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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/06/2025, n. 2455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2455 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE – LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 10.6.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10749/2022 R.G.L. avente a oggetto “graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA”;
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Anna Maria Amato;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del pro Controparte_1 CP_2
tempore, Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, e
[...] [...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_4
tempore, con il funzionario delegato, ex art. 417 bis c.p.c., dott. ; CP_5
- Resistente -
E NEI CONFRONTI DEL personale ATA inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2021/2024;
- controinteressati contumaci -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 7/11/2022, parte attrice ha adito la presente sede per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “...Riconoscere il punteggio giuridico per il servizio prestato dal 01.12.2021 al 26.04.2022 e il TFR maturato. -
1 Condannare i convenuti alla refusione delle spese legali, diritti ed onorari di causa oltre
I.V.A. e C.P.A. da distrarre in favore del sottoscritto procuratore”.
A sostegno di quanto sopra, la ricorrente ha dedotto:
- di essere inserita nelle graduatorie di istituto degli aspiranti supplenti per il personale
ATA;
- che in data 1.12.2021 è stata convocata dall' di per Controparte_6 CP_3
l'attribuzione di due supplenze per 36 ore settimanali;
- che, come risulta dal verbale dell'1.12.2021, ella è stata individuata per ricoprire uno degli incarichi, ha sottoscritto il relativo contratto e ha preso servizio;
- che dal primo incarico si sono susseguite diverse proroghe con conferimento dell'incarico sino al 10.6.2022;
- che in data 26.4.2022 le è stato notificato il decreto di verifica e rettifica della
Graduatoria d'Istituto n. 5629/2022, con cui è stato ricalcolato il punteggio a ella spettante;
- che a seguito della rettifica del punteggio sono risultati altri aventi diritto alla data della convocazione e, pertanto, il contratto con efficacia dall'1.12.2021 e le successive proroghe sono stati ritenuti validi ai soli fini economici e non giuridici, con conseguente esclusione del punteggio maturato;
- che ella ha proposto reclamo avverso il predetto decreto evidenziando la validità del servizio prestato ex art. 2126 c.c. e la tardività dei controlli ex artt. 71 e 72 D.P.R.
445/2000, senza tuttavia ottenere positivo riscontro;
- che il decreto di rettifica è illegittimo per violazione del principio di tempestività della verifica della domanda di inserimento, sulla base di quanto previsto dall'art. 7 co. 5 D.M.
640/2017;
- che, in particolare, il controllo deve essere eseguito entro 30 giorni ai sensi dell'art. 72 co. 1 e 2 D.P.R. 445/2000;
- che nella specie la verifica è stata eseguita dopo oltre quattro mesi dalla stipulazione del primo contratto;
- che il notevole lasso temporale tra la stipula del primo contratto e l'emissione del decreto di rettifica dimostra il grave inadempimento dell'istituto scolastico, nei termini descritti in ricorso;
- che, in ogni caso, il servizio prestato sulla base di un erroneo punteggio riportato in graduatoria deve essere considerato anche ai fini giuridici, tenuto conto di quanto sancito dal D.M. 604/2017 e del D.M. 50/2021 e come osservato anche dalla giurisprudenza di merito richiamata in ricorso;
2 - che ella durante il periodo in cui ha prestato servizio presso l' convenuto ha CP_7
ricevuto altre convocazioni, ma essendo già in servizio non ha accettato;
- che con il provvedimento di rettifica e la conseguente risoluzione del contratto, avvenuti dopo notevole lasso di tempo rispetto alla presa di servizio, vi è stato un rilevante danno in quanto, a causa dell'inerzia della scuola, ella non ha avuto la possibilità di svolgere servizio con il corretto punteggio;
- che tale circostanza l'ha danneggiata poiché, essendo stato invalidato il servizio prestato fino al decreto di rettifica, ella non ha avuto la possibilità di maturare altro punteggio con conseguente perdita di chance.
Con memoria difensiva depositata in data 6.5.2024, si è tardivamente costituita in giudizio l'Amministrazione scolastica convenuta svolgendo difese volte a confutare le pretese attoree e formulando, quindi, le seguenti conclusioni “…Voglia il Tribunale di
Catania – Sezione Lavoro, contrariis reiectis, rigettare il ricorso di controparte, in quanto infondato, in fatto e in diritto;
Con vittoria di spese”.
Disposta ed effettuata l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti del personale ATA inserito nelle graduatorie per cui è causa, a seguito della notifica nessuno si è costituito per i controinteressati.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 10.6.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Merito.
Ciò posto, il ricorso è fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
2.1. A tal fine occorre innanzitutto richiamare i fatti di causa.
Con “Verbale di Convocazione e individuazione aspiranti Collaboratori Scolastici per attribuzione 2 supplenza per h. 36,00”, la ricorrente – in posizione n. 730 e con punteggio n. 12,10 – è stata individuata quale supplente sino al 7.12.2021 in sostituzione del personale ivi indicato (cfr. documentazione di parte ricorrente e doc. n. 1 di parte resistente).
