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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 22/10/2025, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
dott. NC Salvatore OC Presidente
dott. Silvia Rita Fabrizio Consigliere
dott. ER AC Bellisarii Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di unico grado iscritta al n. R.G. 247/2024, rinviata per la discussione ex art. 275 bis cpc e trattenuta in decisione all'udienza del 22.10.2025
promossa da in persona dell' , di Parte_1 CP_1 Controparte_2 [...]
e procuratore di Avv. Francesca Muraca, rappresentata e difesa dagli Pt_1 Parte_1
Avv. ti Carlos D'Ercole e Giuseppe Palomba giusta procura allegata al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti avvocati sito in Milano, Corso Magenta n.84;
Ricorrente
contro rappresentata e difesa dall'Avv. NC Paolo Febbo giusta procura speciale in Controparte_3
calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato in Chieti Viale B. Croce n.3 presso lo studio del predetto avvocato;
Resistente Controparte_4
Resistente non costituito avente ad oggetto: opposizione alla stima ai sensi dell'art. 54 D.P.R. 8 giugno 2001 n.327.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria richiesta, accogliere il presente ricorso e per l'effetto:
accertare e dichiarare che la stima effettuata e resa dalla NA IT ex art. 21 del d.p.r. n.
327/2001 con riferimento ai terreni di proprietà della sig.ra , siti in Comune di Controparte_3
GA (PE) identificati al Catasto del suddetto Comune al foglio 29 mappali 279, 277 e foglio 30 mappali 346, 347, 536, interessati dal tracciato del metanodotto denominato “Rifacimento
Ravenna-Chieti – Tratto San Benedetto del Tronto – Chieti DN 650 (26') DP 75 bar e opere connesse”
è errata sia sotto il profilo del criterio di stima adottato, per tutte le ragioni esposte in atti, sia sotto il profilo della quantificazione delle indennità, stabilite nel complessivo importo di € 54.060,73 (di cui € 19.899,11 a titolo di asservimento ed € 34.161,62 a titolo di indennità di occupazione temporanea danni e deprezzamento dei fondi) e dunque illegittima, inefficace e in ogni caso inopponibile a per tutte le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto; Parte_1
accertare e dichiarare che l'indennità di asservimento spettante alla sig.ra è pari alla Controparte_3
complessiva minor somma di € 6.559,50, e l'indennità di occupazione temporanea e danni spettante alla medesima è pari alla complessiva minor somma di € 3.860,97, per un importo totale massimo di € 10.420,47 così come determinato nel Decreto di asservimento ed occupazione temporanea/danni del 23 dicembre 2022 del MASE, con annesso piano particellare, o in quella minore somma che dovesse essere ritenuta di giustizia.
Con vittoria di competenze e spese del presente giudizio e con condanna della parte resistente ad una somma a titolo di danno ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. “
Per parte resistente: “
A) Si chiede disporsi la rinnovazione della CTU con la nomina di un nuovo perito o il conferimento di nuovo incarico;
B) in subordine, disporsi convocazione del CTU affinché renda in udienza i chiarimenti alle predette osservazioni;
C) in ogni caso, rigettarsi il ricorso avversario per tutti i motivi indicati negli atti e verbali di causa, con condanna dell'attrice al rimborso delle spese processuali in favore della convenuta.”
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio in oggetto riguarda la determinazione dell'indennizzo per l'asservimento e l'occupazione temporanea dei terreni dell'odierna resistente, , distinti al Catasto del Comune di Controparte_3
GA (Pe) al Foglio 29 mappali 279, 277 e Foglio 30 mappali 346,347,536 ai fini della realizzazione del metanodotto denominato “ Rifacimento Ravenna-Chieti tratto San Benedetto del
Tronto-Chieti DN650 (26')DP 75 bar e opere connesse” e promosso da avverso la Parte_1
stima delle indennità di asservimento e di occupazione cui era pervenuta, con relazione notificata a mezzo pec in data 14 febbraio 2024, la terna nominata ai sensi dell'art 21 D.P.R. 327/2001.
Mediante tale l'elaborato i tecnici avevano osservato che le aree in oggetto, sulla scorta del vigente
P.R.G. del erano comprese: per le particelle 277-279 del foglio 29 e particella Controparte_5
346 del foglio 30 in zona “E”-Agricola, disciplinata dall'art. 28 delle relative Norme Tecniche di
Attuazione mentre per le particelle 347-536 del foglio 30 in zona “E” - Fascia di Rispetto corsi
d'acqua, regolata dall'art. 36 delle già richiamate Norme Tecniche di Attuazione.
Preso in esame il valore unitario medio dei terreni, indicato rispettivamente, in € 4,50 per i Terreni di cui al Foglio 30,p.lla 347 e 536 e in € 11,00 per i terreni di cui al Foglio 29, p.lla 277-279 e Foglio
30 p.lla 346, il Collegio aveva quantificato l'indennità di asservimento in € 19.899,11, l'indennità di occupazione temporanea in € 13.671,17, i danni diretti ( mancati redditi futuri, mancato raccolto sulla superficie oggetto di occupazione, ripristino della fertilità futura e perdita titoli P.A.C. sulla superficie non coltivabile) in € 14.151,47 nonché il danno indiretto ( quale sommatoria degli indennizzi per deprezzamento del fondo costituente “ unicum funzionale”) in € 6.338,98, per un totale di € 54.060,73.
Nella specie era stato emesso decreto di imposizione di servitù relativa a struttura lineare energetica
(metanodotto), che l'art.52 -octies DPR 327/2001 equipara al decreto di espropriazione, che legittima l'espropriato ed il beneficiario dell'espropriazione a chiedere la determinazione giudiziale dell'indennità: esso, con l'allegato piano particellare, contemplava una indennità d asservimento e di occupazione temporanea in favore di di complessivi € 10.420,47 di cui € 6.559,50 Parte_2
a titolo di indennità di asservimento ed €3.860,97 a titolo di indennità di occupazione temporanea e danni. La resistente non accettava le indennità proposte da e contenute nel Decreto di cui sopra e Pt_1
promuoveva, così, procedimento di cui all'art.21 del d.p.r. 327/2012 conclusosi con la redazione dell'elaborato oggetto di opposizione.
proponendo ricorso, contesta i criteri valutativi, avendo il Collegio errato sia Parte_1
nell'utilizzare per analogia la normativa riguardante le indennità applicabili alla servitù di acquedotto ed elettrodotto trattandosi, invece, nel caso in esame di servitù di metanodotto, sia nell'applicare il valore complementare nella stima delle indennità nonostante lo stesso si applichi solo in caso di espropriazione parziale e non in ipotesi di asservimento, non essendoci né frazionamento del terreno, né trasferimento di proprietà e né perdita della capacità reddituale del fondo agricolo.
