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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/05/2025, n. 2741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2741 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3391/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5310/2020 R.G. promossa da:
nato in [...], il [...] (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso, dall'avv. Pilar Maria Dolores CASTIGLIA;
ATTORE contro
nato a [...] il [...] (C.F. ), CP_1 CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso dall'avv. Rosanna CATALANO;
CONVENUTO
e contro
con sede in Roma, Via Cesare n. 385 (P.IVA: Controparte_2
), in persona del suo rappresentante legale pro tempore dott. P.IVA_1 CP_3
rappresentata e difesa dall'avv. Santo SPAGNOLO;
[...]
TERZO CHIAMATO TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, trattata con deposito di note ex art.127 ter c.p.c., con ordinanza del 04.11.2024 la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c..
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
ha convenuto in giudizio il dott. formulando le seguenti Parte_1 CP_1
domande:
- accertare e dichiarare la responsabilità professionale del consulente, dott.
[...]
, per i danni cagionati all'odierno attore dalla sua condotta negligente ed CP_1
imperita;
- conseguentemente, condannare il dott. al risarcimento dei danni cagionati CP_1
dalla propria condotta imperita al sig. , che si quantificano nella misura di € Pt_1
12.640,77. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
La difesa di parte attrice:
- premetteva di avere conferito, già nel 2004, incarico al dott. al fine di CP_1
svolgere attività di consulenza contabile e fiscale in favore del , Pt_1
infermiere professionale;
- rappresentava che per la sua attività il NI ebbe a corrispondere, su consiglio del convenuto, consulente di cui si era sempre fidato, l'Imposta Regionale sulle
Attività Produttive (IRAP) a partire dall'anno di imposta 2004, così versando una somma complessiva pari ad euro 18,457,77, per poi rendersi conto, soltanto dopo essersi rivolto ad altro consulente, che tale imposta non era in realtà dovuta;
- la Commissione Tributaria competente, adita su consiglio del nuovo consulente, dott.
, in accoglimento del reclamo proposto, aveva riconosciuto Persona_1
all'infermiere il diritto al rimborso della somma complessiva di euro 5.817,00, a pagina 2 di 13 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
titolo di IRAP indebitamente versata ma solo per le annualità dal 2015 al 2017. Nella medesima sede, tuttavia, era stata dichiarata la prescrizione dei crediti riferiti alle annualità di imposta precedenti (ricomprese tra il 2004 ed il 2014), con la conseguenza che fu precluso al ottenere il relativo rimborso per una Pt_1
somma complessiva pari ad euro 12.640,77, di cui l'odierno attore risulterebbe ancora creditore;
- infruttuosi i tentativi di bonario componimento, il si rivolge, dunque, al Pt_1
Tribunale per la tutela delle proprie ragioni e, in particolare, per l'accertamento della responsabilità professionale del convenuto per aver, con negligenza o comunque imperizia, omesso di fornirgli le informazioni dovute e così avergli precluso la possibilità di accedere al rimborso delle somme versate a titolo di imposta corrisposta e non dovuta;
- spiegava, infine, domanda di condanna al risarcimento di danni quantificati in euro di euro 12.640,77, a titolo di imposta relativa alle annualità dal 2004 al 2014, non avendoli potuti ottenere in sede tributaria a causa della dichiarata prescrizione, anch'essa, si sostiene, conseguenza dell'opera negligente del consulente.
Ciò premesso, la difesa di parte attrice sosteneva la sussistenza della responsabilità professionale del convenuto il quale, pur conscio della situazione contabile del proprio cliente, avrebbe omesso di informarlo che la sua attività professionale, per le modalità di svolgimento, ben avrebbe potuto fuoriuscire dall'ambito di applicazione dell'imposta IRAP e che, pertanto, tale imposta, malgrado sempre versata su suggerimento del professionista, non era in realtà dovuta.
Quanto ai profili di colpa, la difesa di parte attrice evidenziava che il dott. fosse CP_1
tenuto a conoscere e verificare la sussistenza dei presupposti per l'assoggettabilità dell'odierno attore all'IRAP, atteso che, come risulterebbe da copiosa giurisprudenza, è pacifico il principio per cui non sono tenuti al pagamento dell'imposta i professionisti che esercitano l'attività priva pagina 3 di 13 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
del carattere di autonomia, senza avvalersi dell'opera di collaboratori, categoria alla quale il si assume appartenesse. Pt_1
La sussistenza del nesso di causalità tra l'inadempimento ed il danno si fonderebbe, ad avviso di parte attrice, proprio sui pagamenti del NI, costanti dal 2004 ed interrotti solo quando l'infermiere, contattato l'altro consulente, si “accorse” che tali somme non erano dovute. L'evento lesivo – rappresentato dal complesso dei versamenti effettuati - sarebbe conseguenza dell'omessa tempestiva informazione ricevuta dal primo consulente, il dott.
, colpevole di non aver reso edotto il suo assistito dei presupposti applicativi del CP_1
tributo e, ancor più gravemente, di avergli sottaciuto il fatto che, per le caratteristiche della sua professione (priva di organizzazione e di collaboratori), non doveva pagare alcun tributo.
Indi, falliti i tentativi di bonario componimento, venivano formulate le domande come sopra riportate, comprensive di richiesta di risarcimento danni di quanto versato a titolo di imposta non dovuta.
§§§§§
costituitosi in giudizio, preliminarmente eccepiva nel merito la CP_1
prescrizione ordinaria decennale del diritto al risarcimento dei danni conseguenti al versamento dell'imposta relativo alle annualità dal 2004 fino al 2010. Contestava poi le domande spiegate nei suoi confronti sostenendo l'insussistenza di proprie responsabilità nel merito.