Come allegato in ricorso e non confutato da parte resistente, il predetto incarico è stato successivamente prorogato – nei termini risultanti dalla incontestata documentazione in atti – sino al 10.6.2022 (cfr., da ultimo, contratto di lavoro dal 7.1.2022 al 10.6.2022 prodotto da parte ricorrente).
3 Con provvedimento prot. n. 5629 del 26.4.2022 l'I.C. di Controparte_4
ha decretato “…L'avvenuta verifica e rettifica dei dati contenuti nella domanda e CP_3 dichiarati dall'aspirante, sig.ra […] e il conseguente Parte_1
riconoscimento del punteggio complessivo di aggiornamento di cui alla graduatoria di 3^
Fascia personale A.T.A. per il triennio 2021/23 come segue: […]”, disponendo quindi che
“…Per quanto sopra esposto, in costanza della rettifica di punteggio per il profilo di collaboratore scolastico da 12,10 a 11,50, ed in considerazione del fatto che l'ultimo dei candidati convocati in data 01.12.2021, individuato in posizione 769 godeva di punti 11,75
(non verificato) e del fatto che taluni candidati, con posizioni successive, disponibili alla convocazione, pur con punti rettificati, risultavano aventi diritto rispetto all'aspirante sig.ra , il contratto con efficacia dal 01/12/2021 e successive proroghe è da Parte_1
ritenersi valido solo ai fini economici e non giuridici, con la conseguenza che lo stesso non
è valido per il riconoscimento di eventuale punteggio, né utile ai fini dell'anzianità di servizio. Ai sensi dell'art. 8 co. 12 del citato D.M. n. 50/2021 questa Amministrazione provvederà alla rettifica al sistema delle posizioni dell'aspirante. […]” (cfr. documentazione prodotta da entrambe le parti).
A tal fine, in particolare, l'Amministrazione scolastica ha “...RISCONTRATO errore di sistema nella rivalutazione dell'attuale Graduatoria dei titoli informatici, ascrivibili alla mancata decurtazione del 50% del titolo informatico per i tre profili professionali, come richiesto dalla O.M. 640 del 2017 Graduatorie 2017/20 -e correttamente effettuata nella graduatoria 2017/21. Errore che invece si riscontra nella valutazione del triennio
2021/23” (cfr. decreto prot. n. 5629/2022 in atti, cit.).
Siccome dedotto da parte resistente e risultante dalla documentazione in atti, oltreché non specificamente contestato da parte ricorrente, “…Dopo avere proceduto alle verifiche del caso, al ricalcolo al sistema SIDI della posizione della signora in Parte_1
Graduatoria ATA III FASCIA, l' di ha prontamente proceduto Controparte_6 CP_3
a riconvocare gli aspiranti per il successivo giorno 27.04.22, tra cui anche la ricorrente.
In sede di questa convocazione è risultata individuabile nuovamente la sig.ra Parte_1 che ha assunto regolarmente servizio (All.4). All'atto dell'implementazione del nuovo contratto, poiché era ancora inserito l'ultimo dei contratti di proroga Prot. n. 109 del
07.1.22, con efficacia dal 07.01.22 e sino al 10/06/2022, si è dovuto procedere all'annullamento degli stessi come da Decreto n. 5629 del 26.04.22. […]” (cfr. pag. 3 della memoria difensiva e contratto del 27.4.2022 stipulato tra parte ricorrente e
4 l'Amministrazione scolastica per l'intero periodo residuo dal 27.4.2022 al 10.6.2022, in atti).
2.2. A fronte di ciò, con il presente giudizio la ricorrente ha contestato il suindicato provvedimento prot. n. 5629 del 26.4.2022 nella parte in cui ha disposto la validità del servizio espletato dall'1.12.2021 sino al 26.4.2022 “…solo ai fini economici e non giuridici”, chiedendo il riconoscimento integrale anche ai fini giuridici – oltreché economici – del servizio di fatto reso dall'1.12.2021 al 26.4.2022 (con riguardo al periodo successivo, come detto, appare incontestato e documentato il regolare espletamento del servizio sulla base del successivo contratto di lavoro stipulato tra le parti con effetto dal
27.4.2022 al 10.6.2022).
L'amministrazione scolastica convenuta ha contestato la superiore prospettazione, ribadendo la legittimità del provvedimento in esame.
2.3. Oggetto del presente giudizio, dunque, è il riconoscimento anche ai fini giuridici del servizio prestato da parte ricorrente dall'1.12.2021 al 26.4.2022 nell'ambito di un contratto di supplenza (e relative proroghe) conferito sulla base di una erronea attribuzione di punteggio ascrivibile alla stessa Amministrazione scolastica (id est: “…errore di sistema nella rivalutazione dell'attuale Graduatoria dei titoli informatici” come specificato nel provvedimento n. 5629/2022) e non già sulla base di un comportamento colpevole e – segnatamente – di dichiarazioni mendaci ascrivibili alla ricorrente (neppure prospettate da parte resistente).