La ricorrente contesta anche la metodologia di calcolo mediante l'utilizzo dei criteri di cui all'art 44 del Dpr 327/2001 al fine di determinare l'indennità di asservimento complessiva, ritenuta non condivisibile in quanto: a) essendo il metanodotto un'opera interrata, non comportava alcuna divisione in fasce;
b) una volta terminati i lavori, il terreno sarebbe tornato nella piena proprietà del soggetto asservito;
c) l'area in questione non sarebbe stata utilizzata da per il transito di Pt_1
uomini né macchine ed infine d) i terreni avevano una destinazione agricola e non suscettibili di alcuna trasformazione ai fini edificatori.
In sintesi, non condivide le risultanze della relazione tecnica sia per quanto concerne Pt_1
l'approccio metodologico che la quantificazione dell'indennità di asservimento trattandosi di un importo incongruo, non conforme ai criteri utilizzati nel piano particellare e meglio specificati nel
Decreto di asservimento.
costituitasi in giudizio ha chiesto il rigetto del ricorso sostenendo la correttezza della Controparte_3
stima operata dalla terna arbitrale.
Ha, per vero, preliminarmente eccepito, testualmente, “l'inammissibilità dell'impugnazione per nullità del lodo proposta dalla , in ragione delle seguenti considerazioni: le parti hanno Pt_1
adottato le regole sostanziali e procedimentali del codice di procedura civile, quindi l'arbitrato è rituale;
il lodo può essere impugnato esclusivamente per quei vizi che determinano la nullità o annullabilità dell'impegno tassativamente previste dall'art. 829 cpc;
il giudizio d'impugnazione per nullità del lodo davanti alla Corte d'Appello non costituisce un appello avverso la pronuncia degli arbitri, in quanto ha ad oggetto unicamente l'accertamento delle cause di nullità tassativamente previste dall'art. 829 cpc e dedotte con l'atto di impugnazione.” Non si è costituito il , dovendo, pertanto, Controparte_4
dichiararsene la contumacia.
Istruita con produzioni documentali e con CTU, la causa è, infine, pervenuta a decisione all'udienza del 22 ottobre 2025.
Questo Collegio deve in primo luogo evidenziare la desolante infondatezza dell'eccezione volta a sostenere l'inammissibilità dell'impugnazione di un fantomatico lodo arbitrale, ciò sol che si consideri come la stima della terna arbitrale non è un lodo rituale e che Le controversie aventi ad oggetto l'opposizione alla stima di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, correttamente introdotto dalla ricorrente.
I parametri normativi applicabili nella specie devono essere individuati in primo luogo, nell'art. 44 del dpr 32772001 (TUE), ricompreso nel rinvio contenuto nell'art.52-bis in relazione ai procedimenti finalizzati alla realizzazione di strutture lineari energetiche, tra le quali rientra anche un metanodotto, che attribuisce al proprietario del fondo il quale, dalla esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà, il diritto ad una indennità, la quale, pur in assenza nella norma di rigorosi criteri di quantificazione, deve essere comunque alla perdita o alla riduzione della possibilità di esercizio dei diritti dominicali determinata dalla costituzione del vincolo prediale.
La norma (che trova il proprio antecedente storico nell'art. 46, comma 1, legge 2359/1865) disciplina due distinte (per struttura ed effetti) fattispecie:
a) quella- che ricorre nella specie- relativa all'asservimento di un fondo mediante decreto impositivo di servitù che, strutturalmente, ne costituisce condizione indispensabile (e la cui emanazione, nella specie indubbia, costituisce condizione delle azioni tese alla determinazione dell'indennità dovuta);
b) quella riferita al danno permanente che derivi dalla perdita o diminuzione di facoltà inerenti il diritto dominicale in conseguenza dell'esecuzione di un'opera pubblica a soggetti estranei al procedimento espropriativo, proprietari di suoli contigui a quelli sui quali è stata eseguita l'opera (si vedano, tra le altre, Cass. 19972/2009; 23865/2015; ord.16495/2019; e, con specifico riferimento ad imposizione di servitù finalizzata alla realizzazione di un metanodotto di pubblica utilità, Cass. ord. 18581/2020; 5342/2021). Nel caso concreto qui in esame, rientrante nella prima fattispecie, l'indennità di asservimento spetta al proprietario gravato dall'imposizione dovuta alla realizzazione dell'opera pubblica e si colloca all'interno della categoria dell'espropriazione, nell'ambito di applicazione dell'art.42 Cost., trovando il credito indennitario fonte nel provvedimento impositivo per un rapporto mutuato da quello esistente tra decreto di esproprio e relativa indennità, la quale deve, quindi, “essere determinata riducendo proporzionalmente
l'indennità corrispondente al valore venale del bene, in ragione della minore compressione del diritto reale determinata dall'asservimento rispetto all'espropriazione “( così, da ultimo,
Cass,ord.7988/2021).
Il criterio di calcolo di tale indennità consiste, pertanto, in una misura percentuale della indennità di espropriazione il cui ammontare integra il limite oltre il quale la prima non può spingersi.
La riconduzione della indennità di asservimento a quella di esproprio ai fini del suo calcolo, comporta altresì ( pur restando fermo che la prima non è pienamente equiparabile all'indennità di esproprio, nel senso che, mentre quest'ultima è diretta ad attribuire al proprietario un serio ristoro per la perdita del bene oggetto dell'ablazione, l'altra è destinata a ristorare il pregiudizio effettivo ed attuale subito dal medesimo proprietario, che rimane pur sempre tale, a causa dell'esecuzione di un'opera pubblica) la rilevanza del principio costantemente affermato dalla giurisprudenza nomofilattica (ad esempio: Cass.11505/2014;
6926/2016;10747/2020), secondo cui laddove si assista ad una unica vicenda espropriativa non sono concepibili due distinti crediti, l'uno a titolo di indennità di espropriazione (o di asservimento) e l'altro a titolo di risarcimento del danno per il deprezzamento che abbiano subito le parti residue del bene espropriato ( o asservito), sicché qualora si tratti di un compendio a destinazione unitaria di un unico proprietario, il danno alla residua proprietà, non attinta direttamente dal decreto di espropriazione o asservimento, può ( e deve) trovare riconoscimento solo nel quadro della perdita di valore della parte non interessata dal provvedimento ablatorio o impositivo avuto riguardo al valore venale residuo, secondo quanto stabiliva in passato in materia di cd. esproprio parziale l'art.40 legge 2359/1865 e stabilisce oggi l'art. 33 TUE, il quale riconosce al proprietario una indennità commisurata non solo al valore venale della porzione fondiaria ablata o asservita, ma anche alla perdita di valore della porzione residua e tanto per effetto del provocato venir meno dell'originaria unità economica e funzionale del compendio. Pertanto, l'accostamento della disciplina dell'indennizzo espropriativo a quello conseguente l'imposizione di una servitù fa sì che “ la posta di cui all'art.33 cit. trovi applicazione anche rispetto ad un fondo appartenente ad un unico proprietario che si trovi svilito nel suo valore anche quanto alla parte non attinta dal provvedimento impositivo di servitù in ragione della originaria unitarietà del bene “( così- con specifico riferimento ad imposizione per pubblica utilità di servitù di metanodotto- le già citate Cass.ord.18581/2020 e 5342/2021).
