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Rigetto
Sentenza 17 marzo 2026
Rigetto
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 17/03/2026, n. 2197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2197 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02119/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 17/03/2026
N. 02197 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02119/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2119 del 2025, proposto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico
Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico
Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio
Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Lazio,
Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale BAa,
Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio
Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio
Scolastico Regionale Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio
Scolastico Regionale Trentino Alto Adige, Ufficio Scolastico Regionale Umbria,
Ufficio Scolastico Regionale Val D'Aosta, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Usr
Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliato in
Roma, via dei Portoghesi, 12; N. 02119/2025 REG.RIC.
contro
GU TI, SC AM, AN AN, AS EA, RI
SI, AR BI, IC LA, GE BA, US RR, TA
ON, AR AN, LE CA, AL LL, AG ZZ,
RL EL, MO D'MA, OR De rosa, VI Del duca, MI
Del grosso, RE giunior Del vecchio, UG Deriard, IO Di berardino,
LE Di TA, NN Di IL, AO Di NZ, AS Di NN, TO
Di MA, SC AN Di MI, UR Di OV, CO AM, AS
IA, AL CC, EN ON, US NI, DO
RE, GI NA, ON NO, DE La femina, GA IA,
LO EO, MO GU, TO BA, TO BA, RM
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MO, EANe AN, IC OL, TO OC, GE AE
IO, EN DI, IA EL, GA PE, SC
LL, BR PI, SC SA, TO ET, CO LV,
DA LO, NI AN, AR NT, IO ZA, IO ZI, GE
NT, TE SA, LI OS, rappresentati,fesi dall'avvocato GU
AR, che si dichiara antistatario, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in
Napoli, via Luca Giordano 15;
Abate nicola, TO gennaro, DD AO, ZA dionigi, ZI mario, AT roberto, SE dario, Armenia fabio, AR domenico, AR gianLU, IL roberto, SI giangabriele, CNAvò Gianfranco CO Valerio, LO giancarlo,
Casalnuovo angelo, CA pasquale, Costante simone, D'AD angelo, De marino luigi, Di AN pasquale, Di MA giuseppe, Di ND remigio, D'IO vittorio antonio, TT LU, GA MO, GA NN, AS AE, GU N. 02119/2025 REG.RIC.
AE, UN graziano, IS giuseppe, ZZ pietro, AD marcello, TO geremia, LL giuseppe, RI pellegrino, EL giuseppe, ME simone,
RO roberto, MO MA, EL MA chiara, OS fabio, AT alfredo, AL salvatore, RR gaetano, UG NN, GA NN, RI MO, DI LU, OS roberto, CA NA MA, CA fabio, NE AO, AT AN, RE lucia, RE marco, OP rocco, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)
n. 3092/2025
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di GU TI, SC AM, AN
AN, AS EA, RI SI, AR BI, IC LA,
GE BA, US RR, TA ON, AR AN, LE
CA, AL LL, AG ZZ, RL EL, MO D'MA,
OR De rosa, VI Del duca, MI Del grosso, RE giunior Del vecchio, UG Deriard, IO Di berardino, LE Di TA, NN Di IL, AO Di NZ, AS Di NN, TO Di MA, SC AN Di MI, UR Di OV, CO AM, AS IA, AL CC,
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MA, GA EN, RZ MO, EANe AN, IC OL, N. 02119/2025 REG.RIC.
TO OC, GE AE IO, EN DI, IA
EL, GA PE, SC LL, BR PI, SC SA,
TO ET, CO LV, DA LO, NI AN, AR NT,
IO ZA, IO ZI, GE NT, TE SA, LI OS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il Cons. Raffaello Sestini
e udito per le parti l'avvocato DO Zenone su delega dichiarata di GU AR;
FATTO e DIRITTO
1 - Gli odierni appellati presentavano domanda di inserimento nella terza fascia ATA per il triennio 2024-2027 e, avendo svolto il servizio militare o civile non in costanza di nomina, chiedevano che tale servizio fosse valutato come servizio specifico, cioè con il punteggio pieno. Poiché il D.M. 89/2024 attribuiva invece un punteggio diverso a seconda che il servizio fosse stato svolto durante o fuori da un rapporto di lavoro con la scuola, gli stessi impugnavano davanti al TAR il citato decreto unitamente alla nota ministeriale di accompagnamento e alla FAQ che ribadiva la distinzione.
