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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 22/12/2025, n. 1465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1465 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 8069 /2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa FA MM Presidente Relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Antonella Belgeri Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa nella causa promossa ex art. 473bis.51, ult. co., c.p.c. da:
, nato a [...] il [...] Parte_1
e
, nata in [...] il [...] Parte_2 entrambi assistiti dall'Avv. TIZIANA LORENZETTI
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: modifica congiunta delle condizioni di separazione
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: parere favorevole;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51ultimo comma c.p.c. le parti chiedevano al Tribunale la modifica delle condizioni di separazione stabilite nel verbale di udienza del 15/12/2016, separazione omologata dal
Tribunale di Bergamo in data 17/01/2017, domandando in particolare la revoca a carico del sig. degli obblighi di mantenimento ordinario e straordinario del figlio Parte_1 Persona_1 maggiorenne ed economicamente indipendente, e la rideterminazione del contributo al mantenimento del figlio il quale a decorrere dal mese di ottobre 2025 ha ripreso il percorso scolastico Persona_2 universitario.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo delle parti e visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, ritiene che le condizioni concordate dalle parti non siano contrarie a legge e rispondenti al preminente interesse della prole così come disposto dall'art. 337 ter commi secondo e quarto c.c.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento delle istanze congiuntamente avanzate.
Nulla sulle spese.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• a parziale modifica delle condizioni di separazione stabilite nel verbale di udienza del
15/12/2016, separazione omologata dal Tribunale di Bergamo in data 17/01/2017, provvede in conformità dell'accordo delle parti;
• nulla sulle spese di lite;
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 17/12/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
FA MM
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa FA MM Presidente Relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Antonella Belgeri Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa nella causa promossa ex art. 473bis.51, ult. co., c.p.c. da:
, nato a [...] il [...] Parte_1
e
, nata in [...] il [...] Parte_2 entrambi assistiti dall'Avv. TIZIANA LORENZETTI
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: modifica congiunta delle condizioni di separazione
CONCLUSIONI: per i ricorrenti: come da ricorso introduttivo;
per il Pubblico Ministero: parere favorevole;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51ultimo comma c.p.c. le parti chiedevano al Tribunale la modifica delle condizioni di separazione stabilite nel verbale di udienza del 15/12/2016, separazione omologata dal
Tribunale di Bergamo in data 17/01/2017, domandando in particolare la revoca a carico del sig. degli obblighi di mantenimento ordinario e straordinario del figlio Parte_1 Persona_1 maggiorenne ed economicamente indipendente, e la rideterminazione del contributo al mantenimento del figlio il quale a decorrere dal mese di ottobre 2025 ha ripreso il percorso scolastico Persona_2 universitario.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo delle parti e visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, ritiene che le condizioni concordate dalle parti non siano contrarie a legge e rispondenti al preminente interesse della prole così come disposto dall'art. 337 ter commi secondo e quarto c.c.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento delle istanze congiuntamente avanzate.
Nulla sulle spese.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• a parziale modifica delle condizioni di separazione stabilite nel verbale di udienza del
15/12/2016, separazione omologata dal Tribunale di Bergamo in data 17/01/2017, provvede in conformità dell'accordo delle parti;
• nulla sulle spese di lite;
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 17/12/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
FA MM