Improcedibile
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 18/03/2025, n. 2235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2235 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02235/2025REG.PROV.COLL.
N. 08275/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8275 del 2024, proposto dalla ditta Ecoce S.r.l. in qualità di mandataria della costituenda Ati con Ecogin s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Luca Tozzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo, n. 323;
contro
la Provincia di Frosinone e il Comune di Alatri, non costituiti in giudizio;
nei confronti
della Teknoservice s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Giuseppe Orofino e Raffaello Giuseppe Orofino, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Latina, Sezione Prima, n. 635 del 14 ottobre 2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della ditta Teknoservice s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 il Cons. Emanuela Loria;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato il 5 ottobre 2023, la società Ecoce s.r.l. ha adito il TAR il Lazio sede di Latina, al fine di accertare l’illegittimità del silenzio rifiuto della Provincia di Frosinone in relazione all’istanza di accesso agli atti di gara prot. n. 941/is del 29 agosto 2023 e alla offerta della aggiudicataria nonché per l’accertamento del suo diritto all’accesso agli atti di gara ai sensi dell’art. 116 c.p.a.
2. Con sentenza n. 635 del 14 ottobre 2024, il primo giudice ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse il ricorso proposto e ha compensato le spese del giudizio.
3. La ditta ECOCE s.r.l. ha impugnato la sentenza indicata con ricorso rubricato al n. r.g. 8275/2024.
4. La controinteressata si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
5. Alla camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 la parte appellante ha chiesto un rinvio alla udienza camerale del 6 febbraio 2025 alfine di valutare la possibilità di presentare una nuova istanza di accesso agli atti per ottenere l'ostensione del documento di aggiudicazione.
6. L’avvocato della controinteressata non si è opposto alla istanza dell’appellante e il Collegio ha rinviato alla camera di consiglio del 6 febbraio 2025.
7. Con memoria del 24 gennaio 2025 l’appellante ha dichiarato che, nelle more della pendenza del giudizio, è sopravvenuta la carenza di interesse alla decisione e ha pertanto chiesto che sia dichiarata la improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse.
8. Alla camera di consiglio del 6 febbraio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Il Collegio osserva che nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse ossia di una delle condizioni dell’azione, salvo comunque l’onere di provvedere alla regolazione delle spese di lite ( ex plurimis , Consiglio di Stato, sez. VI, 18 aprile 2012, n. 2216).
Pertanto, nel caso all’esame, avuto riguardo alla natura della sopravvenienza sopra indicata, non resta al Collegio che dichiarare l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse.
10. Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate tra le parti in considerazione dell’esito in rito.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta la carenza di interesse.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere, Estensore
Luigi Furno, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emanuela Loria | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO