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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 03/12/2025, n. 1291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1291 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3009 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
15/04/1989, rappresentata e difesa dall'avvocato Silvia Nogara
e
CA ER, C.F. nato a [...] il [...], C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Peron
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
1 Conclusioni delle parti:
A) Pronunciare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con facoltà di fissare ovunque la rispettiva residenza.
B) Disporre l'affido condiviso dei figli minori e , con Persona_1 Persona_2
collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre. Ad entrambi i genitori rimarrà, pertanto, l'esercizio della responsabilità genitoriale con tutti i diritti e doveri che la legge per essi prevede ed ordina e, pertanto, continueranno ad assumere, di comune accordo, le decisioni di maggior interesse per i figli, relativamente alla salute,
all'istruzione ed al sistema educativo, tenendo conto, per quanto riguarda questi ultimi due aspetti, delle loro inclinazioni, capacità ed aspirazioni. Tuttavia, per le decisioni inerenti l'ordinaria amministrazione dell'educazione ed istruzione dei figli e di quant'altro relativo, i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
C) Assegnare l'abitazione familiare sita in 36070 Trissino (VI), via A. Canova, n. 12 int.
5 e condotta in locazione, con tutti gli arredi e suppellettili ivi presenti, alla sig.ra Pt_1
(con obbligo di voltura delle utenze e cambio di intestazione del contratto di
[...]
locazione in suo favore), la quale continuerà a viverci unitamente ai figli minori Per_1
e . Per_2
Il sig. RA ER lascerà l'abitazione familiare, prelevando i propri effetti personali,
entro e non oltre il termine perentorio ed essenziale del 31 ottobre 2025, per trasferirsi presso l'immobile sito nel Comune di Montecchio Maggiore (VI), Via Ca' Cegalina n.6.
Fino al rilascio della casa familiare il sig. RA ER contribuirà nella misura del 50%
2 alle spese di locazione, delle utenze e di qualsiasi altra spesa ordinaria e straordinaria dell'abitazione, nonché nella pari misura del 50% delle spese di mantenimento ordinario e straordinario dei figli.
Al termine della locazione, la cauzione di euro 1.300,00 corrisposta dal signor RA
ER al momento della sottoscrizione del contratto, dovrà essere allo stesso restituita.
D) Stabilire che il sig. RA ER avrà facoltà di vedere e tenere con sé i figli Per_1
e secondo il seguente calendario minimo: Per_2
- due pomeriggi infrasettimanali, in giorni da concordare tra i genitori tenuto conto degli impegni lavorativi e delle attività extrascolastiche dei figli;
- a weekend alternati dalle ore 17:00 del venerdì alle ore 20:30 della domenica;
- sette giorni durante le vacanze natalizie che, ad anni alterni, comprenderanno il giorno di Natale o il giorno di Capodanno;
- tre giorni durante le vacanze pasquali comprendenti, ad anni alterni, il giorno di
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- quindici giorni durante le vacanze estive, consecutivi o frazionati, compatibilmente con le ferie di entrambi i genitori, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
- nei giorni del compleanno di ciascun genitore e nei giorni della festa del papà o della festa della mamma, e resteranno di volta in volta con la madre o con il Per_1 Per_2
padre a prescindere dagli accordi ordinari di affidamento;
- il giorno del compleanno di e , gli stessi lo passeranno un anno con la Per_1 Per_2
madre ed un anno con il padre, a prescindere dagli accordi ordinari di affidamento,
ferma restando la possibilità per l'altro genitore di fare loro visita.
E) Stabilire che, a decorrere dal 1 novembre 2025, e/o comunque dall'uscita dalla casa
3 familiare qualora dovesse avvenire prima di tale data, il sig. RA ER corrisponderà
alla sig.ra , a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei figli Parte_1
minori e , la somma mensile di €. 600,00 (seicentocento/00), pari ad € Per_1 Per_2
300,00 (trecentocento/00) cadauno, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT,
da versarsi entro il giorno 5 (ciinque) di ogni mese alle coordinate bancarie intestate alla madre, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli ed opportunamente documentate, per la cui regolamentazione e preventivo accordo si rinvia al Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale. Il rimborso delle spese straordinarie, previa esibizione delle relative pezze giustificative, avverrà entro il mese successivo in favore del coniuge che le ha anticipate.
F) Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale,
essendo titolare di adeguati redditi propri.
G) Stabilire che l'assegno unico universale per i figli, nonché eventuali ulteriori prestazioni economiche erogate dall' in favore del figlio (affetto da diabete CP_1 Per_1
di tipo 1), verranno percepite integralmente dalla sig.ra sul conto Parte_1
corrente alla stessa intestato.
