Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 04/06/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5104/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
All'udienza di oggi 4 giugno 2025, alle ore 9.15, è presente l'Avv. Marco Marmottini in sostituzione degli Avv.ti Beltrami e Negrini per . Controparte_1
Nessuno è presente per il convenuto.
L'Avv. Marmottini si riporta alle conclusioni già spiegate nel ricorso introduttivo e successive integrazioni e verbali di udienza e ne chiede l'integrale accoglimento. Con vittoria di spese ed onorari. il Giudice si ritira in camera di consiglio, autorizzando l'Avv. Marmottini a non presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice alle ore 12.02. rientra in udienza e pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc, come da provvedimento che segue, parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
Dott. L. Cecilia Baldesi
(firmato digitalmente)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Il Tribunale di Perugia nella persona del Got Dott. L. Cecilia Baldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 5104/2023 R.G., promossa da:
, C.F. , nato a [...] il [...], residente Controparte_1 CodiceFiscale_1 in Castel Rinaldi (Pg), Via Sacca n. 26, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Beltrami e dall'Avv.
Alessandra levito Negrini, in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio ex art. 83 terzo comma cpc, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Brescia, Via Solferino n. 20/c;
RICORRENTE
Contro
C.F. Controparte_2
P.IV , in persona del legale rappresentante pro tempore, con C.F._2 P.IVA_1
sede in Roma, Via Bveno n. 58;
CONVENUTA CONTUMACE
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
Fatto e svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 281 decies cpc conveniva in giudizio la ditta individuale Controparte_1
convenuta perché accertata e dichiarata la responsabilità della , Parte_1 venisse condannata al pagamento della somma di € 16.210,00 in favore del ricorrente a titolo di risarcimento danni.
a sostegno delle proprie ragioni deduceva atto di citazione ritualmente notificato Parte_2
Era di avere sottoscritto in data 17 febbraio 2021 un contratto con la ditta convenuta per la Pt_3
fornitura e posa in opera di serramenti ed accessori al costo complessivo di € 26.705,80. Riferiva che tra le parti era stato anche sottoscritto un contratto di esecuzione dello sconto in fattura per ecobonus, super ecobonus e bonus casa.
Il ricorrente riferisce di avere anticipato la somma di € 10.004,69 dopo di che iniziarono i lavori che però nel mese di settembre 2021 non erano terminati, mentre erano emersi gravi vizi che dimostravano la superficialità con cui erano state eseguite le opere. riferiva di avere quindi inviato lettera alla convenuta per la risoluzione del contratto Parte_2
a causa dell'inadempimento dell'appaltatore.
Il ricorrente riferiva di avere poi depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo e che il ctu aveva accertato l'esistenza di vizi, stimando il costo per la loro eliminazione in € 16.210.00.
Il ricorrente da ultimo ritiene applicabile al caso di specie la procedura di cui all'art. 281 quinques cpc e che la domanda non è soggetta a condizioni di procedibilità. Insisteva quindi nelle proprie conclusioni.
Fissata l'udienza con provvedimento del 19 gennaio 2024 la parte ricorrente provvedeva tempestivamente alla notifica del ricorso e del decreto alla ditta convenuta la quale però non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 22 maggio 2025 veniva quindi dichiarata la contumacia della ditta individuale
. Parte_1
Con successivo provvedimento del 6 novembre 2024 venivano ammesse le prove ed espletata tutta l'attività istruttoria all'udienza del 23 aprile 2025 la causa veniva trattenuta in riserva previa concessione di un termine per note sino al 12 maggio 2025.
Motivi della decisione
La domanda proposta da è fondata e pertanto deve essere accolta. Controparte_1
Va innanzitutto rilevato che la convenuta, seppur ritualmente convenuta in giudizio Controparte_3
non ha inteso costituirsi in giudizio. Comportamento questo che, anche se non determinante ai fini della decisione, non può essere sottaciuto.
Dalla istruttoria espletata è emersa in modo chiaro la responsabilità della ditta convenuta nella esecuzione delle opere commissionate.
Dalla ctu espletata in sede di ATP è emerso in modo non equivoco che il lavoro commissionato in forza del contratto tra le parti concluso nel mese di febbraio 2021 è stato effettuato in modo grossolano e da personale non esperto.
Va evidenziato che i lavori riguardavano la fornitura e la posa in opera di serramenti ed accessori relativi all'immobile di proprietà attorea sito in Castel Rinaldi (PG), Via Sacca n. 26. Dal contratto in atti risulta anche che il prezzo era stato concordato in € 26.705,80.
Il Ctu a seguito degli accertamenti effettuati ha rilevato che il lavoro “risulta eseguito in modo complessivamente grossolano e con numerose criticità ed imprecisioni” evidenziando che probabilmente è stato effettuato da personale non esperto e non specializzato. Il ctu ha poi rilevato che mancano alcuni fissaggi, finiture su vari punti e regolazione per la normale funzionalità degli infissi, concludendo che “i lavori sono incompleti e malfatti”. Ha anche accertato che “alcuni infissi
e zanzariere, risultano di dimensioni non corrispondenti ai vani murari esistenti” concludendo che detti infissi e dette zanzariere devono essere sostituite. Ha poi concluso che per la eliminazione dei vizi il costo ammonta ad € 16.210.00.
All'udienza del 23 aprile 2025 è stato sentito Direttore dei lavori sull'immobile di Testimone_1
proprietà del ricorrente il quale, dopo avere riconosciuto il contratto concluso tra le parti, ha riferito che i vizi emersero quasi subito e che consistevano in errori sulla verniciatura degli infissi, nelle chiusure oltre che problemi relativi alla misura degli infissi. Il teste ha anche riferito che il ricorrente aveva versato alla ditta convenuta un acconto di € 10.000.00.
Tenuto conto di quanto osservato, le prove e l'ATP espletato ed acquisito nel presente procedimento consentono di ritenere fondata la domanda proposta dal ricorrente. Va, inoltre, rilevato che, nel caso in esame, la parte convenuta non costituendosi in giudizio non ha contestato né i fatti né il quantum e di conseguenza, ai sensi dell'art. 115 primo comma cpc, la circostanza della esistenza dei vizi deve ritenersi pacificamente ammessa. E' noto, infatti, che ai sensi dell'art. 115, comma primo cpc, il giudice deve porre a fondamento della sua decisione anche i " fatti non specificamente contestati dalla parte costituita ".
In conclusione, accertata l' esistenza dei vizi la ditta individuale ( ) Parte_1 Parte_1 deve essere condannata al pagamento in favore di della somma di € 16.210,00, oltre Controparte_1
gli interessi sino al saldo.
Quanto alle spese liquidate in dispositivo, in misura media tra i valori minimi e massimi previsti dal
D.M. 147/2022, entro il valore di € 26.000,00, vale il principio della soccombenza e vanno poste definitivamente a carico della in persona del Controparte_4
legale rappresentante, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 5104/2023, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
- accoglie la domanda proposta da;
Controparte_1
- condanna conseguentemente la ditta individuale in persona del Parte_1 legale rappresentante, al pagamento in favore di , della somma di € 16.210,00, dal Controparte_1
dovuto al saldo effettivo;
- condanna la ditta individuale in persona del legale Parte_1
rappresentante, al pagamento in favore di , al pagamento delle spese di giudizio che Controparte_1 liquida in complessivi € 3.503,00, € 237,00 per contributo unificato, oltre rimborso forfettario, cap ed iva come per legge.
Così deciso in Perugia il 4 giugno 2025
Il Giudice Dott. L. Cecilia Baldesi
(firmato digitalmente)