Sentenza 24 febbraio 2004
Massime • 1
In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'indennità di occupazione legittima preordinata all'espropriazione decorre dalla data del decreto che dispone l'occupazione, in quanto detto provvedimento incide sul diritto di proprietà, affievolito fin dalla sua emanazione in attuazione dell'art. 71, legge n. 2359 del 1865, benché la durata dell'occupazione, nell'ipotesi dell'art. 20, legge n. 865 del 1971, applicabile alle aree agricole, vada computata avendo riguardo alla data della immissione nel possesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/02/2004, n. 3619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3619 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - rel. Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
Dott. GIULIANI Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi riuniti iscritti ai n.ri 7686 e 11809 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2001, proposti da:
LI LA, LI GE, LI IN, LI HE, tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via della Giuliana n. 35, presso l'avv. Federica Casagni e rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Avola, i primi tre per procura a margine del ricorso e il quarto, per procura speciale per notar R. Chiari di Castellammare di Stabia del 19 gennaio 2001, N. Rep. 3577.
- ricorrenti -
contro
COMUNE DI PALERMO, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle Milizie n. 38 (sc. 3, int. 5), presso l'avv. Antonio Monzini, rappresentato e difeso, per procura in calce al controricorso, dall'avv. Benedetto Raimondo. - controricorrente e ricorrente incidentale -
avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, sez. 1^ civ., n. 475, del 17 marzo - 24 maggio 2000. Udita, all'udienza del 19 novembre 2003, la relazione del Cons. Dr. Fabrizio Forte.
Udito il P.M. Dr. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 23 maggio 1990, GA, GE, IC e NO RI, proprietari di un terreno di mq. 8153, in Catasto, a Foglio 70, P.le n. 157 (mq. 2208), 323 (mq. 3301), 176 (mq. 1524) e 49 (mq. 1120), occupato l'11 settembre 1982 e espropriato il 24 febbraio 1990, per la costruzione di attrezzature di servizio nel Parco d'Orleans dal Comune di Palermo, convenivano questo in giudizio innanzi alla Corte di appello di Palermo, opponendosi alla stima delle indennità loro offerta per l'espropriazione. Secondo gli attori, l'indennità di espropriazione offerta, di L. 30.000 a mq., era incongrua perché le aree occupate, per accessibilità e vicinanza al centro, per sviluppo edilizio e esistenza di servizi, avevano natura edificatoria. Il comune di Palermo si costitutiva e eccepita l'inammissibilità dell'opposizione perché tardiva, contestava nel merito le deduzioni degli attori, affermando la piena congruità dell'indennità offerta. Con sentenza del 24 maggio 2000, la Corte d'appello di Palermo ha rigettato l'opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione e ha determinato quella di occupazione legittima dovuta dal Comune, dall'11 settembre 1982 al 24 febbraio 1990, in L. 37.503.800, con interessi legali su ogni annualità di L. 4.687.975, da ciascuna scadenza di esse al saldo, ordinando il deposito di quanto ancora dovuto presso la Cassa Depositi e Prestiti e dichiarando compensate le spese di causa con esclusione del compenso al c.t.u., lasciato a carico degli opponenti.
La Corte territoriale ha ritenuto inedificabili le aree occupate, inserite dal P.R.G. in Zona a verde pubblico o destinate a sede stradale e, nella minima parte della P.la 157, conformate a "Verde attrezzato con simbolo Università future", con rapporto di copertura non superiore a 1/5.
in particolare, secondo i giudici di merito, è palese l'inedificabilità delle aree vincolate a verde pubblico e a sede stradale, ma identica è la situazione del terreno destinato a verde attrezzato che, per gli artt. 27 e 32 delle Norme d'attuazione del P.R.G., sarebbero edificatili con gli stessi indici delle zone limitrofe (2,5 mc. a mq. come chiarito dal c.t.u.), ma nel caso erano da parificare a quelle agricole per il limitato rapporto di copertura, che escludeva ogni possibilità legale di edificazione. Secondo la Corte, doveva quindi determinarsi l'indennità di espropriazione ai sensi dell'art. 16 della L. 865 del 1971, in base ai valori agricoli medi che, per i terreni a limoneto, nella regione agraria n. 13 del Comune di Palermo, comportava l'indennità di L. 11.500 a mq., di molto inferiore a quello offerta dal Comune, con conseguente rigetto dell'opposizione alla stima. Circa l'indennità d'occupazione, la Corte ha rigettato l'eccezione del Comune, secondo il quale nulla era dovuto per detto titolo, per essere stati gli attori nominati custodi dei suoli occupati, in quanto tale qualifica è incompatibile con una utilizzazione dell'area da parte loro, e ha liquidato il dovuto negli interessi legali sull'indennità di espropriazione per ognuno degli otto anni in cui le aree erano state occupate, prima dell'espropriazione, determinandola nella misura riportata.