In primo luogo, evidenziava che l'oggetto dell'incarico conferitogli dal 2004 al 2018 riguardasse esclusivamente la consulenza contabile e fiscale, con la conseguenza che ogni richiesta, anche stragiudiziale, di rimborso o altra attività di consulenza legale in ambito tributario dovesse intendersi del tutto estranea al proprio mandato.
In ogni caso, sosteneva il convenuto, non solo il si era avvalso nel 2005 dell'opera Pt_1
di un collaboratore occasionale, circostanza di per sé necessaria e già sufficiente per essere assoggettato all'IRAP, ma anche che di tale possibilità il “decise di non precludersi Pt_1
in futuro” (cfr. pag. 3 comparsa di costituzione e risposta).
pagina 4 di 13 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
La debenza dell'imposta, dunque, era null'altro che la conseguenza di una libera scelta di organizzazione d'impresa operata dal con consapevolezza, come dimostrato anche Pt_1
dal fatto che tutte le dichiarazioni fiscali (riferite alle annualità dal 2005 al 2017) furono sottoscritte dall'odierno attore in presenza del consulente il quale, con diligenza, lo informò dettagliatamente di ogni conseguenza.
A sostegno poi dell'assunto secondo cui l'opera del consulente fosse esente da qualsivoglia censura in termini di diligenza e perizia, la difesa di parte convenuta rappresentava che il criterio per cui la debenza dell'IRAP dovesse parametrarsi all'organizzazione dell'impresa svolta dal soggetto di imposta divenne diritto vivente soltanto a partire dal decisivo pronunciamento delle Sezioni Unite n. 8451/2016. Nessun addebito colposo per omessa informazione poteva quindi essere mosso al consulente per le annualità di imposta precedenti, posto che, in epoca precedente a tale arresto, il quadro giurisprudenziale era tutt'altro che consolidato, anzi oscillante e comunque proteso ad assoggettare professionisti come il
NI all'IRAP e comunque, circostanza decisiva, ad escludere un diritto al rimborso.
Sosteneva ancora il convenuto che il , quantomeno fino al 2014, fosse addirittura Pt_1
ben consapevole di dover pagare l'imposta. Non a caso, si determinò a presentare ricorso alla
Commissione Tributaria competente soltanto per le annualità dal 2015 al 2017, le sole per cui, in ragione del consolidarsi, nel frattempo, dell'orientamento favorevole al rimborso, avrebbe potuto avere serie chances di accoglimento, come poi di fatto si è verificato. Istanze di rimborso per le precedenti annualità - quelle dal 2004 al 2014 oggetto del presente giudizio - non solo non furono avanzate dal ma quand'anche lo fossero state, esse avrebbero Pt_1
trovato sicuro rigetto in virtù del quadro giurisprudenziale allora in essere.
Indi, il convenuto concludeva chiedendo il rigetto di tutte le domande o, in subordine, di essere manlevato da qualsivoglia responsabilità per danni. A tale scopo chiamando in causa la compagnia assicurativa . Controparte_4
§§§§§
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terza chiamata in garanzia dall'attore, si costituiva in Controparte_2
giudizio associandosi, nella sostanza, a tutte le difese spiegate dal convenuto in sede di comparsa di risposta.
In particolare, la Compagnia assicurativa, premesso che la prima lettera di diffida risalisse al
2019, formulava la medesima eccezione preliminare di merito concernente la prescrizione del diritto al rimborso delle imposte asseritamente dovute, quantomeno per le annualità dal 2004 al
2009.
Nel merito contestava tutte le domande spiegate contro il convenuto, sostenendone l'infondatezza per difetto di prova del nesso causale, per assenza di colpa in capo alla condotta del consulente, non tenuto a fornire assistenza anche legale.
In subordine, chiedeva ridursi, ex art. 1227 c.c., l'entità dell'eventuale risarcimento del danno in conseguenza del concorso colposo a carico dell'attore per essersi negligentemente disinteressato della propria contabilità “tenuto conto che egli ha impiegato ben 14 anni prima di revocare il mandato al proprio commercialista e “accorgersi” che l'IRAP non fosse, in realtà, dovuta” (cfr. pag. 6 comparsa di costituzione e risposta).
§§§§§
Con ordinanza del giorno 01.06.2022 venivano rigettate le richieste istruttorie formulate dal convenuto con memoria ex art. 183 comma IV n. 2 c.p.c.
All' udienza del 29.06.2023 veniva sollecitata, a garanzia del contraddittorio, una breve interlocuzione con concessione di termine per note al fine di interloquire sulle questioni poste dalla difesa di parte attrice con le note del 27.06.2023 afferenti a produzione documentale.
Indi, rigettate con ordinanza del 10.04.2024 anche le richieste istruttorie formulate da parte attrice, precisate le conclusioni come da note ritualmente depositate per via telematica, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
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§§§§§
Deve premettersi che 'in materia di responsabilità del professionista, il cliente è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche questo è stato causato dalla insufficiente
o inadeguata attività del professionista e cioè dalla difettosa prestazione professionale. In particolare, trattandosi dell'attività del difensore, l'affermazione della sua responsabilità implica l'indagine - positivamente svolta - sul sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata e, quindi, la certezza morale che gli effetti di una diversa attività del professionista medesimo sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente, rimanendo, in ogni caso, a carico del professionista l'onere di dimostrare
l'impossibilità a lui non imputabile della perfetta esecuzione della prestazione' (Cass. civ., sez.
III, 28 aprile 1994 n.4044; in senso conforme, ex multis, Cass. civ., sez. III, 5 giugno 1996
n.5264).
