Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/03/2025, n. 1490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1490 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2902 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023, avente ad oggetto “mediazione”,
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5645/23, pubblicata il 31 Maggio
2023; causa posta in decisione ai sensi dell'art. 352 cpc (“rito Cartabia”), giusta ordinanza di riserva al Collegio per la decisione, emessa dal C.I. dott. Antonio Criscuolo Gaito all'esito dell'udienza del 28 Gennaio 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), e comunicata in data 10 Febbraio 2025 – causa pendente tra:
( , rapp.to e difeso (giusta procura in atti) OP C.F._1 dall'avv. Fernando Napolitano ( ), con il quale è elettivamente dom.to C.F._2
presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_1
APPELLANTE
E
(P.IVA: ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata Controparte_2 P.IVA_1
e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Gaetano Mazza ( ), con il C.F._3
quale è elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_2
1
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 28 Gennaio 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i Difensori delle parti, a mezzo delle rispettive note scritte, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione in riassunzione notificata il 9 Dicembre 2019, la società (in Controparte_2
persona del legale rapp.te ) esponeva di avere stipulato, in data 15 Luglio Parte_1
2010, un contratto di consulenza con i signori , e OP Controparte_3
. Controparte_4
Il contratto era stato sottoscritto dal solo . OP
La SR attrice, in esecuzione del contratto, nel periodo compreso tra il Luglio 2010 ed il Luglio
2015 aveva espletato la prevista attività professionale.
In particolare il committente , attraverso l'opera professionale della OP
, aveva ottenuto un permesso di costruire dal Comune di Casavatore. CP_2
Il permesso di costruire era stato rilasciato nel Novembre 2011. In quell'occasione,
[...]
aveva rilasciato una delega (in favore del sig. , legale OP Parte_1
rapp.te p.t. della ), al ritiro della concessione presso il Comune di Casavatore. CP_2
Nell'imminenza del rilascio della concessione edilizia (e precisamente in data 9 Dicembre
2011), i germani avevano costituito la società “SI EL SR”. CP_1
La concessione edilizia n. 19/11 (rilasciata dal Comune di Casavatore in favore dei germani
), era stata volturata in favore della “SI EL SR”. CP_1
Successivamente quest'ultima aveva sottoscritto un contratto di appalto per la realizzazione di alloggi, per un importo di euro 15 milioni oltre IVA.
di fatto aveva continuato a svolgere il suo lavoro di consulenza per Controparte_2
“SI EL SR”; in tale veste aveva intermediato plurime vendite immobiliari.
2 Successivamente erano sorte divergenze tra cliente e consulente;
quindi il giorno 8 Luglio
2015 aveva risolto in via anticipata il contratto di consulenza. OP
In forza di tale risoluzione contrattuale, aveva invitato i germani CP_2 CP_1
ad adempiere al pagamento di quanto spettante, a norma dell'art. 7 punto 04 del contratto di consulenza.
Al momento della risoluzione i lavori di costruzione degli alloggi avevano uno stato di avanzamento per euro 3.500.000,00.
In applicazione del contratto, a spettavano le seguenti somme: Controparte_2
euro 30.000,00 per compensi di cui all'art. 3 punto 01 del contratto di consulenza;
euro
390.000,00 per compensi di cui all'art. 7 punto 04 (3 % calcolato sulla somma del valore di mercato dell'immobile, quantificato in euro 9 milioni, e Stato di Avanzamento calcolato in euro 4 milioni, per un totale di euro 13 milioni); euro 30.300,00 per compromessi immobiliari.
Sulla base di queste premesse, conveniva in giudizio Controparte_2 CP_1
, e proponeva le seguenti domande:
[...]
A) Accertato che aveva svolto, nel periodo 2010-2015, attività di consulenza CP_2
come disciplinata dal contratto inter partes, e che il rapporto si era interrotto l'8 Luglio 2015, condannarsi al pagamento, in favore della attrice, della somma di OP
euro 450.330,00, oltre IVA, quale compenso contrattuale maturato (oppure al pagamento della diversa somma ritenuta equa e congrua), oltre interessi ai sensi del D. Lgs. n. 231/02
(oppure in subordine oltre interessi legali e rivalutazione monetaria);
B) Accertato che aveva eseguito la prestazione, e non aveva ricevuto quanto CP_2
pattuito ex contractu, condannarsi al pagamento, a titolo di OP
risarcimento danni, di una somma da liquidarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
il tutto, con vittoria di spese.
