TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 17625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17625 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA nella persona del giudice monocratico dott. Francesca Vitale, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 10537 del R.G.A.C. per l'anno
2023, trattenuta in decisione all'udienza del 09.04.2025 e vertente
TRA
in persona del Curatore Avv. Parte_1
TO AS, elettivamente domiciliato in Roma, Via Giunio Bazzoni n. 15, presso lo studio dell'Avv. Massimo Femia, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-attore-
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliato CP_1 C.F._1 in Roma, Via Merulana n. 247 presso lo studio degli Avv.ti Marco Romoli e
EL D'AL, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti;
-convenuto -
Oggetto: azione di inefficacia ex art. 67 l.f.;
Conclusioni: all'udienza del 09.04.2025 le parti costituite hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il fallimento attore citava Parte_1 in giudizio l'Amministratore nonché ex socio della società, sig. , CP_1 onde ottenere la revocatoria dei pagamenti eseguiti dalla fallita nei confronti di
1 2
quest'ultimo, trattandosi di somme corrisposte a titolo di rimborso soci e come tali rientranti nella disciplina di cui all'art. 2467 del c.c., in quanto crediti postergati o nel diverso ambito applicativo di cui all'art. 66 1. Fall., rassegnando le seguenti conclusioni:
“in via principale accertare e dichiarare che il Sig. riceveva dalla CP_1 società in bonis, nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento, pagamenti per l'importo complessivo di euro 529.500,00 a titolo di rimborso finanziamento soci e per gli effetti condannare quest'ultimo, ai sensi dell'art. ex art. 2467 del
c.c., a rifondere al la somma di euro 529.500,00; In via principale
Parte_1 gradata accertare e dichiarare inefficaci nei confronti del , ai sensi e
Parte_1 per gli effetti dell'art 65 l. Fall., i pagamenti eseguiti dalla società in bonis in favore del socio sig. pari a euro 529.500,00, in quanto debiti non CP_1 scaduti, per la loro natura postergata, e per gli effetti condannare quest'ultimo alla restituzione della medesima somma in favore del;
In via
Parte_1 subordinata accertare e dichiarare che i pagamenti eseguiti dalla società in bonis in favore del socio sig. pari a euro 529.500,00, ai sensi e per gli CP_1 effetti dell'art 2033 c.c., sono privi di alcuna giustificazione causale e per gli effetti condannare quest'ultimo alla restituzione quale indebito oggettivo della medesima somma in favore del . in via principale la restituzione in
Parte_1 favore del fallimento ai sensi dell'art. ex art. 2467 del c.c. dei pagamenti eseguiti dalla società in bonis, nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento, per
l'importo complessivo di euro 529.500, a titolo di rimborso finanziamento soci in favore del Sig. ””. CP_1
Ai fini dell'esperibilità dell'azione di revoca dei predetti pagamenti la parte attrice introduceva il presente giudizio esponendo:
-che nell'anno precedente la declaratoria di fallimento, ed in particolare tra il mese di aprile ed il mese di novembre del 2019, risultavano pagamenti in favore dell'ex socio e amministratore sig. per il complessivo importo di € CP_1
529.500,00, aventi come causale “restituzione finanziamento soci” come tali rientranti nell'ambito di operatività della disciplina di cui all'art 2467 del c.c. o nel diverso ambito applicativo di cui all'art 66 l. Fall.;
2 3
-il conseguente depauperamento del patrimonio della società in danno dei creditori, considerata la rilevante esposizione debitoria della società maturata già in precedenza;
In data 15.05.2023 si costituiva in giudizio il convenuto il quale CP_1 chiedendo il rigetto dell'avversa domanda, allegava e deduceva:
-di aver svolto attività amministratore della società fallita fino al settembre 2019, cercando di far fronte alle necessità societarie, nel tentativo di risanare l'assetto economico;
-che i bonifici oggetto di causa, non sono somme a lui restituite a titolo di finanziamento soci - e dunque come tali ripetibili – quanto importi da considerarsi esborsi personali sostenuti nell'esclusivo interesse della società;