Come chiaramente e condivisibilmente affermato dagli arresti appena ricordati, “ il criterio dettato dall'art.33 del d.P.R. n. 327/2001 trova applicazione, in ragione dell'analogia esistente tra la disciplina dell'indennizzo espropriativo e la disciplina dell'indennizzo dovuto per l'imposizione di una servitù, anche rispetto ad un fondo appartenente ad un unico proprietario il cui valore si trovi diminuito in relazione alla parte del fondo che non è attinta dal provvedimento impositivo della servitù e ciò proprio per la originaria unitarietà del bene”, sicché in siffatte ipotesi, la determinazione dell'indennità di asservimento va ricondotta “ all'osservanza del criterio di determinazione del valore venale del fondo declinato come valore complementare, che si accompagna alle ipotesi in cui il soggetto destinatario della imposizione di una servitù, quale unico proprietario, lamenti, per l'effetto dell'asservimento, un pregiudizio anche rispetto ad una parte del bene non direttamente coinvolta dalla misura reale, ma ritenuta funzionalmente correlata alla prima parte del bene.” Quindi, laddove “ alla imposizione di una servitù si accompagni la perdita di utilizzo del fondo per il passaggio di opere lineari- quali rete di acquedotti, oleodotti o gasdotti- la stima dell'indennità viene operata per la differenza tra il valore di mercato posseduto dal terreno, secondo la sua vocazione, prima dell'imposizione della servitù e quello successivo all'imposizione; siffatto criterio guida la stima anche nel caso in cui alla realizzazione dell'opera consegua la perdita di valore di mercato di area diversa da quella direttamente asservita, in quanto funzionalmente ed economicamente correlata alla stessa”.
Non vi è dubbio, quindi, che l'indennità debba essere valutata a partire dal valore venale del terreno intersecato, come peraltro indicato nell'ordinanza ammissiva della CTU, cui si rimanda, considerando la diminuzione del valore del fondo asservito in base ai vincoli concreti determinati dal decreto di asservimento e, comunque, considerando gli effetti limitativi che derivano ex lege dalla realizzazione dell'opera.
Ai principi e criteri sin qui delineati (e sostanzialmente trasfusi nei quesiti sottopostigli) si è pienamente conformato il CTU officiato nel presente giudizio. L'ausiliario del giudice, all'esito dello scrupoloso esame della documentazione acquisita e dei luoghi di causa, ha premesso che il terreno oggetto di asservimento e occupazione temporanea è ubicato nel Comune di GA (Pe) ed individuato nel Foglio 29, p.lle n.277
e 279 e nel Foglio 30, p.lle 346, 347 e 536 con estensione di complessivi mq.27.369,00 di superficie come riportata nel Catasto come Seminativo Irriguo.
Il tecnico ha, quindi, specificato che sulla base del P.R.G. vigente del medesimo Comune di
GA le particelle n.277 e 279 del Foglio 29 ricadono in zone “E-Agricola” art.28 delle
N.T.A. mentre le particelle n.347 e 536 del Foglio 30 ricadono in zona “E1-Fascia di rispetto corsi d'acqua, disciplinata, invece, dall'art.36 delle N.T.A.” ed ha precisato che la superficie asservita, in base al disciplinare di servitù (D.M. 23 dicembre 2022) ha una estensione complessiva di mq 6.487,00 mentre la superficie occupata temporaneamente per la esecuzione dei lavori viene indicata in mq 7.457,00. Sottratta la parte asservita, la parte restante del fondo interessato ha una superficie di mq 20.882,00.
Il consulente ha, quindi, individuato le caratteristiche della servitù (nell'obbligo per il proprietario di non costruire opere nella superficie mantenendola a terreno agrario con possibilità di mantenere le normali coltivazioni senza alterare la profondità di posa della tubazione con facoltà di di occupare l'area per la corretta esecuzione dei lavori) e Pt_1
dell'occupazione temporanea, con divieto di utilizzo per un periodo temporale di due anni.
Quanto alla determinazione del valore delle aree ai fini del calcolo delle indennità di asservimento e di occupazione temporanea, sono state valutate le caratteristiche intrinseche del terreno interessato e le sue potenzialità di utilizzo nel rispetto delle norme urbanistiche con riferimento ai momenti precedente e successivi l'imposizione della servitù.
Il CTU è, quindi, arrivato alle seguenti stime.
INDENNITA' DI ASSERVIMENTO
L'indennità di asservimento è stata calcolata secondo i dettami di questa Corte “con riferimento alla perdita ed alla permanente riduzione della possibilità di esercizio del diritto di proprietà comportante diminuzione di valore degli immobili” procedendo alla relativa stima del valore dei terreni nelle condizioni sia precedenti che seguenti l'imposizione della servitù.
In merito, quindi, al valore unitario dei terreni agricoli del Comune di GA si sono reperiti i dati disponibili nei bollettini del BUR dell'Agenzia delle Entrate per diversi anni, dai quali risultavano valori di circa €/mq 5,50 ai quali sono stati apportati dei correttivi in ragione delle caratteristiche intrinseche del bene in esame, sia in aumento ( es. per la qualità del terreno, le buone condizioni di collegamento con le infrastrutture e la presenza di disponibilità di risorse irrigue ) che in diminuzione ( es. deprezzamento determinato dall'attraversamento di un elettrodotto di media tensione).
Pertanto, utilizzando tali criteri, il Ctu ha ritenuto congrui i seguenti valori: € 5,40/mq per le particelle di terreno n.347 e 536 e € 8,50/mq per le particelle di terreno n.277, 279, 346.
In conclusione, il valore dell'indennità di asservimento è stato calcolato in € 16.368,06
(risultato della differenza tra il valore del lotto di terreno prima dell'imposizione della servitù pari ad € 201.792,10 e il valore del lotto di terreno dopo l'imposizione della servitù pari ad €
185.424,04).
INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
L'indennità di occupazione temporanea è stata calcolata secondo il criterio previsto dall'art.50 Dpr 327/2001 1 comma, che prevede che nel caso di occupazione di un'area è dovuta al proprietario una indennità per ogni anno pari a 1/12 di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, nella specie, quantificata in € 10.564,08.
INDENNITA PER DANNI ALLE COLTURE
In ordine ai danni, il Ctu ha rilevato che nei terreni in oggetto si praticava la coltivazione dello spinacio da industria, valutando, quindi, la produzione annuale in due distinti sfalci.
