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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/07/2025, n. 3870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3870 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Sezione quarta civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Michele Caccese – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5727\2019 RG in materia di diritti reali (appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento del 22.11.2019 n. 2054), vertente tra c.f. e p. iva in persona del legale rappresen- Parte_1 P.IVA_1
tante in carica , con sede legale in Benevento, Via del Pomerio 35, con do- Parte_2
micilio eletto in Benevento, Via Gaetano Rummo 27, studio dell'avv. Stefano Parziale, c.f.
, fax 0824.24422, domicilio digitale che la rappre- C.F._1 Email_1
senta e difende giusta procura in atti con l'avv. Ottone Pironti, c.f. , C.F._2
appellante e
p. iva in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
con sede in Roma, Via dell'Umanesimo 308, con domicilio eletto in Benevento, Via M. Mattei
3, nello studio delle avv.te Chiara Gambatesa, c.f. e Mariarosaria C.F._3
Zamparelli, c.f. che la rappresentano e difendono giusta procure in at- C.F._4
ti, domicili digitali e appellata Email_2 Email_3
nonché
appellato contumace Controparte_2
Conclusioni
1 Come da note di trattazione scritta per l'udienza del 24.09.2024.
Ragioni della decisione
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del 24.09.2024 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per le memorie di replica, la Corte osserva quanto segue.
1- Riferisce il Tribunale di Benevento nell'impugnata sentenza del 22.11.2019 n. 2054 che
(d'ora innanzi indicata, per brevità, anche semplicemente Parte_1
, proprietaria in Benevento di unità immobiliari nel Pt_1 Controparte_2
lamentò che i locali commerciali di proprietà della (d'ora innanzi indicata, Controparte_1
per brevità, anche semplicemente ) al piano terra dell'edificio condominiale e prospet- CP_1
tanti sulla via pubblica, destinati a bar ristorante, erano stati modificati e ampliati in viola- zione dell'art. 10 del regolamento condominiale, che vieta modifiche non assentite dall'as- semblea dei condomini che siano in contrasto con la destinazione urbanistica originaria rile- vabile dalle concessioni comunali. In particolare, le p.lle sub 66 e 67, originariamente desti- nate a porticato, erano state chiuse con pannelli mobili così da creare un aumento volume- trico aggregato ai locali commerciali (p.lle sub 21 e 22), sì da formare un'unica unità immobi- liare in difetto di titoli abilitativi, laddove “l'ultimo PdC rilasciato in sanatoria (n. 1965/2011) prevedeva due distinti locali commerciali”. Inoltre la predetta modifica aveva – secondo l'at- trice – pregiudicato l'estetica del fabbricato, in violazione dell'art. 10 del regolamento di condominio. Ancora, gli impianti tecnologici a servizio delle unità della sarebbero stati CP_1
realizzati nel giardino annesso al sub 21, in violazione del disposto del regolamento condo- miniale, che ne prevederebbe la realizzazione al piano S/3 o al piano terra su via delle Puglie;
la pavimentazione del giardino annesso al sub 21 sarebbe utilizzata dalla come deposi- CP_1
to, mediante modifica del piano di calpestio e di permeabilità, in violazione sempre del ri- chiamato art. 10 del regolamento condominiale e in assenza di titolo abilitativo e nulla osta della Soprintendenza. Nel predetto giardino, poi, la collocazione di tavoli e tendostruttura avrebbe modificato la destinazione d'uso, da giardino a sala ristorante all'aperto; la particella sub 65, destinata a portico e, quindi parte comune, secondo la prospettazione dell'attrice e l'art.5 del regolamento condominiale, sarebbe stata sottratta all'uso comune dalla CP_1
mediante la collocazione di tavolini e il passaggio dei camerieri del ristorante, anche con cibo e bevande, dall'unità sub 22, dove sono i locali tecnici (cucina, bar, magazzino) al sub 67 de- stinato a sala ristorante, con conseguente appropriazione dell'area destinata ad accesso al
2 condominio (si sorvola su altre contestazioni non riproposte in appello). Pt_3
Ciò premesso in fatto, la convenne in giudizio la per sentirla condannare alla Pt_1 CP_1
riduzione in pristino delle parti comuni illecitamente modificate in violazione di legge, norme urbanistiche o regolamento condominiale.
2- Costituitasi in giudizio, la contestò la domanda sotto ogni profilo. In particolare, CP_1
quanto ai porticati occupati, la se ne affermò proprietaria esclusiva, precisando di ave- CP_1
re installato soltanto un dehors non fisso ma prefabbricato e temporaneo, conforme alla normativa urbanistica, inidoneo ad alterare il decoro architettonico dell'immobile condomi- niale. La contestò inoltre di aver realizzato aumenti volumetrici e, quanto agli impianti CP_1
tecnici, allegò l'assenza di alternative e il fatto che gli stessi sarebbero stati comunque realiz- zati in aree di proprietà esclusiva. Anche la pavimentazione del giardino sarebbe stata realiz- zata nel rispetto delle norme urbanistiche e del regolamento condominiale, senza alcuna modificazione della destinazione d'uso e, ancora, in area di proprietà privata. L'uso dell'area di portico per il passaggio dei camerieri avverrebbe anch'esso su area di proprietà privata e, comunque, arrecando il minor disagio possibile ai condomini.
