Articolo 50 della Legge 18 aprile 1975, n. 148
Articolo 49Articolo 51
Versione
20 maggio 1975
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Versione
6 marzo 1979
Art. 50.
Per un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'ammissione ai concorsi ospedalieri, il tirocinio pratico e' sostituito dal servizio continuativo nella disciplina di pari durata prestato senza demerito presso un pubblico ospedale civile o militare. ((1)) I sanitari che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno gia' conseguito l'idoneita' di ispettore sanitario, farmacista o assistente, possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione nella rispettiva qualifica e disciplina a prescindere dal possesso del requisito del tirocinio pratico nella disciplina.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 7 febbraio 1979, n. 46 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il primo comma dell'articolo 50 della legge 18 aprile 1975, n. 148 , deve intendersi nel senso che il servizio continuativo nella disciplina prestato senza demerito dal sanitario presso un pubblico ospedale civile o militare per un periodo di pari durata del tirocinio pratico previsto dalla legge medesima, e' sostitutivo del tirocinio pratico stesso a tutti gli effetti, se compiuto entro il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore della legge".
Entrata in vigore il 6 marzo 1979