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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 15/04/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2296 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2019
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 CodiceFiscale_1
Avv.ti Maria Stella Giannì e Patrizia Fontana, per mandato in calce all'atto di appello
Appellante
(p. iva , in persona del procuratore ad Controparte_1 P.IVA_1
negotia dottor rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Cascio, per mandato CP_2
allegato alla comparsa di risposta in appello
Appellata (c.f. ), (c.f. Controparte_3 CodiceFiscale_2 Controparte_4 [...]
) C.F._3
Appellati contumaci
Conclusioni dell'appellante:
in accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n.
2916/2019 depositata e resa pubblica l'11.6.2019, non notificata, ed a parziale riforma della stessa, ritenuto che il sinistro del 5 marzo 2014 si è verificato per fatto e colpa esclusivi di conducente l'auto Ford Fiesta, targata CC111AD, di proprietà di Controparte_3 [...]
e assicurata con la Compagnia CP_4 Controparte_5
nel merito:
- dichiarare che il risarcimento di tutti i danni subiti dall'appellante ammonta a complessivi €
59.348,00 (di cui € 36.448,00 a titolo di danno biologico temporaneo e permanente adeguatamente personalizzato, € 2.900,00 per spese vive, € 20.000,00 a titolo di maggior danno patrimoniale) e, conseguentemente, condannare gli appellati, in via tra loro solidale, a corrispondere in favore del Dott. la residua somma di € 45.847,90 (già detratto Parte_1
l'importo di € 10.170,47 indennizzato dall per danno biologico e l'importo di € CP_6
3.329,63, già corrisposto da – di cui € 1.982,00 a titolo di spese Controparte_5
vive) o in quell'altra somma maggiore o minore che l'Ecc.ma Corte d'Appello riterrà di essere dovuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria sul dovuto come per legge;
2 con vittoria di spese, compensi difensivi di entrambi i gradi del giudizio detratto l'importo già
corrisposto dall'appellata CP_5
Conclusioni dell'appellata:
ritenere e dichiarare che la sentenza n. 2116/2019, emessa dal Tribunale di Palermo,
l'11.6.2019, è legittima e corretta nel suo contenuto;
in conseguenza, confermare detta pronuncia e rigettare ogni domanda di riforma, anche parziale, proposta nell'atto di appello del dott. poiché infondata in fatto e in diritto, per i motivi esposti in Parte_1
premessa.
In particolare, confermare la sentenza di prime cure nella parte in cui condanna la compagnia di assicurazioni convenuta, in solido con e , proprietario e conducente CP_4 CP_7
dell'autovettura investitrice, a corrispondere in favore del sig. per le lesioni Parte_2
dallo stesso riportate, in conseguenza del sinistro per cui è giudizio, la complessiva somma di
€ 3.329,63, pari alla differenza tra l'importo del danno complessivo e quanto erogato dall' dichiarando che l'importo è stato corrisposto a tacitazione delle pretese del CP_6
danneggiato;
confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui rigetta la domanda per la valutazione della c.d. personalizzazione del danno biologico poiché il dott. non ha provato le Parte_1
circostanze soggettive che ne determinano il riconoscimento;
confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui rigetta la domanda del Parte_1
volta ad ottenere la condanna dell'appellata alla liquidazione della somma di € 20.000,00 per
3 mancata percezione dei premi incentivanti poiché il diritto ad ottenerla non è sostenuto da prova documentale e poiché il Giudice di primo grado esclude “in termini di certezza che la
riduzione dei redditi dell'attore, sia da considerarsi riconducibile alle conseguenze dannose
patite a seguito del sinistro per cui è causa”;
con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, comprensivi di rimborso forfettario, IVA e c.p.a. come per legge. Salvo ogni altro diritto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2116/2019 del 11 giugno 2019, il Tribunale di Palermo, accogliendo parzialmente le domande proposte da quale aveva dedotto di essere Parte_3
investito il giorno 5 marzo 2014, mentre si trovava nei pressi del Poliambulatorio dell'ASP
di Palermo in Via G. Cusmano, dall'autovettura Ford Fiesta targata CC111AD, di proprietà
di e condotta, nell'occorso, da , assicurata contro il rischio Controparte_4 Controparte_3
della responsabilità civile presso ha condannato la compagnia Controparte_5
di assicurazioni, in solido con e alla corresponsione di € Controparte_4 Controparte_3
3.329,63, oltre interessi, quale differenza tra l'importo del danno complessivamente liquidato
-in funzione degli accertamenti condotti dal c.t.u. medico legale e in applicazione delle tabelle elaborate presso di Tribunale di Milano- e quanto già erogato da , intervenuta a CP_6
indennizzare il lavoratore dipendente coinvolto in un infortunio in itinere.