2.4. L'assunto di parte ricorrente appare fondato.
In particolare, stante il carattere assorbente, va esaminata e accolta la prospettazione attorea concernente la pretesa “validità del servizio anche nel caso di errori nel punteggio riportato in graduatoria” (cfr. pagg. 4 e 5 del ricorso;
sul punto, cfr. altresì sentenze n.
49/2021 e n. 82/2021 emesse in data 15.11.2021 e 6.12.2021 dal Tribunale di Lanciano nei proc. nn. 437/2019 e 747/2019 R.G. e sentenza n. 3834/2022 emessa in data 14.10.2022 dalla Corte di Appello di Roma, sezione lavoro, nel proc. n. 1878/2020 R.G., a cui si fa riferimento anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
2.5. Nella specie, come detto, l'errore nell'attribuzione del punteggio risulta compiuto dalla stessa Amministrazione scolastica resistente, avendo la stessa riscontrato un “…errore di sistema nella rivalutazione dell'attuale Graduatoria dei titoli informatici, ascrivibili alla mancata decurtazione del 50% del titolo informatico per i tre profili professionali, come richiesto dalla O.M. 640 del 2017 Graduatorie 2017/20 -e
5 correttamente effettuata nella graduatoria 2017/21. Errore che invece si riscontra nella valutazione del triennio 2021/23” (cfr. provvedimento prot. n. 5629/2022 in atti).
Occorre, quindi, verificare se il servizio di fatto reso sulla base di un incarico illegittimo per errore non imputabile alla ricorrente possa valere anche sotto il profilo giuridico e, pertanto, anche ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio (oltreché sotto il profilo economico, comprensivo anche del relativo TFR).
2.6. A tal fine deve richiamarsi la disciplina normativa di riferimento.
Con riferimento alla fattispecie in esame, in particolare, viene in rilievo il D.M.
50/2021 concernente “…Le nuove graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia” aventi
“…validità per il triennio scolastico 2021/22, 2022/23, 2023/24, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del Regolamento” (cfr. art. 2).
Per quel che qui rileva, l'art. 6 del citato D.M. 50/2021 (rubricato “Dati contenuti nel modulo di domanda - Validità - Controlli”), con previsioni analoghe al previgente D.M.
640/2017 (esaminato nelle citate sentenze del Tribunale di Lanciano e della Corte di
Appello di Roma), stabilisce che “…11. L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro, sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. Tali controlli devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso.
12. All'esito dei controlli di cui al comma 11, il dirigente scolastico che li ha effettuati convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato.
13. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che, ai sensi del comma
11, ha effettuato i controlli, adotta il relativo provvedimento registrando a sistema
l'esclusione di cui all'articolo 7, ovvero la rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante. Il dirigente scolastico comunica il provvedimento di esclusione o di rideterminazione del punteggio all'aspirante e alle scuole da quest'ultimo individuate in fase di presentazione dell'istanza. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato
i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000.
14. Il positivo accertamento dei titoli di servizio e di cultura dichiarati comporta la validazione degli stessi alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, anche per i periodi di vigenza delle graduatorie di circolo e di istituto dei trienni successivi.
6 15. Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 13, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al comma 11, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura. […]”.
2.7. Ebbene, come già evidenziato nel richiamato precedente della Corte di Appello di Roma con riguardo all'analoga previsione dell'art. 7 del previgente D.M. 640/2017 e con argomentazioni applicabili anche alla fattispecie in esame, <<…Dunque, il decreto ministeriale considera solo il servizio effettivamente prestato e pone due uniche esclusioni: quando il servizio sia stato reso senza titolo di studio o con mendaci dichiarazioni del supplente, tutte ipotesi nelle quali l'interesse della p.a. assume un valore particolarmente rilevante, sotto la disciplina della corretto espletamento del concorso pubblico e del servizi pubblico reso acché sia scongiurato l'insegnamento e la formazione della graduatoria fondate su titoli e informazioni falsi.
Il decreto non prevede però l'ipotesi dell'errore della p.a. nell'attribuzione dei punteggi non imputabile al supplente, e ciò correttamente, posto che in questo caso si vuole dare rilievo alla tutela dell'affidamento dell'aspirante supplente, essendo la formazione della graduatoria attività rimessa interamente all'amministrazione.
D'altro canto, la sig.ra […] ha appreso soltanto con la notifica del decreto oggetto d'impugnazione che l'attribuzione del punteggio pari […] fosse il frutto di un'erronea valutazione da parte dell'Istituto scolastico capofila, ben avendo potuto in precedenza riporre incolpevole affidamento nella correttezza dell'operato dell'amministrazione, reputando d'esser stata lei, al contrario, ad incorrere in errore.
Deve altresì rilevarsi che nel predisporre la domanda il supplente non è tenuto ad auto- attribuirsi il punteggio la cui valutazione spetta al solo dirigente dell'istituto scolastico c.d. capofila (ed al controllo dei successivi dirigenti degli istituti destinatari della supplenza), ed ha solo la mera opportunità di indicarli: […].
