Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/05/2025, n. 2680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2680 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia
In nome del popolo italiano
La Corte composta dai Sigg magistrati
Dr.ssa Sofia Rotunno Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere rel.
Dr. Gabriele Sordi Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n R.G.A.C. 4871/2023 e pendente tra
, con il patrocinio dell'Avv Melissa Evangelista presso il cui studio Parte_1
in Velletri è elettivamente domiciliato
-appellante e
e CP_1 CP_2
-appellate contumaci e con l'intervento del Procuratore generale presso la Corte d'Appello
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n 738/2023, pubblicata il 12/4/2023 (giudizio rg 8055/2016),
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza gravata, il Tribunale di Velletri, adito dalla moglie, ha
. dichiarato la separazione personale dei coniugi (matrimonio contratto Parte_2
il 25.10.1987),
. rigettato la domanda di addebito al marito,
di euro 300 mensili, oltre rivalutazione istat, e un assegno di mantenimento per la figlia di Euro 150 mensili, oltre rivalutazione istat, da corrispondersi alla stessa, CP_2
. compensato le spese di lite.
Il Giudice ha rappresentato che
. la ha addotto che il marito ha abbandonato il tetto coniugale senza giustificato CP_1
motivo, omettendo di versare il mantenimento oltre al canone locatizio di cui era garante, con ciò determinando l'insorgenza della procedura di sfratto sull'immobile adibito a casa coniugale, è disoccupata ed è affetta da gravi problemi di salute
(aneurisma e formazione cistica liquorale in sede temporale), sicchè non è in grado di sostenere la figlia , anch'ella affetta da gravi problemi di salute, e che il marito CP_2
lavora a nero con un introito mensile di circa 1.500 euro,
. il marito, non comparso nell'udienza presidenziale, è stato gravato di un assegno di euro 500 per la coniuge -cui è stata contestualmente assegnata la casa coniugale- e si è costituito, dopo l'intervento della figlia -che adducendo di non essere economicamente autosufficiente per motivi di salute, ha chiesto per sé euro 500 mensili- per opporsi alle avverse richieste, offrendo per la figlia euro 100 mensili,
. è stata svolta indagine della Guardia di Finanza, che non ha prodotto alcun utile risultato, stante l'assenza di formali dichiarazioni dei redditi da parte dello che Pt_1
ha contestato di percepire la retribuzione indicata dalla moglie, assumendo di svolgere attività lavorativa saltuaria da cui percepisce una retribuzione estremamente modesta che non ha quantificato e di cui non ha fornito alcun riscontro documentale,
. la non ha depositato documentazione, asserendo di non aver svolto attività CP_1
lavorativa durante il matrimonio, di essere disoccupata e di vivere con l'aiuto dei propri genitori e della parrocchia, per effetto della separazione ha subito lo sfratto dall'immobile adibito a casa coniugale, ha difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro, considerata l'età (60 anni) e le patologie cliniche allegate, . (27.11.1991) è affetta da “disturbo depressivo maggiore ricorrente” e “disturbo CP_2
di conversione di severe entità”, compromettente il funzionamento individuale e socio
– relazionale, percepisce una pensione di invalidità per euro 289,80 mensili, non è economicamente indipendente,
. spese compensate stante la parziale reciproca soccombenza.
Ha proposto tempestivo appello lo il quale ha rappresentato che Pt_1
. il primo Giudice si è basato unicamente sulle avverse dichiarazioni, senza considerare che sono rimaste sfornite del benché minimo supporto probatorio, non ha creduto alle asserzioni del deducente e non ha tenuto conto delle prove documentali da lui prodotte, quali l'attestazione di disoccupazione (risalente al
4/11/2005), né di quanto emerso dall'indagine della Guardia di Finanza che ha evidenziato che egli ha introitato redditi esigui per gli anni 2015, 2016 e 2017 e che gli sono stati concessi dei finanziamenti, il cui rimborso riesce ad onorare con ritardo, nonché “prestiti con pegno”, dal che si evince la sua “difficile situazione economica”, visto che, essendo “disoccupato, riesce a lavorare solo saltuariamente guadagnando esigue somme, che non sono neppure sufficienti a mantenere sé stesso. Tant'è che vive ancora presso la madre e viene aiutato economicamente dai propri familiari”,
. la moglie, cui inspiegabilmente il Tribunale ha dato credito pur in assenza di riscontri, vive con la figlia in un'abitazione ATER, “ben potrebbe trovarsi un'occupazione lavorativa” e “ove effettivamente impossibilitata a lavorare per le patologie di cui sostiene essere affetta, potrebbe richiedere la pensione per inabilità al lavoro”,
. quanto alla figlia, ella percepisce un assegno mensile di invalidità, seppur di modesta entità, e ben può reperire un'attività lavorativa, rientrando tra le categorie protette, o, ove effettivamente impossibilitata a lavorare a causa delle patologie di cui asserisce di soffrire, ben potrebbe chiedere la pensione per inabilità al lavoro o altre indennità.
