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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 26/01/2026, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 720/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
SALEMI ANNIBALE RENATO, Relatore
GENNARO IGNAZIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4769/2023 depositato il 02/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 635/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
4 e pubblicata il 03/03/2023
Atti impositivi:
- AVV.DI PAGAMENT n. 9323 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti di appello.
Resistente/Appellato: nessuno è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 02.11.2023, Rga n. 4769/23, Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, impugnava il capo della Sentenza n. 635/2022, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Siracusa sez.4, resa in data 22.02.2023 e depositata in segreteria il 03.03.2023, in cui è stata disposta la compensazione delle spese di giudizio, sebbene detta
Corte ha totalmente accolto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso l'avviso di pagamento
Tassa Comunale sui Rifiuti (TARI) 2021 n. 9323 del 29/04/2021 emesso dal Comune di Siracusa.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento, sul punto, dell'appello.
Non si costitutiva il Comune di Siracusa.
All'udienza del 13.1.2026 la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Con ricorso con istanza ex art. 17 bis dlgs 546/1992 la Ricorrente_1, concessionaria Prodot._1 per le province di Ragusa e Siracusa, ha impugnato l'avviso di pagamento Tassa Comunale sui Rifiuti (TARI) 2021 n. 9323 del 29/04/2021 emesso dal Comune di Siracusa, notificato a mezzo PEC il 06.05.2021 alla Ricorrente_1 (C.F e P.IVA P.IVA_1), con sede a Comiso in Indirizzo_2, in persona del legale rappresentante Sig. Rappresentante_1, nella parte in cui viene avanzata una pretesa tributaria di complessivi € 2.212,80 per i locali di 1000 mq adibiti a carrozzeria, autofficina ed elettrauto, ubicati in Indirizzo_1 (in catasto al Estremi_Catastali_1
, D08), in cui la contribuente produce rifiuti speciali, al cui smaltimento provvede a proprie spese per come documentato e dichiarato al Comune).
Con la Sentenza n. 635/2022, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Siracusa sez.4 sebbene fosse stato accolto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso l'avviso di pagamento
Tassa Comunale sui Rifiuti (TARI) 2021 n. 9323 del 29/04/2021 emesso dal Comune di Siracusa, è stata tuttavia disposta la compensazione delle spese di giudizio motivata su una inesistente soccombenza parziale.
Tanto si evince dalla sentenza di primo grado in cui il motivo di ricorso della odierna appellante viene accolto totalmente e non parzialmente.
La motivazione della compensazione appare, pertanto errata e non attinente.
La sentenza di primo grado, va quindi, sul punto rifermata disponendo la condanna delle spese di lite relativamente al giudizio di primo grado che in relazione al valore della controversia si possono liquidare in complessivi euro 600,00 oltre oneri di legge se dovuti.
Si ritiene di compensare, invece le spese del presente grado, stante che il Comune non si è costituito.
P.Q.M.
Accoglie l'appello ed in riforma della sentenza di primo grado si dispone la condanna delle spese di lite che si liquidano in euro 600,00 per il primo grado di giudizio e in euro 600,00 per il grado di appello, oltre oneri di legge se dovuti.
Così deciso in Palermo addì 13.01.2026
Il Presidente Il Relatore
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
SALEMI ANNIBALE RENATO, Relatore
GENNARO IGNAZIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4769/2023 depositato il 02/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 635/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
4 e pubblicata il 03/03/2023
Atti impositivi:
- AVV.DI PAGAMENT n. 9323 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti di appello.
Resistente/Appellato: nessuno è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 02.11.2023, Rga n. 4769/23, Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, impugnava il capo della Sentenza n. 635/2022, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Siracusa sez.4, resa in data 22.02.2023 e depositata in segreteria il 03.03.2023, in cui è stata disposta la compensazione delle spese di giudizio, sebbene detta
Corte ha totalmente accolto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso l'avviso di pagamento
Tassa Comunale sui Rifiuti (TARI) 2021 n. 9323 del 29/04/2021 emesso dal Comune di Siracusa.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento, sul punto, dell'appello.
Non si costitutiva il Comune di Siracusa.
All'udienza del 13.1.2026 la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Con ricorso con istanza ex art. 17 bis dlgs 546/1992 la Ricorrente_1, concessionaria Prodot._1 per le province di Ragusa e Siracusa, ha impugnato l'avviso di pagamento Tassa Comunale sui Rifiuti (TARI) 2021 n. 9323 del 29/04/2021 emesso dal Comune di Siracusa, notificato a mezzo PEC il 06.05.2021 alla Ricorrente_1 (C.F e P.IVA P.IVA_1), con sede a Comiso in Indirizzo_2, in persona del legale rappresentante Sig. Rappresentante_1, nella parte in cui viene avanzata una pretesa tributaria di complessivi € 2.212,80 per i locali di 1000 mq adibiti a carrozzeria, autofficina ed elettrauto, ubicati in Indirizzo_1 (in catasto al Estremi_Catastali_1
, D08), in cui la contribuente produce rifiuti speciali, al cui smaltimento provvede a proprie spese per come documentato e dichiarato al Comune).
Con la Sentenza n. 635/2022, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Siracusa sez.4 sebbene fosse stato accolto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso l'avviso di pagamento
Tassa Comunale sui Rifiuti (TARI) 2021 n. 9323 del 29/04/2021 emesso dal Comune di Siracusa, è stata tuttavia disposta la compensazione delle spese di giudizio motivata su una inesistente soccombenza parziale.
Tanto si evince dalla sentenza di primo grado in cui il motivo di ricorso della odierna appellante viene accolto totalmente e non parzialmente.
La motivazione della compensazione appare, pertanto errata e non attinente.
La sentenza di primo grado, va quindi, sul punto rifermata disponendo la condanna delle spese di lite relativamente al giudizio di primo grado che in relazione al valore della controversia si possono liquidare in complessivi euro 600,00 oltre oneri di legge se dovuti.
Si ritiene di compensare, invece le spese del presente grado, stante che il Comune non si è costituito.
P.Q.M.
Accoglie l'appello ed in riforma della sentenza di primo grado si dispone la condanna delle spese di lite che si liquidano in euro 600,00 per il primo grado di giudizio e in euro 600,00 per il grado di appello, oltre oneri di legge se dovuti.
Così deciso in Palermo addì 13.01.2026
Il Presidente Il Relatore