-che, dunque, i pagamenti censurati dalla curatela sono da considerarsi una mera restituzione di anticipazioni infruttifere eseguite onde evitare il tracollo finanziario della società, corrispondendo, ad ogni pagamento effettuato, la relativa fattura a documentare l'esborso e il conseguente rimborso, che in alcun modo hanno avuto l'effetto di depauperare il patrimonio societario;
-che le suddette operazioni non hanno alcun nesso e/o legame con il successivo fallimento, in quanto già dal gennaio 2019 venivano effettuati tutti pagamenti in
“acconto fatture IL” (cfr doc 1 pag.4), eseguite a favore della società ed in parte per coprire pagamenti di fornitori per permettere ad appalti in corso di essere portati a compimento (cfr. doc.3, allegati;
CP_1
-la consegna al nuovo amministratore di di una serie di atti di Parte_1 compravendita che la società avrebbe potuto far fruttare per ottenere liquidità, rimasti privi di esito;
-la non applicabilità della disciplina dell'art. 65 L.F. dal momento che i predetti crediti non avevano scadenza nel periodo concomitante al fallimento, non sussistendo alcun nesso tra la restituzione delle somme e il tempo di scadenza dei crediti, che sono stati a lui restituiti in un momento di necessità personale, considerato il notevole ammontare delle somme anticipate;
3 4
-che non sussiste alcuna sistematicità nei predetti rimborsi, non essendo pagamenti che venivano effettuati a cadenze precise ovvero ripetute temporalmente, quanto pagamenti effettuati nel momento in cui la società disponeva di liquidità tali da poter procedere con la parziale restituzione;
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: Rigettare le domande attoree di restituzione delle somme ai sensi dell'art. 2467 cc ovvero art. 65 l.f. ovvero art 2033 cc in quanto la domanda non è provata e le somme non costituiscono finanziamento quanto mera restituzione di prestiti non determinanti lo stato di decozione della società. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
Al'udienza del 07.06.2023 instaurato il giudizio, il Giudice disponeva rinvio per eventuale ammissione dei mezzi istruttori. Successivamente all'udienza del
09.04.2025 il Giudice tratteneva in decisione la causa con concessione dei termini per note di cui all'art. 190 c.p.c.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene, rileva codesto Giudicante che la formulata domanda di revocatoria ex art
67, l.f. è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.
In tema di restituzione del finanziamento dei soci giova ricordare che l'articolo
2467 del c.c. dispone che: "Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito". Pertanto, a norma della suddetta disposizione il credito dei soci derivante dai finanziamenti effettuati è postergato rispetto agli altri crediti, quando tali finanziamenti siano stati concessi in un momento di eccessivo squilibrio rispetto al patrimonio netto, ovvero in caso di temporanea crisi finanziaria della società, con rimborso dei suddetti operato successivamente alla soddisfazione del credito degli altri creditori. Ciò posto, la Curatela agisce in revocatoria nella presente sede in quanto, per le considerazioni fin qui esposte, i pagamenti eseguiti
4 5
nei confronti del sig. devono essere revocati in quanto movimentazioni di CP_1 denaro eseguite nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società con la causale 'rimborso finanziamento socio'.
Ebbene, per ciò che qui interessa, le movimentazioni bancarie eseguite proprio nell'anno antecedente la declaratoria di fallimento, in favore del sig. aventi CP_1 tutti la medesima causale "rimborso finanziamenti socio"(cfr. doc. 5, atto di citazione ma anche, allegati pagamenti debbono ricondursi all'ambito di CP_1 applicazione di cui all'art. 2467 c.c. che ricomprende somme corrisposte a qualsiasi titolo dal socio, vieppiù considerato che l'inquadramento delle stesse quali rimborso di finanziamenti operati in favore della società, per stessa ammissione del sig. risultano registrate negli estratti di conto corrente con la CP_1 suddetta specifica causale. Rileva peraltro il carattere della sistematicità delle suddette operazioni, rispetto a cui lo stesso convenuto ha ammesso di attingere, operando i suddetti rimborsi in suo favore, in concomitanza con periodi in cui la società aveva nelle sue casse disponibilità liquide derivanti da corrispettivi di vendite immobiliari portati a termine.