Si costituiva il convenuto , eccependo la carenza di legittimazione OP
passiva, sotto plurimi profili.
3 Il contratto di consulenza era stato stipulato tra (da un lato) e (dall'altro) Controparte_2
i germani , e . OP Pt_1 CP_4
Ebbene, giammai i fratelli e avevano rilasciato qualsivoglia procura al Pt_1 CP_4
medesimo . CP_1
Dunque, era infondata la tesi della SR attrice, secondo la quale avrebbe OP
sottoscritto il contratto di consulenza del 15 Luglio 2010, anche in nome e per conto dei germani e . Pt_1 CP_4
era carente di legittimazione passiva anche sotto un ulteriore profilo;
OP
in sostanza l'attività di consulenza era stata svolta nell'interesse di un altro soggetto, e cioè la società “SI EL SR”.
Ogni comunicazione ed attività aveva visto, quale unica interlocutrice, la società SI
EL SR.
Peraltro non era stato a risolvere il contratto. OP
(legale rapp.te di ), a mezzo di mail del 20 Giugno 2015, Parte_1 CP_2
aveva trasmesso una lettera ai tre fratelli (e per conoscenza anche alla CP_1
“SI EL”), con la quale aveva manifestato la volontà di interrompere la collaborazione professionale, attesa l'incomunicabilità con i germani . CP_1
“SI EL” aveva replicato con la missiva del Primo Luglio 2015, con la quale aveva invitato il consulente a riflettere sull'opportunità di proseguire la Parte_1
collaborazione; in ogni caso aveva rimesso al medesimo ogni valutazione sulla Parte_1
prosecuzione del rapporto.
Il successivo 8 Luglio 2015 SI EL aveva inoltrato un'ulteriore missiva al sig. : aveva ribadito come non vi fosse stata alcuna volontà di limitare la sfera di Parte_1
intervento della società di consulenze;
in ogni caso aveva preso atto della volontà manifestata con la lettera del 20 Giugno 2015.
4 Ancora, con missiva del 9 Settembre 2015 SI EL aveva evidenziato come,
a far tempo dal Luglio 2015, il sig. avesse interrotto qualsivoglia contatto;
quindi, Parte_1
aveva sollecitato il ad un incontro. Parte_1
non aveva in alcun modo riscontrato tali missive. Controparte_2
La replica era pervenuta nell'autunno del 2015 con due missive del legale di : CP_2
la prima, di invito bonario all'erogazione del compenso dovuto per l'attività di consulenza;
la seconda, di invito alla mediazione (prodromica all'instaurazione del giudizio).
In definitiva, la volontà di risolvere il contratto era stata manifestata dalla . CP_2
Il convenuto evidenziava altresì le seguenti circostanze: per quel che OP
concerne la vicenda delle unità immobiliari costruite dalla SI EL SR
(destinate alla vendita a terzi), non si era occupata di acquistare il suolo, Controparte_2
né di chiedere ed ottenere il rilascio dei permessi di costruire, né di concedere gli appalti per la costruzione delle unità immobiliari, né di costruirle, né di chiedere ed ottenere finanziamenti (finalizzati alla realizzazione dei manufatti).
L'unica finalità del contratto era quella di interessarsi della vendita degli appartamenti, dietro riconoscimento di una percentuale del 3 % su ciascuna vendita.
Ed effettivamente aveva svolto attività di intermediazione, con riferimento CP_2
alla vendita di unità immobiliari in favore di Vida Immobiliare, , Persona_1
e (attività, in ordine alle quali era stata Persona_2 Parte_2 CP_2
regolarmente compensata).
Il convenuto allegava alla comparsa di costituzione la documentazione, attestante che
[...]
era stata compensata per le attività concretamente svolte: vale a dire CP_2
l'intermediazione nella vendita di unità immobiliari in favore di Vida Immobiliare,
[...]
, . Persona_1 Persona_2 Parte_2
In definitiva il convenuto chiedeva di dichiararsi inammissibile la OP
domanda attorea;
in subordine, rigettarsi la stessa.
5 Il G.I., a mezzo dell'ordinanza pubblicata l'8 Aprile 2021, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni (attesa la natura documentale); dunque, non ravvisava la necessità di ammettere gli articolati mezzi istruttori.
Il primo grado è stato definito con la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5645/23, pubblicata il 31 Maggio 2023.
