Ordinanza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, ordinanza 13/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 2006/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, Dott. Fabio Massimo Saga, a scioglimento della riserva che precede, letti gli atti e i documenti, nel procedimento cautelare ex art. 671 c.p.c., promosso da:
- , in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli Parte_1
avv.ti Andrea Righi e Marco Biagioli;
Parte ricorrente
Contro
- Eurotir s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli avv.ti Massimo
Calamia e Luisa Bianchi;
Parte resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente chiede il sequestro conservativo nei seguenti termini (v. ricorso e memoria autorizzata depositata in data 9.12.2024): “il sequestro conservativo dell'immobile così catastalmente distinto: comune di Chivasso (TO), foglio 26, particella 95, sub 13, 14 e 15 anagraficamente in via Caluso 50, piano terreno, cat. D/7, in favore del Parte_1
ricorrente”.
[...]
Il credito da cautelarsi con la misura richiesta è un credito restitutorio di una somma di denaro per
€ 27.402,70 che parte ricorrente vanta in quanto indebitamente versata al creditore cedente anziché al terzo cessionario.
La somma è stata versata con bonifico disposto in data 8.8.2024 (doc. 27 di parte ricorrente).
Parte resistente si oppone alla richiesta.
Parte resistente, prima di tutto, contesta la competenza territoriale di questo Tribunale, sostenendo che non si tratti di crediti liquidi.
Premesso che la società ricorrente ha la sede, pacificamente, nella circoscrizione di questo
Tribunale e considerato che il credito è palesemente individuato al centesimo di euro, pure con
1
Il titolo del credito non è necessariamente il contratto ai fini dell'applicazione delle disposizioni sopra citate ma il fatto costitutivo del credito, generalmente inteso, e, nella specie, la dazione indebita della somma è fatto determinato pacifico e documentale nella sua esistenza e determinante il quantum della somma pretesa.
Ad avvisto di questo Giudice, però, il ricorso cautelare è da rigettare per due ordini di motivi.
In primo luogo, è inammissibile, come eccepito da parte resistente.
Il sequestro conservativo è stato richiesto su un determinato compendio immobiliare.
Il sequestro conservativo è uno strumento volto a tutelare il pericolo per il creditore di perdere la garanzia del proprio credito mediante l'imposizione di un vincolo sul patrimonio complessivamente inteso, agli effetti dell'art. 2740 c.c., e non può, pertanto, avere ad oggetto uno o più beni specifici singolarmente individuati diversamente dallo strumento del sequestro giudiziario (Tribunale Nola Ordinanza del 15.01.2013).
Il sequestro conservativo di un bene determinato si pone in stridente contrasto con la ratio della norma che disciplina l'istituto (nello stesso senso ex multiis Tribunale di Milano Decreto del
18.10.2017, Tribunale Nola Ordinanza del 26.07.2010, Tribunale Modena Ordinanza del
20.12.2007, Tribunale di Milano, ordinanza del 01.12.2020).
Il fondato timore riguarda l'intero patrimonio e non il singolo bene.
Sebbene, d'altronde, parte ricorrente riferisca che la società resistente sia al “collasso” (pag. 11 ricorso, v. pure dopo), mai viene sostenuto o provato che parte resistente non sia pienamente operativa, con ciò maturando crediti verso terzi, quanto meno, sotto il profilo patrimoniale.
Si badi che parte resistente ha sollevato la questione nella prima difesa utile e parte ricorrente ha ribadito le conclusioni sopra formulate.
Si ritiene, quindi, che il Giudice commetterebbe un errore di ultra-petizione, palese, se in forza di asseriti poteri di qualificazione della domanda estendesse comunque la domanda cautelare formulata.
Si noti, ancora, che viene citato l'art. 671 c.p.c., di applicazione generale, e che non vengono in rilievo disposizioni normative speciali.
Parte ricorrente cita precedenti che o riguardano casi penali o riguardano la fase di attuazione o comunque non rappresentano una riflessione ragionata sulla questione specifica in esame.
In secondo luogo, il ricorso va rigettato perché difetta il periculum in mora.
2 Non vengono allegati o comunque dimostrati pignoramenti, ipoteche giudiziarie o altri vincoli.
Parte resistente ha proceduto a cedere alcuni crediti, ma si tratta di operazioni neutre in assenza di altri dati.
Quanto all'ultimo bilancio depositato di parte resistente, al 31.12.2022, parte ricorrente riferisce
(v. memoria autorizzata pag. 9): “Il patrimonio dell'impresa per quasi l'80% è costituito da immobilizzazioni immateriali valutate circa quattro milioni di euro (cfr. doc. 38 – bilancio Eurotir
2022), ossia l'unico immobile di cui il ha chiesto il sequestro”. Parte_1
Forse c'è un refuso e si intendeva immobilizzazioni materiali, visto che quelle immateriali sono pari ad € 2.759,00 mentre quelle materiali pari ad € 4.062.411,00.
Fatto sta che si tratta di imprese di trasporto, è naturale che si tratti per lo più di cespiti materiali nell'organizzazione aziendale (si v. il bilancio della stessa società ricorrente, doc. 13 res.).
Il compendio di Chivasso, poi, come riferito, non risulta, agli atti, avere iscrizioni pregiudizievoli e risulta avere un'estensione considerevole (scrive, parte resistente, in comparsa di costituzione, senza che la circostanza sia stata contestata nella memoria successiva di parte ricorrente: “un capannone della superficie di 12.000 metri quadrati coperti e di circa 30.000 metri quadrati scoperti;
la proprietà è valorizzata a bilancio per oltre 4.000.000,00 di euro”): il sequestro dell'intero immobile per un credito inferiore ad € 30.000,00 sarebbe anche misura palesemente sproporzionata.
Parte ricorrente, negli atti scritti, valorizza molto il fatto che, ancora, per l'anno contabile 2023 non sia stato ancora depositato il bilancio.
Parte resistente ha rassicurato sul fatto che il bilancio fosse depositato entro il 31.12.2024 (v. ultima memoria della resistente è depositata in data 12.12.2024).
Orbene, l'eventuale ritardo, in sé e per sé considerato, è circostanza che non dimostra come l'impresa abbia dato segnali di disperdere il patrimonio o di cessare l'attività.
Manca, d'altronde, ad opera di parte ricorrente, qualsiasi analisi dell'andamento economico della gestione della società resistente negli anni precedenti al 2022, quanto meno per far comprendere se le preoccupazioni prognostiche sono di per sé ragionevoli (anzi, a ben vedere il conto economico segnala un aumento considerevole dell'utile d'esercizio rispetto all'anno 2021).
I termini per il bilancio dell'anno 2024 sono ancora pendenti.
Parte ricorrente cita Trib. Milano 30.10.2017 per affermare che altro Giudice ha ritenuto sufficiente il mancato deposito di un bilancio per ritenere sussistente il periculum in mora.
3 Si tratta di precedente, articolato ed apprezzabile, che, all'opposto, semmai, se letto per esteso, conferma in pieno la linea motivazionale di tutto il presente provvedimento [in quel caso: immobile con più iscrizioni, misura richiesta sull'intero patrimonio – infatti, la domanda era la seguente lì: “autorizzazione a sequestro conservativo ex art.671 c.p.c. sui beni di fino alla CP_1
concorrenza di Euro 6.102.836,71 (importo corrispondente alle rate derivanti dalla c.d. rottamazione per complessivi Euro 5.800.002,25 e all'ulteriore importo di Euro 302.834,46 pari agli esborsi precedenti alla rottamazione, dedotta la franchigia contrattuale di Euro 275.000,00 ex artt.11.6, 11.7.2 del Contratto)”, analisi negativa diacronica dell'andamento della gestione della società resistente].
Parte ricorrente, poi, cita circostanze non rilevanti ai fini della presente decisione sul periculum
(cessioni delle quote sociali dei soci della resistente o i toni della corrispondenza intercorsa tra le parti, comportamento inerente i crediti opposti in compensazione).
Le spese di lite seguono la soccombenza, trattandosi di decisione di rigetto.
Si applica lo scaglione € 26.000,01-€ 52.000,00, fasi di studio, introduzione e decisione, tabella n.
10.
Ogni altra considerazione è assorbita.
P.Q.M.
Visto l'art. 671 c.p.c.
- Rigetta il ricorso;
- Condanna parte ricorrente a rimborsare a parte resistente le spese di lite che si liquidano complessivamente in € 3.228,00, oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori come per legge.
Si comunichi.
Venezia, lì 12.3.2025.
Il Giudice
Fabio Massimo Saga
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