Pertanto, in ossequio alla menzionata disposizione codicistica i pagamenti oggetto di causa devono essere restituiti alla massa fallimentare, non rilevando la diversa qualificazione operata dal convenuto circa la natura dei pagamenti, in quanto l'art
2467 c.c., espressamente comprende qualunque operazione volta a mettere a disposizione, da parte del socio, in forma diretta o indiretta, somme di denaro in favore e nell'interesse della società.
Ne consegue che attraverso tali disposizioni di pagamento, il sig. abbia di CP_1 fatto determinato il completo depauperamento del patrimonio della società con ogni evidente pregiudizio per la par condicio creditorum, considerato che l'ingente somma distratta in suo favore per complessivi € 529.500,00 a fronte di un passivo fallimentare accertato e dichiarato esecutivo per complessivi €
450.000,00. Facendo poi riferimento ai valori iscritti nel bilancio chiuso al
31.12.2018 allegato in atti, deve rilevarsi già all'epoca la sussistenza di un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, pari a €
18.307,00 a fronte dell'esistenza di debiti per complessivi € 3.155.793,00.
5 6
Pertanto, nel 2018 -ma già nel 2016- sussisteva una situazione finanziaria della società poi fallita che avrebbe dovuto far ritenere all'allora amministratore la sussistenza di uno stato di perdurante squilibrio finanziario che in seguito, nella specie all'epoca dei pagamenti operati in suo favore, sarebbe stato tale da portare al fallimento della società.
Invero, la finalità del “finanziamento soci”, incontestata tra le parti, attribuisce al credito in questione, una esigibilità postergata rispetto al soddisfacimento degli altri creditori sociali ai sensi dell'art. 2467 cc e ciò nonostante la fuoriuscita del socio finanziatore originario, secondo il principio per cui in tema di finanziamento dei soci in favore della società, il diritto al rimborso del finanziamento sorge postergato, ex art. 2467 c.c., qualora erogato in situazione di difficoltà finanziaria o di squilibrio patrimoniale della società, e tale carattere permane sia nel caso in cui il socio fuoriesca dalla società per mancato esercizio del diritto di opzione, sia allorchè egli abbia ceduto la propria partecipazione comprensiva del diritto alla restituzione della somma mutuata, in considerazione della finalità di tutela dei creditori che la norma citata mira a perseguire. (cfr.
Cassaz. Civile n. 21422 del 06/07/2022).
Rispetto alle questioni prospettate dal convenuto nei propri scritti difensivi deve rilevarsi che secondo l'orientamento della Suprema Corte in tema di finanziamenti dei soci in favore della società, la postergazione disposta dall'art. 2467 c.c., operando già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apre un concorso formale con gli altri creditori sociali, integra una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto alla restituzione del finanziamento, sino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico-finanziaria, con conseguente responsabilità degli amministratori della società, poi fallita, che abbiano restituito ai soci somme in violazione della norma predetta (cfr. Cassaz.
Civile n. 15196 /2024). Peraltro, la suddetta pronuncia indica anche come l'azione del curatore volta ad ottenere la restituzione del rimborso, percepito entro l'anno anteriore al fallimento, non ha natura di ripetizione dell'indebito, bensì di revocatoria di carattere speciale, poiché l'art. 2467, comma 1, c.c. (ratione temporis applicabile) delinea un'inefficacia ex lege del rimborso e stabilisce una presunzione assoluta della scientia decotionis (cfr. Cassaz. Civile n. 15196 /2024).
