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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 03/12/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 429/2024 R.G.
Tribunale di Verbania Ruolo lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 3.12.2025 avanti al Giudice, dott. Claudio Michelucci, compaiono per parte ricorrente l'avv. ROVESCALLI in sostituzione dell'avv. BORASO per parte l'avv. BIGI in sostituzione dell'avv. PASUT CP_1
nessuno per parte convenuta Controparte_2
L'avv. ROVESCALLI si riporta al ricorso e alle note conclusive e precisa che, come da istruzioni ricevute dal dominus, la domanda è da intendersi esclusivamente formulata nei confronti del datore di lavoro come indicato in ricorso. L'avv. BIGI si riporta alle note difensive e alla memoria autorizzata, con le relative conclusioni.
Il Giudice informa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle cause della mattina.
I procuratori delle parti acconsentono alla lettura della sentenza anche in loro assenza.
Il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, nessuno presente, decide la causa, pronunciando la sentenza con motivazione contestuale scritta in calce al presente verbale. Il Giudice Claudio Michelucci
N. 429/2024 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 429/2024 R.G. Lav. promossa da:
(c.f. ) nata in [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Paruzzaro Via Piana 46, rappresentata e difesa dall'avv. Alexander BORASO ed elettivamente domiciliata in Torino, Via Luigi Cherubini n. 50, presso lo studio del difensore, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
(c.f. titolare della ditta individuale Controparte_2 C.F._2
(p. iva ) con sede legale in Controparte_2 P.IVA_1
Paruzzaro, Via Sarria 16
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
E
[...]
(c.f. in persona del Controparte_3 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma Via Ciro il Grande 21, elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di RA TO (VB), in Corso
Marconi n. 99, rappresentato e difeso, in forza di procura generale alle liti del 22/3/2024,
Repertorio n.37875, Raccolta n.7313, per atti Dott. Notaio in Roma, Persona_1 dall'Avv. Franco Pasut
TE CH
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
Dichiarare tenuto e condannare il sig. quale titolare della ditta Controparte_2 individuale al paga-mento in favore della Controparte_2 ricorrente d a accertanda in corso di causa, a titolo di assegno per il nucleo familiare (ANF) riferiti agli anni 2019, 2020 e 2021 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria delle spese e competenze di causa, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA e spese successive occorrende.
Terzo chiamato : CP_1 A) IN VIA PRELIMINARE Piaccia al Tribunale Ill.mo adito rigettare il ricorso proposto da in quanto inammissibile, per intervenuta decadenza Parte_1
NATA NEL MERITO, rigettare il ricorso in quanto infondato. C) IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, dichiarare che nei confronti della Sig.ra non vi sono le condizioni per il pagamento della prestazione invocata per i Parte_1 motivi esposti al paragrafo 1.8. D) IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA dichiarare la prescrizione delle prestazioni richieste da Parte_1
E) IN VIA UBORDINATA mandare esente l' da ogni spesa di giudizio CP_1 non avendo l'Istituto posto in essere le condizioni per il presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta omettendo l'esposizione dello svolgimento del processo, a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009, salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso depositato l'11.10.2024, esponeva: Parte_1
- di aver lavorato alle dipendenze della ditta individuale Controparte_2
dal 03.12.2019 al 23.11.2021 con contratto di lavoro a tempo pieno
[...] indeterminato, con mansioni di operaia di 6° livello ex CCNL Metalmeccanico e Industria;
- di avere presentato, quindi, domanda presso l' di competenza per ottenere il CP_1
pagamento dell'assegno familiare (ANF) per gli anni: 2019, 2020 e 2021;
- che il rapporto di lavoro si interrompeva per dimissioni in data 23.11.2021 senza che alla ricorrente venissero corrisposti gli assegni familiari per i due figli minori, per un ammontare complessivo dovuto pari ad € 3.467,29.
Su queste premesse, la ricorrente domandava la condanna del datore di lavoro al pagamento della predetta somma, a titolo di assegni per il nucleo familiare (ANF) riferiti agli anni 2019,
2020 e 2021.
Parte resistente non si costituiva in giudizio e deve, pertanto ritenersi, contumace.
Alla prima udienza, il Giudice ritenuto che la causa fosse comune all' ordinava CP_1
l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente previdenziale.
Si costituiva in giudizio, quindi, l' eccependo la decadenza ex art. 47 comma 3 D.P.R. CP_1
n. 639 del 1970, la prescrizione e, comunque, contestando la fondatezza del ricorso. Si perveniva, quindi, all'odierna udienza nella quale le parti richiamavano le rispettive conclusioni e, in particolare, parte ricorrente precisava che la domanda doveva intendersi svolta nei confronti del solo datore di lavoro. All'esito della discussione, la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale.
La domanda formulata nei confronti del datore di lavoro non può trovare accoglimento.
E' pacifico che la ricorrente abbia presentato all' domanda per ottenere il pagamento CP_1
degli assegni per il proprio nucleo familiare per i periodi 03.12.2019 - 30.06.2020, 01.07.2020
-30.06.2021, 01.7.2021 – 23.11.2021.
Con il ricorso depositato, ha quindi lamentato che il datore di lavoro non le abbia accreditato tali assegni, avendo d'altronde confermato l' che non risultano neppure presenti CP_1 conguagli relativi agli ANF da parte del datore di lavoro.
Nella parte in diritto del ricorso, la parte ricorrente ha osservato che “la materiale erogazione degli ANF compete al datore di lavoro ma non costituisce alcun costo per l'Azienda posto che quanto erogato viene posto in compensazione con i contributi dovuti all' “e ha così, in sostanza, CP_1
individuato nel datore di lavoro il soggetto obbligato al pagamento. La domanda non è stata estesa nei confronti dell' neppure all'esito dell'ordine del giudice di integrazione del CP_1
contraddittorio ex art. 107 c.p.c.
Ora, in realtà, l'unico soggetto obbligato alla erogazione degli assegni familiari deve essere considerato l' assumendo il datore di lavoro la posizione solo di adjectus solutionis CP_1
causa.
Si tratta di principio consolidato nella giurisprudenza, affermato in relazione alle diverse ipotesi di prestazioni previdenziali nelle quali il trattamento è anticipato dal datore di lavoro e ribadito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 3076 del 2022, contenente il richiamo agli specifici precedenti in tema di assegni familiari secondo cui “unico obbligato all'erogazione degli assegni familiari è l' mentre il datore di lavoro, quando corrisponde i relativi importi, CP_1 assume la posizione di semplice adiectus solutionis causa e pertanto solo l' predetto - e non il CP_3 datore di lavoro - è legittimato passivamente nelle controversie relative al pagamento di tale prestazione previdenziale (Cass. n. 862 del 1988; Cass. n. 1186 del 1985; Cass. n. 1646 del 1982;
Cass. n. 19873 del 1981)” – vd. anche Corte appello Genova sez. lav., 11/04/2022 n.74 e Corte appello Genova sez. lav., 28/12/2021 n.299 -. Il meccanismo, richiamato dalla stessa ricorrente, che poggia sulla compensazione tra i contributi dovuti dal datore di lavoro (in qualità di sostituto d'imposta del dipendente) e quanto dallo stesso anticipato a titolo di assegni nucleo familiare (in qualità di delegato dell' ) risponde a una ratio di semplificazione degli atti giuridici e non muta la CP_3
soggettività passiva dell'obbligazione.
D'altronde, tale meccanismo trova la sua ragion d'essere solo nell'ambito di un rapporto di lavoro in corso sicché, nella specie, a maggior ragione, deve escludersi la legittimazione passiva del datore di lavoro posto che la pretesa è fatta valere pacificamente in relazione ad un rapporto di lavoro concluso (cfr. Corte d'appello di Milano n. 136/2024).
Ora, a fronte della chiamata nei confronti dell' ordinata dal Giudice, parte ricorrente CP_1
non ha esteso la domanda nei confronti dell'Ente e anzi ha espressamente indicato che la domanda doveva intendersi comunque quella di cui al ricorso, limitata al datore di lavoro.
