Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 16/06/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1947/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, in composizione collegiale, in camera di consiglio, in persona di:
Dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso Giudice relatore
Dott.ssa Sabrina Cicero Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento di separazione personale dei coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473bis. 49 c.p.c. proposto con ricorso congiunto depositato in data
18/06/2024 da
, nata a [...] il [...], cittadina italiana, (C.F. Parte_1
) residente a [...] C.F._1
e
, nato a [...] il [...], cittadino italiano ( ) ivi Parte_2 CodiceFiscale_2
residente in [...] entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Cinzia Torre (C.F. ) ed elettivamente C.F._3
domiciliati presso il suo studio, in Trieste Via F. Severo n. 37
con l'intervento del Pubblico Ministero,
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e , il 7 ottobre 1995 nel Comune di Strambino (TO); matrimonio annotato Parte_2 all'Ufficio dello Stato Civile di quel Comune sub Anno 1995, N. 24, Parte II, Serie A;
con ordine di annotazione dell'emananda sentenza;
2. darsi atto che le due figlie, entrambe maggiorenni, frequenteranno liberamente entrambi i genitori e manterranno la residenza anagrafica presso l'alloggio ex coniugale di Via Doberdò n.
8;
3. darsi atto che nell'alloggio ex coniugale resterà a vivere e che Parte_2 Parte_1
l'ha già rilasciato, essendosi trasferita in un alloggio in locazione in Via Carpison n. 3;
[...] le parti, al riguardo, pattuiscono che l' potrà restare nell'alloggio ex coniugale, in Pt_2
comproprietà tra le parti, sino a 5 anni dalla data del ricorso introduttivo (17/6/2024); dopodiché, decorso il quinquennio, le parti si impegnano sin d'ora, anche a seconda di quella che sarà la situazione delle figlie, a rivalutare la questione per decidere se mantenere la comproprietà e/o se alienare la casa a terzi suddividendosi al 50% il prezzo ricavato e/o se liquidare la quota dall'uno all'altro; spese condominiali ordinarie e quelle relative alle utenze, resteranno a carico dell' sino a che vi abiterà in via esclusiva;
Pt_2
4. darsi atto che, parimenti per un periodo di 5 anni dalla data del ricorso introduttivo (17/6/2024), la utilizzerà in via esclusiva il box di Via Rismondo in comproprietà tra le parti;
Pt_1
dopodiché, decorso il quinquennio, le stesse si impegnano sin d'ora a rivalutare la questione negli stessi termini di cui sub 3);
5. darsi atto che entrambi i genitori provvederanno al mantenimento diretto delle figlie nei rispettivi tempi di permanenza con le stesse, senza dazione di denaro dall'uno all'altro a tale titolo;
5bis. disporre che i genitori provvedano, rispettivamente nella misura del 60% il padre e in quella del 40% la madre, alle spese straordinarie per le figlie, individuate come da locale Protocollo, che le parti dichiarano di aver letto ed approvato;
6. darsi atto che nulla sarà dovuto tra i coniugi, a titolo di assegno post-matrimoniale, non
sussistendone i presupposti;
7. spese del procedimento compensate.
IN FATTO
1. Le parti depositavano in data 18/06/2024 ricorso congiunto e cumulativo ex art. 473 bis .49 c.p.c. per la separazione consensuale dei coniugi e il divorzio congiunto in relazione al matrimonio concordatario celebrato a Strambino (TO), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
matrimonio annotato all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Strambino sub Anno 1995,
N. 24, Parte II, Serie A;
l2. il Tribunale con sentenza non definitiva n. 168/2024 dd 08/10/2024 pronunciava la separazione personale dei coniugi e omologava le condizioni concordate dagli stessi riservandosi di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorsi mesi sei dalla pronuncia della separazione stessa
3. Il Giudice con provvedimento dd 4/10/2024 fissava il termine dell' 8/05/2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, termine rispettato dalle parti che ribadivano di non volersi riconciliare;
la causa veniva perciò rimessa al Collegio per la decisione.
IN DIRITTO
Il Collegio,
Rilevato che sussistono i presupposti di legge per la pronuncia richiesta e accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
valutato che le condizioni concordate riguardo all'affidamento e al mantenimento dei figli non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico e non contrastano con gli interessi degli stessi
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2
a Strambino (TO) alle condizioni indicate in epigrafe e da intendersi qui integralmente
[...]
trascritte.
Si dà atto che i coniugi hanno dichiarano di prestare acquiescenza alla sentenza di divorzio con rinuncia all'impugnazione della medesima.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Strambino di procedere all'annotazione della presente sentenza. Così deciso a Trieste, nella camera di consiglio del giorno 8/05/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso dott.ssa Anna Lucia Fanelli