6 7
Pertanto, appare acclarato che nel caso di specie dette operazioni di rimborso siano state effettuate in un momento (quello dell'anno antecedente alla dichiarazione di fallimento) in cui il dissesto della società era evidente e che l'ambito di applicazione della norma riguardasse finanziamenti “in qualsiasi forma effettuati”, concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata “risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto” ovvero “in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento (v. art. 2467 c.c.).
Posta dunque l'esistenza dell'elemento oggettivo e dei presupposti per l'applicazione dell'art. 2467 c.c., la formulata azione revocatoria appare fondata altresì per la sussistenza della scientia decoctionis in capo al sig. ex socio CP_1 nonché ex Amministratore della società fino al 2019, rispetto a cui la precarietà dello stato economico finanziario della società fallita non poteva essere circostanza sconosciuta, evidenza vieppiù desumibile dall'esame degli ultimi bilanci depositati e in particolare da quello relativo all'anno 2018 nel quale, a carico della società, risultava un'esposizione debitoria rilevante verso le banche e verso fornitori per oltre € 3.155.000,00 (cfr. doc. 7-9 - Bilanci 2016/2017/2018).
Pertanto, le evidenze documentali paiono confermare che le suddette rimesse bancarie siano state artatamente operate dal sig. in danno dei creditori, CP_1 anteriormente alla dichiarazione di fallimento, onde aggirare la postergazione dei propri crediti determinando conseguentemente il depauperamento del patrimonio della società debitrice ad esclusivo suo vantaggio quale socio, Quest'ultimo, in spregio della par condicio creditorum, aveva già operato i detti rimborsi autonomamente in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento, senza attendere la prioritaria soddisfazione dei creditori fallimentari. Del pari, neppure la società fallita poteva procedere alla restituzione dei suddetti finanziamenti non navigando già da tempo in buone acque, considerato che in virtù della necessaria postergazione delle suddette somme, la loro estinzione sarebbe potuta avvenire solo in mancanza di altre voci debitorie, condizione che nel caso di IL
Immobiliare Srl di sicuro non poteva verificarsi considerato il consistente indebitamento già a decorrere dal 2016.
7 8
Da ultimo occorre rilevare che le constatazioni operate dal convenuto circa il mancato utilizzo di atti di compravendita da lui lasciati in occasione della cessione delle quote societarie all'Amministratore entrante e di cui il sig. censura la CP_1 mancata apprensione di liquidità potenzialmente ricavabile dalle suddette mancate compravendite onde ripianare i bilanci societari, sono circostanze che esulano dagli atti compiuti dal convenuto rispetto ai pagamenti oggetto di azione revocatoria.
Pertanto, in applicazione dell'art. 2467c.c., i pagamenti eseguiti dalla società in bonis nell'anno 2019 al fine di restituire i finanziamenti corrisposti dal sig. CP_1 per l'importo totale di € 529.500,00, devono essere dichiarati inefficaci nei confronti della curatela ed il convenuto deve essere condannato alla restituzione alla procedura attrice di € 529.500,00, considerazioni da ritenersi assorbenti rispetto alle ulteriori questioni formulate dalla Curatela in subordine. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, come precisato in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M 147/2022, e degli importi compresi nello scaglione di riferimento (al netto della fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando, sulla domanda presentata
IL Immobiliare S.r.l., nei confronti di così provvede: CP_1
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, revoca i pagamenti impugnati e condanna a pagare in favore di IL Immobiliare CP_1
S.r.l. l'importo pari a € 529.500,00, oltre interessi al tasso legale come da domanda;
- condanna la società convenuta a rifondere alla procedura attrice le spese del presente giudizio che determina nella misura di € 7.831,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali, come per legge.
