adito, contrariis rejectis A) Accertare e dichiarare l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto, in violazione degli artt. 1283, 1284, 1418 c.c. per nullità ed inefficacia delle relative clausole e/o inesistenza di rapporto contrattuale;
per gli effetti condannare la convenuta alla restituzione degli importi indebitamente percepiti, ai sensi dell'art. 2033 c.c., ovvero per ingiustificato arricchimento;
B) Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1418 e 1325 c.c. e comunque per tutte le causali di cui in premessa, degli addebiti in c/c imposti come
Commissioni sul Massimo Scoperto (CMS) trimestrale, generatrici di effetti anatocistici, prive di causa negoziale e/o inesistenza di rapporto contrattuale;
per gli effetti condannare la convenuta alla restituzione degli importi indebitamente percepiti, ai sensi dell'art. 2033 c.c., ovvero per ingiustificato arricchimento;
C) Accertare e dichiarare l'illegittimità delle clausole di determinazione e di applicazione degli interessi ultralegali con espressa ripetizione di tutto quanto illegittimamente versato per nullità ed inefficacia (per violazione degli artt. 1284, 1346 e 1418 c.c.), per superamento del tasso soglia, relativamente al conto corrente n. 1150138, ovvero per inesistenza di una espressa previsione contrattuale;
per gli effetti condannare la convenuta alla restituzione degli importi indebitamente percepiti, ai sensi dell'art. 2033
c.c., ovvero per ingiustificato arricchimento;
D) Accertare e dichiarare la nullità del contratto di collocamento di strumenti finanziari nello specifico Piani di Accumulo
(PAC), per mancanza di causa ex articolo 1418 c.c.; per gi effetti condannare la convenuta alla restituzione degli importi indebitamente percepiti, ai sensi dell'art. 2033
c.c., ovvero per ingiustificato arricchimento;
E) Per l'effetto, in accoglimento delle conclusioni rassegnate ai punti precedenti, accertare e dichiarare che la somma complessiva dovuta dalla società in persona Parte_1 dell'amministratore sig. , all'Istituto di credito convenuto è pari ad Euro Parte_2
5.258,45 ovvero la maggiore o minore somma che sarà accertata nel corso del giudizio;
F) Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della convenuta per tutti i motivi esposti e per gli effetti condannarsi al risarcimento del danno, per l'importo che pag. 3/7 si determinerà nel corso del giudizio ovvero che sarà ritenuto equo e di giustizia dall'Ill.mo Giudicante adito;
G) Il tutto con condanna al pagamento delle spese diritti ed onorari del presente giudizio” si è costituita in giudizio con memoria del 12 Controparte_5 giugno 2017, ed ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa, così provvedere: IN VIA
PRELIMINARE A) concedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.186 bis c.p.c. ordinanza per la somma di euro 5.245,45 pari alla somma non contestata e quale minor somma che il c.t.p. di parte attrice ritiene comunque dovuta. IN VIA DEFINITIVA B) ritenuta non provata dall'attore la domanda proposta, rigettare la stessa perché infondata in fatto ed in diritto con ogni conseguenza di legge;
C) Spese e compensi di causa come per legge.”.
In data 04 dicembre 2017, il tribunale, con provvedimento emesso fuori udienza, ha disposto che versasse alla la somma Parte_4 CP_4 non contestata di euro 5.248,45 ex art 186 bis c.p.c. ed ha concesso i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
§ 1.1
All'esito del giudizio di primo grado, il tribunale di Lecce, con sentenza n. 3104 del
7.11.2022 ha parzialmente accolto la domanda attrice e ha dichiarato che il saldo di conto corrente, ricalcolato al 24/01/2017 ammontava ad € 53.507,86 a debito di parte attrice;
in ragione dell'accoglimento parziale della domanda, ha compensato parzialmente le spese tra le parti, condannando la convenuta alla refusione della CP_1 restante metà in favore di parte attrice.