Nel motivare la decisione il Tribunale:
4 - esaminato il compendio probatorio raccolto, ha ritenuto raggiunta la prova dell'evento dannoso e della sua imputabilità alla responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura Ford Fiesta;
- recepite le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico medico-legale -il quale aveva stimato la durata dell'inabilità temporanea assoluta in 60 giorni, quella dell'inabilità
temporanea parziale in complessivi 100 giorni (di cui 30 giorni al 75%, 30 giorni al 50%
ed i restanti 40 giorni al 25%) e quantificato nel 10% l'incidenza degli esiti a carattere permanente sull'integrità psico-fisica del danneggiato- ha calcolato il danno complessivamente sofferto dall'infortunato, comprensivo altresì del danno patrimoniale di € 1.982,00 per spese mediche, in € 33.607,00, rigettando, in quanto non provata, la domanda di “personalizzazione del danno biologico con riguardo al suo aspetto
dinamico relazionale” (pag. 10 della sentenza impugnata);
- accertato che l'attore, quale lavoratore subordinato, aveva ricevuto da un CP_6
indennizzo per l'infortunio subito pari a € 30.277,37, di cui € 20.106,90 per inabilità
temporanea al lavoro ed € 10.170,47 a titolo di danno biologico, quantificato in 11 punti percentuali, ha calcolato in € 3.329,00 il danno differenziale da corrispondere all'attore;
- ha rigettato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da perdita dei premi annui incentivanti per il 2014, anno di verificazione del sinistro, ritenendo non raggiunta la prova dei presupposti fondanti la pretesa creditoria;
- ha posto le spese di lite e quelle di CTU a carico solidale dei convenuti.
5 ha proposto appello avverso la sentenza articolando quattro motivi di Parte_1
impugnazione con i quali:
- lamenta che il Tribunale, pur correttamente liquidando il danno biologico, avrebbe invece errato metodologicamente nel quantificare il danno differenziale portando a decomputo tutte le somme erogate da , ivi comprese quelle erogate a titolo CP_6
retributivo, e non anche la sola componente volta a ristorare il danno biologico non patrimoniale da invalidità permanente (€ 10.170,47);
- censura come illogica e contraddittoria la motivazione a supporto del rigetto della richiesta di personalizzazione del danno, pienamente supportata dalle valutazioni del consulente medico legale, il quale aveva accertato che gli esiti invalidanti conseguiti al sinistro erano causa di maggior affaticamento nello svolgimento dell'attività lavorativa di informatore farmaceutico, e dalle conclusioni del c.t.p., il quale aveva riferito che dall'infortunio era derivata “una molteplicità di disturbi della serie ansiosa e affettiva con particolare riferimento alle condotte di evitamento e sintomi ansiosi” (pag. 11
dell'atto di appello);
- si duole del mancato riconoscimento del maggior danno patrimoniale, comprovato dalla documentazione fiscale prodotta -attestante il minor reddito da lavoro conseguito nell'anno 2014 rispetto al 2013, dovuto alla mancata percezione dei c.d. premi incentivanti- e neppure contestato dalla compagnia di assicurazioni;
- lamenta l'erronea regolazione delle spese di lite.
6 Ricostituitosi il contraddittorio, ha contestato il gravame Controparte_5
chiedendone il rigetto nel merito.
Occorre preliminarmente dare atto che per effetto del meccanismo dell'acquiescenza parziale,
disciplinato dal comma 2 dell'art. 329 c.p.c., si è formato il giudicato interno sulle statuizioni della sentenza di primo grado che hanno:
- attribuito la responsabilità per l'evento in via esclusiva a;
Controparte_3
- stimato l'entità del danno biologico da invalidità permanente e la durata dei periodi di inabilità temporanea, assoluta e parziale da questi sofferti;
- liquidato il danno in applicazione delle Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale elaborate nell'anno 2018 presso il Tribunale di Milano;
- determinato in € 1.982,00 l'ammontare delle spese mediche risarcibili.
L'impugnazione è meritevole di accoglimento parziale.
