Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 27/03/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI CHIETI in composizione collegiale, in persona dei sig.ri magistrati:
1) Dott. Guido CAMPLI, Presidente;
2) Dott. Alessandro CHIAUZZI, Giudice;
3) Dott. Francesco TURCO, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1049 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 TRA (C.F.: , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Chieti, Via Marco Vezio Marcello n. 14, presso lo studio dell'Avv. Manuela D'Arcangelo, che la rappresenta e difende come da procura in atti. RICORRENTE E
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Silvi, Viale Europa n. 49, presso lo studio dell'Avv. Carlotta Di Febo, che lo rappresenta e difende coma da procura in atti. RESISTENTE e PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale. INTERVENTORE NECESSARIO OGGETTO: disciplina dei rapporti con figli nati fuori dal matrimonio. CONCLUSIONI: concordi per le parti: come da scrittura privata depositata telematicamente in data 21.3.2025. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 20.7.2023, la sig.ra ha Parte_1 rappresentato di avere avuto una relazione sentimentale con il sig. CP
, dalla quale è nato, a Chieti, il figlio , il 20.1.2023.
[...] Per_1
Ha esposto che la loro relazione sentimentale, unitamente alla convivenza more uxorio, si è interrotta a causa dei tradimenti del sig. dei suoi CP comportamenti aggressivi ed ingiuriosi perpetrati ai di l onché del disinteresse mostrato nei confronti della di lei gravidanza. Ha, quindi, chiesto l'affidamento esclusivo a sé del figlio minore o, in Per_1 subordine, l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, la disciplina del diritto di visita del sig. nelle modalità indicate nel ricorso introduttivo, CP
l'imposizione al resistente di versarle la somma mensile di € 700,00 a titolo di mantenimento del figlio minore e la suddivisione delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio nella misura del 50% per ciascun genitore. Si è costituito il sig. , contestando la ricostruzione dei fatti Controparte_1 operata dalla sig.ra e chiedendo l'affidamento condiviso ad entrambi i Pt_1 genitori del figlio minore con collocazione presso la madre, che gli Per_1 venga imposto di versare, a titolo di mantenimento del figlio, la somma mensile di
Con riferimento, invece, agli accordi concernenti il procedimento penale n. 1904/2023 r.g.n.r. (punto 6 dell'atto di accordo), pendente dinanzi a questo Tribunale, il Collegio si limita a prenderne atto. Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede: 1) dispone che i rapporti tra i sig.ri (C.F.: Parte_1
e (C.F.: ) C.F._1 Controparte_1 C.F._2
e il figlio minore , siano disciplinati nelle modalità indicate nella Per_1 scrittura privata depositata telematicamente in data 21.3.2025, modalità che fa proprie ed omologa, prendendo atto degli accordi concernenti il procedimento penale n. 1904/2023 r.g.n.r. (punto 6 dell'atto di accordo); 2) compensa le spese di lite. Così deciso in Chieti, alla Camera di Consiglio del 26.3.2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Francesco TURCO Il Presidente Dott. Guido CAMPLI