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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/05/2025, n. 1581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1581 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1844/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile - nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza cartolare del 22 maggio 2025, all'esito dell'autorizzato scambio di note scritte, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1844/2021
R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto introduttivo del Parte_1
presente, dagli avv.ti Giuseppe Di Paola e Cristina Miele, unitamente ai quali elettivamente domicilia presso il di loro studio legale, sito in Maddaloni (CE) alla via Mastrantuono n. 28;
-RICORRENTE-
E
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del dirigente p.t., domiciliato presso la propria sede in alla via Amerigo Vespucci n. CP_1
172, rapp.to e difeso dai funzionari delegati ex art. 6 comma 9 D.lgs. n. 150/2011, dalla dott.ssa
Rossella Santoro.
-RESISTENTE-
Oggetto: Opposizione ordinanza-ingiunzione.
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla odierna udienza cartolare dal solo ricorrente (mentre fino alle ore 10:43 non sono state depositate note dell' ). CP_1
Svolgimento del processo.
1. Con ricorso in opposizione ex art. 6 del D.lgs. 150/2011, ha convenuto in Parte_2
giudizio, innanzi al Tribunale di Nola, l' al fine di Controparte_1 vedere annullata, previa sospensione in via cautelare dell'efficacia esecutiva, l'ordinanza- ingiunzione n. 963/2020 per la somma complessiva di euro 15.120,00, emessa dal su indicato ente in data 15.02.2021 (e notificata al ricorrente il 19.02.2021) a fronte della contestata violazione
1 dell'art. 3 co. 3 della L. n. 73/2002 e ss.mm., ossia aver impiegato fino a 30 giorni di lavoro effettivo lavoratori subordinati extracomunitari sprovvisti di regolare permesso di soggiorno, con vittoria di spese di lite, da liquidarsi in favore dei procurati dichiaratisi antistatari e condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
A fondamento della spiegata opposizione, l'odierna opponente ha asserito l'illegittimità del provvedimento impugnato per avere, in data 26.06.2017, puntualmente provveduto al pagamento, mediante apposito modello F23, di quanto indicato nel verbale di accertamento n. 2017-113101-
PACC-1 del 12.05.2017 (notificata il 26.05.2017).
2. Si è costituita in giudizio l'Amministrazione opposta, la quale ha dedotto di aver avuto contezza dell'avvenuto pagamento della sanzione in misura ridotta ex art.16 della legge 689/81 tardivamente, ovvero solo in data 23.02.2021 e di aver conseguentemente proceduto, il 12.03.2021, alla revoca dell'ordinanza ingiunzione impugnata, comunicata al in data 25.03.2021 Parte_2
(prima dell'iscrizione a ruolo). Ha chiesto, così, dichiararsi la cessata materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite.
3. Con provvedimento del 24.03.2021 il giudice istruttore allora titolare del presente procedimento ha concesso la sospensione dell'esecutività dell'ordinanza-ingiunzione impugnata e all'udienza del
04.11.2021, ritenuta la causa matura per la decisione, ne ha disposto il rinvio per decisione, dapprima all'udienza del 07.06.2022 e, successivamente – a seguito di taluni rinvii dettati da esigenze di ruolo – all'udienza del 26.11.2024.
Indi, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato (divenuto assegnatario del fascicolo solo a far data dal 10.07.2024), è stata rimandata alla odierna udienza e, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti a mezzo dell'autorizzato scambio di memorie cartolari, viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione.
1. In assenza di una espressa rinuncia al giudizio da parte del ricorrente deve essere dichiarata non l'estinzione del giudizio, ma la cessazione della materia del contendere.
Ed invero, se da un lato il ricorrente ha documentato di aver pagato l'importo sanzionato di cui al verbale di accertamento n. 2017-113101 avvalendosi della facoltà ex art. 16 della L. 689/1981 (cfr. all. 2 e 3 fascicolo parte ricorrente), dal canto suo l'Amministrazione convenuta ha dedotto e provato di aver proceduto alla revoca della contestata ordinanza-ingiunzione con provvedimento n.
03/2021 prot. 11244 emesso il 12.03.2021 e notificato il 25.03.2021.
Come noto, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed
2 abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (Cassazione civile, sez. III, 10 febbraio 2003, n. 1950).
In ragione della sopravvenuta estinzione della situazione giuridica posta a fondamento della domanda, si rivela quindi superflua qualunque statuizione di merito (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075;
Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass.,
19.3.90, n. 2267).