Va ancora premesso in diritto che l'obbligo di diligenza professionale gravante sul professionista gli impone, in presenza di orientamenti giurisprudenziali consolidati, ancorché non condivisi, di adottare la scelta professionale che meglio gli consenta di tutelare le ragioni del cliente, assumendo una strategia volta a scongiurare le conseguenze, sfavorevoli per il proprio assistito (cfr., Corte di Cassazione, ordinanze 28 febbraio 2014, n. 4790, e 21 luglio
2023, n. 21953).
È stato però anche affermato che, ferma la colpa del professionista che ignora o viola precise disposizioni di legge o erri nel risolvere questioni giuridiche dai termini chiari e non controversi, l'imperizia dell'avvocato – ma il principio è senz'altro estendibile anche ad altre categorie professionali come quella del consulente fiscale - “resta esclusa in ipotesi di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali e giurisprudenziali presentino margini di opinabilità, in astratto o con riferimento al caso concreto, tali da rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive compiute dal legale ancorché il giudizio si sia concluso con la
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soccombenza del cliente” (cfr. già Corte di Cassazione, sentenza 10 giugno 2016, n. 11906 e, ancor più di recente, Cassazione civile, sez. III , 20 marzo 2025 , n. 7462).
In definitiva, il quadro giurisprudenziale della materia oggetto del presente giudizio consente senz'altro di affermare che va esclusa la responsabilità del professionista nei confronti del cliente nei casi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, a meno che non risultino il dolo o la colpa grave (cfr., ex multis, Cassazione civile, sez. III, 16 dicembre
2024, n. 32789).
§§§§§
Ciò premesso in diritto, nel caso di specie va anzitutto rigettata perché infondata la questione preliminare di merito concernente la prescrizione dei crediti relativi al rimborso IRAP, per le annualità che vanno dal 2004 al 2011 ad avviso del convenuto e, dal 2004 al 2009, nella ricostruzione offerta dalla Compagnia chiamata in causa.
L'art. 2935 cod. civ. – secondo cui “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” – collega la decorrenza del termine di prescrizione alla possibilità di far valere il diritto;
e d'altra parte, lo stesso precedente art. 2934 c.c. – a tenore del quale “ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge” – collega causalmente l'estinzione del diritto per prescrizione all'inerzia del titolare del diritto, inerzia che è tale – nel caso di diritto al risarcimento del danno – solo quando il danno è percepibile all'esterno e conoscibile da parte del danneggiato.
Coglie nel segno allora l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui “il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale inizia a decorrere non dal momento in cui il professionista pone in essere la condotta potenzialmente causativa del danno, ma dal momento in cui si verifica effettivamente l'evento dannoso e tale evento si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e conoscibile da chi ha interesse a farlo valere” (cfr., sul punto, Corte di Cassazione sezione II sentenza 3 maggio
2016, n. 8703).
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Ai fini del decorso del termine di prescrizione, va considerato però che non è sufficiente che il danno si sia verificato empiricamente;
è altresì necessario che esso sia oggettivamente percepibile all'esterno e riconoscibile da chi intenda chiederne il ristoro, non potendo la prescrizione decorrere se non quando il danneggiato abbia contezza del danno e si trovi – così – in condizione di esercitare il suo diritto. La percepibilità del danno – si badi bene - va apprezzata non secondo parametri soggettivi che guardino alla persona dell'ipotetico danneggiato, ma secondo il parametro oggettivo dell'ordinaria diligenza.
Ebbene, nel caso di specie, è del tutto irrilevante la prospettazione della difesa di parte attrice circa il momento in cui il , infermiere sfornito di competenze fiscali, dovette Pt_1
attendere, prima di rendersi conto del danno subito, la diversa consulenza offerta dal dott.
, cui poi affidò l'incarico di ricorrere alla Commissione Tributaria Persona_1
competente. Non conta, infatti, quando il abbia potuto soggettivamente avvedersi Pt_1
dell'evento dannoso che sia conseguenza dell'asserita condotta imperita dell'odierno convenuto. Si è infatti ampiamente chiarito che dirimente non è appunto la soggettiva percezione del danno ma la sua oggettiva percepibilità ab externo secondo parametri di ordinaria diligenza.
Non v'è dubbio, allora, che, alla luce di tale valutazione oggettiva, l'ipotizzato evento dannoso
– nella specie l'esborso di somme versate a titolo di IRAP non dovuta per le annualità dal 2004 al 2014 - si rendeva percepibile, nel caso che ci occupa, solo in seguito al consolidarsi dell'orientamento favorevole al diritto al rimborso – a certe condizioni - successivo all'arresto delle Sezioni Unite n. 8451/2016.
Prima di allora – come ampiamente si dirà di seguito – il quadro giurisprudenziale era tutt'altro che pacifico e favorevole all'attore perché, anzi, oggettivamente orientato verso il pieno assoggettamento all'IRAP di professionisti che esercitano attività come quella del , Pt_1 pur in assenza di struttura organizzativa complessa o dell'opera di collaboratori esterni.
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L'eccezione di prescrizione deve essere quindi rigettata perché infondata posto che, senz'altro prima del 10 maggio 2016, data del deposito delle motivazioni della sentenza delle Sezioni
Unite citata, il termine di ordinario decennale di prescrizione – poi effettivamente interrotto con diffida del 20.11.2019 (cfr. all. 4 della citazione) - non poteva comunque iniziare a decorrere ed oggi, quindi, non è spirato.
§§§§§
Proseguendo nella disamina nel merito dell'oggetto del presente giudizio, la domanda principale di accertamento della responsabilità professionale del consulente deve essere rigettata perché parimenti infondata.
Coniugando, infatti, tutti i superiori principi interpretativi alla situazione di fatto dedotta in giudizio, ritiene questo giudice che la valutazione del professionista circa il necessario assoggettamento dell'attività del NI all'imposta risulti esente da censure in termini di imperizia e/o negligenza.
