Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/05/2025, n. 4292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4292 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli , in funzione di Giudice del Lavoro dott. Giuseppe
Gambardella lette le note sostitutive dell'udienza del 30.4.2025 disposte ex art. 127 ter c.p.c. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al N. 8548/2024 R.G. vertente tra con il patrocinio dell'avv. Michele Madaio Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e con il patrocinio dell'avv. Fausta Controparte_1
Longobardi,
RESISTENTE
Nonché
con il patrocinio dell'avv. Deodata Ardolino CP_2
RESISTENTE
Nonché con il patrocinio degli avv.ti Rossella Del Sarto , Maria Golia, Carlo Maria Liguori, CP_3
Laura Lembo , Concetta Petrillo e Ida Rampino
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/04/2024 parte ricorrente indicata in epigrafe deduceva che con pec del 21.03.2024 la in risposta ad una specifica richiesta Controparte_4 comunicava l'esistenza di una iscrizione ipotecaria posta in essere in suo danno nonché le cartelle esattoriali / avvisi di addebito posti a fondamento della stessa misura cautelare effettuata sugli immobili di proprietà di esso ricorrente.
Entrate – Ufficio Provinciale del Territorio Napoli 2 –veniva quindi a conoscenza che la agenzia della riscossione aveva iscritto ipoteca N. 22/2014 del 16.12.2014 - Registro Generale n. 56018 – registro particolare n. 4972 sui seguenti beni immobili: foglio n. 3 – part. N. 2345 – sub. n. 2 – cat.
C/2 ;foglio n. 3 – part. N. 2345 – sub. n. 4 – cat. C/2 e che dalla comunicazione via pec della si evinceva che il credito posto a garanzia della iscrizione ipotecaria, tra Controparte_5
le altre cartelle, vi erano anche l'Avviso di addebito N. 371 2012 0006044 612 000 relativo a pretesi contributi DM /10 anno 2011 nonché la cartella di pagamento N. 071 2012 0157980 943 000 relativo , tra l'altro, a anno 2011 rispetto ai quali limitava la contestazione con il Parte_2
presente ricorso.
Pertanto , dedotta l'omessa notifica dell'iscrizione ipotecaria nonchè degli atti presupposti (avviso di addebito e cartella esattoriale) ed eccepita in ogni caso la prescrizione quinquennale dei pretesi crediti contributivi e assicurativi ex art. 3 comma 9 della legge 335/1995, chiedeva all'adito
Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro di :
1) Accertare e dichiarare la Nullità / Inefficacia dell'avviso di addebito / cartella esattoriale impugnati: 1) N. 371 2012 00060446 12 000; 2) N. 071 2012 01579809 43 000 (solo ; CP_3
2) Dichiarare la prescrizione dei crediti pretesi;
3) dichiarare che nulla è dovuto dal sig. alla , Parte_1 Controparte_4 all' ed all' relativamente ai crediti vantati con l'avviso di addebito e con la cartella CP_2 CP_3
impugnati;vinte le spese di lite.
Si costituivano tempestivamente tutti gli enti indicati in epigrafe ovvero il concessionario e CP_6
gli enti impositori ed che chiedevano con varie argomentazioni in fatto e in diritto il CP_2 CP_3
rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
Fissata udienza di discussione con modalità cartolare con autorizzazione a note illustrative;
acquisite le note di udienza ex art. 127 ter c.p.c. la causa viene decisa con la presente sentenza resa nei termini di legge.
Il ricorso è infondato e va disatteso.
Le doglianze del ricorrente così come introdotte con il presente giudizio sono infondate con la precisazione che l'istante non solleva alcuna contestazione circa il merito delle pretese creditorie.
In ordine alla lamentata omessa notifica degli atti presupposti , posti a fondamento dei crediti, nonché della conseguente iscrizione ipotecaria da parte di (peraltro relativa anche ad CP_6 ulteriore poste debitorie) va evidenziato che il concessionario e l' per quanto di competenza CP_2
hanno dimostrato la rituale notifica degli atti. In particolare l'avviso di addebito N. 371 2012 0006044 612 000 risulta notificato dall' a CP_2
mezzo lettera raccomandata a.r. in data 24.7.2012 ( cfr a.r. in atti ) .
In proposito va detto che l'art. 30 D.L. n. 78/2010 prevede che “l'avviso di addebito e' notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e , dai messi comunali o dagli agenti CP_2
della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.
È appena il caso di sottolineare che in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di addebito, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ.
Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui
è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione e non è, pertanto, necessaria né la raccomandata informativa di cui all'art. 39
c.p.c., né quella di cui all'art. 7, u.c., L. 890/82 né è necessario che il soggetto notificante dia prova del contenuto del plico spedito con raccomandata, spettando al destinatario (e non al mittente) la prova che il plico non contenesse l'atto (Cass. 15.7.2016 n. 14501; Cass. n. 12083/2016; Cass. n.
5397/2016; Cass. n. 9111/2012; Cass. n. 117598/2010).
La relazione tra il soggetto cui l'atto è destinato e quello a cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed impugnabile solo con querela di falso, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. n. 3254/2016).