Pertanto, dopo aver reperito dati di mercato utili a valutare tale indennità, tenendo in considerazione la buona fertilità del terreno, le buone capacità di coltivazione, la quantificazione della produzione ad ettaro di circa 200 quintali, il prezzo di mercato per lo spinacio da industria riferito all'anno 2023 ( pari a € 30,00/q.le) e i costi di produzione riferiti ai disciplinari di produzione integrata 2023 della Regione Abruzzo-Dipartimento Agricoltura, il consulente ha calcolato in € 2.609,95 il mancato guadagno da vendita di spinaci.
Il Ctu, inoltre, non ha tenuto conto, nella valutazione del danno, nè del mancato ricevimento dei contributi PA (non essendo stata individuata in atti apposita documentazione a sostegno), né del ripristino della fertilità del terreno, (essendo stato lo strato corticale del terreno accantonato ai lati dell'area di intervento al fine di garantirne la rimessa nella sede originaria, lasciandone inalterata la fertilità).
In conclusione, secondo il CTU spetta alla resistente un'indennità complessiva di € 29.542,09.
La relazione peritale è stata oggetto di osservazioni di entrambe le parti. In ordine al valore di mercato di base dei terreni, il Ctp di ha ritenuto sovrastimati i Pt_1
valori attribuiti dall'ausiliario rispetto al reale andamento del mercato fondiario locale.
Il Ctp di parte resistente, invece, ha chiesto di ridefinire il valore di mercato dei terreni, sulla base di una ricerca di mercato specifica, utilizzando anche i riferimenti indicati nella relazione di stima della terna arbitrale. Inoltre, viene contestata l'applicazione del valore agricolo medio come base di calcolo, rilevando come elemento di valore del terreno con potenzialità edificabile, la posizione adiacente la zona urbanizzata.
Il consulente tecnico ha confermato le proprie valutazioni, sottolineando che le particelle di terreno interessate dall'attraversamento della conduttura di gas realizzata da Pt_1
confinano con le cosiddette “vasche di laminazione” del fiume Pescara che, in ipotesi di piogge abbondanti, nei mesi precedenti non erano state in grado da fungere da contenimento determinando la trasformazione del terreno in un paesaggio lacustre.
Tali fattori di criticità ambientale, continua il consulente, “vanno tenuti in conto sia nell'ipotesi dell'utilizzo agricolo dei terreni sia nella (remota) ipotesi di utilizzo a fini edificatori”.
Quanto ai criteri e ai valori di incremento/decremento del valore dei terreni dovuto all'asservimento, il Ctp di ha contesto l'infondatezza del suo incremento e l'omessa Pt_1
valutazione della presenza di vincoli preesistenti quale fattore di deprezzamento mentre il
Ctp di ha chiesto di procedere alla riformulazione della stima alla luce della Controparte_3
potenzialità edificatoria del terreno.
L'ausiliario ha ritenuto di confermare le proprie conclusioni, sia precisando di aver già preso in considerazione, al momento della stima, le criticità evidenziate dal consulente di parte ricorrente sia evidenziando che, in ordine alla potenzialità edificatoria, bisognerebbe, comunque, valutare le condizioni di criticità ambientali già descritte e valutate al momento della stima del valore di mercato di base dei terreni (risposta al punto 1 delle osservazioni).
Il Ctu ha confermato le proprie conclusioni anche a seguito delle osservazioni del Ctp di relative all'inapplicabilità del valore del criterio complementare e alla dubbia Pt_1
applicazione dell'art. 50 Dpr n.327/2001 precisando, in entrambi i casi, di essersi attenuto fedelmente alle indicazioni della Corte.
Infine, i consulenti di parte hanno contestato i danni alle colture, censurando il Ctp di , Pt_1
l'eccessiva quantificazione e chiedendo, al contrario, il Ctp di parte resistente l'integrazione della stima includendo anche la produzione “in rotazione” di lattuga. Analogamente ai punti precedenti, il Ctu ha confermato la propria valutazione precisando, quanto alla coltivazione di lattuga, che non è stato rilevato un valore economico a causa del mancato raccolto nell'anno 2023. Inoltre, non vi è specifica documentazione allegata alla consulenza della terna arbitrale, relativa alla rotazione dei terreni con l'impianto di colture diverse da quelle oggetto di causa (spinacio da industria).
I risultati cui è pervenuto il CTU devono essere posti alla base della presente decisione, in quanto rappresentanti l'esito di una stima impostata e sviluppata con modalità metodologicamente corrette e conformi ai principi giuridici applicabili nella specie.
Mediante un procedimento logico giuridico condiviso dalla Corte, il consulente ha concluso che la somma finale determinata in € 29.542,09 è di gran lunga inferiore a quella riconosciuta dal collegio peritale (€ 54.060,73) il che comporta il parziale accoglimento dell'opposizione.
In conclusione, ritiene la Corte che l'opposizione sia, nei limiti e per le ragioni esposte, parzialmente fondata, conducendo al riconoscimento della complessiva somma di €
29.542,09 di cui € 16.368,06 a titolo di indennità di asservimento, € 10.564,08 a titolo di indennità di occupazione temporanea ed € 2.609,95 a titolo di indennità per danni, dovendosi, pertanto, in tali conclusivi e complessivi termini rideterminare, in accoglimento parziale della domanda proposta da le somme spettanti alla proprietaria Parte_1
dei beni asserviti.
Di tale somma non può essere disposto il pagamento ma soltanto ordinato il deposito da parte di espropriante, in cui favore è stato emesso il provvedimento Parte_1
ablatorio del Ministero dello Sviluppo Economico, presso la Cassa Depositi e Prestiti per la parte non ancora depositata, con la maggiorazione degli interessi compensativi, in misura legale, decorrenti dal 4 aprile 2023, data dell'immissione in possesso, fino al deposito stesso quanto a quella parte dell'indennità di esproprio che eccede la somma tempestivamente depositata a suo tempo.
Le spese del giudizio vanno compensate integralmente tra le parti, come pure quelle di CTU, in ragione del parziale accoglimento dell'opposizione.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1) dichiara la contumacia del Controparte_4 2) determina l'indennità complessiva relativa ai terreni per cui è causa in €29.542,09 di cui
€ 16.368,06 a titolo di indennità di asservimento, € 10.564,08 a titolo di indennità occupazione temporanea, € 2.609,95 a titolo di danni, con la maggiorazione degli interessi compensativi, in misura legale, decorrenti dal 4.4.2023 fino al deposito stesso, quanto a quella parte dell'indennità che eccede la somma tempestivamente depositata a suo tempo.
3) Compensa integralmente le spese di lite e di CTU.