Ed invero, con riguardo al presupposto dell'IRAP, fissato dal d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, e segnatamente al concetto di "autonoma organizzazione", si è registrato – in seno alla giurisprudenza di legittimità - un contrasto fra l'orientamento maggioritario secondo cui la presenza anche di un solo dipendente, (anche part time o addetto mansioni generiche), determinerebbe di per sé l'assoggettamento all'imposta, ed un orientamento più recente, secondo cui sarebbe invece necessario accertare in punto di fatto l'attitudine del lavoro svolto dal dipendente a potenziare l'attività produttiva.
Ora, senza entrare nel dettaglio nei termini del contrasto interpretativo, è sufficiente rilevare – per ciò che attiene al presente giudizio – che con la sentenza della Cassazione del 16 febbraio
2007, n. 3676, ritenuta capostipite dell'orientamento allora già maggioritario, si era posto in luce che il presupposto del tributo è costituito dall'esercizio di un'attività "autonomamente organizzata" diretta alla produzione o allo scambio di beni o servizi.
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Si era poi ribadito che i soggetti passivi dell'IRAP sono “tutti coloro che, per professione abituale, svolgevano un'attività di lavoro autonomo non classificabile care impresa o come collaborazione coordinata o continuativa e, cioè, come prestazione di servizi senza impiego di organizzazione propria” (così testualmente le Sezioni Unite n. 8451/2016, a pag. 3 della sentenza più volte citata).
Anche la Corte Costituzionale (sent. n. 156/2001), ricordano le Sezioni Unite, "aveva, in definitiva, affermato che l'IRAP può ed, anzi, deve essere applicata pure ai lavoratori autonomi tenendo però presente che non si tratta di una regola assoluta” ma che comunque l''assoggettamento all'imposta costituisce “la noma per ogni tipo di professionista, mentre
l'esenzione rappresenta l'eccezione valevole soltanto per quelli privi di qualunque apparato produttivo” (cfr. ancora Sez. Un. cit.).
Già dal quadro così sinteticamente descritto emerge che NI, infermiere libero professionista, a prescindere dalle caratteristiche della propria attività (con o senza collaboratori e apparato produttivo) ben doveva essere considerato, sulla base degli orientamenti interpretativi maggioritari, soggetto all'IRAP, senza che nessuna colpa possa ravvisarsi in capo al consulente in tal senso.
Lo scenario è destinato a mutare con l'intervento risolutore delle Sezioni Unite. Lo si segnala per la sua importanza nel precisare che, ad essere decisiva ai fini dell'imposta, non è l'oggettiva natura dell'attività ma il modo in cui viene svolta.
In particolare, rileva il combinarsi del fattore del lavoro quale mezzo personale, accanto ai beni strumentali, di cui il professionista può avvalersi nello svolgimento dell'attività.
Inaugurando un orientamento originale, destinato a consolidarsi in futuro, concludono le
Sezioni Unite che “in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell'autonoma organizzazione non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente
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con mansioni esecutive (in applicazione del principio, la Suprema corte ha respinto il ricorso contro la decisione di merito che aveva escluso l'autonomia organizzativa di uno studio legale dotato soltanto di un segretario e di beni strumentali minimi” (cfr. Cassazione civile Sez. Un. -
10/05/2016, n. 9451).
Ebbene, alla luce del quadro giurisprudenziale sinteticamente descritto deve condividersi la prospettazione offerta dalla difesa di parte convenuta secondo cui nessun addebito, in termini di difetto di diligenza o della dovuta perizia, possa essere mosso al professionista. Fino al pronunciamento delle Sezioni Unite, infatti, l'orientamento maggioritario era nel senso di ritenere pienamente assoggettabile all'imposta attività del tipo di quella dell'odierno attore.
La valutazione del consulente, scrutata ex ante, come si confà ai giudizi di responsabilità professionale, è senz'altro esente da censure perché è il frutto della corretta interpretazione del formante giurisprudenziale dell'epoca che precede l'arresto delle Sezioni Unite.
Deve prendersi atto che l'orientamento inaugurato dalle Sezioni Unite presenta, infatti, spiccati profili innovativi non prevedibili secondo l'id quod plerumque accidit e perciò non imputabili al convenuto. Le innovazioni si colgono soprattutto sull'interpretazione del requisito dell'autonoma organizzazione che avrebbe consentito – ma solo con inammissibile giudizio ex post successivo – di escludere l'attività del NI dal campo di applicazione dell'imposta.
In ogni caso, l'omessa informazione circa i presupposti applicativi dell'imposta ai fini dell'esclusione dell'assoggettamento dell'attività svolta dal NI, non integra, anche ove fosse considerata omissione colpevole, quella 'incuria ed imperizia insuscettibili di giustificazione' (Cass. civ., sez. II, 14 novembre 2002 n.16023), che avrebbero potuto giustificare il fondamento per la affermazione di un'ipotesi di responsabilità professionale.
§§§§§
Conclusivamente, in ragione della insussistenza di omissioni colpevoli idonee a giustificare ipotesi di responsabilità professionali, restano assorbite tutte le altre questioni.
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Ancora, all'infondatezza della domanda principale di accertamento della responsabilità professionale, consegue, altresì, il rigetto della consequenziale domanda di risarcimento del danno consistente nelle somme indebitamente versate a titolo di imposta.
§§§§§
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i valori medi per fasi studio, introduttiva e decisionale, tenendo conto del valore della controversia.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3391/2021 R.G.,
- RIGETTA le domande proposte da nei confronti di Parte_1 CP_1
;
[...]
- CONDANNA al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1
che liquida in complessivi euro 3.661,00 (di cui 264,00 per CP_1
spese vive ed il resto per compensi) oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Gaetano VOLPE,
M.O.T. in servizio presso questo Ufficio.