Per la cassazione di detta sentenza hanno proposto ricorso gli RI con unico articolato motivo, e s'è difeso il Comune di Palermo con controricorso e ricorso incidentale con due motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vanno riuniti i due ricorsi contro la medesima sentenza, ex art. 335 c.p.c.. 1. Il ricorso principale deduce violazione degli artt. 39 della L. 25 giugno 1865 n. 2359, 5 bis del D.L. 11 luglio 1992 n. 333, convertito nella L. 8 agosto 1992 n. 359, del Titolo 2^ della L. 865 del 1971, della Legislazione urbanistica (L. 17 agosto 1942 n. 1150) e degli artt. 24, 25, 27 e 32 delle Norme di attuazione del P.R.G. del Comune di Palermo, anche per omessa, insufficiente e comunque contraddittoria motivazione, in rapporto all'art. 360, n. 3 e 5, c.p.c..
La Corte, chiarito che nella P.la 157, una parte dell'area espropriata è destinata a verde attrezzato con edificabilità anche ad opera di privati, ai sensi degli artt. 27 e 32 delle Norme di attuazione del P.R.G., non ha tenuto conto che sui terreni ablati di mq. 8.153, si potevano realizzare strutture per me 20.382, come accertato dal c.t.u. con indice d'edificazione di mc. 2,5 a mq. e ha errato a non ritenere edificabile almeno la parte della P.la 157, certamente destinata a verde attrezzato, senza considerare che, in rapporto a dette aree a verde pubblico, potevano realizzarsi chioschi o servizi fino a 200 mc. per ogni ettaro.
Ad avviso del controricorrente il motivo di ricorso è inammissibile, pretendendo il riesame di una questione di fatto sulla destinazione delle varie particene oggetto d'esproprio in base ai vincoli di cui al P.R.G.
2. Il ricorso principale è infondato.
Non si contesta dai ricorrenti che, del terreno di mq. 8153, occupato e espropriato dal Comune di Palermo, mq. 5954 delle particene catastali n.ri 323, 176 e 49 erano destinati a verde pubblico e inedificabili, dato il divieto in essi non solo di ogni costruzione se non destinata ad attrezzature per giochi di bambini ovvero a chioschi o servizi per l'utilizzazione a verde, ma anche in quanto l'art. 25 delle Norme d'attuazione del P.R.G. di Palermo, come chiarito dalla Corte di merito, per le indicate costruzioni, pone, con il limite di una cubatura non superiore a mc. 200 anche il vincolo che esse non siano più di una per ettaro e non coprino più di un quinto dell'area utilizzabile.
Pure aggiungendo a dette superfici la "massima parte" di quella della particella 157 di mq, 2208, destinata a verde pubblico e a sede stradale, non è raggiunto l'ettaro che consentirebbe una sola costruzione;
rimane una "parte" della particella 157 destinata a "Verde attrezzato con simbolo Università future", per la quale, come chiarisce la Corte palermitana, l'art. 32 delle Norme di attuazione del P.R.G. consente l'edificazione "di edifici destinati a sede delle varie attività di interesse pubblico e collettivo, secondo i simboli funzionali indicati nelle tavole del P.R.G.".
Secondo la sentenza, in detta Zona potrebbe ammettersi, "per le attrezzature di svago, sportive, religiose ed assistenziali, la realizzazione, anche ad iniziativa di privati, enti e società" di costruzioni con indici di densità edilizie da stabilire dall'Amministrazione comunale, "in relazione alla situazione delle zone circostanti, previo parere della Commissione Urbanistica comunale", e comunque con divieto di superare gli indici delle zone adiacenti.
Appare palese che, non chiarendo il ricorso quale sia la misura della particella 1S7 destinata a Verde attrezzato e affermando la sentenza che la massima parte di questa è vincolata a verde pubblico, deve ritenersi che l'individuazione, nelle Tavole del P.R.G., in via c.d. lenticolare, di opere per le sedi d'attività collettiva o d'interesse pubblico e il limite di copertura prevista d'un solo quinto dell'area disponibile di fatto hanno in concreto escluso l'edificabilità legale anche della superficie apparentemente destinata a verde attrezzato, come risulta dalla sentenza impugnata. Comunque non è giustificato, come affermano i giudici di merito, l'indice di mc. 2,5 a mq. che, secondo il c.t.u., era invece applicabile, non risultando fissate le densità edilizie che l'Amministrazione avrebbe applicato, previo parere necessario della Commissione urbanistica ne' avendo il c.t.u. indicato da quali Zone adiacenti s'era dedotta la densità di mc. 2,5, a mq. da lui in concreto ritenuta nel caso applicabile.