Roma,16.12.2025
Il Giudice dott. Francesca Vitale
8
9
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA nella persona del giudice monocratico dott. Francesca Vitale, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 10537 del R.G.A.C. per l'anno
2023, trattenuta in decisione all'udienza del 09.04.2025 e vertente
TRA
in persona del Curatore Avv. Parte_1
TO AS, elettivamente domiciliato in Roma, Via Giunio Bazzoni n. 15, presso lo studio dell'Avv. Massimo Femia, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-attore-
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliato CP_1 C.F._1 in Roma, Via Merulana n. 247 presso lo studio degli Avv.ti Marco Romoli e
EL D'AL, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti;
-convenuto -
Oggetto: azione di inefficacia ex art. 67 l.f.;
Conclusioni: all'udienza del 09.04.2025 le parti costituite hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il fallimento attore citava Parte_1 in giudizio l'Amministratore nonché ex socio della società, sig. , CP_1 onde ottenere la revocatoria dei pagamenti eseguiti dalla fallita nei confronti di
1 2
quest'ultimo, trattandosi di somme corrisposte a titolo di rimborso soci e come tali rientranti nella disciplina di cui all'art. 2467 del c.c., in quanto crediti postergati o nel diverso ambito applicativo di cui all'art. 66 1. Fall., rassegnando le seguenti conclusioni:
“in via principale accertare e dichiarare che il Sig. riceveva dalla CP_1 società in bonis, nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento, pagamenti per l'importo complessivo di euro 529.500,00 a titolo di rimborso finanziamento soci e per gli effetti condannare quest'ultimo, ai sensi dell'art. ex art. 2467 del
c.c., a rifondere al la somma di euro 529.500,00; In via principale
Parte_1 gradata accertare e dichiarare inefficaci nei confronti del , ai sensi e
Parte_1 per gli effetti dell'art 65 l. Fall., i pagamenti eseguiti dalla società in bonis in favore del socio sig. pari a euro 529.500,00, in quanto debiti non CP_1 scaduti, per la loro natura postergata, e per gli effetti condannare quest'ultimo alla restituzione della medesima somma in favore del;
In via
Parte_1 subordinata accertare e dichiarare che i pagamenti eseguiti dalla società in bonis in favore del socio sig. pari a euro 529.500,00, ai sensi e per gli CP_1 effetti dell'art 2033 c.c., sono privi di alcuna giustificazione causale e per gli effetti condannare quest'ultimo alla restituzione quale indebito oggettivo della medesima somma in favore del . in via principale la restituzione in
Parte_1 favore del fallimento ai sensi dell'art. ex art. 2467 del c.c. dei pagamenti eseguiti dalla società in bonis, nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento, per
l'importo complessivo di euro 529.500, a titolo di rimborso finanziamento soci in favore del Sig. ””. CP_1
Ai fini dell'esperibilità dell'azione di revoca dei predetti pagamenti la parte attrice introduceva il presente giudizio esponendo:
-che nell'anno precedente la declaratoria di fallimento, ed in particolare tra il mese di aprile ed il mese di novembre del 2019, risultavano pagamenti in favore dell'ex socio e amministratore sig. per il complessivo importo di € CP_1
529.500,00, aventi come causale “restituzione finanziamento soci” come tali rientranti nell'ambito di operatività della disciplina di cui all'art 2467 del c.c. o nel diverso ambito applicativo di cui all'art 66 l. Fall.;
2 3
-il conseguente depauperamento del patrimonio della società in danno dei creditori, considerata la rilevante esposizione debitoria della società maturata già in precedenza;
In data 15.05.2023 si costituiva in giudizio il convenuto il quale CP_1 chiedendo il rigetto dell'avversa domanda, allegava e deduceva:
-di aver svolto attività amministratore della società fallita fino al settembre 2019, cercando di far fronte alle necessità societarie, nel tentativo di risanare l'assetto economico;
-che i bonifici oggetto di causa, non sono somme a lui restituite a titolo di finanziamento soci - e dunque come tali ripetibili – quanto importi da considerarsi esborsi personali sostenuti nell'esclusivo interesse della società;