concluse perciò per il rigetto della domanda. CP_1
3- Si costituì in giudizio anche il per rilevare l'assenza di domande nei propri CP_2
confronti e chiedere l'estromissione dal giudizio, precisando tra l'altro che i condomini, di- chiaratisi indifferenti a una disputa riguardante, a loro dire, esclusivamente gli interessi delle proprietarie di porzioni esclusive, avevano disertato la riunione indetta proprio per discutere dell'azione intrapresa dalla . Pt_1
4- All'esito dell'istruttoria (c.t.u. affidata all'arch. , il Tribunale ha rigettato la Persona_1
domanda e condannato la alle spese di lite. Pt_1
In motivazione, il Tribunale ha osservato, per quanto ancora interessa, che:
-- appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo le doglianze riguardanti pretese violazioni urbanistiche o amministrative senza coinvolgere posizioni di diritto soggettivo;
-- le allegate violazioni del regolamento di condominio non possono essere apprezzate per- ché il regolamento non è stato prodotto in giudizio;
-- al netto delle questioni amministrative e urbanistiche di per sé non sindacabili in questa sede, la c.t.u. ha rilevato che il dehors e il giardino insistono su proprietà esclusiva di e CP_1
il dehors stesso è stato arretrato dal confine con il porticato condominiale, lasciando uno spazio per i condomini;
sicché non risulta alcuna occupazione di area condominiale;
peraltro
3 l'attrice non ha fornito alcuna prova della proprietà dei subalterni ai quali fa riferimento;
-- quanto ai porticati, dei quali l'attrice lamenta la modifica di destinazione in violazione del regolamento , è la stessa attrice a render conto del fatto che ai sub 66 e 67, a CP_3
seguito della variazione del 2011, era stata conferita destinazione commerciale;
-- l'attrice non ha dedotto la violazione di alcun diritto soggettivo relativamente alla realizza- zione di impianti tecnologici su area di proprietà esclusiva della società convenuta, in merito ai quali non è apprezzabile l'allegata violazione del regolamento di condominio in quanto non prodotto in giudizio;
-- secondo la c.t.u., la realizzazione del dehors, rispettando la linea del fabbricato ed essendo chiuso con ampie vetrate, non ne altera né compromette l'estetica.
5- La RE ha proposto appello, formulando le seguenti conclusioni:
«Si renda sentenza mediante la quale, in riforma della sentenza impugnata e previo espleta- mento delle richieste istruttorie articolate dagli odierni appellanti, si statuisca:
- in via principale, nel merito, in totale riforma della sentenza appellata, anche in accoglimen- to del primo e secondo motivo dell'atto di appello, previa rinnovazione della CTU svolta nel precedente grado di giudizio, si accerti e dichiari che la convenuta Parte_4
(…) ha posto in essere violazioni di legge e urbanistiche nonché del regolamento condominia- le e, per l'effetto, ordinare alla predetta il ripristino del precedente stato dei luoghi, con la ri- mozione di tutte le opere realizzate in difformità alle leggi in materia e alle norme urbanisti- che o comunque in violazione del regolamento condominiale;
- in via subordinata, nel merito, in parziale riforma della sentenza appellata, previa rinnova- zione della CTU svolta nel precedente grado di giudizio, voler accertare e dichiarare che la convenuta Società (…) ha posto in essere violazioni di legge e urbanisti- Controparte_1
Cont che, nonché del regolamento condominiale in relazione alla sola parte non destinata a e, per l'effetto, ordinare alla predetta il ripristino del precedente stato dei luoghi, con la rimo- zione di tutte le opere realizzate in difformità alle leggi in materia e alle norme urbanistiche o comunque in violazione del regolamento condominiale;
- con riforma della sentenza appellata in merito alla condanna dell'appellante alle spese pro- cessuali di tutte le parti;
- il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai sottoscritti Avvocati che se ne dichiarano antistatari.
- In via istruttoria: 1. (…) volersi disporre la rinnovazione della CTU già richiesta nel primo
4 grado di giudizio al fine di accertare e verificare le irregolarità poste in essere dalla Società convenuta nelle parti comuni del (porticato, giardino) e in mancata ottemperan- CP_2
za del regolamento condominiale. Ciò in quanto, come dedotto già innanzi il Giudice di prime cure, l'elaborato peritale non ha tenuto in alcun conto delle osservazioni critiche sollevate dal
CTP di parte esponente rispetto alla bozza di elaborato presentata, limitandosi a confermare acriticamente quanto già affermato nella bozza di consulenza inviata alle parti.
2. Si chiede, laddove la Corte ne ravvisasse l'opportunità e la rilevanza, autorizzarsi l'ammissione della prova testimoniale, così come articolata dall'attrice nel primo grado (note ex art. 183 cpc del
16.04.2018), stante il rigetto del [giudice] di primo grado, con ordinanza del 20.07.2018, del- le richieste istruttorie, considerando i capi valutativi e/o incontestati».
6- Si è costituita la e ha così concluso: Controparte_1
«Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
2054/19 (…) pubblicata in data 22.11.19, dal Tribunale di Benevento. In ogni caso, condanna- re parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudi- zio (…). In via istruttoria: - rigettare la richiesta di rinnovo della CTU;
- rigettare la richiesta di ammissione della prova per testi articolata in primo grado e ivi rigettata perché ininfluente».
7.1- Con il primo motivo di gravame, la censura l'affermazione del primo giudice circa Pt_1
la mancata produzione del regolamento di condominio e tutto quanto ne consegue sotto il profilo della prova (ritenuta omessa) delle allegate violazioni del regolamento. Sostiene in- fatti la di aver prodotto il regolamento all'atto dell'iscrizione a ruolo della causa come Pt_1
attestato dall'indice dei documenti a corredo dell'atto di citazione depositato telematica- mente e dal positivo riscontro della cancelleria del Tribunale.
Con il secondo motivo di gravame, strettamente connesso al primo, la intende far va- Pt_1
lere il “raggiungimento dello scopo” e il “principio di non contestazione” in ordine al regola- mento condominiale, al quale sia i convenuti ( e ), sia la c.t.u., fanno co- CP_1 CP_2
stante riferimento, indipendentemente dalla sua produzione e presenza negli atti di causa, con passi perfino riportati tra virgolette.
7.2- Replica la che il regolamento non fu prodotto, come tempestivamente eccepito, CP_1
e che ne sia inammissibile la produzione in appello.
8.1- Nel merito, la RE deduce innanzitutto che non ha pregio la decisione del Tribunale nella parte in cui ha declinato la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo,
5 perché tutte le contestazioni dell'attrice miravano a un accertamento incidentale delle viola- zioni di norme urbanistiche in funzione della tutela di diritti soggettivi.
In merito al porticato sub 66 e 67 la RE deduce che la suddetta area viene utilizzata co- me ampliamento dell'attività commerciale (esercitata sui subalterni 21 e 22), in violazione dell'art. 10 del regolamento condominiale: “limitazioni e divieti sulla destinazione e sull'uso” che, alla lettera A), espressamente prevede “le unità immobiliari dell'edificio dovranno man- tenere la destinazione originaria assegnata dalle concessioni comunali, eventuale diversa de- stinazione di una porzione o intero immobile dovrà essere consentito dall'Assemblea con la maggioranza stabilita dall'art. 1136 comma 2° c.c.”.
