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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/11/2025, n. 2144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2144 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, lette le note di udienza depositate dalla parte ricorrente, rilevato il mancato deposito, nonostante la rituale comunicazione di cancelleria, delle note di udienza da parte del , il che equivale a mancata comparizione, CP_1
a seguito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
06.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 6231/2024 R.g. Lavoro
(CF: , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv.to Giovanna Ponte ed elettivamente domiciliata come in atti
Ricorrente
E
Controparte_2
, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi,
[...] ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano e domiciliati come in atti
Convenuti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 10.10.2024 la parte ricorrente, in servizio al momento del deposito del ricorso presso l'Istituto Comprensivo “L. Dei Medici” di IA (NA), ha premesso: di aver prestato servizio alle dipendenze del , in qualità di docente Controparte_2 in virtù di una serie di contratti a tempo determinato per gli anni scolastici A.S. 2018/2019, A.S.
2019/2020, A.S. 2021/2022 e A.S. 2022/2023; in particolare ha prestato servizio presso i seguenti istituti
Pag. 1 di 10 scolastici:
- a.s. 2018/2019 presso l'Istituto Superiore “A. Torrente” di Napoli (NA) con decorrenza dal 16.01.2019 al 09.06.2019 per 18 ore settimanali;
con decorrenza dal 13.06.2019 al 13.06.2019 per 18 ore settimanali;
con decorrenza dall'11.06.2019 all'11.06.2019 per 18 ore settimanali;
- a.s. 2019/2020 presso il Liceo Scientifico “San Sebastiano al Vesuvio” di Napoli (NA) con decorrenza dal 02.10.2019 al 30.06.2020 per 18 ore settimanali;
- a.s.2021/2022 presso l'Istituto Superiore “Europa” di Pomigliano D'Arco (NA) con decorrenza dal
06.10.2021 al 30.06.2022 per 18 ore settimanali;
- a.s. 2023 presso l'Istituto Alberghieri e ristorazione “Carmine Russo” di Cicciano (NA) con decorrenza dal 15.03.2023 al 05.04.2023.
Ha dedotto di non aver usufruito, nonostante abbia svolto le medesime mansioni del personale docente di ruolo, del bonus cd. carta docenti, pari ad euro 500,00, da destinare all'acquisto di beni e servizi strumentali alla formazione ed allo sviluppo delle competenze professionali, previsto dall'art. 1 co 121 l.
107/2015, in combinato disposto con i Dpcm del 29.09.2015 e del 28.11.2016, a causa della preclusione normativa in forza della quale tale beneficio era riservato esclusivamente ai docenti di ruolo.
Ha argomentato che tale limitazione normativa si pone in contrasto con l'art 4 dell'Accordo Quadro sul
Lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE del 28.06.1999, così come interpretato dalla CGUE, con gli artt.63-64 del CCNL del 29.11.2007, nonché, con gli artt. 3, 35, 97 Cost.
Tutto ciò premesso e dedotta la giurisdizione del giudice adito, ha così concluso: “previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre
2015 e/o dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 17 novembre 2016per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro
a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento
e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici A.S. 2018/2019,
A.S. 2019/2020, A.S. 2021/2022 e A.S 2022/2023, conseguentemente condannarsi il Controparte_2
al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a
[...] tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
A.S. 2018/2019, A.S. 2019/2020, A.S. 2021/2022 e A.S 2022/2023, condannarsi il Controparte_2 al pagamento della somma di € 2.000,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di
[...] risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c. con espresso contenimento dell'intera domanda nei limiti di € 2.000,00. Si versa pertanto contributo telematico di € 49,00”. Il tutto con vittoria di spese ed attribuzione.
Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio il Controparte_2
2 di 10 Controparte_3 e l' , che, preliminarmente, ha eccepito il difetto di CP_2 Controparte_4 giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo e, nel merito, hanno dedotto l'infondatezza in diritto dell'assunto attoreo, insistendo per il rigetto del ricorso. In via preliminare di merito, hanno eccepito la prescrizione quinquennale del beneficio relativamente all' a.s. 2018/2019.
Letti gli atti, la causa è decisa in data odierna ai sensi dell'art. 127 ter cpc, mediante esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In via preliminare, va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione.
