TRIB
Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 25/11/2024, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1340/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. IU CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Francesco CAMPAGNA -Giudice
3) Dott. Myriam MULONIA -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.2537 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 19.11.2024, promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
il 13.08.1964), e (cod. fisc.: , nata a [...] Parte_2 CodiceFiscale_2
(RC) il 24.11.1970), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Maria Gorizia Dattilo, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Cosenza, alla Via Einaudi 6, hanno eletto domicilio,
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato in data 17.09.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in BA RA (RC) in data 09.09.1992; -considerato che con decreto del 18.10.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 19.11.2024 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le solo istante e conclusioni, assegnando al contempo alle parti termine sino al giorno 14.11.2024 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione di udienza, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48, 473 bis 13 co. 3, 473 bis 12, co. 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in BA RA (RC) in data 09.09.1992; b) dal matrimonio sono nati tre figli:
(14.06.1993), (10.01.1996) e IU (16.06.2004), tutti maggiorenni Per_1 Per_2
ed economicamente autosufficienti;
c) con decreto di omologa n. 205/2023 del
24.10.2023 (dep. il 24.10.2023), il Tribunale di Reggio Calabria ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo essere comparsi davanti al
Presidente del Tribunale il 14.09.2023;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente al 14.09.2023 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett. b)
Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
18.10.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato in data 17.09.2024 da Parte_1
e così provvede:
[...] Parte_2
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
BA RA (RC) in data 09.09.1992 tra e il Parte_1 Parte_2
cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di BA
RA (RC), atto n. 35, parte 2, serie A, uff., anno 1992, alle seguenti condizioni:
“1) Il Sig. si impegna a corrispondere a titolo di mantenimento dell'ex Pt_1
coniuge un assegno mensile di euro 300,00 da versare mediante bonifico su PostePay
IBAN [...];
2) i ricorrenti dichiarano di avere definito ogni altro rapporto di ordine economico e patrimoniale non avendo alcun bene in comune”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BA RA (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 22.11.2024
Il Presidente rel.
dott. IU Campagna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. IU CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Francesco CAMPAGNA -Giudice
3) Dott. Myriam MULONIA -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n.2537 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 19.11.2024, promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
il 13.08.1964), e (cod. fisc.: , nata a [...] Parte_2 CodiceFiscale_2
(RC) il 24.11.1970), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Maria Gorizia Dattilo, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Cosenza, alla Via Einaudi 6, hanno eletto domicilio,
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato in data 17.09.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in BA RA (RC) in data 09.09.1992; -considerato che con decreto del 18.10.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 19.11.2024 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le solo istante e conclusioni, assegnando al contempo alle parti termine sino al giorno 14.11.2024 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione di udienza, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48, 473 bis 13 co. 3, 473 bis 12, co. 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in BA RA (RC) in data 09.09.1992; b) dal matrimonio sono nati tre figli:
(14.06.1993), (10.01.1996) e IU (16.06.2004), tutti maggiorenni Per_1 Per_2
ed economicamente autosufficienti;
c) con decreto di omologa n. 205/2023 del
24.10.2023 (dep. il 24.10.2023), il Tribunale di Reggio Calabria ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo essere comparsi davanti al
Presidente del Tribunale il 14.09.2023;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente al 14.09.2023 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett. b)
Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
18.10.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato in data 17.09.2024 da Parte_1
e così provvede:
[...] Parte_2
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
BA RA (RC) in data 09.09.1992 tra e il Parte_1 Parte_2
cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di BA
RA (RC), atto n. 35, parte 2, serie A, uff., anno 1992, alle seguenti condizioni:
“1) Il Sig. si impegna a corrispondere a titolo di mantenimento dell'ex Pt_1
coniuge un assegno mensile di euro 300,00 da versare mediante bonifico su PostePay
IBAN [...];
2) i ricorrenti dichiarano di avere definito ogni altro rapporto di ordine economico e patrimoniale non avendo alcun bene in comune”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BA RA (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 22.11.2024
Il Presidente rel.
dott. IU Campagna