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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 05/11/2024, n. 1921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1921 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1288/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Venezia, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Guido Santoro Presidente
dott.ssa Gabriella Zanon Consigliere relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1288/2024 promossa da:
(C.F.: ) nella qualità Parte_1 C.F._1
di socio di maggioranza di ROYAL SECURITY & BODYGUARD
S.R.L.S., rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Casciabanca e dall'avv. Vito Amendolagine, del Foro di Bari, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Bari, via S. Visconti n.100
RECLAMANTE
contro
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
1 rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Silvestri, con domicilio eletto presso lo studio del predetto in Ravenna, via Carducci n.5
RECLAMATO
e contro
Controparte_2
[...]
RECLAMATA NON COSTITUITA
Oggetto: Reclamo ex art.51 CCI avverso la sentenza n. 149/2024 del Tribunale di Vicenza, pubblicata il 16 giugno 2024 ed iscritta nel Registro delle Imprese il 28 giugno 2024
CONCLUSIONI
Per parte reclamante:
In via preliminare: Si chiede che a legittima integrazione del contraddittorio, l'emanando decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ex art. 51, comma quinto, CCII, venga notificato nell'osservanza delle forme di legge ex art. 51, comma 6, del CCII, unitamente al presente ricorso oltre che al curatore anche al sig.
, nella propria espressa e formale qualità di legale Controparte_3
2 rappresentante pro-tempore della Controparte_4
alla data di apertura della liquidazione giudiziale, anche al fine
[...]
di consentire la partecipazione al presente giudizio attesa la mancata costituzione della società in quello svoltosi dinanzi al Tribunale.
L'estensione del contraddittorio risulta essere necessaria anche per consentire la compiuta esplicazione del diritto di difesa da parte dell'odierna parte reclamante, la quale è ad oggi l'unico soggetto del sodalizio societario ad essere stato ascoltato dal curatore in sede di prime informazioni sulle cause che avrebbero legittimato la apertura della liquidazione giudiziale non essendo lo stesso a conoscenza di fatti, atti ed attività sopravvenute in seguito alla sua cessazione dalla carica nel mese di febbraio 2024.
In via istruttoria: Si chiede disporsi l'acquisizione delle fatture e delle note di credito con la relativa documentazione contabile a corredo delle stesse emesse nel 2022, 2023 e 2024 dalla Royal Security CP_4
& Bodyguard S.r.l.s. nei confronti dei clienti/fornitori individuati sub pagina 8 e sub pagina 9 del presente atto di reclamo. All'esito della relativa acquisizione agli atti del presente procedimento in fase di reclamo ex art. 51 CCII, si chiede ammettersi una consulenza tecnica contabile di ufficio tendente a ricostruire, nell'arco del biennio antecedente l'avvenuta apertura della procedura di liquidazione giudiziale, la concreta disponibilità ed il relativo ammontare dei crediti già scaduti alla data di apertura della suddetta procedura. Per effetto
3 della quale (procedura), la Società Royal Security & Bodyguard S.r.l.s.
è stata costretta a soprassedere dall'intraprendere qualsiasi iniziativa giudiziale per il recupero della rilevante posizione creditoria vantata nei confronti dei soggetti debitori, con il conseguente momentaneo aggravarsi della crisi di liquidità nel fare fronte, con i mezzi normali di pagamento, ai debiti verso l'Erario, nonchè a quelli verso il lavoratore ricorrente nella espletata fase di pre-liquidazione giudiziale.
Nel merito: accogliere il reclamo proposto da avverso Parte_1
la sentenza n. 149/2024 Tribunale di Vicenza con la quale è stata dichiarata aperta la liquidazione giudiziale della
[...]
per l'effetto revocandola, con ogni Controparte_4
conseguente declaratoria di legge.
Sin d'ora si chiede fissarsi udienza di discussione in presenza.
Spese di lite secondo il criterio della soccombenza.
Si deposita documentazione come da indice del fascicolo telematico.
Per parte reclamata:
Voglia l'adita Ecc. ma Corte d'Appello, rigettare tutte le domande, nessuna esclusa, proposte nell'atto di reclamo presentato dal Sig.
confermando la sentenza di dichiarazione di Parte_1
fallimento del Tribunale di Vicenza.
Con vittoria di compensi.
4 Si depositano i seguenti documenti: - Atto di Reclamo;
- Sentenza dichiarativa di fallimento. Si chiede che sia acquisita tutta la documentazione relativa la procedura fallimentare in corso.