La genericità del motivo di ricorso sul punto e le affermazioni, logicamente coerenti e giuridicamente non contestabili della Corte di merito, impongono la conferma della sentenza impugnata nell'esclusione delle possibilità di edificazione legali e di fatto dell'alea de qua e il ricorso principale è quindi da rigettare perché infondato.
3. Il primo motivo del ricorso incidentale del Comune di Palermo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 71, 72 e 73 della L. 25 giugno 1865 n. 2359, 20, della L. 22 ottobre 1971 n. 865 e dei principi generali in tema d'indennità di occupazione preordinata all'esproprio e insufficiente motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia.
Poiché l'indennità d'occupazione reintegra il proprietario della perdita temporanea del godimento del bene (S.U., 12 marzo 1999 n. 128), essa non spetta nel caso in cui i titolari dell'area occupata continuano a rimanere nel possesso del loro terreno (il ricorso cita Cass. 4848/97). Il Comune aveva eccepito che gli attori avevano continuato a godere del terreno mantenendone la disponibilità pure dopo che ne era stata ordinata l'occupazione nel 1982, non essendo iniziati i lavori per la realizzazione del Parco;
non sarebbe quindi giustificata l'affermazione della Corte di merito sul fatto che la nomina a custodi delle controparti avrebbe impedito di continuare lo svolgimento delle attività che sull'area occupata erano svolte prima della redazione del verbale di consistenza, quali quella di un'officina per la lavorazione del ferro, di un deposito di materiale edile con ricovero di mezzi per svolgere detti lavori, di una fabbrica di lavorazione di marmi e calce, di una falegnameria, etc.. La mancata motivazione sul punto impone, per il ricorrente, la cassazione della sentenza impugnata.
3.1. Il secondo motivo di ricorso incidentale deduce la violazione dell'art. 91 c.p.c., perché, accolto il precedente motivo di impugnazione, la Corte dovrà pure disciplinare le spese secondo la regola della soccombenza, ponendole tutte a carico delle controparti.
4. Il ricorso incidentale è anch'esso infondato.
L'indennità di occupazione preordinata all'esproprio, spetta ai proprietari a decorrere dalla data del decreto che l'autorizza, incidendo quest'ultimo sul diritto di proprietà degli occupati, che viene affievolito fin dall'emissione di detto atto amministrativo, in attuazione dell'art. 71 della L. 25 giugno 1865 n. 2359, pur se la durata dell'occupazione si misura a decorrere dall'immissione in possesso, almeno nel caso dell'art. 20 della L. 22 ottobre 1971 n. 865, applicabile per le aree agricole (Cass. 25 marzo 2003 n. 4358,
27 febbraio 2003 n. 2962 e 11 gennaio 2001 n. 320). Pure a voler ritenere essenziale lo spossessamento per indennizzare i danni da mancato godimento del bene occupato, rispetto ai proprietari, unici legittimati a domandare l'indennità di occupazione (S.U. 26 giugno 2003 n. 10165), questa è dovuta, perché il mero decreto che autorizza che l'area sia occupata affievolisce il loro diritto, comportandone l'indisponibilità con la perdita dello jus possidendi (pur se resti loro lo jus possessionis). Nel caso v'è stata certamente occupazione e spossesaamento, risultante dal verbale d'immissione in possesso del Comune, e deve presumersi quindi che solo la prova dall'occupante del permanere nel possesso dei proprietari avrebbe potuto far venir meno il diritto di essi all'indennità (così S.U. 18 marzo 1999 n. 128). La Corte d'appello ha correttamente valutato la nomina a "custodi" dei proprietari delle aree occupate come atto che ha dato luogo alla conversione del possesso in detenzione, non consentendo per loro il permanere nel possesso dei beni, le cui eventuali rendite non spettano ai custodi che neppure hanno il diritto a goderne, con le attività di cui al ricorso.
Il primo motivo di ricorso incidentale del Comune di Palermo, in quanto chiede una valutazione del permanere dei proprietari nel rapporto di fatto con il fondo occupato, diversa rispetto a quella data dalla Corte di appello, è inammissibile, e in quanto si basa sul presupposto che l'indennità è dovuta solo se vi è stato spossessamento, è infondato.
Il rigetto del primo motivo di ricorso incidentale determina l'assorbimento del secondo motivo sulle spese del grado, condizionato alla cassazione della sentenza di merito per l'accoglimento del primo motivo di impugnazione.
3. In conclusione, i ricorsi riuniti, principale e incidentale, devono essere rigettati e la reciproca soccombenza delle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese di questa fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 novembre 2003. Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2004