Riguardo al primo motivo di impugnazione, ritiene la Corte di dover assicurare continuità
all'indirizzo giurisprudenziale -che rinviene in Cass. civ. n. 1322 /2015 il proprio caposaldo e che da allora è stato più volte ribadito dalla Suprema Corte- a tenore del quale “in tema di
danno c.d. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione D.Lgs. n. CP_6
38 del 2000, ex art. 13 e il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di
ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente
satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato/ammalato, con la conseguenza che
il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla
7 comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall' secondo il criterio delle poste CP_6
omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico
permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non
patrimoniale; pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno
patrimoniale comparando quest'ultimo alla quota rapportata alla retribuzione e alla CP_6
capacità lavorativa specifica dell'assicurato, successivamente, con riferimento al danno non
patrimoniale dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse
dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre
dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a CP_6
ristorare il danno biologico permanente” Cass. civ.
2.4.2019 n. 9112, Cass. civ. 23.6.2021 n.
17967, Cass. civ. 21.5.2019 n. 13645, Cass. civ.
8.4.2019 n. 9744, Cass. civ. 21.11.2017 n.
27669, Cass. civ. 14.10.2016 n. 20807; ancora "l'importo della rendita per l'inabilità
permanente corrisposta dall' per l'infortunio "in itinere" occorso al lavoratore va CP_6
detratto dalle somme in concreto dovute a quest'ultimo, allo stesso titolo, dal terzo
responsabile del fatto illecito" (Cass. civ. 30.1.2019 n. 2550).
Errato il modus operandi del Tribunale che, al fine di enucleare il c.d. danno differenziale da attribuire al danneggiato -ovvero la quota di risarcimento per pregiudizi non già indennizzati da ha proceduto detraendo in modo lineare da quanto liquidato in sentenza quanto CP_6
riconosciuto a dall'assicuratore sociale, occorre pertanto procedere Parte_1
posta per posta, previamente identificando e selezionando le poste liberamente azionabili dal
8 danneggiato (danno morale, danno biologico temporaneo incidente sul fare areddituale della persona, danno alla vita di relazione, a nessuna delle quali si estende la copertura assicurativa offerta da ) in quanto non coperte dall'indennizzo erogato da e quelle, per CP_6 CP_6
contro, già indennizzate dall'istituto previdenziale (danno biologico medicalmente accertabile, indennità per inabilità temporanea al lavoro).
L'operazione è semplificata dalla comunicazione del 19.12.2017 la quale certifica CP_6
essere stati corrisposti a , in relazione all'infortunio a questi occorso il Parte_1
5.3.2014: € 20.106,90 “a titolo di indennità per inabilità temporanea assoluta per il periodo
09/03/2014 al 27/07/2014, per complessivi gg. 141” ed € 10.170,47 a titolo di “indennizzo
danno biologico nella misura dell'11%”. Delle due componenti dell'indennizzo unicamente la seconda è suscettibile di decomputo dalle poste liquidate dal Tribunale.
Il Giudice di primo grado, infatti, ha riconosciuto come dovuti all'infortunato complessivamente € 33.607,00, dei quali:
- € 21.090,00 per danno non patrimoniale (computato in ragione del punto base,
comprensivo del danno morale, di € 2.793,43, per 10 punti di invalidità permanente e tenuto conto del demoltiplicatore correlato all'età dell'infortunato al momento del sinistro -50 anni) e dunque a sua volta scomputabile in € 16.738,00 per danno biologico ed € 4.352,00 per danno morale;
- € 10.535,00 per inabilità temporanea (punto base € 98,00);
- € 1.982,00 per spese mediche documentate ed eziologicamente riconducibili al sinistro.
9 Alla luce degli esposti principi devono dunque essere riconosciuti all'odierno appellante: €
6.567,53 (16.738,00 - € 10.170,47) per danno biologico differenziale, ovvero computato al netto di quanto già corrisposto da a titolo di danno biologico;
€ 4.352,00 per danno CP_6
morale; € 10.535,00 per danno da inabilità temporanea incidente sul fare areddituale della persona;
€ 1.982,00 per spese mediche. Il tutto per un totale di € 23.436,53 al cui pagamento,
oltre interessi dalla data della pronunzia di primo grado sino al dì dell'effettiva corresponsione, devono essere condannati in solido gli appellati Controparte_4 CP_3
e
[...] Controparte_5
Deve invece essere rigettato il secondo motivo di impugnazione.
La personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale non costituisce un automatismo e deve trovare giustificazione nel positivo accertamento di specifiche condizioni che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto a casi consimili, per il presentarsi di limitazioni o conseguenze pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione, queste ultime incluse nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente (Cass. 21/9/2017 n. 21939; Cass.
7/11/2014 n. 23778). “Una lesione della salute può avere le conseguenze dannose più diverse,
ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi:
- conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel
particolare tipo di invalidità:
10 - conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima
diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.
Tanto le prime che le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale;
la
liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza
dell'invalidità; la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior)
pregiudizio sofferto ... le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla
vita quotidiana e sugli aspetti "dinamico-relazionali", che sono generali ed inevitabili per
tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento
del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale. Al contrario, le conseguenze
della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito
quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a
causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base
del danno biologico … soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali",
tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto
gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello
stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione
analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di
personalizzazione della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3,
Sentenza n. 24471 del 18/11/2014). … le circostanze di fatto che giustificano la
personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un "fatto
11 costitutivo" della pretesa, e devono essere allegate in modo circostanziato e provate
dall'attore (ovviamente con ogni mezzo di prova, e quindi anche attraverso l'allegazione del
notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, come già ritenuto
dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la nota sentenza pronunciata da Sez. U, Sentenza n.
26972 del 11/11/2008), senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche,
astratte od ipotetiche (Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014)” (Cass. civ., 27/3/2018 n.
7513, in motivazione).
Ciò chiarito, “la maggior affaticabilità”, la “stanchezza alla fine di una giornata lavorativa”,
non tale, comunque, da tradursi in “usura” (pag. 10 della relazione di consulenza medico-
legale svolta nel primo grado di giudizio) conseguenti al sinistro non paiono trascendere l'ambito delle conseguenze indefettibilmente connesse al trauma subito dall'infortunato
(frattura scomposta del 3° medio perone e malleolo tibiale a sinistra), il quale peraltro non ha neppure chiarito quali siano le peculiarità della propria attività lavorativa di informatore medico scientifico e in che termini le limitazioni funzioni dell'articolazione tibio-tarsica residuate al sinistro concretamente si riflettano sul suo svolgimento, sì che non si ravvisano i presupposti per la personalizzazione della liquidazione del danno biologico.
Neppure il terzo motivo di impugnazione è meritevole di accoglimento.
Premesso che è intervenuta a indennizzare il lavoratore dipendente della perdita CP_6
patrimoniale determinata dall'impossibilità di attendere alla propria attività lavorativa nel periodo di protrazione dell'inabilità a lavoro, era onere dell'appellante dimostrare che quanto
12 ricevuto dall'assicuratore sociale sia risultato inadeguato all'integrale ristoro del pregiudizio sofferto. Ebbene, la documentazione versata in atti non assevera l'esistenza di perdite esuberanti l'importo erogato da CP_6
La regolamentazione delle spese di lite si accorda al canone della soccombenza così che queste, liquidate per entrambi i gradi di giudizio in misura prossima ai medi delle tariffe approvate con d.m. n. 55/2014 e successive modifiche per le cause di valore compreso tra euro 5.2001 ed euro 26.000, in € 5.286,00 -di cui € 786,00 per esborsi ed € 4.500,00 per compensi- per il giudizio di primo grado e di € 4.704,00 - di cui € 804,00 per esborsi, €
1.100,00 per la fase di studio, € 900,00 per la fase introduttiva, € 1.900,00 per la fase decisionale- per il presente grado di giudizio, devono essere poste a carico solidale di
, e maggiorati entrambi gli Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
importi di c.p.a. e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando, nella contumacia di e Controparte_3
di , qui dichiarata, così provvede: Controparte_4
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo n. 2116 del 11 giugno 2019,
appellata da con atto di citazione notificato nei giorni 29 novembre e Parte_1
10 dicembre 2019 a e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
ridetermina in € 23.436,53, oltre interessi al saggio legale con decorrenza dal 11.6.2019 sino al dì dell'effettiva corresponsione, la somma per cui è condanna solidale a carico di
[...]
[...]
