Sentenza 18 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 18/04/2023, n. 1277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1277 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/04/2023
N. 01277/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01141/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1141 del 2014, proposto da
MI UP, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliano Saitta e SE Saitta, con domicilio eletto presso lo studio Lucia Tilotta, in Catania, via G. Leopardi, 103;
contro
Comune di Taormina, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza dirigenziale n. 6 del 13.2.2014 del Comune di Taormina (notificata il 17.2.2014) con la quale l'Amministrazione suddetta ha ordinato al UP la rimozione di "un tabellone con la scritta Parcheggio UP Parking", collocato su un terreno di proprietà del suddetto UP in asserita assenza di titolo autorizzativo (in una agli atti premessi, connessi e consequenziali, ivi compreso il "rapporto di servizio" del 4.2.2014, mai trasmesso al deducente).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza telematica del giorno 13 marzo 2023 il dott. Alfredo SE Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 18 aprile 2014 e depositato in data 24 aprile 2014, MI UP adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sede di Catania, al fine di ottenere l’annullamento dei provvedimenti meglio indicati in oggetto.
Esponeva in fatto che, previa presentazione di dichiarazione ex art. 19 L. n. 241/1990 (depositata il 30.06.2005), del relativo progetto e della documentazione richiesta, il figlio del ricorrente, UP SE, aveva adibito il terreno di sua proprietà - sito in Taormina, identificato in catasto al foglio 4, particella 232 - a parcheggio auto all’aperto.
Ottenuta anche l’approvazione del tariffario, il predetto avviava l’attività, provvedendo altresì a collocare un cartello segnalante la rimessa e il relativo ingresso; insegna per la quale il Comune aveva regolarmente riscosso l’imposta sulla pubblicità e - all’occorrenza - anche intimato formalmente il relativo pagamento.
Tuttavia, con ordinanza del 13.2.2014 n. 6, notificata al ricorrente in data 17.02.2012, lo stesso Comune ordinava la rimozione della menzionata insegna, assumendone l’abusività per assenza di titolo autorizzativo ai sensi dell’art. 14 della legge n. 47 del 1985.
Insorgeva il ricorrente avverso la citata ordinanza, adducendone l’illegittimità per:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, da considerarsi non mera violazione formale, dal momento che se il ricorrente avesse saputo della pendenza del procedimento avrebbe potuto fornire le dovute delucidazioni, chiarire l’entità dell’insegna, segnalare l’equivoco facendo presente il regolare pagamento dell’imposta per la medesima insegna considerata abusiva e, in tal modo, evitare che venisse adottata l’ordinanza;
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 5 della legge 37 del 1985 (in combinato disposto con l’art. 10 della legge 47 del 1985). Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 della legge n 47 del 1985 (ora, art. 35 del D.P.R n. 380/01). Eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento.
In tesi di parte ricorrente, il Comune avrebbe travisato la realtà fattuale: come dimostrato dalle foto allegate al ricorso si sarebbe trattato di una piccola insegna, amovibile, agganciata tramite morsetti alla ringhiera, non determinante alcuna occupazione di suolo né incrementi di volumi e superfici, sarebbe, pertanto, del tutto inconferente il richiamo alla normativa citata in ordinanza.
Inoltre, sempre secondo il ricorrente, la collocazione dell’insegna non avrebbe richiesto nemmeno il preventivo rilascio di alcun titolo edilizio; a tal proposito, poneva in rilievo - per parallelismo - che la recinzione di un fondo rustico per la legge regionale n. 37 del 1985 non è soggetta ad autorizzazione; a fortiori , dunque, non potrebbe esserlo l’installazione di una piccola insegna dall’impatto territoriale ancor più esiguo.
Ancora, anche ammettendo che fosse dovuto un titolo autorizzativo preventivo, la sanzione non avrebbe potuto comunque consistere nella demolizione, ma al più in quella pecuniaria, fermo restando che, anche in questo caso, la stessa avrebbe dovuto indirizzarsi all’autore dell’illecito e non già al ricorrente mero proprietario.
Rileva, infine, il deducente che l’ordine di rimozione espresso nell’ordinanza sarebbe stato privo di fondamento normativo: non vi sarebbe alcuna prescrizione nella legge 47 del 1985 che disciplina o prevede tale potere;
3) eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti provvedimenti.
Da ultimo, l’ordinanza impugnata sarebbe espressione della contraddittorietà dell’azione dell’Ente, che, da un lato, avrebbe continuato a pretendere il pagamento dell’imposta per l’insegna persino per l’anno corrente a quello della contestazione, dall’altra, avrebbe ordinato la rimozione del cartello considerando l’installazione illegittima.
Il Comune di Taormina restava contumace.
In data 31.01.2023, il ricorrente depositava una fotografia recante la medesima data del deposito e attestante lo stato dell’insegna; produceva in giudizio altresì lo storico dei pagamenti dell’imposta e l’avviso di riscossione di quella relativa agli anni 2021-2023.
In data 9.02.2023 il ricorrente depositava altresì una memoria ai sensi dell’art. 73 c.p.a., integrando i motivi oggetto del ricorso principale con le seguenti precisazioni:
- l’insegna lungi dall’occupare suolo pubblico è collocata sul terreno del ricorrente;
- il Comune avrebbe emanato l’ordinanza rifacendosi a un errato presupposto normativo. Sarebbe stato disatteso il principio affermato di recente in materia di insegne pubblicitarie, secondo il quale “Il procedimento autorizzatorio per l'installazione ingloba le valutazioni di carattere urbanistico-edilizio con la conseguenza che non risulta legittimo un provvedimento repressivo che trovi, invece, fondamento (come nel caso di specie) nei poteri conferiti dal D.P.R. n. 380/2001” (cfr. Cons. Stato, 24.11.2022, n. 10362).