H) Entro cinque giorni dal deposito del presente Ricorso il sig. RA ER si impegna a cedere e trasferire alla sig.ra , che accetta e si impegna ad Parte_1
espletare le relative formalità, la proprietà dell'autovettura Audi A4 targata FM879LJ –
Telaio nr. WAUZZZ8K2FA024548 – di colore grigio scuro attualmente a lui intestata,
senza corrispettivo ma con spese, oneri e pratiche ad esclusivo carico della predetta.
I) Ogni questione relativa all'immobile in comproprietà tra i coniugi e sito nel Comune
di Montecchio Maggiore (VI), Via Ca' Cegalina n.6, verrà trattata da questi
4 separatamente. In ogni caso la sig.ra si impegna a formalizzare con Parte_1
atto notarile la rinuncia della propria quota di comproprietà sull'immobile sito nel
Comune di Montecchio Maggiore (VI), Via Ca' Cegalina n.6, e la cessione della quota predetta al signor RA ER senza corrispettivo a condizione della contestuale ed integrale sua liberazione dalla garanzia personale prestata a favore dell'istituto mutuante in relazione al finanziamento gravante sul medesimo immobile e senza alcun onere e/o spesa e/o imposta maturata e maturanda a carico della predetta.
L) Stabilire che i ricorrenti si danno reciproco assenso al rilascio dei passaporti propri e dei figli minori e/o di ogni altro documento idoneo all'espatrio.
Spese di lite integralmente compensate tra le Parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 06/08/2025 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in Shkoder (Albania) in data 11.06.2007, non trascritto in Italia, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato
Tribunale di dichiarare la loro separazione personale e, decorso il termine di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, di pronunciare lo scioglimento del loro matrimonio alle medesime condizioni concordate per la separazione personale.
All'esito dell'udienza del 18.11.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
5 Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei due figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Trissino (VI), via A Canova n. 12 int. 5, in favore di quale genitore Parte_1
convivente con i figli minori;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio dei passaporti propri e dei figli minori e/o di ogni altro documento idoneo all'espatrio;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
6 Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c.,
le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi,
trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e CA ER, Parte_1
uniti in matrimonio in Shkoder (Abania) in data 11.06.2007 non trascritto in Italia, alle condizioni in epigrafe riportate;
b)dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Elena Sollazzo
7 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3009 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
15/04/1989, rappresentata e difesa dall'avvocato Silvia Nogara
e
CA ER, C.F. nato a [...] il [...], C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Peron
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
1 Conclusioni delle parti:
A) Pronunciare la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con facoltà di fissare ovunque la rispettiva residenza.
B) Disporre l'affido condiviso dei figli minori e , con Persona_1 Persona_2
collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre. Ad entrambi i genitori rimarrà, pertanto, l'esercizio della responsabilità genitoriale con tutti i diritti e doveri che la legge per essi prevede ed ordina e, pertanto, continueranno ad assumere, di comune accordo, le decisioni di maggior interesse per i figli, relativamente alla salute,
all'istruzione ed al sistema educativo, tenendo conto, per quanto riguarda questi ultimi due aspetti, delle loro inclinazioni, capacità ed aspirazioni. Tuttavia, per le decisioni inerenti l'ordinaria amministrazione dell'educazione ed istruzione dei figli e di quant'altro relativo, i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
C) Assegnare l'abitazione familiare sita in 36070 Trissino (VI), via A. Canova, n. 12 int.
5 e condotta in locazione, con tutti gli arredi e suppellettili ivi presenti, alla sig.ra Pt_1
(con obbligo di voltura delle utenze e cambio di intestazione del contratto di
[...]
locazione in suo favore), la quale continuerà a viverci unitamente ai figli minori Per_1
e . Per_2
Il sig. RA ER lascerà l'abitazione familiare, prelevando i propri effetti personali,
entro e non oltre il termine perentorio ed essenziale del 31 ottobre 2025, per trasferirsi presso l'immobile sito nel Comune di Montecchio Maggiore (VI), Via Ca' Cegalina n.6.
Fino al rilascio della casa familiare il sig. RA ER contribuirà nella misura del 50%
2 alle spese di locazione, delle utenze e di qualsiasi altra spesa ordinaria e straordinaria dell'abitazione, nonché nella pari misura del 50% delle spese di mantenimento ordinario e straordinario dei figli.
Al termine della locazione, la cauzione di euro 1.300,00 corrisposta dal signor RA
ER al momento della sottoscrizione del contratto, dovrà essere allo stesso restituita.