Catania, 25 maggio 2025
IL GIUDICE
Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5310/2020 R.G. promossa da:
nato in [...], il [...] (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso, dall'avv. Pilar Maria Dolores CASTIGLIA;
ATTORE contro
nato a [...] il [...] (C.F. ), CP_1 CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso dall'avv. Rosanna CATALANO;
CONVENUTO
e contro
con sede in Roma, Via Cesare n. 385 (P.IVA: Controparte_2
), in persona del suo rappresentante legale pro tempore dott. P.IVA_1 CP_3
rappresentata e difesa dall'avv. Santo SPAGNOLO;
[...]
TERZO CHIAMATO TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, trattata con deposito di note ex art.127 ter c.p.c., con ordinanza del 04.11.2024 la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c..
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
ha convenuto in giudizio il dott. formulando le seguenti Parte_1 CP_1
domande:
- accertare e dichiarare la responsabilità professionale del consulente, dott.
[...]
, per i danni cagionati all'odierno attore dalla sua condotta negligente ed CP_1
imperita;
- conseguentemente, condannare il dott. al risarcimento dei danni cagionati CP_1
dalla propria condotta imperita al sig. , che si quantificano nella misura di € Pt_1
12.640,77. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
La difesa di parte attrice:
- premetteva di avere conferito, già nel 2004, incarico al dott. al fine di CP_1
svolgere attività di consulenza contabile e fiscale in favore del , Pt_1
infermiere professionale;
- rappresentava che per la sua attività il NI ebbe a corrispondere, su consiglio del convenuto, consulente di cui si era sempre fidato, l'Imposta Regionale sulle
Attività Produttive (IRAP) a partire dall'anno di imposta 2004, così versando una somma complessiva pari ad euro 18,457,77, per poi rendersi conto, soltanto dopo essersi rivolto ad altro consulente, che tale imposta non era in realtà dovuta;
- la Commissione Tributaria competente, adita su consiglio del nuovo consulente, dott.
, in accoglimento del reclamo proposto, aveva riconosciuto Persona_1
all'infermiere il diritto al rimborso della somma complessiva di euro 5.817,00, a pagina 2 di 13 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
titolo di IRAP indebitamente versata ma solo per le annualità dal 2015 al 2017. Nella medesima sede, tuttavia, era stata dichiarata la prescrizione dei crediti riferiti alle annualità di imposta precedenti (ricomprese tra il 2004 ed il 2014), con la conseguenza che fu precluso al ottenere il relativo rimborso per una Pt_1
somma complessiva pari ad euro 12.640,77, di cui l'odierno attore risulterebbe ancora creditore;
- infruttuosi i tentativi di bonario componimento, il si rivolge, dunque, al Pt_1
Tribunale per la tutela delle proprie ragioni e, in particolare, per l'accertamento della responsabilità professionale del convenuto per aver, con negligenza o comunque imperizia, omesso di fornirgli le informazioni dovute e così avergli precluso la possibilità di accedere al rimborso delle somme versate a titolo di imposta corrisposta e non dovuta;
- spiegava, infine, domanda di condanna al risarcimento di danni quantificati in euro di euro 12.640,77, a titolo di imposta relativa alle annualità dal 2004 al 2014, non avendoli potuti ottenere in sede tributaria a causa della dichiarata prescrizione, anch'essa, si sostiene, conseguenza dell'opera negligente del consulente.
Ciò premesso, la difesa di parte attrice sosteneva la sussistenza della responsabilità professionale del convenuto il quale, pur conscio della situazione contabile del proprio cliente, avrebbe omesso di informarlo che la sua attività professionale, per le modalità di svolgimento, ben avrebbe potuto fuoriuscire dall'ambito di applicazione dell'imposta IRAP e che, pertanto, tale imposta, malgrado sempre versata su suggerimento del professionista, non era in realtà dovuta.
Quanto ai profili di colpa, la difesa di parte attrice evidenziava che il dott. fosse CP_1
tenuto a conoscere e verificare la sussistenza dei presupposti per l'assoggettabilità dell'odierno attore all'IRAP, atteso che, come risulterebbe da copiosa giurisprudenza, è pacifico il principio per cui non sono tenuti al pagamento dell'imposta i professionisti che esercitano l'attività priva pagina 3 di 13 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
del carattere di autonomia, senza avvalersi dell'opera di collaboratori, categoria alla quale il si assume appartenesse. Pt_1
La sussistenza del nesso di causalità tra l'inadempimento ed il danno si fonderebbe, ad avviso di parte attrice, proprio sui pagamenti del NI, costanti dal 2004 ed interrotti solo quando l'infermiere, contattato l'altro consulente, si “accorse” che tali somme non erano dovute. L'evento lesivo – rappresentato dal complesso dei versamenti effettuati - sarebbe conseguenza dell'omessa tempestiva informazione ricevuta dal primo consulente, il dott.
, colpevole di non aver reso edotto il suo assistito dei presupposti applicativi del CP_1
tributo e, ancor più gravemente, di avergli sottaciuto il fatto che, per le caratteristiche della sua professione (priva di organizzazione e di collaboratori), non doveva pagare alcun tributo.
Indi, falliti i tentativi di bonario componimento, venivano formulate le domande come sopra riportate, comprensive di richiesta di risarcimento danni di quanto versato a titolo di imposta non dovuta.
§§§§§
costituitosi in giudizio, preliminarmente eccepiva nel merito la CP_1
prescrizione ordinaria decennale del diritto al risarcimento dei danni conseguenti al versamento dell'imposta relativo alle annualità dal 2004 fino al 2010. Contestava poi le domande spiegate nei suoi confronti sostenendo l'insussistenza di proprie responsabilità nel merito.