Al riguardo, occorre – in conformità agli insegnamenti della giurisprudenza di Cassazione – applicare il criterio del petitum sostanziale che, 'va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione' (ex multibus: Cass. civ. sez. un.,
19.4.2022, n.12441).
Inoltre, occorre capire se, alla luce della prospettazione complessiva di parte ricorrente, il bene della vita che il ricorrente chiede di conseguire discenda direttamente da una norma di fonte primaria (o anche subprimaria), rispetto alla quale atti amministrativi generali adottati dalla P.A. in senso eventualmente contrario costituiscano meri ostacoli da disapplicare, oppure possa essere ottenuto solo annullando/modificando l'atto a contenuto generale/normativo adottato dalla P.A. Nel primo caso, la situazione giuridica soggettiva vantata dall'interessato è di pieno diritto e sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, mentre nel secondo è di interesse legittimo e sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.
Ebbene, nel caso che ci occupa la questione controversa non attiene alla modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A. resistente, dal momento che la parte ricorrente non chiede l'annullamento di alcun atto di organizzazione, bensì il riconoscimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla c.d. carta elettronica del docente. Dal momento che tale beneficio discende direttamente dall'art. 1 comma
121 legge n. 107/2015 in presenza di determinati presupposti, senza dunque che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione si individui correttamente in quella del giudice ordinario.
Va inoltre dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' , Controparte_4 atteso che, in tema di contenzioso del personale scolastico, l' , o il dirigente Controparte_4 generale ad esso preposto, in quanto organo privo di soggettività appartenente al
[...]
, non può essere evocato in giudizio in proprio, ma solo in Controparte_5
Pag. 3 di 10 rappresentanza processuale del predetto , ai sensi dell'art. 75 c.p.c., e ciò anche in forza dei CP_1 regolamenti di organizzazione che, nel tempo, lo hanno individuato come munito di "legittimazione passiva" (Cass., nr. 32938/2021).
Passando ad esaminare l'eccezione di prescrizione, la Corte di Cassazione, ha chiarito che «l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art.
2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e
2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica» [Cass., n.
29961/2023].
L'art. 5, comma 3, d.p.c.m. 28 novembre 2016, ha previsto che «la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno».
Nella presente fattispecie, l'a.s. più risalente è il 2018/19, per il quale il dies a quo della prescrizione va individuato nel 1° settembre 2018, stante la successiva assunzione in data 09.01.2018.
Orbene, nel caso di specie il primo atto interruttivo della prescrizione è costituito dalla diffida inoltrata al con raccomandata del 06.04.2022 (cfr. allegato n.9 al ricorso introduttivo), con la CP_1 conseguenza che il diritto alla percezione della carta elettronica per l'anno scolastico 2018/19 non si è prescritto.
Prima di esaminare il merito, è opportuno evidenziare che sussiste la giurisdizione del giudice adito.
Al riguardo, occorre – in conformità agli insegnamenti della giurisprudenza di Cassazione – applicare il criterio del petitum sostanziale che, 'va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione' (ex multibus: Cass. civ. sez. un.,
19.4.2022, n.12441).
Inoltre, occorre capire se, alla luce della prospettazione complessiva di parte ricorrente, il bene della vita che il ricorrente chiede di conseguire discenda direttamente da una norma di fonte primaria (o anche subprimaria), rispetto alla quale atti amministrativi generali adottati dalla P.A. in senso eventualmente contrario costituiscano meri ostacoli da disapplicare, oppure possa essere ottenuto solo annullando/modificando l'atto a contenuto generale/normativo adottato dalla P.A.
Nel primo caso, la situazione giuridica soggettiva vantata dall'interessato è di pieno diritto e sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, mentre nel secondo è di interesse legittimo e sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.
Ebbene, nel caso che ci occupa la questione controversa non attiene alla modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A. resistente, dal momento che la parte ricorrente non chiede l'annullamento di alcun atto di organizzazione, bensì il riconoscimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla c.d.
Pag. 4 di 10 carta elettronica del docente. Dal momento che tale beneficio discende direttamente dall'art. 1 comma
121 legge n. 107/2015 in presenza di determinati presupposti, senza dunque che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione si individui correttamente in quella del giudice ordinario.
Venendo al merito, la domanda è parzialmente fondata.