Successivamente impugnavano con motivi aggiunti le graduatorie pubblicate dagli istituti scolastici, sostenendo la loro illegittimità in via derivata perché applicavano la stessa distinzione contestata nel ricorso principale. Il Ministero si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. La domanda cautelare veniva respinta dal
TAR con ordinanza cautelare riformata dal Consiglio di Stato.
All'udienza del 5 febbraio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione e il TAR accoglieva il ricorso in linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenza n.
9864/2024) secondo la quale il servizio militare non può essere valutato diversamente a seconda che sia stato svolto in costanza di nomina o meno. Il TAR per l'effetto annullava gli atti impugnati e ordinava all'Amministrazione di attribuire ai ricorrenti il punteggio pieno di 6 punti. N. 02119/2025 REG.RIC.
2 – Il Ministero appellante ha impugnato tale sentenza, sostenendo la sua erroneità per la parte in cui ha attribuito ai ricorrenti il punteggio pieno di 6 punti per il servizio militare o civile svolto non in costanza di nomina equiparandolo al servizio effettivo
ATA.
2.1 - Secondo l'Amministrazione, una tale equiparazione non è prevista dalla legge e contrasta con la disciplina vigente. Nel ricorso in appello si ricorda come il D.M. n.
89/2024 distingua correttamente tra servizio svolto durante un rapporto di lavoro con la scuola e servizio svolto prima dell'assunzione, attribuendo nel primo caso 6 punti e nel secondo solo 0,60 punti, così come avviene per il servizio svolto presso altre amministrazioni. Una tale differenza sarebbe giustificata posto che, da un lato, vi è la necessità di tutelare chi è costretto a interrompere un rapporto di lavoro per adempiere agli obblighi di leva, così come richiesto dall'art. 52 della Costituzione mentre, dall'altro, non vi è alcuna ragione per attribuire lo stesso punteggio a chi non aveva alcun rapporto in essere e quindi non era stato pregiudicato, sul piano lavorativo, dall'adempimento degli obblighi di leva .
2.2 – Erroneo sarebbe anche il riferimento del TAR all'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994, il quale stabilisce che il servizio militare “è valido a tutti gli effetti”, perché tale norma riguarda il riconoscimento del servizio ai fini della carriera e non la valutazione dei titoli nei concorsi o nelle graduatorie.
2.3 - A sostegno della sopraindicata interpretazione viene citata, in particolare, la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 22429/2024, la quale ha affermato che le norme sul riconoscimento del servizio militare non incidono sulla valutazione dei titoli nei concorsi e che la differenziazione del punteggio è legittima. La Cassazione avrebbe chiarito che il servizio militare non in costanza di rapporto deve essere valutato come servizio presso altre amministrazioni, mentre solo quello svolto durante un rapporto di lavoro deve essere considerato “a tutti gli effetti”. N. 02119/2025 REG.RIC.
Infatti, disposizioni come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del d. lgs. n. 297 del 1994 non riguarderebbero in senso stretto la valutazione del servizio militare nei concorsi o nelle graduatorie, mentre alcuna diversa norma priMA escluderebbe la possibilità di una diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro.
2.4 - Il Ministero appellante evidenzia inoltre che il D.M. n. 89/2024 riproduce la stessa disciplina già prevista dal D.M. n. 50/2021, ritenuta conforme alla normativa priMA e già applicata senza rilievi. Per questo motivo ritiene che la sentenza del
TAR sia erronea e debba essere riformata, poiché avrebbe applicato in modo improprio norme che non riguardano la valutazione dei titoli e avrebbe ignorato la citata più recente giurisprudenza.
3 – I ricorrenti vittoriosi in primo grado, costituitisi nel presente grado d'appello, evidenziano come, nel frattempo, gli Uffici Scolastici Regionali abbiano proceduto autonomamente alla rettifica dei punteggi, talvolta anche mediante verbali di conciliazione, configurandosi così una sopravvenuta cessazione della materia ai sensi dell'art. 34 del codice di procedura amministrativa, che rafforzerebbe la richiesta di rimborso delle spese legali.
3.1 - Sotto il profilo del merito, sostengono la manifesta infondatezza dell'appello, richiamando un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo cui il servizio militare costituisce un dovere costituzionale (art. 52 Cost.) che non può pregiudicare la posizione lavorativa del cittadino, e deve pertanto essere riconosciuto a tutti gli effetti ai fini della valutazione nelle graduatorie ATA. La distinzione operata in passato dall'amministrazione appellante, che limitava il riconoscimento solo ai periodi di servizio prestati in costanza di rapporto di lavoro, risulterebbe contraria alla normativa vigente, così come confermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, che afferma la piena valutabilità del servizio N. 02119/2025 REG.RIC.
militare o civile prestato senza alcuna distinzione in base alla presenza o meno di un rapporto di lavoro.
3.2 – Gli odierni resistenti, infine, rilevano la contraddittorietà delle tesi del Ministero appellante il comportamento complessivo dei propri Uffici, che hanno confermato la correttezza delle ragioni dei ricorrenti.
3.3 - I resistenti pertanto insistono per il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza di primo grado, riconoscimento dei diritti dei ricorrenti e liquidazione delle spese di giudizio a favore del procuratore costituito.
4 - Le censure dedotte dal Ministero appellante non sono fondate. Il Collegio ritiene infatti di dover dare continuità all'orientamento favorevole alla tesi dei ricorrenti di primo grado espressa da questa Sezione con le sentenze del 10 marzo 2022, n. 1720; del 2 maggio 2022, n. 3423 e del 9 gennaio 2023, n. 266, concernenti il personale amministrativo, tecnico e ausiliario dell'amministrazione scolastico.
4.1 – Per il predetto personale, infatti, il sopra citato art. 569, comma 3, del testo unico in materia di istruzione di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, prevede che il «periodo di servizio militare di leva (…) è valido a tutti gli effetti».
Il chiaro tenore letterale della disposizione non consente, da un lato, di enucleare, nell'ambito di un servizio militare dichiarato dalla norma come pienamente valutabile, solo quello prestato in costanza di rapporto di impiego e, d'altro lato, non consente che un servizio di leva “valido a tutti gli effetti” possa essere considerato solo ai fini della carriera o della partecipazione al concorso ma non ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio.
4.2 – Vero è che il richiMA art. 2050, comma 2, del codice dell'ordinamento militare prevede, invece, che ai fini della valutazione dei titoli nei concorsi pubblici «è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiMA, in pendenza di rapporto di lavoro». N. 02119/2025 REG.RIC.
Si tratta peraltro di una norma di carattere generale che disciplina il valore del servizio prestato “in pendenza di rapporto di lavoro” in relazione a tutti i concorsi pubblici, senza nulla prevedere né in relazione all'ulteriore “tempo trascorso come militare di leva o richiMA” né in relazione allo specifico concorso in esame.
Tale disposizione, quindi, non vieta in alcun modo l'attribuzione in via generale di un qualche valore, anche equivalente, al servizio militare svolto non in costanza di altro rapporto lavorativo, e quindi non osta alla valorizzazione, quanto alla specifica fattispecie all'esame del Collegio, della diversa previsione di legge che, con particolare riguardo ad uno specifico concorso pubblico, attribuisce valore al servizio miliare comunque svolto dal concorrente.
4.3 - Una tale ricostruzione del quadro normativo risponde, infatti, al generale criterio di interpretazione della legge secondo il quale, in presenza di una norma generale che disciplina una più vasta fattispecie, la sopravvenienza di una norma speciale successiva determina una diversa disciplina per la specifica fattispecie considerata.
Una tale conclusione sembra a maggior ragione dover valere qualora, così come indicato, la norma generale (ovvero riferita a tutti i concorsi pubblici) limiti la propria disciplina solo ad alcuni profili (in questo caso, il servizio militare in costanza di rapporto di lavoro) lasciando spazio ad una norma speciale (ovvero riferita alla sola tipologia concorsuale per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola pubblica) che disciplina un profilo ignorato dalla precedente norma generale (il servizio militare svolto non in costanza di rapporto di lavoro).
4.3 – La medesima ricostruzione normativa si palesa, inoltre, pienamente attuativa della regola costituzionale di compensazione del servizio militare obbligatorio enunciata dall'art. 52, comma 2, secondo periodo, della Costituzione, secondo cui il suo assolvimento «non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino».
4.4 – Neppure sembra potersi prospettare, in conseguenza della predetta linea interpretativa, una non consentita eventuale disparità di trattamento, in quanto tutti i N. 02119/2025 REG.RIC.
soggetti posti nelle medesime condizioni, ovverosia tutti i partecipanti al concorso pubblico considerato, possono avvalersene in uguale misura sussistendone i requisiti.
5 – In conclusione l'appello deve essere respinto.
6 – La complessità e non univocità della questione controversa e della richiamata giurisprudenza giustificano, infine, la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO LI, Presidente
IO Franconiero, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
Pietro De Berardinis, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Raffaello Sestini CO LI N. 02119/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 17/03/2026
N. 02197 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02119/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2119 del 2025, proposto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico
Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico
Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio
Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Lazio,
Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale BAa,
Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio
Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio
Scolastico Regionale Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio
Scolastico Regionale Trentino Alto Adige, Ufficio Scolastico Regionale Umbria,
Ufficio Scolastico Regionale Val D'Aosta, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Usr
Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliato in
Roma, via dei Portoghesi, 12; N. 02119/2025 REG.RIC.
contro
GU TI, SC AM, AN AN, AS EA, RI
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Napoli, via Luca Giordano 15;
Abate nicola, TO gennaro, DD AO, ZA dionigi, ZI mario, AT roberto, SE dario, Armenia fabio, AR domenico, AR gianLU, IL roberto, SI giangabriele, CNAvò Gianfranco CO Valerio, LO giancarlo,
Casalnuovo angelo, CA pasquale, Costante simone, D'AD angelo, De marino luigi, Di AN pasquale, Di MA giuseppe, Di ND remigio, D'IO vittorio antonio, TT LU, GA MO, GA NN, AS AE, GU N. 02119/2025 REG.RIC.
AE, UN graziano, IS giuseppe, ZZ pietro, AD marcello, TO geremia, LL giuseppe, RI pellegrino, EL giuseppe, ME simone,
RO roberto, MO MA, EL MA chiara, OS fabio, AT alfredo, AL salvatore, RR gaetano, UG NN, GA NN, RI MO, DI LU, OS roberto, CA NA MA, CA fabio, NE AO, AT AN, RE lucia, RE marco, OP rocco, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)
n. 3092/2025
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di GU TI, SC AM, AN
AN, AS EA, RI SI, AR BI, IC LA,
GE BA, US RR, TA ON, AR AN, LE
CA, AL LL, AG ZZ, RL EL, MO D'MA,
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Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il Cons. Raffaello Sestini
e udito per le parti l'avvocato DO Zenone su delega dichiarata di GU AR;
FATTO e DIRITTO
1 - Gli odierni appellati presentavano domanda di inserimento nella terza fascia ATA per il triennio 2024-2027 e, avendo svolto il servizio militare o civile non in costanza di nomina, chiedevano che tale servizio fosse valutato come servizio specifico, cioè con il punteggio pieno. Poiché il D.M. 89/2024 attribuiva invece un punteggio diverso a seconda che il servizio fosse stato svolto durante o fuori da un rapporto di lavoro con la scuola, gli stessi impugnavano davanti al TAR il citato decreto unitamente alla nota ministeriale di accompagnamento e alla FAQ che ribadiva la distinzione.
Successivamente impugnavano con motivi aggiunti le graduatorie pubblicate dagli istituti scolastici, sostenendo la loro illegittimità in via derivata perché applicavano la stessa distinzione contestata nel ricorso principale. Il Ministero si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. La domanda cautelare veniva respinta dal
TAR con ordinanza cautelare riformata dal Consiglio di Stato.
All'udienza del 5 febbraio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione e il TAR accoglieva il ricorso in linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenza n.
9864/2024) secondo la quale il servizio militare non può essere valutato diversamente a seconda che sia stato svolto in costanza di nomina o meno. Il TAR per l'effetto annullava gli atti impugnati e ordinava all'Amministrazione di attribuire ai ricorrenti il punteggio pieno di 6 punti. N. 02119/2025 REG.RIC.