§ 1.2
A fondamento della decisione, il tribunale ha argomentato come segue:
- tra le varie ipotesi di calcolo elaborate dal CTU, ha ritenuto corretta quella di cui al prospetto “C2” in quanto “tiene conto sia delle condizioni contrattuali, sia dell'evoluzione normativa avvenuta nel corso del rapporto”; nel predetto prospetto è stato “esposto il ricalcolo del conto corrente ordinario, sulla base delle indicazioni previste dai quesiti numero 7, 8 e 9, con l'eliminazione delle
CMS, con capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori (..) e con capitalizzazione pag. 4/7 trimestrale sia delle CSA che delle competenze derivanti dal conto anticipi. In questa ipotesi di ricalcolo il saldo del conto corrente al 24/01/2017 è pari a -53.507,86 euro.
§ 2
Avverso la sentenza n. 3104/2022 ha proposto appello ed ha Parte_1 chiesto che, in riforma di tale provvedimento, e previa sospensione della sua efficacia esecutiva, fosse accertata e dichiarata, la nullità ed inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della banca per interessi, spese, commissioni e competenze, per violazione del disposto di cui all'articolo 1815 comma 2 c.c. e della legge 7 marzo 1996 n. 108,
(essendo stati illegittimamente pattuiti tassi d'interesse corrispettivi sopra soglia sin dal momento della sottoscrizione e per illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi) e per l'effetto, parte appellata fosse condannata alla restituzione degli importi indebitamente percepiti, ai sensi dell'articolo 2033 codice civile ovvero per ingiustificato arricchimento (ex art. 2041 c.c.); si è costituita in giudizio ed ha, preliminarmente, Controparte_1 eccepito l'inammissibilità dell'appello in quanto promosso da soggetto giuridico (
[...]
inesistente, in quanto la predetta società è stata cancellata dal Registro Parte_1 delle Imprese in data 12.3.2018, risultando così estinta già nel corso del primo grado di giudizio, prima ancora dell'emissione della sentenza attualmente gravata.
in qualità di cessionaria del credito Controparte_2 litigioso, avendolo acquisito da è intervenuta nel presente giudizio ex art. CP_4
111 c.p.c, aderendo alle conclusioni già rassegnate dalla CP_1
All'udienza del 10.7.2024, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3
L'appello è inammissibile.
E' pacifico in giurisprudenza che “la cancellazione della società da registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa di stare in giudizio (..) pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento pag. 5/7 interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss cod. proc. civ. con eventuale prosecuzione
o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ., qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena di inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso” (in tal senso cass. civ. sez. uu. sent. n. 6070 del 12.3.2013).
Non opera nella specie il principio di ultrattività del mandato invocato dalla difesa di poiché, come espressamente statuito dalla suprema corte “in Parte_1 caso di cancellazione della società dal registro delle imprese, l'appello può essere notificato presso il procuratore della società cancellata;
poiché però la cancellazione, estinguendo la società, la priva anche della capacità di stare in giudizio, il difensore nei precedenti gradi non può dichiarare l'estinzione della società cancellata e contestualmente costituirsi per la stessa, restando esclusa l'ultrattività del mandato. Ne consegue che, in tal caso, debba dichiararsi l'interruzione del processo, per consentirne la riassunzione nei confronti dei soci della società estinta, diversamente gli atti successivamente compiuti, compresa la sentenza, sono da ritenersi nulli, con la conseguente necessità di rinnovazione” (cfr. cass. civ. sez. II, Sentenza n. 13777 del
17/05/2024).
Come documentalmente provato da la Controparte_1 cancellazione dell'odierna appellante è avvenuta in data 12.3.2018, ovvero nelle more del giudizio di primo grado. La difesa della nulla ha riferito in merito all'estinzione Pt_1 nel corso del precedente grado di giudizio (che avrebbe dovuto essere interrotto dal giudice una volta notiziato dell'evento, ed eventualmente proseguito dai soci). Il silenzio di su un punto fondamentale come quello dell'esistenza Parte_1 giuridica della compagine societaria è proseguito anche nel corso del presente grado. La difesa dell'appellante ha ritenuto, errando, di poter continuare ad agire in forza della ritenuta ultrattività del mandato conferito dalla società quando era ancora attiva nel
2017. Tale possibilità, come detto, è tuttavia stata esclusa dalla suprema corte. pag. 6/7 L'appello va dunque dichiarato inammissibile.
