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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 31/03/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 687/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del GOP Antonio Bortoluzzi ha pronunciato la presente
SENTENZA
definitiva nella causa n. R.G. 687/2022, promossa da:
- cf - Parte_1 C.F._1 con gli avv.ti GIOVANNI DE SALVO, GIORGIA TURNATURI, e ANDREA SCARMI
-attrice-
Contro
- cf - Controparte_1 C.F._2 con l'avv. MASSIMO LONIGHI
-convenuto-
***
Conclusioni come da verbale di udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
Con atto di citazione conveniva in giudizio Parte_1
e assumendo che: Controparte_1 CP_2
-in data 08.10.2029 decedeva la madre SO
-veniva aperta la successione senza lascito testamentario;
-gli eredi legittimi sono unicamente i figli di e dunque l'attrice e SO
; Controparte_1
pagina 1 di 27 -che l'asse ereditario non ha portato alla divisione di alcunchè in quanto è risultato totalmente incampiente;
-che la de cuius era titolare di diversi conti correnti accesi presso;
CP_3
-che la de cuius era proprietaria per la quota indivisa di 1/3 di un complesso immobiliare ubicato nel Comune di Castelnovo Bariano (RO);
-che il fratello aveva intrattuenuto con la de cuius una assidua Controparte_1 frequentazione stante la vicinanza fisica delle rispettive abitazioni, sia per le difficoltà di deambulazione della de cuius nel suo ultimo periodo di vita;
-che dopo la morte del marito della de cuius, il rapporto Persona_2 tra la stessa e il figlio si era intensificato;
Controparte_1
-che all'intensificarsi della frequentazione con il figlio , è Controparte_1 corrisposto un crescente depauperamento delle liquidità della sig.ra Per_1
-che la attrice per detto fatto aveva chiesto la consegna della documentazione relativa all'istituto di credito alla quale la de cuius si era affidata;
-che l'esame della documentazione concernente i conti correnti portava alla luce anomalie nella gestione delle risorse economiche della sig.ra proprio in Per_1 corrispondenza del periodo risalente tra il 2015 (periodo della morte del marito e il 2019; Persona_2
-che le somme accreditate nei predetti rapporti bancari subivano un sistematico assottigliamento sino a risultare azzerati in occasione dell'apertura della successione;
-che l'entità degli importi oggetto di prelievo è incompatibile ed estranea alle esigenze della titolare dei conti correnti anche avuto riguardo alla sua età;
-che si dubita della legittimità della cessione della quota indivisa di nuda proprietà pari ad 1/3 conclusasi tra la madre e il figlio per Per_1 Controparte_1
l'importo di euro 40.000,00, relativa al complesso immobiliare preso cui lo stesso e la moglie vive a tutt'oggi;
-che in data 08/10/2020 la attrice tramite il proprio legale chiedeva ai convenuti chiarimenti, senza ottenere positivo riscontro;
-che parte attrice provvedeva a proporre formale domanda di mediazione che si risolveva con esito negativo;
pagina 2 di 27 -che l'analisi della documentazione fornita da ha portato alla luce una CP_3 gestione controversa dei risparmi economici della de cuius;
-che frequenza e entità degli importi prelevati durante gli ultimi anni della sig.ra posti in relazione con età, stile di vita e presumibili necessità risultano Per_1 inverosimili;
-che i prelievi presso i self service ATM non hanno subito battuta d'arresto nemmeno negli ultimi mesi di vita della de cuius, benchè la stessa fosse affetta da importanti problemi di deambulazione;
-che il conto corrente 631702.03 intestato esclusivamente a SO evidenzia una sequenza di prelevamenti allo sportello autonomatico proprio nel corso degli ultimissimi mesi di vita quanto la stessa non era più autosufficiente nella locomozione;
-che la de cuius nell'epoca del dapauperamento del proprio patrimonio aveva tra gli 80 e gli 85 anni, conduceva una vita tranquilla, e a parte le difficoltà deambulatorie, non soffriva di alcuna patologia che l'obbligasse a ricorrere a cure speficiche e si è sempre avvalsa unicamente dell'assistenza prestatale dai figli e dalla moglie di;
Controparte_1
-che sul conto 16398.14 poi mutato nel 631702.03 intestato alla de cuius veniva versata la pensione percepita pari a € 750,00 poi divenuti € 1.200,00 dall'ottobre
2017;
-che il predetto conto nel 2015 presentava una disponibilità di denaro elevata parti a euro 79.344,19;
-che tale conto è stato azzerato per mezzo di investimenti realizzati nel corso del primo trimestre del 2015 unitamente alla stipulazione di una polizza assicurativa del valore di € 20.000,00;
-che la documentazione bancaria evidenzia che nel corso di tutto il 2017 e il 2018 il rapporto bancario in oggetto è stato interessato da operazioni di prelevamento eseguite unicamente dalla sig.ra senza delega alcuna (in regime di CP_2 comunione dei beni con il marito) per una somma totale pari a circa 25.700,00;
pagina 3 di 27 -che nel biennio 2018-2029 la movimentazione del conto in uscita riporta solo prelievi effettuati presso sportelli automatici ATM per circa complessivi euro
22.350,00;
-che i convenuti nel corso del lasso temporale sopra riportato erano gli unici a frequentare assiduamente la de cuius, profittando della vicinanza fisica con la stessa, e si ipotizza che abbiano assunto la direzione ed amministrazione delle risorse economiche della medesima effettuando sui suoi conti correnti numerose operazioni;
-che è pù che plausibile che buona parte se non la totalità del denaro attinto dai Contr conti correnti accesi presso sia stata impiegata dai convenuti per soddisfare esigenze estranee alle necessità proprie della correntista dato che gli importi e la frequenza dei prelievi non trovano giustificazione plausibile se rapportati con quelle che erano le presumibili necessità della de cuius;
-che ai sensi dell'art. 1772 c.c. a seguito della morte della sig.ra i Per_1 convenuti restano obbligati a rendere conto del proprio operato agli eredi del mandante ex art. 1713 c.c.;
-che la compravendità della quota indivisa di nuda proprietà pari a 1/3 relativa ai fabbricati urbani in Castelnovo Bariano via Argine Po n. 3275, in realtà è un vero e proprio atto di donazione, in quanto se è vero che nel conto corrente della de cuius risulta il versamento circolare di euro 40.000,00 quale prezzo della cessione, è altrettanto vero che sei giorni più tardi sono stati emessi due assegni di complessivo pari importo, l'uno di euro 15.000,00 a favore di
[...]
, figlia dei convenuti, e l'altro di euro 25.000,00 a favore di _3 [...]
_4
-che il prezzo della compravendita pattuito tra madre e figlio è inadeguato a rispecchiare il suo reale valore tenuto conto dei valori riportati nella perizia predisposta un anno prima dal geom. e della circostanza per cui CP_4
l'immobile ceduto è stato ricostruito;
-che il valore attribuibile alla quota ceduta si aggira attorno a euro 79.183,00;
-che anche sotto questo profilo l'atto in oggetto configura una donazioine;
pagina 4 di 27 -che la quota del complesso immobiliare così elargita dovrà essere ridotta sino alla reintegrazione della quota di legittima spettante in capo al coerede, ai sensi dell'art. 555 c.c. e ss;
-che pertanto occorre ricavare il valore della quota disponibile riservata alla de cuius ex art. 556 c.c. provvedendo alal riunione fittizia del relictum con il donatum al fine di procedere alla riduzione della donazione sino alla reintegra della quoata di legittima spettante in capo all'attrice;
-l'eccedenza del donatum andrà poi assoggettata anche alla azione di collazione ex art. 737 c.c. sino al concorrere dei limiti della uqota disponibile al fine di redistribuire l'eventuale eccedenza relativa alla quota disponibile;
-che parte attrice, pur sussistendo sul complesso la comunione con il fratello per la quota di 1/3 per la dipartita del padre avvenuta nel 2015 non ha mai potuto usufruire del bene in ragione dell'utilizzo esclusivo che in convenuti hanno riservato per sè stabilendovi la proprio residenza dopo la morte della sig.ra
Per_1
-che i convenuti hanno alterato la natura e destinazione di taluni degli edifici nella specie il cambio d'uso di un garage.
Si significa che le conclusioni rassegnata in atto di citazione, dopo la costituzione dei convenuti venivano modificate in memoria n. 1 ex art. 183 cpc nella seguente maniera:
In via preliminare
1) Dichiararsi l'inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata dal convenuto, sig. , limitatamente alla parte in cui chiede di Controparte_1 condannarsi parte attrice a rimborsare le spese cimiteriali nella misura del 50%, e quindi per € 713,04= oltre ad interessi legali, sostenute in dipendenza della morte del padre, sig. , in quanto priva di alcun obiettivo Persona_2 collegamento con l'oggetto della domanda principale.
In via principale e nel merito
2) In totale accoglimento delle ragioni evidenziate sub paragrafo (A) dell'atto di citazione, condannarsi i convenuti a restituire, in via solidale fra loro, ai fini della ricostruzione dell'asse ereditario, la somma di € 48.050,00 o quella che verrà
pagina 5 di 27 accertata anche secondo equità, all'esito di causa, a titolo di indebiti prelevamenti bancari effettuati dai conti correnti della de cuius, oltre agli interessi al tasso legale e alla rivalutazione monetaria calcolati dalla data di apertura della successione, ovvero, gradatamente, dal giorno di messa in mora (8.10.2020) o dalla domanda giudiziale sino, in ogni caso, all'effettivo soddisfo;
3) In totale accoglimento delle ragioni evidenziate sub paragrafo (B) dell'atto di citazione, accertarsi e dichiararsi la simulazione relativa oggettiva della cessione della quota indivisa pari ad 1/3 del compendio immobiliare meglio descritto in atti
e, per l'effetto, dichiararsi la sua natura di donazione;
accertarsi il valore commerciale del donatum;
condannarsi il sig. a corrispondere Controparte_1 all'attrice il valore commerciale così accertato, in caso di non agevole divisibilità del compendio immobiliare, oltre agli interessi maturati alla data di apertura della successione, ovvero, gradatamente, dal giorno di messa in mora (8.10.2020) o dalla domanda giudiziale sino, in ogni caso, all'effettivo soddisfo;
4) Accertarsi e dichiararsi la natura prettamente finanziaria della polizza “
[...]
” n. 11276213, sottoscritta dalla de cuius in data 4.2.2015 e, Controparte_5 per l'effetto, condannarsi il sig. a restituire, ai fini della Controparte_1 ricostruzione dell'asse ereditario, l'ulteriore somma pari al valore economico della predetta polizza al tempo della sua liquidazione, oltre agli interessi al tasso legale
e alla rivalutazione monetaria dalla domanda giudiziale sino, in ogni caso, all'effettivo soddisfo.
5) Accertarsi il valore liquidabile degli strumenti finanziari intestati alla de cuius e costituiti da: polizza " Pagamento Protetto", appoggiata al conto corrente CP_5
n. 16398.14, emessa in data 4.2.2015 (adesione n. 4500325392682/02); polizza infortuni, appoggiata al conto corrente n. 5324.29 (proposta n.
450023610690270; nei titoli azionari di "Banca Monte Paschi di Siena S.p.A." per il valore di € 36.000,00; l'investimento eseguito in data 6.3.2015 nel fondo obbligazionario "Anima Sforzesco" della somma di € 10.000,00, e, per l'effetto, ai fini della ricostruzione dell'asse ereditario, calcolarsi l'ammontare della quota di legittima spettante per legge all'attrice.
6) Accertarsi il valore della massa ereditaria alla luce delle domande sub 2), 3),
pagina 6 di 27 4), 5) delle conclusioni;
accertarsi la composizione ed il valore commerciale del relictum e del donatum anche mediante riunione fittizia e, conseguentemente, determinarsi l'ammontare della quota di legittima pari al 50% spettante in capo all'attrice.
7) Provvedere alla divisione, anche a mezzo di liquidazione monetaria della quota, della massa ereditaria predetta, attribuendo agli eredi delle somme pari alle rispettive quote-parti anche a seguito di ricavato d'asta, salvo assegnazioni in natura e i conguagli come in narrativa evidenziati.
In via subordinata e nel merito
8) Nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento delle ragioni evidenziate sub paragrafo (B) dell'atto di citazione, accertarsi e dichiararsi la natura di negotium mixtum cum donatione della cessione della quota indivisa pari ad 1/3 del compendio immobiliare meglio descritto in atti e, per l'effetto, condannarsi il sig. a corrispondere all'attrice la somma pari alla Controparte_1 differenza tra il prezzo corrisposto ed il valore commerciale del bene accertato.
In ogni caso
9) Rifondersi integralmente spese e compensi di lite, oltre al rimborso forfettario delle spese generali del 15% ex art. 2, secondo comma, del D.M. n.
55/2014, I.V.A. e C.P.A. come per Legge.
In via istruttoria
... omissis ..."