2 – Il Ministero appellante ha impugnato tale sentenza, sostenendo la sua erroneità per la parte in cui ha attribuito ai ricorrenti il punteggio pieno di 6 punti per il servizio militare o civile svolto non in costanza di nomina equiparandolo al servizio effettivo
ATA.
2.1 - Secondo l'Amministrazione, una tale equiparazione non è prevista dalla legge e contrasta con la disciplina vigente. Nel ricorso in appello si ricorda come il D.M. n.
89/2024 distingua correttamente tra servizio svolto durante un rapporto di lavoro con la scuola e servizio svolto prima dell'assunzione, attribuendo nel primo caso 6 punti e nel secondo solo 0,60 punti, così come avviene per il servizio svolto presso altre amministrazioni. Una tale differenza sarebbe giustificata posto che, da un lato, vi è la necessità di tutelare chi è costretto a interrompere un rapporto di lavoro per adempiere agli obblighi di leva, così come richiesto dall'art. 52 della Costituzione mentre, dall'altro, non vi è alcuna ragione per attribuire lo stesso punteggio a chi non aveva alcun rapporto in essere e quindi non era stato pregiudicato, sul piano lavorativo, dall'adempimento degli obblighi di leva .
2.2 – Erroneo sarebbe anche il riferimento del TAR all'art. 569 del d.lgs. n. 297/1994, il quale stabilisce che il servizio militare “è valido a tutti gli effetti”, perché tale norma riguarda il riconoscimento del servizio ai fini della carriera e non la valutazione dei titoli nei concorsi o nelle graduatorie.
2.3 - A sostegno della sopraindicata interpretazione viene citata, in particolare, la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 22429/2024, la quale ha affermato che le norme sul riconoscimento del servizio militare non incidono sulla valutazione dei titoli nei concorsi e che la differenziazione del punteggio è legittima. La Cassazione avrebbe chiarito che il servizio militare non in costanza di rapporto deve essere valutato come servizio presso altre amministrazioni, mentre solo quello svolto durante un rapporto di lavoro deve essere considerato “a tutti gli effetti”. N. 02119/2025 REG.RIC.
Infatti, disposizioni come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del d. lgs. n. 297 del 1994 non riguarderebbero in senso stretto la valutazione del servizio militare nei concorsi o nelle graduatorie, mentre alcuna diversa norma priMA escluderebbe la possibilità di una diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro.
2.4 - Il Ministero appellante evidenzia inoltre che il D.M. n. 89/2024 riproduce la stessa disciplina già prevista dal D.M. n. 50/2021, ritenuta conforme alla normativa priMA e già applicata senza rilievi. Per questo motivo ritiene che la sentenza del
TAR sia erronea e debba essere riformata, poiché avrebbe applicato in modo improprio norme che non riguardano la valutazione dei titoli e avrebbe ignorato la citata più recente giurisprudenza.
3 – I ricorrenti vittoriosi in primo grado, costituitisi nel presente grado d'appello, evidenziano come, nel frattempo, gli Uffici Scolastici Regionali abbiano proceduto autonomamente alla rettifica dei punteggi, talvolta anche mediante verbali di conciliazione, configurandosi così una sopravvenuta cessazione della materia ai sensi dell'art. 34 del codice di procedura amministrativa, che rafforzerebbe la richiesta di rimborso delle spese legali.
3.1 - Sotto il profilo del merito, sostengono la manifesta infondatezza dell'appello, richiamando un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo cui il servizio militare costituisce un dovere costituzionale (art. 52 Cost.) che non può pregiudicare la posizione lavorativa del cittadino, e deve pertanto essere riconosciuto a tutti gli effetti ai fini della valutazione nelle graduatorie ATA. La distinzione operata in passato dall'amministrazione appellante, che limitava il riconoscimento solo ai periodi di servizio prestati in costanza di rapporto di lavoro, risulterebbe contraria alla normativa vigente, così come confermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, che afferma la piena valutabilità del servizio N. 02119/2025 REG.RIC.
militare o civile prestato senza alcuna distinzione in base alla presenza o meno di un rapporto di lavoro.