La stessa deve essere qualificata - in base al complessivo contenuto del ricorso - come richiesta di messa a disposizione dell'importo portato dalla c.d. carta docenti nelle stesse forme previste per i docenti di ruolo.
Difatti, l'art. 1, co. 124 della L. n. 107/2015, stabilisce che «nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale» e nel precedente comma 121 che «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al Controparte_5 profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124» ed aggiungendo che «la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
Tanto precisato, va rilevato che sulla fattispecie si è pronunciata la Suprema Corte all'esito del procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis cpc, promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto
(Cass. n. 29961 del 27.10.2023).
In particolare, il Giudice di legittimità ha enunciato i seguenti principi di diritto:
«1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore
Pag. 5 di 10 corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art.
4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.».
Queste, in sintesi, le considerazioni svolte dalla Suprema Corte:
- la norma, destinata ai soli insegnanti di ruolo, nel “tarare” l'importo di 500 euro in una misura “annua”
e per “anno scolastico”, evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima; sicché è allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura (v. Corte di Giustizia 18 maggio 2022, c 450/2);
- la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua consente di fare altresì riferimento alle supplenze annuali volte a coprire cattedre e posti di insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto;
art. 4, co. 1 della L. 124/1999), nonché alle supplenze temporanee (fino al termine delle attività didattiche) per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (cd. vacanza su organico di fatto;
art. 4, co. 2 della L. 124/1999); ciò in quanto nel primo caso il richiamo all'”annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica, è esplicito, mentre nel secondo la relazione tra supplenze e didattica annua è comunque chiaramente enunciata;
- restano escluse dal ragionamento della Corte le ipotesi delle ccdd. “supplenze brevi”, il cui esame non
è stato ritenuto rilevante ai fini della decisione del giudizio rispetto a quanto sollevato dall'ordinanza del
Pag. 6 di 10 Tribunale di Taranto;
- l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola
4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L.
124/1999); il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio;
- la pur complessa struttura dell'operazione - la Carta è realizzata in forma di applicazione web, attraverso un sistema che, utilizzabile mediante accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata, prevede l'iscrizione e la registrazione sia dei docenti che degli esercenti, ovverosia dei venditori dei beni o fornitori dei servizi;
tale sistema genera un codice di acquisto o buono a favore del docente, per i beni o servizi da lui prescelti, che l'esercente può accettare solo per prodotti coerenti con il disposto normativo;
in seguito all'acquisto, all'esercente è riconosciuto un credito di pari importo nei confronti del o, meglio, di chi (v. Consap) provvede per esso alla liquidazione - non porta a discostare la CP_1 stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento;
- ai sensi dell'art. 6, co. 2 del DPCM 28 novembre 2016 (ma v. anche art. 2, co. 5, del precedente DPCM
23 settembre 2015), la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che «la Carta non è più fruibile»
e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente;
- la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significa che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo;
- se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento in forma specifica ed ancor più se poi egli transiti in ruolo;
al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico;
in tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno;
- la tutela va individuata in base alla situazione esistente al momento della pronuncia giudiziale (si pensi al caso del docente di ruolo, con diritto dunque all'adempimento in forma specifica, che si trovi fuoriuscito dai ruoli al tempo della definizione del giudizio;
in questo caso andrà valutata, ove proposta in via subordinata, la domanda risarcitoria);
- in ogni caso il risarcimento richiesto in forma specifica comprende ipso iure il risarcimento per
Pag. 7 di 10 equivalente (Cass. 30 aprile 2021, n. 11438; Cass. 18 gennaio 2002, n. 552);
- in caso di azione risarcitoria, il pregiudizio (insieme di possibili esborsi - spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi -, di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità) va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio;
- la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione;
diversamente, si verificherebbe una discriminazione «alla rovescia», nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28 maggio 2020, n. 10219);
- la prescrizione della domanda risarcitoria, quando ad essa si possa ricorrere, non può che essere di durata decennale, come da principi generali in tema di responsabilità contrattuale;
- la prescrizione dell'azione di adempimento decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al
DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio;
- il diritto al risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità;
- se, nelle more, vi sia stata, in pendenza del rapporto, prescrizione dell'azione di adempimento ancora esperibile, nessun ristoro potrebbe essere richiesto, perché l'estinzione del diritto verificatasi per l'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma specifica, non può che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento.