*
Si costituiva rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
a) In via principale: respingersi nel migliore dei modi le domande tutte formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto e diritto e formulate in assenza dei rispettivi presupposti di legge.
b) In via riconvenzionale: condannare l'attrice a rimborsare al sig. Controparte_1
l'importo totale di euro 11.259,59 per quota rimborso spese funerarie e di dichiarazione di successione sig.ra quota rimborso spese relative agli SO interventi sul compendio immobiliare comune, quota rimborso spese cimiteriali sig. , oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Persona_2
pagina 7 di 27 c) In via istruttoria: ci si riserva di ulteriormente dedurre e produrre negli assegnandi termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c..
d) In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese cpa ed iva ove dovuta."
A sostegno delle proprie tesi difensive il convenuto così Controparte_1 controdeduceva:
-che non vi è alcun riconoscimento della qualifica di mandatario in capo al medesimo neè diritto dell'attrice a ottener alcun rendiconto sui conti correnti indicati in citazione, in quanto come documentalmente provato proprio da parte attrice, il convenuto non ha mai effettuato prelevamenti dal Controparte_1 conto della madre nè lo ha gestito;
-le somme così indicate non possono concorrere a formare l'asse ereditario esulando dall'ambito donativo;
-anche in merito al periodo 2017-2019 non ha mai operato sul Controparte_1 conto della madre Per_1
-è infondata l'affermazione che il vincolo matrimoniale possa giuridicamente estendere al marito eventuali responsabilità della moglie;
-del tutto irrilevanto il regime patrimoniale di comunione legale tra CP_1
e la moglie . Se la convenuta ha
[...] SO CP_2 operato sui conti della suocera lo può aver fatto su delega della stessa e non certo in forza della comunione legale con il figlio dell'intestataria del conto;
-non viene fornita alcuna prova che i prelievi presso gli sportelli automatici sono stati eseguiti da;
Controparte_1
-parte attrice assume che i 40.000 euro ricevuti dalla sig.ra per la vendita Per_1
Cont della nuda proprietà di dei beni immobili oggetto di citazione, sono stati prelevati dalla sig.ra e pertanto tale prelevamento non può essere in CP_2 alcuna maniera attribuito a;
Controparte_1
-53.000,00 euro che componevano il conto della sig.ra provenivano dal Per_1 conto corrente 16363.65 cointestato a , e SO Controparte_1
; Parte_1
pagina 8 di 27 -l'acquisto della quota di 1/3 dei beni immobili descritti in atto di citazione è avvenuto in esclusione dalla comunione legale dei beni con la moglie _4
;
[...]
-che la circostanza per cui successivamente abbia richiesto SO due assegni l'uno intestato alla figlia e l'altro intestato a sè medesima nulla rileva ai fini della pretesa donazione della madre al figlio;
Per_1 Controparte_1
-che parte attrice in relazione ai sopra indicati 40.000,00 euro li reclama due volte, una volta quale pretesa donazione, l'altra volta chiedendo il rendiconto del conto corrente ove tali 40.000,00 sono stati versati;
-che il prezzo corrisposto alla madre in occasione della cessione dei beni immobili
è corretto e pertanto l'atto è valido e legittimo;
-che la domanda di parte attrice “condannarsi il sig. a Controparte_1 corrispondere all'attrice il valore commerciale della sua quota ereditaria alla data di apertura della successione, ovvero, gradatamente, dal giorno di messa in mora
(8.10.2020) o dalla domanda giudiziale sino, in ogni caso, all'effettivo soddisfo” è inammissibile ed inaccoglibile in quanto, nella non creduta ipotesi in cui venisse accolta la domanda di parte attrice si creerebbe la comunione ereditaria pro quota sulla porzione interessata;
-che delle 3 polizze bisogna distinguere le polizze morte-infortuni classiche da quelle aventi contenuto patrimoniale (investimento). Rientra nella seconda tipologia soltanto la polizza n. 11276213 (doc. 23) stipulata in data 04/02/2015 indicata al n. 3 pagina 20 citazione quindi coincidente con quella indicata al n. 1 pagina 19. Per quanto riguarda la polizza 2 (pagina 20 sempre citazione) sembra trattarsi di una classica polizza infortuni collegata al conto corrente;
-che non ricorre alcuna “conclamata cogestione” da parte del sig. , che CP_1 pertanto si contesta ancora una volta (tra l'altro la polizza 3 risulta stipulata come detto il 04/02/2015 quindi ben anteriormente al periodo attenzionato dall'attrice) pertanto eventuali ordini di esibizione non potranno che essere indirizzati all'istituto di credito o alla compagnia di riferimento;
pagina 9 di 27 -che pure il sig. era all'oscuro della polizza perchè solo nell'aprile 2021 CP_1
è venuto a conoscenza della polizza in seguito ad una comunicazione indirizzata alla madre;
-che ha anticipato tutte le spese relative alle esequie e alla Controparte_1 denuncia di successione relative alla madre per un totale di euro 6.083,09;
-che l'attrice deve rimborsare la somma di euro 3.041.55 pari alla metà delle predette spese;
-che ha sostenuto spese per lavori sull'immobile e tecniche per Controparte_1 complessivi euro 22.394,99;
-che posta la comproprietà l'attrice deve rimborsare la quota pari a 1/3 per euro
7.465,00;
-che se non avesse sostenuto gli esborsi sopra indicati, i lavori Controparte_1 non avrebbero potuto essere ultimati nei termini di legge rischiando di dover restituire il contributo regionale;
-che il mutamento di destinazione d'uso è stato disposto per volere della madre nel rispetto delle norme edilizie;
SO
-che ha altresì sostenuto le spese per il loculo e il Controparte_1 trasferimento della salma del padre con una quota a carico di parte attrice di euro
713,04, mai corrispostagli;
-che le spese funerarie rientrano tra i pesi ereditari sorti in seguito all'apertura della successione e costituiscono parte del passivo ereditario gravante sugli eredi;
-che in mancanza di relictum o in presenza di relictum esiguo va esclusa la possibilità di avvalersi della collazione residuando la sola possibilità di agire in riduzione se e nella misura in cui ne ricorrano i presupposti;
*
Si costituiva altresì . Controparte_7
Stante la cessata materia del contendere tra (e sua Controparte_7 estromissione dal giudizio) e si omettono le Parte_1 relative difese.
Si evidenzia come vi sia stata rinuncia da parte dell'attrice alla relativa azione giudiziaria promossa tanto nei confronti di che di Controparte_7
pagina 10 di 27 in relazione alla CP_8 via principale e nel merito" e contraddistinta al n. 2) delle conclusioni rassegnate nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c., datata 17.10.2022, con
l'integrale compensazione tra di loro delle correlavite spese di giudizio.>
*
La causa proseguiva con la escussione dei testi ammessi e di due CTU, una contabile con il dott. avente ad oggetto il valore medio della spesa Per_5 mensile attribuibile alla de cuius e una estimativa con il Geom. SO avente ad oggetto il valore della nuda proprieta della quota di Controparte_9
1/3 degli immobili descritti in narrativa in atto di citazione oggetto della cessione intervenuta il 22/02/2017.
All'udienza del 29/05/2024 veniva disposta l'estromissione della convenuta stante la sopra citata conciliazione e cessazione materia del SO contendere.
Chiusa l'istruttoria all'udienza di precisazione delle conclusioni così le parti rassegnavano le rispettive: parte attrice
"In via preliminare
1) Dichiararsi l'inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata dal convenuto, sig. , limitatamente alla parte in cui chiede di Controparte_1 condannarsi parte attrice a rimborsare le spese cimiteriali nella misura del 50%, e quindi per € 713,04= oltre ad interessi legali, sostenute in dipendenza della morte del padre, sig. , in quanto priva di alcun obiettivo Persona_2 collegamento con l'oggetto della domanda principale.
In via principale e nel merito
2) In totale accoglimento delle ragioni evidenziate sub paragrafo (B) dell'atto di citazione, accertarsi e dichiararsi la simulazione relativa oggettiva della cessione della quota indivisa pari ad 1/3 del compendio immobiliare meglio descritto in atti
e, per l'effetto, dichiararsi la sua natura di donazione;
accertarsi il valore commerciale del donatum;
condannarsi il sig. a corrispondere Controparte_1 all'attrice il valore commerciale così accertato, in caso di non agevole divisibilità
pagina 11 di 27 del compendio immobiliare, oltre agli interessi maturati alla data di apertura della successione, ovvero, gradatamente, dal giorno di messa in mora (8.10.2020) o dalla domanda giudiziale sino, in ogni caso, all'effettivo soddisfo;
3) Accertarsi e dichiararsi la natura prettamente finanziaria della polizza “
[...]
” n. 11276213, sottoscritta dalla de cuius in data 4.2.2015 e, Controparte_5 per l'effetto, condannarsi il sig. a restituire, ai fini della Controparte_1 ricostruzione dell'asse ereditario, l'ulteriore somma pari al valore economico della predetta polizza al tempo della sua liquidazione, pari al valore di riscatto di €
20.299,68, oltre agli interessi al tasso legale e alla rivalutazione monetaria dalla domanda giudiziale sino, in ogni caso, all'effettivo soddisfo.
4) Accertarsi il valore liquidabile degli strumenti finanziari intestati alla de cuius e costituiti da: polizza " Pagamento Protetto", appoggiata al conto corrente CP_5
n. 16398.14, emessa in data 4.2.2015 (adesione n. 4500325392682/02); polizza infortuni, appoggiata al conto corrente n. 5324.29 (proposta n.
450023610690270; nei titoli azionari di "Banca Monte Paschi di Siena S.p.A." per il valore di € 36.000,00; l'investimento eseguito in data 6.3.2015 nel fondo obbligazionario "Anima Sforzesco" per la somma di € 10.000,00, del valore all'1.2.2017 pari ad € 9.651,42, e, per l'effetto, ai fini della ricostruzione dell'asse ereditario, calcolarsi l'ammontare della quota di legittima spettante per legge all'attrice.
5) Accertarsi il valore della massa ereditaria alla luce delle domande sub 2) 3),
4), delle conclusioni;
accertarsi la composizione ed il valore commerciale del relictum e del donatum anche mediante riunione fittizia e, conseguentemente, determinarsi l'ammontare della quota di legittima pari al 50% spettante in capo all'attrice;
6) provvedere alla divisione, anche a mezzo di liquidazione monetaria della quota, della massa ereditaria predetta, attribuendo agli eredi delle somme pari alle rispettive quote-parti anche a seguito di ricavato d'asta, salvo assegnazioni in natura e i conguagli come in narrativa evidenziati.
In via subordinata e nel merito
7) Nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento delle ragioni
pagina 12 di 27 evidenziate sub paragrafo (B) dell'atto di citazione, accertarsi e dichiararsi la natura di negotium mixtum cum donatione della cessione della quota indivisa pari ad 1/3 del compendio immobiliare meglio descritto in atti e, per l'effetto, condannarsi il sig. a corrispondere all'attrice la somma pari alla Controparte_1 differenza tra il prezzo corrisposto ed il valore commerciale del bene accertato.
In ogni caso
8) Rifondersi integralmente spese e compensi di lite, oltre al rimborso forfettario delle spese generali del 15% ex art. 2, secondo comma, del D.M. n. 55/2014,
I.V.A. e C.P.A. come per Legge.
In via istruttoria
... omissis ... parte convenuta Controparte_1
a) In via principale: respingersi nel migliore dei modi le domande tutte formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto e diritto e formulate in assenza dei rispettivi presupposti di legge.
b) In via riconvenzionale: condannare l'attrice a rimborsare al sig. Controparte_1
l'importo totale di euro 11.259,59 per quota rimborso spese funerarie e di dichiarazione di successione sig.ra quota rimborso spese relative agli SO interventi sul compendio immobiliare comune, quota rimborso spese cimiteriali sig. , oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Persona_2
c) In via istruttoria: disporsi la rinnovazione della CTU per tutti i motivi riportati nelle osservazioni del proprio CTP e a quanto verbalizzato all'udienza 29.05.2024.
d) In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese, cpa ed iva ove dovuta."
MOTIVAZIONI rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le pagina 13 di 27 questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante, ciò premesso così si ritiene
IN MERITO ALLE DOMANDE SVOLTE DA PARTE ATTRICE
Si ritiene che in relazione alle deduzioni e allegazioni svolte in atti e alle domande formulate, sia pure riformulate più volte, che le stesse rilevino al fine della domanda di COLLAZIONE e non già alla domanda di RIDUZIONE.