Il G.M., in parziale accoglimento della domanda attorea, ha condannato CP_1
al pagamento, in favore di della somma di euro 297.762,78,
[...] Controparte_2
oltre interessi legali dall'8 Luglio 2015;
al contempo, ha rigettato la domanda risarcitoria, pure proposta da parte attrice;
infine ha condannato il convenuto al pagamento delle spese del OP
giudizio, liquidate in euro 558,44 per esborsi ed euro 20.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per Legge.
Il primo Giudice innanzitutto ha affermato la sussistenza della legittimazione passiva di
[...]
. OP
Sul punto il Tribunale ha espresso le seguenti considerazioni:…la circostanza che il contratto di consulenza sia stato firmato solo dal convenuto e non anche dagli altri proprietari dell'immobile non rende invalido e privo di efficacia l'accordo. Il convenuto quale comproprietario dell'area da edificare aveva l'interesse e la possibilità di affidare all'attrice il ruolo di consulente, rispetto alle costruzioni da realizzare e vendere….Il convenuto non ha contestato la sottoscrizione del contratto e ciò è sufficiente al fine di ritenere il contratto valido….
Ciò premesso, il Tribunale ha ritenuto che abbia diritto al compenso per le CP_2
attività svolte in favore di . OP
Il G.M. ha precisato che trattasi delle prestazioni svolte fino al momento della costituzione della “SI EL SR”; infatti, da quel momento la legittimazione passiva (in ordine alle pretese creditorie di dovrebbe riconoscersi alla suddetta CP_2
“SI EL”.
6 Il G.M. di Napoli ha aggiunto come l'attività della si sia esaurita, nel CP_2
momento in cui comunicò il recesso dal contratto. OP
Sotto il profilo del quantum debeatur, il Tribunale ha liquidato l'importo di euro 297.762,78.
In particolare (in applicazione del punto 7.04 del contratto inter partes) sono stati riconosciuti euro 30.000,00 per la prima fase contrattuale, ed euro 267.762,78 per la seconda fase.
Per tale seconda fase, il primo giudicante fa riferimento al ritiro della concessione edilizia rilasciata ai signori . Dunque, l'importo di euro 267.762,78 corrisponde al 3 % del CP_1
valore di mercato dell'immobile, stimato in euro 8.925.426,00 (giusta perizia giurata del
27.9.2012, allegata al verbale dell'assemblea dei soci di SI EL, svoltasi il
31 Ottobre 2012).
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello , a mezzo della OP
citazione notificata in data 16 Giugno 2023 nei confronti di Controparte_2
Il chiede, in accoglimento del gravame, ed in riforma della pronuncia di prime CP_1
cure, di rigettarsi la domanda proposta in primo grado da il tutto, con Controparte_2
vittoria delle spese del doppio grado.
Si è costituita l'appellata chiedendo di rigettarsi il gravame. Controparte_2
La Corte, a mezzo dell'ordinanza collegiale della Sezione feriale, pubblicata il 21 Agosto 2023
(in sede di sub-procedimento ex art. 351 cpc), ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza.
Il C.I., giusta ordinanza pubblicata il 3 Novembre 2023 (all'esito della prima udienza di merito), ha ritenuto superflui i mezzi istruttori invocati dal convenuto già in CP_1
primo grado, tra cui l'articolata prova per testi.
Quindi è stata fissata l'udienza di rimessione in decisione per il successivo 28 Gennaio 2025, ai sensi del novellato art. 352 cpc.
7 Le parti hanno depositato le memorie, autorizzate con la suddetta ordinanza di fissazione dell'udienza di rimessione in decisione.
Nell'ambito della trattazione scritta del 28 Gennaio 2025 i Difensori delle parti, a mezzo delle rispettive note scritte, hanno chiesto di introitarsi la causa in decisione.
Di conseguenza il C.I., giusta ordinanza comunicata il 10 Febbraio 2025 (all'esito dell'udienza del 28 Gennaio 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta), ai sensi dell'art. 352 ultimo comma cpc, ha riservato la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, ritiene il Collegio che non possano nutrirsi dubbi sulla legittimazione passiva dell'odierno appellante . OP
Infatti gli elementi acquisiti sono univoci, nel senso della piena sovrapponibilità tra la compagine dei germani ( , e ) e la società “SI CP_1 CP_1 Pt_1 CP_4
EL SR” (appunto costituita da costoro nel Dicembre 2011).