A comprova di detta violazione, è stato evidenziato dalla RE che dette particelle sono state chiuse con una struttura mobile, in contrasto con la definizione stessa di porticato, lad- dove, nel caso de quo, con detta chiusura si è verificato un incremento della preesistente vo- lumetria e una modifica dello stato originario.
Peraltro, la chiusura del porticato ha determinato non solo un aumento di volume, ma pu- re una modifica di sagoma, che doveva essere approvata dall'Assemblea condominiale, con la maggioranza stabilita dall'art. 1136 comma 2, c.c., così come previsto dal già citato art. 10 del regolamento condominiale.
In merito al giardino (annesso al subalterno 21), la deduce che vi siano stati collocati Pt_1
dalla Trade impianti tecnologici (come riscontrato dalla c.t.u.), in violazione del regolamento condominiale, che prevede appositi spazi siti al piano S/3 (o piano terra su via delle Puglie).
In particolare nell'introduzione si legge che le unità negoziali non partecipano alle spese per gli impianti in quanto “…hanno impianti autonomi collocati al piano S3” e all'art. 5, punto 5, si legge: “…nella centrale termica oltre all'impianto di riscaldamento centralizzato a servizio delle abitazioni, vi trovano collocazione anche macchinari atti al condizionamento dei negozi siti al piano terra”.
Ulteriori violazioni della , secondo la RE, riguarderebbero: i lavori in giardino, im- CP_1
plicanti un cambiamento della quota di calpestio e della permeabilità, in violazione dell'art. 10 lettera A) del regolamento;
la realizzazione di un'apertura irregolare nella recinzione con il Viale Atlantici per rendere possibile l'accesso dall'esterno; il posizionamento in giardino di tavolini e di una tendostruttura, con modificazione della destinazione d'uso da giardino a sa- la ristorante all'aperto, “in particolar modo nella stagione estiva”.
Ancora, la contesta alla di aver trasformato il subalterno 64, di proprietà con- Pt_1 CP_1
6 dominiale, in un corridoio a servizio del ristorante, con collocazione di tavolini e passaggio dei camerieri “con cibi e bevande”.
8.2- Replica : CP_1
-- che l'utilizzo dei porticati di proprietà esclusiva ad ampliamento dei locali del ristorante
”Pepe nero”, con la mera installazione di una struttura prefabbricata temporanea di arredo esterno (dehor), a servizio dell'attività commerciale, non comporta alcun cambio di destina- zione d'uso né violazione di norme urbanistiche;
-- che detta struttura mobile, protetta nel periodo invernale da una tenda da esterno anti- pioggia e antivento, non ha comportato alcun danno al decoro architettonico dell'immobile, nato fin dall'origine come stabile con locali commerciali al piano terra, che per la loro stessa natura non possono essere accomunati a quelli aventi la destinazione di abitazione, per cui anche il concetto di decoro architettonico, già di per sé assai variabile, non può essere appli- cato con gli stessi criteri;
-- che gli impianti tecnologici sono stati collocati in giardino anziché nell'apposito locale al piano S/3, per mancanza di spazio, per cui tale scelta è risultata obbligata;
-- che la pavimentazione del giardino è stata eseguita nel rispetto delle norme urbanistiche e l'utilizzo del giardino con tavoli e tendostrutture non ne altera la destinazione originaria;
-- che il subalterno 64, parte comune di portico, non è affatto ingombrato da tavolini e sedie, lad- dove i camerieri percorrono lo spazio di proprietà esclusiva, cercando di creare meno disagio possibile ai condomini e senza comprimere nessun altrui diritto.
9- I motivi di appello sin qui elencati possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi. E sono infondati.
Va premesso che nelle controversie tra privati, derivanti dall'esecuzione di opere edilizie non conformi alle prescrizioni di legge o degli strumenti urbanistici, ciò che acquista rilevan- za è, sempre e soltanto, la lesione di diritti soggettivi attribuiti ai privati dalle norme mede- sime, anche se trattasi di norme non integrative di quelle dettate dal codice civile in materia di distanze fra le costruzioni, mentre la rilevanza giuridica della concessione o della licenza edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra la pubblica amministrazione e il privato richiedente [Cass. 25.10.2001 n. 13170; Cass., SSUU, 12.06.1999 n. 333].
È quanto la stessa dichiara di condividere, prima di articolare le censure di merito Pt_1
mosse al Tribunale, sicché la Corte, prima ancora della verifica della regolarità edilizia e ur- banistica delle condotte contestate alla , dovrà esaminare se l'atto di gravame abbia CP_1
7 allegato la lesione di diritti soggettivi della (e quali). Pt_1
Intanto dalla relazione di c.t.u. si trae conferma della circostanza non contestata che il por- tico individuato dai subalterni 66 (ora 71) e 67 è di proprietà esclusiva della . Il regola- CP_1
mento di condominio vi fa riferimento esplicito all'art. 6, punto 2: “La superficie rappresenta- ta dai subalterni catastali 66 e 67 restano ad esclusiva proprietà della ” - dante CP_5
causa della – “e l'utilizzo della stessa potrà essere, a discrezione dei proprietari, affida- CP_1
to ad una o più attività commerciali (…). La stessa proprietaria si riserva il diritto di allestire eventualmente la suddetta superficie con elementi di arredo removibili contestualmente alla tipologia delle attività commerciali in essere”.
Ne consegue che l'utilizzo del porticato quale estensione della superficie destinata ad atti- vità di ristorazione, specificamente autorizzato dall'art. 6 del regolamento, non viola il più generale art. 10 (“limitazione e divieti sulla destinazione e sull'uso”), né richiede l'assenso dell'assemblea dei condomini.