L'accoglimento dell'eccezione preliminare esonera la corte dalla valutazione del gravame nel merito.
§ 4
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La corte, dichiara inammissibile l'appello; condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
e di delle spese processuali
[...] Controparte_2 del giudizio di appello che liquida, per ciascuna, in € 3.500,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%; dichiara ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione e manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 22.7.2025
Il consigliere estensore Il presidente dott. Carolina Elia dott. Riccardo Mele
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Riccardo Mele presidente dr. Maurizio Petrelli consigliere dr. Carolina Elia consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 943 del ruolo generale delle cause dell'anno 2022
TRA
p.i. ) con sede in Presicce (Le), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Parte_2
Rosario Gabellone, come da mandato in atti
APPELLANTE
E
(c.f. ), con sede in Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
Giuseppe Conte, come da mandato in atti
APPELLATA
NONCHE'
(c.f. ), con sede in Napoli, Controparte_2 P.IVA_3 in persona della procuratrice speciale (c.f. Controparte_3 ), con sede in Torino, in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Augusto Faraone, come da mandato in atti
INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
A seguito di trattazione scritta disposta con ordinanza del 27.3.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1
Con atto di citazione del 23 gennaio 2017, ha convenuto Parte_1 [...]
dinanzi al tribunale civile di Lecce, ed ha dedotto di essere Controparte_1 intestataria del conto corrente n. 4150138, aperto in data 20.09.2007 ed estinto in data
7.9.2015.
Parte attrice ha documentato che in data 6.5.2014, la convenuta le aveva richiesto CP_1 il pagamento di € 39.536,96 quale saldo per ripianare l'esposizione debitoria relativa al predetto conto corrente, nonché per il rimborso di anticipi relativi a fatture scadute, oltre ad interessi e spese;
richiesta a cui non aveva dato seguito. Parte_1
In data 19.5.2015 e 20.4.2015 aveva, allora, richiesto ai fideiussori della CP_4
- e - il pagamento del saldo debitorio (nel Pt_1 Parte_2 Parte_3 frattempo) maturato dalla società ed ammontante ad € 49.939,46 oltre interessi e spese.
Anche tale richiesta era rimasta, tuttavia, inevasa.
In data 8.3.2016 ha indirizzato all'istituto bancario una pec con Parte_1 cui ha eccepito l'irregolarità del rapporto contrattuale in oggetto, contestando in particolare la capitalizzazione trimestrale degli interessi, l'anatocismo, l'usura,
l'applicazione di cms, la postergazione delle valute e l'addebito di spese ingiustificate alla stessa applicate dalla CP_4
La ha risposto alla missiva in data 30.3.2016, negando ogni addebito, e CP_1 confermando la regolarità delle condizioni applicate alla correntista.