[...] [...]
e in favore di Controparte_8 Controparte_3 Controparte_4 Parte_1
;
[...]
condanna gli appellati e sotto il Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
vincolo della solidarietà, a rifondere a le spese di lite, liquidate in € Parte_1
5.286,00 per il giudizio di primo grado e in € 4.704,00, come specificato in motivazione, per il presente grado di giudizio, maggiorati entrambi gli importi di c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.mn. 55/2014.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il 13 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2296 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2019
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 CodiceFiscale_1
Avv.ti Maria Stella Giannì e Patrizia Fontana, per mandato in calce all'atto di appello
Appellante
(p. iva , in persona del procuratore ad Controparte_1 P.IVA_1
negotia dottor rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Cascio, per mandato CP_2
allegato alla comparsa di risposta in appello
Appellata (c.f. ), (c.f. Controparte_3 CodiceFiscale_2 Controparte_4 [...]
) C.F._3
Appellati contumaci
Conclusioni dell'appellante:
in accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n.
2916/2019 depositata e resa pubblica l'11.6.2019, non notificata, ed a parziale riforma della stessa, ritenuto che il sinistro del 5 marzo 2014 si è verificato per fatto e colpa esclusivi di conducente l'auto Ford Fiesta, targata CC111AD, di proprietà di Controparte_3 [...]
e assicurata con la Compagnia CP_4 Controparte_5
nel merito:
- dichiarare che il risarcimento di tutti i danni subiti dall'appellante ammonta a complessivi €
59.348,00 (di cui € 36.448,00 a titolo di danno biologico temporaneo e permanente adeguatamente personalizzato, € 2.900,00 per spese vive, € 20.000,00 a titolo di maggior danno patrimoniale) e, conseguentemente, condannare gli appellati, in via tra loro solidale, a corrispondere in favore del Dott. la residua somma di € 45.847,90 (già detratto Parte_1
l'importo di € 10.170,47 indennizzato dall per danno biologico e l'importo di € CP_6
3.329,63, già corrisposto da – di cui € 1.982,00 a titolo di spese Controparte_5
vive) o in quell'altra somma maggiore o minore che l'Ecc.ma Corte d'Appello riterrà di essere dovuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria sul dovuto come per legge;
2 con vittoria di spese, compensi difensivi di entrambi i gradi del giudizio detratto l'importo già
corrisposto dall'appellata CP_5
Conclusioni dell'appellata:
ritenere e dichiarare che la sentenza n. 2116/2019, emessa dal Tribunale di Palermo,
l'11.6.2019, è legittima e corretta nel suo contenuto;
in conseguenza, confermare detta pronuncia e rigettare ogni domanda di riforma, anche parziale, proposta nell'atto di appello del dott. poiché infondata in fatto e in diritto, per i motivi esposti in Parte_1
premessa.
In particolare, confermare la sentenza di prime cure nella parte in cui condanna la compagnia di assicurazioni convenuta, in solido con e , proprietario e conducente CP_4 CP_7
dell'autovettura investitrice, a corrispondere in favore del sig. per le lesioni Parte_2
dallo stesso riportate, in conseguenza del sinistro per cui è giudizio, la complessiva somma di
€ 3.329,63, pari alla differenza tra l'importo del danno complessivo e quanto erogato dall' dichiarando che l'importo è stato corrisposto a tacitazione delle pretese del CP_6
danneggiato;
confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui rigetta la domanda per la valutazione della c.d. personalizzazione del danno biologico poiché il dott. non ha provato le Parte_1
circostanze soggettive che ne determinano il riconoscimento;
confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui rigetta la domanda del Parte_1
volta ad ottenere la condanna dell'appellata alla liquidazione della somma di € 20.000,00 per
3 mancata percezione dei premi incentivanti poiché il diritto ad ottenerla non è sostenuto da prova documentale e poiché il Giudice di primo grado esclude “in termini di certezza che la
riduzione dei redditi dell'attore, sia da considerarsi riconducibile alle conseguenze dannose
patite a seguito del sinistro per cui è causa”;
con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, comprensivi di rimborso forfettario, IVA e c.p.a. come per legge. Salvo ogni altro diritto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2116/2019 del 11 giugno 2019, il Tribunale di Palermo, accogliendo parzialmente le domande proposte da quale aveva dedotto di essere Parte_3
investito il giorno 5 marzo 2014, mentre si trovava nei pressi del Poliambulatorio dell'ASP
di Palermo in Via G. Cusmano, dall'autovettura Ford Fiesta targata CC111AD, di proprietà
di e condotta, nell'occorso, da , assicurata contro il rischio Controparte_4 Controparte_3
della responsabilità civile presso ha condannato la compagnia Controparte_5
di assicurazioni, in solido con e alla corresponsione di € Controparte_4 Controparte_3
3.329,63, oltre interessi, quale differenza tra l'importo del danno complessivamente liquidato
-in funzione degli accertamenti condotti dal c.t.u. medico legale e in applicazione delle tabelle elaborate presso di Tribunale di Milano- e quanto già erogato da , intervenuta a CP_6
indennizzare il lavoratore dipendente coinvolto in un infortunio in itinere.