La Corte inoltre condivide le valutazioni della c.t.u., corredate da fotografie, secondo cui
(pag. 13) “lo spazio porticato (…) risulta perimetrato da elementi di arredo in gran parte ve- trati, che non costituiscono elementi di chiusura;
per tale motivo non viene violata la defini- zione di porticato, né si ha un aumento di volume e superficie utile delle unità; l'arretramento degli elementi di arredo del dehor, in gran parte vetrati, per garantire la permeabilità visiva, collocati sulla pavimentazione esistente comune a tutto il porticato, che non interrompono il rivestimento delle pareti di fondo dell'intera area, non arrecano variazioni estetiche al fabbri- cato”. Dunque il dehor, gli elementi mobili di arredo, non ledono il decoro architettonico, da intendersi [cfr. Cass. ord. 12.06.2023 n. 16518] come “l'estetica del fabbricato risultante dall'insieme delle linee e delle strutture che lo connotano intrinsecamente, imprimendogli una determinata armonica fisionomia ed una specifica identità”.
Come già accennato, la RE allega insussistenti violazioni del regolamento di condominio senza neppure enunciare quale diritto soggettivo (in qualità di proprietaria esclusiva di una unità immobiliare nel fabbricato condominiale) essa ritenga di dover tutelare. Peraltro il
, evocato in primo grado e costituitosi in giudizio, dal canto suo ha escluso che i CP_2
fatti imputati dalla alla abbiano leso propri interessi suscettibili di tutela, rife- Pt_1 CP_1
rendoli a una semplice lite fra due condomini.
È infondata anche la tesi dell'appellante secondo cui la , nel collocare gli impianti tec- CP_1
nologici nel giardino di sua proprietà esclusiva, abbia violato alcuna norma del regolamento
8 di condominio e segnatamente l'art. 5 n. 5). L'art. 5 infatti è meramente ricognitivo delle
“parti di proprietà ad uso comune”, tra cui “la centrale termica”, nella quale, “oltre all'im- pianto di condizionamento estivo/invernale centralizzato a servizio delle abitazioni vi trovano collocazione anche i macchinari atti al condizionamento dei negozi siti a piano terra”. La norma, nel dare accoglienza anche a impianti a servizio di proprietà esclusiva, non vieta af- fatto che tali impianti siano collocati altrove e tanto meno all'interno delle proprietà esclusi- ve, come nel nostro caso. La – allegando la non inverosimile circostanza che nel locale CP_1
“centrale termica” non vi fosse più spazio sufficiente – ha collocato gli impianti nel proprio giardino, peraltro nascondendoli alla vista con una recinzione in ferro e siepe di gelsomino verso l'esterno e pannelli metallici verso l'interno (relazione c.t.u. pag. 16), risolven- Per_1
do alla radice ogni ipotesi di turbamento del senso estetico degli altri condomini e dei pas- santi. Del resto – giova ripeterlo – il non ha ritenuto leso alcun proprio diritto, CP_2
tanto da chiedere l'estromissione dal giudizio. Né la allega violazioni delle norme sulle Pt_1
distanze, sulle immissioni acustiche o altri fastidi solitamente riferibili a simili impianti.
La si duole poi di non meglio specificate violazioni riguardanti i lavori in giardino, sot- Pt_1
to il profilo del cambiamento della quota di calpestio e della permeabilità.
Non solo tali circostanze non hanno trovato riscontro, ma la c.t.u. riferisce (pagg. 16-17) che “la pavimentazione del giardino è stata assentita con SCIA in sanatoria del 21.03.2017 prot. 24231 (…) e con Nota della Soprintendenza del 27.06.2017 prot. n. 0009116”. Inoltre nessuna delle esemplificazioni contenute nell'art. 10 del regolamento condominiale – da let- tera A) e lettera M) – vieta l'accesso diretto dalla via pubblica a porzioni di proprietà esclusi- va, come il giardino della . Infine la c.t.u. (pag. 17) ha esplicitamente escluso – a seguito CP_1
di sopralluogo – un cambio di destinazione d'uso dell'area giardino. Ugualmente ha escluso lo stabile ingombro (con tavolini o con passaggio di camerieri) del subalterno 64 (porzione del portico di proprietà condominiale). La privazione del pari diritto di uso da parte degli altri condomini non è stata dedotta dal , né risulta meglio articolata l'ipotesi che pro- CP_2
prio la abbia subito pregiudizio dalla prospettata usurpazione, a cui la oppone di Pt_1 CP_1
avere perfino lasciato libera per l'uso comune una fascia di rispetto del portico di sua pro- prietà esclusiva.
10- Con l'ultimo motivo di gravame, la si duole di essere stata condannata alle spese Pt_1
di lite in favore del Condominio nonostante questo avesse chiesto (infondatamente) soltanto di essere estromesso dal giudizio, senza nulla chiedere a titolo di refusione delle spese.
9 La censura è infondata. È vero quanto dice l'appellante, che il Condominio era (ed è) legit- timato passivo in quanto, ai sensi dell'art. 1131 c.c., l'amministratore "può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio”, per cui non pote- va e non può essere estromesso. Ma è anche vero che la nel merito, è risultata soc- Pt_1
combente anche nei confronti del . La condanna al pagamento delle spese del CP_2
giudizio rappresenta la naturale conseguenza prevista dalla legge a seguito della decisione sulle domande proposte, dovendo pertanto il giudice procedervi, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., anche in mancanza di una esplicita richiesta della parte vittoriosa [Cass. ord. 19.10.2022 n.
30729].
11. L'appello deve essere perciò respinto. Spese del presente grado tra e se- Pt_1 CP_1
condo soccombenza, liquidate in base al DM 55\2014 e successive modifiche, scaglione delle cause di valore indeterminabile di bassa complessità. Nulla va statuito sulle spese del grado nei riguardi del , che non si è costituito e perciò non ha sostenuto oneri di difesa. CP_2
12. Ai sensi dell'art. 13, co.1 quater d.p.r. 115\2002, introdotto con legge n. 228 del 2021, al rigetto del gravame, segue l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo, a tito- lo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della e del Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Beneven- Controparte_6
to del 22.11.2019 n. 2054, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla refusione, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di secondo grado, che liquida in € 7.000.00 per compenso ed € 1.050,00 per
[...]
rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre iva e cpa;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 mag- gio 2002 n. 115, per il versamento, da parte di di un ulterio- Parte_1
re importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 15 luglio 2025.