In primo luogo, evidenziava che l'oggetto dell'incarico conferitogli dal 2004 al 2018 riguardasse esclusivamente la consulenza contabile e fiscale, con la conseguenza che ogni richiesta, anche stragiudiziale, di rimborso o altra attività di consulenza legale in ambito tributario dovesse intendersi del tutto estranea al proprio mandato.
In ogni caso, sosteneva il convenuto, non solo il si era avvalso nel 2005 dell'opera Pt_1
di un collaboratore occasionale, circostanza di per sé necessaria e già sufficiente per essere assoggettato all'IRAP, ma anche che di tale possibilità il “decise di non precludersi Pt_1
in futuro” (cfr. pag. 3 comparsa di costituzione e risposta).
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La debenza dell'imposta, dunque, era null'altro che la conseguenza di una libera scelta di organizzazione d'impresa operata dal con consapevolezza, come dimostrato anche Pt_1
dal fatto che tutte le dichiarazioni fiscali (riferite alle annualità dal 2005 al 2017) furono sottoscritte dall'odierno attore in presenza del consulente il quale, con diligenza, lo informò dettagliatamente di ogni conseguenza.
A sostegno poi dell'assunto secondo cui l'opera del consulente fosse esente da qualsivoglia censura in termini di diligenza e perizia, la difesa di parte convenuta rappresentava che il criterio per cui la debenza dell'IRAP dovesse parametrarsi all'organizzazione dell'impresa svolta dal soggetto di imposta divenne diritto vivente soltanto a partire dal decisivo pronunciamento delle Sezioni Unite n. 8451/2016. Nessun addebito colposo per omessa informazione poteva quindi essere mosso al consulente per le annualità di imposta precedenti, posto che, in epoca precedente a tale arresto, il quadro giurisprudenziale era tutt'altro che consolidato, anzi oscillante e comunque proteso ad assoggettare professionisti come il
NI all'IRAP e comunque, circostanza decisiva, ad escludere un diritto al rimborso.
Sosteneva ancora il convenuto che il , quantomeno fino al 2014, fosse addirittura Pt_1
ben consapevole di dover pagare l'imposta. Non a caso, si determinò a presentare ricorso alla
Commissione Tributaria competente soltanto per le annualità dal 2015 al 2017, le sole per cui, in ragione del consolidarsi, nel frattempo, dell'orientamento favorevole al rimborso, avrebbe potuto avere serie chances di accoglimento, come poi di fatto si è verificato. Istanze di rimborso per le precedenti annualità - quelle dal 2004 al 2014 oggetto del presente giudizio - non solo non furono avanzate dal ma quand'anche lo fossero state, esse avrebbero Pt_1
trovato sicuro rigetto in virtù del quadro giurisprudenziale allora in essere.
Indi, il convenuto concludeva chiedendo il rigetto di tutte le domande o, in subordine, di essere manlevato da qualsivoglia responsabilità per danni. A tale scopo chiamando in causa la compagnia assicurativa . Controparte_4
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terza chiamata in garanzia dall'attore, si costituiva in Controparte_2
giudizio associandosi, nella sostanza, a tutte le difese spiegate dal convenuto in sede di comparsa di risposta.
In particolare, la Compagnia assicurativa, premesso che la prima lettera di diffida risalisse al
2019, formulava la medesima eccezione preliminare di merito concernente la prescrizione del diritto al rimborso delle imposte asseritamente dovute, quantomeno per le annualità dal 2004 al
2009.
Nel merito contestava tutte le domande spiegate contro il convenuto, sostenendone l'infondatezza per difetto di prova del nesso causale, per assenza di colpa in capo alla condotta del consulente, non tenuto a fornire assistenza anche legale.
In subordine, chiedeva ridursi, ex art. 1227 c.c., l'entità dell'eventuale risarcimento del danno in conseguenza del concorso colposo a carico dell'attore per essersi negligentemente disinteressato della propria contabilità “tenuto conto che egli ha impiegato ben 14 anni prima di revocare il mandato al proprio commercialista e “accorgersi” che l'IRAP non fosse, in realtà, dovuta” (cfr. pag. 6 comparsa di costituzione e risposta).
§§§§§
Con ordinanza del giorno 01.06.2022 venivano rigettate le richieste istruttorie formulate dal convenuto con memoria ex art. 183 comma IV n. 2 c.p.c.
All' udienza del 29.06.2023 veniva sollecitata, a garanzia del contraddittorio, una breve interlocuzione con concessione di termine per note al fine di interloquire sulle questioni poste dalla difesa di parte attrice con le note del 27.06.2023 afferenti a produzione documentale.
Indi, rigettate con ordinanza del 10.04.2024 anche le richieste istruttorie formulate da parte attrice, precisate le conclusioni come da note ritualmente depositate per via telematica, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
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§§§§§
Deve premettersi che 'in materia di responsabilità del professionista, il cliente è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche questo è stato causato dalla insufficiente
o inadeguata attività del professionista e cioè dalla difettosa prestazione professionale. In particolare, trattandosi dell'attività del difensore, l'affermazione della sua responsabilità implica l'indagine - positivamente svolta - sul sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata e, quindi, la certezza morale che gli effetti di una diversa attività del professionista medesimo sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente, rimanendo, in ogni caso, a carico del professionista l'onere di dimostrare
l'impossibilità a lui non imputabile della perfetta esecuzione della prestazione' (Cass. civ., sez.
III, 28 aprile 1994 n.4044; in senso conforme, ex multis, Cass. civ., sez. III, 5 giugno 1996
n.5264).
