Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/04/2025, n. 1266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1266 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 278/2024.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Giuseppe Disabato Presidente
- Rosella Nocera Componente
- Emanuele Pinto Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 278/2024 R.G. avente ad oggetto domanda di modifica delle condizioni di divorzio proposta da
( ), con Avv.ti Paolo Iannone e Parte_1 C.F._1
Roberto Francesco Iannone,
-parte attrice-
e
( ), con Avv. Katia Controparte_1 C.F._2
Di Cagno,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale deducendo che in Parte_1 data 26.04.2019 è stata trascritta presso il Comune di Roma
Capitale una convenzione di negoziazione assistita di scioglimento del matrimonio già contratto in data 22.02.2014 con la convenuta. Ha precisato che le condizioni del divorzio
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sono state modificate dal Tribunale di Roma con decreto del
03.09.2020 su richiesta congiunta delle parti1.
Ha dedotto che successivamente entrambi i genitori si sono trasferiti a Bari e che il minore ivi frequenta la scuola. Ha precisato, che anche in ragione del suo stato di pensionato, egli si occupa del minore in maniera più intensa. Ha lamentato che la madre ha delegato persone terze per il recupero del figlio da scuola.
Ha concluso domandando: la modifica del calendario di visite con incontri continuativi nel periodo natalizio;
la definizione di una disciplina del prelievo del minore da scuola. Con vittoria di spese di lite (ricorso depositato il
23.12.2023).
I.2.- Previa rimessione in termini, Controparte_1 si è costituita in giudizio contestando le avverse prospettazioni.
Ha premesso che innanzi al Tribunale per i Minorenni pende giudizio promosso dal P.M.M. a tutela del figlio minore.
Ha dedotto che tra i genitori vi è conflittualità lamentando condotte penalmente rilevanti per le quali pendono procedimenti a carico dell'ex marito.
Ha dichiarato di essersi trasferita in Bari nel dicembre 2020
e di essersi sposata con altro uomo dal quale ha avuto un altro figlio.
Ha lamentato che il padre non rispetta gli incontri con il figlio, si assenta per lunghi periodi di tempo, non garantisce la frequenza scolastica del minore e ospita quest'ultimo presso un'abitazione inidonea. Ha precisato che dal 31.08.2024 non incontra più il figlio.
Ha concluso domandando: l'affidamento esclusivo del minore e l'adozione di provvedimenti ablativi nei confronti del padre;
il rigetto delle avverse richieste;
l'aumento del contributo paterno in misura pari ad € 350,00 mensili. Con vittoria di spese di lite (comparsa di costituzione e risposta depositata il 26.09.2024). R.G. 278/2024.
I.3.- In data 13.11.2024 è stata depositata dall'attore dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio, non accettata dalla controparte.
I.4.- In data 18.11.2024 sono pervenuti dal Tribunale per i
Minorenni di Bari gli atti del procedimento R.G. 910/2024 conclusosi con sentenza n. 329/2024 del 31.10.2024 che ha disposto gli incontri protetti tra padre e figlio dichiarando la propria incompetenza funzionale.
I.5.- All'udienza del 23.12.2024, ascoltato personalmente l'attore, il giudice delegato ha direttamente rimesso la causa al Collegio per la decisione.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere delibate secondo l'ordine logico-giuridico.
II.1.- Preliminarmente deve darsi atto che la parte convenuta non ha accettato la rinuncia agli atti formulata dall'attore.
Sicché, non può dichiararsi la estinzione del giudizio a norma dell'art. 306 c.p.c. e devono piuttosto essere delibate tutte le domande di merito.
III.- Le reciproche richieste di modifica dei provvedimenti personali riguardanti il minore (02.01.2017) Persona_1 possono essere congiuntamente esaminate poiché basate sulle medesime circostanze di fatto.