Ragioni della decisione
Con atto depositato in data 25 luglio 2024 , nella Parte_1
qualità di socio di maggioranza di Controparte_4
proponeva reclamo ex art. 51 CCII avverso la sentenza
[...]
n.149/2024, pubblicata il 16 giugno 2024 ed iscritta nel Registro delle
Imprese il 28 giugno 2024, con cui il Tribunale di Vicenza aveva dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della predetta società, in accoglimento dell'istanza di , titolare di Controparte_1
un credito di lavoro portato da decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per l'importo di euro 4.695,00 oltre interessi.
Regolarmente notificato il reclamo ed il decreto di fissazione dell'udienza alla Liquidazione Giudiziale nonché a , Controparte_1
quest'ultimo si è costituito insistendo per il rigetto del reclamo, mentre la liquidazione giudiziale ha omesso di costituirsi.
All'udienza del 24 ottobre 2024 è comparso il solo reclamante, che ha precisato le conclusioni come sopra trascritte;
dichiarata la contumacia della liquidazione giudiziale il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
5 Con la sentenza impugnata il Tribunale di Vicenza, rilevato che la società debitrice, non costituendosi, non aveva dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art.2, comma 1, lett.d) CCII e ritenuta superata la soglia stabilita dall'art.49 CCII, posto che la società debitrice, in aggiunta debito nei confronti del ricorrente, risultava avere debiti esigibili non pagati verso INPS ed INAIL per euro
381.306,14 (come da informativa dell'Agenzia delle Entrate –
Riscossione del 28 marzo 2024), ha ravvisato la sussistenza dell'insolvenza della società considerati:
- il mancato pagamento del credito azionato, benché fondato su decreto ingiuntivo esecutivo e non di importo elevato;
- la presenza di ingenti debiti esigibili nei confronti di INPS ed INAIL;
- il mancato deposito dei bilanci;
- il mancato pagamento di debiti essenziali per l'esercizio dell'attività imprenditoriale (i debiti nei confronti del lavoratore ricorrente e degli enti previdenziali).
Il reclamo è incentrato sull'assunto per cui la società, lungi dal versare in stato di insolvenza, si sarebbe trovata in una momentanea carenza di liquidità dovuta al mancato pagamento da parte dei principali clienti;
vi sarebbero infatti rilevanti crediti da incassare, per complessivi euro 298.831,00.
Il reclamante chiede pertanto che il Collegio disponga l'acquisizione delle fatture e delle note di credito con la relativa documentazione
6 contabile a corredo delle stesse emessa dalla società Controparte_4
negli anni 2022, 2023 e 2024 nei confronti dei
[...]
clienti/fornitori individuati alle pagg. 8 e 9 del reclamo ed all'esito disponga consulenza tecnica contabile d'ufficio volta a ricostruire, nell'arco del biennio antecedente l'avvenuta apertura della procedura di liquidazione giudiziale, la concreta disponibilità ed il relativo ammontare dei crediti già scaduti a tale data.
Il reclamato “ammesso che il sig. abbia legittimità attiva per Pt_1
intentare il reclamo”, ne ha chiesto il rigetto sostenendo che la società odierna reclamante versava senz'altro in stato di insolvenza stante l'incapacità di adempiere le proprie obbligazioni, comprese quelle nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali.
Preliminarmente va affermata la legittimazione dell'istante a proporre il reclamo avverso la sentenza in oggetto, considerato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità – formatosi nella vigenza della legge fallimentare e senz'altro applicabile anche nell'ipotesi di liquidazione giudiziale alla luce della previsione di cui all'art.51 CCII – per cui “il socio di società di capitali fallita è titolare di posizioni giuridiche che potrebbero essere pregiudicate dalla dichiarazione di fallimento e pertanto è legittimato alla partecipazione al procedimento prefallimentare nonché alla proposizione del relativo reclamo, che deve essere proposto,
7 indipendentemente dalla partecipazione al procedimento prefallimentare, nel termine di trenta giorni dalla iscrizione della sentenza dichiarativa nel registro delle imprese non potendosi al medesimo applicare l'art.327, comma 2, c.p.c.” (Cass. 7 settembre
2017, n.20913).
La formulazione di cui all'art.18 L.F. così come quella di cui all'art.51
CCII stabiliscono infatti che il reclamo può essere proposto “da qualunque interessato”, e tale previsione ha determinato la Suprema
Corte a ricomprendere tra i legittimati attivi non solo i portatori di un interesse giuridico, ma chiunque vanti un interesse anche solo morale alla revoca del fallimento (v. Cass. 4 dicembre 2012, n.21681; Cass. ord. 10 marzo 2017, n.6348).
Le richieste istruttorie formulate dal reclamante non meritano accoglimento.