Va ancora premesso in diritto che l'obbligo di diligenza professionale gravante sul professionista gli impone, in presenza di orientamenti giurisprudenziali consolidati, ancorché non condivisi, di adottare la scelta professionale che meglio gli consenta di tutelare le ragioni del cliente, assumendo una strategia volta a scongiurare le conseguenze, sfavorevoli per il proprio assistito (cfr., Corte di Cassazione, ordinanze 28 febbraio 2014, n. 4790, e 21 luglio
2023, n. 21953).
È stato però anche affermato che, ferma la colpa del professionista che ignora o viola precise disposizioni di legge o erri nel risolvere questioni giuridiche dai termini chiari e non controversi, l'imperizia dell'avvocato – ma il principio è senz'altro estendibile anche ad altre categorie professionali come quella del consulente fiscale - “resta esclusa in ipotesi di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali e giurisprudenziali presentino margini di opinabilità, in astratto o con riferimento al caso concreto, tali da rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive compiute dal legale ancorché il giudizio si sia concluso con la
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soccombenza del cliente” (cfr. già Corte di Cassazione, sentenza 10 giugno 2016, n. 11906 e, ancor più di recente, Cassazione civile, sez. III , 20 marzo 2025 , n. 7462).
In definitiva, il quadro giurisprudenziale della materia oggetto del presente giudizio consente senz'altro di affermare che va esclusa la responsabilità del professionista nei confronti del cliente nei casi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, a meno che non risultino il dolo o la colpa grave (cfr., ex multis, Cassazione civile, sez. III, 16 dicembre
2024, n. 32789).
§§§§§
Ciò premesso in diritto, nel caso di specie va anzitutto rigettata perché infondata la questione preliminare di merito concernente la prescrizione dei crediti relativi al rimborso IRAP, per le annualità che vanno dal 2004 al 2011 ad avviso del convenuto e, dal 2004 al 2009, nella ricostruzione offerta dalla Compagnia chiamata in causa.
L'art. 2935 cod. civ. – secondo cui “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” – collega la decorrenza del termine di prescrizione alla possibilità di far valere il diritto;
e d'altra parte, lo stesso precedente art. 2934 c.c. – a tenore del quale “ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge” – collega causalmente l'estinzione del diritto per prescrizione all'inerzia del titolare del diritto, inerzia che è tale – nel caso di diritto al risarcimento del danno – solo quando il danno è percepibile all'esterno e conoscibile da parte del danneggiato.
Coglie nel segno allora l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui “il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale inizia a decorrere non dal momento in cui il professionista pone in essere la condotta potenzialmente causativa del danno, ma dal momento in cui si verifica effettivamente l'evento dannoso e tale evento si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e conoscibile da chi ha interesse a farlo valere” (cfr., sul punto, Corte di Cassazione sezione II sentenza 3 maggio
2016, n. 8703).
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Ai fini del decorso del termine di prescrizione, va considerato però che non è sufficiente che il danno si sia verificato empiricamente;
è altresì necessario che esso sia oggettivamente percepibile all'esterno e riconoscibile da chi intenda chiederne il ristoro, non potendo la prescrizione decorrere se non quando il danneggiato abbia contezza del danno e si trovi – così – in condizione di esercitare il suo diritto. La percepibilità del danno – si badi bene - va apprezzata non secondo parametri soggettivi che guardino alla persona dell'ipotetico danneggiato, ma secondo il parametro oggettivo dell'ordinaria diligenza.
Ebbene, nel caso di specie, è del tutto irrilevante la prospettazione della difesa di parte attrice circa il momento in cui il , infermiere sfornito di competenze fiscali, dovette Pt_1
attendere, prima di rendersi conto del danno subito, la diversa consulenza offerta dal dott.
, cui poi affidò l'incarico di ricorrere alla Commissione Tributaria Persona_1
competente. Non conta, infatti, quando il abbia potuto soggettivamente avvedersi Pt_1
dell'evento dannoso che sia conseguenza dell'asserita condotta imperita dell'odierno convenuto. Si è infatti ampiamente chiarito che dirimente non è appunto la soggettiva percezione del danno ma la sua oggettiva percepibilità ab externo secondo parametri di ordinaria diligenza.
Non v'è dubbio, allora, che, alla luce di tale valutazione oggettiva, l'ipotizzato evento dannoso
– nella specie l'esborso di somme versate a titolo di IRAP non dovuta per le annualità dal 2004 al 2014 - si rendeva percepibile, nel caso che ci occupa, solo in seguito al consolidarsi dell'orientamento favorevole al diritto al rimborso – a certe condizioni - successivo all'arresto delle Sezioni Unite n. 8451/2016.
Prima di allora – come ampiamente si dirà di seguito – il quadro giurisprudenziale era tutt'altro che pacifico e favorevole all'attore perché, anzi, oggettivamente orientato verso il pieno assoggettamento all'IRAP di professionisti che esercitano attività come quella del , Pt_1 pur in assenza di struttura organizzativa complessa o dell'opera di collaboratori esterni.
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L'eccezione di prescrizione deve essere quindi rigettata perché infondata posto che, senz'altro prima del 10 maggio 2016, data del deposito delle motivazioni della sentenza delle Sezioni
Unite citata, il termine di ordinario decennale di prescrizione – poi effettivamente interrotto con diffida del 20.11.2019 (cfr. all. 4 della citazione) - non poteva comunque iniziare a decorrere ed oggi, quindi, non è spirato.
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Proseguendo nella disamina nel merito dell'oggetto del presente giudizio, la domanda principale di accertamento della responsabilità professionale del consulente deve essere rigettata perché parimenti infondata.
Coniugando, infatti, tutti i superiori principi interpretativi alla situazione di fatto dedotta in giudizio, ritiene questo giudice che la valutazione del professionista circa il necessario assoggettamento dell'attività del NI all'imposta risulti esente da censure in termini di imperizia e/o negligenza.