Nel motivare la decisione il Tribunale:
4 - esaminato il compendio probatorio raccolto, ha ritenuto raggiunta la prova dell'evento dannoso e della sua imputabilità alla responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura Ford Fiesta;
- recepite le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico medico-legale -il quale aveva stimato la durata dell'inabilità temporanea assoluta in 60 giorni, quella dell'inabilità
temporanea parziale in complessivi 100 giorni (di cui 30 giorni al 75%, 30 giorni al 50%
ed i restanti 40 giorni al 25%) e quantificato nel 10% l'incidenza degli esiti a carattere permanente sull'integrità psico-fisica del danneggiato- ha calcolato il danno complessivamente sofferto dall'infortunato, comprensivo altresì del danno patrimoniale di € 1.982,00 per spese mediche, in € 33.607,00, rigettando, in quanto non provata, la domanda di “personalizzazione del danno biologico con riguardo al suo aspetto
dinamico relazionale” (pag. 10 della sentenza impugnata);
- accertato che l'attore, quale lavoratore subordinato, aveva ricevuto da un CP_6
indennizzo per l'infortunio subito pari a € 30.277,37, di cui € 20.106,90 per inabilità
temporanea al lavoro ed € 10.170,47 a titolo di danno biologico, quantificato in 11 punti percentuali, ha calcolato in € 3.329,00 il danno differenziale da corrispondere all'attore;
- ha rigettato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da perdita dei premi annui incentivanti per il 2014, anno di verificazione del sinistro, ritenendo non raggiunta la prova dei presupposti fondanti la pretesa creditoria;
- ha posto le spese di lite e quelle di CTU a carico solidale dei convenuti.
5 ha proposto appello avverso la sentenza articolando quattro motivi di Parte_1
impugnazione con i quali:
- lamenta che il Tribunale, pur correttamente liquidando il danno biologico, avrebbe invece errato metodologicamente nel quantificare il danno differenziale portando a decomputo tutte le somme erogate da , ivi comprese quelle erogate a titolo CP_6
retributivo, e non anche la sola componente volta a ristorare il danno biologico non patrimoniale da invalidità permanente (€ 10.170,47);
- censura come illogica e contraddittoria la motivazione a supporto del rigetto della richiesta di personalizzazione del danno, pienamente supportata dalle valutazioni del consulente medico legale, il quale aveva accertato che gli esiti invalidanti conseguiti al sinistro erano causa di maggior affaticamento nello svolgimento dell'attività lavorativa di informatore farmaceutico, e dalle conclusioni del c.t.p., il quale aveva riferito che dall'infortunio era derivata “una molteplicità di disturbi della serie ansiosa e affettiva con particolare riferimento alle condotte di evitamento e sintomi ansiosi” (pag. 11
dell'atto di appello);
- si duole del mancato riconoscimento del maggior danno patrimoniale, comprovato dalla documentazione fiscale prodotta -attestante il minor reddito da lavoro conseguito nell'anno 2014 rispetto al 2013, dovuto alla mancata percezione dei c.d. premi incentivanti- e neppure contestato dalla compagnia di assicurazioni;
- lamenta l'erronea regolazione delle spese di lite.
6 Ricostituitosi il contraddittorio, ha contestato il gravame Controparte_5
chiedendone il rigetto nel merito.
Occorre preliminarmente dare atto che per effetto del meccanismo dell'acquiescenza parziale,
disciplinato dal comma 2 dell'art. 329 c.p.c., si è formato il giudicato interno sulle statuizioni della sentenza di primo grado che hanno:
- attribuito la responsabilità per l'evento in via esclusiva a;
Controparte_3
- stimato l'entità del danno biologico da invalidità permanente e la durata dei periodi di inabilità temporanea, assoluta e parziale da questi sofferti;
- liquidato il danno in applicazione delle Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale elaborate nell'anno 2018 presso il Tribunale di Milano;
- determinato in € 1.982,00 l'ammontare delle spese mediche risarcibili.
L'impugnazione è meritevole di accoglimento parziale.