Va anche evidenziato che nessuna estensione automatica delle domande al terzo si produce nel caso di chiamata in causa per ordine del giudice (“Il litisconsorzio meramente processuale, che si verifica in caso di chiamata in causa, per ordine del giudice, di un terzo cui è ritenuta comune la controversia, impone la presenza in causa del terzo anche nei successivi gradi di giudizio, ma non comporta che a tale soggetto debbano ritenersi automaticamente estese le domande e le conclusioni formulate nei confronti di altri soggetti processuali, occorrendo a tal fine un'espressa manifestazione di volontà al riguardo. La chiamata in causa del terzo per ordine del giudice può mirare, infatti, tanto
a evitare al terzo gli effetti pregiudizievoli della sentenza resa fra le parti quanto a prevenire la possibilità di giudicati contraddittori, ma in entrambi i casi, pur determinandosi in vista del superiore interesse al corretto funzionamento del processo una limitazione del principio della libertà di agire, non vi è alcuna proposizione d'ufficio della domanda né sostituzione del giudice alle parti nell'estensione del giudizio, onde non risultano derogate le regole di cui agli articoli 99 e 112 c.p.c. che individuano nella domanda e nell'eccezione di parte i limiti dell'attività giurisdizionale” -
Cassazione civile sez. VI, 19/07/2019, n.19605).
Sulla base delle predette argomentazioni, aderendo ai sopra esposti principi, la domanda di condanna all'erogazione dell'importo dovuto a titolo di assegni per il nucleo familiare formulata nei (soli) confronti del datore di lavoro deve essere rigettata per carenza di legittimazione passiva, mentre alcuna pronuncia può adottarsi nei confronti dell' in CP_1
assenza di domanda. Nulla deve disporsi sulle spese sia nei rapporti fra parte ricorrente e parte resistente, stante la contumacia di quest'ultima sia nei rapporti tra ricorrente e in assenza di domanda CP_1
di rifusione delle spese oltre che tenuto conto della posizione dell'ente quale terzo chiamato in causa iussu iudicis.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di quale titolare Controparte_2
della ditta individuale IO METAL DI KANE YAYE COURA IO e, per l'effetto, rigetta le domande proposte da parte ricorrente nei confronti del medesimo.
Nulla sulle spese di lite.
Verbania, 3.12.2025
Il Giudice Claudio Michelucci
Tribunale di Verbania Ruolo lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 3.12.2025 avanti al Giudice, dott. Claudio Michelucci, compaiono per parte ricorrente l'avv. ROVESCALLI in sostituzione dell'avv. BORASO per parte l'avv. BIGI in sostituzione dell'avv. PASUT CP_1
nessuno per parte convenuta Controparte_2
L'avv. ROVESCALLI si riporta al ricorso e alle note conclusive e precisa che, come da istruzioni ricevute dal dominus, la domanda è da intendersi esclusivamente formulata nei confronti del datore di lavoro come indicato in ricorso. L'avv. BIGI si riporta alle note difensive e alla memoria autorizzata, con le relative conclusioni.
Il Giudice informa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle cause della mattina.
I procuratori delle parti acconsentono alla lettura della sentenza anche in loro assenza.
Il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, nessuno presente, decide la causa, pronunciando la sentenza con motivazione contestuale scritta in calce al presente verbale. Il Giudice Claudio Michelucci
N. 429/2024 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 429/2024 R.G. Lav. promossa da:
(c.f. ) nata in [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Paruzzaro Via Piana 46, rappresentata e difesa dall'avv. Alexander BORASO ed elettivamente domiciliata in Torino, Via Luigi Cherubini n. 50, presso lo studio del difensore, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
(c.f. titolare della ditta individuale Controparte_2 C.F._2
(p. iva ) con sede legale in Controparte_2 P.IVA_1
Paruzzaro, Via Sarria 16
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
E
[...]
(c.f. in persona del Controparte_3 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma Via Ciro il Grande 21, elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di RA TO (VB), in Corso
Marconi n. 99, rappresentato e difeso, in forza di procura generale alle liti del 22/3/2024,
Repertorio n.37875, Raccolta n.7313, per atti Dott. Notaio in Roma, Persona_1 dall'Avv. Franco Pasut
TE CH
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
Dichiarare tenuto e condannare il sig. quale titolare della ditta Controparte_2 individuale al paga-mento in favore della Controparte_2 ricorrente d a accertanda in corso di causa, a titolo di assegno per il nucleo familiare (ANF) riferiti agli anni 2019, 2020 e 2021 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria delle spese e competenze di causa, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA e spese successive occorrende.
Terzo chiamato : CP_1 A) IN VIA PRELIMINARE Piaccia al Tribunale Ill.mo adito rigettare il ricorso proposto da in quanto inammissibile, per intervenuta decadenza Parte_1
NATA NEL MERITO, rigettare il ricorso in quanto infondato. C) IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, dichiarare che nei confronti della Sig.ra non vi sono le condizioni per il pagamento della prestazione invocata per i Parte_1 motivi esposti al paragrafo 1.8. D) IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA dichiarare la prescrizione delle prestazioni richieste da Parte_1
E) IN VIA UBORDINATA mandare esente l' da ogni spesa di giudizio CP_1 non avendo l'Istituto posto in essere le condizioni per il presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta omettendo l'esposizione dello svolgimento del processo, a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009, salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso depositato l'11.10.2024, esponeva: Parte_1
- di aver lavorato alle dipendenze della ditta individuale Controparte_2
dal 03.12.2019 al 23.11.2021 con contratto di lavoro a tempo pieno
[...] indeterminato, con mansioni di operaia di 6° livello ex CCNL Metalmeccanico e Industria;
- di avere presentato, quindi, domanda presso l' di competenza per ottenere il CP_1
pagamento dell'assegno familiare (ANF) per gli anni: 2019, 2020 e 2021;
- che il rapporto di lavoro si interrompeva per dimissioni in data 23.11.2021 senza che alla ricorrente venissero corrisposti gli assegni familiari per i due figli minori, per un ammontare complessivo dovuto pari ad € 3.467,29.
Su queste premesse, la ricorrente domandava la condanna del datore di lavoro al pagamento della predetta somma, a titolo di assegni per il nucleo familiare (ANF) riferiti agli anni 2019,
2020 e 2021.
Parte resistente non si costituiva in giudizio e deve, pertanto ritenersi, contumace.
Alla prima udienza, il Giudice ritenuto che la causa fosse comune all' ordinava CP_1
l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente previdenziale.
Si costituiva in giudizio, quindi, l' eccependo la decadenza ex art. 47 comma 3 D.P.R. CP_1
n. 639 del 1970, la prescrizione e, comunque, contestando la fondatezza del ricorso. Si perveniva, quindi, all'odierna udienza nella quale le parti richiamavano le rispettive conclusioni e, in particolare, parte ricorrente precisava che la domanda doveva intendersi svolta nei confronti del solo datore di lavoro. All'esito della discussione, la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale.
La domanda formulata nei confronti del datore di lavoro non può trovare accoglimento.
E' pacifico che la ricorrente abbia presentato all' domanda per ottenere il pagamento CP_1
degli assegni per il proprio nucleo familiare per i periodi 03.12.2019 - 30.06.2020, 01.07.2020
-30.06.2021, 01.7.2021 – 23.11.2021.
Con il ricorso depositato, ha quindi lamentato che il datore di lavoro non le abbia accreditato tali assegni, avendo d'altronde confermato l' che non risultano neppure presenti CP_1 conguagli relativi agli ANF da parte del datore di lavoro.
Nella parte in diritto del ricorso, la parte ricorrente ha osservato che “la materiale erogazione degli ANF compete al datore di lavoro ma non costituisce alcun costo per l'Azienda posto che quanto erogato viene posto in compensazione con i contributi dovuti all' “e ha così, in sostanza, CP_1
individuato nel datore di lavoro il soggetto obbligato al pagamento. La domanda non è stata estesa nei confronti dell' neppure all'esito dell'ordine del giudice di integrazione del CP_1
contraddittorio ex art. 107 c.p.c.
Ora, in realtà, l'unico soggetto obbligato alla erogazione degli assegni familiari deve essere considerato l' assumendo il datore di lavoro la posizione solo di adjectus solutionis CP_1
causa.