-che, dunque, i pagamenti censurati dalla curatela sono da considerarsi una mera restituzione di anticipazioni infruttifere eseguite onde evitare il tracollo finanziario della società, corrispondendo, ad ogni pagamento effettuato, la relativa fattura a documentare l'esborso e il conseguente rimborso, che in alcun modo hanno avuto l'effetto di depauperare il patrimonio societario;
-che le suddette operazioni non hanno alcun nesso e/o legame con il successivo fallimento, in quanto già dal gennaio 2019 venivano effettuati tutti pagamenti in
“acconto fatture IL” (cfr doc 1 pag.4), eseguite a favore della società ed in parte per coprire pagamenti di fornitori per permettere ad appalti in corso di essere portati a compimento (cfr. doc.3, allegati;
CP_1
-la consegna al nuovo amministratore di di una serie di atti di Parte_1 compravendita che la società avrebbe potuto far fruttare per ottenere liquidità, rimasti privi di esito;
-la non applicabilità della disciplina dell'art. 65 L.F. dal momento che i predetti crediti non avevano scadenza nel periodo concomitante al fallimento, non sussistendo alcun nesso tra la restituzione delle somme e il tempo di scadenza dei crediti, che sono stati a lui restituiti in un momento di necessità personale, considerato il notevole ammontare delle somme anticipate;
3 4
-che non sussiste alcuna sistematicità nei predetti rimborsi, non essendo pagamenti che venivano effettuati a cadenze precise ovvero ripetute temporalmente, quanto pagamenti effettuati nel momento in cui la società disponeva di liquidità tali da poter procedere con la parziale restituzione;
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: Rigettare le domande attoree di restituzione delle somme ai sensi dell'art. 2467 cc ovvero art. 65 l.f. ovvero art 2033 cc in quanto la domanda non è provata e le somme non costituiscono finanziamento quanto mera restituzione di prestiti non determinanti lo stato di decozione della società. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
Al'udienza del 07.06.2023 instaurato il giudizio, il Giudice disponeva rinvio per eventuale ammissione dei mezzi istruttori. Successivamente all'udienza del
09.04.2025 il Giudice tratteneva in decisione la causa con concessione dei termini per note di cui all'art. 190 c.p.c.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene, rileva codesto Giudicante che la formulata domanda di revocatoria ex art
67, l.f. è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.
In tema di restituzione del finanziamento dei soci giova ricordare che l'articolo
2467 del c.c. dispone che: "Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito". Pertanto, a norma della suddetta disposizione il credito dei soci derivante dai finanziamenti effettuati è postergato rispetto agli altri crediti, quando tali finanziamenti siano stati concessi in un momento di eccessivo squilibrio rispetto al patrimonio netto, ovvero in caso di temporanea crisi finanziaria della società, con rimborso dei suddetti operato successivamente alla soddisfazione del credito degli altri creditori. Ciò posto, la Curatela agisce in revocatoria nella presente sede in quanto, per le considerazioni fin qui esposte, i pagamenti eseguiti
4 5
nei confronti del sig. devono essere revocati in quanto movimentazioni di CP_1 denaro eseguite nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società con la causale 'rimborso finanziamento socio'.
Ebbene, per ciò che qui interessa, le movimentazioni bancarie eseguite proprio nell'anno antecedente la declaratoria di fallimento, in favore del sig. aventi CP_1 tutti la medesima causale "rimborso finanziamenti socio"(cfr. doc. 5, atto di citazione ma anche, allegati pagamenti debbono ricondursi all'ambito di CP_1 applicazione di cui all'art. 2467 c.c. che ricomprende somme corrisposte a qualsiasi titolo dal socio, vieppiù considerato che l'inquadramento delle stesse quali rimborso di finanziamenti operati in favore della società, per stessa ammissione del sig. risultano registrate negli estratti di conto corrente con la CP_1 suddetta specifica causale. Rileva peraltro il carattere della sistematicità delle suddette operazioni, rispetto a cui lo stesso convenuto ha ammesso di attingere, operando i suddetti rimborsi in suo favore, in concomitanza con periodi in cui la società aveva nelle sue casse disponibilità liquide derivanti da corrispettivi di vendite immobiliari portati a termine.