pag. 2/7 Fallito il tentativo di componimento in via stragiudiziale della vicenda,
[...] ha avviato il giudizio, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Parte_1
Giudice adito, contrariis rejectis A) Accertare e dichiarare l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto, in violazione degli artt. 1283, 1284, 1418 c.c. per nullità ed inefficacia delle relative clausole e/o inesistenza di rapporto contrattuale;
per gli effetti condannare la convenuta alla restituzione degli importi indebitamente percepiti, ai sensi dell'art. 2033 c.c., ovvero per ingiustificato arricchimento;
B) Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1418 e 1325 c.c. e comunque per tutte le causali di cui in premessa, degli addebiti in c/c imposti come
Commissioni sul Massimo Scoperto (CMS) trimestrale, generatrici di effetti anatocistici, prive di causa negoziale e/o inesistenza di rapporto contrattuale;
per gli effetti condannare la convenuta alla restituzione degli importi indebitamente percepiti, ai sensi dell'art. 2033 c.c., ovvero per ingiustificato arricchimento;
C) Accertare e dichiarare l'illegittimità delle clausole di determinazione e di applicazione degli interessi ultralegali con espressa ripetizione di tutto quanto illegittimamente versato per nullità ed inefficacia (per violazione degli artt. 1284, 1346 e 1418 c.c.), per superamento del tasso soglia, relativamente al conto corrente n. 1150138, ovvero per inesistenza di una espressa previsione contrattuale;
per gli effetti condannare la convenuta alla restituzione degli importi indebitamente percepiti, ai sensi dell'art. 2033
c.c., ovvero per ingiustificato arricchimento;
D) Accertare e dichiarare la nullità del contratto di collocamento di strumenti finanziari nello specifico Piani di Accumulo
(PAC), per mancanza di causa ex articolo 1418 c.c.; per gi effetti condannare la convenuta alla restituzione degli importi indebitamente percepiti, ai sensi dell'art. 2033
c.c., ovvero per ingiustificato arricchimento;
E) Per l'effetto, in accoglimento delle conclusioni rassegnate ai punti precedenti, accertare e dichiarare che la somma complessiva dovuta dalla società in persona Parte_1 dell'amministratore sig. , all'Istituto di credito convenuto è pari ad Euro Parte_2
5.258,45 ovvero la maggiore o minore somma che sarà accertata nel corso del giudizio;
F) Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della convenuta per tutti i motivi esposti e per gli effetti condannarsi al risarcimento del danno, per l'importo che pag. 3/7 si determinerà nel corso del giudizio ovvero che sarà ritenuto equo e di giustizia dall'Ill.mo Giudicante adito;
G) Il tutto con condanna al pagamento delle spese diritti ed onorari del presente giudizio” si è costituita in giudizio con memoria del 12 Controparte_5 giugno 2017, ed ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa, così provvedere: IN VIA
PRELIMINARE A) concedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.186 bis c.p.c. ordinanza per la somma di euro 5.245,45 pari alla somma non contestata e quale minor somma che il c.t.p. di parte attrice ritiene comunque dovuta. IN VIA DEFINITIVA B) ritenuta non provata dall'attore la domanda proposta, rigettare la stessa perché infondata in fatto ed in diritto con ogni conseguenza di legge;
C) Spese e compensi di causa come per legge.”.
In data 04 dicembre 2017, il tribunale, con provvedimento emesso fuori udienza, ha disposto che versasse alla la somma Parte_4 CP_4 non contestata di euro 5.248,45 ex art 186 bis c.p.c. ed ha concesso i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
§ 1.1
All'esito del giudizio di primo grado, il tribunale di Lecce, con sentenza n. 3104 del
7.11.2022 ha parzialmente accolto la domanda attrice e ha dichiarato che il saldo di conto corrente, ricalcolato al 24/01/2017 ammontava ad € 53.507,86 a debito di parte attrice;
in ragione dell'accoglimento parziale della domanda, ha compensato parzialmente le spese tra le parti, condannando la convenuta alla refusione della CP_1 restante metà in favore di parte attrice.
§ 1.2
A fondamento della decisione, il tribunale ha argomentato come segue:
- tra le varie ipotesi di calcolo elaborate dal CTU, ha ritenuto corretta quella di cui al prospetto “C2” in quanto “tiene conto sia delle condizioni contrattuali, sia dell'evoluzione normativa avvenuta nel corso del rapporto”; nel predetto prospetto è stato “esposto il ricalcolo del conto corrente ordinario, sulla base delle indicazioni previste dai quesiti numero 7, 8 e 9, con l'eliminazione delle
CMS, con capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori (..) e con capitalizzazione pag. 4/7 trimestrale sia delle CSA che delle competenze derivanti dal conto anticipi. In questa ipotesi di ricalcolo il saldo del conto corrente al 24/01/2017 è pari a -53.507,86 euro.