Ebbene, applicando le suddette coordinate ermeneutiche al caso in esame, si osserva che la parte ha documentato di avere stipulato una serie di contratti di lavoro a tempo determinato con il
[...]
(in particolare, trattasi di supplenze su organico di fatto per gli aa.ss. Controparte_2
2019/2020 e 2021/2022).
Quanto all'a.s. 2018/2019, osserva il giudicante, alla luce dei principi espressi dal giudice comunitario, che il convenuto non ha offerto prova del ricorrere di ragioni oggettive per le quali, nel caso CP_1
Pag. 8 di 10 concreto, l'incarico assunto dalla parte ricorrente per la supplenza c.d. 'breve e saltuaria' de qua non sarebbe comparabile, nei termini indicati dalla Corte di Giustizia nella pronuncia da ultimo menzionata, con l'attività espletata dai docenti di ruolo cui tale beneficio economico viene riconosciuto.
La sola circostanza della durata breve della supplenza (terminata il 13.06.2019) non è ragione sufficiente, come visto supra, per escludere l'equiparazione.
D'altro canto, si evidenzia che la continuità e la durata della prestazione nel corso dell'anno scolastico consentono di ritenere, da un lato, che il docente abbia portato avanti il programma scolastico assicurando agli alunni una continuità didattica per una porzione rilevante dell'anno; dall'altro, che il si sia CP_1 avvalso della prestazione del docente per sopperire a carenze organiche non meramente occasionali.
Con riferimento all'anno scolastico 2022/2023, parte ricorrente ha dichiarato di aver stipulato un contratto a tempo determinato con decorrenza dal 12.09.2022 al 30.06.2023 per 18 ore settimanali presso l'Istituto comprensivo “Viviani di Casalnuovo”. Tuttavia, tale circostanza non risulta provata, non essendo stato prodotto in giudizio il relativo contratto. Invero, nello stato matricolare prodotto dal emerge che la ricorrente, per l'anno 2022/2023, ha prestato servizio in qualità Controparte_2 di supplente per il periodo compreso tra il 15.03.2023 e il 05.04.2023 per 18 ore settimanali.
Ne consegue, proprio in applicazione dei principi stabiliti dal giudice comunitario, che la domanda in parte qua non può trovare accoglimento, in quanto la supplenza per soli 20 giorni è di per sé inidonea a garantire la continuità didattica, requisito fondamentale per ottenere la “c.d. Carta elettronica”.
Parimenti consta che la parte ricorrente è ancora interna al sistema educativo scolastico.
Invero, la stessa ha documentato, documentato l'immissione in ruolo e di essere stata assunta a tempo indeterminato dal 01.09.2023 presso l'Istituto Comprensivo “G. Falcone” di Pozzuoli (cfr. all. 3, prod. tel. ric.).
Ne discende, pertanto, il diritto della parte all'adempimento in forma specifica e la condanna del CP_1 all'attribuzione della Carta Docente, in favore della parte ricorrente, secondo il sistema proprio di essa e per il corrispondente valore, per gli anni scolastici dal 2018/2019, 2019/2020 e 2021/2022.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico del . Sono CP_1 determinate in applicazione dei criteri aggiornati di cui al DM 55/2014, tenuto conto del riconosciuto, dei parametri minimi attesa la serialità della questione giuridica esaminata, espunta la fase istruttoria.
Compensate le spese nei confronti dell' attesa la natura in Controparte_4 rito della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, sezione lavoro e previdenza, nella persona della dott.ssa Maria Viola, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' ; Controparte_4
2) accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna il e del merito Controparte_2
Pag. 9 di 10 all'attribuzione della Carta Docente, in favore della parte ricorrente, secondo il sistema proprio di essa e per il corrispondente valore, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,
2021/2022con rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti di cui all'art. 22, co. 36, l. n.
724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) condanna il al pagamento delle spese del giudizio che Controparte_2 liquida in complessivi € 1.030,00 oltre iva e cpa nonché rimborso forfettario come per legge, con attribuzione, oltre contributo unificato pari ad € 49,00.
SI COMUNICHI.