2. Resta, pertanto, da disciplinare il regime delle spese processuali.
La relativa regolamentazione deve essere effettuata condividendo i rilievi di recente giurisprudenza, secondo cui: “ la caducazione sopravvenuta del titolo esecutivo determina la cessazione della materia del contendere e che, proprio in ragione di tale esito decisorio, il regolamento delle spese processuali deve avvenire in base al criterio, ordinariamente correlato a siffatta tipologia di pronuncia e da cui non vi è ragione alcuna per discostarsi nella situazione esaminata, della soccombenza virtuale”(Cass. n.6016/2017; Cass. Sez Unite 25478/21). Donde, le spese devono essere liquidate in base al criterio della soccombenza virtuale ed al principio di causalità rispetto alla domanda svolta e non a fatti esterni, sebbene connessi, come la caducazione sopravvenuta del titolo per effetto dell'annullamento in autotutela da parte dell'Ufficio (Cass. N. 6016/17 e Sez. Unite
25478/21).
2.1 Sul punto, deve osservarsi che il pur avendo provveduto tempestivamente al Parte_2 pagamento della sanzione in misura ridotta in forza dell'art 16 della l. 689/1981, non ha tuttavia dato prova di aver assolto all'onere di tempestiva comunicazione dell'occorso pagamento entro analogo termine di 60 giorni conformemente alle indicazioni ricevute con lo stesso verbale di accertamento, necessario ai fini della compiuta estinzione del procedimento sanzionatorio, avendo egli invero partecipato l' dell'avvenuta regolarizzazione della propria Controparte_1 posizione solo successivamente alla notifica dell'ordinanza-ingiunzione de quo (segnatamente, con comunicazione avvenuta a mezzo pec del 23.02.2021 finalizzata alla richiesta di annullamento della stessa).
2.2 Considerato, dunque, che alla data di formazione dell'opposto provvedimento, l' Controparte_1
ha correttamente proceduto alla sua adozione, salvo poi revocarlo non appena notiziata del
[...]
pagamento, questo giudice ritiene equo disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
2.3. Le esposte considerazioni, escludendo la configurabilità di dolo o colpa grave in capo all' , fondano poi anche il rigetto della domanda di risarcimento del danno per Controparte_1
lite temeraria.
3. Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese di lite;
3) rigetta la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria sollecitata dal ricorrente.
Così deciso in Nola, il 22.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Donatella Cennamo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile - nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza cartolare del 22 maggio 2025, all'esito dell'autorizzato scambio di note scritte, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1844/2021
R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto introduttivo del Parte_1
presente, dagli avv.ti Giuseppe Di Paola e Cristina Miele, unitamente ai quali elettivamente domicilia presso il di loro studio legale, sito in Maddaloni (CE) alla via Mastrantuono n. 28;
-RICORRENTE-
E
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del dirigente p.t., domiciliato presso la propria sede in alla via Amerigo Vespucci n. CP_1
172, rapp.to e difeso dai funzionari delegati ex art. 6 comma 9 D.lgs. n. 150/2011, dalla dott.ssa
Rossella Santoro.
-RESISTENTE-
Oggetto: Opposizione ordinanza-ingiunzione.
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla odierna udienza cartolare dal solo ricorrente (mentre fino alle ore 10:43 non sono state depositate note dell' ). CP_1
Svolgimento del processo.
1. Con ricorso in opposizione ex art. 6 del D.lgs. 150/2011, ha convenuto in Parte_2
giudizio, innanzi al Tribunale di Nola, l' al fine di Controparte_1 vedere annullata, previa sospensione in via cautelare dell'efficacia esecutiva, l'ordinanza- ingiunzione n. 963/2020 per la somma complessiva di euro 15.120,00, emessa dal su indicato ente in data 15.02.2021 (e notificata al ricorrente il 19.02.2021) a fronte della contestata violazione
1 dell'art. 3 co. 3 della L. n. 73/2002 e ss.mm., ossia aver impiegato fino a 30 giorni di lavoro effettivo lavoratori subordinati extracomunitari sprovvisti di regolare permesso di soggiorno, con vittoria di spese di lite, da liquidarsi in favore dei procurati dichiaratisi antistatari e condanna della convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
A fondamento della spiegata opposizione, l'odierna opponente ha asserito l'illegittimità del provvedimento impugnato per avere, in data 26.06.2017, puntualmente provveduto al pagamento, mediante apposito modello F23, di quanto indicato nel verbale di accertamento n. 2017-113101-
PACC-1 del 12.05.2017 (notificata il 26.05.2017).