Nella specie, il Comune di Taormina avrebbe ordinato la rimozione del manufatto sulla base di disposizioni di matrice edilizia (le leggi regionali n. 37 del 1985 e n. 26 del 1986, nonché la legge n. 47 del 1985), onde l’evidente illegittimità dell’ordinanza impugnata.
- ribadendo l’esclusione dell’installazione da ogni regime autorizzatorio, il ricorrente ha rilevato che la giurisprudenza ha ricondotto le insegne luminose alla nozione urbanistica di pertinenza (ossia bene insuscettibile di utilizzo autonomo) e, come tali, le ha sottratte al regime sanzionatorio di cui all'art. 31, d.P.R. n. 380 del 2001, in quanto non necessitanti del permesso di costruire.
- infine ha ribadito che la norma di cui si è avvalsa l’ordinanza si riferisce alle opere abusivamente collocate sul suolo pubblico, pertanto oltre a difettare l’abuso edilizio per le ragioni anzidette, non si ravviserebbe neppure l’occupazione del suolo pubblico essendo stata l’insegna collocata sulla ringhiera di delimitazione del terreno del ricorrente.
In data 16.02.2023 il ricorrente ha depositato una memoria di replica con la quale ha rilevato che non essendosi costituito il Comune devono considerarsi incontestate ai sensi dell’art. 64 c.p.a. le circostanze relative alla:
- fattezza e alle caratteristiche dell’insegna: amovibile, di piccole dimensioni, agganciata con un morsetto e collocata sul fondo del ricorrente. Non determinante alcun aumento di superficie, di volumi, né incidente sull’assetto territoriale preesistente;
-nel corso degli anni il ricorrente ha provveduto a corrispondere al Comune di Taormina le somme dovute a titolo di imposta di pubblicità collegata all’installazione dell’insegna costituente oggetto del giudizio.
All’udienza straordinaria del 13 marzo 2023, il ricorso veniva definitivamente trattenuto in decisione.
Tutto ciò premesso, preliminarmente ed in rito, deve evidenziarsi l’inammissibilità delle censure aggiuntive di cui alla memoria depositata in data 9.02.2023, che, in quanto parzialmente ampliative del thema decidendum di causa, avrebbero dovuto quanto meno essere notificate all’Amministrazione resistente e trattate processualmente come se fossero motivi aggiunti, ammessa e non concessa la loro effettiva tempestività.
Sempre preliminarmente ed in rito, deve dichiararsi altresì l’inammissibilità della “memoria di replica” depositata in data 16.02.2023, in quanto, non essendosi costituito in giudizio il Comune di Taormina, non è stata depositata nessuna memoria conclusiva nell’interesse di quest’ultimo che necessitasse - già sul piano concettuale generale, prima che su quello processuale - di una replica.
Ad AB , preliminarmente al merito, è manifestamente infondato invocare l’applicazione del principio di non contestazione ai sensi dell’art. 64 c.p.a. nel caso di specie, in quanto esso ha tipicamente modo di operare solo se la parte resistente si sia costituita, di per sé la mera inerzia processuale non essendo significativa sul piano della formazione - peraltro per fictio iuris - della prova.
Sempre preliminarmente al merito, la reiterata evocazione argomentativa, negli atti e nei documenti di causa, dell’avvenuto adempimento degli oneri tributari collegati all’installazione dell’insegna costituente oggetto del giudizio non assume particolare significato processuale.
L’imposta sulla pubblicità in questione risulta dovuta in mera dipendenza del principio di capacità contributiva (cfr. art. 53 Cost.), come obbligazione scaturente da un fatto espressivo di forza economica.
Come è noto, tale ratio impositiva vale per ogni manifestazione di ricchezza, risultando soggetti a tassazione sinanche i proventi illeciti, essendo pertanto dovute le imposte sulla pubblicità a prescindere dalla illegittimità o meno dei provvedimenti adottati in relazione ai medesimi fatti (affissione dell’insegna) presupposto del tributo.
Nel merito il ricorso è fondato e, pertanto, può essere accolto nei limiti delle considerazioni che seguono.
Il Comune di Taormina ha ordinato la rimozione del manufatto sulla base di disposizioni di natura edilizia, in particolare, delle leggi regionali n. 37 del 1985 e n. 26 del 1986, nonché della legge n. 47 del 1985.
Tuttavia, l’ordine di rimozione espresso nell’ordinanza impugnata risulta privo di base normativa.
Invero, non vi è alcuna prescrizione nella legge n. 47 del 1985 che disciplina o prevede tale potere.
Del resto, in fatto, come dimostrato dalle foto allegate al ricorso trattasi di una piccola insegna amovibile, agganciata tramite morsetti alla ringhiera del parcheggio in questione, non determinante di per sé alcuna occupazione di suolo, né incrementi di volumi e superfici.
Risulta, pertanto, del tutto inconferente il richiamo alla normativa citata nel provvedimento impugnato.
Assorbiti tutti gli altri motivi di gravame, in conclusione il ricorso risulta fondato nel merito e, nei limiti delle considerazioni sopra esposte, va accolto.
Da ultimo, tenuto conto della peculiarità della vicenda in esame e della sua minima incidenza fattuale (l’insegna in questione non è stata rimossa in corso di processo, come risulta dai pagamenti dell’imposta sulla pubblicità, giunti fino al corrente anno), sussistono i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sede staccata di Catania, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente
Alfredo SE Allegretta, Consigliere, Estensore
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alfredo SE Allegretta | Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO