Decreto 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, decreto 17/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
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LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del Consigliere dott. ssa Paola Martorana, ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento camerale n. 2862 2024 V.G., avente ad oggetto: equa riparazione ex L. n. 89/2001, ad istanza
[...]
, quale erede di Parte_1 C.F._1
deceduto il 2 novembre 2023 rappresentato e Persona_1 difeso dall'avvocato RUSSO MARIO E C.F._2
DALL'AVV. Claudio Gagliardo
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro-tempore Controparte_1
La Corte, letto il ricorso presentato in data 16/10/2024 da Parte_1
con il quale viene richiesto l'indennizzo per l'irragionevole
[...] durata del processo svoltosi dinanzi al Tribunale di NO , introdotto con citazione notificata il 7.7.1993 e definito con sentenza pubblicata il 10.2.2006, nonché dinanzi alla Corte d'appello di Napoli, introdotto con citazione notificata il 2.5.2006 e definito con sentenza pubblicata l'8.11.2012, nonché dinanzi alla Corte di Cassazione introdotto con ricorso notificato in data 7.3.2013 e definito con ordinanza pubblicata in data 16.5.2017, nonché dinanzi alla Corte d'appello in sede di rinvio, introdotto con citazione notificata in data 8.1.2018 e definito con sentenza pubblicata in data
14.4.2023; letto l'art.4 della legge n. 89 del 2001, alla cui stregua la domanda di riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva;
Vista la documentazione allegata, e rilevato che il giudizio de quo ha avuto una durata di anni 12, mesi 7 e giorni 3 per il giudizio di primo grado, di anni
6, mesi 6 e giorni 6 per il giudizio di appello, di anni 4, mesi 2 e giorni 9 per il giudizio di Cassazione, di anni 5, mesi 3 e giorni 6 per il giudizio di rinvio, e cioè una durata complessiva di anni 28, mesi 6 e giorni 24;
richiamato il principio secondo cui, ai fini dell'accertamento della violazione del termine ragionevole del processo, ai sensi della l. n. 89 del 2001, poiché lo stesso va determinato, di regola, in tre anni per il primo grado, due per il secondo ed uno per ciascuna fase successiva, la durata ragionevole del giudizio di rinvio - tanto quello disposto dalla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 383 c.p.c., quanto quello disposto dal giudice d'appello, ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c. - va individuata nella misura di un anno in quanto prosecuzione del processo originario ( Cass. sez. 2, ordinanza n. 22299 del 05/09/2019)
Rilevato quindi che il giudizio in esame eccede di anni 21, mesi 6 e giorni 24, rispetto ai termini di cui all'art. 2, comma 2 bis, della legge n. 89/2001;
Valutati la complessità del caso, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento nonché degli altri soggetti chiamati a concorrere o a contribuire alla sua definizione;
Letto l'art. 2 bis, comma 1, della legge n.89 del 2001, nella formulazione attualmente vigente, laddove prevede che “il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro non inferiore a euro 400 e non superiore a euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine di durata ragionevole del processo. La somma liquidata può essere incrementata fino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo”, nonché il comma 1 ter del medesimo art. 2 bis secondo cui “ la somma può essere diminuita fino a un terzo nel caso di integrale rigetto delle richieste della parte ricorrente nel procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce”; tenuto conto dell'esito del processo in cui si è verificata la violazione, della natura degli interessi coinvolti, del comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento nonché del valore e della rilevanza della causa, anche in relazione alle condizioni personali della parte;
Considerato che
, ai sensi dell'art. 2 bis, comma 3, della L. n. 89/2001, come modificato dal D.L. n. 83/2012, conv. in L. n. 134/2012, la misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa;
Ritenuto che in considerazione degli interessi coinvolti, dell'esito della lite, e del valore e della rilevanza della causa anche in considerazione delle condizioni personali della parte, sia equo ex art. 2056 c.c., riconoscere la somma di € 400,00( nei limiti di cui al citato art. 2 bis, comma 3) per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccedono i termini citati, per un importo complessivo pari ad €8.800,00;
Ritenuto che le spese debbano seguire la soccombenza e che debbano essere liquidate facendo applicazione del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come aggiornato dal DM n. 147/2022, con attribuzione, applicando nella misura del
10% la maggiorazione richiesta in considerazione della redazione dell'atto mediante l'impiego di collegamenti ipertestuali;
INGIUNGE al , in persona del Ministro pro tempore, di pagare Controparte_1 senza dilazione in favore di quale erede di Parte_1
la somma di € 8.800,00 , a titolo di equa Persona_1 riparazione, oltre interessi legali dal deposito del ricorso al soddisfo, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione, nonché di pagare le spese processuali in favore di parte ricorrente che liquida in € 27,00 per spese ed in € 623,7 per compenso professionale oltre 15% per rimborso spese generali, IVA, CPA come per legge, con attribuzione all'Avv.RUSSO MARIO e all'avv. Claudio Gagliardo dichiaratisi anticipatari.
Così deciso in Napoli in data 16/03/2025
Il Consigliere
Dott.ssa Paola Martorana 3