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firma apposta in modalità digitale
10
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Sezione quarta civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Michele Caccese – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5727\2019 RG in materia di diritti reali (appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento del 22.11.2019 n. 2054), vertente tra c.f. e p. iva in persona del legale rappresen- Parte_1 P.IVA_1
tante in carica , con sede legale in Benevento, Via del Pomerio 35, con do- Parte_2
micilio eletto in Benevento, Via Gaetano Rummo 27, studio dell'avv. Stefano Parziale, c.f.
, fax 0824.24422, domicilio digitale che la rappre- C.F._1 Email_1
senta e difende giusta procura in atti con l'avv. Ottone Pironti, c.f. , C.F._2
appellante e
p. iva in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
con sede in Roma, Via dell'Umanesimo 308, con domicilio eletto in Benevento, Via M. Mattei
3, nello studio delle avv.te Chiara Gambatesa, c.f. e Mariarosaria C.F._3
Zamparelli, c.f. che la rappresentano e difendono giusta procure in at- C.F._4
ti, domicili digitali e appellata Email_2 Email_3
nonché
appellato contumace Controparte_2
Conclusioni
1 Come da note di trattazione scritta per l'udienza del 24.09.2024.
Ragioni della decisione
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del 24.09.2024 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per le memorie di replica, la Corte osserva quanto segue.
1- Riferisce il Tribunale di Benevento nell'impugnata sentenza del 22.11.2019 n. 2054 che
(d'ora innanzi indicata, per brevità, anche semplicemente Parte_1
, proprietaria in Benevento di unità immobiliari nel Pt_1 Controparte_2
lamentò che i locali commerciali di proprietà della (d'ora innanzi indicata, Controparte_1
per brevità, anche semplicemente ) al piano terra dell'edificio condominiale e prospet- CP_1
tanti sulla via pubblica, destinati a bar ristorante, erano stati modificati e ampliati in viola- zione dell'art. 10 del regolamento condominiale, che vieta modifiche non assentite dall'as- semblea dei condomini che siano in contrasto con la destinazione urbanistica originaria rile- vabile dalle concessioni comunali. In particolare, le p.lle sub 66 e 67, originariamente desti- nate a porticato, erano state chiuse con pannelli mobili così da creare un aumento volume- trico aggregato ai locali commerciali (p.lle sub 21 e 22), sì da formare un'unica unità immobi- liare in difetto di titoli abilitativi, laddove “l'ultimo PdC rilasciato in sanatoria (n. 1965/2011) prevedeva due distinti locali commerciali”. Inoltre la predetta modifica aveva – secondo l'at- trice – pregiudicato l'estetica del fabbricato, in violazione dell'art. 10 del regolamento di condominio. Ancora, gli impianti tecnologici a servizio delle unità della sarebbero stati CP_1
realizzati nel giardino annesso al sub 21, in violazione del disposto del regolamento condo- miniale, che ne prevederebbe la realizzazione al piano S/3 o al piano terra su via delle Puglie;
la pavimentazione del giardino annesso al sub 21 sarebbe utilizzata dalla come deposi- CP_1
to, mediante modifica del piano di calpestio e di permeabilità, in violazione sempre del ri- chiamato art. 10 del regolamento condominiale e in assenza di titolo abilitativo e nulla osta della Soprintendenza. Nel predetto giardino, poi, la collocazione di tavoli e tendostruttura avrebbe modificato la destinazione d'uso, da giardino a sala ristorante all'aperto; la particella sub 65, destinata a portico e, quindi parte comune, secondo la prospettazione dell'attrice e l'art.5 del regolamento condominiale, sarebbe stata sottratta all'uso comune dalla CP_1
mediante la collocazione di tavolini e il passaggio dei camerieri del ristorante, anche con cibo e bevande, dall'unità sub 22, dove sono i locali tecnici (cucina, bar, magazzino) al sub 67 de- stinato a sala ristorante, con conseguente appropriazione dell'area destinata ad accesso al
2 condominio (si sorvola su altre contestazioni non riproposte in appello). Pt_3
Ciò premesso in fatto, la convenne in giudizio la per sentirla condannare alla Pt_1 CP_1
riduzione in pristino delle parti comuni illecitamente modificate in violazione di legge, norme urbanistiche o regolamento condominiale.
2- Costituitasi in giudizio, la contestò la domanda sotto ogni profilo. In particolare, CP_1
quanto ai porticati occupati, la se ne affermò proprietaria esclusiva, precisando di ave- CP_1
re installato soltanto un dehors non fisso ma prefabbricato e temporaneo, conforme alla normativa urbanistica, inidoneo ad alterare il decoro architettonico dell'immobile condomi- niale. La contestò inoltre di aver realizzato aumenti volumetrici e, quanto agli impianti CP_1
tecnici, allegò l'assenza di alternative e il fatto che gli stessi sarebbero stati comunque realiz- zati in aree di proprietà esclusiva. Anche la pavimentazione del giardino sarebbe stata realiz- zata nel rispetto delle norme urbanistiche e del regolamento condominiale, senza alcuna modificazione della destinazione d'uso e, ancora, in area di proprietà privata. L'uso dell'area di portico per il passaggio dei camerieri avverrebbe anch'esso su area di proprietà privata e, comunque, arrecando il minor disagio possibile ai condomini.