Si tratta di principio consolidato nella giurisprudenza, affermato in relazione alle diverse ipotesi di prestazioni previdenziali nelle quali il trattamento è anticipato dal datore di lavoro e ribadito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 3076 del 2022, contenente il richiamo agli specifici precedenti in tema di assegni familiari secondo cui “unico obbligato all'erogazione degli assegni familiari è l' mentre il datore di lavoro, quando corrisponde i relativi importi, CP_1 assume la posizione di semplice adiectus solutionis causa e pertanto solo l' predetto - e non il CP_3 datore di lavoro - è legittimato passivamente nelle controversie relative al pagamento di tale prestazione previdenziale (Cass. n. 862 del 1988; Cass. n. 1186 del 1985; Cass. n. 1646 del 1982;
Cass. n. 19873 del 1981)” – vd. anche Corte appello Genova sez. lav., 11/04/2022 n.74 e Corte appello Genova sez. lav., 28/12/2021 n.299 -. Il meccanismo, richiamato dalla stessa ricorrente, che poggia sulla compensazione tra i contributi dovuti dal datore di lavoro (in qualità di sostituto d'imposta del dipendente) e quanto dallo stesso anticipato a titolo di assegni nucleo familiare (in qualità di delegato dell' ) risponde a una ratio di semplificazione degli atti giuridici e non muta la CP_3
soggettività passiva dell'obbligazione.
D'altronde, tale meccanismo trova la sua ragion d'essere solo nell'ambito di un rapporto di lavoro in corso sicché, nella specie, a maggior ragione, deve escludersi la legittimazione passiva del datore di lavoro posto che la pretesa è fatta valere pacificamente in relazione ad un rapporto di lavoro concluso (cfr. Corte d'appello di Milano n. 136/2024).
Ora, a fronte della chiamata nei confronti dell' ordinata dal Giudice, parte ricorrente CP_1
non ha esteso la domanda nei confronti dell'Ente e anzi ha espressamente indicato che la domanda doveva intendersi comunque quella di cui al ricorso, limitata al datore di lavoro.
Va anche evidenziato che nessuna estensione automatica delle domande al terzo si produce nel caso di chiamata in causa per ordine del giudice (“Il litisconsorzio meramente processuale, che si verifica in caso di chiamata in causa, per ordine del giudice, di un terzo cui è ritenuta comune la controversia, impone la presenza in causa del terzo anche nei successivi gradi di giudizio, ma non comporta che a tale soggetto debbano ritenersi automaticamente estese le domande e le conclusioni formulate nei confronti di altri soggetti processuali, occorrendo a tal fine un'espressa manifestazione di volontà al riguardo. La chiamata in causa del terzo per ordine del giudice può mirare, infatti, tanto
a evitare al terzo gli effetti pregiudizievoli della sentenza resa fra le parti quanto a prevenire la possibilità di giudicati contraddittori, ma in entrambi i casi, pur determinandosi in vista del superiore interesse al corretto funzionamento del processo una limitazione del principio della libertà di agire, non vi è alcuna proposizione d'ufficio della domanda né sostituzione del giudice alle parti nell'estensione del giudizio, onde non risultano derogate le regole di cui agli articoli 99 e 112 c.p.c. che individuano nella domanda e nell'eccezione di parte i limiti dell'attività giurisdizionale” -
Cassazione civile sez. VI, 19/07/2019, n.19605).
Sulla base delle predette argomentazioni, aderendo ai sopra esposti principi, la domanda di condanna all'erogazione dell'importo dovuto a titolo di assegni per il nucleo familiare formulata nei (soli) confronti del datore di lavoro deve essere rigettata per carenza di legittimazione passiva, mentre alcuna pronuncia può adottarsi nei confronti dell' in CP_1
assenza di domanda. Nulla deve disporsi sulle spese sia nei rapporti fra parte ricorrente e parte resistente, stante la contumacia di quest'ultima sia nei rapporti tra ricorrente e in assenza di domanda CP_1
di rifusione delle spese oltre che tenuto conto della posizione dell'ente quale terzo chiamato in causa iussu iudicis.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di quale titolare Controparte_2
della ditta individuale IO METAL DI KANE YAYE COURA IO e, per l'effetto, rigetta le domande proposte da parte ricorrente nei confronti del medesimo.
Nulla sulle spese di lite.
Verbania, 3.12.2025
Il Giudice Claudio Michelucci