Né può ritenersi, come sostenuto in sentenza, che gravasse sulla stessa appellante l'onere di intervenire per far modificare in peius i punteggi perché non esiste alcuna disposizione che espressamente imponga al dipendente un tale onere.
7 L'unico strumento previsto dal decreto ministeriale per il sindacato da parte del supplente dei punteggi attribuiti è il “reclamo” previsto all'art. 9 del d.m. [id est: art. 8 del
Dm: 50/2021] proponibile “avverso… l'esclusione o nullità, nonché avverso le graduatorie” e quindi, secondo la ratio della norma, quando l'aspirante supplente denunci una situazione accertata sfavorevole.
Deve inoltre tenersi conto del più generale principio secondo il quale “Il diritto di esigere la tutela del legittimo affidamento si estende a chiunque si trovi in una situazione dalla quale risulti che l'amministrazione gli ha dato aspettative, fondate su informazioni e dichiarazioni dalla stessa rilasciate, posto che la pubblica amministrazione è tenuta a rispettare l'affidamento e l'attendibilità delle sue dichiarazioni, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede (art. 1175 e 1375 cod. civ.), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.. In particolare, la pubblica amministrazione è gravata dell'obbligo di non frustrare la fiducia di soggetti titolari di interessi indisponibili, fornendo informazioni errate o anche dichiaratamente approssimative. Informazioni di tale natura devono ritenersi non conformi a correttezza, in quanto rese da enti pubblici dotati di poteri di indagine e certificazione, nonché incidenti su interessi al conseguimento e godimento di beni essenziali della vita, come quelli garantiti dall'art. 38 Cost.. Tale situazione ricorre in qualunque ipotesi in cui la Pubblica Amministrazione fornisce notizie o comunicazioni errate relative alla posizione di un amministrato e, dunque, pure nel caso che, sebbene non sia richiesta (e rilasciata) una vera propria certificazione ex art. 47 legge n. 88/89, informazioni relative alla posizione di un assicurato siano contenute in un altro documento rilasciato dalla P.A., quale un estratto conto assicurativo” (Cass. 8604/2016,
Cass.n.21454/2013, entrambe richiamate nella sentenza della Corte d'Appello di Torino
n.74/21 vertente in analoga fattispecie di errore compiuto dal dirigente scolastico nell'attribuzione del punteggio).
Nel senso sopra esposto, si è d'altro canto espressa anche l'amministrazione ed in particolare gli […], che hanno ritenuto che sulla base dell'art.7 del d.m. cit. in caso di errato punteggio ascrivibile all'amministrazione deve essere riconosciuto il già prestato
(decreto USR […] n. 3061/19, nonché decreto [USR Toscana] 2662/21). […]>> (cfr. sentenza n. 3834/2022 della Corte di Appello di Roma, cit.).
2.8. In tal senso, peraltro, anche il Tribunale di Lanciano ha osservato nelle richiamate pronunce che <<…L'art. 7, comma 7, del predetto D.M. [id est: art. 6 co. 15
D.M. 50/2021 nella specie] non consente, dunque, di rideterminare i punteggi attribuiti agli
8 aspiranti sulla base di una diversa valutazione degli stessi, ma solo ed esclusivamente nel caso in cui tali servizi siano stati resi in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo o sulla base di dichiarazioni mendaci, ipotesi non ricorrenti nel caso di specie.
A tale riguardo, occorre osservare che le norme del D.M. n. 640 del 2017 [id est: D.M.
50/2021 nella specie] differiscono sostanzialmente e significativamente da quelle relative ai dd.mm. che disciplinavano la formazione delle precedenti graduatorie di circolo e di istituto.
L'interpretazione restrittiva volta ad escludere che i medesimi effetti possano ascriversi al servizio svolto sulla base di un erroneo punteggio risulta avvalorata, dunque, dal confronto con l'omologa disposizione presente nell'art. 7, comma 7, del D.M. n. 717/2014 relativo alle graduatorie del precedente triennio, ove era espressamente prevista l'invalidità del servizio svolto in base ad un errato punteggio ("In dipendenza delle determinazioni di cui al comma precedente, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante sulla base di erroneo punteggio, ovvero in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà dichiarato, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5, come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio”). […]>> (cfr., in particolare, sentenza n. 82/2021 del Tribunale di Lanciano, cit.,).
2.9. Sulla base delle suesposte argomentazioni (come detto pienamente riferibili anche alla fattispecie in esame), assorbito ogni ulteriore profilo, il ricorso appare fondato e deve essere accolto.
Va, pertanto, dichiarato il diritto di parte ricorrente al riconoscimento integrale, anche ai fini giuridici (sub specie di punteggio maturato) e del relativo TFR (ove non già erogato), dell'effettivo servizio prestato dall'1.12.2021 al 26.4.2022.
3. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato ex D.M. 147/2022), vanno poste a carico di parte convenuta e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
9 dichiara, nei termini di cui in parte motiva, il diritto di parte ricorrente al riconoscimento integrale ai fini giuridici ed economici dell'effettivo servizio prestato dall'1.12.2021 al
26.4.2022; condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 2.108,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore.