concluse perciò per il rigetto della domanda. CP_1
3- Si costituì in giudizio anche il per rilevare l'assenza di domande nei propri CP_2
confronti e chiedere l'estromissione dal giudizio, precisando tra l'altro che i condomini, di- chiaratisi indifferenti a una disputa riguardante, a loro dire, esclusivamente gli interessi delle proprietarie di porzioni esclusive, avevano disertato la riunione indetta proprio per discutere dell'azione intrapresa dalla . Pt_1
4- All'esito dell'istruttoria (c.t.u. affidata all'arch. , il Tribunale ha rigettato la Persona_1
domanda e condannato la alle spese di lite. Pt_1
In motivazione, il Tribunale ha osservato, per quanto ancora interessa, che:
-- appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo le doglianze riguardanti pretese violazioni urbanistiche o amministrative senza coinvolgere posizioni di diritto soggettivo;
-- le allegate violazioni del regolamento di condominio non possono essere apprezzate per- ché il regolamento non è stato prodotto in giudizio;
-- al netto delle questioni amministrative e urbanistiche di per sé non sindacabili in questa sede, la c.t.u. ha rilevato che il dehors e il giardino insistono su proprietà esclusiva di e CP_1
il dehors stesso è stato arretrato dal confine con il porticato condominiale, lasciando uno spazio per i condomini;
sicché non risulta alcuna occupazione di area condominiale;
peraltro
3 l'attrice non ha fornito alcuna prova della proprietà dei subalterni ai quali fa riferimento;
-- quanto ai porticati, dei quali l'attrice lamenta la modifica di destinazione in violazione del regolamento , è la stessa attrice a render conto del fatto che ai sub 66 e 67, a CP_3
seguito della variazione del 2011, era stata conferita destinazione commerciale;
-- l'attrice non ha dedotto la violazione di alcun diritto soggettivo relativamente alla realizza- zione di impianti tecnologici su area di proprietà esclusiva della società convenuta, in merito ai quali non è apprezzabile l'allegata violazione del regolamento di condominio in quanto non prodotto in giudizio;
-- secondo la c.t.u., la realizzazione del dehors, rispettando la linea del fabbricato ed essendo chiuso con ampie vetrate, non ne altera né compromette l'estetica.
5- La RE ha proposto appello, formulando le seguenti conclusioni:
«Si renda sentenza mediante la quale, in riforma della sentenza impugnata e previo espleta- mento delle richieste istruttorie articolate dagli odierni appellanti, si statuisca:
- in via principale, nel merito, in totale riforma della sentenza appellata, anche in accoglimen- to del primo e secondo motivo dell'atto di appello, previa rinnovazione della CTU svolta nel precedente grado di giudizio, si accerti e dichiari che la convenuta Parte_4
(…) ha posto in essere violazioni di legge e urbanistiche nonché del regolamento condominia- le e, per l'effetto, ordinare alla predetta il ripristino del precedente stato dei luoghi, con la ri- mozione di tutte le opere realizzate in difformità alle leggi in materia e alle norme urbanisti- che o comunque in violazione del regolamento condominiale;
- in via subordinata, nel merito, in parziale riforma della sentenza appellata, previa rinnova- zione della CTU svolta nel precedente grado di giudizio, voler accertare e dichiarare che la convenuta Società (…) ha posto in essere violazioni di legge e urbanisti- Controparte_1
Cont che, nonché del regolamento condominiale in relazione alla sola parte non destinata a e, per l'effetto, ordinare alla predetta il ripristino del precedente stato dei luoghi, con la rimo- zione di tutte le opere realizzate in difformità alle leggi in materia e alle norme urbanistiche o comunque in violazione del regolamento condominiale;
- con riforma della sentenza appellata in merito alla condanna dell'appellante alle spese pro- cessuali di tutte le parti;
- il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai sottoscritti Avvocati che se ne dichiarano antistatari.
- In via istruttoria: 1. (…) volersi disporre la rinnovazione della CTU già richiesta nel primo
4 grado di giudizio al fine di accertare e verificare le irregolarità poste in essere dalla Società convenuta nelle parti comuni del (porticato, giardino) e in mancata ottemperan- CP_2
za del regolamento condominiale. Ciò in quanto, come dedotto già innanzi il Giudice di prime cure, l'elaborato peritale non ha tenuto in alcun conto delle osservazioni critiche sollevate dal
CTP di parte esponente rispetto alla bozza di elaborato presentata, limitandosi a confermare acriticamente quanto già affermato nella bozza di consulenza inviata alle parti.
2. Si chiede, laddove la Corte ne ravvisasse l'opportunità e la rilevanza, autorizzarsi l'ammissione della prova testimoniale, così come articolata dall'attrice nel primo grado (note ex art. 183 cpc del
16.04.2018), stante il rigetto del [giudice] di primo grado, con ordinanza del 20.07.2018, del- le richieste istruttorie, considerando i capi valutativi e/o incontestati».
6- Si è costituita la e ha così concluso: Controparte_1
«Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
2054/19 (…) pubblicata in data 22.11.19, dal Tribunale di Benevento. In ogni caso, condanna- re parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudi- zio (…). In via istruttoria: - rigettare la richiesta di rinnovo della CTU;
- rigettare la richiesta di ammissione della prova per testi articolata in primo grado e ivi rigettata perché ininfluente».
7.1- Con il primo motivo di gravame, la censura l'affermazione del primo giudice circa Pt_1
la mancata produzione del regolamento di condominio e tutto quanto ne consegue sotto il profilo della prova (ritenuta omessa) delle allegate violazioni del regolamento. Sostiene in- fatti la di aver prodotto il regolamento all'atto dell'iscrizione a ruolo della causa come Pt_1
attestato dall'indice dei documenti a corredo dell'atto di citazione depositato telematica- mente e dal positivo riscontro della cancelleria del Tribunale.
Con il secondo motivo di gravame, strettamente connesso al primo, la intende far va- Pt_1
lere il “raggiungimento dello scopo” e il “principio di non contestazione” in ordine al regola- mento condominiale, al quale sia i convenuti ( e ), sia la c.t.u., fanno co- CP_1 CP_2
stante riferimento, indipendentemente dalla sua produzione e presenza negli atti di causa, con passi perfino riportati tra virgolette.
7.2- Replica la che il regolamento non fu prodotto, come tempestivamente eccepito, CP_1
e che ne sia inammissibile la produzione in appello.
8.1- Nel merito, la RE deduce innanzitutto che non ha pregio la decisione del Tribunale nella parte in cui ha declinato la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo,
5 perché tutte le contestazioni dell'attrice miravano a un accertamento incidentale delle viola- zioni di norme urbanistiche in funzione della tutela di diritti soggettivi.
In merito al porticato sub 66 e 67 la RE deduce che la suddetta area viene utilizzata co- me ampliamento dell'attività commerciale (esercitata sui subalterni 21 e 22), in violazione dell'art. 10 del regolamento condominiale: “limitazioni e divieti sulla destinazione e sull'uso” che, alla lettera A), espressamente prevede “le unità immobiliari dell'edificio dovranno man- tenere la destinazione originaria assegnata dalle concessioni comunali, eventuale diversa de- stinazione di una porzione o intero immobile dovrà essere consentito dall'Assemblea con la maggioranza stabilita dall'art. 1136 comma 2° c.c.”.
A comprova di detta violazione, è stato evidenziato dalla RE che dette particelle sono state chiuse con una struttura mobile, in contrasto con la definizione stessa di porticato, lad- dove, nel caso de quo, con detta chiusura si è verificato un incremento della preesistente vo- lumetria e una modifica dello stato originario.
Peraltro, la chiusura del porticato ha determinato non solo un aumento di volume, ma pu- re una modifica di sagoma, che doveva essere approvata dall'Assemblea condominiale, con la maggioranza stabilita dall'art. 1136 comma 2, c.c., così come previsto dal già citato art. 10 del regolamento condominiale.
In merito al giardino (annesso al subalterno 21), la deduce che vi siano stati collocati Pt_1
dalla Trade impianti tecnologici (come riscontrato dalla c.t.u.), in violazione del regolamento condominiale, che prevede appositi spazi siti al piano S/3 (o piano terra su via delle Puglie).
In particolare nell'introduzione si legge che le unità negoziali non partecipano alle spese per gli impianti in quanto “…hanno impianti autonomi collocati al piano S3” e all'art. 5, punto 5, si legge: “…nella centrale termica oltre all'impianto di riscaldamento centralizzato a servizio delle abitazioni, vi trovano collocazione anche macchinari atti al condizionamento dei negozi siti al piano terra”.
Ulteriori violazioni della , secondo la RE, riguarderebbero: i lavori in giardino, im- CP_1
plicanti un cambiamento della quota di calpestio e della permeabilità, in violazione dell'art. 10 lettera A) del regolamento;
la realizzazione di un'apertura irregolare nella recinzione con il Viale Atlantici per rendere possibile l'accesso dall'esterno; il posizionamento in giardino di tavolini e di una tendostruttura, con modificazione della destinazione d'uso da giardino a sa- la ristorante all'aperto, “in particolar modo nella stagione estiva”.
Ancora, la contesta alla di aver trasformato il subalterno 64, di proprietà con- Pt_1 CP_1
6 dominiale, in un corridoio a servizio del ristorante, con collocazione di tavolini e passaggio dei camerieri “con cibi e bevande”.
8.2- Replica : CP_1
-- che l'utilizzo dei porticati di proprietà esclusiva ad ampliamento dei locali del ristorante
”Pepe nero”, con la mera installazione di una struttura prefabbricata temporanea di arredo esterno (dehor), a servizio dell'attività commerciale, non comporta alcun cambio di destina- zione d'uso né violazione di norme urbanistiche;
-- che detta struttura mobile, protetta nel periodo invernale da una tenda da esterno anti- pioggia e antivento, non ha comportato alcun danno al decoro architettonico dell'immobile, nato fin dall'origine come stabile con locali commerciali al piano terra, che per la loro stessa natura non possono essere accomunati a quelli aventi la destinazione di abitazione, per cui anche il concetto di decoro architettonico, già di per sé assai variabile, non può essere appli- cato con gli stessi criteri;
-- che gli impianti tecnologici sono stati collocati in giardino anziché nell'apposito locale al piano S/3, per mancanza di spazio, per cui tale scelta è risultata obbligata;
-- che la pavimentazione del giardino è stata eseguita nel rispetto delle norme urbanistiche e l'utilizzo del giardino con tavoli e tendostrutture non ne altera la destinazione originaria;
-- che il subalterno 64, parte comune di portico, non è affatto ingombrato da tavolini e sedie, lad- dove i camerieri percorrono lo spazio di proprietà esclusiva, cercando di creare meno disagio possibile ai condomini e senza comprimere nessun altrui diritto.
9- I motivi di appello sin qui elencati possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi. E sono infondati.
Va premesso che nelle controversie tra privati, derivanti dall'esecuzione di opere edilizie non conformi alle prescrizioni di legge o degli strumenti urbanistici, ciò che acquista rilevan- za è, sempre e soltanto, la lesione di diritti soggettivi attribuiti ai privati dalle norme mede- sime, anche se trattasi di norme non integrative di quelle dettate dal codice civile in materia di distanze fra le costruzioni, mentre la rilevanza giuridica della concessione o della licenza edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra la pubblica amministrazione e il privato richiedente [Cass. 25.10.2001 n. 13170; Cass., SSUU, 12.06.1999 n. 333].
È quanto la stessa dichiara di condividere, prima di articolare le censure di merito Pt_1
mosse al Tribunale, sicché la Corte, prima ancora della verifica della regolarità edilizia e ur- banistica delle condotte contestate alla , dovrà esaminare se l'atto di gravame abbia CP_1
7 allegato la lesione di diritti soggettivi della (e quali). Pt_1
Intanto dalla relazione di c.t.u. si trae conferma della circostanza non contestata che il por- tico individuato dai subalterni 66 (ora 71) e 67 è di proprietà esclusiva della . Il regola- CP_1
mento di condominio vi fa riferimento esplicito all'art. 6, punto 2: “La superficie rappresenta- ta dai subalterni catastali 66 e 67 restano ad esclusiva proprietà della ” - dante CP_5
causa della – “e l'utilizzo della stessa potrà essere, a discrezione dei proprietari, affida- CP_1
to ad una o più attività commerciali (…). La stessa proprietaria si riserva il diritto di allestire eventualmente la suddetta superficie con elementi di arredo removibili contestualmente alla tipologia delle attività commerciali in essere”.
Ne consegue che l'utilizzo del porticato quale estensione della superficie destinata ad atti- vità di ristorazione, specificamente autorizzato dall'art. 6 del regolamento, non viola il più generale art. 10 (“limitazione e divieti sulla destinazione e sull'uso”), né richiede l'assenso dell'assemblea dei condomini.