Ed invero, con riguardo al presupposto dell'IRAP, fissato dal d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, e segnatamente al concetto di "autonoma organizzazione", si è registrato – in seno alla giurisprudenza di legittimità - un contrasto fra l'orientamento maggioritario secondo cui la presenza anche di un solo dipendente, (anche part time o addetto mansioni generiche), determinerebbe di per sé l'assoggettamento all'imposta, ed un orientamento più recente, secondo cui sarebbe invece necessario accertare in punto di fatto l'attitudine del lavoro svolto dal dipendente a potenziare l'attività produttiva.
Ora, senza entrare nel dettaglio nei termini del contrasto interpretativo, è sufficiente rilevare – per ciò che attiene al presente giudizio – che con la sentenza della Cassazione del 16 febbraio
2007, n. 3676, ritenuta capostipite dell'orientamento allora già maggioritario, si era posto in luce che il presupposto del tributo è costituito dall'esercizio di un'attività "autonomamente organizzata" diretta alla produzione o allo scambio di beni o servizi.
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Si era poi ribadito che i soggetti passivi dell'IRAP sono “tutti coloro che, per professione abituale, svolgevano un'attività di lavoro autonomo non classificabile care impresa o come collaborazione coordinata o continuativa e, cioè, come prestazione di servizi senza impiego di organizzazione propria” (così testualmente le Sezioni Unite n. 8451/2016, a pag. 3 della sentenza più volte citata).
Anche la Corte Costituzionale (sent. n. 156/2001), ricordano le Sezioni Unite, "aveva, in definitiva, affermato che l'IRAP può ed, anzi, deve essere applicata pure ai lavoratori autonomi tenendo però presente che non si tratta di una regola assoluta” ma che comunque l''assoggettamento all'imposta costituisce “la noma per ogni tipo di professionista, mentre
l'esenzione rappresenta l'eccezione valevole soltanto per quelli privi di qualunque apparato produttivo” (cfr. ancora Sez. Un. cit.).
Già dal quadro così sinteticamente descritto emerge che NI, infermiere libero professionista, a prescindere dalle caratteristiche della propria attività (con o senza collaboratori e apparato produttivo) ben doveva essere considerato, sulla base degli orientamenti interpretativi maggioritari, soggetto all'IRAP, senza che nessuna colpa possa ravvisarsi in capo al consulente in tal senso.
Lo scenario è destinato a mutare con l'intervento risolutore delle Sezioni Unite. Lo si segnala per la sua importanza nel precisare che, ad essere decisiva ai fini dell'imposta, non è l'oggettiva natura dell'attività ma il modo in cui viene svolta.
In particolare, rileva il combinarsi del fattore del lavoro quale mezzo personale, accanto ai beni strumentali, di cui il professionista può avvalersi nello svolgimento dell'attività.
Inaugurando un orientamento originale, destinato a consolidarsi in futuro, concludono le
Sezioni Unite che “in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell'autonoma organizzazione non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente
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con mansioni esecutive (in applicazione del principio, la Suprema corte ha respinto il ricorso contro la decisione di merito che aveva escluso l'autonomia organizzativa di uno studio legale dotato soltanto di un segretario e di beni strumentali minimi” (cfr. Cassazione civile Sez. Un. -
10/05/2016, n. 9451).
Ebbene, alla luce del quadro giurisprudenziale sinteticamente descritto deve condividersi la prospettazione offerta dalla difesa di parte convenuta secondo cui nessun addebito, in termini di difetto di diligenza o della dovuta perizia, possa essere mosso al professionista. Fino al pronunciamento delle Sezioni Unite, infatti, l'orientamento maggioritario era nel senso di ritenere pienamente assoggettabile all'imposta attività del tipo di quella dell'odierno attore.
La valutazione del consulente, scrutata ex ante, come si confà ai giudizi di responsabilità professionale, è senz'altro esente da censure perché è il frutto della corretta interpretazione del formante giurisprudenziale dell'epoca che precede l'arresto delle Sezioni Unite.
Deve prendersi atto che l'orientamento inaugurato dalle Sezioni Unite presenta, infatti, spiccati profili innovativi non prevedibili secondo l'id quod plerumque accidit e perciò non imputabili al convenuto. Le innovazioni si colgono soprattutto sull'interpretazione del requisito dell'autonoma organizzazione che avrebbe consentito – ma solo con inammissibile giudizio ex post successivo – di escludere l'attività del NI dal campo di applicazione dell'imposta.
In ogni caso, l'omessa informazione circa i presupposti applicativi dell'imposta ai fini dell'esclusione dell'assoggettamento dell'attività svolta dal NI, non integra, anche ove fosse considerata omissione colpevole, quella 'incuria ed imperizia insuscettibili di giustificazione' (Cass. civ., sez. II, 14 novembre 2002 n.16023), che avrebbero potuto giustificare il fondamento per la affermazione di un'ipotesi di responsabilità professionale.
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Conclusivamente, in ragione della insussistenza di omissioni colpevoli idonee a giustificare ipotesi di responsabilità professionali, restano assorbite tutte le altre questioni.
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Ancora, all'infondatezza della domanda principale di accertamento della responsabilità professionale, consegue, altresì, il rigetto della consequenziale domanda di risarcimento del danno consistente nelle somme indebitamente versate a titolo di imposta.
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Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i valori medi per fasi studio, introduttiva e decisionale, tenendo conto del valore della controversia.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 3391/2021 R.G.,
- RIGETTA le domande proposte da nei confronti di Parte_1 CP_1
;
[...]
- CONDANNA al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1
che liquida in complessivi euro 3.661,00 (di cui 264,00 per CP_1
spese vive ed il resto per compensi) oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Gaetano VOLPE,
M.O.T. in servizio presso questo Ufficio.
Catania, 25 maggio 2025
IL GIUDICE
Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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