Catania, 10/6/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE – LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 10.6.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10749/2022 R.G.L. avente a oggetto “graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA”;
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Anna Maria Amato;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del pro Controparte_1 CP_2
tempore, Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, e
[...] [...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_4
tempore, con il funzionario delegato, ex art. 417 bis c.p.c., dott. ; CP_5
- Resistente -
E NEI CONFRONTI DEL personale ATA inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2021/2024;
- controinteressati contumaci -
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 7/11/2022, parte attrice ha adito la presente sede per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “...Riconoscere il punteggio giuridico per il servizio prestato dal 01.12.2021 al 26.04.2022 e il TFR maturato. -
1 Condannare i convenuti alla refusione delle spese legali, diritti ed onorari di causa oltre
I.V.A. e C.P.A. da distrarre in favore del sottoscritto procuratore”.
A sostegno di quanto sopra, la ricorrente ha dedotto:
- di essere inserita nelle graduatorie di istituto degli aspiranti supplenti per il personale
ATA;
- che in data 1.12.2021 è stata convocata dall' di per Controparte_6 CP_3
l'attribuzione di due supplenze per 36 ore settimanali;
- che, come risulta dal verbale dell'1.12.2021, ella è stata individuata per ricoprire uno degli incarichi, ha sottoscritto il relativo contratto e ha preso servizio;
- che dal primo incarico si sono susseguite diverse proroghe con conferimento dell'incarico sino al 10.6.2022;
- che in data 26.4.2022 le è stato notificato il decreto di verifica e rettifica della
Graduatoria d'Istituto n. 5629/2022, con cui è stato ricalcolato il punteggio a ella spettante;
- che a seguito della rettifica del punteggio sono risultati altri aventi diritto alla data della convocazione e, pertanto, il contratto con efficacia dall'1.12.2021 e le successive proroghe sono stati ritenuti validi ai soli fini economici e non giuridici, con conseguente esclusione del punteggio maturato;
- che ella ha proposto reclamo avverso il predetto decreto evidenziando la validità del servizio prestato ex art. 2126 c.c. e la tardività dei controlli ex artt. 71 e 72 D.P.R.
445/2000, senza tuttavia ottenere positivo riscontro;
- che il decreto di rettifica è illegittimo per violazione del principio di tempestività della verifica della domanda di inserimento, sulla base di quanto previsto dall'art. 7 co. 5 D.M.
640/2017;
- che, in particolare, il controllo deve essere eseguito entro 30 giorni ai sensi dell'art. 72 co. 1 e 2 D.P.R. 445/2000;
- che nella specie la verifica è stata eseguita dopo oltre quattro mesi dalla stipulazione del primo contratto;
- che il notevole lasso temporale tra la stipula del primo contratto e l'emissione del decreto di rettifica dimostra il grave inadempimento dell'istituto scolastico, nei termini descritti in ricorso;
- che, in ogni caso, il servizio prestato sulla base di un erroneo punteggio riportato in graduatoria deve essere considerato anche ai fini giuridici, tenuto conto di quanto sancito dal D.M. 604/2017 e del D.M. 50/2021 e come osservato anche dalla giurisprudenza di merito richiamata in ricorso;
2 - che ella durante il periodo in cui ha prestato servizio presso l' convenuto ha CP_7
ricevuto altre convocazioni, ma essendo già in servizio non ha accettato;
- che con il provvedimento di rettifica e la conseguente risoluzione del contratto, avvenuti dopo notevole lasso di tempo rispetto alla presa di servizio, vi è stato un rilevante danno in quanto, a causa dell'inerzia della scuola, ella non ha avuto la possibilità di svolgere servizio con il corretto punteggio;
- che tale circostanza l'ha danneggiata poiché, essendo stato invalidato il servizio prestato fino al decreto di rettifica, ella non ha avuto la possibilità di maturare altro punteggio con conseguente perdita di chance.
Con memoria difensiva depositata in data 6.5.2024, si è tardivamente costituita in giudizio l'Amministrazione scolastica convenuta svolgendo difese volte a confutare le pretese attoree e formulando, quindi, le seguenti conclusioni “…Voglia il Tribunale di
Catania – Sezione Lavoro, contrariis reiectis, rigettare il ricorso di controparte, in quanto infondato, in fatto e in diritto;
Con vittoria di spese”.
Disposta ed effettuata l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti del personale ATA inserito nelle graduatorie per cui è causa, a seguito della notifica nessuno si è costituito per i controinteressati.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 10.6.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Merito.
Ciò posto, il ricorso è fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
2.1. A tal fine occorre innanzitutto richiamare i fatti di causa.
Con “Verbale di Convocazione e individuazione aspiranti Collaboratori Scolastici per attribuzione 2 supplenza per h. 36,00”, la ricorrente – in posizione n. 730 e con punteggio n. 12,10 – è stata individuata quale supplente sino al 7.12.2021 in sostituzione del personale ivi indicato (cfr. documentazione di parte ricorrente e doc. n. 1 di parte resistente).
