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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 16/06/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
T r i b u n a l e d i B e n e v e n t o
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Il Tribunale, nella persona del Giudice dottoressa Marina Campidoglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 485/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro promossa da
, elettivamente domiciliata in A. Mazzoni 19 Benevento, Parte_1
presso lo studio dell'avv. D'ALESSIO FABIO, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato in Via Foschini Benevento, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. PARISI TOMMASO giusta delega in atti;
- resistente - all'esito della trattazione scritta del 13/06/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Parte ricorrente ha adito questo ufficio al fine di sentire dichiarare il proprio diritto alla percezione dell'assegno sociale previsto dall'art. 3, comma 6, l. 335/1995, con conseguente condanna dell' al pagamento di quanto richiesto. CP_1
1 Deduce che l' , in sede amministrativa, ha negato la prestazione richiesta, poiche', CP_1
essa parte ricorrente, in sede di separazione, non ha formulato alcuna pretesa economica nei confronti del coniuge, formulando espressa rinunzia, dimostrando cosi', secondo l'ente previdenziale, di non incorrere in stato di bisogno, requisito richiesto dalla normativa di riferimento.
Rappresenta di possedere i requisiti di legge, sia anagrafici e reddituali, richiesti ai fini della concessione della provvidenza.
Si e' costituito l' il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
2.
La prestazione oggetto di controversia, denominata “assegno sociale” (prestazione che,
a decorrere dal 1.1.1996 ha sostituito la pensione sociale) è regolata dall'art. 3, comma
6, l. n. 335/1995, che dispone “ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta...denominato assegno sociale”).
A tale fine occorre accertare che la parte istante non percepisca redditi in misura superiore ai limiti legislativamente indicati con riferimento all'arco temporale di interesse;
in particolare, il limite di reddito per l'assegno sociale è pari allo stesso importo annuo dell'assegno qualora il richiedente non sia coniugato;
se invece il richiedente è coniugato il limite di reddito è raddoppiato, ed in tal caso si fa riferimento al reddito di entrambi i coniugi (a tale fine si considerano tutti i redditi, di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da imposta, al netto dell'imposizione fiscale, escluso quello della casa di abitazione secondo quanto dettagliatamente indicato nello stesso art. 3, comma 6, l. n. 335/1995).
È in particolare previsto che “Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da
2 imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.
Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione...” È in particolare previsto che: “Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile”. CP_ Nel presente caso di specie non può reputarsi contestata da parte dell' la sussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti anagrafici e reddituali ai fini della maturazione del diritto alla prestazione rivendicata, sì come allegati in ricorso.
Deve reputarsi quindi oggetto di controversia esclusivamente la rilevanza a tale fine della rinuncia da parte della suddetta appellante all'assegno di mantenimento (v. nota rigetto domanda ). CP_1
Ciò premesso intende il Tribunale attribuire rilievo, ai fini del diritto rivendicato, in ragione del chiaro tenore letterale della norma (ove fa chiaro riferimento ai redditi
“effettivamente percepiti” e agli assegni alimentari “corrisposti”) al solo dato oggettivo della mancata percezione di un reddito incompatibile, non essendo invece di ostacolo a tale fine né la mera potenzialità reddituale dell'interessato né le ragioni dell'insorgere in capo a quest'ultimo dello stato di bisogno (cfr. C.d.A. Roma n. 160/2016, n. 735/2018,
n. 383/2019 e n. 921/2109).
La più recente giurisprudenza di legittimità ha inoltre statuito che “In materia di diritto all'assegno sociale, deve ritenersi erronea la sentenza che ritenga che la semplice mancanza di richiesta dell'assegno di mantenimento al coniuge separato equivalga ad assenza dello stato bisogno, dando luogo al riconoscimento da parte dell'istante del
3 proprio stato di autosufficienza economica, e ciò in quanto così facendo il giudice finisce per introdurre nell'ordinamento l'ulteriore requisito dell'obbligo del richiedente l'assegno sociale di rivolgersi previamente al proprio coniuge separato, con effetti inderogabilmente ablativi del diritto all'assegno sociale, in caso di inottemperanza, pur nella accertata sussistenza dei requisiti esplicitamente dettati allo scopo dalla legge.”
(Cass. Sez lav. Ord. 6/10/2022 n. 29109).