Ha chiesto alla Corte di sospendere l'esecutività della sentenza e disporre “che la separazione dei coniugi avvenga alle seguenti condizioni: i coniugi vivranno separati ed ognuno provvederà autonomamente al proprio sostentamento;
il Sig. Parte_1
verserà in favore della figlia la somma mensile di € 100,00 a titolo di contributo CP_2
al mantenimento”.
Sebbene, ritualmente evocate in giudizio, la e la non si sono costituite. CP_1 Pt_1
E' pervenuto il parere del PG.
Disposta, ex art 127 ter cpc, la sostituzione dell'udienza del 24/4/2025 con la trattazione scritta, sono stati concessi termini per il deposito di note contenenti istanze e conclusioni.
Con note di trattazione scritta del 16/4/2025, lo si è riportato alle conclusioni Pt_1
rassegnate.
E' assorbita la pronuncia sull'inibitoria.
Venendo alle statuizioni economiche, va osservato che l'assegno di mantenimento ha la funzione di assicurare al coniuge economicamente più debole la tendenziale conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. In particolare, va segnalato che l'assegno in favore del coniuge presuppone che questi non abbia adeguati redditi propri, ove con tale espressione si intendono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale. A tanto si aggiunga che, nel valutare l'esistenza di uno squilibrio economico tra i coniugi, dovrà tenersi conto non solo dei redditi da questi percepiti “ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili “a priori”, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti” (Cass. n. 605 del
12/01/2017): tale valutazione “non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” e, del resto, “la durata del matrimonio ed il contributo apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge sono elementi valutabili al fine di stabilire l'importo dell'assegno di mantenimento” (Cass. n. 25618 del 07/12/2007). Sotto altro profilo, infine, l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi “quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica (cfr Cass 789/2017).
Tanto premesso, correttamente il Tribunale ha preso le mosse dall'affermazione, non contestata ex adverso, secondo la quale la non ha lavorato durante la CP_1
convivenza matrimoniale, ciò da cui discende che
. del menage familiare e del mantenimento della moglie si faceva carico lo Pt_1
che, a dispetto dell'attestato di disoccupazione che ne attesterebbe l'assenza di attività lavorativa dal 4/11/2005, deve ritenersi avesse le risorse necessarie,
. stante anche le generiche allegazioni dell'interessato che nemmeno ha inteso depositare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, non vi sono ragioni per ritenere che la situazione sia cambiata in peggio per lo sicchè, alla stregua Pt_1
dei principi su richiamati, a lui spetta apprestare i mezzi a moglie e figlia che non sono in grado di mantenere il tenore di vita fruito in costanza di matrimonio ,
. quanto alla capacità lavorativa, la stessa può presumersi in capo allo che Pt_1
ha sempre lavorato tant'è che, come chiarito, manteneva il nucleo familiare all'epoca della convivenza matrimoniale, ciò che non è possibile arguire con riferimento alla che, sempre dedita alla casa ed ai figli, non ha mai svolto CP_1
attività lavorativa e, oltre ad avere un'età che non facilita l'ingresso nel mondo del lavoro, manca di una professionalità da spendere, professionalità nemmeno allegata dalla controparte,
. quanto alla misura degli assegni per moglie e figlia -cui lo non nega il Pt_1
diritto al contributo- le somme riconosciute dal primo Giudice appaiono appena idonee a coprire le presumibili esigenze quotidiane delle destinatarie, non avendo l'appellante, pur onerato, provato l'insostenibilità degli esborsi posti a suo carico, neanche premurandosi di produrre la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Le spese restano a carico dello soccombente, stante la contumacia delle Pt_1
controparti.
pqm
La Corte, definitivamente pronunciando, nella contumacia di e CP_1 CP_2
, così provvede nella contumacia di e ,
[...] CP_1 CP_2
. rigetta l'appello,
. dichiara irripetibili le spese di lite,
. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
n.115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/12, per il pagamento da parte dell'appellante, in favore dell'erario, della somma pari al contributo unificato se dovuto, fatti salvi gli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Si comunichi.
Così deciso, nella camera di consiglio tenutasi in Roma, in data 29/4/2025.
Il Consigliere estensore
Francesca Romana Salvadori
Il Presidente
Sofia Rotunno