Come allegato in ricorso e non confutato da parte resistente, il predetto incarico è stato successivamente prorogato – nei termini risultanti dalla incontestata documentazione in atti – sino al 10.6.2022 (cfr., da ultimo, contratto di lavoro dal 7.1.2022 al 10.6.2022 prodotto da parte ricorrente).
3 Con provvedimento prot. n. 5629 del 26.4.2022 l'I.C. di Controparte_4
ha decretato “…L'avvenuta verifica e rettifica dei dati contenuti nella domanda e CP_3 dichiarati dall'aspirante, sig.ra […] e il conseguente Parte_1
riconoscimento del punteggio complessivo di aggiornamento di cui alla graduatoria di 3^
Fascia personale A.T.A. per il triennio 2021/23 come segue: […]”, disponendo quindi che
“…Per quanto sopra esposto, in costanza della rettifica di punteggio per il profilo di collaboratore scolastico da 12,10 a 11,50, ed in considerazione del fatto che l'ultimo dei candidati convocati in data 01.12.2021, individuato in posizione 769 godeva di punti 11,75
(non verificato) e del fatto che taluni candidati, con posizioni successive, disponibili alla convocazione, pur con punti rettificati, risultavano aventi diritto rispetto all'aspirante sig.ra , il contratto con efficacia dal 01/12/2021 e successive proroghe è da Parte_1
ritenersi valido solo ai fini economici e non giuridici, con la conseguenza che lo stesso non
è valido per il riconoscimento di eventuale punteggio, né utile ai fini dell'anzianità di servizio. Ai sensi dell'art. 8 co. 12 del citato D.M. n. 50/2021 questa Amministrazione provvederà alla rettifica al sistema delle posizioni dell'aspirante. […]” (cfr. documentazione prodotta da entrambe le parti).
A tal fine, in particolare, l'Amministrazione scolastica ha “...RISCONTRATO errore di sistema nella rivalutazione dell'attuale Graduatoria dei titoli informatici, ascrivibili alla mancata decurtazione del 50% del titolo informatico per i tre profili professionali, come richiesto dalla O.M. 640 del 2017 Graduatorie 2017/20 -e correttamente effettuata nella graduatoria 2017/21. Errore che invece si riscontra nella valutazione del triennio
2021/23” (cfr. decreto prot. n. 5629/2022 in atti, cit.).
Siccome dedotto da parte resistente e risultante dalla documentazione in atti, oltreché non specificamente contestato da parte ricorrente, “…Dopo avere proceduto alle verifiche del caso, al ricalcolo al sistema SIDI della posizione della signora in Parte_1
Graduatoria ATA III FASCIA, l' di ha prontamente proceduto Controparte_6 CP_3
a riconvocare gli aspiranti per il successivo giorno 27.04.22, tra cui anche la ricorrente.
In sede di questa convocazione è risultata individuabile nuovamente la sig.ra Parte_1 che ha assunto regolarmente servizio (All.4). All'atto dell'implementazione del nuovo contratto, poiché era ancora inserito l'ultimo dei contratti di proroga Prot. n. 109 del
07.1.22, con efficacia dal 07.01.22 e sino al 10/06/2022, si è dovuto procedere all'annullamento degli stessi come da Decreto n. 5629 del 26.04.22. […]” (cfr. pag. 3 della memoria difensiva e contratto del 27.4.2022 stipulato tra parte ricorrente e
4 l'Amministrazione scolastica per l'intero periodo residuo dal 27.4.2022 al 10.6.2022, in atti).
2.2. A fronte di ciò, con il presente giudizio la ricorrente ha contestato il suindicato provvedimento prot. n. 5629 del 26.4.2022 nella parte in cui ha disposto la validità del servizio espletato dall'1.12.2021 sino al 26.4.2022 “…solo ai fini economici e non giuridici”, chiedendo il riconoscimento integrale anche ai fini giuridici – oltreché economici – del servizio di fatto reso dall'1.12.2021 al 26.4.2022 (con riguardo al periodo successivo, come detto, appare incontestato e documentato il regolare espletamento del servizio sulla base del successivo contratto di lavoro stipulato tra le parti con effetto dal
27.4.2022 al 10.6.2022).
L'amministrazione scolastica convenuta ha contestato la superiore prospettazione, ribadendo la legittimità del provvedimento in esame.
2.3. Oggetto del presente giudizio, dunque, è il riconoscimento anche ai fini giuridici del servizio prestato da parte ricorrente dall'1.12.2021 al 26.4.2022 nell'ambito di un contratto di supplenza (e relative proroghe) conferito sulla base di una erronea attribuzione di punteggio ascrivibile alla stessa Amministrazione scolastica (id est: “…errore di sistema nella rivalutazione dell'attuale Graduatoria dei titoli informatici” come specificato nel provvedimento n. 5629/2022) e non già sulla base di un comportamento colpevole e – segnatamente – di dichiarazioni mendaci ascrivibili alla ricorrente (neppure prospettate da parte resistente).