Così deciso in camera di consiglio il 22 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
ER AC Bellisarii NC OC
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
dott. NC Salvatore OC Presidente
dott. Silvia Rita Fabrizio Consigliere
dott. ER AC Bellisarii Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di unico grado iscritta al n. R.G. 247/2024, rinviata per la discussione ex art. 275 bis cpc e trattenuta in decisione all'udienza del 22.10.2025
promossa da in persona dell' , di Parte_1 CP_1 Controparte_2 [...]
e procuratore di Avv. Francesca Muraca, rappresentata e difesa dagli Pt_1 Parte_1
Avv. ti Carlos D'Ercole e Giuseppe Palomba giusta procura allegata al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti avvocati sito in Milano, Corso Magenta n.84;
Ricorrente
contro rappresentata e difesa dall'Avv. NC Paolo Febbo giusta procura speciale in Controparte_3
calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato in Chieti Viale B. Croce n.3 presso lo studio del predetto avvocato;
Resistente Controparte_4
Resistente non costituito avente ad oggetto: opposizione alla stima ai sensi dell'art. 54 D.P.R. 8 giugno 2001 n.327.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria richiesta, accogliere il presente ricorso e per l'effetto:
accertare e dichiarare che la stima effettuata e resa dalla NA IT ex art. 21 del d.p.r. n.
327/2001 con riferimento ai terreni di proprietà della sig.ra , siti in Comune di Controparte_3
GA (PE) identificati al Catasto del suddetto Comune al foglio 29 mappali 279, 277 e foglio 30 mappali 346, 347, 536, interessati dal tracciato del metanodotto denominato “Rifacimento
Ravenna-Chieti – Tratto San Benedetto del Tronto – Chieti DN 650 (26') DP 75 bar e opere connesse”
è errata sia sotto il profilo del criterio di stima adottato, per tutte le ragioni esposte in atti, sia sotto il profilo della quantificazione delle indennità, stabilite nel complessivo importo di € 54.060,73 (di cui € 19.899,11 a titolo di asservimento ed € 34.161,62 a titolo di indennità di occupazione temporanea danni e deprezzamento dei fondi) e dunque illegittima, inefficace e in ogni caso inopponibile a per tutte le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto; Parte_1
accertare e dichiarare che l'indennità di asservimento spettante alla sig.ra è pari alla Controparte_3
complessiva minor somma di € 6.559,50, e l'indennità di occupazione temporanea e danni spettante alla medesima è pari alla complessiva minor somma di € 3.860,97, per un importo totale massimo di € 10.420,47 così come determinato nel Decreto di asservimento ed occupazione temporanea/danni del 23 dicembre 2022 del MASE, con annesso piano particellare, o in quella minore somma che dovesse essere ritenuta di giustizia.
Con vittoria di competenze e spese del presente giudizio e con condanna della parte resistente ad una somma a titolo di danno ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. “
Per parte resistente: “
A) Si chiede disporsi la rinnovazione della CTU con la nomina di un nuovo perito o il conferimento di nuovo incarico;
B) in subordine, disporsi convocazione del CTU affinché renda in udienza i chiarimenti alle predette osservazioni;
C) in ogni caso, rigettarsi il ricorso avversario per tutti i motivi indicati negli atti e verbali di causa, con condanna dell'attrice al rimborso delle spese processuali in favore della convenuta.”
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio in oggetto riguarda la determinazione dell'indennizzo per l'asservimento e l'occupazione temporanea dei terreni dell'odierna resistente, , distinti al Catasto del Comune di Controparte_3
GA (Pe) al Foglio 29 mappali 279, 277 e Foglio 30 mappali 346,347,536 ai fini della realizzazione del metanodotto denominato “ Rifacimento Ravenna-Chieti tratto San Benedetto del
Tronto-Chieti DN650 (26')DP 75 bar e opere connesse” e promosso da avverso la Parte_1
stima delle indennità di asservimento e di occupazione cui era pervenuta, con relazione notificata a mezzo pec in data 14 febbraio 2024, la terna nominata ai sensi dell'art 21 D.P.R. 327/2001.
Mediante tale l'elaborato i tecnici avevano osservato che le aree in oggetto, sulla scorta del vigente
P.R.G. del erano comprese: per le particelle 277-279 del foglio 29 e particella Controparte_5
346 del foglio 30 in zona “E”-Agricola, disciplinata dall'art. 28 delle relative Norme Tecniche di
Attuazione mentre per le particelle 347-536 del foglio 30 in zona “E” - Fascia di Rispetto corsi
d'acqua, regolata dall'art. 36 delle già richiamate Norme Tecniche di Attuazione.
Preso in esame il valore unitario medio dei terreni, indicato rispettivamente, in € 4,50 per i Terreni di cui al Foglio 30,p.lla 347 e 536 e in € 11,00 per i terreni di cui al Foglio 29, p.lla 277-279 e Foglio
30 p.lla 346, il Collegio aveva quantificato l'indennità di asservimento in € 19.899,11, l'indennità di occupazione temporanea in € 13.671,17, i danni diretti ( mancati redditi futuri, mancato raccolto sulla superficie oggetto di occupazione, ripristino della fertilità futura e perdita titoli P.A.C. sulla superficie non coltivabile) in € 14.151,47 nonché il danno indiretto ( quale sommatoria degli indennizzi per deprezzamento del fondo costituente “ unicum funzionale”) in € 6.338,98, per un totale di € 54.060,73.
Nella specie era stato emesso decreto di imposizione di servitù relativa a struttura lineare energetica
(metanodotto), che l'art.52 -octies DPR 327/2001 equipara al decreto di espropriazione, che legittima l'espropriato ed il beneficiario dell'espropriazione a chiedere la determinazione giudiziale dell'indennità: esso, con l'allegato piano particellare, contemplava una indennità d asservimento e di occupazione temporanea in favore di di complessivi € 10.420,47 di cui € 6.559,50 Parte_2
a titolo di indennità di asservimento ed €3.860,97 a titolo di indennità di occupazione temporanea e danni. La resistente non accettava le indennità proposte da e contenute nel Decreto di cui sopra e Pt_1
promuoveva, così, procedimento di cui all'art.21 del d.p.r. 327/2012 conclusosi con la redazione dell'elaborato oggetto di opposizione.
proponendo ricorso, contesta i criteri valutativi, avendo il Collegio errato sia Parte_1
nell'utilizzare per analogia la normativa riguardante le indennità applicabili alla servitù di acquedotto ed elettrodotto trattandosi, invece, nel caso in esame di servitù di metanodotto, sia nell'applicare il valore complementare nella stima delle indennità nonostante lo stesso si applichi solo in caso di espropriazione parziale e non in ipotesi di asservimento, non essendoci né frazionamento del terreno, né trasferimento di proprietà e né perdita della capacità reddituale del fondo agricolo.