Nola, 10.11.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
Pag. 10 di 10
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, lette le note di udienza depositate dalla parte ricorrente, rilevato il mancato deposito, nonostante la rituale comunicazione di cancelleria, delle note di udienza da parte del , il che equivale a mancata comparizione, CP_1
a seguito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
06.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 6231/2024 R.g. Lavoro
(CF: , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv.to Giovanna Ponte ed elettivamente domiciliata come in atti
Ricorrente
E
Controparte_2
, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi,
[...] ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano e domiciliati come in atti
Convenuti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 10.10.2024 la parte ricorrente, in servizio al momento del deposito del ricorso presso l'Istituto Comprensivo “L. Dei Medici” di IA (NA), ha premesso: di aver prestato servizio alle dipendenze del , in qualità di docente Controparte_2 in virtù di una serie di contratti a tempo determinato per gli anni scolastici A.S. 2018/2019, A.S.
2019/2020, A.S. 2021/2022 e A.S. 2022/2023; in particolare ha prestato servizio presso i seguenti istituti
Pag. 1 di 10 scolastici:
- a.s. 2018/2019 presso l'Istituto Superiore “A. Torrente” di Napoli (NA) con decorrenza dal 16.01.2019 al 09.06.2019 per 18 ore settimanali;
con decorrenza dal 13.06.2019 al 13.06.2019 per 18 ore settimanali;
con decorrenza dall'11.06.2019 all'11.06.2019 per 18 ore settimanali;
- a.s. 2019/2020 presso il Liceo Scientifico “San Sebastiano al Vesuvio” di Napoli (NA) con decorrenza dal 02.10.2019 al 30.06.2020 per 18 ore settimanali;
- a.s.2021/2022 presso l'Istituto Superiore “Europa” di Pomigliano D'Arco (NA) con decorrenza dal
06.10.2021 al 30.06.2022 per 18 ore settimanali;
- a.s. 2023 presso l'Istituto Alberghieri e ristorazione “Carmine Russo” di Cicciano (NA) con decorrenza dal 15.03.2023 al 05.04.2023.
Ha dedotto di non aver usufruito, nonostante abbia svolto le medesime mansioni del personale docente di ruolo, del bonus cd. carta docenti, pari ad euro 500,00, da destinare all'acquisto di beni e servizi strumentali alla formazione ed allo sviluppo delle competenze professionali, previsto dall'art. 1 co 121 l.
107/2015, in combinato disposto con i Dpcm del 29.09.2015 e del 28.11.2016, a causa della preclusione normativa in forza della quale tale beneficio era riservato esclusivamente ai docenti di ruolo.
Ha argomentato che tale limitazione normativa si pone in contrasto con l'art 4 dell'Accordo Quadro sul
Lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE del 28.06.1999, così come interpretato dalla CGUE, con gli artt.63-64 del CCNL del 29.11.2007, nonché, con gli artt. 3, 35, 97 Cost.
Tutto ciò premesso e dedotta la giurisdizione del giudice adito, ha così concluso: “previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre
2015 e/o dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 17 novembre 2016per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro
a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento
e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici A.S. 2018/2019,
A.S. 2019/2020, A.S. 2021/2022 e A.S 2022/2023, conseguentemente condannarsi il Controparte_2
al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a
[...] tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
A.S. 2018/2019, A.S. 2019/2020, A.S. 2021/2022 e A.S 2022/2023, condannarsi il Controparte_2 al pagamento della somma di € 2.000,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di
[...] risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c. con espresso contenimento dell'intera domanda nei limiti di € 2.000,00. Si versa pertanto contributo telematico di € 49,00”. Il tutto con vittoria di spese ed attribuzione.
Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio il Controparte_2
2 di 10 Controparte_3 e l' , che, preliminarmente, ha eccepito il difetto di CP_2 Controparte_4 giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo e, nel merito, hanno dedotto l'infondatezza in diritto dell'assunto attoreo, insistendo per il rigetto del ricorso. In via preliminare di merito, hanno eccepito la prescrizione quinquennale del beneficio relativamente all' a.s. 2018/2019.
Letti gli atti, la causa è decisa in data odierna ai sensi dell'art. 127 ter cpc, mediante esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In via preliminare, va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione.