Il reclamante infatti sollecita l'esercizio dei poteri officiosi della Corte chiedendo che venga acquisita tutta la documentazione contabile volta a comprovare l'esistenza dei crediti esposti nel reclamo e che successivamente venga disposta consulenza tecnica d'ufficio volta a ricostruire le poste creditorie esigibili alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale.
8 Nel caso in esame la documentazione prodotta dal reclamante appare del tutto inadeguata, rivolvendosi in un paio di solleciti e in fatture scadute per l'ammontare di circa 70.000,00 euro.
Su tale base la sollecitazione dell'esercizio di poteri istruttori officiosi
– e quindi di mera supplenza – non appare una via percorribile, stante l'incompletezza del materiale probatorio offerto dal reclamante, alla quale non può utilmente porsi rimedio con la richiesta di acquisizione delle fatture e delle note di credito emesse nel biennio antecedente la dichiarazione di liquidazione giudiziale e di successivo espletamento di una consulenza tecnico contabile, anche considerato il mancato deposito dei bilanci sin dalla data di costituzione della società.
Incontestata la sussistenza dei requisiti dimensionali e dell'ingente debito nei confronti degli enti previdenziali, la circostanza che la società debitrice non sia stata in grado di pagare neppure il modesto credito vantato dal ricorrente e cristallizzato in un decreto esecutivo non solo non depone certo nel senso di una transeunte situazione di illiquidità o crisi, ma, unitamente all'evidente valenza dimostrativa di un'irreversibile decozione degli altri elementi pure indicati dal tribunale (e non fatti oggetto di alcuna specifica e adeguata contestazione da parte del reclamante) certifica una situazione di vera e propria insolvenza.
9 Ritiene pertanto il Collegio che alla luce dei rilievi sopra esposti il reclamo avverso la sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale vada rigettato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del reclamato costituito come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della bassa complessità del giudizio e dell'assenza di fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, definitivamente pronunciando nel procedimento n.1288/2024 R.G., così provvede:
- rigetta il reclamo;
- condanna alla rifusione in favore di Parte_1 [...]
delle spese processuali che liquida in euro CP_1
3.500,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso, CPA ed IVA come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo al reclamante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Venezia, 24 ottobre 2024
Il Presidente
dott. Guido Santoro
10 Il Consigliere estensore dott.ssa Gabriella Zanon
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Venezia, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Guido Santoro Presidente
dott.ssa Gabriella Zanon Consigliere relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1288/2024 promossa da:
(C.F.: ) nella qualità Parte_1 C.F._1
di socio di maggioranza di ROYAL SECURITY & BODYGUARD
S.R.L.S., rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Casciabanca e dall'avv. Vito Amendolagine, del Foro di Bari, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Bari, via S. Visconti n.100
RECLAMANTE
contro
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
1 rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Silvestri, con domicilio eletto presso lo studio del predetto in Ravenna, via Carducci n.5
RECLAMATO
e contro
Controparte_2
[...]
RECLAMATA NON COSTITUITA
Oggetto: Reclamo ex art.51 CCI avverso la sentenza n. 149/2024 del Tribunale di Vicenza, pubblicata il 16 giugno 2024 ed iscritta nel Registro delle Imprese il 28 giugno 2024
CONCLUSIONI
Per parte reclamante:
In via preliminare: Si chiede che a legittima integrazione del contraddittorio, l'emanando decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ex art. 51, comma quinto, CCII, venga notificato nell'osservanza delle forme di legge ex art. 51, comma 6, del CCII, unitamente al presente ricorso oltre che al curatore anche al sig.
, nella propria espressa e formale qualità di legale Controparte_3
2 rappresentante pro-tempore della Controparte_4
alla data di apertura della liquidazione giudiziale, anche al fine
[...]
di consentire la partecipazione al presente giudizio attesa la mancata costituzione della società in quello svoltosi dinanzi al Tribunale.
L'estensione del contraddittorio risulta essere necessaria anche per consentire la compiuta esplicazione del diritto di difesa da parte dell'odierna parte reclamante, la quale è ad oggi l'unico soggetto del sodalizio societario ad essere stato ascoltato dal curatore in sede di prime informazioni sulle cause che avrebbero legittimato la apertura della liquidazione giudiziale non essendo lo stesso a conoscenza di fatti, atti ed attività sopravvenute in seguito alla sua cessazione dalla carica nel mese di febbraio 2024.
In via istruttoria: Si chiede disporsi l'acquisizione delle fatture e delle note di credito con la relativa documentazione contabile a corredo delle stesse emesse nel 2022, 2023 e 2024 dalla Royal Security CP_4
& Bodyguard S.r.l.s. nei confronti dei clienti/fornitori individuati sub pagina 8 e sub pagina 9 del presente atto di reclamo. All'esito della relativa acquisizione agli atti del presente procedimento in fase di reclamo ex art. 51 CCII, si chiede ammettersi una consulenza tecnica contabile di ufficio tendente a ricostruire, nell'arco del biennio antecedente l'avvenuta apertura della procedura di liquidazione giudiziale, la concreta disponibilità ed il relativo ammontare dei crediti già scaduti alla data di apertura della suddetta procedura. Per effetto
3 della quale (procedura), la Società Royal Security & Bodyguard S.r.l.s.
è stata costretta a soprassedere dall'intraprendere qualsiasi iniziativa giudiziale per il recupero della rilevante posizione creditoria vantata nei confronti dei soggetti debitori, con il conseguente momentaneo aggravarsi della crisi di liquidità nel fare fronte, con i mezzi normali di pagamento, ai debiti verso l'Erario, nonchè a quelli verso il lavoratore ricorrente nella espletata fase di pre-liquidazione giudiziale.
Nel merito: accogliere il reclamo proposto da avverso Parte_1
la sentenza n. 149/2024 Tribunale di Vicenza con la quale è stata dichiarata aperta la liquidazione giudiziale della
[...]
per l'effetto revocandola, con ogni Controparte_4
conseguente declaratoria di legge.
Sin d'ora si chiede fissarsi udienza di discussione in presenza.
Spese di lite secondo il criterio della soccombenza.
Si deposita documentazione come da indice del fascicolo telematico.
Per parte reclamata:
Voglia l'adita Ecc. ma Corte d'Appello, rigettare tutte le domande, nessuna esclusa, proposte nell'atto di reclamo presentato dal Sig.
confermando la sentenza di dichiarazione di Parte_1
fallimento del Tribunale di Vicenza.
Con vittoria di compensi.
4 Si depositano i seguenti documenti: - Atto di Reclamo;
- Sentenza dichiarativa di fallimento. Si chiede che sia acquisita tutta la documentazione relativa la procedura fallimentare in corso.
Ragioni della decisione
Con atto depositato in data 25 luglio 2024 , nella Parte_1
qualità di socio di maggioranza di Controparte_4
proponeva reclamo ex art. 51 CCII avverso la sentenza
[...]
n.149/2024, pubblicata il 16 giugno 2024 ed iscritta nel Registro delle
Imprese il 28 giugno 2024, con cui il Tribunale di Vicenza aveva dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della predetta società, in accoglimento dell'istanza di , titolare di Controparte_1
un credito di lavoro portato da decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per l'importo di euro 4.695,00 oltre interessi.
Regolarmente notificato il reclamo ed il decreto di fissazione dell'udienza alla Liquidazione Giudiziale nonché a , Controparte_1
quest'ultimo si è costituito insistendo per il rigetto del reclamo, mentre la liquidazione giudiziale ha omesso di costituirsi.
All'udienza del 24 ottobre 2024 è comparso il solo reclamante, che ha precisato le conclusioni come sopra trascritte;
dichiarata la contumacia della liquidazione giudiziale il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
5 Con la sentenza impugnata il Tribunale di Vicenza, rilevato che la società debitrice, non costituendosi, non aveva dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art.2, comma 1, lett.d) CCII e ritenuta superata la soglia stabilita dall'art.49 CCII, posto che la società debitrice, in aggiunta debito nei confronti del ricorrente, risultava avere debiti esigibili non pagati verso INPS ed INAIL per euro
381.306,14 (come da informativa dell'Agenzia delle Entrate –
Riscossione del 28 marzo 2024), ha ravvisato la sussistenza dell'insolvenza della società considerati:
- il mancato pagamento del credito azionato, benché fondato su decreto ingiuntivo esecutivo e non di importo elevato;
- la presenza di ingenti debiti esigibili nei confronti di INPS ed INAIL;
- il mancato deposito dei bilanci;
- il mancato pagamento di debiti essenziali per l'esercizio dell'attività imprenditoriale (i debiti nei confronti del lavoratore ricorrente e degli enti previdenziali).
Il reclamo è incentrato sull'assunto per cui la società, lungi dal versare in stato di insolvenza, si sarebbe trovata in una momentanea carenza di liquidità dovuta al mancato pagamento da parte dei principali clienti;
vi sarebbero infatti rilevanti crediti da incassare, per complessivi euro 298.831,00.