La ricorrente contesta anche la metodologia di calcolo mediante l'utilizzo dei criteri di cui all'art 44 del Dpr 327/2001 al fine di determinare l'indennità di asservimento complessiva, ritenuta non condivisibile in quanto: a) essendo il metanodotto un'opera interrata, non comportava alcuna divisione in fasce;
b) una volta terminati i lavori, il terreno sarebbe tornato nella piena proprietà del soggetto asservito;
c) l'area in questione non sarebbe stata utilizzata da per il transito di Pt_1
uomini né macchine ed infine d) i terreni avevano una destinazione agricola e non suscettibili di alcuna trasformazione ai fini edificatori.
In sintesi, non condivide le risultanze della relazione tecnica sia per quanto concerne Pt_1
l'approccio metodologico che la quantificazione dell'indennità di asservimento trattandosi di un importo incongruo, non conforme ai criteri utilizzati nel piano particellare e meglio specificati nel
Decreto di asservimento.
costituitasi in giudizio ha chiesto il rigetto del ricorso sostenendo la correttezza della Controparte_3
stima operata dalla terna arbitrale.
Ha, per vero, preliminarmente eccepito, testualmente, “l'inammissibilità dell'impugnazione per nullità del lodo proposta dalla , in ragione delle seguenti considerazioni: le parti hanno Pt_1
adottato le regole sostanziali e procedimentali del codice di procedura civile, quindi l'arbitrato è rituale;
il lodo può essere impugnato esclusivamente per quei vizi che determinano la nullità o annullabilità dell'impegno tassativamente previste dall'art. 829 cpc;
il giudizio d'impugnazione per nullità del lodo davanti alla Corte d'Appello non costituisce un appello avverso la pronuncia degli arbitri, in quanto ha ad oggetto unicamente l'accertamento delle cause di nullità tassativamente previste dall'art. 829 cpc e dedotte con l'atto di impugnazione.” Non si è costituito il , dovendo, pertanto, Controparte_4
dichiararsene la contumacia.
Istruita con produzioni documentali e con CTU, la causa è, infine, pervenuta a decisione all'udienza del 22 ottobre 2025.
Questo Collegio deve in primo luogo evidenziare la desolante infondatezza dell'eccezione volta a sostenere l'inammissibilità dell'impugnazione di un fantomatico lodo arbitrale, ciò sol che si consideri come la stima della terna arbitrale non è un lodo rituale e che Le controversie aventi ad oggetto l'opposizione alla stima di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, correttamente introdotto dalla ricorrente.
I parametri normativi applicabili nella specie devono essere individuati in primo luogo, nell'art. 44 del dpr 32772001 (TUE), ricompreso nel rinvio contenuto nell'art.52-bis in relazione ai procedimenti finalizzati alla realizzazione di strutture lineari energetiche, tra le quali rientra anche un metanodotto, che attribuisce al proprietario del fondo il quale, dalla esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà, il diritto ad una indennità, la quale, pur in assenza nella norma di rigorosi criteri di quantificazione, deve essere comunque alla perdita o alla riduzione della possibilità di esercizio dei diritti dominicali determinata dalla costituzione del vincolo prediale.
La norma (che trova il proprio antecedente storico nell'art. 46, comma 1, legge 2359/1865) disciplina due distinte (per struttura ed effetti) fattispecie:
a) quella- che ricorre nella specie- relativa all'asservimento di un fondo mediante decreto impositivo di servitù che, strutturalmente, ne costituisce condizione indispensabile (e la cui emanazione, nella specie indubbia, costituisce condizione delle azioni tese alla determinazione dell'indennità dovuta);
b) quella riferita al danno permanente che derivi dalla perdita o diminuzione di facoltà inerenti il diritto dominicale in conseguenza dell'esecuzione di un'opera pubblica a soggetti estranei al procedimento espropriativo, proprietari di suoli contigui a quelli sui quali è stata eseguita l'opera (si vedano, tra le altre, Cass. 19972/2009; 23865/2015; ord.16495/2019; e, con specifico riferimento ad imposizione di servitù finalizzata alla realizzazione di un metanodotto di pubblica utilità, Cass. ord. 18581/2020; 5342/2021). Nel caso concreto qui in esame, rientrante nella prima fattispecie, l'indennità di asservimento spetta al proprietario gravato dall'imposizione dovuta alla realizzazione dell'opera pubblica e si colloca all'interno della categoria dell'espropriazione, nell'ambito di applicazione dell'art.42 Cost., trovando il credito indennitario fonte nel provvedimento impositivo per un rapporto mutuato da quello esistente tra decreto di esproprio e relativa indennità, la quale deve, quindi, “essere determinata riducendo proporzionalmente
l'indennità corrispondente al valore venale del bene, in ragione della minore compressione del diritto reale determinata dall'asservimento rispetto all'espropriazione “( così, da ultimo,
Cass,ord.7988/2021).
Il criterio di calcolo di tale indennità consiste, pertanto, in una misura percentuale della indennità di espropriazione il cui ammontare integra il limite oltre il quale la prima non può spingersi.
La riconduzione della indennità di asservimento a quella di esproprio ai fini del suo calcolo, comporta altresì ( pur restando fermo che la prima non è pienamente equiparabile all'indennità di esproprio, nel senso che, mentre quest'ultima è diretta ad attribuire al proprietario un serio ristoro per la perdita del bene oggetto dell'ablazione, l'altra è destinata a ristorare il pregiudizio effettivo ed attuale subito dal medesimo proprietario, che rimane pur sempre tale, a causa dell'esecuzione di un'opera pubblica) la rilevanza del principio costantemente affermato dalla giurisprudenza nomofilattica (ad esempio: Cass.11505/2014;
6926/2016;10747/2020), secondo cui laddove si assista ad una unica vicenda espropriativa non sono concepibili due distinti crediti, l'uno a titolo di indennità di espropriazione (o di asservimento) e l'altro a titolo di risarcimento del danno per il deprezzamento che abbiano subito le parti residue del bene espropriato ( o asservito), sicché qualora si tratti di un compendio a destinazione unitaria di un unico proprietario, il danno alla residua proprietà, non attinta direttamente dal decreto di espropriazione o asservimento, può ( e deve) trovare riconoscimento solo nel quadro della perdita di valore della parte non interessata dal provvedimento ablatorio o impositivo avuto riguardo al valore venale residuo, secondo quanto stabiliva in passato in materia di cd. esproprio parziale l'art.40 legge 2359/1865 e stabilisce oggi l'art. 33 TUE, il quale riconosce al proprietario una indennità commisurata non solo al valore venale della porzione fondiaria ablata o asservita, ma anche alla perdita di valore della porzione residua e tanto per effetto del provocato venir meno dell'originaria unità economica e funzionale del compendio. Pertanto, l'accostamento della disciplina dell'indennizzo espropriativo a quello conseguente l'imposizione di una servitù fa sì che “ la posta di cui all'art.33 cit. trovi applicazione anche rispetto ad un fondo appartenente ad un unico proprietario che si trovi svilito nel suo valore anche quanto alla parte non attinta dal provvedimento impositivo di servitù in ragione della originaria unitarietà del bene “( così- con specifico riferimento ad imposizione per pubblica utilità di servitù di metanodotto- le già citate Cass.ord.18581/2020 e 5342/2021).