Pertanto, in ossequio alla menzionata disposizione codicistica i pagamenti oggetto di causa devono essere restituiti alla massa fallimentare, non rilevando la diversa qualificazione operata dal convenuto circa la natura dei pagamenti, in quanto l'art
2467 c.c., espressamente comprende qualunque operazione volta a mettere a disposizione, da parte del socio, in forma diretta o indiretta, somme di denaro in favore e nell'interesse della società.
Ne consegue che attraverso tali disposizioni di pagamento, il sig. abbia di CP_1 fatto determinato il completo depauperamento del patrimonio della società con ogni evidente pregiudizio per la par condicio creditorum, considerato che l'ingente somma distratta in suo favore per complessivi € 529.500,00 a fronte di un passivo fallimentare accertato e dichiarato esecutivo per complessivi €
450.000,00. Facendo poi riferimento ai valori iscritti nel bilancio chiuso al
31.12.2018 allegato in atti, deve rilevarsi già all'epoca la sussistenza di un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, pari a €
18.307,00 a fronte dell'esistenza di debiti per complessivi € 3.155.793,00.
5 6
Pertanto, nel 2018 -ma già nel 2016- sussisteva una situazione finanziaria della società poi fallita che avrebbe dovuto far ritenere all'allora amministratore la sussistenza di uno stato di perdurante squilibrio finanziario che in seguito, nella specie all'epoca dei pagamenti operati in suo favore, sarebbe stato tale da portare al fallimento della società.
Invero, la finalità del “finanziamento soci”, incontestata tra le parti, attribuisce al credito in questione, una esigibilità postergata rispetto al soddisfacimento degli altri creditori sociali ai sensi dell'art. 2467 cc e ciò nonostante la fuoriuscita del socio finanziatore originario, secondo il principio per cui in tema di finanziamento dei soci in favore della società, il diritto al rimborso del finanziamento sorge postergato, ex art. 2467 c.c., qualora erogato in situazione di difficoltà finanziaria o di squilibrio patrimoniale della società, e tale carattere permane sia nel caso in cui il socio fuoriesca dalla società per mancato esercizio del diritto di opzione, sia allorchè egli abbia ceduto la propria partecipazione comprensiva del diritto alla restituzione della somma mutuata, in considerazione della finalità di tutela dei creditori che la norma citata mira a perseguire. (cfr.
Cassaz. Civile n. 21422 del 06/07/2022).
Rispetto alle questioni prospettate dal convenuto nei propri scritti difensivi deve rilevarsi che secondo l'orientamento della Suprema Corte in tema di finanziamenti dei soci in favore della società, la postergazione disposta dall'art. 2467 c.c., operando già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apre un concorso formale con gli altri creditori sociali, integra una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto alla restituzione del finanziamento, sino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico-finanziaria, con conseguente responsabilità degli amministratori della società, poi fallita, che abbiano restituito ai soci somme in violazione della norma predetta (cfr. Cassaz.
Civile n. 15196 /2024). Peraltro, la suddetta pronuncia indica anche come l'azione del curatore volta ad ottenere la restituzione del rimborso, percepito entro l'anno anteriore al fallimento, non ha natura di ripetizione dell'indebito, bensì di revocatoria di carattere speciale, poiché l'art. 2467, comma 1, c.c. (ratione temporis applicabile) delinea un'inefficacia ex lege del rimborso e stabilisce una presunzione assoluta della scientia decotionis (cfr. Cassaz. Civile n. 15196 /2024).