§ 2
Avverso la sentenza n. 3104/2022 ha proposto appello ed ha Parte_1 chiesto che, in riforma di tale provvedimento, e previa sospensione della sua efficacia esecutiva, fosse accertata e dichiarata, la nullità ed inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della banca per interessi, spese, commissioni e competenze, per violazione del disposto di cui all'articolo 1815 comma 2 c.c. e della legge 7 marzo 1996 n. 108,
(essendo stati illegittimamente pattuiti tassi d'interesse corrispettivi sopra soglia sin dal momento della sottoscrizione e per illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi) e per l'effetto, parte appellata fosse condannata alla restituzione degli importi indebitamente percepiti, ai sensi dell'articolo 2033 codice civile ovvero per ingiustificato arricchimento (ex art. 2041 c.c.); si è costituita in giudizio ed ha, preliminarmente, Controparte_1 eccepito l'inammissibilità dell'appello in quanto promosso da soggetto giuridico (
[...]
inesistente, in quanto la predetta società è stata cancellata dal Registro Parte_1 delle Imprese in data 12.3.2018, risultando così estinta già nel corso del primo grado di giudizio, prima ancora dell'emissione della sentenza attualmente gravata.
in qualità di cessionaria del credito Controparte_2 litigioso, avendolo acquisito da è intervenuta nel presente giudizio ex art. CP_4
111 c.p.c, aderendo alle conclusioni già rassegnate dalla CP_1
All'udienza del 10.7.2024, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3
L'appello è inammissibile.
E' pacifico in giurisprudenza che “la cancellazione della società da registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa di stare in giudizio (..) pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento pag. 5/7 interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss cod. proc. civ. con eventuale prosecuzione
o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ., qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena di inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso” (in tal senso cass. civ. sez. uu. sent. n. 6070 del 12.3.2013).
Non opera nella specie il principio di ultrattività del mandato invocato dalla difesa di poiché, come espressamente statuito dalla suprema corte “in Parte_1 caso di cancellazione della società dal registro delle imprese, l'appello può essere notificato presso il procuratore della società cancellata;
poiché però la cancellazione, estinguendo la società, la priva anche della capacità di stare in giudizio, il difensore nei precedenti gradi non può dichiarare l'estinzione della società cancellata e contestualmente costituirsi per la stessa, restando esclusa l'ultrattività del mandato. Ne consegue che, in tal caso, debba dichiararsi l'interruzione del processo, per consentirne la riassunzione nei confronti dei soci della società estinta, diversamente gli atti successivamente compiuti, compresa la sentenza, sono da ritenersi nulli, con la conseguente necessità di rinnovazione” (cfr. cass. civ. sez. II, Sentenza n. 13777 del
17/05/2024).
Come documentalmente provato da la Controparte_1 cancellazione dell'odierna appellante è avvenuta in data 12.3.2018, ovvero nelle more del giudizio di primo grado. La difesa della nulla ha riferito in merito all'estinzione Pt_1 nel corso del precedente grado di giudizio (che avrebbe dovuto essere interrotto dal giudice una volta notiziato dell'evento, ed eventualmente proseguito dai soci). Il silenzio di su un punto fondamentale come quello dell'esistenza Parte_1 giuridica della compagine societaria è proseguito anche nel corso del presente grado. La difesa dell'appellante ha ritenuto, errando, di poter continuare ad agire in forza della ritenuta ultrattività del mandato conferito dalla società quando era ancora attiva nel
2017. Tale possibilità, come detto, è tuttavia stata esclusa dalla suprema corte. pag. 6/7 L'appello va dunque dichiarato inammissibile.
L'accoglimento dell'eccezione preliminare esonera la corte dalla valutazione del gravame nel merito.
§ 4
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La corte, dichiara inammissibile l'appello; condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
e di delle spese processuali
[...] Controparte_2 del giudizio di appello che liquida, per ciascuna, in € 3.500,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%; dichiara ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione e manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 22.7.2025
Il consigliere estensore Il presidente dott. Carolina Elia dott. Riccardo Mele
pag. 7/7