Come chiaramente e condivisibilmente affermato dagli arresti appena ricordati, “ il criterio dettato dall'art.33 del d.P.R. n. 327/2001 trova applicazione, in ragione dell'analogia esistente tra la disciplina dell'indennizzo espropriativo e la disciplina dell'indennizzo dovuto per l'imposizione di una servitù, anche rispetto ad un fondo appartenente ad un unico proprietario il cui valore si trovi diminuito in relazione alla parte del fondo che non è attinta dal provvedimento impositivo della servitù e ciò proprio per la originaria unitarietà del bene”, sicché in siffatte ipotesi, la determinazione dell'indennità di asservimento va ricondotta “ all'osservanza del criterio di determinazione del valore venale del fondo declinato come valore complementare, che si accompagna alle ipotesi in cui il soggetto destinatario della imposizione di una servitù, quale unico proprietario, lamenti, per l'effetto dell'asservimento, un pregiudizio anche rispetto ad una parte del bene non direttamente coinvolta dalla misura reale, ma ritenuta funzionalmente correlata alla prima parte del bene.” Quindi, laddove “ alla imposizione di una servitù si accompagni la perdita di utilizzo del fondo per il passaggio di opere lineari- quali rete di acquedotti, oleodotti o gasdotti- la stima dell'indennità viene operata per la differenza tra il valore di mercato posseduto dal terreno, secondo la sua vocazione, prima dell'imposizione della servitù e quello successivo all'imposizione; siffatto criterio guida la stima anche nel caso in cui alla realizzazione dell'opera consegua la perdita di valore di mercato di area diversa da quella direttamente asservita, in quanto funzionalmente ed economicamente correlata alla stessa”.
Non vi è dubbio, quindi, che l'indennità debba essere valutata a partire dal valore venale del terreno intersecato, come peraltro indicato nell'ordinanza ammissiva della CTU, cui si rimanda, considerando la diminuzione del valore del fondo asservito in base ai vincoli concreti determinati dal decreto di asservimento e, comunque, considerando gli effetti limitativi che derivano ex lege dalla realizzazione dell'opera.
Ai principi e criteri sin qui delineati (e sostanzialmente trasfusi nei quesiti sottopostigli) si è pienamente conformato il CTU officiato nel presente giudizio. L'ausiliario del giudice, all'esito dello scrupoloso esame della documentazione acquisita e dei luoghi di causa, ha premesso che il terreno oggetto di asservimento e occupazione temporanea è ubicato nel Comune di GA (Pe) ed individuato nel Foglio 29, p.lle n.277
e 279 e nel Foglio 30, p.lle 346, 347 e 536 con estensione di complessivi mq.27.369,00 di superficie come riportata nel Catasto come Seminativo Irriguo.
Il tecnico ha, quindi, specificato che sulla base del P.R.G. vigente del medesimo Comune di
GA le particelle n.277 e 279 del Foglio 29 ricadono in zone “E-Agricola” art.28 delle
N.T.A. mentre le particelle n.347 e 536 del Foglio 30 ricadono in zona “E1-Fascia di rispetto corsi d'acqua, disciplinata, invece, dall'art.36 delle N.T.A.” ed ha precisato che la superficie asservita, in base al disciplinare di servitù (D.M. 23 dicembre 2022) ha una estensione complessiva di mq 6.487,00 mentre la superficie occupata temporaneamente per la esecuzione dei lavori viene indicata in mq 7.457,00. Sottratta la parte asservita, la parte restante del fondo interessato ha una superficie di mq 20.882,00.
Il consulente ha, quindi, individuato le caratteristiche della servitù (nell'obbligo per il proprietario di non costruire opere nella superficie mantenendola a terreno agrario con possibilità di mantenere le normali coltivazioni senza alterare la profondità di posa della tubazione con facoltà di di occupare l'area per la corretta esecuzione dei lavori) e Pt_1
dell'occupazione temporanea, con divieto di utilizzo per un periodo temporale di due anni.
Quanto alla determinazione del valore delle aree ai fini del calcolo delle indennità di asservimento e di occupazione temporanea, sono state valutate le caratteristiche intrinseche del terreno interessato e le sue potenzialità di utilizzo nel rispetto delle norme urbanistiche con riferimento ai momenti precedente e successivi l'imposizione della servitù.
Il CTU è, quindi, arrivato alle seguenti stime.
INDENNITA' DI ASSERVIMENTO
L'indennità di asservimento è stata calcolata secondo i dettami di questa Corte “con riferimento alla perdita ed alla permanente riduzione della possibilità di esercizio del diritto di proprietà comportante diminuzione di valore degli immobili” procedendo alla relativa stima del valore dei terreni nelle condizioni sia precedenti che seguenti l'imposizione della servitù.
In merito, quindi, al valore unitario dei terreni agricoli del Comune di GA si sono reperiti i dati disponibili nei bollettini del BUR dell'Agenzia delle Entrate per diversi anni, dai quali risultavano valori di circa €/mq 5,50 ai quali sono stati apportati dei correttivi in ragione delle caratteristiche intrinseche del bene in esame, sia in aumento ( es. per la qualità del terreno, le buone condizioni di collegamento con le infrastrutture e la presenza di disponibilità di risorse irrigue ) che in diminuzione ( es. deprezzamento determinato dall'attraversamento di un elettrodotto di media tensione).
Pertanto, utilizzando tali criteri, il Ctu ha ritenuto congrui i seguenti valori: € 5,40/mq per le particelle di terreno n.347 e 536 e € 8,50/mq per le particelle di terreno n.277, 279, 346.
In conclusione, il valore dell'indennità di asservimento è stato calcolato in € 16.368,06
(risultato della differenza tra il valore del lotto di terreno prima dell'imposizione della servitù pari ad € 201.792,10 e il valore del lotto di terreno dopo l'imposizione della servitù pari ad €
185.424,04).
INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
L'indennità di occupazione temporanea è stata calcolata secondo il criterio previsto dall'art.50 Dpr 327/2001 1 comma, che prevede che nel caso di occupazione di un'area è dovuta al proprietario una indennità per ogni anno pari a 1/12 di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, nella specie, quantificata in € 10.564,08.
INDENNITA PER DANNI ALLE COLTURE
In ordine ai danni, il Ctu ha rilevato che nei terreni in oggetto si praticava la coltivazione dello spinacio da industria, valutando, quindi, la produzione annuale in due distinti sfalci.
