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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/04/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 133-1/2025 R. PR. UNIT.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE
____________
Il Tribunale, composto dai Magistrati
dott. Roberto Cordio Presidente
dott.ssa Maria Acagnino Giudice
dott.ssa Laura Messina Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA sul ricorso per l'apertura della liquidazione controllata proposto da nato Parte_1
a Catania, il 29.04.1985, e residente a [...] P.1, codice fiscale rappresentato e difeso, giusta procura in atto, dagli avv.ti C.F._1
Riccardo David Roberto Trovato, codice fiscale e Carmelo C.F._2
Moschella, codice fiscale;
C.F._3
^^^^^ viste le disposizioni di cui agli artt. 268 e ss. del D. Legisl. N.14 del 2019 (c.d. Codice della
Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza); Perso vista la relazione, redatta dall'OCC UNES, nella persona del gestore dott. , allegata al ricorso, che contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore alla cui stregua lo stesso risulta in stato di sovraindebitamento;
ritenuto che
sussistono i presupposti per dichiarare l'apertura della liquidazione;
rilevato che, in considerazione del tenore della relazione redatta dall'O.C.C. che contiene diversi refusi, errori ed imprecisioni, si ritiene opportuno, per la fase liquidatoria, la nomina di un OCC di diverso da quello che ha redatto la relazione, come consentito dal comma 2 dell'art. 270 CCII recentemente riformato;
nomina, quale liquidatore l'O.C.C. costituito presso l'
[...]
, nella persona del gestore che verrà scelto dallo stesso Controparte_1
O.C.C. e comunicato al Giudice Delegato;
DICHIARA L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE
ORDINA al debitore il deposito, entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (ove non ancora allegate alla relazione), dell'elenco dei creditori nonché la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
DISPONE la trascrizione - a cura del liquidatore, con spese a carico della parte ricorrente - della presente sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente e al PRA (ove siano presenti nel patrimonio beni mobili registrati) nonché l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
rilevato che - ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 del D.lgs. n. 14/2019 – non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari ed esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore ed anche per crediti maturati durante la liquidazione;
a tal fine onera la parte ricorrente della comunicazione della presente sentenza alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pendano eventuali ulteriori procedure esecutive nei suoi confronti;
rilevato che ai sensi dell'art. 268 CCI “4.Non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;
b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia (…)”; pertanto tutte le somme eccedenti l'importo necessario per il mantenimento della famiglia (pari, dunque, ad € 1.000,00) dovranno essere destinate alla liquidazione;
che il liquidatore riferisca con apposita relazione, ogni sei mesi, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione anche con riguardo ad eventuali condotte ostative all'esdebitazione di cui all'art. 280 comma 1^ lett. b) e c) incidenti sul regolare ed efficace svolgimento della procedura;
La presente sentenza dovrà essere notificata al debitore e, a cura dello stesso, ai creditori ed ai titolari dei diritti sui beni oggetto di liquidazione, a mente del comma 4 dell'art. 270
CCI.
Delega per la trattazione del procedimento la dott.ssa Laura Messina.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio dell'11 aprile 2025.
Il Giudice Il Presidente
Laura Messina dott. Roberto Cordio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE
____________
Il Tribunale, composto dai Magistrati
dott. Roberto Cordio Presidente
dott.ssa Maria Acagnino Giudice
dott.ssa Laura Messina Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA sul ricorso per l'apertura della liquidazione controllata proposto da nato Parte_1
a Catania, il 29.04.1985, e residente a [...] P.1, codice fiscale rappresentato e difeso, giusta procura in atto, dagli avv.ti C.F._1
Riccardo David Roberto Trovato, codice fiscale e Carmelo C.F._2
Moschella, codice fiscale;
C.F._3
^^^^^ viste le disposizioni di cui agli artt. 268 e ss. del D. Legisl. N.14 del 2019 (c.d. Codice della
Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza); Perso vista la relazione, redatta dall'OCC UNES, nella persona del gestore dott. , allegata al ricorso, che contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore alla cui stregua lo stesso risulta in stato di sovraindebitamento;
ritenuto che
sussistono i presupposti per dichiarare l'apertura della liquidazione;
rilevato che, in considerazione del tenore della relazione redatta dall'O.C.C. che contiene diversi refusi, errori ed imprecisioni, si ritiene opportuno, per la fase liquidatoria, la nomina di un OCC di diverso da quello che ha redatto la relazione, come consentito dal comma 2 dell'art. 270 CCII recentemente riformato;
nomina, quale liquidatore l'O.C.C. costituito presso l'
[...]
, nella persona del gestore che verrà scelto dallo stesso Controparte_1
O.C.C. e comunicato al Giudice Delegato;
DICHIARA L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE
ORDINA al debitore il deposito, entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (ove non ancora allegate alla relazione), dell'elenco dei creditori nonché la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
DISPONE la trascrizione - a cura del liquidatore, con spese a carico della parte ricorrente - della presente sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente e al PRA (ove siano presenti nel patrimonio beni mobili registrati) nonché l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
rilevato che - ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 del D.lgs. n. 14/2019 – non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari ed esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore ed anche per crediti maturati durante la liquidazione;
a tal fine onera la parte ricorrente della comunicazione della presente sentenza alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pendano eventuali ulteriori procedure esecutive nei suoi confronti;
rilevato che ai sensi dell'art. 268 CCI “4.Non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;
b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia (…)”; pertanto tutte le somme eccedenti l'importo necessario per il mantenimento della famiglia (pari, dunque, ad € 1.000,00) dovranno essere destinate alla liquidazione;
che il liquidatore riferisca con apposita relazione, ogni sei mesi, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione anche con riguardo ad eventuali condotte ostative all'esdebitazione di cui all'art. 280 comma 1^ lett. b) e c) incidenti sul regolare ed efficace svolgimento della procedura;
La presente sentenza dovrà essere notificata al debitore e, a cura dello stesso, ai creditori ed ai titolari dei diritti sui beni oggetto di liquidazione, a mente del comma 4 dell'art. 270
CCI.
Delega per la trattazione del procedimento la dott.ssa Laura Messina.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio dell'11 aprile 2025.
Il Giudice Il Presidente
Laura Messina dott. Roberto Cordio