Fatta questa premessa si impone, in via prioritaria, l'esame del motivo di gravame, inerente alle circostanze in cui è maturata la risoluzione del rapporto contrattuale.
Sul motivo di appello, inerente alle circostanze in cui è maturata la risoluzione del rapporto contrattuale
Invero si duole del fatto che il Tribunale abbia ritenuto il contratto OP
risolto, per recesso operato dal medesimo. CP_1
Per quel che concerne le circostanze della cessazione del rapporto contrattuale tra
[...]
e , ad avviso del Collegio i documenti in atti confermano la CP_2 OP
prospettazione fornita dall'odierno appellante fin dalla comparsa di costituzione in primo grado.
Vale a dire, non si condivide la tesi esposta dal Tribunale, per cui il contratto si sarebbe
8 risolto per volontà del committente . OP
In data 20 Giugno 2015 (legale rapp.te di trasmetteva Parte_1 Controparte_2
una mail a , in cui esprimeva una serie di doglianze, con riferimento Persona_3
all'andamento dei lavori sul cantiere (avente ad oggetto le unità immobiliari in costruzione).
In particolare, le ultime visite del presso il cantiere erano state frustranti, poichè Parte_1
egli aveva riscontrato nelle maestranze un netto rifiuto di seguire e prendere in considerazione le sue indicazioni (aventi ad oggetto soluzioni architettoniche per gli appartamenti in costruzione).
Quindi il si chiedeva espressamente se la committente “SI EL Parte_1
SR” avesse effettivamente ancora intenzione di avvalersi della consulenza di
[...]
. CP_2
Più in generale esprimeva stanchezza per la difficoltà di proseguire il Parte_1
rapporto di collaborazione;
in qualche modo intendeva “stanare” i committenti sulle loro reali intenzioni:….A meno che non abbiate deciso di fare completamente a meno della mia attività e vogliate annullare il contratto in essere con la mia società, in questo caso bisogna solo accordarsi o seguire quanto contenuto e ben specificato nello stesso contratto….
replicava con una mail del Primo Luglio 2015, significativamente OP
trasmessa dalla casella di PEC di “SI EL SR”. OP
prendeva atto della stanchezza espressa da nella missiva del 20 Giugno, Parte_1
e della sua disapprovazione e mancata condivisione del percorso progettuale….
esplicitava come dovesse sentirsi libero di OP Parte_1
assumere le sue determinazioni.
Il successivo 8 Luglio inoltrava a un'ulteriore OP Parte_1
missiva, sempre dalla casella di PEC di SI EL.
Nella missiva si esplicitava come la committente non avesse in alcun modo avuto intenzione di limitare l'accesso al cantiere di Controparte_2
Tuttavia ormai le incomprensioni che si erano create rendevano impossibile la proficua
9 prosecuzione del rapporto.
Così De RT concludeva la missiva dell'8 Luglio:….Conveniamo sulla necessità CP_1
di risolvere il contratto di consulenza in essere con la vostra pregiatissima società….
Orbene, è d'uopo rimarcare la passività di , dopo avere ricevuto la missiva CP_2
del Primo Luglio.
Sarebbe stato onere di rispondere alla lettera del Primo Luglio, precisando CP_2
che era sua intenzione di proseguire nel rapporto contrattuale, previo incontro, idoneo ad appianare i dissapori e le incomprensioni.
Nulla di tutto ciò.
Dunque – diversamente da quanto affermato dal Tribunale – a seguito della missiva di
[...]
dell'8 Luglio 2015, deve ritenersi che il contratto di consulenza si sia OP
sciolto per mutuo dissenso (senza che possa parlarsi di un recesso unilaterale operato da
[...]
). OP
L'inerzia ed il silenzio di – successivamente alla mail del 20 Giugno 2015 – CP_2
sono ulteriormente avvalorati dalla missiva di SI EL SR del 9 Settembre
2015, indirizzata a . CP_2
SI EL chiedeva alla di fissare un appuntamento, affinchè CP_2
la società di consulenze restituisse tutta la documentazione in suo possesso, relativa alla medesima “SI EL”.
Dopo la lettera del 20 Giugno 2015 – lungi dal comunicare in qualche modo CP_2
la volontà di proseguire il rapporto – si è “rifatta viva” con la missiva del 22 Ottobre 2015 a firma del suo legale, di invito bonario al pagamento delle spettanze contrattuali (missiva del
22.10.2015 indirizzata alla SI EL, nonchè ai tre germani ). CP_1
E' necessario ribadire come le missive di parte committente del Primo e dell'8 Luglio 2015 siano state di risposta alla lettera di del 20 Giugno (lettera con tutta evidenza CP_2
espressiva della volontà di non proseguire il rapporto contrattuale).