DIFFERENZE E CUMULABILITA' DELLA COLLAZIONE E DELLA RIDUZIONE
– PROVA PRESUNTIVA PER LE DONAZIONI INDIRETTE
Come ha anche recentemente affermato la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 19230/2024 “… mentre la riduzione sacrifica i donatari nei limiti di quanto occorra per reintegrare la legittima lesa, ed è quindi imperniata sul rapporto fra legittima e disponibile, la collazione, nei rapporti indicati nell'art. 737 c.c., pone il bene donato, in proporzione della quota ereditaria di ciascuno, in comunione fra i coeredi che siano il coniuge o discendenti del "de cuius", donatario compreso, senza alcun riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile. Nondimeno, il rilievo che la collazione può comportare di fatto l'eliminazione di eventuali lesioni di legittima, consentendo agli eredi legittimi di conseguire nella divisione proporzioni uguali, non esclude che il legittimario possa contestualmente esercitare l'azione di riduzione verso il coerede donatario, atteso che solo
l'accoglimento di tale domanda assicura al legittimario leso la reintegrazione della sua quota di riserva con l'assegnazione di beni in natura, privando i coeredi della facoltà di optare per l'imputazione del relativo valore. Al contempo, e in modo speculare, deve riconoscersi che l'azione di riduzione, una volta esperita, non esclude l'operatività della collazione con riguardo alla donazione oggetto di riduzione, fermo restando che mentre la collazione, ove richiesta in via esclusiva,
pagina 14 di 27 comporta il rientro del bene donato nella massa, senza riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile, nel caso di concorso con l'azione di riduzione essa interviene in un secondo tempo, dopo che la legittima sia stata reintegrata, al fine di redistribuire l'eventuale eccedenza, e cioè l'ulteriore valore della liberalità che esprime la disponibile (Cass. n. 28196 del 10/12/2020; conf. Cass. n.
39368/2021).”
Ne consegue però che “Una volta, quindi, reputata ammissibile la proposizione di entrambe le domande, stanti le segnalate differenze ed i diversi vantaggi che ognuna delle due offre, resta, però, altrettanto confermato il principio che dall'esercizio dell'azione di simulazione da parte dell'erede per l'accertamento di dissimulate donazioni non deriva necessariamente che egli sia terzo, al fine dei limiti alla prova testimoniale stabiliti dall'art. 1417 c.c., perché, se l'erede agisce per lo scioglimento della comunione, previa collazione delle donazioni - anche dissimulate - per ricostituire il patrimonio ereditario e ristabilire l'uguaglianza tra coeredi, subentra nella posizione del "de cuius", traendo un vantaggio dalla stessa qualità di coerede rispetto alla quale non può avvantaggiarsi delle condizioni previste dall'art. 1415 c.c.; è invece terzo, se agisce in riduzione, per pretesa lesione di legittima, perché la riserva è un suo diritto personale, riconosciutogli dalla legge, e perciò può provare la simulazione con ogni mezzo (cfr. ex multis
Cass. n. 41132 del 21/12/2021).”
E' pur vero però che, come sotto riportato, vi sono alcune donazioni indirette ormai pacificamente ritenute tali dalla giurisprudenza e che per le quali non sussistono le limitazioni probatorie dettate dall'art. 1417 c.c., tanto che la prova della effettiva natura liberale può essere data anche a mezzo presunzioni per non allegando a fondamento della pretesa la qualità di legittimario (si veda sempre
Cassazione sopra richiamata).
IN MERITO ALLA DOMANDA DI SIMULAZIONE RELATIVA ALLA CESSIONE
DELLA QUOTA INDIVISA PARI AD 1/3 DEL COMPENDIO IMMOBILIARE
IN CASTELNUOVO BARIANO - conclusioni 2 e 7
Parte attrice sostiene che la cessione avvenuta in data 22/02/2017 sia in realtà una donazione.
pagina 15 di 27 La simulazione, a detta di parte attrice, oltre ad altri indizi, sussisterebbe:
-perchè il prezzo di euro 40.000,00 sarebbe stato retrocesso da parte della de cuius a e per esso in parte alla di lui figlia e in parte alla di lui Controparte_1 moglie (conclusione 2 in sede di precisazione conclusioni);
-perchè il prezzo della cessione è inferiore al valore dei beni ceduti come accertato dal CTU (conclusione 7 in sede di precisazione delle conclusioni).
In entrambe le ipotesi non è contestato, né è emerso diversamente durante l'istruttoria, che abbia versato alla madre la Controparte_1 Parte_2 somma di euro 40.000,00.
Nella prima ipotesi (conclusione 2) si osserva come, una volta bancato l'assegno di euro 40.000,00, la somma era nella libera disponibilità della de cuius nel proprio conto corrente, che ne ha poi disposto attraverso la propria delegata
. SO
Ora parte attrice ha rinunciato, anche nei confronti di , alla Controparte_1 domanda n. 2 indicata nella riformulazione delle conclusioni ex art. 183 comma V.
Tale domanda era così formulata " 2) In totale accoglimento delle ragioni evidenziate sub paragrafo (A) dell'atto di citazione, condannarsi i convenuti a restituire, in via solidale fra loro, ai fini della ricostruzione dell'asse ereditario, la somma di € 48.050,00 o quella che verrà accertata anche secondo equità, all'esito di causa, a titolo di indebiti prelevamenti bancari effettuati dai conti correnti della de cuius, oltre agli interessi al tasso legale e alla rivalutazione monetaria calcolati dalla data di apertura della successione, ovvero, gradatamente, dal giorno di messa in mora (8.10.2020) o dalla domanda giudiziale sino, in ogni caso, all'effettivo soddisfo;
"
L'espresso riferimento alle ragioni "evidenziate sub paragrafo (A) dell'atto di citazione" contengono anche le doglianze relative alla somma di 40.000,00 che nella prospettazione di parte attrice sarebbe stata indebitamente restituita a
. Controparte_1
E' vero che nell'atto di citazione la conclusione 1) indicava la somma di euro
88.050,00, mentre la conclusione 2) in sede di modifica delle conclusioni, indica la sola somma di euro 48.050,00, ma rimane il fatto che tale domanda fa pagina 16 di 27 riferimento a quanto evidenziato a paragrafo A della citazione e dunque anche alla somma di euro 40.000,00, e la rinuncia a tale domanda esplica i suoi effetti anche nei confronti di . Controparte_1
In ogni caso, parte attrice non ha provato che abbia Controparte_1 indebitamente ricevuto la somma di euro 40.000,00 dalla madre SO dopo l'intervenuto acquisto dei beni immobili.
E' per tabulas che euro 15.000,00 siano stati corrisposti, successivamente alla vendita degli immobili in oggetto e al ricevimento del relativo prezzo, alla di lui figlia e 25.000,00 invece alla di lui moglie ER _4
.
[...]
E' per tabulas che dette operazioni sono state effettuate da SO per delega della de cuius.
NON vi è alcuna prova, o altro indizio, che dette somme siano poi state
"ritornate" a . Controparte_1
Sul punto parte convenuta ha offerto la prova orale tramite la figlia _3
che ha giustificato l'elargizione in proprio favore e in favore della madre.
[...]
Ciò posto la domanda di simulazione dell'attrice di cui al n. 2) della precisazione delle conclusioni, deve essere rigettata in quanto infondata in fatto e in diritto.
Parimenti dicasi per la domanda dell'attrice di cui al n. 7) della precisazione delle conclusioni.
Assume parte attrice che stante il diverso valore dell'immobile, la cessione fra la madre e il figlio in realtà ha natura di negotium SO Controparte_1 mixtum cum donatione tanto che chiede che quest'ultimo corrisponda "la somma pari alla differenza tra il prezzo corrisposto ed il valore commerciale del bene accertato".
Il negotium mixtum cum donatione è tradizionalmente ricondotto, sia dalla dottrina maggioritaria, sia dalla giurisprudenza, nell'ambito della donazione indiretta, che in tal caso si realizza ponendo in essere un trasferimento a titolo oneroso (al contrario di quanto avviene nella simulazione assoluta), ma ad un prezzo notevolmente inferiore (o superiore, ove la liberalità sia in favore del venditore) rispetto al valore effettivo del bene, realizzandosi così un arricchimento pagina 17 di 27 del contraente che riceve la prestazione di maggior valore (ex multis Cass., sez.
1, n. 1685 del 22/06/1963; sez. 2, n. 3661 del 29/10/1975, n. 1214 del
10/02/1997, n. 19601 del 29/09/2004, n. 23297 del 03/11/2009 e n. 13684 del
16/06/2014).
La giurisprudenza ha, in particolare, chiarito che nel negozio misto con donazione
"la causa del contratto ha natura onerosa, ma il negozio commutativo stipulato tra i contraenti ha lo scopo di raggiungere per via indiretta, attraverso la voluta sproporzione tra le prestazioni corrispettive, una finalità diversa e ulteriore rispetto a quella dello scambio, consistente nell'arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello tra i contraenti che riceve la prestazione di maggior valore realizzandosi così una donazione indiretta" (così Cass. sez. 2, n. 23297 del
3/11/2009; conformi, tra le tante, Cass. n. 1955 del 30/01/2007, n. 1214 del
10/02/1997, n. 1931 del 23/02/1991 e n. 10614 del 23/05/2016).
Assume dunque rilevanza fondamentale l'indagine sull'esistenza dell'animus donandi, ovvero sulla consapevolezza, da parte dell'alienante, di cedere il bene ad un prezzo notevolmente inferiore al reale valore, nonché sulla volontà di arricchire l'acquirente, per puro spirito di liberalità, tramite tale riduzione del prezzo.
Ciò posto, osservata comunque la correttezza della CTU in punto quantificazione del valore così accertato che non si mette in alcun modo in discussione nei termini ipotetici, al fine dell'accertamento della simulazione relativa non è quindi sufficiente il mero dato oggettivo della differenza tra valore (ipotetico) e prezzo effettivo.
In primis perchè la sproporzione fra detti valori deve essere di entità significativa o di notevole rilevanza.
Sul punto si osserva che il valore dato dal CTU della quota di 1/3 della nuda proprietà è di euro 62.000,00, mentre la cessione è avvenuta per il prezzo di euro
40.000,00.
Come la stessa giurisprudenza di Cassazione ha affermato, non vi sono predeterminazioni ex lege per la valutazione della significativa sproporzione, non potendosi certo utilizzare il parametro indicato in tema di rescissione ex art. 1448
pagina 18 di 27 comma 2 c.c. attesa la diversa natura e presupposti del rimedio rescissorio.
Non si ritiene, però, nel caso di specie che sussista una sproporzione di entità significativa o di notevole rilevanza tale da ritenere sussistente la donazione della differenza di valore, anche perchè sotto il profilo di appetibilità sul mercato il valore della nuda proprietà della quota di 1/3 di un immobile, sconta la ovvia difficoltà del reperimento di acquirenti, se non all'interno degli altri quotisti e all'interesse degli stessi, e con un prezzo (valore mercato) di cessione inferiore al valore astratto riconosciuto, tanto più avuto presente che la stima (per quanto riguarda gli edifici di cui ai mn. 1259 e 1283) è stata realizzata con il metodo
"Cost Approach", stimando dunque la somma del valore del suolo e del costo di ricostruzione degli edifici eventualmente deprezzati e non già il valore comparativo di vendite similari.
Secondariamente non può non escludersi a priori, che la differenza sia dipesa da una errata valutazione della cosa medesima da parte dello stesso, e che, pertanto, non vi sia stato alcun intento, da parte di quest'ultimo, di porre in essere un atto di liberalità.
Parte attrice non ha offerto alcuna prova, né presunzioni tali da ritenere che la cessione della quota di 1/3 di nuda proprietà dei beni immobili ad un prezzo inferiore a quello valutato dal CTU, possa dimostrare l'atto di liberalità da parte della madre in relazione alla differenza così risultante. SO
Tra l'altro la stessa parte attrice, adombrando all'opposto, una non piena e lucida capacità in capo alla de cuius (anche a pag. 2 della conclusionale di parte attrice si legge "il grave stato di salute che ha caratterizzato gli ultimi anni di vita della de cuius e, in particolare, il triennio 2017-2019 ... omissis ... rendendola, tra
l'altro, vulnerabile e non autosufficiente"), contraddice la tesi di una volontà donativa al momento della determinazione del prezzo di vendita.
La domanda attorea sul punto andrà pertanto rigettata perchè infondata in fatto e in diritto, non risultando manifestata alcuna volontà donativa da parte della de cuius nella cessione degli immobili in oggetto a favore di SO
e non sussistendo una sproporzione di prezzo così significativa Controparte_1
e rilevante.
pagina 19 di 27 *
IN MERITO ALLA POLIZZA AXA MPS MOSAICO EVOLUTION -
SUSSISTENZA DONAZIONE INDIRETTA
Su tale domanda parte convenuta ha eccepito che non vi sarebbe a monte la domanda relativa all'accertamento della simulazione.
Nel caso di specie non si ritiene che l'eccezione sia fondata.
Quello che va analizzato è se la polizza in oggetto possa essere intesa quale donazione indiretta.
Tale polizza è una polizza vita accesa con il versamento di un premio unico di euro 20.000,00 e con decorrenza dal 09.02.2015.
I beneficiari in caso di morte erano così individuati “Gli eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi”.
Successivamente risulta dalla comunicazione datata 25.04.2017 che la sig.ra ha cambiato il beneficiario della polizza indicando il solo Per_1 CP_1
.
[...]
Come ha chiarito la giurisprudenza, si tratta di una tipica donazione indiretta fino a prova contraria (Cass. 3263/2026) ove il pagamento del premio costituisce il
“negozio mezzo” (l'assicurazione) utilizzato per conseguire gli effetti del “negozio fine” (la donazione).
I primi pagati dunque costituiscono gli atti di liberalità e dunque soggetti a collazione.