2.4. L'assunto di parte ricorrente appare fondato.
In particolare, stante il carattere assorbente, va esaminata e accolta la prospettazione attorea concernente la pretesa “validità del servizio anche nel caso di errori nel punteggio riportato in graduatoria” (cfr. pagg. 4 e 5 del ricorso;
sul punto, cfr. altresì sentenze n.
49/2021 e n. 82/2021 emesse in data 15.11.2021 e 6.12.2021 dal Tribunale di Lanciano nei proc. nn. 437/2019 e 747/2019 R.G. e sentenza n. 3834/2022 emessa in data 14.10.2022 dalla Corte di Appello di Roma, sezione lavoro, nel proc. n. 1878/2020 R.G., a cui si fa riferimento anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
2.5. Nella specie, come detto, l'errore nell'attribuzione del punteggio risulta compiuto dalla stessa Amministrazione scolastica resistente, avendo la stessa riscontrato un “…errore di sistema nella rivalutazione dell'attuale Graduatoria dei titoli informatici, ascrivibili alla mancata decurtazione del 50% del titolo informatico per i tre profili professionali, come richiesto dalla O.M. 640 del 2017 Graduatorie 2017/20 -e
5 correttamente effettuata nella graduatoria 2017/21. Errore che invece si riscontra nella valutazione del triennio 2021/23” (cfr. provvedimento prot. n. 5629/2022 in atti).
Occorre, quindi, verificare se il servizio di fatto reso sulla base di un incarico illegittimo per errore non imputabile alla ricorrente possa valere anche sotto il profilo giuridico e, pertanto, anche ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio (oltreché sotto il profilo economico, comprensivo anche del relativo TFR).
2.6. A tal fine deve richiamarsi la disciplina normativa di riferimento.
Con riferimento alla fattispecie in esame, in particolare, viene in rilievo il D.M.
50/2021 concernente “…Le nuove graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia” aventi
“…validità per il triennio scolastico 2021/22, 2022/23, 2023/24, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del Regolamento” (cfr. art. 2).
Per quel che qui rileva, l'art. 6 del citato D.M. 50/2021 (rubricato “Dati contenuti nel modulo di domanda - Validità - Controlli”), con previsioni analoghe al previgente D.M.
640/2017 (esaminato nelle citate sentenze del Tribunale di Lanciano e della Corte di
Appello di Roma), stabilisce che “…11. L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro, sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. Tali controlli devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso.
12. All'esito dei controlli di cui al comma 11, il dirigente scolastico che li ha effettuati convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato.
13. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che, ai sensi del comma
11, ha effettuato i controlli, adotta il relativo provvedimento registrando a sistema
l'esclusione di cui all'articolo 7, ovvero la rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante. Il dirigente scolastico comunica il provvedimento di esclusione o di rideterminazione del punteggio all'aspirante e alle scuole da quest'ultimo individuate in fase di presentazione dell'istanza. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato
i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000.
14. Il positivo accertamento dei titoli di servizio e di cultura dichiarati comporta la validazione degli stessi alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, anche per i periodi di vigenza delle graduatorie di circolo e di istituto dei trienni successivi.
6 15. Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 13, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al comma 11, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura. […]”.
2.7. Ebbene, come già evidenziato nel richiamato precedente della Corte di Appello di Roma con riguardo all'analoga previsione dell'art. 7 del previgente D.M. 640/2017 e con argomentazioni applicabili anche alla fattispecie in esame, <<…Dunque, il decreto ministeriale considera solo il servizio effettivamente prestato e pone due uniche esclusioni: quando il servizio sia stato reso senza titolo di studio o con mendaci dichiarazioni del supplente, tutte ipotesi nelle quali l'interesse della p.a. assume un valore particolarmente rilevante, sotto la disciplina della corretto espletamento del concorso pubblico e del servizi pubblico reso acché sia scongiurato l'insegnamento e la formazione della graduatoria fondate su titoli e informazioni falsi.
Il decreto non prevede però l'ipotesi dell'errore della p.a. nell'attribuzione dei punteggi non imputabile al supplente, e ciò correttamente, posto che in questo caso si vuole dare rilievo alla tutela dell'affidamento dell'aspirante supplente, essendo la formazione della graduatoria attività rimessa interamente all'amministrazione.
D'altro canto, la sig.ra […] ha appreso soltanto con la notifica del decreto oggetto d'impugnazione che l'attribuzione del punteggio pari […] fosse il frutto di un'erronea valutazione da parte dell'Istituto scolastico capofila, ben avendo potuto in precedenza riporre incolpevole affidamento nella correttezza dell'operato dell'amministrazione, reputando d'esser stata lei, al contrario, ad incorrere in errore.
Deve altresì rilevarsi che nel predisporre la domanda il supplente non è tenuto ad auto- attribuirsi il punteggio la cui valutazione spetta al solo dirigente dell'istituto scolastico c.d. capofila (ed al controllo dei successivi dirigenti degli istituti destinatari della supplenza), ed ha solo la mera opportunità di indicarli: […].