III.1.- Deve essere disposto l'affidamento esclusivo del minore alla madre. Dall'istruttoria svolta nel corso di questo giudizio e di quello già pendente innanzi al Tribunale per i
Minorenni è emerso che le condotte paterne sono causa di pregiudizio per il minore. In particolare, il padre continua a tenere comportamenti altalenanti che minano la stabilità del minore. È infatti emerso che dopo il trasferimento in Bari egli si è assentato per lunghi periodi rendendosi irreperibile senza altra comunicazione alla madre. Inoltre, il minore ha riferito ai Servizi Sociali di temere per l'incolumità propria e, soprattutto, per quella della madre;
ha riferito di un continuo svilimento della figura materna tramite giudizi svalutanti e volgari palesati al minore. Ancora, il padre manifesta eccessiva conflittualità specie nei rapporti con la madre e il nuovo marito di quest'ultima e si è reso autore di episodi che hanno determinato l'intervento di agenti di
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anche presso la scuola del minore contravvenendo ai CP_2 provvedimenti giudiziali in essere. Dopo l'intervento del
Tribunale per i Minorenni di Bari, il padre ha cessato gli incontri con il figlio a partire dal 31.08.2024 e si è reso del tutto non collaborativo con i Servizi presso i quali non si è presentato per l'attivazione degli incontri in spazio neutro e ai cui contatti non ha fornito risposta. Peraltro, agli atti del giudizio vi è una dichiarazione sottoscritta dal con la quale egli conferma di non voler partecipare agli Per_1 incontri in spazio neutro previsti dal T.M. ritenendo arbitrariamente che ciò sia contrario agli interessi del figlio.
Pertanto, tutti i suddetti comportamenti, in quanto indicativi di una incapacità di esercizio della genitorialità, giustificano l'accoglimento della richiesta materna di affidamento esclusivo.
III.2.- Alla luce delle condotte pregiudizievoli paterne, gli incontri tra il padre e il figlio dovranno svolgersi in forma protetta tramite l'intervento dei Servizi Sociali territorialmente competenti.
Tuttavia, poiché il padre ha già manifestato contrarietà a tale forma di relazione che si rende invece necessaria a tutela del minore, i Servizi si asterranno dalla previsione di un calendario sino a espressa manifestazione di resipiscenza da parte del padre.
Per l'effetto, ogni richiesta di modifica formulata dall'attore non può trovare accoglimento.
IV.- La richiesta materna di aumento della contribuzione paterna al mantenimento ordinario del figlio può trovare accoglimento nei termini di seguito indicati.
Il Collegio stima congruo, a partire dalla corrente mensilità di aprile 2025, fissare la misura della contribuzione in €
300,00 mensili. Infatti, rispetto all'epoca dell'adozione dei provvedimenti attualmente in vigore (id est ottobre 2020), ceteris paribus, da un lato si sono accresciute le esigenze del minore passato da circa quattro a circa otto anni, e, dall'altro, si sono azzerati i tempi di permanenza del minore presso il padre.
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V.- Spese e compensi di giudizio seguono la soccombenza a carico dell'attore che è tenuto all'integrale rifusione.
I compensi sono liquidati come in dispositivo sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri previsti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale di valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità). Altresì vengono apportate le variazioni che si rendono necessarie in conseguenza dell'esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché in base all'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 278/2024, introdotto con ricorso del 23.12.2023 da nei confronti di con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., disattesa ogni altra questione, così provvede a parziale modifica dei provvedimenti di cui alla convenzione di negozia assistita del 26.04.2019 così come modificata con decreto del 03.09.2020 del Tribunale di Roma:
1) DISPONE che il minore resti affidato in via Persona_1 esclusiva alla madre Controparte_1
2) DISPONE che gli incontri tra padre e figlio avverranno nei modi e termini meglio indicati in motivazione;
3) DISPONE che, a far data dalla corrente mensilità di aprile
2025, il contributo paterno al mantenimento ordinario del figlio sia aumentato ad € 300,00 mensili;
Per_1
4) RIGETTA ogni altra domanda;
5) CONDANNA alla rifusione, in favore di Parte_1 [...]
di spese e compensi di giudizio che si Controparte_1 liquidano in 1.698,50 oltre R.S.F. al 15% nonché C.P.A. e
I.V.A come per legge.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 01 aprile 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele Pinto Giuseppe Disabato
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Pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per quello che ivi rileva, gli accordi prevedevano: affidamento condiviso del minore
[...]
(02.01.2017), contribuzione paterna al mantenimento ordinario del figlio pari Per_1 200,00 mensili;
calendario di incontri.
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