D) Stabilire che il sig. RA ER avrà facoltà di vedere e tenere con sé i figli Per_1
e secondo il seguente calendario minimo: Per_2
- due pomeriggi infrasettimanali, in giorni da concordare tra i genitori tenuto conto degli impegni lavorativi e delle attività extrascolastiche dei figli;
- a weekend alternati dalle ore 17:00 del venerdì alle ore 20:30 della domenica;
- sette giorni durante le vacanze natalizie che, ad anni alterni, comprenderanno il giorno di Natale o il giorno di Capodanno;
- tre giorni durante le vacanze pasquali comprendenti, ad anni alterni, il giorno di
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- quindici giorni durante le vacanze estive, consecutivi o frazionati, compatibilmente con le ferie di entrambi i genitori, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
- nei giorni del compleanno di ciascun genitore e nei giorni della festa del papà o della festa della mamma, e resteranno di volta in volta con la madre o con il Per_1 Per_2
padre a prescindere dagli accordi ordinari di affidamento;
- il giorno del compleanno di e , gli stessi lo passeranno un anno con la Per_1 Per_2
madre ed un anno con il padre, a prescindere dagli accordi ordinari di affidamento,
ferma restando la possibilità per l'altro genitore di fare loro visita.
E) Stabilire che, a decorrere dal 1 novembre 2025, e/o comunque dall'uscita dalla casa
3 familiare qualora dovesse avvenire prima di tale data, il sig. RA ER corrisponderà
alla sig.ra , a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei figli Parte_1
minori e , la somma mensile di €. 600,00 (seicentocento/00), pari ad € Per_1 Per_2
300,00 (trecentocento/00) cadauno, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT,
da versarsi entro il giorno 5 (ciinque) di ogni mese alle coordinate bancarie intestate alla madre, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli ed opportunamente documentate, per la cui regolamentazione e preventivo accordo si rinvia al Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale. Il rimborso delle spese straordinarie, previa esibizione delle relative pezze giustificative, avverrà entro il mese successivo in favore del coniuge che le ha anticipate.
F) Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale,
essendo titolare di adeguati redditi propri.
G) Stabilire che l'assegno unico universale per i figli, nonché eventuali ulteriori prestazioni economiche erogate dall' in favore del figlio (affetto da diabete CP_1 Per_1
di tipo 1), verranno percepite integralmente dalla sig.ra sul conto Parte_1
corrente alla stessa intestato.
H) Entro cinque giorni dal deposito del presente Ricorso il sig. RA ER si impegna a cedere e trasferire alla sig.ra , che accetta e si impegna ad Parte_1
espletare le relative formalità, la proprietà dell'autovettura Audi A4 targata FM879LJ –
Telaio nr. WAUZZZ8K2FA024548 – di colore grigio scuro attualmente a lui intestata,
senza corrispettivo ma con spese, oneri e pratiche ad esclusivo carico della predetta.
I) Ogni questione relativa all'immobile in comproprietà tra i coniugi e sito nel Comune
di Montecchio Maggiore (VI), Via Ca' Cegalina n.6, verrà trattata da questi
4 separatamente. In ogni caso la sig.ra si impegna a formalizzare con Parte_1
atto notarile la rinuncia della propria quota di comproprietà sull'immobile sito nel
Comune di Montecchio Maggiore (VI), Via Ca' Cegalina n.6, e la cessione della quota predetta al signor RA ER senza corrispettivo a condizione della contestuale ed integrale sua liberazione dalla garanzia personale prestata a favore dell'istituto mutuante in relazione al finanziamento gravante sul medesimo immobile e senza alcun onere e/o spesa e/o imposta maturata e maturanda a carico della predetta.
L) Stabilire che i ricorrenti si danno reciproco assenso al rilascio dei passaporti propri e dei figli minori e/o di ogni altro documento idoneo all'espatrio.
Spese di lite integralmente compensate tra le Parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 06/08/2025 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in Shkoder (Albania) in data 11.06.2007, non trascritto in Italia, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato
Tribunale di dichiarare la loro separazione personale e, decorso il termine di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, di pronunciare lo scioglimento del loro matrimonio alle medesime condizioni concordate per la separazione personale.
All'esito dell'udienza del 18.11.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
5 Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei due figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Trissino (VI), via A Canova n. 12 int. 5, in favore di quale genitore Parte_1
convivente con i figli minori;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio dei passaporti propri e dei figli minori e/o di ogni altro documento idoneo all'espatrio;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
6 Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c.,
le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi,
trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e CA ER, Parte_1
uniti in matrimonio in Shkoder (Abania) in data 11.06.2007 non trascritto in Italia, alle condizioni in epigrafe riportate;
b)dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Elena Sollazzo
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