TRIB
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/07/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA dott.ssa Margherita Bortolaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 419/2025 RG promossa con ricorso da
Parte_1
rappresentata e difesa dall' avv Marina Guarinoni
- ricorrente -
contro
Controparte_1
[...]
rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di CP_1
- resistente -
in punto: incentivi sistema MOSE
FATTO
La ricorrente in epigrafe indicata ha agito in giudizio quale dipendente del Controparte_1
negli anni 1995 – 2014 nell' ambito degli uffici di del Provveditorato alle Opere
[...] CP_1
Pubbliche per il Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli VE Giulia, asseritamente occupatosi come tale di interventi per la salvaguardia di , in particolare di attività relativa alla costruzione del sistema CP_1
di paratie mobili alle bocche di porto per la regolazione dei flussi di marea denominato M.O.S.E., oggetto di concessione n. 7191 del 4 ottobre 1991 al . Controparte_2
Agisce per il pagamento di quanto spettante, in relazione all' asserito svolgimento di tale attività, a titolo di incentivi di cui agli artt. 18 L. 109/1994 e art. 92 D.lgs. 163/2006 .
Richiamata duplice sentenza sulla questione del 2016 del TL di e accordo conciliativo del 2019 CP_1
in sede di appello, e lamentato di essere stata ingiustamente esclusa dalle tabelle con il prospetto degli incentivi anni 1995-2013 elaborate nel 2012 dai Dirigenti Ing. Mayerle e Ing. , agisce per il pagamento di complessivi euro 25.573,97, quantificato quanto agli anni 2009/2012 utilizzando i criteri delle tabelle del 2012, riferite ai Collaboratori del RUP, con preciso importo per ogni dipendente commisurato al livello contrattuale e al periodo di lavoro, e quanto agli anni 2007 e 2008 come da tabella elaborata nel 2023 dal e acquisita in causa analoga. CP_1
L' Ente convenuto si è costituito eccependo :
- la devoluzione al nel 2015 della sola questione generale circa l'applicabilità dell'incentivazione all' attività per il sistema MOSE quale cd “opera in concessione” con progettazione, direzione ed esecuzione demandata ad ente esterno ( ) in base alla Convenzione Controparte_2
Generale 7191/1991 e ai successivi atti attuativi e aggiuntivi, con mantenimento in carico all'Amministrazione dell' attività relativa alla programmazione e pianificazione degli interventi,
l'istruttoria tecnica e amministrativa propedeutica all'approvazione dei singoli progetti esecutivi e la successiva attività di alta sorveglianza tecnica dei lavori fino al collaudo tecnico delle opere;
- la spettanza degli incentivi, non già a pioggia indiscriminatamente a tutto il personale in forze all' ufficio, bensì solo agli affidatari di particolari funzioni, di norma “tecniche”, nell'ambito di specifici procedimenti e ai loro collaboratori, da cui dunque la rilevanza, ai fini del riconoscimento degli incentivi, non già della semplice qualifica professionale rivestita dal dipendente, bensì dell' effettiva effettuazione da parte dello stesso di una prestazione lavorativa specificamente individuata;
- la non spettanza dunque alla ricorrente di quanto richiesto per non avere la stessa prestato l' attività incentivata, segnatamente non avendo mai prestato servizio presso l'Ufficio Salvaguardia di
, e neppure svolto alcuna attività o alcuna mansione specificamente legate all'attività di CP_1
Salvaguardia oggetto di incentivazione, e non avendo le pronunce del 2016 in alcun modo accertato l'incardinamento dei singoli dipendenti nell'organizzazione amministrativa e l'attività dagli stessi effettivamente svolta posto che tali questioni non erano oggetto delle domande proposte, negando dunque la formazione sulle stesse di giudicato;
- l' arbitrarietà dei conteggi operati di propria iniziativa dalla ricorrente “parametrandoli” a quelli di altri colleghi di medesima qualifica, però appartenenti all'Ufficio del RUP, e l' esaustività in ogni caso di quanto già erogato per le annualità 2009-2012;
- la non spettanza in ogni caso su quanto eventualmente dovuto di accessori attesa la rinuncia con il verbale di conciliazione nel 2019 in sede di giudizio di appello avverso le sentenze del 2016 del
Tribunale . La causa, istruita documentalmente, all' esito di odierna udienza da remoto è stata trattenuta in decisione .
MOTIVI
Il ricorso va accolto quanto al capitale e invece rigettato quanto agli interessi per i seguenti motivi:
1. La ricorrente, al pari di plurimi ulteriori colleghi con analoghi ricorsi, rivendica sin dall'anno 1995 gli incentivi ex art. 18 Legge 109/1994 e art. 92 D.lgs. 163/2006, previsti, in percentuale diversificata, per i collaboratori del R.U.P. e i Collaboratori del Responsabile di Struttura, in relazione all' attività asseritamente prestata con riferimento alla costruzione del MOSE, oggetto di concessione n. 7191 del 4 ottobre 1991 al . Controparte_2
2. L'Amministrazione ha originariamente provveduto ad accantonare per tutti i dipendenti dell'ex
Magistrato alle Acque di VE le quote di incentivo in questione, definendo le modalità di distribuzione con precisi provvedimenti (decreti presidenziali n. DP 406/GAB del 27.09.2011, DP
318/GAB del 29.08.2012 e il DP 40/GAB del 17.01.2013), poi dotati , da parte degli origani di controllo
(Corte dei Conti), di visto di legittimità.