Ora si ritiene che, stante l'unicità del premio versato, il valore della donazione non possa che essere quello iniziale (valore nominale) su cui andranno calcolati gli interessi legali (frutti civili) dalla data dell'avvenuta indicazione quale beneficiario di e dunque dal 25.04.2017. Controparte_1
Pertanto, tale donazione indiretta è soggetta a collazione.
IN MERITO AL TRASFERIMENTO DEI TITOLI OBBLIGAZIONARI INVESTITI
IN MONTE PASCHI DI SIENA SPA PER UN VALORE DI € 36.000,00 -
NULLITA' DELLA DONAZIONE
Su tale domanda parte convenuta ha eccepito che non vi sarebbe a monte la domanda relativa all'accertamento della simulazione.
pagina 20 di 27 Nel caso di specie non si ritiene che l'eccezione sia fondata.
Quello che va analizzato è se il trasferimento di detti titoli possa essere intesa quale donazione.
La Cassazione a Sezioni Unite con la decisione 18725/2017 ha affermato il seguente principio di diritto: "Il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l'esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta;
ne deriva che la stabilità dell'attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell'atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l'ipotesi della donazione di modico valore" Contr Dalla documentazione dimessa da parte di risulta in maniera inequivoca che su richiesta della de cuius sono stati trasferiti i titoli obbligazionari SO sopra richiamati a . Controparte_1
E nella specie si veda "Richiesta di trasferimento titoli" del 28/12/2016 ove risulta ordinante e beneficiario ove vengono così SO Controparte_1 trasferiti i seguenti titoli:
-codice interno 5085180 - BMPS 15/18 EM4 1.9 quantità 20000,00;
-codice interno 5087000 - BMPS 15/18 EMS 2.0 quantità 16000,00.
Per la Cassazione SSUU sopra richiamata tale trasferimento/operazione bancaria
"in adempimento dello iussum svolge in realtà una funzione esecutiva di un atto negoziale ad esso esterno, intercorrente tra il beneficiante e il beneficiario, il quale soltanto è in grado di giustificare gli effetti del trasferimento di valori da un patrimonio all'altro. Si è di fronte, cioè, non ad una donazione attuata indirettamente in ragione della realizzazione indiretta della causa donandi, ma ad una donazione tipica ad esecuzione indiretta."
Alcuna giustificazione è stata addotta da parte convenuta in Controparte_1 merito a tale provato e non contestato trasferimento.
Pacifico pertanto che nel caso di specie si configuri una donazione diretta, di cui deve essere dichiarata la nullità per mancanza della forma solenne.
pagina 21 di 27 Alla nullità della donazione consegue che i titoli obbligazionari devono intendersi parte della massa ereditaria.
IN MERITO AL TRASFERIMENTO DI 780.923 QUOTE INVESTITE NEL
FONDO ANIMA SFORZESCO PER UN IMPORTO TRASFERITO IL
10/01/2017 DI EURO 9.651,42 - NULLITA' DELLA DONAZIONE
Anche in relazione a detto trasferimento vale quanto sopra affermato.
Si tratta di una donazione diretta, nulla per mancanza di forma solenne. Contr Risulta infatti dalla documentazione dimessa da una richiesta di trasferimento titoli di data 28/12/2016 con ordinante e SO beneficiario . Controparte_1
Pacifico pertanto che nel caso di specie si configuri una donazione diretta, di cui deve essere dichiarata la nullità per mancanza della forma solenne.
Alla nullità della donazione consegue che le quote investite nel fondo Anima
Sforzesco devono intendersi parte della massa ereditaria.
IN MERITO AL CHIESTO ACCERTAMENTO DEL VALORE LIQUIDABILE ALLA Contr Contro POLIZZA PAGAMENTO PROTETTO EMESSA IN DATA 04.02.2015
APPOGGIATA AL CONTO CORRENTE 16398.14 ADESIONE
45003525392682/02
Francamente non si capisce la domanda attorea. Dalla documentazione dimessa Contr da risulta che tale polizza è relativa alle seguenti garanzie "Uso fraudolento mezzi di pagamento a seguito di furto, scippo, rapina o smarrimento" per un premio annuale di 48,00 euro.
Dalla documentazione in atti non emerge alcun valore liquidabile.
IN MERITO AL CHIESTO ACCERTAMENTO DEL VALORE LIQUIDABILE ALLA
POLIZZA INFORTUNI APPOGGIATA AL CONTO CORRENTE 5324.29
PROPOSTA 450023610690270 Contr Francamente non si capisce la domanda attorea considerato che ha così risposto "per la polizza infortuni appoggiata al conto corrente n. 5324.29
(proposta 450023610690270) vi precisiamo che l'unica documentazione che possiamo fornire in merito alla polizza Ex-Bav è il fascicolo informativo che mettiamo in allegato".
pagina 22 di 27 Sul punto la domanda è pertanto sfornita di prova alcuna.
IN MERITO ALLA DOMANDA RICONVENZIONALE SVOLTA DAL
CONVENUTO Controparte_1
Parte attrice sostiene che la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto sia inammissibile in relazione alla richiesta di rimborso della Controparte_1 quota pari ad euro 713,04 per le spese relative all'acquisto del loculo e ai lavori cimiteriali legati alla salma del defunto perchè priva di Persona_2 collegamento con l'oggetto della domanda principale.
Sul punto si condivide quanto eccepito da parte attrice.
Rimane invece ammissibile la domanda riconvenzionale per quanto riguarda le altre voci relative alle spese funerarie di . SO
Sul punto però va sicuramente esclusa la parcella emessa da CP_10
in quanto riguarda la dichiarazione di successione e voltura per riunione di
[...]
. Per_6
Infatti la affermazione contenuta al punto 3) dell'atto di citazione, per cui l'asse ereditario era al momento del decesso totalmente incapiente tanto da non comportare la divisione di alcunchè, non contestata da parte convenuta, comporta la logica conseguenza che alcuna dichiarazione di successione fosse necessaria, e che comunque non è stata certo disposta a favore di parte attrice ma nell'esclusivo interesse di al fine della riunione Controparte_1 dell'usufrutto alla nuda proprietà
Pertanto fondata e provata è solo la domanda nella parte relativa al rimborso in quota parte per le spese di servizio funebre (euro 3.550,00) cremazione (euro
563,47), tumulazione (euro 63,44).
Ne consegue che dovrà corrispondere a Parte_1
la somma di euro 2.088,46 pari alla metà della somma degli Controparte_1 importi sopra riportati pari a euro 4.176,91.
Da respingere invece la richiesta relativa alle spese sostenute per gli immobili oggetto di causa.
pagina 23 di 27 E' non contestato che sui pretesi lavori, mai parte convenuta , Controparte_1 ha interloquito con , che ovviamente non ne ha Parte_1 mai autorizzato la spesa.
Si tratta pertanto di spese di cui parte convenuta non ha dimostrato natura
(ordinaria o straordinaria) nè la necessità della loro effettuazione al fine di mantenere l'immobile e non di goderne.
RICOMPOSIZIONE MASSA EREDITARIA E AMMONTARE QUOTA
EREDITARIA
La massa ereditaria andrà così ricomposta:
-collazione della donazione indiretta relativa al versamento per la polizza AXA
MPS MOSAICO EVOLUTIONE n. 11276213 pari ad euro 20.000,00 oltre interessi legali dalla data del 25/04/2017 data dell'intervenuta modifica del beneficiario in caso di morte;
- titolo obbligazionario -codice interno 5085180 - BMPS 15/18 EM4 1.9 quantità
20000,00;
-titolo obbligazionario codice interno 5087000 - BMPS 15/18 EMS 2.0 quantità
16000,00;
-780,93 quote fondo obbligazionario "Anima Sforzesco".
La quota ereditaria spettante ex lege alla attrice è pari al 50% di dette somme e titoli obbligazionari, o somme equivalenti nel caso di smobilizzo/liquidazione.
Non è infatti emerso in istruttoria se tali obbligazioni e quote siano ancora nel possesso di e se questi le abbia o meno smobilizzate/liquidate, Controparte_1 nè prima nè dopo l'avvenuto decesso.
Nel caso in cui i predetti titoli obbligazionari e quote siano stati smobilizzati/liquidati da , consegue la DA per il Controparte_1 medesimo al versamento nei confronti di del Parte_1 miglior valore che gli stessi avessero o alla data dell'avvenuto decesso o al momento del loro smobilizzo/liquidazione da accertarsi in separato giudizio.
SPESE LEGALI
Ritenuto che alcune domande di parte attrice sono state rigettate, e che la domanda riconvenzionale è stata accolta solo in parte, si ritiene che le spese pagina 24 di 27 legali debbano essere ripartite in ragione di 4/5 pari ad euro 8.688,00 a favore di parte attrice e per il rimanente 1/5, pari ad euro 2.172,00 compensate fra le parti e così calcolate: fascia di riferimento - valore indeterminato complessità media - parametri medi fase studio euro 2.127,00; fase introduttiva euro 1.416,00; fase istruttoria euro
3.738,00; fase decisoria euro 3.579,00.
Totale euro 10.860,00 da frazionare (4/5 e 1/5) come sopra.
Le spese di CTU del geom. vanno invece integralmente compensate CP_9 fra le parti, in quanto se da un lato è emerso che il CTU ha valutato un valore maggiore rispetto al prezzo di cessione, la relativa domanda di simulazione è stata rigettata. La spesa del CTP di parte convenuta resta a carico della medesima parte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa istanza, eccezione e domanda disattesa,
ACCERTA e DICHIARA per le motivazioni sopra riportate, la donazione indiretta per quanto attiene al valore corrisposto dalla de cuius , pari ad SO euro 20.000,00, per la polizza n. 11276213 Controparte_5 avvenuta in data 25/04/2017 con l'indicazione del beneficiario in caso di morte del solo;
Controparte_1
ACCERTA e DICHIARA per le motivazioni sopra riportate, la nullità per mancanza di forma solenne della donazione disposta dalla de cuius SO in favore di in relazione ai titoli obbligazionari -codice interno Controparte_1
5085180 - BMPS 15/18 EM4 1.9 quantità 20000,00 e codice interno 5087000 -
BMPS 15/18 EMS 2.0 quantità 16000,00;
ACCERTA e DICHIARA per le motivazioni sopra riportate la nullità per mancanza di forma solenne della donazione disposta dalla de cuius SO in favore di delle 780,93 quote fondo obbligazionario "Anima Controparte_1
Sforzesco";
ACCERTA e DICHIARA che la massa ereditaria della de cuius è SO così composta:
pagina 25 di 27 -euro 20.000,00 oltre interessi legali dalla data del 25/04/2017 data dell'intervenuta modifica del beneficiario in caso di morte;
- titolo obbligazionario -codice interno 5085180 - BMPS 15/18 EM4 1.9 quantità
20000,00;
-titolo obbligazionario codice interno 5087000 - BMPS 15/18 EMS 2.0 quantità
16000,00;
-780,93 quote fondo obbligazionario "Anima Sforzesco", conseguentemente, stante la richiesta di divisione
DA a versare a Controparte_1 CP_1 Parte_1 la somma di euro 10.000,00 oltre interessi legali dal 25/04/2017 e DISPONE, ordinando al relativo istituto di credito le conseguenti intestazione, che i seguenti titoli obbligazionari già intestati alla de cuius : SO
- titolo obbligazionario -codice interno 5085180 - BMPS 15/18 EM4 1.9 quantità
20000,00;
-titolo obbligazionario codice interno 5087000 - BMPS 15/18 EMS 2.0 quantità
16000,00;
-780,93 quote fondo obbligazionario "Anima Sforzesco", stante la nullità dichiarata della loro donazione a favore di , Controparte_1 vengano intestati in ragione del 50% ciascuno a Parte_1
e ;
[...] Controparte_1 nel caso in cui i predetti titoli obbligazionari siano stati smobilizzati/liquidati da
DA a corrispondere a Controparte_1 Controparte_1
il miglior valore che gli stessi avevano o alla data Parte_1 dell'avvenuto decesso o al momento del loro smobilizzo/liquidazione, da accertarsi in separato giudizio.
DA , in ragione del parziale Parte_1 accoglimento della domanda riconvenzionale per i motivi sopra indicati, a rimborsare a la somma di euro 2.088,46 pari al del 50% Controparte_1 della complessiva somma relativa alle spese funerarie, di cremazione e di tumulazione di . SO
pagina 26 di 27 DA a rimborsare a Controparte_1 Parte_1
in ragione dei 4/5 le spese e competenze legali del presente
[...] procedimento e dunque euro 8.688,00 oltre accessori di legge (spese generali
15%, CPA e IVA se effettivamente dovuta) e rimborso delle spese vive
(contributo unificato, marca iscrizione a ruolo, ecc ...).
COMPENSA integralmente tra le parti il rimanente 1/5 delle spese legali pari a euro 2.172,00.