Al riguardo, occorre – in conformità agli insegnamenti della giurisprudenza di Cassazione – applicare il criterio del petitum sostanziale che, 'va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione' (ex multibus: Cass. civ. sez. un.,
19.4.2022, n.12441).
Inoltre, occorre capire se, alla luce della prospettazione complessiva di parte ricorrente, il bene della vita che il ricorrente chiede di conseguire discenda direttamente da una norma di fonte primaria (o anche subprimaria), rispetto alla quale atti amministrativi generali adottati dalla P.A. in senso eventualmente contrario costituiscano meri ostacoli da disapplicare, oppure possa essere ottenuto solo annullando/modificando l'atto a contenuto generale/normativo adottato dalla P.A. Nel primo caso, la situazione giuridica soggettiva vantata dall'interessato è di pieno diritto e sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, mentre nel secondo è di interesse legittimo e sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.
Ebbene, nel caso che ci occupa la questione controversa non attiene alla modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A. resistente, dal momento che la parte ricorrente non chiede l'annullamento di alcun atto di organizzazione, bensì il riconoscimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla c.d. carta elettronica del docente. Dal momento che tale beneficio discende direttamente dall'art. 1 comma
121 legge n. 107/2015 in presenza di determinati presupposti, senza dunque che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione si individui correttamente in quella del giudice ordinario.
Va inoltre dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' , Controparte_4 atteso che, in tema di contenzioso del personale scolastico, l' , o il dirigente Controparte_4 generale ad esso preposto, in quanto organo privo di soggettività appartenente al
[...]
, non può essere evocato in giudizio in proprio, ma solo in Controparte_5
Pag. 3 di 10 rappresentanza processuale del predetto , ai sensi dell'art. 75 c.p.c., e ciò anche in forza dei CP_1 regolamenti di organizzazione che, nel tempo, lo hanno individuato come munito di "legittimazione passiva" (Cass., nr. 32938/2021).
Passando ad esaminare l'eccezione di prescrizione, la Corte di Cassazione, ha chiarito che «l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art.
2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e
2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica» [Cass., n.
29961/2023].
L'art. 5, comma 3, d.p.c.m. 28 novembre 2016, ha previsto che «la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno».
Nella presente fattispecie, l'a.s. più risalente è il 2018/19, per il quale il dies a quo della prescrizione va individuato nel 1° settembre 2018, stante la successiva assunzione in data 09.01.2018.
Orbene, nel caso di specie il primo atto interruttivo della prescrizione è costituito dalla diffida inoltrata al con raccomandata del 06.04.2022 (cfr. allegato n.9 al ricorso introduttivo), con la CP_1 conseguenza che il diritto alla percezione della carta elettronica per l'anno scolastico 2018/19 non si è prescritto.
Prima di esaminare il merito, è opportuno evidenziare che sussiste la giurisdizione del giudice adito.
Al riguardo, occorre – in conformità agli insegnamenti della giurisprudenza di Cassazione – applicare il criterio del petitum sostanziale che, 'va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione' (ex multibus: Cass. civ. sez. un.,
19.4.2022, n.12441).
Inoltre, occorre capire se, alla luce della prospettazione complessiva di parte ricorrente, il bene della vita che il ricorrente chiede di conseguire discenda direttamente da una norma di fonte primaria (o anche subprimaria), rispetto alla quale atti amministrativi generali adottati dalla P.A. in senso eventualmente contrario costituiscano meri ostacoli da disapplicare, oppure possa essere ottenuto solo annullando/modificando l'atto a contenuto generale/normativo adottato dalla P.A.
Nel primo caso, la situazione giuridica soggettiva vantata dall'interessato è di pieno diritto e sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, mentre nel secondo è di interesse legittimo e sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.
Ebbene, nel caso che ci occupa la questione controversa non attiene alla modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A. resistente, dal momento che la parte ricorrente non chiede l'annullamento di alcun atto di organizzazione, bensì il riconoscimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla c.d.
Pag. 4 di 10 carta elettronica del docente. Dal momento che tale beneficio discende direttamente dall'art. 1 comma
121 legge n. 107/2015 in presenza di determinati presupposti, senza dunque che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione si individui correttamente in quella del giudice ordinario.
Venendo al merito, la domanda è parzialmente fondata.