Riguardo al primo motivo di impugnazione, ritiene la Corte di dover assicurare continuità
all'indirizzo giurisprudenziale -che rinviene in Cass. civ. n. 1322 /2015 il proprio caposaldo e che da allora è stato più volte ribadito dalla Suprema Corte- a tenore del quale “in tema di
danno c.d. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione D.Lgs. n. CP_6
38 del 2000, ex art. 13 e il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di
ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente
satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato/ammalato, con la conseguenza che
il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla
7 comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall' secondo il criterio delle poste CP_6
omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico
permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non
patrimoniale; pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno
patrimoniale comparando quest'ultimo alla quota rapportata alla retribuzione e alla CP_6
capacità lavorativa specifica dell'assicurato, successivamente, con riferimento al danno non
patrimoniale dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse
dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre
dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a CP_6
ristorare il danno biologico permanente” Cass. civ.
2.4.2019 n. 9112, Cass. civ. 23.6.2021 n.
17967, Cass. civ. 21.5.2019 n. 13645, Cass. civ.
8.4.2019 n. 9744, Cass. civ. 21.11.2017 n.
27669, Cass. civ. 14.10.2016 n. 20807; ancora "l'importo della rendita per l'inabilità
permanente corrisposta dall' per l'infortunio "in itinere" occorso al lavoratore va CP_6
detratto dalle somme in concreto dovute a quest'ultimo, allo stesso titolo, dal terzo
responsabile del fatto illecito" (Cass. civ. 30.1.2019 n. 2550).
Errato il modus operandi del Tribunale che, al fine di enucleare il c.d. danno differenziale da attribuire al danneggiato -ovvero la quota di risarcimento per pregiudizi non già indennizzati da ha proceduto detraendo in modo lineare da quanto liquidato in sentenza quanto CP_6
riconosciuto a dall'assicuratore sociale, occorre pertanto procedere Parte_1
posta per posta, previamente identificando e selezionando le poste liberamente azionabili dal
8 danneggiato (danno morale, danno biologico temporaneo incidente sul fare areddituale della persona, danno alla vita di relazione, a nessuna delle quali si estende la copertura assicurativa offerta da ) in quanto non coperte dall'indennizzo erogato da e quelle, per CP_6 CP_6
contro, già indennizzate dall'istituto previdenziale (danno biologico medicalmente accertabile, indennità per inabilità temporanea al lavoro).
L'operazione è semplificata dalla comunicazione del 19.12.2017 la quale certifica CP_6
essere stati corrisposti a , in relazione all'infortunio a questi occorso il Parte_1
5.3.2014: € 20.106,90 “a titolo di indennità per inabilità temporanea assoluta per il periodo
09/03/2014 al 27/07/2014, per complessivi gg. 141” ed € 10.170,47 a titolo di “indennizzo
danno biologico nella misura dell'11%”. Delle due componenti dell'indennizzo unicamente la seconda è suscettibile di decomputo dalle poste liquidate dal Tribunale.
Il Giudice di primo grado, infatti, ha riconosciuto come dovuti all'infortunato complessivamente € 33.607,00, dei quali:
- € 21.090,00 per danno non patrimoniale (computato in ragione del punto base,
comprensivo del danno morale, di € 2.793,43, per 10 punti di invalidità permanente e tenuto conto del demoltiplicatore correlato all'età dell'infortunato al momento del sinistro -50 anni) e dunque a sua volta scomputabile in € 16.738,00 per danno biologico ed € 4.352,00 per danno morale;
- € 10.535,00 per inabilità temporanea (punto base € 98,00);
- € 1.982,00 per spese mediche documentate ed eziologicamente riconducibili al sinistro.
9 Alla luce degli esposti principi devono dunque essere riconosciuti all'odierno appellante: €
6.567,53 (16.738,00 - € 10.170,47) per danno biologico differenziale, ovvero computato al netto di quanto già corrisposto da a titolo di danno biologico;
€ 4.352,00 per danno CP_6
morale; € 10.535,00 per danno da inabilità temporanea incidente sul fare areddituale della persona;
€ 1.982,00 per spese mediche. Il tutto per un totale di € 23.436,53 al cui pagamento,
oltre interessi dalla data della pronunzia di primo grado sino al dì dell'effettiva corresponsione, devono essere condannati in solido gli appellati Controparte_4 CP_3
e
[...] Controparte_5
Deve invece essere rigettato il secondo motivo di impugnazione.
La personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale non costituisce un automatismo e deve trovare giustificazione nel positivo accertamento di specifiche condizioni che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto a casi consimili, per il presentarsi di limitazioni o conseguenze pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione, queste ultime incluse nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente (Cass. 21/9/2017 n. 21939; Cass.
7/11/2014 n. 23778). “Una lesione della salute può avere le conseguenze dannose più diverse,
ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi:
- conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel
particolare tipo di invalidità:
10 - conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima
diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.
Tanto le prime che le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale;
la
liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza
dell'invalidità; la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior)
pregiudizio sofferto ... le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla
vita quotidiana e sugli aspetti "dinamico-relazionali", che sono generali ed inevitabili per
tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento
del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale. Al contrario, le conseguenze
della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito
quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a
causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base
del danno biologico … soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali",
tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto
gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello
stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione
analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di
personalizzazione della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3,
Sentenza n. 24471 del 18/11/2014). … le circostanze di fatto che giustificano la
personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un "fatto
11 costitutivo" della pretesa, e devono essere allegate in modo circostanziato e provate
dall'attore (ovviamente con ogni mezzo di prova, e quindi anche attraverso l'allegazione del
notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, come già ritenuto
dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la nota sentenza pronunciata da Sez. U, Sentenza n.
26972 del 11/11/2008), senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche,
astratte od ipotetiche (Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014)” (Cass. civ., 27/3/2018 n.
7513, in motivazione).
Ciò chiarito, “la maggior affaticabilità”, la “stanchezza alla fine di una giornata lavorativa”,
non tale, comunque, da tradursi in “usura” (pag. 10 della relazione di consulenza medico-
legale svolta nel primo grado di giudizio) conseguenti al sinistro non paiono trascendere l'ambito delle conseguenze indefettibilmente connesse al trauma subito dall'infortunato
(frattura scomposta del 3° medio perone e malleolo tibiale a sinistra), il quale peraltro non ha neppure chiarito quali siano le peculiarità della propria attività lavorativa di informatore medico scientifico e in che termini le limitazioni funzioni dell'articolazione tibio-tarsica residuate al sinistro concretamente si riflettano sul suo svolgimento, sì che non si ravvisano i presupposti per la personalizzazione della liquidazione del danno biologico.
Neppure il terzo motivo di impugnazione è meritevole di accoglimento.
Premesso che è intervenuta a indennizzare il lavoratore dipendente della perdita CP_6
patrimoniale determinata dall'impossibilità di attendere alla propria attività lavorativa nel periodo di protrazione dell'inabilità a lavoro, era onere dell'appellante dimostrare che quanto
12 ricevuto dall'assicuratore sociale sia risultato inadeguato all'integrale ristoro del pregiudizio sofferto. Ebbene, la documentazione versata in atti non assevera l'esistenza di perdite esuberanti l'importo erogato da CP_6
La regolamentazione delle spese di lite si accorda al canone della soccombenza così che queste, liquidate per entrambi i gradi di giudizio in misura prossima ai medi delle tariffe approvate con d.m. n. 55/2014 e successive modifiche per le cause di valore compreso tra euro 5.2001 ed euro 26.000, in € 5.286,00 -di cui € 786,00 per esborsi ed € 4.500,00 per compensi- per il giudizio di primo grado e di € 4.704,00 - di cui € 804,00 per esborsi, €
1.100,00 per la fase di studio, € 900,00 per la fase introduttiva, € 1.900,00 per la fase decisionale- per il presente grado di giudizio, devono essere poste a carico solidale di
, e maggiorati entrambi gli Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
importi di c.p.a. e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. 55/2014.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando, nella contumacia di e Controparte_3
di , qui dichiarata, così provvede: Controparte_4
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo n. 2116 del 11 giugno 2019,
appellata da con atto di citazione notificato nei giorni 29 novembre e Parte_1
10 dicembre 2019 a e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
ridetermina in € 23.436,53, oltre interessi al saggio legale con decorrenza dal 11.6.2019 sino al dì dell'effettiva corresponsione, la somma per cui è condanna solidale a carico di
[...]
[...]
[...] [...]
e in favore di Controparte_8 Controparte_3 Controparte_4 Parte_1
;
[...]
condanna gli appellati e sotto il Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
vincolo della solidarietà, a rifondere a le spese di lite, liquidate in € Parte_1
5.286,00 per il giudizio di primo grado e in € 4.704,00, come specificato in motivazione, per il presente grado di giudizio, maggiorati entrambi gli importi di c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.mn. 55/2014.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il 13 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
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