PONE le spese di CTU del geom. a carico del 50% ciascuno a CP_9
e , con vincolo di solidarietà a Parte_1 Controparte_1 favore del CTU. Le spese di CTP del convenuto rimangono Controparte_1 integralmente a proprio carico.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Sentenza esecutiva ex lege
Rovigo, 31 marzo 2025
Il GOP
Antonio Bortoluzzi
pagina 27 di 27
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del GOP Antonio Bortoluzzi ha pronunciato la presente
SENTENZA
definitiva nella causa n. R.G. 687/2022, promossa da:
- cf - Parte_1 C.F._1 con gli avv.ti GIOVANNI DE SALVO, GIORGIA TURNATURI, e ANDREA SCARMI
-attrice-
Contro
- cf - Controparte_1 C.F._2 con l'avv. MASSIMO LONIGHI
-convenuto-
***
Conclusioni come da verbale di udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
Con atto di citazione conveniva in giudizio Parte_1
e assumendo che: Controparte_1 CP_2
-in data 08.10.2029 decedeva la madre SO
-veniva aperta la successione senza lascito testamentario;
-gli eredi legittimi sono unicamente i figli di e dunque l'attrice e SO
; Controparte_1
pagina 1 di 27 -che l'asse ereditario non ha portato alla divisione di alcunchè in quanto è risultato totalmente incampiente;
-che la de cuius era titolare di diversi conti correnti accesi presso;
CP_3
-che la de cuius era proprietaria per la quota indivisa di 1/3 di un complesso immobiliare ubicato nel Comune di Castelnovo Bariano (RO);
-che il fratello aveva intrattuenuto con la de cuius una assidua Controparte_1 frequentazione stante la vicinanza fisica delle rispettive abitazioni, sia per le difficoltà di deambulazione della de cuius nel suo ultimo periodo di vita;
-che dopo la morte del marito della de cuius, il rapporto Persona_2 tra la stessa e il figlio si era intensificato;
Controparte_1
-che all'intensificarsi della frequentazione con il figlio , è Controparte_1 corrisposto un crescente depauperamento delle liquidità della sig.ra Per_1
-che la attrice per detto fatto aveva chiesto la consegna della documentazione relativa all'istituto di credito alla quale la de cuius si era affidata;
-che l'esame della documentazione concernente i conti correnti portava alla luce anomalie nella gestione delle risorse economiche della sig.ra proprio in Per_1 corrispondenza del periodo risalente tra il 2015 (periodo della morte del marito e il 2019; Persona_2
-che le somme accreditate nei predetti rapporti bancari subivano un sistematico assottigliamento sino a risultare azzerati in occasione dell'apertura della successione;
-che l'entità degli importi oggetto di prelievo è incompatibile ed estranea alle esigenze della titolare dei conti correnti anche avuto riguardo alla sua età;
-che si dubita della legittimità della cessione della quota indivisa di nuda proprietà pari ad 1/3 conclusasi tra la madre e il figlio per Per_1 Controparte_1
l'importo di euro 40.000,00, relativa al complesso immobiliare preso cui lo stesso e la moglie vive a tutt'oggi;
-che in data 08/10/2020 la attrice tramite il proprio legale chiedeva ai convenuti chiarimenti, senza ottenere positivo riscontro;
-che parte attrice provvedeva a proporre formale domanda di mediazione che si risolveva con esito negativo;
pagina 2 di 27 -che l'analisi della documentazione fornita da ha portato alla luce una CP_3 gestione controversa dei risparmi economici della de cuius;
-che frequenza e entità degli importi prelevati durante gli ultimi anni della sig.ra posti in relazione con età, stile di vita e presumibili necessità risultano Per_1 inverosimili;
-che i prelievi presso i self service ATM non hanno subito battuta d'arresto nemmeno negli ultimi mesi di vita della de cuius, benchè la stessa fosse affetta da importanti problemi di deambulazione;
-che il conto corrente 631702.03 intestato esclusivamente a SO evidenzia una sequenza di prelevamenti allo sportello autonomatico proprio nel corso degli ultimissimi mesi di vita quanto la stessa non era più autosufficiente nella locomozione;
-che la de cuius nell'epoca del dapauperamento del proprio patrimonio aveva tra gli 80 e gli 85 anni, conduceva una vita tranquilla, e a parte le difficoltà deambulatorie, non soffriva di alcuna patologia che l'obbligasse a ricorrere a cure speficiche e si è sempre avvalsa unicamente dell'assistenza prestatale dai figli e dalla moglie di;
Controparte_1
-che sul conto 16398.14 poi mutato nel 631702.03 intestato alla de cuius veniva versata la pensione percepita pari a € 750,00 poi divenuti € 1.200,00 dall'ottobre
2017;
-che il predetto conto nel 2015 presentava una disponibilità di denaro elevata parti a euro 79.344,19;
-che tale conto è stato azzerato per mezzo di investimenti realizzati nel corso del primo trimestre del 2015 unitamente alla stipulazione di una polizza assicurativa del valore di € 20.000,00;
-che la documentazione bancaria evidenzia che nel corso di tutto il 2017 e il 2018 il rapporto bancario in oggetto è stato interessato da operazioni di prelevamento eseguite unicamente dalla sig.ra senza delega alcuna (in regime di CP_2 comunione dei beni con il marito) per una somma totale pari a circa 25.700,00;
pagina 3 di 27 -che nel biennio 2018-2029 la movimentazione del conto in uscita riporta solo prelievi effettuati presso sportelli automatici ATM per circa complessivi euro
22.350,00;
-che i convenuti nel corso del lasso temporale sopra riportato erano gli unici a frequentare assiduamente la de cuius, profittando della vicinanza fisica con la stessa, e si ipotizza che abbiano assunto la direzione ed amministrazione delle risorse economiche della medesima effettuando sui suoi conti correnti numerose operazioni;
-che è pù che plausibile che buona parte se non la totalità del denaro attinto dai Contr conti correnti accesi presso sia stata impiegata dai convenuti per soddisfare esigenze estranee alle necessità proprie della correntista dato che gli importi e la frequenza dei prelievi non trovano giustificazione plausibile se rapportati con quelle che erano le presumibili necessità della de cuius;
-che ai sensi dell'art. 1772 c.c. a seguito della morte della sig.ra i Per_1 convenuti restano obbligati a rendere conto del proprio operato agli eredi del mandante ex art. 1713 c.c.;
-che la compravendità della quota indivisa di nuda proprietà pari a 1/3 relativa ai fabbricati urbani in Castelnovo Bariano via Argine Po n. 3275, in realtà è un vero e proprio atto di donazione, in quanto se è vero che nel conto corrente della de cuius risulta il versamento circolare di euro 40.000,00 quale prezzo della cessione, è altrettanto vero che sei giorni più tardi sono stati emessi due assegni di complessivo pari importo, l'uno di euro 15.000,00 a favore di
[...]
, figlia dei convenuti, e l'altro di euro 25.000,00 a favore di _3 [...]
_4
-che il prezzo della compravendita pattuito tra madre e figlio è inadeguato a rispecchiare il suo reale valore tenuto conto dei valori riportati nella perizia predisposta un anno prima dal geom. e della circostanza per cui CP_4
l'immobile ceduto è stato ricostruito;
-che il valore attribuibile alla quota ceduta si aggira attorno a euro 79.183,00;
-che anche sotto questo profilo l'atto in oggetto configura una donazioine;
pagina 4 di 27 -che la quota del complesso immobiliare così elargita dovrà essere ridotta sino alla reintegrazione della quota di legittima spettante in capo al coerede, ai sensi dell'art. 555 c.c. e ss;
-che pertanto occorre ricavare il valore della quota disponibile riservata alla de cuius ex art. 556 c.c. provvedendo alal riunione fittizia del relictum con il donatum al fine di procedere alla riduzione della donazione sino alla reintegra della quoata di legittima spettante in capo all'attrice;
-l'eccedenza del donatum andrà poi assoggettata anche alla azione di collazione ex art. 737 c.c. sino al concorrere dei limiti della uqota disponibile al fine di redistribuire l'eventuale eccedenza relativa alla quota disponibile;
-che parte attrice, pur sussistendo sul complesso la comunione con il fratello per la quota di 1/3 per la dipartita del padre avvenuta nel 2015 non ha mai potuto usufruire del bene in ragione dell'utilizzo esclusivo che in convenuti hanno riservato per sè stabilendovi la proprio residenza dopo la morte della sig.ra
Per_1
-che i convenuti hanno alterato la natura e destinazione di taluni degli edifici nella specie il cambio d'uso di un garage.
Si significa che le conclusioni rassegnata in atto di citazione, dopo la costituzione dei convenuti venivano modificate in memoria n. 1 ex art. 183 cpc nella seguente maniera:
In via preliminare
1) Dichiararsi l'inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata dal convenuto, sig. , limitatamente alla parte in cui chiede di Controparte_1 condannarsi parte attrice a rimborsare le spese cimiteriali nella misura del 50%, e quindi per € 713,04= oltre ad interessi legali, sostenute in dipendenza della morte del padre, sig. , in quanto priva di alcun obiettivo Persona_2 collegamento con l'oggetto della domanda principale.
In via principale e nel merito
2) In totale accoglimento delle ragioni evidenziate sub paragrafo (A) dell'atto di citazione, condannarsi i convenuti a restituire, in via solidale fra loro, ai fini della ricostruzione dell'asse ereditario, la somma di € 48.050,00 o quella che verrà
pagina 5 di 27 accertata anche secondo equità, all'esito di causa, a titolo di indebiti prelevamenti bancari effettuati dai conti correnti della de cuius, oltre agli interessi al tasso legale e alla rivalutazione monetaria calcolati dalla data di apertura della successione, ovvero, gradatamente, dal giorno di messa in mora (8.10.2020) o dalla domanda giudiziale sino, in ogni caso, all'effettivo soddisfo;
3) In totale accoglimento delle ragioni evidenziate sub paragrafo (B) dell'atto di citazione, accertarsi e dichiararsi la simulazione relativa oggettiva della cessione della quota indivisa pari ad 1/3 del compendio immobiliare meglio descritto in atti
e, per l'effetto, dichiararsi la sua natura di donazione;
accertarsi il valore commerciale del donatum;
condannarsi il sig. a corrispondere Controparte_1 all'attrice il valore commerciale così accertato, in caso di non agevole divisibilità del compendio immobiliare, oltre agli interessi maturati alla data di apertura della successione, ovvero, gradatamente, dal giorno di messa in mora (8.10.2020) o dalla domanda giudiziale sino, in ogni caso, all'effettivo soddisfo;
4) Accertarsi e dichiararsi la natura prettamente finanziaria della polizza “
[...]
” n. 11276213, sottoscritta dalla de cuius in data 4.2.2015 e, Controparte_5 per l'effetto, condannarsi il sig. a restituire, ai fini della Controparte_1 ricostruzione dell'asse ereditario, l'ulteriore somma pari al valore economico della predetta polizza al tempo della sua liquidazione, oltre agli interessi al tasso legale
e alla rivalutazione monetaria dalla domanda giudiziale sino, in ogni caso, all'effettivo soddisfo.
5) Accertarsi il valore liquidabile degli strumenti finanziari intestati alla de cuius e costituiti da: polizza " Pagamento Protetto", appoggiata al conto corrente CP_5
n. 16398.14, emessa in data 4.2.2015 (adesione n. 4500325392682/02); polizza infortuni, appoggiata al conto corrente n. 5324.29 (proposta n.
450023610690270; nei titoli azionari di "Banca Monte Paschi di Siena S.p.A." per il valore di € 36.000,00; l'investimento eseguito in data 6.3.2015 nel fondo obbligazionario "Anima Sforzesco" della somma di € 10.000,00, e, per l'effetto, ai fini della ricostruzione dell'asse ereditario, calcolarsi l'ammontare della quota di legittima spettante per legge all'attrice.
6) Accertarsi il valore della massa ereditaria alla luce delle domande sub 2), 3),
pagina 6 di 27 4), 5) delle conclusioni;
accertarsi la composizione ed il valore commerciale del relictum e del donatum anche mediante riunione fittizia e, conseguentemente, determinarsi l'ammontare della quota di legittima pari al 50% spettante in capo all'attrice.
7) Provvedere alla divisione, anche a mezzo di liquidazione monetaria della quota, della massa ereditaria predetta, attribuendo agli eredi delle somme pari alle rispettive quote-parti anche a seguito di ricavato d'asta, salvo assegnazioni in natura e i conguagli come in narrativa evidenziati.
In via subordinata e nel merito
8) Nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento delle ragioni evidenziate sub paragrafo (B) dell'atto di citazione, accertarsi e dichiararsi la natura di negotium mixtum cum donatione della cessione della quota indivisa pari ad 1/3 del compendio immobiliare meglio descritto in atti e, per l'effetto, condannarsi il sig. a corrispondere all'attrice la somma pari alla Controparte_1 differenza tra il prezzo corrisposto ed il valore commerciale del bene accertato.
In ogni caso
9) Rifondersi integralmente spese e compensi di lite, oltre al rimborso forfettario delle spese generali del 15% ex art. 2, secondo comma, del D.M. n.
55/2014, I.V.A. e C.P.A. come per Legge.
In via istruttoria
... omissis ..."
