Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/03/2025, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott. Gabriella Giammona Giudice dott. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 9513/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1
difesa dall'Avv. GIUNTA MARCO, per mandato in atti;
E
, nato a [...], il [...], rappresentato e Controparte_1
difeso dall'Avv. AMATO STEFANIA, per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: si vedano accordo sottoscritto e note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 3.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Sulla domanda di separazione
Con ricorso depositato il 24.07.2024 ha chiesto Parte_1
pronunciarsi la separazione personale con addebito al marito.
1
contestato la domanda di addebito ma non si è opposto alla separazione, dichiarandosi anche disponibile a cedere alla ricorrente il 50% della proprietà della casa coniugale sita in Palermo, in Via Crisafulli Elia n. 21.
3. Il 29.01.2025 le parti hanno depositato un “accordo transattivo” e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
4. Ricorrono le condizioni per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nell'accordo depositato il
29.01.2025 che in questa sede integralmente si riportano:
“1) Il IG. SI IMPEGNA a cedere e trasferire la proprietà al Controparte_1
100% della seguente unità immobiliari: unità identificata al Nuovo Catasto
Edilizio Urbano alla partita 1188871, foglio 60, mappali 498/11-893/21, z.c.
2^, Categ. A/2, Classe 5^, vani 6,5, R.C.L. 682.500, sita in Palermo, Via Elia
Crisafulli n. 21, p.t.;
2) La IG.ra , si impegna a propria volta a rinunciare a Parte_1
qualsiasi richiesta di addebito nei confronti del IG. , dunque Controparte_1
dichiara di non avere nulla a che pretendere dall'ex marito e per l'effetto rinuncia a qualsiasi pretesa risarcitoria.
-Entrambe le parti si impegnano, pertanto, dopo la firma dell'accordo e
l'omologa da parte dell'Ill.mo Giudicante, a recarsi da un Notaio di loro fiducia al fine di provvedere alla stesura del rogito, come determinato ai punti 1 e 2 della presente scrittura.
Con la sottoscrizione del presente accordo le parti espressamente e definitivamente dichiarano di essere pienamente soddisfatte e precisano di non avere altro a pretendere l'una nei confronti dell'altra per qualsivoglia titolo, ragione e/o causa in relazione alla vicenda in questione.
Le spese legali sono integralmente compensate.”
2 5. Le superiori condizioni, espressione della concorde volontà delle parti, poiché non sono contrarie all'ordine pubblico nè a norme imperative di legge, posso essere recepite dal Tribunale.
6. Spese del giudizio
In considerazione, infine, dell'esito del giudizio va disposta la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c.:
1. prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e pronuncia la separazione tra i coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...], il [...], i quali hanno Controparte_1
contratto matrimonio in Palermo in data 9.06.1988, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 183, parte II, serie A, dell'anno 1988, alle condizioni indicate in parte motiva;
2. dispone la compensazione integrale delle spese processuali.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il 6/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dal Giudice relatore.
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