Pertanto, dopo aver reperito dati di mercato utili a valutare tale indennità, tenendo in considerazione la buona fertilità del terreno, le buone capacità di coltivazione, la quantificazione della produzione ad ettaro di circa 200 quintali, il prezzo di mercato per lo spinacio da industria riferito all'anno 2023 ( pari a € 30,00/q.le) e i costi di produzione riferiti ai disciplinari di produzione integrata 2023 della Regione Abruzzo-Dipartimento Agricoltura, il consulente ha calcolato in € 2.609,95 il mancato guadagno da vendita di spinaci.
Il Ctu, inoltre, non ha tenuto conto, nella valutazione del danno, nè del mancato ricevimento dei contributi PA (non essendo stata individuata in atti apposita documentazione a sostegno), né del ripristino della fertilità del terreno, (essendo stato lo strato corticale del terreno accantonato ai lati dell'area di intervento al fine di garantirne la rimessa nella sede originaria, lasciandone inalterata la fertilità).
In conclusione, secondo il CTU spetta alla resistente un'indennità complessiva di € 29.542,09.
La relazione peritale è stata oggetto di osservazioni di entrambe le parti. In ordine al valore di mercato di base dei terreni, il Ctp di ha ritenuto sovrastimati i Pt_1
valori attribuiti dall'ausiliario rispetto al reale andamento del mercato fondiario locale.
Il Ctp di parte resistente, invece, ha chiesto di ridefinire il valore di mercato dei terreni, sulla base di una ricerca di mercato specifica, utilizzando anche i riferimenti indicati nella relazione di stima della terna arbitrale. Inoltre, viene contestata l'applicazione del valore agricolo medio come base di calcolo, rilevando come elemento di valore del terreno con potenzialità edificabile, la posizione adiacente la zona urbanizzata.
Il consulente tecnico ha confermato le proprie valutazioni, sottolineando che le particelle di terreno interessate dall'attraversamento della conduttura di gas realizzata da Pt_1
confinano con le cosiddette “vasche di laminazione” del fiume Pescara che, in ipotesi di piogge abbondanti, nei mesi precedenti non erano state in grado da fungere da contenimento determinando la trasformazione del terreno in un paesaggio lacustre.
Tali fattori di criticità ambientale, continua il consulente, “vanno tenuti in conto sia nell'ipotesi dell'utilizzo agricolo dei terreni sia nella (remota) ipotesi di utilizzo a fini edificatori”.
Quanto ai criteri e ai valori di incremento/decremento del valore dei terreni dovuto all'asservimento, il Ctp di ha contesto l'infondatezza del suo incremento e l'omessa Pt_1
valutazione della presenza di vincoli preesistenti quale fattore di deprezzamento mentre il
Ctp di ha chiesto di procedere alla riformulazione della stima alla luce della Controparte_3
potenzialità edificatoria del terreno.
L'ausiliario ha ritenuto di confermare le proprie conclusioni, sia precisando di aver già preso in considerazione, al momento della stima, le criticità evidenziate dal consulente di parte ricorrente sia evidenziando che, in ordine alla potenzialità edificatoria, bisognerebbe, comunque, valutare le condizioni di criticità ambientali già descritte e valutate al momento della stima del valore di mercato di base dei terreni (risposta al punto 1 delle osservazioni).
Il Ctu ha confermato le proprie conclusioni anche a seguito delle osservazioni del Ctp di relative all'inapplicabilità del valore del criterio complementare e alla dubbia Pt_1
applicazione dell'art. 50 Dpr n.327/2001 precisando, in entrambi i casi, di essersi attenuto fedelmente alle indicazioni della Corte.
Infine, i consulenti di parte hanno contestato i danni alle colture, censurando il Ctp di , Pt_1
l'eccessiva quantificazione e chiedendo, al contrario, il Ctp di parte resistente l'integrazione della stima includendo anche la produzione “in rotazione” di lattuga. Analogamente ai punti precedenti, il Ctu ha confermato la propria valutazione precisando, quanto alla coltivazione di lattuga, che non è stato rilevato un valore economico a causa del mancato raccolto nell'anno 2023. Inoltre, non vi è specifica documentazione allegata alla consulenza della terna arbitrale, relativa alla rotazione dei terreni con l'impianto di colture diverse da quelle oggetto di causa (spinacio da industria).
I risultati cui è pervenuto il CTU devono essere posti alla base della presente decisione, in quanto rappresentanti l'esito di una stima impostata e sviluppata con modalità metodologicamente corrette e conformi ai principi giuridici applicabili nella specie.
Mediante un procedimento logico giuridico condiviso dalla Corte, il consulente ha concluso che la somma finale determinata in € 29.542,09 è di gran lunga inferiore a quella riconosciuta dal collegio peritale (€ 54.060,73) il che comporta il parziale accoglimento dell'opposizione.
In conclusione, ritiene la Corte che l'opposizione sia, nei limiti e per le ragioni esposte, parzialmente fondata, conducendo al riconoscimento della complessiva somma di €
29.542,09 di cui € 16.368,06 a titolo di indennità di asservimento, € 10.564,08 a titolo di indennità di occupazione temporanea ed € 2.609,95 a titolo di indennità per danni, dovendosi, pertanto, in tali conclusivi e complessivi termini rideterminare, in accoglimento parziale della domanda proposta da le somme spettanti alla proprietaria Parte_1
dei beni asserviti.
Di tale somma non può essere disposto il pagamento ma soltanto ordinato il deposito da parte di espropriante, in cui favore è stato emesso il provvedimento Parte_1
ablatorio del Ministero dello Sviluppo Economico, presso la Cassa Depositi e Prestiti per la parte non ancora depositata, con la maggiorazione degli interessi compensativi, in misura legale, decorrenti dal 4 aprile 2023, data dell'immissione in possesso, fino al deposito stesso quanto a quella parte dell'indennità di esproprio che eccede la somma tempestivamente depositata a suo tempo.
Le spese del giudizio vanno compensate integralmente tra le parti, come pure quelle di CTU, in ragione del parziale accoglimento dell'opposizione.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1) dichiara la contumacia del Controparte_4 2) determina l'indennità complessiva relativa ai terreni per cui è causa in €29.542,09 di cui
€ 16.368,06 a titolo di indennità di asservimento, € 10.564,08 a titolo di indennità occupazione temporanea, € 2.609,95 a titolo di danni, con la maggiorazione degli interessi compensativi, in misura legale, decorrenti dal 4.4.2023 fino al deposito stesso, quanto a quella parte dell'indennità che eccede la somma tempestivamente depositata a suo tempo.
3) Compensa integralmente le spese di lite e di CTU.
Così deciso in camera di consiglio il 22 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
ER AC Bellisarii NC OC