*
Si costituiva rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
a) In via principale: respingersi nel migliore dei modi le domande tutte formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto e diritto e formulate in assenza dei rispettivi presupposti di legge.
b) In via riconvenzionale: condannare l'attrice a rimborsare al sig. Controparte_1
l'importo totale di euro 11.259,59 per quota rimborso spese funerarie e di dichiarazione di successione sig.ra quota rimborso spese relative agli SO interventi sul compendio immobiliare comune, quota rimborso spese cimiteriali sig. , oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Persona_2
pagina 7 di 27 c) In via istruttoria: ci si riserva di ulteriormente dedurre e produrre negli assegnandi termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c..
d) In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese cpa ed iva ove dovuta."
A sostegno delle proprie tesi difensive il convenuto così Controparte_1 controdeduceva:
-che non vi è alcun riconoscimento della qualifica di mandatario in capo al medesimo neè diritto dell'attrice a ottener alcun rendiconto sui conti correnti indicati in citazione, in quanto come documentalmente provato proprio da parte attrice, il convenuto non ha mai effettuato prelevamenti dal Controparte_1 conto della madre nè lo ha gestito;
-le somme così indicate non possono concorrere a formare l'asse ereditario esulando dall'ambito donativo;
-anche in merito al periodo 2017-2019 non ha mai operato sul Controparte_1 conto della madre Per_1
-è infondata l'affermazione che il vincolo matrimoniale possa giuridicamente estendere al marito eventuali responsabilità della moglie;
-del tutto irrilevanto il regime patrimoniale di comunione legale tra CP_1
e la moglie . Se la convenuta ha
[...] SO CP_2 operato sui conti della suocera lo può aver fatto su delega della stessa e non certo in forza della comunione legale con il figlio dell'intestataria del conto;
-non viene fornita alcuna prova che i prelievi presso gli sportelli automatici sono stati eseguiti da;
Controparte_1
-parte attrice assume che i 40.000 euro ricevuti dalla sig.ra per la vendita Per_1
Cont della nuda proprietà di dei beni immobili oggetto di citazione, sono stati prelevati dalla sig.ra e pertanto tale prelevamento non può essere in CP_2 alcuna maniera attribuito a;
Controparte_1
-53.000,00 euro che componevano il conto della sig.ra provenivano dal Per_1 conto corrente 16363.65 cointestato a , e SO Controparte_1
; Parte_1
pagina 8 di 27 -l'acquisto della quota di 1/3 dei beni immobili descritti in atto di citazione è avvenuto in esclusione dalla comunione legale dei beni con la moglie _4
;
[...]
-che la circostanza per cui successivamente abbia richiesto SO due assegni l'uno intestato alla figlia e l'altro intestato a sè medesima nulla rileva ai fini della pretesa donazione della madre al figlio;
Per_1 Controparte_1
-che parte attrice in relazione ai sopra indicati 40.000,00 euro li reclama due volte, una volta quale pretesa donazione, l'altra volta chiedendo il rendiconto del conto corrente ove tali 40.000,00 sono stati versati;
-che il prezzo corrisposto alla madre in occasione della cessione dei beni immobili
è corretto e pertanto l'atto è valido e legittimo;
-che la domanda di parte attrice “condannarsi il sig. a Controparte_1 corrispondere all'attrice il valore commerciale della sua quota ereditaria alla data di apertura della successione, ovvero, gradatamente, dal giorno di messa in mora
(8.10.2020) o dalla domanda giudiziale sino, in ogni caso, all'effettivo soddisfo” è inammissibile ed inaccoglibile in quanto, nella non creduta ipotesi in cui venisse accolta la domanda di parte attrice si creerebbe la comunione ereditaria pro quota sulla porzione interessata;
-che delle 3 polizze bisogna distinguere le polizze morte-infortuni classiche da quelle aventi contenuto patrimoniale (investimento). Rientra nella seconda tipologia soltanto la polizza n. 11276213 (doc. 23) stipulata in data 04/02/2015 indicata al n. 3 pagina 20 citazione quindi coincidente con quella indicata al n. 1 pagina 19. Per quanto riguarda la polizza 2 (pagina 20 sempre citazione) sembra trattarsi di una classica polizza infortuni collegata al conto corrente;
-che non ricorre alcuna “conclamata cogestione” da parte del sig. , che CP_1 pertanto si contesta ancora una volta (tra l'altro la polizza 3 risulta stipulata come detto il 04/02/2015 quindi ben anteriormente al periodo attenzionato dall'attrice) pertanto eventuali ordini di esibizione non potranno che essere indirizzati all'istituto di credito o alla compagnia di riferimento;
pagina 9 di 27 -che pure il sig. era all'oscuro della polizza perchè solo nell'aprile 2021 CP_1
è venuto a conoscenza della polizza in seguito ad una comunicazione indirizzata alla madre;
-che ha anticipato tutte le spese relative alle esequie e alla Controparte_1 denuncia di successione relative alla madre per un totale di euro 6.083,09;
-che l'attrice deve rimborsare la somma di euro 3.041.55 pari alla metà delle predette spese;
-che ha sostenuto spese per lavori sull'immobile e tecniche per Controparte_1 complessivi euro 22.394,99;
-che posta la comproprietà l'attrice deve rimborsare la quota pari a 1/3 per euro
7.465,00;
-che se non avesse sostenuto gli esborsi sopra indicati, i lavori Controparte_1 non avrebbero potuto essere ultimati nei termini di legge rischiando di dover restituire il contributo regionale;
-che il mutamento di destinazione d'uso è stato disposto per volere della madre nel rispetto delle norme edilizie;
SO
-che ha altresì sostenuto le spese per il loculo e il Controparte_1 trasferimento della salma del padre con una quota a carico di parte attrice di euro
713,04, mai corrispostagli;
-che le spese funerarie rientrano tra i pesi ereditari sorti in seguito all'apertura della successione e costituiscono parte del passivo ereditario gravante sugli eredi;
-che in mancanza di relictum o in presenza di relictum esiguo va esclusa la possibilità di avvalersi della collazione residuando la sola possibilità di agire in riduzione se e nella misura in cui ne ricorrano i presupposti;
*
Si costituiva altresì . Controparte_7
Stante la cessata materia del contendere tra (e sua Controparte_7 estromissione dal giudizio) e si omettono le Parte_1 relative difese.
Si evidenzia come vi sia stata rinuncia da parte dell'attrice alla relativa azione giudiziaria promossa tanto nei confronti di che di Controparte_7
pagina 10 di 27 in relazione alla CP_8 via principale e nel merito" e contraddistinta al n. 2) delle conclusioni rassegnate nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c., datata 17.10.2022, con
l'integrale compensazione tra di loro delle correlavite spese di giudizio.>
*
La causa proseguiva con la escussione dei testi ammessi e di due CTU, una contabile con il dott. avente ad oggetto il valore medio della spesa Per_5 mensile attribuibile alla de cuius e una estimativa con il Geom. SO avente ad oggetto il valore della nuda proprieta della quota di Controparte_9
1/3 degli immobili descritti in narrativa in atto di citazione oggetto della cessione intervenuta il 22/02/2017.
All'udienza del 29/05/2024 veniva disposta l'estromissione della convenuta stante la sopra citata conciliazione e cessazione materia del SO contendere.
Chiusa l'istruttoria all'udienza di precisazione delle conclusioni così le parti rassegnavano le rispettive: parte attrice
"In via preliminare
1) Dichiararsi l'inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata dal convenuto, sig. , limitatamente alla parte in cui chiede di Controparte_1 condannarsi parte attrice a rimborsare le spese cimiteriali nella misura del 50%, e quindi per € 713,04= oltre ad interessi legali, sostenute in dipendenza della morte del padre, sig. , in quanto priva di alcun obiettivo Persona_2 collegamento con l'oggetto della domanda principale.
In via principale e nel merito
2) In totale accoglimento delle ragioni evidenziate sub paragrafo (B) dell'atto di citazione, accertarsi e dichiararsi la simulazione relativa oggettiva della cessione della quota indivisa pari ad 1/3 del compendio immobiliare meglio descritto in atti
e, per l'effetto, dichiararsi la sua natura di donazione;
accertarsi il valore commerciale del donatum;
condannarsi il sig. a corrispondere Controparte_1 all'attrice il valore commerciale così accertato, in caso di non agevole divisibilità
pagina 11 di 27 del compendio immobiliare, oltre agli interessi maturati alla data di apertura della successione, ovvero, gradatamente, dal giorno di messa in mora (8.10.2020) o dalla domanda giudiziale sino, in ogni caso, all'effettivo soddisfo;
3) Accertarsi e dichiararsi la natura prettamente finanziaria della polizza “
[...]
” n. 11276213, sottoscritta dalla de cuius in data 4.2.2015 e, Controparte_5 per l'effetto, condannarsi il sig. a restituire, ai fini della Controparte_1 ricostruzione dell'asse ereditario, l'ulteriore somma pari al valore economico della predetta polizza al tempo della sua liquidazione, pari al valore di riscatto di €
20.299,68, oltre agli interessi al tasso legale e alla rivalutazione monetaria dalla domanda giudiziale sino, in ogni caso, all'effettivo soddisfo.
4) Accertarsi il valore liquidabile degli strumenti finanziari intestati alla de cuius e costituiti da: polizza " Pagamento Protetto", appoggiata al conto corrente CP_5
n. 16398.14, emessa in data 4.2.2015 (adesione n. 4500325392682/02); polizza infortuni, appoggiata al conto corrente n. 5324.29 (proposta n.
450023610690270; nei titoli azionari di "Banca Monte Paschi di Siena S.p.A." per il valore di € 36.000,00; l'investimento eseguito in data 6.3.2015 nel fondo obbligazionario "Anima Sforzesco" per la somma di € 10.000,00, del valore all'1.2.2017 pari ad € 9.651,42, e, per l'effetto, ai fini della ricostruzione dell'asse ereditario, calcolarsi l'ammontare della quota di legittima spettante per legge all'attrice.
5) Accertarsi il valore della massa ereditaria alla luce delle domande sub 2) 3),
4), delle conclusioni;
accertarsi la composizione ed il valore commerciale del relictum e del donatum anche mediante riunione fittizia e, conseguentemente, determinarsi l'ammontare della quota di legittima pari al 50% spettante in capo all'attrice;
6) provvedere alla divisione, anche a mezzo di liquidazione monetaria della quota, della massa ereditaria predetta, attribuendo agli eredi delle somme pari alle rispettive quote-parti anche a seguito di ricavato d'asta, salvo assegnazioni in natura e i conguagli come in narrativa evidenziati.
In via subordinata e nel merito
7) Nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento delle ragioni
pagina 12 di 27 evidenziate sub paragrafo (B) dell'atto di citazione, accertarsi e dichiararsi la natura di negotium mixtum cum donatione della cessione della quota indivisa pari ad 1/3 del compendio immobiliare meglio descritto in atti e, per l'effetto, condannarsi il sig. a corrispondere all'attrice la somma pari alla Controparte_1 differenza tra il prezzo corrisposto ed il valore commerciale del bene accertato.
In ogni caso
8) Rifondersi integralmente spese e compensi di lite, oltre al rimborso forfettario delle spese generali del 15% ex art. 2, secondo comma, del D.M. n. 55/2014,
I.V.A. e C.P.A. come per Legge.
In via istruttoria
... omissis ... parte convenuta Controparte_1
a) In via principale: respingersi nel migliore dei modi le domande tutte formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto e diritto e formulate in assenza dei rispettivi presupposti di legge.
b) In via riconvenzionale: condannare l'attrice a rimborsare al sig. Controparte_1
l'importo totale di euro 11.259,59 per quota rimborso spese funerarie e di dichiarazione di successione sig.ra quota rimborso spese relative agli SO interventi sul compendio immobiliare comune, quota rimborso spese cimiteriali sig. , oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Persona_2
c) In via istruttoria: disporsi la rinnovazione della CTU per tutti i motivi riportati nelle osservazioni del proprio CTP e a quanto verbalizzato all'udienza 29.05.2024.
d) In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese, cpa ed iva ove dovuta."
MOTIVAZIONI rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le pagina 13 di 27 questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante, ciò premesso così si ritiene
IN MERITO ALLE DOMANDE SVOLTE DA PARTE ATTRICE
Si ritiene che in relazione alle deduzioni e allegazioni svolte in atti e alle domande formulate, sia pure riformulate più volte, che le stesse rilevino al fine della domanda di COLLAZIONE e non già alla domanda di RIDUZIONE.