3. Il nel 2013 ha corrisposto spontaneamente parte degli incentivi degli anni 2009 – 2012, CP_1
salvo poi arrestarsi a seguito di intervento in data 31.10.2014 della Corte dei Conti, omettendo così il versamento quanto agli anni ulteriori e con richiesta nel 2015, alla ricorrente come ai colleghi in analoga posizione, di ripetizione di quanto già percepito
4. L' articolato contenzioso insorto a seguito di tali richieste di ripetizione, dunque nel 2015 sulla spettanza degli incentivi rispetto ad opera oggetto di concessione (come detto sistema Mose in concessione al CNV), si è concluso in primo grado con sentenze di questo TL nr. 397/2016 e
411/2016 (gemelle relative a personale non dirigenziale) e 424/2016 + 541/2016, che hanno accertato il diritto degli istanti, tra cui l' odierna ricorrente, all'incentivo e l' insussistenza il diritto dell'Amministrazione a ripetere quanto già corrisposto a tale titolo.
5. A tali sentenze hanno fatto seguito, da un lato, la determinazione dell' Amministrazione di erogare, date le risorse disponibili, la sola quota di incentivo afferente l' annualità 2013, dall' altro in sede di appello accordo conciliativo siglato il 20.6.2019 con cui è stato confermato il diritto azionato dai ricorrenti, che hanno rinunciato solo agli interessi e alla rivalutazione monetaria, precisamente a fronte della rinuncia dell' Amministrazione ai proposti appelli, i dipendenti aderenti hanno formulato espressa rinuncia agli interessi e rivalutazione monetaria sulle somme ad essi spettanti non ancora erogate relative all'incentivo dovuto per gli interventi di salvaguardia di , dall'origine della CP_1
spettanza (1995) e fino a tutto il 2014, data di avvio del contenzioso.
6. Nei confronti di due che, tra i tanti, non hanno accettato la transazione, la Corte d'Appello si è pronunciata con sentenza n. 689/2021 di conferma del diritto come statuito dal TL di VE .
7. Per effetto di tale esito della vicenda per gli anni dal 2009 al 2012 opera il vincolo del giudicato: come da sentenze in atti di questo Tribunale nn. 680/2022, 587/2022 e 588/2022 in cause analoghe e conforme valutazione della Corte d' Appello di VE sentenze n. 184/2024 e 476/2024 (non impugnate), l' accertamento circa il coinvolgimento dei ricorrenti del contenzioso del 2015 nelle attività dell'Ufficio di Salvaguardia di VE e relativa qualificazione è, appunto, passato in giudicato.
8. Peraltro il fatto che gli originari ricorrenti fossero collaboratori diretti del era da considerarsi in quelle cause da subito pacifico in quanto ammesso in comparsa dal “L' Amministrazione CP_1
convenuta, confermati i fatti esposti dai ricorrenti, …” e successivamente non messo in discussione, né con l'impugnazione, né in sede di transazione nel giudizio di appello.
9. Quanto al periodo 2009/2012 sussiste dunque in punto an debeatur giudicato implicito derivante dalla sentenza del Tribunale di VE del 2016.
10. L' importo spettante a saldo per tale periodo è stato con il presente ricorso correttamente conteggiato con riferimento alle somme riconosciute a pari livello nelle tabelle del 2012 Ing. Mayerle
e Ing. , predisposte tenendo conto di livello e periodo di lavoro, la cui applicazione determina la spettanza a favore della ricorrente di quanto richiesto.
11. Quanto all' ulteriore periodo anni 2007 e 2008 la prova di an e quantum è costituita dalla dimessa tabella Ing doc 5 ric Per_1
12. La somma capitale complessivamente conteggiata in ricorso va dunque riconosciuta.
13. La richiesta maggiorazione di interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dall' 1/1/2015 al soddisfo invece non spetta attesa la rinuncia nel 2019, con il verbale di conciliazione in sede di appello, a tutti gli accessori sul maturato nell' intero periodo dall'origine della spettanza (1995) fino a tutto il 2014, come da interpretazione sostenuta in causa dall' Ente convenuto, conforme alla lettera del punto 3 del verbale di conciliazione letto alla luce della premessa lettera q)
Accoglimento parziale del ricorso e peculiarità della vicenda giustificano l' integrale compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
definitivamente pronunziando, contrariis reiectis, così provvede:
1. condanna l' Amministrazione convenuta a corrispondere al ricorrente per il titolo di cui al ricorso euro 25.573,97, ;
2. dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in VE il 15.7.2025
Il Giudice
dott. Margherita Maria Bortolaso