La stessa deve essere qualificata - in base al complessivo contenuto del ricorso - come richiesta di messa a disposizione dell'importo portato dalla c.d. carta docenti nelle stesse forme previste per i docenti di ruolo.
Difatti, l'art. 1, co. 124 della L. n. 107/2015, stabilisce che «nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale» e nel precedente comma 121 che «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al Controparte_5 profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124» ed aggiungendo che «la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
Tanto precisato, va rilevato che sulla fattispecie si è pronunciata la Suprema Corte all'esito del procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis cpc, promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto
(Cass. n. 29961 del 27.10.2023).
In particolare, il Giudice di legittimità ha enunciato i seguenti principi di diritto:
«1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore
Pag. 5 di 10 corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art.
4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.».
Queste, in sintesi, le considerazioni svolte dalla Suprema Corte:
- la norma, destinata ai soli insegnanti di ruolo, nel “tarare” l'importo di 500 euro in una misura “annua”
e per “anno scolastico”, evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima; sicché è allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura (v. Corte di Giustizia 18 maggio 2022, c 450/2);
- la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua consente di fare altresì riferimento alle supplenze annuali volte a coprire cattedre e posti di insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto;
art. 4, co. 1 della L. 124/1999), nonché alle supplenze temporanee (fino al termine delle attività didattiche) per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (cd. vacanza su organico di fatto;
art. 4, co. 2 della L. 124/1999); ciò in quanto nel primo caso il richiamo all'”annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica, è esplicito, mentre nel secondo la relazione tra supplenze e didattica annua è comunque chiaramente enunciata;
- restano escluse dal ragionamento della Corte le ipotesi delle ccdd. “supplenze brevi”, il cui esame non
è stato ritenuto rilevante ai fini della decisione del giudizio rispetto a quanto sollevato dall'ordinanza del
Pag. 6 di 10 Tribunale di Taranto;
- l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola
4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L.
124/1999); il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio;
- la pur complessa struttura dell'operazione - la Carta è realizzata in forma di applicazione web, attraverso un sistema che, utilizzabile mediante accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata, prevede l'iscrizione e la registrazione sia dei docenti che degli esercenti, ovverosia dei venditori dei beni o fornitori dei servizi;
tale sistema genera un codice di acquisto o buono a favore del docente, per i beni o servizi da lui prescelti, che l'esercente può accettare solo per prodotti coerenti con il disposto normativo;
in seguito all'acquisto, all'esercente è riconosciuto un credito di pari importo nei confronti del o, meglio, di chi (v. Consap) provvede per esso alla liquidazione - non porta a discostare la CP_1 stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento;
- ai sensi dell'art. 6, co. 2 del DPCM 28 novembre 2016 (ma v. anche art. 2, co. 5, del precedente DPCM
23 settembre 2015), la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che «la Carta non è più fruibile»
e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente;
- la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significa che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo;
- se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento in forma specifica ed ancor più se poi egli transiti in ruolo;
al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico;
in tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno;
- la tutela va individuata in base alla situazione esistente al momento della pronuncia giudiziale (si pensi al caso del docente di ruolo, con diritto dunque all'adempimento in forma specifica, che si trovi fuoriuscito dai ruoli al tempo della definizione del giudizio;
in questo caso andrà valutata, ove proposta in via subordinata, la domanda risarcitoria);
- in ogni caso il risarcimento richiesto in forma specifica comprende ipso iure il risarcimento per
Pag. 7 di 10 equivalente (Cass. 30 aprile 2021, n. 11438; Cass. 18 gennaio 2002, n. 552);
- in caso di azione risarcitoria, il pregiudizio (insieme di possibili esborsi - spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi -, di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità) va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio;
- la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione;
diversamente, si verificherebbe una discriminazione «alla rovescia», nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28 maggio 2020, n. 10219);
- la prescrizione della domanda risarcitoria, quando ad essa si possa ricorrere, non può che essere di durata decennale, come da principi generali in tema di responsabilità contrattuale;
- la prescrizione dell'azione di adempimento decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al
DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio;
- il diritto al risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità;
- se, nelle more, vi sia stata, in pendenza del rapporto, prescrizione dell'azione di adempimento ancora esperibile, nessun ristoro potrebbe essere richiesto, perché l'estinzione del diritto verificatasi per l'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma specifica, non può che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento.