2. Si è costituita in giudizio l'Amministrazione opposta, la quale ha dedotto di aver avuto contezza dell'avvenuto pagamento della sanzione in misura ridotta ex art.16 della legge 689/81 tardivamente, ovvero solo in data 23.02.2021 e di aver conseguentemente proceduto, il 12.03.2021, alla revoca dell'ordinanza ingiunzione impugnata, comunicata al in data 25.03.2021 Parte_2
(prima dell'iscrizione a ruolo). Ha chiesto, così, dichiararsi la cessata materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite.
3. Con provvedimento del 24.03.2021 il giudice istruttore allora titolare del presente procedimento ha concesso la sospensione dell'esecutività dell'ordinanza-ingiunzione impugnata e all'udienza del
04.11.2021, ritenuta la causa matura per la decisione, ne ha disposto il rinvio per decisione, dapprima all'udienza del 07.06.2022 e, successivamente – a seguito di taluni rinvii dettati da esigenze di ruolo – all'udienza del 26.11.2024.
Indi, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato (divenuto assegnatario del fascicolo solo a far data dal 10.07.2024), è stata rimandata alla odierna udienza e, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti a mezzo dell'autorizzato scambio di memorie cartolari, viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione.
1. In assenza di una espressa rinuncia al giudizio da parte del ricorrente deve essere dichiarata non l'estinzione del giudizio, ma la cessazione della materia del contendere.
Ed invero, se da un lato il ricorrente ha documentato di aver pagato l'importo sanzionato di cui al verbale di accertamento n. 2017-113101 avvalendosi della facoltà ex art. 16 della L. 689/1981 (cfr. all. 2 e 3 fascicolo parte ricorrente), dal canto suo l'Amministrazione convenuta ha dedotto e provato di aver proceduto alla revoca della contestata ordinanza-ingiunzione con provvedimento n.
03/2021 prot. 11244 emesso il 12.03.2021 e notificato il 25.03.2021.
Come noto, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed
2 abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (Cassazione civile, sez. III, 10 febbraio 2003, n. 1950).
In ragione della sopravvenuta estinzione della situazione giuridica posta a fondamento della domanda, si rivela quindi superflua qualunque statuizione di merito (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075;
Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass.,
19.3.90, n. 2267).
2. Resta, pertanto, da disciplinare il regime delle spese processuali.
La relativa regolamentazione deve essere effettuata condividendo i rilievi di recente giurisprudenza, secondo cui: “ la caducazione sopravvenuta del titolo esecutivo determina la cessazione della materia del contendere e che, proprio in ragione di tale esito decisorio, il regolamento delle spese processuali deve avvenire in base al criterio, ordinariamente correlato a siffatta tipologia di pronuncia e da cui non vi è ragione alcuna per discostarsi nella situazione esaminata, della soccombenza virtuale”(Cass. n.6016/2017; Cass. Sez Unite 25478/21). Donde, le spese devono essere liquidate in base al criterio della soccombenza virtuale ed al principio di causalità rispetto alla domanda svolta e non a fatti esterni, sebbene connessi, come la caducazione sopravvenuta del titolo per effetto dell'annullamento in autotutela da parte dell'Ufficio (Cass. N. 6016/17 e Sez. Unite
25478/21).
2.1 Sul punto, deve osservarsi che il pur avendo provveduto tempestivamente al Parte_2 pagamento della sanzione in misura ridotta in forza dell'art 16 della l. 689/1981, non ha tuttavia dato prova di aver assolto all'onere di tempestiva comunicazione dell'occorso pagamento entro analogo termine di 60 giorni conformemente alle indicazioni ricevute con lo stesso verbale di accertamento, necessario ai fini della compiuta estinzione del procedimento sanzionatorio, avendo egli invero partecipato l' dell'avvenuta regolarizzazione della propria Controparte_1 posizione solo successivamente alla notifica dell'ordinanza-ingiunzione de quo (segnatamente, con comunicazione avvenuta a mezzo pec del 23.02.2021 finalizzata alla richiesta di annullamento della stessa).
2.2 Considerato, dunque, che alla data di formazione dell'opposto provvedimento, l' Controparte_1
ha correttamente proceduto alla sua adozione, salvo poi revocarlo non appena notiziata del
[...]
pagamento, questo giudice ritiene equo disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
2.3. Le esposte considerazioni, escludendo la configurabilità di dolo o colpa grave in capo all' , fondano poi anche il rigetto della domanda di risarcimento del danno per Controparte_1
lite temeraria.
3. Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese di lite;
3) rigetta la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria sollecitata dal ricorrente.
Così deciso in Nola, il 22.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Donatella Cennamo
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