Né può ritenersi, come sostenuto in sentenza, che gravasse sulla stessa appellante l'onere di intervenire per far modificare in peius i punteggi perché non esiste alcuna disposizione che espressamente imponga al dipendente un tale onere.
7 L'unico strumento previsto dal decreto ministeriale per il sindacato da parte del supplente dei punteggi attribuiti è il “reclamo” previsto all'art. 9 del d.m. [id est: art. 8 del
Dm: 50/2021] proponibile “avverso… l'esclusione o nullità, nonché avverso le graduatorie” e quindi, secondo la ratio della norma, quando l'aspirante supplente denunci una situazione accertata sfavorevole.
Deve inoltre tenersi conto del più generale principio secondo il quale “Il diritto di esigere la tutela del legittimo affidamento si estende a chiunque si trovi in una situazione dalla quale risulti che l'amministrazione gli ha dato aspettative, fondate su informazioni e dichiarazioni dalla stessa rilasciate, posto che la pubblica amministrazione è tenuta a rispettare l'affidamento e l'attendibilità delle sue dichiarazioni, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede (art. 1175 e 1375 cod. civ.), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.. In particolare, la pubblica amministrazione è gravata dell'obbligo di non frustrare la fiducia di soggetti titolari di interessi indisponibili, fornendo informazioni errate o anche dichiaratamente approssimative. Informazioni di tale natura devono ritenersi non conformi a correttezza, in quanto rese da enti pubblici dotati di poteri di indagine e certificazione, nonché incidenti su interessi al conseguimento e godimento di beni essenziali della vita, come quelli garantiti dall'art. 38 Cost.. Tale situazione ricorre in qualunque ipotesi in cui la Pubblica Amministrazione fornisce notizie o comunicazioni errate relative alla posizione di un amministrato e, dunque, pure nel caso che, sebbene non sia richiesta (e rilasciata) una vera propria certificazione ex art. 47 legge n. 88/89, informazioni relative alla posizione di un assicurato siano contenute in un altro documento rilasciato dalla P.A., quale un estratto conto assicurativo” (Cass. 8604/2016,
Cass.n.21454/2013, entrambe richiamate nella sentenza della Corte d'Appello di Torino
n.74/21 vertente in analoga fattispecie di errore compiuto dal dirigente scolastico nell'attribuzione del punteggio).
Nel senso sopra esposto, si è d'altro canto espressa anche l'amministrazione ed in particolare gli […], che hanno ritenuto che sulla base dell'art.7 del d.m. cit. in caso di errato punteggio ascrivibile all'amministrazione deve essere riconosciuto il già prestato
(decreto USR […] n. 3061/19, nonché decreto [USR Toscana] 2662/21). […]>> (cfr. sentenza n. 3834/2022 della Corte di Appello di Roma, cit.).
2.8. In tal senso, peraltro, anche il Tribunale di Lanciano ha osservato nelle richiamate pronunce che <<…L'art. 7, comma 7, del predetto D.M. [id est: art. 6 co. 15
D.M. 50/2021 nella specie] non consente, dunque, di rideterminare i punteggi attribuiti agli
8 aspiranti sulla base di una diversa valutazione degli stessi, ma solo ed esclusivamente nel caso in cui tali servizi siano stati resi in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo o sulla base di dichiarazioni mendaci, ipotesi non ricorrenti nel caso di specie.
A tale riguardo, occorre osservare che le norme del D.M. n. 640 del 2017 [id est: D.M.
50/2021 nella specie] differiscono sostanzialmente e significativamente da quelle relative ai dd.mm. che disciplinavano la formazione delle precedenti graduatorie di circolo e di istituto.
L'interpretazione restrittiva volta ad escludere che i medesimi effetti possano ascriversi al servizio svolto sulla base di un erroneo punteggio risulta avvalorata, dunque, dal confronto con l'omologa disposizione presente nell'art. 7, comma 7, del D.M. n. 717/2014 relativo alle graduatorie del precedente triennio, ove era espressamente prevista l'invalidità del servizio svolto in base ad un errato punteggio ("In dipendenza delle determinazioni di cui al comma precedente, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante sulla base di erroneo punteggio, ovvero in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà dichiarato, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5, come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio”). […]>> (cfr., in particolare, sentenza n. 82/2021 del Tribunale di Lanciano, cit.,).
2.9. Sulla base delle suesposte argomentazioni (come detto pienamente riferibili anche alla fattispecie in esame), assorbito ogni ulteriore profilo, il ricorso appare fondato e deve essere accolto.
Va, pertanto, dichiarato il diritto di parte ricorrente al riconoscimento integrale, anche ai fini giuridici (sub specie di punteggio maturato) e del relativo TFR (ove non già erogato), dell'effettivo servizio prestato dall'1.12.2021 al 26.4.2022.
3. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato ex D.M. 147/2022), vanno poste a carico di parte convenuta e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
9 dichiara, nei termini di cui in parte motiva, il diritto di parte ricorrente al riconoscimento integrale ai fini giuridici ed economici dell'effettivo servizio prestato dall'1.12.2021 al
26.4.2022; condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 2.108,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore.
Catania, 10/6/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
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