Nel caso in esame, la notifica a mezzo posta risulta effettuata presso il domicilio del ricorrente, nè quest'ultimo ha svolto alcuna deduzione, né ha allegato alcuna circostanza diretta a superare la presunzione di conoscenza degli atti arrivati nella sua sfera di conoscibilità di cui all'art. 1335 c.c., di tal che deve ritenersi che la parte , pur essendo stata ritualmente posta in condizione di conoscere gli atti impugnati, abbia inutilmente fatto decorrere il termine per proporre tempestiva opposizione.
Invero, le lettere raccomandate spedite al domicilio, a norma dell'art. 1335 cod. civ., si presumono conosciute dal momento in cui giungono al domicilio del destinatario, ovvero, nel caso in cui la lettera raccomandata non sia stata consegnata per assenza del destinatario e di altra persona abilitata a riceverla, dal momento del rilascio del relativo avviso di giacenza presso l'ufficio postale (Cass.
25762/2013, 6527/2003, 2847/97, 4525/99, 10284/2001).
La cartella di pagamento N. 071 2012 0157980 943 000, relativa anche ai Premi anno 2011, CP_3
risulta essere stata notificata da EQ SU ( a cui è subentrata ) in data 8.1.2013 a mezzo CP_6
raccomandata ricevuta da familiare convivente – moglie- (cfr. a.r. in atti ). CP_6
Per tale notifica valgono le considerazioni di cui sopra. Difatti con riguardo alla ritualità della notifica a persona diversa dal destinatario va detto che ben può il concessionario effettuare la notifica diretta mediante invio al destinatario di raccomandata postale con ricevuta di ritorno (cfr. il combinato disposto degli artt. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 ) . Sul punto si condivide il percorso argomentativo della Suprema Corte nella sentenza n. 1091 del 17 gennaio 2013 che ha confermato la validità di tale forma di notifica . Secondo la Cassazione,
l'unico adempimento richiesto è quello di far firmare l'avviso di ricevimento e il registro di consegna della raccomandata al soggetto legittimato a riceverla.
Ciò posto va evidenziato che anche le iscrizioni ipotecarie ( due) ricomprendenti anche i titoli qui in contestazione sono state ritualmente notificate dal concessionario . In particolare risultano notificate sempre con raccomandate aa.rr. l'iscrizione ipotecaria n. 071 76201500008094 000 in data
31.10.2015 a mani del destinatario e quella n. 071 76201400000062 000 in data 5.8.2024 a mani di familiare convivente.
E' destituita di fondamento anche l'eccezione di prescrizione così come sollevata dal ricorrente.
Infatti dopo la notifica degli atti presupposti (Avviso di addebito il 24.7.2012 e cartella di pagamento in data 8.1.2013) il concessionario ha notificato la prima iscrizione ipotecaria il
31.10.2015 , atto idoneo a interrompere la prescrizione (in tema vedi Cass. 18305/2020; nonché di recente Cass. n. 22267 del 6.8.2024 secondo cui …la formale comunicazione dell'iscrizione ipotecaria, atto recettizio rivolto al debitore, assume anche la natura di intimazione ad adempiere, esplicitando la volontà del creditore di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo, e costituisce, quindi, ai sensi dell'art. 2943 c.c., un atto che comporta l'interruzione della prescrizione del credito. A far data dal 31.10.2015 ha interrotto successivamente la CP_6 prescrizione con l'atto di intimazione n. 071 2021 90147031 50/000 notificato in data 1.3.2022 a mezzo a.r. a mani della figlia . Parte_3
In ogni caso va evidenziato che l'istante aveva l'onere di far valere l'eventuale contestazione circa la prescrizione dei crediti impugnando gli atti notificati ( iscrizione ipotecaria espressamente impugnabile ex art. 19 lett. e-bis dlg.vo 546/92 nonché l'intimazione di pagamento, atto assimilato all'avviso di mora ex art.50 comma 2 dpr. 602/73 , la cui mancata opposizione comporta il consolidamento del credito e non consente di far valere vicende estintive anteriori alla notifica in tema in tal senso vedi di recente Cass. n. 6436 dell'11.3.2025 conforme a Cass.22108 e 10736 del
2024 ivi richiamate).
Per mera completezza va detto che nel caso di specie opera in ogni caso la sospensione dei termini di prescrizione dovuta alla legislazione COVID per 311 gg. . Infatti operano due distinti periodi di sospensione sulla decorrenza della prescrizione. Il primo intervallo è stato previsto dall'art. 37, comma 2, del D.L. 18/2020 (convertito nella L. 27/2020), che ha sospeso i termini dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni). Un ulteriore periodo di sospensione è stato disposto dall'art. 11, comma 9, del D.L. 183/2020 (convertito nella L. 21/2021), che ha esteso la sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021. Complessivamente, questi periodi hanno differito il termine di prescrizione di 311 giorni.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuno dei resistenti , seguono la soccombenza .
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite per la restante metà che liquida in euro
2.200,00 per compensi oltre spese generali al 15% , iva e cpa come per legge in favore di ciascuna delle parti resistenti . Si comunichi.
Napoli,30.5.2025 Il Giudice del Lavoro
dott.Giuseppe Gambardella