6 7
Pertanto, appare acclarato che nel caso di specie dette operazioni di rimborso siano state effettuate in un momento (quello dell'anno antecedente alla dichiarazione di fallimento) in cui il dissesto della società era evidente e che l'ambito di applicazione della norma riguardasse finanziamenti “in qualsiasi forma effettuati”, concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata “risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto” ovvero “in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento (v. art. 2467 c.c.).
Posta dunque l'esistenza dell'elemento oggettivo e dei presupposti per l'applicazione dell'art. 2467 c.c., la formulata azione revocatoria appare fondata altresì per la sussistenza della scientia decoctionis in capo al sig. ex socio CP_1 nonché ex Amministratore della società fino al 2019, rispetto a cui la precarietà dello stato economico finanziario della società fallita non poteva essere circostanza sconosciuta, evidenza vieppiù desumibile dall'esame degli ultimi bilanci depositati e in particolare da quello relativo all'anno 2018 nel quale, a carico della società, risultava un'esposizione debitoria rilevante verso le banche e verso fornitori per oltre € 3.155.000,00 (cfr. doc. 7-9 - Bilanci 2016/2017/2018).
Pertanto, le evidenze documentali paiono confermare che le suddette rimesse bancarie siano state artatamente operate dal sig. in danno dei creditori, CP_1 anteriormente alla dichiarazione di fallimento, onde aggirare la postergazione dei propri crediti determinando conseguentemente il depauperamento del patrimonio della società debitrice ad esclusivo suo vantaggio quale socio, Quest'ultimo, in spregio della par condicio creditorum, aveva già operato i detti rimborsi autonomamente in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento, senza attendere la prioritaria soddisfazione dei creditori fallimentari. Del pari, neppure la società fallita poteva procedere alla restituzione dei suddetti finanziamenti non navigando già da tempo in buone acque, considerato che in virtù della necessaria postergazione delle suddette somme, la loro estinzione sarebbe potuta avvenire solo in mancanza di altre voci debitorie, condizione che nel caso di IL
Immobiliare Srl di sicuro non poteva verificarsi considerato il consistente indebitamento già a decorrere dal 2016.
7 8
Da ultimo occorre rilevare che le constatazioni operate dal convenuto circa il mancato utilizzo di atti di compravendita da lui lasciati in occasione della cessione delle quote societarie all'Amministratore entrante e di cui il sig. censura la CP_1 mancata apprensione di liquidità potenzialmente ricavabile dalle suddette mancate compravendite onde ripianare i bilanci societari, sono circostanze che esulano dagli atti compiuti dal convenuto rispetto ai pagamenti oggetto di azione revocatoria.
Pertanto, in applicazione dell'art. 2467c.c., i pagamenti eseguiti dalla società in bonis nell'anno 2019 al fine di restituire i finanziamenti corrisposti dal sig. CP_1 per l'importo totale di € 529.500,00, devono essere dichiarati inefficaci nei confronti della curatela ed il convenuto deve essere condannato alla restituzione alla procedura attrice di € 529.500,00, considerazioni da ritenersi assorbenti rispetto alle ulteriori questioni formulate dalla Curatela in subordine. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, come precisato in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M 147/2022, e degli importi compresi nello scaglione di riferimento (al netto della fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando, sulla domanda presentata
IL Immobiliare S.r.l., nei confronti di così provvede: CP_1
- accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, revoca i pagamenti impugnati e condanna a pagare in favore di IL Immobiliare CP_1
S.r.l. l'importo pari a € 529.500,00, oltre interessi al tasso legale come da domanda;
- condanna la società convenuta a rifondere alla procedura attrice le spese del presente giudizio che determina nella misura di € 7.831,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali, come per legge.
Roma,16.12.2025
Il Giudice dott. Francesca Vitale
8
9
9