Il reclamante chiede pertanto che il Collegio disponga l'acquisizione delle fatture e delle note di credito con la relativa documentazione
6 contabile a corredo delle stesse emessa dalla società Controparte_4
negli anni 2022, 2023 e 2024 nei confronti dei
[...]
clienti/fornitori individuati alle pagg. 8 e 9 del reclamo ed all'esito disponga consulenza tecnica contabile d'ufficio volta a ricostruire, nell'arco del biennio antecedente l'avvenuta apertura della procedura di liquidazione giudiziale, la concreta disponibilità ed il relativo ammontare dei crediti già scaduti a tale data.
Il reclamato “ammesso che il sig. abbia legittimità attiva per Pt_1
intentare il reclamo”, ne ha chiesto il rigetto sostenendo che la società odierna reclamante versava senz'altro in stato di insolvenza stante l'incapacità di adempiere le proprie obbligazioni, comprese quelle nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali.
Preliminarmente va affermata la legittimazione dell'istante a proporre il reclamo avverso la sentenza in oggetto, considerato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità – formatosi nella vigenza della legge fallimentare e senz'altro applicabile anche nell'ipotesi di liquidazione giudiziale alla luce della previsione di cui all'art.51 CCII – per cui “il socio di società di capitali fallita è titolare di posizioni giuridiche che potrebbero essere pregiudicate dalla dichiarazione di fallimento e pertanto è legittimato alla partecipazione al procedimento prefallimentare nonché alla proposizione del relativo reclamo, che deve essere proposto,
7 indipendentemente dalla partecipazione al procedimento prefallimentare, nel termine di trenta giorni dalla iscrizione della sentenza dichiarativa nel registro delle imprese non potendosi al medesimo applicare l'art.327, comma 2, c.p.c.” (Cass. 7 settembre
2017, n.20913).
La formulazione di cui all'art.18 L.F. così come quella di cui all'art.51
CCII stabiliscono infatti che il reclamo può essere proposto “da qualunque interessato”, e tale previsione ha determinato la Suprema
Corte a ricomprendere tra i legittimati attivi non solo i portatori di un interesse giuridico, ma chiunque vanti un interesse anche solo morale alla revoca del fallimento (v. Cass. 4 dicembre 2012, n.21681; Cass. ord. 10 marzo 2017, n.6348).
Le richieste istruttorie formulate dal reclamante non meritano accoglimento.
Il reclamante infatti sollecita l'esercizio dei poteri officiosi della Corte chiedendo che venga acquisita tutta la documentazione contabile volta a comprovare l'esistenza dei crediti esposti nel reclamo e che successivamente venga disposta consulenza tecnica d'ufficio volta a ricostruire le poste creditorie esigibili alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale.
8 Nel caso in esame la documentazione prodotta dal reclamante appare del tutto inadeguata, rivolvendosi in un paio di solleciti e in fatture scadute per l'ammontare di circa 70.000,00 euro.
Su tale base la sollecitazione dell'esercizio di poteri istruttori officiosi
– e quindi di mera supplenza – non appare una via percorribile, stante l'incompletezza del materiale probatorio offerto dal reclamante, alla quale non può utilmente porsi rimedio con la richiesta di acquisizione delle fatture e delle note di credito emesse nel biennio antecedente la dichiarazione di liquidazione giudiziale e di successivo espletamento di una consulenza tecnico contabile, anche considerato il mancato deposito dei bilanci sin dalla data di costituzione della società.
Incontestata la sussistenza dei requisiti dimensionali e dell'ingente debito nei confronti degli enti previdenziali, la circostanza che la società debitrice non sia stata in grado di pagare neppure il modesto credito vantato dal ricorrente e cristallizzato in un decreto esecutivo non solo non depone certo nel senso di una transeunte situazione di illiquidità o crisi, ma, unitamente all'evidente valenza dimostrativa di un'irreversibile decozione degli altri elementi pure indicati dal tribunale (e non fatti oggetto di alcuna specifica e adeguata contestazione da parte del reclamante) certifica una situazione di vera e propria insolvenza.
9 Ritiene pertanto il Collegio che alla luce dei rilievi sopra esposti il reclamo avverso la sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale vada rigettato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del reclamato costituito come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della bassa complessità del giudizio e dell'assenza di fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, definitivamente pronunciando nel procedimento n.1288/2024 R.G., così provvede:
- rigetta il reclamo;
- condanna alla rifusione in favore di Parte_1 [...]
delle spese processuali che liquida in euro CP_1
3.500,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso, CPA ed IVA come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo al reclamante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Venezia, 24 ottobre 2024
Il Presidente
dott. Guido Santoro
10 Il Consigliere estensore dott.ssa Gabriella Zanon
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