10 A questo punto si impone un'ulteriore considerazione.
nella citazione in riassunzione introduttiva del primo grado, ha chiesto Controparte_2
(sia nella parte argomentativa che nelle conclusioni) di condannarsi controparte all'erogazione dei compensi, esclusivamente quale conseguenza del recesso unilaterale operato da parte committente. In tale ottica ha chiesto anche di CP_2
condannarsi il al risarcimento dei danni, derivati dall'arbitraria ed unilaterale CP_1
interruzione del rapporto contrattuale.
Appunto la società di consulenza ha azionato l'art. 7 del contratto – che disciplinava i compensi spettanti al consulente, nel caso in cui il cliente avesse “posto termine” al contratto.
Ebbene, è risultata l'infondatezza del presupposto, su cui basava la sua CP_2
domanda, di condanna di controparte all'erogazione dei compensi.
Infatti, si ribadisce come il contratto si sia sciolto per mutuo dissenso (vale a dire per comune volontà delle parti), e non già per recesso unilaterale del committente.
Di conseguenza, non può riconoscersi alcuna somma a Controparte_2
In termini generali ed astratti, nell'ipotesi di scioglimento (per mutuo dissenso) di un contratto concluso con un professionista, quest'ultimo ha diritto all'erogazione del compenso, in relazione alle prestazioni eseguite prima della fine del rapporto.
Tuttavia, nel caso di specie non ha proposto alcuna domanda subordinata. CP_2
L'erogazione dei compensi (anche in via risarcitoria) è stata chiesta esclusivamente, quale conseguenza del recesso unilaterale, arbitrariamente attuato (secondo la prospettazione di
) dal committente . CP_2 OP
Quindi questo Collegio – laddove indagasse sugli eventuali compensi maturati dalla
[...]
fino al momento dello scioglimento del rapporto contrattuale per mutuo CP_2
dissenso – opererebbe senz'altro ultra petita.
Il rilievo è assorbente rispetto a qualsivoglia ulteriore considerazione (e ciò con particolare riferimento al motivo di gravame, con cui si duole del fatto che il primo OP
11 giudicante non abbia verificato se , fino al momento della risoluzione del CP_2
rapporto contrattuale, avesse effettivamente svolto le prestazioni previste in contratto).
In definitiva, si impone l'accoglimento dell'appello.
Vale a dire, in accoglimento del gravame, ed in riforma della pronuncia di prime cure, deve essere integralmente rigettata la domanda proposta in primo grado da Controparte_2
Resta da pronunciarsi sul governo delle spese.
Sul regime delle spese del doppio grado
A seguito dell'accoglimento dell'appello, è necessario statuire sulle spese dell'intero giudizio, e cioè non soltanto del presente grado, ma anche del primo grado (in virtù del c.d.
“effetto espansivo interno”).
Ad avviso del Collegio, nel caso di specie ricorrono le altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, di cui al secondo comma dell'art. 92 cpc (come interpretato dalla pronuncia della
Consulta n. 77/18), che inducono all'integrale compensazione, tra le parti, delle spese del doppio grado.
Appunto, non può sottacersi la peculiarità del caso concreto, anche dovuta alla già evidenziata sovrapponibilità della società “SI EL SR” con i germani
[...]
. CP_1
Né può trascurarsi come la difficoltà di una proficua continuazione del rapporto di collaborazione tra le parti, si sia palesata, anche a seguito degli accessi di Parte_1
(legale rapp.te di ) sul cantiere, dove erano in costruzione gli appartamenti. CP_2
Quindi – prima che emergesse la comune volontà (espressa dalle parti tra Giugno e Luglio
2015) di porre fine al rapporto contrattuale – i suddetti accessi presso il cantiere erano sintomatici di un atteggiamento non inerte, rispetto agli obblighi contrattuali.
P.Q.M.
12 La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di in persona del legale OP Controparte_2
rapp.te p.t., avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5645/23, pubblicata il 31 Maggio
2023, così provvede:
A) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di prime cure, rigetta integralmente la domanda proposta in primo grado da Controparte_2
B) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso, nella camera di consiglio del 25 Marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
13