Ed ancora, la Cassazione ha sottolineato di recente che “Né nella lettera né nella ratio della l. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, è rinvenibile alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole. Al contrario, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione assistenziale rileva nella sua mera oggettività. La previsione secondo cui il reddito rilevante ai fini del diritto all'assegno "è costituito dall'ammontare dei redditi (...) conseguibili nell'anno solare di riferimento" dev'essere infatti interpretata in stretta connessione con quella immediatamente successiva, secondo cui, l'assegno "è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed
è conguagliato (...) sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti": vale a dire che all'assistito è richiesto soltanto di formulare una prognosi riguardante i redditi percepibili in relazione allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della domanda, fermo restando che la corresponsione effettiva dell'assegno dovrà essere parametrata a ciò che di tali redditi risulti "effettivamente percepito" (nella specie, la
Corte ha escluso che la rinuncia della erogazione dell'assegno di mantenimento, in sede di modifica dei provvedimenti relativi alla separazione dal coniuge, potesse comportare anche il venire meno del diritto all'assegno sociale) - v. Cassazione civile sez. lav.,
20/07/2023, n.21573.
Se è vero che l'odierna ricorrente e il coniuge in sede di separazione hanno convenuto di non pretendere alcun mantenimento l'uno dall'altro, è pur vero che tale scelta non è di per sé idonea ad escludere la effettiva sussistenza di un obiettivo stato di bisogno e di carenza di fonti di reddito da parte della ricorrente cui deve aversi esclusivo riguardo
(cfr. Cass. n. 6570 del 18/3/2010).
4 Inoltre, è stato affermato che “il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno” (Cass. n. 14513 del 09/07/2020).
L' non ha validamente dedotto (se non astrattamente e genericamente) o provato CP_1
che tale scelta da parte dell'assistito sia il frutto di una preordinazione dolosa ovvero che la separazione non sia effettiva e che il predetto ed il coniuge continuino in realtà a condurre una regolare vita familiare.
L'ente si è limitato infatti ad evidenziare che il coniuge della ricorrente ha sì modificato la residenza dopo la separazione, ma che da una ricerca effettuata non risulta titolare di un contratto di locazione/comodato e ha presentato la domanda di assegno ordinario indicando la residenza antecedente alla separazione.
Ciò, a parere della Scrivente, in mancanza di altri elementi, è inidoneo a dimostrare che i coniugi , benchè separati, vivono insieme e che vi sia un intento fraudolento.
CP_ Invero sarebbe stato onere dell' allegare e provare fatti concreti dai quali si potesse evincere obblighi solidaristici privati sui quali l'istante avrebbe potuto far leva preventivamente al ricorso allo strumento residuale di natura pubblicistica, ossia che si sia in presenza di una situazione di disagio in realtà insussistente (o che avrebbe potuto non sussistere), ovvero un intento fraudolento della parte.
Se è vero che la ricorrente ed il coniuge in sede di separazione personale consensuale hanno convenuto di rinunciare al mantenimento, è pur vero che tale scelta non è di per sé idonea ad escludere la effettiva sussistenza di un obiettivo stato di bisogno e di carenza di fonti di reddito da parte dell'appellato, cui deve aversi esclusivo riguardo (cfr.
Cass. n. 6570 del 18/3/2010 e da ultimo v. Corte appello Roma sez. lav., 02/03/2020,
(ud. 02/02/2020, dep. 02/03/2020), n.711).
5 Alla stregua delle considerazioni che precedono dovrà quindi dichiararsi il diritto della ricorrente all'assegno sociale ex art. 3 l. n. 335/1995 a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, con conseguente condanna dell' al pagamento dei relativi ratei maturati, oltre accessori ex art. 16, CP_1
comma 6, legge n. 412/1991, con decorrenza di legge (e cioè dal 121 giorno dalla domanda amministrativa).
4.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, per controversie di valore compreso tra E 5.200,00 e E 26.000,00 , al minimo stante la natura della causa in favore dell'Erario stante l'ammissione provvisoria al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. Dichiara il diritto di parte ricorrente alla percezione dell'assegno sociale ex art. 3 l. n.
335/1995 a decorrere dal 121 giorno dalla domanda amministrativa oltre interessi dalla maturazione al soddisfo;
2. Condanna l' alla corresponsione in favore di parte ricorrente dell'assegno di cui CP_1
al capo 1);
3. Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 932,50 oltre rimb. CP_1
forf., IVA e CPA, in favore dell'Erario
Così deciso in Benevento, 14/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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