Ebbene, applicando le suddette coordinate ermeneutiche al caso in esame, si osserva che la parte ha documentato di avere stipulato una serie di contratti di lavoro a tempo determinato con il
[...]
(in particolare, trattasi di supplenze su organico di fatto per gli aa.ss. Controparte_2
2019/2020 e 2021/2022).
Quanto all'a.s. 2018/2019, osserva il giudicante, alla luce dei principi espressi dal giudice comunitario, che il convenuto non ha offerto prova del ricorrere di ragioni oggettive per le quali, nel caso CP_1
Pag. 8 di 10 concreto, l'incarico assunto dalla parte ricorrente per la supplenza c.d. 'breve e saltuaria' de qua non sarebbe comparabile, nei termini indicati dalla Corte di Giustizia nella pronuncia da ultimo menzionata, con l'attività espletata dai docenti di ruolo cui tale beneficio economico viene riconosciuto.
La sola circostanza della durata breve della supplenza (terminata il 13.06.2019) non è ragione sufficiente, come visto supra, per escludere l'equiparazione.
D'altro canto, si evidenzia che la continuità e la durata della prestazione nel corso dell'anno scolastico consentono di ritenere, da un lato, che il docente abbia portato avanti il programma scolastico assicurando agli alunni una continuità didattica per una porzione rilevante dell'anno; dall'altro, che il si sia CP_1 avvalso della prestazione del docente per sopperire a carenze organiche non meramente occasionali.
Con riferimento all'anno scolastico 2022/2023, parte ricorrente ha dichiarato di aver stipulato un contratto a tempo determinato con decorrenza dal 12.09.2022 al 30.06.2023 per 18 ore settimanali presso l'Istituto comprensivo “Viviani di Casalnuovo”. Tuttavia, tale circostanza non risulta provata, non essendo stato prodotto in giudizio il relativo contratto. Invero, nello stato matricolare prodotto dal emerge che la ricorrente, per l'anno 2022/2023, ha prestato servizio in qualità Controparte_2 di supplente per il periodo compreso tra il 15.03.2023 e il 05.04.2023 per 18 ore settimanali.
Ne consegue, proprio in applicazione dei principi stabiliti dal giudice comunitario, che la domanda in parte qua non può trovare accoglimento, in quanto la supplenza per soli 20 giorni è di per sé inidonea a garantire la continuità didattica, requisito fondamentale per ottenere la “c.d. Carta elettronica”.
Parimenti consta che la parte ricorrente è ancora interna al sistema educativo scolastico.
Invero, la stessa ha documentato, documentato l'immissione in ruolo e di essere stata assunta a tempo indeterminato dal 01.09.2023 presso l'Istituto Comprensivo “G. Falcone” di Pozzuoli (cfr. all. 3, prod. tel. ric.).
Ne discende, pertanto, il diritto della parte all'adempimento in forma specifica e la condanna del CP_1 all'attribuzione della Carta Docente, in favore della parte ricorrente, secondo il sistema proprio di essa e per il corrispondente valore, per gli anni scolastici dal 2018/2019, 2019/2020 e 2021/2022.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico del . Sono CP_1 determinate in applicazione dei criteri aggiornati di cui al DM 55/2014, tenuto conto del riconosciuto, dei parametri minimi attesa la serialità della questione giuridica esaminata, espunta la fase istruttoria.
Compensate le spese nei confronti dell' attesa la natura in Controparte_4 rito della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, sezione lavoro e previdenza, nella persona della dott.ssa Maria Viola, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' ; Controparte_4
2) accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna il e del merito Controparte_2
Pag. 9 di 10 all'attribuzione della Carta Docente, in favore della parte ricorrente, secondo il sistema proprio di essa e per il corrispondente valore, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,
2021/2022con rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti di cui all'art. 22, co. 36, l. n.
724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) condanna il al pagamento delle spese del giudizio che Controparte_2 liquida in complessivi € 1.030,00 oltre iva e cpa nonché rimborso forfettario come per legge, con attribuzione, oltre contributo unificato pari ad € 49,00.
SI COMUNICHI.
Nola, 10.11.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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