La Corte inoltre condivide le valutazioni della c.t.u., corredate da fotografie, secondo cui
(pag. 13) “lo spazio porticato (…) risulta perimetrato da elementi di arredo in gran parte ve- trati, che non costituiscono elementi di chiusura;
per tale motivo non viene violata la defini- zione di porticato, né si ha un aumento di volume e superficie utile delle unità; l'arretramento degli elementi di arredo del dehor, in gran parte vetrati, per garantire la permeabilità visiva, collocati sulla pavimentazione esistente comune a tutto il porticato, che non interrompono il rivestimento delle pareti di fondo dell'intera area, non arrecano variazioni estetiche al fabbri- cato”. Dunque il dehor, gli elementi mobili di arredo, non ledono il decoro architettonico, da intendersi [cfr. Cass. ord. 12.06.2023 n. 16518] come “l'estetica del fabbricato risultante dall'insieme delle linee e delle strutture che lo connotano intrinsecamente, imprimendogli una determinata armonica fisionomia ed una specifica identità”.
Come già accennato, la RE allega insussistenti violazioni del regolamento di condominio senza neppure enunciare quale diritto soggettivo (in qualità di proprietaria esclusiva di una unità immobiliare nel fabbricato condominiale) essa ritenga di dover tutelare. Peraltro il
, evocato in primo grado e costituitosi in giudizio, dal canto suo ha escluso che i CP_2
fatti imputati dalla alla abbiano leso propri interessi suscettibili di tutela, rife- Pt_1 CP_1
rendoli a una semplice lite fra due condomini.
È infondata anche la tesi dell'appellante secondo cui la , nel collocare gli impianti tec- CP_1
nologici nel giardino di sua proprietà esclusiva, abbia violato alcuna norma del regolamento
8 di condominio e segnatamente l'art. 5 n. 5). L'art. 5 infatti è meramente ricognitivo delle
“parti di proprietà ad uso comune”, tra cui “la centrale termica”, nella quale, “oltre all'im- pianto di condizionamento estivo/invernale centralizzato a servizio delle abitazioni vi trovano collocazione anche i macchinari atti al condizionamento dei negozi siti a piano terra”. La norma, nel dare accoglienza anche a impianti a servizio di proprietà esclusiva, non vieta af- fatto che tali impianti siano collocati altrove e tanto meno all'interno delle proprietà esclusi- ve, come nel nostro caso. La – allegando la non inverosimile circostanza che nel locale CP_1
“centrale termica” non vi fosse più spazio sufficiente – ha collocato gli impianti nel proprio giardino, peraltro nascondendoli alla vista con una recinzione in ferro e siepe di gelsomino verso l'esterno e pannelli metallici verso l'interno (relazione c.t.u. pag. 16), risolven- Per_1
do alla radice ogni ipotesi di turbamento del senso estetico degli altri condomini e dei pas- santi. Del resto – giova ripeterlo – il non ha ritenuto leso alcun proprio diritto, CP_2
tanto da chiedere l'estromissione dal giudizio. Né la allega violazioni delle norme sulle Pt_1
distanze, sulle immissioni acustiche o altri fastidi solitamente riferibili a simili impianti.
La si duole poi di non meglio specificate violazioni riguardanti i lavori in giardino, sot- Pt_1
to il profilo del cambiamento della quota di calpestio e della permeabilità.
Non solo tali circostanze non hanno trovato riscontro, ma la c.t.u. riferisce (pagg. 16-17) che “la pavimentazione del giardino è stata assentita con SCIA in sanatoria del 21.03.2017 prot. 24231 (…) e con Nota della Soprintendenza del 27.06.2017 prot. n. 0009116”. Inoltre nessuna delle esemplificazioni contenute nell'art. 10 del regolamento condominiale – da let- tera A) e lettera M) – vieta l'accesso diretto dalla via pubblica a porzioni di proprietà esclusi- va, come il giardino della . Infine la c.t.u. (pag. 17) ha esplicitamente escluso – a seguito CP_1
di sopralluogo – un cambio di destinazione d'uso dell'area giardino. Ugualmente ha escluso lo stabile ingombro (con tavolini o con passaggio di camerieri) del subalterno 64 (porzione del portico di proprietà condominiale). La privazione del pari diritto di uso da parte degli altri condomini non è stata dedotta dal , né risulta meglio articolata l'ipotesi che pro- CP_2
prio la abbia subito pregiudizio dalla prospettata usurpazione, a cui la oppone di Pt_1 CP_1
avere perfino lasciato libera per l'uso comune una fascia di rispetto del portico di sua pro- prietà esclusiva.
10- Con l'ultimo motivo di gravame, la si duole di essere stata condannata alle spese Pt_1
di lite in favore del Condominio nonostante questo avesse chiesto (infondatamente) soltanto di essere estromesso dal giudizio, senza nulla chiedere a titolo di refusione delle spese.
9 La censura è infondata. È vero quanto dice l'appellante, che il Condominio era (ed è) legit- timato passivo in quanto, ai sensi dell'art. 1131 c.c., l'amministratore "può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio”, per cui non pote- va e non può essere estromesso. Ma è anche vero che la nel merito, è risultata soc- Pt_1
combente anche nei confronti del . La condanna al pagamento delle spese del CP_2
giudizio rappresenta la naturale conseguenza prevista dalla legge a seguito della decisione sulle domande proposte, dovendo pertanto il giudice procedervi, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., anche in mancanza di una esplicita richiesta della parte vittoriosa [Cass. ord. 19.10.2022 n.
30729].
11. L'appello deve essere perciò respinto. Spese del presente grado tra e se- Pt_1 CP_1
condo soccombenza, liquidate in base al DM 55\2014 e successive modifiche, scaglione delle cause di valore indeterminabile di bassa complessità. Nulla va statuito sulle spese del grado nei riguardi del , che non si è costituito e perciò non ha sostenuto oneri di difesa. CP_2
12. Ai sensi dell'art. 13, co.1 quater d.p.r. 115\2002, introdotto con legge n. 228 del 2021, al rigetto del gravame, segue l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo, a tito- lo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della e del Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Beneven- Controparte_6
to del 22.11.2019 n. 2054, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla refusione, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di secondo grado, che liquida in € 7.000.00 per compenso ed € 1.050,00 per
[...]
rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre iva e cpa;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 mag- gio 2002 n. 115, per il versamento, da parte di di un ulterio- Parte_1
re importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 15 luglio 2025.
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firma apposta in modalità digitale
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