DIFFERENZE E CUMULABILITA' DELLA COLLAZIONE E DELLA RIDUZIONE
– PROVA PRESUNTIVA PER LE DONAZIONI INDIRETTE
Come ha anche recentemente affermato la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 19230/2024 “… mentre la riduzione sacrifica i donatari nei limiti di quanto occorra per reintegrare la legittima lesa, ed è quindi imperniata sul rapporto fra legittima e disponibile, la collazione, nei rapporti indicati nell'art. 737 c.c., pone il bene donato, in proporzione della quota ereditaria di ciascuno, in comunione fra i coeredi che siano il coniuge o discendenti del "de cuius", donatario compreso, senza alcun riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile. Nondimeno, il rilievo che la collazione può comportare di fatto l'eliminazione di eventuali lesioni di legittima, consentendo agli eredi legittimi di conseguire nella divisione proporzioni uguali, non esclude che il legittimario possa contestualmente esercitare l'azione di riduzione verso il coerede donatario, atteso che solo
l'accoglimento di tale domanda assicura al legittimario leso la reintegrazione della sua quota di riserva con l'assegnazione di beni in natura, privando i coeredi della facoltà di optare per l'imputazione del relativo valore. Al contempo, e in modo speculare, deve riconoscersi che l'azione di riduzione, una volta esperita, non esclude l'operatività della collazione con riguardo alla donazione oggetto di riduzione, fermo restando che mentre la collazione, ove richiesta in via esclusiva,
pagina 14 di 27 comporta il rientro del bene donato nella massa, senza riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile, nel caso di concorso con l'azione di riduzione essa interviene in un secondo tempo, dopo che la legittima sia stata reintegrata, al fine di redistribuire l'eventuale eccedenza, e cioè l'ulteriore valore della liberalità che esprime la disponibile (Cass. n. 28196 del 10/12/2020; conf. Cass. n.
39368/2021).”
Ne consegue però che “Una volta, quindi, reputata ammissibile la proposizione di entrambe le domande, stanti le segnalate differenze ed i diversi vantaggi che ognuna delle due offre, resta, però, altrettanto confermato il principio che dall'esercizio dell'azione di simulazione da parte dell'erede per l'accertamento di dissimulate donazioni non deriva necessariamente che egli sia terzo, al fine dei limiti alla prova testimoniale stabiliti dall'art. 1417 c.c., perché, se l'erede agisce per lo scioglimento della comunione, previa collazione delle donazioni - anche dissimulate - per ricostituire il patrimonio ereditario e ristabilire l'uguaglianza tra coeredi, subentra nella posizione del "de cuius", traendo un vantaggio dalla stessa qualità di coerede rispetto alla quale non può avvantaggiarsi delle condizioni previste dall'art. 1415 c.c.; è invece terzo, se agisce in riduzione, per pretesa lesione di legittima, perché la riserva è un suo diritto personale, riconosciutogli dalla legge, e perciò può provare la simulazione con ogni mezzo (cfr. ex multis
Cass. n. 41132 del 21/12/2021).”
E' pur vero però che, come sotto riportato, vi sono alcune donazioni indirette ormai pacificamente ritenute tali dalla giurisprudenza e che per le quali non sussistono le limitazioni probatorie dettate dall'art. 1417 c.c., tanto che la prova della effettiva natura liberale può essere data anche a mezzo presunzioni per non allegando a fondamento della pretesa la qualità di legittimario (si veda sempre
Cassazione sopra richiamata).
IN MERITO ALLA DOMANDA DI SIMULAZIONE RELATIVA ALLA CESSIONE
DELLA QUOTA INDIVISA PARI AD 1/3 DEL COMPENDIO IMMOBILIARE
IN CASTELNUOVO BARIANO - conclusioni 2 e 7
Parte attrice sostiene che la cessione avvenuta in data 22/02/2017 sia in realtà una donazione.
pagina 15 di 27 La simulazione, a detta di parte attrice, oltre ad altri indizi, sussisterebbe:
-perchè il prezzo di euro 40.000,00 sarebbe stato retrocesso da parte della de cuius a e per esso in parte alla di lui figlia e in parte alla di lui Controparte_1 moglie (conclusione 2 in sede di precisazione conclusioni);
-perchè il prezzo della cessione è inferiore al valore dei beni ceduti come accertato dal CTU (conclusione 7 in sede di precisazione delle conclusioni).
In entrambe le ipotesi non è contestato, né è emerso diversamente durante l'istruttoria, che abbia versato alla madre la Controparte_1 Parte_2 somma di euro 40.000,00.
Nella prima ipotesi (conclusione 2) si osserva come, una volta bancato l'assegno di euro 40.000,00, la somma era nella libera disponibilità della de cuius nel proprio conto corrente, che ne ha poi disposto attraverso la propria delegata
. SO
Ora parte attrice ha rinunciato, anche nei confronti di , alla Controparte_1 domanda n. 2 indicata nella riformulazione delle conclusioni ex art. 183 comma V.
Tale domanda era così formulata " 2) In totale accoglimento delle ragioni evidenziate sub paragrafo (A) dell'atto di citazione, condannarsi i convenuti a restituire, in via solidale fra loro, ai fini della ricostruzione dell'asse ereditario, la somma di € 48.050,00 o quella che verrà accertata anche secondo equità, all'esito di causa, a titolo di indebiti prelevamenti bancari effettuati dai conti correnti della de cuius, oltre agli interessi al tasso legale e alla rivalutazione monetaria calcolati dalla data di apertura della successione, ovvero, gradatamente, dal giorno di messa in mora (8.10.2020) o dalla domanda giudiziale sino, in ogni caso, all'effettivo soddisfo;
"
L'espresso riferimento alle ragioni "evidenziate sub paragrafo (A) dell'atto di citazione" contengono anche le doglianze relative alla somma di 40.000,00 che nella prospettazione di parte attrice sarebbe stata indebitamente restituita a
. Controparte_1
E' vero che nell'atto di citazione la conclusione 1) indicava la somma di euro
88.050,00, mentre la conclusione 2) in sede di modifica delle conclusioni, indica la sola somma di euro 48.050,00, ma rimane il fatto che tale domanda fa pagina 16 di 27 riferimento a quanto evidenziato a paragrafo A della citazione e dunque anche alla somma di euro 40.000,00, e la rinuncia a tale domanda esplica i suoi effetti anche nei confronti di . Controparte_1
In ogni caso, parte attrice non ha provato che abbia Controparte_1 indebitamente ricevuto la somma di euro 40.000,00 dalla madre SO dopo l'intervenuto acquisto dei beni immobili.
E' per tabulas che euro 15.000,00 siano stati corrisposti, successivamente alla vendita degli immobili in oggetto e al ricevimento del relativo prezzo, alla di lui figlia e 25.000,00 invece alla di lui moglie ER _4
.
[...]
E' per tabulas che dette operazioni sono state effettuate da SO per delega della de cuius.
NON vi è alcuna prova, o altro indizio, che dette somme siano poi state
"ritornate" a . Controparte_1
Sul punto parte convenuta ha offerto la prova orale tramite la figlia _3
che ha giustificato l'elargizione in proprio favore e in favore della madre.
[...]
Ciò posto la domanda di simulazione dell'attrice di cui al n. 2) della precisazione delle conclusioni, deve essere rigettata in quanto infondata in fatto e in diritto.
Parimenti dicasi per la domanda dell'attrice di cui al n. 7) della precisazione delle conclusioni.
Assume parte attrice che stante il diverso valore dell'immobile, la cessione fra la madre e il figlio in realtà ha natura di negotium SO Controparte_1 mixtum cum donatione tanto che chiede che quest'ultimo corrisponda "la somma pari alla differenza tra il prezzo corrisposto ed il valore commerciale del bene accertato".
Il negotium mixtum cum donatione è tradizionalmente ricondotto, sia dalla dottrina maggioritaria, sia dalla giurisprudenza, nell'ambito della donazione indiretta, che in tal caso si realizza ponendo in essere un trasferimento a titolo oneroso (al contrario di quanto avviene nella simulazione assoluta), ma ad un prezzo notevolmente inferiore (o superiore, ove la liberalità sia in favore del venditore) rispetto al valore effettivo del bene, realizzandosi così un arricchimento pagina 17 di 27 del contraente che riceve la prestazione di maggior valore (ex multis Cass., sez.
1, n. 1685 del 22/06/1963; sez. 2, n. 3661 del 29/10/1975, n. 1214 del
10/02/1997, n. 19601 del 29/09/2004, n. 23297 del 03/11/2009 e n. 13684 del
16/06/2014).
La giurisprudenza ha, in particolare, chiarito che nel negozio misto con donazione
"la causa del contratto ha natura onerosa, ma il negozio commutativo stipulato tra i contraenti ha lo scopo di raggiungere per via indiretta, attraverso la voluta sproporzione tra le prestazioni corrispettive, una finalità diversa e ulteriore rispetto a quella dello scambio, consistente nell'arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello tra i contraenti che riceve la prestazione di maggior valore realizzandosi così una donazione indiretta" (così Cass. sez. 2, n. 23297 del
3/11/2009; conformi, tra le tante, Cass. n. 1955 del 30/01/2007, n. 1214 del
10/02/1997, n. 1931 del 23/02/1991 e n. 10614 del 23/05/2016).
Assume dunque rilevanza fondamentale l'indagine sull'esistenza dell'animus donandi, ovvero sulla consapevolezza, da parte dell'alienante, di cedere il bene ad un prezzo notevolmente inferiore al reale valore, nonché sulla volontà di arricchire l'acquirente, per puro spirito di liberalità, tramite tale riduzione del prezzo.
Ciò posto, osservata comunque la correttezza della CTU in punto quantificazione del valore così accertato che non si mette in alcun modo in discussione nei termini ipotetici, al fine dell'accertamento della simulazione relativa non è quindi sufficiente il mero dato oggettivo della differenza tra valore (ipotetico) e prezzo effettivo.
In primis perchè la sproporzione fra detti valori deve essere di entità significativa o di notevole rilevanza.
Sul punto si osserva che il valore dato dal CTU della quota di 1/3 della nuda proprietà è di euro 62.000,00, mentre la cessione è avvenuta per il prezzo di euro
40.000,00.
Come la stessa giurisprudenza di Cassazione ha affermato, non vi sono predeterminazioni ex lege per la valutazione della significativa sproporzione, non potendosi certo utilizzare il parametro indicato in tema di rescissione ex art. 1448
pagina 18 di 27 comma 2 c.c. attesa la diversa natura e presupposti del rimedio rescissorio.
Non si ritiene, però, nel caso di specie che sussista una sproporzione di entità significativa o di notevole rilevanza tale da ritenere sussistente la donazione della differenza di valore, anche perchè sotto il profilo di appetibilità sul mercato il valore della nuda proprietà della quota di 1/3 di un immobile, sconta la ovvia difficoltà del reperimento di acquirenti, se non all'interno degli altri quotisti e all'interesse degli stessi, e con un prezzo (valore mercato) di cessione inferiore al valore astratto riconosciuto, tanto più avuto presente che la stima (per quanto riguarda gli edifici di cui ai mn. 1259 e 1283) è stata realizzata con il metodo
"Cost Approach", stimando dunque la somma del valore del suolo e del costo di ricostruzione degli edifici eventualmente deprezzati e non già il valore comparativo di vendite similari.
Secondariamente non può non escludersi a priori, che la differenza sia dipesa da una errata valutazione della cosa medesima da parte dello stesso, e che, pertanto, non vi sia stato alcun intento, da parte di quest'ultimo, di porre in essere un atto di liberalità.
Parte attrice non ha offerto alcuna prova, né presunzioni tali da ritenere che la cessione della quota di 1/3 di nuda proprietà dei beni immobili ad un prezzo inferiore a quello valutato dal CTU, possa dimostrare l'atto di liberalità da parte della madre in relazione alla differenza così risultante. SO
Tra l'altro la stessa parte attrice, adombrando all'opposto, una non piena e lucida capacità in capo alla de cuius (anche a pag. 2 della conclusionale di parte attrice si legge "il grave stato di salute che ha caratterizzato gli ultimi anni di vita della de cuius e, in particolare, il triennio 2017-2019 ... omissis ... rendendola, tra
l'altro, vulnerabile e non autosufficiente"), contraddice la tesi di una volontà donativa al momento della determinazione del prezzo di vendita.
La domanda attorea sul punto andrà pertanto rigettata perchè infondata in fatto e in diritto, non risultando manifestata alcuna volontà donativa da parte della de cuius nella cessione degli immobili in oggetto a favore di SO
e non sussistendo una sproporzione di prezzo così significativa Controparte_1
e rilevante.
pagina 19 di 27 *
IN MERITO ALLA POLIZZA AXA MPS MOSAICO EVOLUTION -
SUSSISTENZA DONAZIONE INDIRETTA
Su tale domanda parte convenuta ha eccepito che non vi sarebbe a monte la domanda relativa all'accertamento della simulazione.
Nel caso di specie non si ritiene che l'eccezione sia fondata.
Quello che va analizzato è se la polizza in oggetto possa essere intesa quale donazione indiretta.
Tale polizza è una polizza vita accesa con il versamento di un premio unico di euro 20.000,00 e con decorrenza dal 09.02.2015.
I beneficiari in caso di morte erano così individuati “Gli eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi”.
Successivamente risulta dalla comunicazione datata 25.04.2017 che la sig.ra ha cambiato il beneficiario della polizza indicando il solo Per_1 CP_1
.
[...]
Come ha chiarito la giurisprudenza, si tratta di una tipica donazione indiretta fino a prova contraria (Cass. 3263/2026) ove il pagamento del premio costituisce il
“negozio mezzo” (l'assicurazione) utilizzato per conseguire gli effetti del “negozio fine” (la donazione).
I primi pagati dunque costituiscono gli atti di liberalità e dunque soggetti a collazione.
Ora si ritiene che, stante l'unicità del premio versato, il valore della donazione non possa che essere quello iniziale (valore nominale) su cui andranno calcolati gli interessi legali (frutti civili) dalla data dell'avvenuta indicazione quale beneficiario di e dunque dal 25.04.2017. Controparte_1
Pertanto, tale donazione indiretta è soggetta a collazione.
IN MERITO AL TRASFERIMENTO DEI TITOLI OBBLIGAZIONARI INVESTITI
IN MONTE PASCHI DI SIENA SPA PER UN VALORE DI € 36.000,00 -
NULLITA' DELLA DONAZIONE
Su tale domanda parte convenuta ha eccepito che non vi sarebbe a monte la domanda relativa all'accertamento della simulazione.
pagina 20 di 27 Nel caso di specie non si ritiene che l'eccezione sia fondata.
Quello che va analizzato è se il trasferimento di detti titoli possa essere intesa quale donazione.
La Cassazione a Sezioni Unite con la decisione 18725/2017 ha affermato il seguente principio di diritto: "Il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l'esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta;
ne deriva che la stabilità dell'attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell'atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l'ipotesi della donazione di modico valore" Contr Dalla documentazione dimessa da parte di risulta in maniera inequivoca che su richiesta della de cuius sono stati trasferiti i titoli obbligazionari SO sopra richiamati a . Controparte_1
E nella specie si veda "Richiesta di trasferimento titoli" del 28/12/2016 ove risulta ordinante e beneficiario ove vengono così SO Controparte_1 trasferiti i seguenti titoli:
-codice interno 5085180 - BMPS 15/18 EM4 1.9 quantità 20000,00;
-codice interno 5087000 - BMPS 15/18 EMS 2.0 quantità 16000,00.
Per la Cassazione SSUU sopra richiamata tale trasferimento/operazione bancaria
"in adempimento dello iussum svolge in realtà una funzione esecutiva di un atto negoziale ad esso esterno, intercorrente tra il beneficiante e il beneficiario, il quale soltanto è in grado di giustificare gli effetti del trasferimento di valori da un patrimonio all'altro. Si è di fronte, cioè, non ad una donazione attuata indirettamente in ragione della realizzazione indiretta della causa donandi, ma ad una donazione tipica ad esecuzione indiretta."
Alcuna giustificazione è stata addotta da parte convenuta in Controparte_1 merito a tale provato e non contestato trasferimento.
Pacifico pertanto che nel caso di specie si configuri una donazione diretta, di cui deve essere dichiarata la nullità per mancanza della forma solenne.
pagina 21 di 27 Alla nullità della donazione consegue che i titoli obbligazionari devono intendersi parte della massa ereditaria.
IN MERITO AL TRASFERIMENTO DI 780.923 QUOTE INVESTITE NEL
FONDO ANIMA SFORZESCO PER UN IMPORTO TRASFERITO IL
10/01/2017 DI EURO 9.651,42 - NULLITA' DELLA DONAZIONE
Anche in relazione a detto trasferimento vale quanto sopra affermato.
Si tratta di una donazione diretta, nulla per mancanza di forma solenne. Contr Risulta infatti dalla documentazione dimessa da una richiesta di trasferimento titoli di data 28/12/2016 con ordinante e SO beneficiario . Controparte_1
Pacifico pertanto che nel caso di specie si configuri una donazione diretta, di cui deve essere dichiarata la nullità per mancanza della forma solenne.
Alla nullità della donazione consegue che le quote investite nel fondo Anima
Sforzesco devono intendersi parte della massa ereditaria.
IN MERITO AL CHIESTO ACCERTAMENTO DEL VALORE LIQUIDABILE ALLA Contr Contro POLIZZA PAGAMENTO PROTETTO EMESSA IN DATA 04.02.2015
APPOGGIATA AL CONTO CORRENTE 16398.14 ADESIONE
45003525392682/02
Francamente non si capisce la domanda attorea. Dalla documentazione dimessa Contr da risulta che tale polizza è relativa alle seguenti garanzie "Uso fraudolento mezzi di pagamento a seguito di furto, scippo, rapina o smarrimento" per un premio annuale di 48,00 euro.
Dalla documentazione in atti non emerge alcun valore liquidabile.
IN MERITO AL CHIESTO ACCERTAMENTO DEL VALORE LIQUIDABILE ALLA
POLIZZA INFORTUNI APPOGGIATA AL CONTO CORRENTE 5324.29
PROPOSTA 450023610690270 Contr Francamente non si capisce la domanda attorea considerato che ha così risposto "per la polizza infortuni appoggiata al conto corrente n. 5324.29
(proposta 450023610690270) vi precisiamo che l'unica documentazione che possiamo fornire in merito alla polizza Ex-Bav è il fascicolo informativo che mettiamo in allegato".
pagina 22 di 27 Sul punto la domanda è pertanto sfornita di prova alcuna.
IN MERITO ALLA DOMANDA RICONVENZIONALE SVOLTA DAL
CONVENUTO Controparte_1
Parte attrice sostiene che la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto sia inammissibile in relazione alla richiesta di rimborso della Controparte_1 quota pari ad euro 713,04 per le spese relative all'acquisto del loculo e ai lavori cimiteriali legati alla salma del defunto perchè priva di Persona_2 collegamento con l'oggetto della domanda principale.
Sul punto si condivide quanto eccepito da parte attrice.
Rimane invece ammissibile la domanda riconvenzionale per quanto riguarda le altre voci relative alle spese funerarie di . SO
Sul punto però va sicuramente esclusa la parcella emessa da CP_10
in quanto riguarda la dichiarazione di successione e voltura per riunione di
[...]
. Per_6
Infatti la affermazione contenuta al punto 3) dell'atto di citazione, per cui l'asse ereditario era al momento del decesso totalmente incapiente tanto da non comportare la divisione di alcunchè, non contestata da parte convenuta, comporta la logica conseguenza che alcuna dichiarazione di successione fosse necessaria, e che comunque non è stata certo disposta a favore di parte attrice ma nell'esclusivo interesse di al fine della riunione Controparte_1 dell'usufrutto alla nuda proprietà
Pertanto fondata e provata è solo la domanda nella parte relativa al rimborso in quota parte per le spese di servizio funebre (euro 3.550,00) cremazione (euro
563,47), tumulazione (euro 63,44).
Ne consegue che dovrà corrispondere a Parte_1
la somma di euro 2.088,46 pari alla metà della somma degli Controparte_1 importi sopra riportati pari a euro 4.176,91.
Da respingere invece la richiesta relativa alle spese sostenute per gli immobili oggetto di causa.
pagina 23 di 27 E' non contestato che sui pretesi lavori, mai parte convenuta , Controparte_1 ha interloquito con , che ovviamente non ne ha Parte_1 mai autorizzato la spesa.
Si tratta pertanto di spese di cui parte convenuta non ha dimostrato natura
(ordinaria o straordinaria) nè la necessità della loro effettuazione al fine di mantenere l'immobile e non di goderne.
RICOMPOSIZIONE MASSA EREDITARIA E AMMONTARE QUOTA
EREDITARIA
La massa ereditaria andrà così ricomposta:
-collazione della donazione indiretta relativa al versamento per la polizza AXA
MPS MOSAICO EVOLUTIONE n. 11276213 pari ad euro 20.000,00 oltre interessi legali dalla data del 25/04/2017 data dell'intervenuta modifica del beneficiario in caso di morte;
- titolo obbligazionario -codice interno 5085180 - BMPS 15/18 EM4 1.9 quantità
20000,00;
-titolo obbligazionario codice interno 5087000 - BMPS 15/18 EMS 2.0 quantità
16000,00;
-780,93 quote fondo obbligazionario "Anima Sforzesco".
La quota ereditaria spettante ex lege alla attrice è pari al 50% di dette somme e titoli obbligazionari, o somme equivalenti nel caso di smobilizzo/liquidazione.
Non è infatti emerso in istruttoria se tali obbligazioni e quote siano ancora nel possesso di e se questi le abbia o meno smobilizzate/liquidate, Controparte_1 nè prima nè dopo l'avvenuto decesso.
Nel caso in cui i predetti titoli obbligazionari e quote siano stati smobilizzati/liquidati da , consegue la DA per il Controparte_1 medesimo al versamento nei confronti di del Parte_1 miglior valore che gli stessi avessero o alla data dell'avvenuto decesso o al momento del loro smobilizzo/liquidazione da accertarsi in separato giudizio.
SPESE LEGALI
Ritenuto che alcune domande di parte attrice sono state rigettate, e che la domanda riconvenzionale è stata accolta solo in parte, si ritiene che le spese pagina 24 di 27 legali debbano essere ripartite in ragione di 4/5 pari ad euro 8.688,00 a favore di parte attrice e per il rimanente 1/5, pari ad euro 2.172,00 compensate fra le parti e così calcolate: fascia di riferimento - valore indeterminato complessità media - parametri medi fase studio euro 2.127,00; fase introduttiva euro 1.416,00; fase istruttoria euro
3.738,00; fase decisoria euro 3.579,00.
Totale euro 10.860,00 da frazionare (4/5 e 1/5) come sopra.
Le spese di CTU del geom. vanno invece integralmente compensate CP_9 fra le parti, in quanto se da un lato è emerso che il CTU ha valutato un valore maggiore rispetto al prezzo di cessione, la relativa domanda di simulazione è stata rigettata. La spesa del CTP di parte convenuta resta a carico della medesima parte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa istanza, eccezione e domanda disattesa,
ACCERTA e DICHIARA per le motivazioni sopra riportate, la donazione indiretta per quanto attiene al valore corrisposto dalla de cuius , pari ad SO euro 20.000,00, per la polizza n. 11276213 Controparte_5 avvenuta in data 25/04/2017 con l'indicazione del beneficiario in caso di morte del solo;
Controparte_1
ACCERTA e DICHIARA per le motivazioni sopra riportate, la nullità per mancanza di forma solenne della donazione disposta dalla de cuius SO in favore di in relazione ai titoli obbligazionari -codice interno Controparte_1
5085180 - BMPS 15/18 EM4 1.9 quantità 20000,00 e codice interno 5087000 -
BMPS 15/18 EMS 2.0 quantità 16000,00;
ACCERTA e DICHIARA per le motivazioni sopra riportate la nullità per mancanza di forma solenne della donazione disposta dalla de cuius SO in favore di delle 780,93 quote fondo obbligazionario "Anima Controparte_1
Sforzesco";
ACCERTA e DICHIARA che la massa ereditaria della de cuius è SO così composta:
pagina 25 di 27 -euro 20.000,00 oltre interessi legali dalla data del 25/04/2017 data dell'intervenuta modifica del beneficiario in caso di morte;
- titolo obbligazionario -codice interno 5085180 - BMPS 15/18 EM4 1.9 quantità
20000,00;
-titolo obbligazionario codice interno 5087000 - BMPS 15/18 EMS 2.0 quantità
16000,00;
-780,93 quote fondo obbligazionario "Anima Sforzesco", conseguentemente, stante la richiesta di divisione
DA a versare a Controparte_1 CP_1 Parte_1 la somma di euro 10.000,00 oltre interessi legali dal 25/04/2017 e DISPONE, ordinando al relativo istituto di credito le conseguenti intestazione, che i seguenti titoli obbligazionari già intestati alla de cuius : SO
- titolo obbligazionario -codice interno 5085180 - BMPS 15/18 EM4 1.9 quantità
20000,00;
-titolo obbligazionario codice interno 5087000 - BMPS 15/18 EMS 2.0 quantità
16000,00;
-780,93 quote fondo obbligazionario "Anima Sforzesco", stante la nullità dichiarata della loro donazione a favore di , Controparte_1 vengano intestati in ragione del 50% ciascuno a Parte_1
e ;
[...] Controparte_1 nel caso in cui i predetti titoli obbligazionari siano stati smobilizzati/liquidati da
DA a corrispondere a Controparte_1 Controparte_1
il miglior valore che gli stessi avevano o alla data Parte_1 dell'avvenuto decesso o al momento del loro smobilizzo/liquidazione, da accertarsi in separato giudizio.
DA , in ragione del parziale Parte_1 accoglimento della domanda riconvenzionale per i motivi sopra indicati, a rimborsare a la somma di euro 2.088,46 pari al del 50% Controparte_1 della complessiva somma relativa alle spese funerarie, di cremazione e di tumulazione di . SO
pagina 26 di 27 DA a rimborsare a Controparte_1 Parte_1
in ragione dei 4/5 le spese e competenze legali del presente
[...] procedimento e dunque euro 8.688,00 oltre accessori di legge (spese generali
15%, CPA e IVA se effettivamente dovuta) e rimborso delle spese vive
(contributo unificato, marca iscrizione a ruolo, ecc ...).
COMPENSA integralmente tra le parti il rimanente 1/5 delle spese legali pari a euro 2.172,00.
PONE le spese di CTU del geom. a carico del 50% ciascuno a CP_9
e , con vincolo di solidarietà a Parte_1 Controparte_1 favore del CTU. Le spese di CTP del convenuto rimangono Controparte_1 integralmente a proprio carico.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Sentenza esecutiva ex lege
Rovigo, 31 marzo 2025
Il GOP
Antonio Bortoluzzi
pagina 27 di 27