3.2 – Gli odierni resistenti, infine, rilevano la contraddittorietà delle tesi del Ministero appellante il comportamento complessivo dei propri Uffici, che hanno confermato la correttezza delle ragioni dei ricorrenti.
3.3 - I resistenti pertanto insistono per il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza di primo grado, riconoscimento dei diritti dei ricorrenti e liquidazione delle spese di giudizio a favore del procuratore costituito.
4 - Le censure dedotte dal Ministero appellante non sono fondate. Il Collegio ritiene infatti di dover dare continuità all'orientamento favorevole alla tesi dei ricorrenti di primo grado espressa da questa Sezione con le sentenze del 10 marzo 2022, n. 1720; del 2 maggio 2022, n. 3423 e del 9 gennaio 2023, n. 266, concernenti il personale amministrativo, tecnico e ausiliario dell'amministrazione scolastico.
4.1 – Per il predetto personale, infatti, il sopra citato art. 569, comma 3, del testo unico in materia di istruzione di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, prevede che il «periodo di servizio militare di leva (…) è valido a tutti gli effetti».
Il chiaro tenore letterale della disposizione non consente, da un lato, di enucleare, nell'ambito di un servizio militare dichiarato dalla norma come pienamente valutabile, solo quello prestato in costanza di rapporto di impiego e, d'altro lato, non consente che un servizio di leva “valido a tutti gli effetti” possa essere considerato solo ai fini della carriera o della partecipazione al concorso ma non ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio.
4.2 – Vero è che il richiMA art. 2050, comma 2, del codice dell'ordinamento militare prevede, invece, che ai fini della valutazione dei titoli nei concorsi pubblici «è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiMA, in pendenza di rapporto di lavoro». N. 02119/2025 REG.RIC.
Si tratta peraltro di una norma di carattere generale che disciplina il valore del servizio prestato “in pendenza di rapporto di lavoro” in relazione a tutti i concorsi pubblici, senza nulla prevedere né in relazione all'ulteriore “tempo trascorso come militare di leva o richiMA” né in relazione allo specifico concorso in esame.
Tale disposizione, quindi, non vieta in alcun modo l'attribuzione in via generale di un qualche valore, anche equivalente, al servizio militare svolto non in costanza di altro rapporto lavorativo, e quindi non osta alla valorizzazione, quanto alla specifica fattispecie all'esame del Collegio, della diversa previsione di legge che, con particolare riguardo ad uno specifico concorso pubblico, attribuisce valore al servizio miliare comunque svolto dal concorrente.
4.3 - Una tale ricostruzione del quadro normativo risponde, infatti, al generale criterio di interpretazione della legge secondo il quale, in presenza di una norma generale che disciplina una più vasta fattispecie, la sopravvenienza di una norma speciale successiva determina una diversa disciplina per la specifica fattispecie considerata.
Una tale conclusione sembra a maggior ragione dover valere qualora, così come indicato, la norma generale (ovvero riferita a tutti i concorsi pubblici) limiti la propria disciplina solo ad alcuni profili (in questo caso, il servizio militare in costanza di rapporto di lavoro) lasciando spazio ad una norma speciale (ovvero riferita alla sola tipologia concorsuale per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola pubblica) che disciplina un profilo ignorato dalla precedente norma generale (il servizio militare svolto non in costanza di rapporto di lavoro).
4.3 – La medesima ricostruzione normativa si palesa, inoltre, pienamente attuativa della regola costituzionale di compensazione del servizio militare obbligatorio enunciata dall'art. 52, comma 2, secondo periodo, della Costituzione, secondo cui il suo assolvimento «non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino».
4.4 – Neppure sembra potersi prospettare, in conseguenza della predetta linea interpretativa, una non consentita eventuale disparità di trattamento, in quanto tutti i N. 02119/2025 REG.RIC.
soggetti posti nelle medesime condizioni, ovverosia tutti i partecipanti al concorso pubblico considerato, possono avvalersene in uguale misura sussistendone i requisiti.
5 – In conclusione l'appello deve essere respinto.
6 – La complessità e non univocità della questione controversa e della richiamata giurisprudenza giustificano, infine, la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO LI, Presidente
IO Franconiero, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
Pietro De Berardinis, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Raffaello Sestini CO LI N. 02119/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO